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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/02/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1012/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) “ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) “ Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “accertamento nullità clausole contratto bancario e ripetizione indebito”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1012 dell'anno 2022
TRA
P.I. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Cerignola, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Fiume, in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Cerignola (via Roma n.18)
APPELLANTE
E
(P.Iva ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede legale in Torino, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Miranda del Foro di Foggia, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio telematico del predetto difensore Email_1
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 18.10.2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclu- sioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate trascritte, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
pagina 1 di 11
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la con sede in Parte_2
Cerignola, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale di Foggia, la con sede legale in Torino, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“A) Confermare/dichiarare, ai sensi dell'art. 117 co. 1° e 3°, D.lgs. 385/93, la nullità - per mancanza di forma scritta - dei contratti/rapporti di conto corrente bancario n. 14692288.01.28 e n.
14692288.02.29, intercorsi tra le parti in causa;
e dunque dichiarare l'illegittimità degli addebiti rivenienti dal conto n. 14692288.02.29 e di tutte le somme percepite dalla convenuta a titolo di CP_2
interessi ultralegali, interessi anatocistici, spese, commissioni di massimo scoperto e conteggio di valute fittizie, poiché non pattuiti per iscritto tra le parti;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che la
è creditrice della banca per la complessiva somma di € 57.360,67 (con applicazione tasso CP_3
BOT), quale effettivo saldo di c/c n. 14692288.01.28, così rideterminato a seguito di eliminazione
(epurazione) di tutte le competenze e spese riferite al c/c n. 14692288.02.29, nonché di tutto quanto illegittimamente addebitato a titolo di interessi ultralegali, spese varie, valute fittizie ed interessi anatocistici;
B) Accertare e Dichiarare che la convenuta ha percepito interessi usurari in violazione della L. CP_2
108/96; - per l'effetto, in applicazione del novellato art. 1815-co. 2 c.c. (“Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.”), Dichiarare la nullità della clausola di pattuizione-convenzione dei detti interessi usurari, e dunque dichiarare che nessun interesse è dovuto;
- sempre per l'effetto, dichiarare che la è creditrice della Banca per la complessiva somma CP_3 di € 14.933,43, illecitamente percepita dalla convenuta a titolo di interessi usurari ed ultralegali, interessi anatocistici, spese, commissioni di massimo scoperto e conteggio di valute fittizie;
C) Conseguentemente, condannare , in persona del legale rapp. p.t. al pagamento, Controparte_1
in favore della in persona del legale rapp. p.t. della Controparte_4 complessiva somma di € 59.726,78, già decurtata dell'importo di € 12.567,63 versato dall'istituto di credito (difatti: € 57.360,67 effettivo saldo di c/c + € 14.933,43 interessi non dovuti ex art. 1815 co. 2
c.c. - € 12.567,63 importo già versato dalla banca = € 59.726,78); ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali calcolati dalla chiusura conto alla domanda giudiziale, ovvero - in subordine - dalla data di messa in mora (Racc. a.r. del 25.10.2006), nonché ex art. 1284 co. 4° c.c. dalla odierna domanda giudiziale al
pagina 2 di 11 soddisfo; il tutto oltre rivalutazione monetaria (intesa quale maggior danno subito dal correntista- imprenditore), calcolata dalla chiusura del conto al soddisfo;
In Via Subordinata:
D) Nell'ipotesi in cui si ritenesse di dover sostituire al tasso Bot il tasso di interesse legale, accertare e dichiarare che la è creditrice della banca per la complessiva somma di € 53.696,82, quale CP_3
effettivo saldo di c/c n. 14692288.01.28, così rideterminato a seguito di eliminazione (epurazione) di tutte le competenze e spese riferite al c/c n. 14692288.02.29; nonché di tutto quanto illegittimamente addebitato a titolo di interessi ultralegali, spese varie, valute fittizie ed interessi anatocistici;
- per
l'effetto, condannare , in persona del legale rapp. p.t. al pagamento, in favore Controparte_1
della in persona del legale rapp. p.t. della complessiva somma Controparte_4 di € 56.062,62, già decurtata dell'importo di € 12.567,63 versato dall'istituto di credito (difatti: €
53.696,82 effettivo saldo di c/c + € 14.933,43 interessi non dovuti ex art. 1815 co. 2 c.c. - € 12.567,63 importo già versato dalla banca = € 56.062,62); ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali calcolati dalla chiusura del conto alla domanda giudiziale, nonché ex art. 1284 co. 4° c.c. per il periodo successivo all'odierna domanda giudiziale, ovvero - in subordine - dalla data di messa in mora (Racc. a.r. del
25.10.2006); il tutto oltre rivalutazione monetaria (intesa quale maggior danno subito dal correntista imprenditore), calcolata dalla chiusura del conto al soddisfo”.
A fondamento della domanda la società attrice allegava:
- che con (già - filiale di Foggia) era intercorso un Controparte_1 Controparte_5
rapporto di conto corrente bancario n. 14692288.01.28, chiuso nel 2003, sul quale erano stati addebitati competenze e spese riferite ad altro conto collegato n. 14692288.02.29”;
- che per tale rapporto bancario non era stato sottoscritto il contratto di conto corrente, né vi era stata alcuna determinazione dei tassi di interesse, dei costi e/o altre condizioni economiche da applicare al medesimo”;
- che aveva conferito incarico ad un proprio consulente di fiducia, dott. , al fine di Persona_1
ricalcolare il saldo finale del c/c n. 14692288.01.28 eliminando tutti gli importi relativi a competenze e spese derivanti dal rapporto bancario n. 14692288.02.29, oltre a tutte le somme addebitate a titolo di competenze periodiche trimestrali (interessi, CMS e spese), nonché di verificare se l'istituto di credito avesse rispettato la Legge 108/96 (c.d. normativa antiusura);
- che dall'esame dell'elaborato peritale era emerso un nuovo saldo di c/c in favore di essa correntista così quantificato: A) € 53.696,82 (con applicazione di interessi al tasso legale); B) € CP_4
57.360,67 (con applicazione di interessi att. e pass. al tasso BOT, ex art. 117 T.U.B.);
pagina 3 di 11 - che era emersa altresì la violazione della L. 108/96, in quanto, nel periodo compreso tra il terzo trimestre 1998 e il quarto trimestre 1999, la Banca aveva ripetutamente superato il “tasso soglia” usura, risultando così debitrice dell'ulteriore somma di “€.14.933,43, corrispondente a tutti gli interessi e spese varie percepiti successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 108/96
(03.04.1997)”;
- che la risultava quindi creditrice delle precitate somme nei confronti della banca, pari al CP_4 complessivo importo di € 72.294,41 (ossia: € 57.360,67 + € 14.933,43), dal quale andava detratta la somma di €uro 12.567,63, già versata all'istituto di credito a seguito di accoglimento del precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 12.95.2020 resisteva alla Controparte_1
domanda eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della stessa per violazione del divieto di bis in idem in ragione del giudicato precedentemente formatosi tra le stesse parti a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo (n. rg. 428/2004) chiesto ed ottenuto dalla banca per il pagamento del saldo debitore sempre del c.c. n. 14692288.01.28; eccepiva altresì la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'editio actionis e l'intervenuta prescrizione del diritto di ripetizione d'indebito della società corren- tista;
nel merito chiedeva il rigetto delle domande.
Disattesa la richiesta attrice di consulenza tecnica contabile, con sentenza n.1508/2022, pubblicata il
31.05.2022, il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, dichiarava improponibile la domanda e condannava la società attrice al rimborso delle spese di lite in favore della banca convenuta.
A fondamento della decisione il Giudice di primo grado ha ritenuto:
- che l'eccezione preliminare di giudicato sollevata da era fondata poiché dalla Controparte_1 documentazione versata in atti dalla convenuta risultava che prima dell'intro- Controparte_1
duzione del giudizio in parola, aveva chiesto ed ottenuto l'emissione di un'ingiunzione a carico della
- quale debitrice principale - in solido con i fideiussori, per il paga- Parte_2
mento del saldo debitore del conto corrente ordinario n. 14692288.01.28;
- che i fideiussori ingiunti avevano proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo, tra l'altro,
l'esistenza di conti anticipi collegati al conto corrente principale, tra i quali il n. 14692288.02.29, con ulteriore addebito di competenze illegittime confluite sul conto corrente ordinario 14692288.01.28;
- che nel giudizio di opposizione aveva esperito intervento adesivo autonomo dapprima la
[...]
e, successivamente, la stessa società ritornata in bonis; Controparte_6
- che nel corso del giudizio di opposizione era stata espletata una c.t.u. contabile al fine di ricalcolare il saldo del conto corrente ordinario n. 14692288.01.28 mediante l'applicazione del tasso di interesse legale in luogo degli interessi ultralegali non pattuiti e l'eliminazione della capitalizzazione trimestrale,
pagina 4 di 11 della c.m.s. e delle spese di tenuta conto illegittimamente addebitate, comprese quelle relative al conto anticipi collegato n. 14692288.02.29;
- che il giudizio di opposizione era stato definito con la sentenza n. 154/2013 del 22.04.2013, passata in giudicato, che aveva revocato il decreto ingiuntivo ed aveva condannato la banca a pagare in favore della la somma di € 12.567,63, corrispondente al saldo a credito della Parte_2
correntista risultante dal ricalcolo del c.c. n. 14692288.01.28 così come elaborato dal c.t.u.;
- che, pertanto, i crediti fatti valere dalla nel nuovo giudizio, a titolo di Parte_2
ripetizione di interessi usurari applicati sul c.c. ordinario n. 14692288.01.28 e di interessi illegittimi relativi al conto anticipi n. 14692288.02.29 e confluiti sul conto corrente principale, attenevano al medesimo rapporto di conto corrente ordinario già oggetto di accertamento e di ricalcolo nel precedente giudizio;
- che pertanto la questione era coperta da giudicato;
- che anche ipotizzando l'autonomia dei crediti azionati nel nuovo giudizio rispetto a quelli già definitivamente accertati nel precedente, trovava applicazione il noto principio affermato nel 2007 dalle
Sezioni Unite della Cassazione secondo cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un "unico rapporto obbligatorio", di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo.
Avverso tale decisione ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione del 6.7.2022, la chiedendo - per i motivi di seguito indicati ed in riforma Controparte_4 dell'impugnata sentenza - l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) Confermare/dichiarare, ai sensi dell'art. 117 co. 1° e 3°, D.lgs. 385/93, la nullità - per mancanza di forma scritta - dei contratti/rapporti di conto corrente bancario n. 14692288.01.28 e conto anticipi
n. 14692288.02.29, intercorsi tra le parti in causa;
e dunque dichiarare l'illegittimità degli addebiti per interessi ultralegali, interessi anatocistici, spese varie, commissioni di massimo scoperto e conteggio di valute fittizie rivenienti dal conto anticipi n. 14692288.02.29, ma addebitati sul c/c n.
14692288.01.28, poiché non pattuiti per iscritto tra le parti;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che la è creditrice della banca per la complessiva somma di € 57.360,67 (con applicazione tasso CP_3
BOT), quale effettivo saldo di c/c n. 14692288.01.28, così rideterminato a seguito di eliminazione
(epurazione) di tutto quanto illecitamente addebitato a titolo di interessi ultralegali, interessi anatocistici, spese varie, commissioni di massimo scoperto e conteggio di valute fittizie rivenienti dal conto anticipi n. 14692288.02.29;
B) Accertare e Dichiarare che la convenuta ha percepito interessi usurari in violazione della L. CP_2
108/96; - per l'effetto, in applicazione del novellato art. 1815-co. 2 c.c. (“Se sono convenuti interessi
pagina 5 di 11 usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.”), Dichiarare la nullità della clausola di pattuizione-convenzione dei detti interessi usurari, e dunque dichiarare che nessun interesse è dovuto;
- sempre per l'effetto, dichiarare che la è creditrice della Banca per la complessiva somma CP_3 di € 14.933,43, illecitamente percepita dalla convenuta a titolo di interessi usurari ed ultralegali, interessi anatocistici, spese, commissioni di massimo scoperto e conteggio di valute fittizie;
C) Conseguentemente, condannare , in persona del legale rapp. p.t. al pagamento, Controparte_1
in favore della in persona del legale rapp. p.t. della Controparte_4 complessiva somma di € 59.726,78, già decurtata dell'importo di € 12.567,63 versato dall'istituto di credito a seguito di accoglimento opposizione a d.i. (difatti: € 57.360,67 effettivo saldo di c/c + €
14.933,43 interessi non dovuti ex art. 1815 co. 2 c.c. - € 12.567,63 importo già versato dalla banca = €
59.726,78); ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali calcolati dalla chiusura conto alla domanda giudiziale, ovvero - in subordine - dalla data di messa in mora (Racc. a.r. del 25.10.2006), nonché ex art. 1284 co. 4° c.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo;
In Via Subordinata: Nell'ipotesi in cui si ritenesse di dover sostituire al tasso Bot il tasso di interesse legale, accertare e dichiarare che la
è creditrice della Banca per la complessiva somma di € 53.696,82, quale effettivo saldo di CP_3
c/c n. 14692288.01.28, così rideterminato a seguito di eliminazione (epurazione) di tutto quanto illecitamente addebitato a titolo di interessi ultralegali, interessi anatocistici, spese, commissioni di massimo scoperto e conteggio di valute fittizie rivenienti dal conto anticipi n. 14692288.02.29; - per
l'effetto, condannare , in persona del legale rapp. p.t. al pagamento, in favore Controparte_1
della in persona del legale rapp. p.t. della complessiva somma Controparte_4 di € 56.062,62, già decurtata dell'importo di € 12.567,63 versato dall'istituto di credito a seguito di accoglimento opposizione a d.i. (difatti: € 53.696,82 effettivo saldo di c/c + € 14.933,43 interessi non dovuti ex art. 1815 co. 2 c.c. - € 12.567,63 importo già versato dalla banca = € 56.062,62); ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali calcolati dalla chiusura del conto alla domanda giudiziale, nonché ex art. 1284 co. 4° c.c. per il periodo successivo all'odierna domanda giudiziale, ovvero - in subordine - dalla data di messa in mora (Racc. a.r. del 25.10.2006), nonché ex art. 1284 co. 4° c.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo;
D) In ogni caso ai sensi del novellato art. 8 co. 4 bis, d.lgs. n. 28/2010 (“Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116 co. 2, c.p.c.”), si chiede che l'On.le Corte valuti il
pagina 6 di 11 comportamento tenuto da , per ingiustificata mancata partecipazione all'esperito Controparte_1
procedimento obbligatorio di mediazione;
E) Emettere ogni altra consequenziale pronuncia;
F) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Ricostituitosi il contraddittorio, l'appellata ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'impugnazione insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
Con i motivi di gravame l'appellante ha dedotto l'erroneità dell'impugnata decisione:
1) nel punto in cui ha dichiarato l'improponibilità delle domande per violazione del principio del ne bis in idem;
2) nel punto in cui il primo giudice - anche ipotizzando l'autonomia dei crediti azionati nel presente giudizio rispetto a quelli già definitivamente accertati, pur inerenti al medesimo rapporto di conto corrente - ha ritenuto non fondata la domanda sulla scorta del noto principio di diritto che sancisce il divieto di frazionamento del credito rinveniente da un unico rapporto obbligatorio;
Nel merito ha riproposto le domande non esaminate dal primo giudice poiché assorbite dalla pronuncia di inammissibilità della domanda.
Ad avviso della Corte l'appello può essere deciso - in applicazione del principio della ragione più liquida - sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, peraltro avente carattere logicamente prioritario, senza che sia necessario esaminare tutte le altre doglianze secondo l'ordine indicato dalla società appellante.
Col primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza nel punto in cui il primo giudice ha dichiarato l'inammissibilità delle avverse domande per violazione del principio del “ne bis in idem” in forza del giudicato formatosi tra le stesse parti a seguito dell'opposizione promossa avverso il decreto ingiuntivo precedentemente chiesto ed ottenuto dalla banca per il pagamento del saldo debitore del c.c. ordinario n. 14692288.01.28.
Sostiene la che il Tribunale di Foggia non avrebbe fatto corretta applicazione del CP_4 principio del “dedotto e deducibile”, avendo omesso di considerare che - stante il fallimento di essa società avvenuto in data 17.09.2004, ossia prima che spirasse il termine di 40 giorni previsto dall'art. 645 c.p.c. - il menzionato giudizio di opposizione era stato promosso solo dai fideiussori
[...]
e , i quali avevano contestato esclusivamente la legittimità della pretesa CP_7 Controparte_8
creditoria azionata dalla banca in ordine al saldo del c.c. n. 14692288.01.28, e non anche degli addebiti sul c.c. n. 14692288.02.29.
Conseguentemente essa società appellante - intervenuta volontariamente in giudizio solo in data
3.07.2012, allorquando era tornata in bonis a seguito di approvazione del concordato fallimentare pagina 7 di 11 omologato il 28.05.2010 - dovendo accettare il giudizio “nello stato in cui si trovava” ed essendo ormai maturate le preclusioni istruttorie, era stata costretta ad associarsi alla domanda di pagamento del saldo positivo del conto corrente n. 14692288.01.28 (pari ad € 12.567,63) così come formulata all'atto dell'intervento dalla Controparte_9
Ad avviso dell'appellante, quindi, legittima doveva ritenersi la nuova domanda di ripetizione d'indebito, anche alla luce dell'autonoma fonte di obbligazione rappresentata dal conto anticipi n.
14692288.01.29 rispetto al conto principale n. 14692288.01.28.
La doglianza è destituita di fondamento.
È acquisita agli atti la circostanza che l'oggetto della domanda avanzata originariamente dalla CP_2
in via monitoria - decreto ingiuntivo n. 299/2004 del 28.06.2004 - era costituito dalla posizione debitoria relativa al contratto di conto correte n. 1469288.01.28 stipulato il 18.06.1996 con la società
al quale furono successivamente collegati altri conti collegati tra cui il n. 1469288.02.29 CP_4
oggetto del giudizio di primo grado.
Gli opponenti e in qualità di fideiussori della Controparte_7 Controparte_8 [...]
proponevano opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo eccependo, tra l'altro, Parte_2
la mancata consegna dei contratti relativi sia al conto corrente ordinario n. 149288.01.29 sia ai contratti collegati di conto anticipi su ricevute n. 1469288.02.29 nonché al conto anticipi su fatture n.
1469288.05.32 e agli altri conti collegati.
Contestarono altresì la mancata determinazione del tasso di interesse, l'illegittimità dell'anatocismo operato dall'istituto di credito, l'illegittimo addebito di costi e commissioni e la mancata regola- mentazione delle valute e delle spese per singola operazione. Chiedevano pertanto dichiararsi che nulla era dovuto dagli opponenti e, in via subordinata, accertarsi e determinarsi l'importo del saldo effettivo del conto corrente.
Assegnati i termini ex art. 183, 6 comma, c.p.c. il Tribunale di Foggia disponeva espletarsi una consulenza tecnica d'ufficio contabile al fine di ricostruire il rapporto di c/c e determinare quindi il saldo finale.
In data 22.10.2008 spiegava intervento adesivo autonomo la Parte_3
chiedendo un supplemento di indagine con riferimento agli importi addebitati nel
[...]
conto corrente base ma derivante da operazioni gestite sugli altri conti collegati – tra cui il conto n.
1469288.02.29 oggi in esame – formulando, nel contempo, domanda di condanna della banca al pagamento dell'indebito accertato dal c.t.u.
In data 3.07.2012 si costituiva la , tornata in bonis, associandosi alle Parte_2
conclusioni formulate dalla Curatela.
pagina 8 di 11 Alla luce di tale excursus, condivisibilmente il primo giudice ha fatto applicazione del principio di diritto “del dedotto e del deducibile” in virtù del quale l'efficacia del giudicato si estende oltre a quanto dedotto dalle parti (giudicato esplicito) anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre (giudicato implicito), concernente le ragioni non dedotte che si presentino come antecedente logico necessario rispetto alla pronuncia.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'ambito di operatività del principio in virtù del quale il giudicato copre “il dedotto e il deducibile” è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificatamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. civ. n. 6091/2020).
Ne consegue che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il “petitum” del primo (v. Cass. civ. 1259/2024; 35137/2021).
Orbene, l'evenienza descritta è quella verificatasi nel caso di specie, laddove non è revocabile in dubbio che i crediti fatti valere dall'attrice, odierna appellante, a titolo di ripetizione di interessi usurari applicati sul conto corrente principale n. 14692288.01.28 e derivanti dal conto anticipi n.
14692288.02.29, attengono al medesimo rapporto di conto corrente ordinario già oggetto di accerta- mento e ricalcolo nel precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Né giova all'appellante sostenere l'impossibilità di spiegare domanda di ripetizione degli interessi illegittimamente applicati sul conto collegato n.14692288.02.29 per essere intervenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo solo allorquando erano già maturate le preclusioni istruttorie.
Costituisce invero principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domanda dei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del thema decidendum.
Infatti, la regola posta dal secondo comma dell'art. 268 c.p.c., secondo cui l'interveniente “non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte”, deve essere interpretata alla luce del primo comma della medesima disposizione, in forza del quale pagina 9 di 11 “l'intervento può avere luogo anche successivamente al maturare dei termini di preclusione per le altre parti, «sino a che non vengano precisate le conclusioni”; con la conseguenza che estendere al terzo interveniente gli effetti della preclusione sulle domande, eventualmente già verificatasi per le altre parti, equivarrebbe a negare il suo diritto d'intervento autonomo entro il termine ultimo della precisazione delle conclusioni, che invece gli è consentito per legge.
Ne consegue che il terzo che interviene dopo la maturazione dei termini preclusivi gode dei poteri assertivi e di allegazione, dovendosi circoscrivere la regola in statu et terminis che si ricava dal secondo comma dell'art. 268 c.p.c. alla mera attività di istruzione1.
Nel caso di specie, pertanto, ben avrebbe potuto la all'atto Parte_2 dell'intervento nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dedurre la pattuizione e/o l'applica- zione di un tasso usurario relativamente al conto corrente collegato n. n.14692288.02.29 e, conse- guentemente formulare domanda di ripetizione delle somme illegittimamente corrisposte.
Trattandosi, peraltro, di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (v. Cass. civ., sez. un., n. 2017/7294), unico onere gravante sull'interveniente era l'allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni e quindi dei modi, dei tempi e della misura del superamento del tasso c.d. “soglia”, sollecitando eventualmente l'esercizio di un potere istruttorio d'ufficio del giudice
(supplemento della c.t.u. già espletata).
Sennonchè di tale allegazione non vi è traccia negli atti di causa.
L'infondatezza della censura esime, per il suo carattere assorbente, dall'esame delle altre conte- stazioni.
Al rigetto dell'appello consegue, secondo l'ordinario criterio della soccombenza, la condanna della società appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese di questo Controparte_1
grado di giudizio, liquidate come in dispositivo (in base al D.M. 55/2014, parametri minimi, attesa la semplicità della questione devoluta alla cognizione di questo giudice d'appello).
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infon- dato, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione in data 6.07.2022, dalla Controparte_4
avverso la sentenza n. 1508/2022 emessa il 31.05.2022 dal Tribunale di Foggia, Seconda Sezione
Civile, in composizione monocratica, tra la società appellante e la così Controparte_1
provvede:
1°) rigetta l'appello;
2°) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata Controparte_4 [...] le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 7.052,00, oltre al Controparte_1
rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico della Controparte_4
in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co.
[...]
17, L. 228/2012.
Così decisa il 24 gennaio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “La preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente che può dunque proporre domande nuove e autonome in seno al procedimento, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Per chi interviene si configura esclusivamente l'obbligo di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie” (così Cass. civ., sez. I, 17 febbraio 2015, n. 3116; conf. Cass. civ., n. 6392/2023).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) “ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) “ Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “accertamento nullità clausole contratto bancario e ripetizione indebito”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1012 dell'anno 2022
TRA
P.I. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Cerignola, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Fiume, in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Cerignola (via Roma n.18)
APPELLANTE
E
(P.Iva ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede legale in Torino, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Miranda del Foro di Foggia, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio telematico del predetto difensore Email_1
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 18.10.2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclu- sioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate trascritte, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la con sede in Parte_2
Cerignola, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale di Foggia, la con sede legale in Torino, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“A) Confermare/dichiarare, ai sensi dell'art. 117 co. 1° e 3°, D.lgs. 385/93, la nullità - per mancanza di forma scritta - dei contratti/rapporti di conto corrente bancario n. 14692288.01.28 e n.
14692288.02.29, intercorsi tra le parti in causa;
e dunque dichiarare l'illegittimità degli addebiti rivenienti dal conto n. 14692288.02.29 e di tutte le somme percepite dalla convenuta a titolo di CP_2
interessi ultralegali, interessi anatocistici, spese, commissioni di massimo scoperto e conteggio di valute fittizie, poiché non pattuiti per iscritto tra le parti;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che la
è creditrice della banca per la complessiva somma di € 57.360,67 (con applicazione tasso CP_3
BOT), quale effettivo saldo di c/c n. 14692288.01.28, così rideterminato a seguito di eliminazione
(epurazione) di tutte le competenze e spese riferite al c/c n. 14692288.02.29, nonché di tutto quanto illegittimamente addebitato a titolo di interessi ultralegali, spese varie, valute fittizie ed interessi anatocistici;
B) Accertare e Dichiarare che la convenuta ha percepito interessi usurari in violazione della L. CP_2
108/96; - per l'effetto, in applicazione del novellato art. 1815-co. 2 c.c. (“Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.”), Dichiarare la nullità della clausola di pattuizione-convenzione dei detti interessi usurari, e dunque dichiarare che nessun interesse è dovuto;
- sempre per l'effetto, dichiarare che la è creditrice della Banca per la complessiva somma CP_3 di € 14.933,43, illecitamente percepita dalla convenuta a titolo di interessi usurari ed ultralegali, interessi anatocistici, spese, commissioni di massimo scoperto e conteggio di valute fittizie;
C) Conseguentemente, condannare , in persona del legale rapp. p.t. al pagamento, Controparte_1
in favore della in persona del legale rapp. p.t. della Controparte_4 complessiva somma di € 59.726,78, già decurtata dell'importo di € 12.567,63 versato dall'istituto di credito (difatti: € 57.360,67 effettivo saldo di c/c + € 14.933,43 interessi non dovuti ex art. 1815 co. 2
c.c. - € 12.567,63 importo già versato dalla banca = € 59.726,78); ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali calcolati dalla chiusura conto alla domanda giudiziale, ovvero - in subordine - dalla data di messa in mora (Racc. a.r. del 25.10.2006), nonché ex art. 1284 co. 4° c.c. dalla odierna domanda giudiziale al
pagina 2 di 11 soddisfo; il tutto oltre rivalutazione monetaria (intesa quale maggior danno subito dal correntista- imprenditore), calcolata dalla chiusura del conto al soddisfo;
In Via Subordinata:
D) Nell'ipotesi in cui si ritenesse di dover sostituire al tasso Bot il tasso di interesse legale, accertare e dichiarare che la è creditrice della banca per la complessiva somma di € 53.696,82, quale CP_3
effettivo saldo di c/c n. 14692288.01.28, così rideterminato a seguito di eliminazione (epurazione) di tutte le competenze e spese riferite al c/c n. 14692288.02.29; nonché di tutto quanto illegittimamente addebitato a titolo di interessi ultralegali, spese varie, valute fittizie ed interessi anatocistici;
- per
l'effetto, condannare , in persona del legale rapp. p.t. al pagamento, in favore Controparte_1
della in persona del legale rapp. p.t. della complessiva somma Controparte_4 di € 56.062,62, già decurtata dell'importo di € 12.567,63 versato dall'istituto di credito (difatti: €
53.696,82 effettivo saldo di c/c + € 14.933,43 interessi non dovuti ex art. 1815 co. 2 c.c. - € 12.567,63 importo già versato dalla banca = € 56.062,62); ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali calcolati dalla chiusura del conto alla domanda giudiziale, nonché ex art. 1284 co. 4° c.c. per il periodo successivo all'odierna domanda giudiziale, ovvero - in subordine - dalla data di messa in mora (Racc. a.r. del
25.10.2006); il tutto oltre rivalutazione monetaria (intesa quale maggior danno subito dal correntista imprenditore), calcolata dalla chiusura del conto al soddisfo”.
A fondamento della domanda la società attrice allegava:
- che con (già - filiale di Foggia) era intercorso un Controparte_1 Controparte_5
rapporto di conto corrente bancario n. 14692288.01.28, chiuso nel 2003, sul quale erano stati addebitati competenze e spese riferite ad altro conto collegato n. 14692288.02.29”;
- che per tale rapporto bancario non era stato sottoscritto il contratto di conto corrente, né vi era stata alcuna determinazione dei tassi di interesse, dei costi e/o altre condizioni economiche da applicare al medesimo”;
- che aveva conferito incarico ad un proprio consulente di fiducia, dott. , al fine di Persona_1
ricalcolare il saldo finale del c/c n. 14692288.01.28 eliminando tutti gli importi relativi a competenze e spese derivanti dal rapporto bancario n. 14692288.02.29, oltre a tutte le somme addebitate a titolo di competenze periodiche trimestrali (interessi, CMS e spese), nonché di verificare se l'istituto di credito avesse rispettato la Legge 108/96 (c.d. normativa antiusura);
- che dall'esame dell'elaborato peritale era emerso un nuovo saldo di c/c in favore di essa correntista così quantificato: A) € 53.696,82 (con applicazione di interessi al tasso legale); B) € CP_4
57.360,67 (con applicazione di interessi att. e pass. al tasso BOT, ex art. 117 T.U.B.);
pagina 3 di 11 - che era emersa altresì la violazione della L. 108/96, in quanto, nel periodo compreso tra il terzo trimestre 1998 e il quarto trimestre 1999, la Banca aveva ripetutamente superato il “tasso soglia” usura, risultando così debitrice dell'ulteriore somma di “€.14.933,43, corrispondente a tutti gli interessi e spese varie percepiti successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 108/96
(03.04.1997)”;
- che la risultava quindi creditrice delle precitate somme nei confronti della banca, pari al CP_4 complessivo importo di € 72.294,41 (ossia: € 57.360,67 + € 14.933,43), dal quale andava detratta la somma di €uro 12.567,63, già versata all'istituto di credito a seguito di accoglimento del precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 12.95.2020 resisteva alla Controparte_1
domanda eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della stessa per violazione del divieto di bis in idem in ragione del giudicato precedentemente formatosi tra le stesse parti a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo (n. rg. 428/2004) chiesto ed ottenuto dalla banca per il pagamento del saldo debitore sempre del c.c. n. 14692288.01.28; eccepiva altresì la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'editio actionis e l'intervenuta prescrizione del diritto di ripetizione d'indebito della società corren- tista;
nel merito chiedeva il rigetto delle domande.
Disattesa la richiesta attrice di consulenza tecnica contabile, con sentenza n.1508/2022, pubblicata il
31.05.2022, il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, dichiarava improponibile la domanda e condannava la società attrice al rimborso delle spese di lite in favore della banca convenuta.
A fondamento della decisione il Giudice di primo grado ha ritenuto:
- che l'eccezione preliminare di giudicato sollevata da era fondata poiché dalla Controparte_1 documentazione versata in atti dalla convenuta risultava che prima dell'intro- Controparte_1
duzione del giudizio in parola, aveva chiesto ed ottenuto l'emissione di un'ingiunzione a carico della
- quale debitrice principale - in solido con i fideiussori, per il paga- Parte_2
mento del saldo debitore del conto corrente ordinario n. 14692288.01.28;
- che i fideiussori ingiunti avevano proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo, tra l'altro,
l'esistenza di conti anticipi collegati al conto corrente principale, tra i quali il n. 14692288.02.29, con ulteriore addebito di competenze illegittime confluite sul conto corrente ordinario 14692288.01.28;
- che nel giudizio di opposizione aveva esperito intervento adesivo autonomo dapprima la
[...]
e, successivamente, la stessa società ritornata in bonis; Controparte_6
- che nel corso del giudizio di opposizione era stata espletata una c.t.u. contabile al fine di ricalcolare il saldo del conto corrente ordinario n. 14692288.01.28 mediante l'applicazione del tasso di interesse legale in luogo degli interessi ultralegali non pattuiti e l'eliminazione della capitalizzazione trimestrale,
pagina 4 di 11 della c.m.s. e delle spese di tenuta conto illegittimamente addebitate, comprese quelle relative al conto anticipi collegato n. 14692288.02.29;
- che il giudizio di opposizione era stato definito con la sentenza n. 154/2013 del 22.04.2013, passata in giudicato, che aveva revocato il decreto ingiuntivo ed aveva condannato la banca a pagare in favore della la somma di € 12.567,63, corrispondente al saldo a credito della Parte_2
correntista risultante dal ricalcolo del c.c. n. 14692288.01.28 così come elaborato dal c.t.u.;
- che, pertanto, i crediti fatti valere dalla nel nuovo giudizio, a titolo di Parte_2
ripetizione di interessi usurari applicati sul c.c. ordinario n. 14692288.01.28 e di interessi illegittimi relativi al conto anticipi n. 14692288.02.29 e confluiti sul conto corrente principale, attenevano al medesimo rapporto di conto corrente ordinario già oggetto di accertamento e di ricalcolo nel precedente giudizio;
- che pertanto la questione era coperta da giudicato;
- che anche ipotizzando l'autonomia dei crediti azionati nel nuovo giudizio rispetto a quelli già definitivamente accertati nel precedente, trovava applicazione il noto principio affermato nel 2007 dalle
Sezioni Unite della Cassazione secondo cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un "unico rapporto obbligatorio", di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo.
Avverso tale decisione ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione del 6.7.2022, la chiedendo - per i motivi di seguito indicati ed in riforma Controparte_4 dell'impugnata sentenza - l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) Confermare/dichiarare, ai sensi dell'art. 117 co. 1° e 3°, D.lgs. 385/93, la nullità - per mancanza di forma scritta - dei contratti/rapporti di conto corrente bancario n. 14692288.01.28 e conto anticipi
n. 14692288.02.29, intercorsi tra le parti in causa;
e dunque dichiarare l'illegittimità degli addebiti per interessi ultralegali, interessi anatocistici, spese varie, commissioni di massimo scoperto e conteggio di valute fittizie rivenienti dal conto anticipi n. 14692288.02.29, ma addebitati sul c/c n.
14692288.01.28, poiché non pattuiti per iscritto tra le parti;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che la è creditrice della banca per la complessiva somma di € 57.360,67 (con applicazione tasso CP_3
BOT), quale effettivo saldo di c/c n. 14692288.01.28, così rideterminato a seguito di eliminazione
(epurazione) di tutto quanto illecitamente addebitato a titolo di interessi ultralegali, interessi anatocistici, spese varie, commissioni di massimo scoperto e conteggio di valute fittizie rivenienti dal conto anticipi n. 14692288.02.29;
B) Accertare e Dichiarare che la convenuta ha percepito interessi usurari in violazione della L. CP_2
108/96; - per l'effetto, in applicazione del novellato art. 1815-co. 2 c.c. (“Se sono convenuti interessi
pagina 5 di 11 usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.”), Dichiarare la nullità della clausola di pattuizione-convenzione dei detti interessi usurari, e dunque dichiarare che nessun interesse è dovuto;
- sempre per l'effetto, dichiarare che la è creditrice della Banca per la complessiva somma CP_3 di € 14.933,43, illecitamente percepita dalla convenuta a titolo di interessi usurari ed ultralegali, interessi anatocistici, spese, commissioni di massimo scoperto e conteggio di valute fittizie;
C) Conseguentemente, condannare , in persona del legale rapp. p.t. al pagamento, Controparte_1
in favore della in persona del legale rapp. p.t. della Controparte_4 complessiva somma di € 59.726,78, già decurtata dell'importo di € 12.567,63 versato dall'istituto di credito a seguito di accoglimento opposizione a d.i. (difatti: € 57.360,67 effettivo saldo di c/c + €
14.933,43 interessi non dovuti ex art. 1815 co. 2 c.c. - € 12.567,63 importo già versato dalla banca = €
59.726,78); ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali calcolati dalla chiusura conto alla domanda giudiziale, ovvero - in subordine - dalla data di messa in mora (Racc. a.r. del 25.10.2006), nonché ex art. 1284 co. 4° c.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo;
In Via Subordinata: Nell'ipotesi in cui si ritenesse di dover sostituire al tasso Bot il tasso di interesse legale, accertare e dichiarare che la
è creditrice della Banca per la complessiva somma di € 53.696,82, quale effettivo saldo di CP_3
c/c n. 14692288.01.28, così rideterminato a seguito di eliminazione (epurazione) di tutto quanto illecitamente addebitato a titolo di interessi ultralegali, interessi anatocistici, spese, commissioni di massimo scoperto e conteggio di valute fittizie rivenienti dal conto anticipi n. 14692288.02.29; - per
l'effetto, condannare , in persona del legale rapp. p.t. al pagamento, in favore Controparte_1
della in persona del legale rapp. p.t. della complessiva somma Controparte_4 di € 56.062,62, già decurtata dell'importo di € 12.567,63 versato dall'istituto di credito a seguito di accoglimento opposizione a d.i. (difatti: € 53.696,82 effettivo saldo di c/c + € 14.933,43 interessi non dovuti ex art. 1815 co. 2 c.c. - € 12.567,63 importo già versato dalla banca = € 56.062,62); ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali calcolati dalla chiusura del conto alla domanda giudiziale, nonché ex art. 1284 co. 4° c.c. per il periodo successivo all'odierna domanda giudiziale, ovvero - in subordine - dalla data di messa in mora (Racc. a.r. del 25.10.2006), nonché ex art. 1284 co. 4° c.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo;
D) In ogni caso ai sensi del novellato art. 8 co. 4 bis, d.lgs. n. 28/2010 (“Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116 co. 2, c.p.c.”), si chiede che l'On.le Corte valuti il
pagina 6 di 11 comportamento tenuto da , per ingiustificata mancata partecipazione all'esperito Controparte_1
procedimento obbligatorio di mediazione;
E) Emettere ogni altra consequenziale pronuncia;
F) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Ricostituitosi il contraddittorio, l'appellata ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'impugnazione insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
Con i motivi di gravame l'appellante ha dedotto l'erroneità dell'impugnata decisione:
1) nel punto in cui ha dichiarato l'improponibilità delle domande per violazione del principio del ne bis in idem;
2) nel punto in cui il primo giudice - anche ipotizzando l'autonomia dei crediti azionati nel presente giudizio rispetto a quelli già definitivamente accertati, pur inerenti al medesimo rapporto di conto corrente - ha ritenuto non fondata la domanda sulla scorta del noto principio di diritto che sancisce il divieto di frazionamento del credito rinveniente da un unico rapporto obbligatorio;
Nel merito ha riproposto le domande non esaminate dal primo giudice poiché assorbite dalla pronuncia di inammissibilità della domanda.
Ad avviso della Corte l'appello può essere deciso - in applicazione del principio della ragione più liquida - sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, peraltro avente carattere logicamente prioritario, senza che sia necessario esaminare tutte le altre doglianze secondo l'ordine indicato dalla società appellante.
Col primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza nel punto in cui il primo giudice ha dichiarato l'inammissibilità delle avverse domande per violazione del principio del “ne bis in idem” in forza del giudicato formatosi tra le stesse parti a seguito dell'opposizione promossa avverso il decreto ingiuntivo precedentemente chiesto ed ottenuto dalla banca per il pagamento del saldo debitore del c.c. ordinario n. 14692288.01.28.
Sostiene la che il Tribunale di Foggia non avrebbe fatto corretta applicazione del CP_4 principio del “dedotto e deducibile”, avendo omesso di considerare che - stante il fallimento di essa società avvenuto in data 17.09.2004, ossia prima che spirasse il termine di 40 giorni previsto dall'art. 645 c.p.c. - il menzionato giudizio di opposizione era stato promosso solo dai fideiussori
[...]
e , i quali avevano contestato esclusivamente la legittimità della pretesa CP_7 Controparte_8
creditoria azionata dalla banca in ordine al saldo del c.c. n. 14692288.01.28, e non anche degli addebiti sul c.c. n. 14692288.02.29.
Conseguentemente essa società appellante - intervenuta volontariamente in giudizio solo in data
3.07.2012, allorquando era tornata in bonis a seguito di approvazione del concordato fallimentare pagina 7 di 11 omologato il 28.05.2010 - dovendo accettare il giudizio “nello stato in cui si trovava” ed essendo ormai maturate le preclusioni istruttorie, era stata costretta ad associarsi alla domanda di pagamento del saldo positivo del conto corrente n. 14692288.01.28 (pari ad € 12.567,63) così come formulata all'atto dell'intervento dalla Controparte_9
Ad avviso dell'appellante, quindi, legittima doveva ritenersi la nuova domanda di ripetizione d'indebito, anche alla luce dell'autonoma fonte di obbligazione rappresentata dal conto anticipi n.
14692288.01.29 rispetto al conto principale n. 14692288.01.28.
La doglianza è destituita di fondamento.
È acquisita agli atti la circostanza che l'oggetto della domanda avanzata originariamente dalla CP_2
in via monitoria - decreto ingiuntivo n. 299/2004 del 28.06.2004 - era costituito dalla posizione debitoria relativa al contratto di conto correte n. 1469288.01.28 stipulato il 18.06.1996 con la società
al quale furono successivamente collegati altri conti collegati tra cui il n. 1469288.02.29 CP_4
oggetto del giudizio di primo grado.
Gli opponenti e in qualità di fideiussori della Controparte_7 Controparte_8 [...]
proponevano opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo eccependo, tra l'altro, Parte_2
la mancata consegna dei contratti relativi sia al conto corrente ordinario n. 149288.01.29 sia ai contratti collegati di conto anticipi su ricevute n. 1469288.02.29 nonché al conto anticipi su fatture n.
1469288.05.32 e agli altri conti collegati.
Contestarono altresì la mancata determinazione del tasso di interesse, l'illegittimità dell'anatocismo operato dall'istituto di credito, l'illegittimo addebito di costi e commissioni e la mancata regola- mentazione delle valute e delle spese per singola operazione. Chiedevano pertanto dichiararsi che nulla era dovuto dagli opponenti e, in via subordinata, accertarsi e determinarsi l'importo del saldo effettivo del conto corrente.
Assegnati i termini ex art. 183, 6 comma, c.p.c. il Tribunale di Foggia disponeva espletarsi una consulenza tecnica d'ufficio contabile al fine di ricostruire il rapporto di c/c e determinare quindi il saldo finale.
In data 22.10.2008 spiegava intervento adesivo autonomo la Parte_3
chiedendo un supplemento di indagine con riferimento agli importi addebitati nel
[...]
conto corrente base ma derivante da operazioni gestite sugli altri conti collegati – tra cui il conto n.
1469288.02.29 oggi in esame – formulando, nel contempo, domanda di condanna della banca al pagamento dell'indebito accertato dal c.t.u.
In data 3.07.2012 si costituiva la , tornata in bonis, associandosi alle Parte_2
conclusioni formulate dalla Curatela.
pagina 8 di 11 Alla luce di tale excursus, condivisibilmente il primo giudice ha fatto applicazione del principio di diritto “del dedotto e del deducibile” in virtù del quale l'efficacia del giudicato si estende oltre a quanto dedotto dalle parti (giudicato esplicito) anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre (giudicato implicito), concernente le ragioni non dedotte che si presentino come antecedente logico necessario rispetto alla pronuncia.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'ambito di operatività del principio in virtù del quale il giudicato copre “il dedotto e il deducibile” è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificatamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. civ. n. 6091/2020).
Ne consegue che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il “petitum” del primo (v. Cass. civ. 1259/2024; 35137/2021).
Orbene, l'evenienza descritta è quella verificatasi nel caso di specie, laddove non è revocabile in dubbio che i crediti fatti valere dall'attrice, odierna appellante, a titolo di ripetizione di interessi usurari applicati sul conto corrente principale n. 14692288.01.28 e derivanti dal conto anticipi n.
14692288.02.29, attengono al medesimo rapporto di conto corrente ordinario già oggetto di accerta- mento e ricalcolo nel precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Né giova all'appellante sostenere l'impossibilità di spiegare domanda di ripetizione degli interessi illegittimamente applicati sul conto collegato n.14692288.02.29 per essere intervenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo solo allorquando erano già maturate le preclusioni istruttorie.
Costituisce invero principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domanda dei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del thema decidendum.
Infatti, la regola posta dal secondo comma dell'art. 268 c.p.c., secondo cui l'interveniente “non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte”, deve essere interpretata alla luce del primo comma della medesima disposizione, in forza del quale pagina 9 di 11 “l'intervento può avere luogo anche successivamente al maturare dei termini di preclusione per le altre parti, «sino a che non vengano precisate le conclusioni”; con la conseguenza che estendere al terzo interveniente gli effetti della preclusione sulle domande, eventualmente già verificatasi per le altre parti, equivarrebbe a negare il suo diritto d'intervento autonomo entro il termine ultimo della precisazione delle conclusioni, che invece gli è consentito per legge.
Ne consegue che il terzo che interviene dopo la maturazione dei termini preclusivi gode dei poteri assertivi e di allegazione, dovendosi circoscrivere la regola in statu et terminis che si ricava dal secondo comma dell'art. 268 c.p.c. alla mera attività di istruzione1.
Nel caso di specie, pertanto, ben avrebbe potuto la all'atto Parte_2 dell'intervento nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dedurre la pattuizione e/o l'applica- zione di un tasso usurario relativamente al conto corrente collegato n. n.14692288.02.29 e, conse- guentemente formulare domanda di ripetizione delle somme illegittimamente corrisposte.
Trattandosi, peraltro, di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (v. Cass. civ., sez. un., n. 2017/7294), unico onere gravante sull'interveniente era l'allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni e quindi dei modi, dei tempi e della misura del superamento del tasso c.d. “soglia”, sollecitando eventualmente l'esercizio di un potere istruttorio d'ufficio del giudice
(supplemento della c.t.u. già espletata).
Sennonchè di tale allegazione non vi è traccia negli atti di causa.
L'infondatezza della censura esime, per il suo carattere assorbente, dall'esame delle altre conte- stazioni.
Al rigetto dell'appello consegue, secondo l'ordinario criterio della soccombenza, la condanna della società appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese di questo Controparte_1
grado di giudizio, liquidate come in dispositivo (in base al D.M. 55/2014, parametri minimi, attesa la semplicità della questione devoluta alla cognizione di questo giudice d'appello).
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infon- dato, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione in data 6.07.2022, dalla Controparte_4
avverso la sentenza n. 1508/2022 emessa il 31.05.2022 dal Tribunale di Foggia, Seconda Sezione
Civile, in composizione monocratica, tra la società appellante e la così Controparte_1
provvede:
1°) rigetta l'appello;
2°) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata Controparte_4 [...] le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 7.052,00, oltre al Controparte_1
rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico della Controparte_4
in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co.
[...]
17, L. 228/2012.
Così decisa il 24 gennaio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “La preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente che può dunque proporre domande nuove e autonome in seno al procedimento, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Per chi interviene si configura esclusivamente l'obbligo di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie” (così Cass. civ., sez. I, 17 febbraio 2015, n. 3116; conf. Cass. civ., n. 6392/2023).