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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/03/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1798/2017 R.G., promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/01/1966, elett. dom. in CATANIA (CT), via Milano n. 31, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. FILIPPO SANTO LO SCIUTO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. P.IVA n. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
ANTONINO PETRONACI;
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elett. dom. in GRAVINA DI CATANIA (CT) via Padre A. Secchi n. 7, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. MACARRONE MARIA CARMELA;
APPELLATI
Con provvedimento del 17.09.2024 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti. Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 12.01.2017, proponeva appello Parte_1
avverso la sent. n. 1556/2016, depositata il 07.07.2016 dal Giudice di Pace di Catania.
Deduceva l'odierno appellante che in data 20.12.2011, alle ore 09:30 circa, in corrispondenza dell'incrocio tra via Fossa della Creta e via Zaccà, veniva investito dal motociclo Honda SH tg. DS39829, di proprietà di , che non si arrestava al Parte_2 segnale di STOP, urtando sul lato destro la bici condotta dall'odierno appellante, che, cadendo, riportava lesioni. Pertanto, il agiva in giudizio nei confronti di Pt_1 Pt_2
e –che garantiva per la R.C.A. il motociclo del –
[...] Controparte_1 Pt_2 domandando il risarcimento dei danni per le lesioni patite nella misura di € 5.200,00, comprensivi di spese mediche sostenute quale danno emergente. Si costituiva
[...]
contestando la richiesta risarcitoria attorea, sia con riguardo alle modalità CP_1
del sinistro (ritenendo che lo stesso non si fosse verificato), sia con riguardo al quantum richiesto (ritenendolo eccessivo e non provato); eccepiva, altresì, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Nessuno si costituiva per il convenuto , Parte_2
rimanendo contumace. Il Giudice di Pace di Catania, con sent. n. 1556/2016, previa dichiarazione di contumacia di , dichiarava prescritta la domanda attorea di Parte_2
risarcimento dei danni e compensava le spese giudiziali.
Avverso la superiore sentenza proponeva appello , lamentando l'errata Parte_1
applicazione degli artt. 2943 e 2947, comma 2, c.c. da parte del Giudice di Pace;
deduceva, altresì, l'esclusiva responsabilità del conducente dello scooter nella causazione del sinistro e, infine, che la difesa avversaria non aveva fornito adeguata prova contraria. Pertanto, chiedeva di:
«- dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del conducente del motociclo Honda SH DS 39829, per come emerso nell'istruttoria di primo grado;
- dichiarare che il Sig. ha il diritto e l'interesse ad ottenere il Parte_1
risarcimento dei danni fisici, dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura di
1/3 del danno biologico ( ex artt. 1223 c 2054 c.C. et 138 comma 3 Controparte_2
D. L.gs. 205/05 e D.P.R. 37/09 per la gravità delle lesioni subite, per le sofferenze alle
pag. 2/11 stesse conseguenti e la compromissione dinamico-relazionale quale danno non patrimoniale derivante dalla commissione del reato di lesioni personali colpose da parte del responsabile del sinistro, ex artt. 185 e 590 c.p. Il^, nonché delle spese mediche sostenute quale danno emergente, danni tutti dall'Appellante patiti nel sinistro del 20.11.11 per come richiesti in primo grado e che si reiterano integralmente nel presente atto di appello;
- condannare i convenuti in solido come per legge, al pagamento in favore dell'Appellante della complessiva somma di € 5.200/00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, come per Legge e per Giurisprudenza consolidata, trattandosi di debito di valore».
Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., la nullità e/o l'inammissibilità dell'appello per la mancata individuazione dell'appellato e Parte_2
l'inammissibilità dell'azione e delle domande proposte dall'appellante per difetto di contraddittorio. Nel merito, domandava l'integrale conferma della sentenza appellata e di dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni e di tutte le domande e diritti avanzati dall'appellante, ex art. 2947, comma 2 c.c. e, per l'effetto, rigettare tutte le domande da quest'ultimo proposte.
Si costituiva, altresì, , domandando di essere manlevato dalla condanna al Parte_2
risarcimento dei danni in favore del e, per l'effetto, qualora si accertasse la sua Pt_1
responsabilità in ordine al verificarsi del sinistro, di dichiarare la Generali Ass.ne S.p.A. soggetto direttamente titolare dell'obbligo risarcitorio nei confronti del , giusta Pt_1
polizza assicurativa stipulata.
La causa, istruita documentalmente, veniva assegnata a questo G.I. in data 23.11.2023.
Indi, con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 17.09.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione – sollevata da parte appellata
– di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nella Controparte_1
formulazione applicabile ratione temporis al caso in esame, ed ex art. 348-bis c.p.c.
pag. 3/11 L'art. 342 c.p.c., infatti, prevede che l'appellante, a pena di inammissibilità, indichi le parti del provvedimento che intende impugnare e le circostanze da cui deriva la violazione di legge, nonché la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Tale previsione è stata pienamente rispettata dall'appellante, non essendovi stata una generica censura della sentenza nel suo complesso, limitata ad una mera diversa ricostruzione dei fatti oggetto di causa, quanto piuttosto una critica della pronuncia del primo giudice, mediante la specifica indicazione dei ritenuti profili di violazione di legge, così come trasfusi nei motivi di appello.
È altresì infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello per mancata individuazione del convenuto , nonché di inammissibilità dell'azione per Parte_2
difetto di contraddittorio, essendosi questi regolarmente costituito in giudizio ed essendo, comunque, compiutamente individuato attraverso la documentazione depositata nel giudizio di primo grado.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e va quindi accolto per le ragioni di cui si dirà.
Va anzitutto osservato che, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di prime cure, le lesioni riportate dal integrano gli estremi di una fattispecie di reato e, Pt_1
pertanto, va applicato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947, comma 3,
c.c.
Al riguardo, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, «In tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, la disposizione dell'art. 2947, comma 3, c.c., la quale prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l'applicabilità all'azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal comma 2 dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso, ove detto danno sia conseguenza risarcibile dello stesso fatto–reato e, dunque, ad esso collegato eziologicamente anche in via mediata e indiretta, secondo il criterio della regolarità causale» (Cassazione civile sez.
VI, 24/10/2018, n. 26958). Inoltre, la prescrizione più favorevole si applica indipendentemente dalla promozione dell'azione penale, giacché il maggior termine pag. 4/11 prescrizionale è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato, non già alla condanna penale (Cass. 3865/2004).
Nel caso di specie, stante che il sinistro si è verificato in data 20.12.2011, al momento della notifica dell'atto di citazione nell'ambito del giudizio di primo grado – avvenuta in data 11.06.2014 – non era ancore decorso il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno in oggetto. Sicchè, ha errato il Giudice di prime cure ad accogliere l'eccezione di prescrizione biennale avanzata dall'odierna appellata.
Ciò posto, nel merito, risulta altresì provato, sia documentalmente, sia sulla base delle risultanze istruttorie, che il sinistro si sia effettivamente verificato.
Ed invero, i testi escussi, in particolare, , hanno descritto la dinamica del Testimone_1
sinistro, affermando che il conducente dello scooter, che proveniva da via Zaccà, all'altezza dell'incrocio con via Fossa della Creta, urtava sul lato posteriore destro la bicicletta del che rovinava al suolo, riportando lesioni. Entrambi, inoltre, Parte_1 affermavano che il conducente dello scooter accompagnava quest'ultimo al Pronto
Soccorso e che la bici di colore rosso era rimasta sul luogo del sinistro fino a quando erano rimasti lì. Mentre, le dichiarazioni rese dal teste convenuto, quale investigatore privato incaricato dalla Compagnia Assicuratrice convenuta, ha reso dichiarazioni del tutto scarne e generiche in ordine alla compilazione del modulo ed alle dichiarazioni rese dal in data 13.04.2012. Pt_1
Risulta agli atti anche l'attestazione del Pronto Soccorso Generale “Vittorio Emanuele” di Catania, che accerta che, in data 20.12.2011, alle ore 11:06, al veniva Parte_1
diagnosticata una «frattura pluri-frammentata e scomposta alla falange prossimale del
V dito esposta», riportando come causale «incidente stradale».
Infine, va richiamata la comparsa di costituzione e risposta dello stesso appellato Pt_2
, che asserisce che «Il sig. successivamente all'occorso stradale,
[...] Pt_2
provvedeva tempestivamente a presentare formale denuncia alla propria compagnia assicuratrice: Si ritiene, perciò, che l'odierno appellato Controparte_3 non debba patire alcuna condanna, posto che è la compagnia assicurativa “
[...]
a dover provvedere al risarcimento dei danni subiti dall'odierno CP_4
appellante, in virtù della polizza assicurativa regolarmente stipulata dall'odierno
pag. 5/11 appellato», riconoscendo, pertanto, il verificarsi del sinistro ed il proprio coinvolgimento nello stesso, quale proprietario dell'autovettura in oggetto.
Vero è che eventuali ammissioni del convenuto non hanno valore confessorio nei confronti della Compagnia Assicuratrice, ma, unitamente agli ulteriori elementi probatori emersi, ben possono essere utilizzati per fondare la decisione alla luce del principio del libero convincimento, superando, così le contraddittorie dichiarazioni stragiudiziali rese dal , che ha presumibilmente invertito i nomi delle due vie, Pt_1
stante che, per il resto, la dinamica del sinistro da lui descritta corrisponde sostanzialmente con quella narrata dai testi, come, peraltro, dallo stesso precisato nell'interrogatorio formale reso all'udienza del 05.03.2015.
Anche l'espletata C.T.U. medico-legale afferma che le lesioni riportate dal , di Pt_1
chiara natura traumatica, appaiono compatibile con il sinistro in oggetto, essendo soddisfatti tutti i criteri medico-legali di accertamento del nesso di causalità materiale.
Tuttavia, pur essendo accertato che il sinistro si è effettivamente verificato, nonché il nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni riportate dal , vi è incertezza circa le Pt_1
rispettive colpe.
Difatti, nel caso in oggetto, nessuno dei due conducenti ha dato piena prova di avere pienamente rispettato le norme del codice della strada e di avere fatto tutto il possibile per evitare il sinistro in oggetto;
in particolar modo, non risulta provata l'esclusiva responsabilità del conducente dello scooter nel sinistro per cui è causa, in quanto, dalle dichiarazioni rese dai testi, non si desume che il conducente del motociclo non si sia arrestato al segnale di STOP.
A tal riguardo, la Cassazione ha precisato che «Entrambe le parti processuali che agiscono e resistono nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivati da uno scontro di veicoli, per superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro (art. 2054 c.c., comma 2), sono onerate, non soltanto della prova della condotta dell'altro conducente violativa delle regole che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma altresì della prova (positiva) della propria condotta, che deve risultare conforme alle prescrizioni delle norme del C.d.s., ed immune da colpa generica, dovendo essere improntata la condotta di guida sempre alla massima attenzione, ed essendo pertanto
pag. 6/11 tenuto il conducente del veicolo a fare tutto quanto possibile per evitare il danno ed a porre in atto le manovre di emergenza che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, erano esigibili» (Cass. n. 7057/2017). La Suprema Corte ha altresì chiarito che
«In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se questo ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile» (Cass. n. 21228/2016). Peraltro, deve osservarsi che il conducente che impegna un incrocio, pur avendo la precedenza, non è esonerato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida che deve tradursi nella necessaria cautela riconducibile all'ordinaria prudenza e alle concrete condizioni esistenti nell'incrocio. L'osservanza di questa condotta non costituisce altro che l'applicazione del più generale principio, secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dal rispetto dell'obbligo già previsto dall'art. 102 del codice stradale abrogato (ed attualmente dagli artt. 140, 141 e 145 del nuovo codice stradale di cui al d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285), consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza (Cass. Civ., n.16768/2006).
Pertanto, deve applicarsi la regola di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., secondo cui «nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli», attribuendo alle parti una corresponsabilità pari al 50% nella causazione del sinistro.
Premesso quanto sopra, in relazione al quantum debeatur, il C.T.U. medico-legale, nelle conclusioni rassegnate nella perizia redatta nel corso del giudizio di primo grado, ha così concluso: il signor a seguito del sinistro de quo si procurava una Parte_1 lesione rappresentata da una “Frattura esposta pluri-frammentaria e scomposta della falange prossimale con lesione del tendine flessore profondo del 5° dito della mano sinistra”. Tale lesione è compatibile con la dinamica del sinistro de quo perché sono soddisfatti i criteri medico legali eziologico, topografico, efficienza lesiva e cronologico. Ne è conseguito un danno biologico rappresentato da una inabilità
pag. 7/11 temporanea assoluta di giorni 4 (quattro), una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30 (trenta), una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 15 (quindici), una inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 15 (quindici). E' residuata una invalidità permanente, come danno biologico, rappresentato soprattutto dalla rigidità delle articolazioni 5° metacarpo-falangea, inter-falangea prossimale e distale del 5° dito della mano sinistra. Tali postumi secondo Le Tabelle di Legge delle menomazioni si possono quantificare in 3,5% (tre e mezzo per cento). La invalidità permanente riportata non ha inciso sulla attività lavorativa all'epoca del sinistro dal momento che trattasi di menomazione di lieve entità ed il grado di sofferenza per le lesioni patite è stato di tipo lieve. Le spese mediche documentate sono congrue ed ammontano ad euro
38,99 (trentotto/99).
Le conclusioni raggiunte dal C.T.U. possono essere qui condivise, in quanto esenti da contraddizioni logiche evidenti.
Sussiste, dunque, il diritto dell'attore al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come ancora recentemente affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019: «… Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che “la lesione della salute risarcibile” si identifica “nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire”, sicché lungi dal potersi affermare “che il danno alla salute “comprenda” pregiudizi dinamico-relazionali” dovrà dirsi “piuttosto che il danno alla salute è un danno
“dinamico-relazionale”“, giacché, se “non avesse conseguenze “dinamico- relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Ne deriva, pertanto, che “l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività “dinamico-relazionali” della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico”, restando, però, inteso che, in
pag. 8/11 presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le “conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi”, ovvero, “conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità” e “conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili”. Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, “costituiscono un danno non patrimoniale”, resta inteso che “la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità”, laddove “la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto”. In questo quadro, pertanto,
“la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza
d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero
è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico”, attraverso la sua “personalizzazione”».
Infine, è appena il caso di rilevare che, secondo la granitica giurisprudenza di legittimità, «il grado di invalidità permanente espresso da un “baréme” medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale.
Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione» (Cass. Civ., n. 23778/2014). Nella specie,
l'appellato non ha provato, né ha richiesto di provare, il danno concreto più grave subito rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, in quanto connotati da obiettive e riconoscibili pag. 9/11 ragioni di apprezzamento, né il danno morale (Cass. Civ., n. 11754/2018), peraltro, valutato lieve dal c.t.u.
Ciò posto, il danno biologico, così come stimato dal C.T.U., ai sensi del D.M.
16.07.2024, trattandosi di lesioni micropermanenti, va complessivamente quantificato in misura pari a € 5.524,01, di cui € 3.438,70 per il danno biologico permanente ed €
2.085,31 per il danno biologico temporaneo, oltre euro 38,99 per spese mediche documentate. Sussistendo il concorso di colpa, tali somme devono essere decurtate della metà.
Sicchè, in riforma della sentenza impugnata, e , in Controparte_1 Parte_2
solido, devono essere condannati al pagamento della complessiva somma di € 2.762,00
(5.524,01/2) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché di euro 19,49
(38,99/2), a titolo di danno patrimoniale.
Posto che l'evento lesivo è precedente al decreto ministeriale suindicato, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Il danno liquidato, in quanto credito di valore, va poi rivalutato dalla data del sinistro, applicando gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica (indici utilizzati dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati - indice F.O.I.).
Sulle predette somme sono anche dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie;
cfr. Cass.,
Sezioni Unite, 1712/95) ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale
(Cass. 20.6.1990, n. 6209). Le date di liquidazione e di decorrenza ai fini della rivalutazione monetaria e degli interessi sono, per le spese mediche, quelle in cui sono avvenuti gli esborsi.
Stante la parziale soccombenza, parte appellata deve essere condannata alle spese processuali sostenute dall'appellante nella misura della metà, comprensive del primo grado di giudizio, e si liquidano, tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione pag. 10/11 della tabella n.1 e 2, allegata al D.M. n. 55/2014, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, decurtato della metà e senza attività istruttoria in questo grado di giudizio, nella complessiva somma di € 741,50, oltre €
299,00 per spese vive, oltre il rimborso delle spese nella misura forfettaria del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza ed azione, in parziale accoglimento del proposto appello ed in riforma della impugnata sentenza n.
1556/2016 depositata il 07.07.2016 dal Giudice di Pace di Catania:
- condanna parte appellata e in persona del Parte_2 Controparte_1
legale rappresentante p.t., in solido, al pagamento in favore dell'appellante
[...]
della complessiva somma di 2.762,00 a titolo di risarcimento del Parte_1
danno non patrimoniale, nonché di euro 19,49, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione come sopra indicati e sul coacervo come sopra liquidato, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, per le causali di cui in motivazione;
- condanna e in persona del legale Parte_2 Controparte_1
rappresentante p.t., in solido, al pagamento delle spese processuali, comprensive di quelle di primo grado, liquidate nella complessiva somma di € 741,50, oltre €
299,00 per spese vive, oltre il rimborso delle spese nella misura forfettaria del
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, il 19.03.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino)
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa
Marta Consoli
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1798/2017 R.G., promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/01/1966, elett. dom. in CATANIA (CT), via Milano n. 31, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. FILIPPO SANTO LO SCIUTO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. P.IVA n. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
ANTONINO PETRONACI;
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elett. dom. in GRAVINA DI CATANIA (CT) via Padre A. Secchi n. 7, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. MACARRONE MARIA CARMELA;
APPELLATI
Con provvedimento del 17.09.2024 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti. Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 12.01.2017, proponeva appello Parte_1
avverso la sent. n. 1556/2016, depositata il 07.07.2016 dal Giudice di Pace di Catania.
Deduceva l'odierno appellante che in data 20.12.2011, alle ore 09:30 circa, in corrispondenza dell'incrocio tra via Fossa della Creta e via Zaccà, veniva investito dal motociclo Honda SH tg. DS39829, di proprietà di , che non si arrestava al Parte_2 segnale di STOP, urtando sul lato destro la bici condotta dall'odierno appellante, che, cadendo, riportava lesioni. Pertanto, il agiva in giudizio nei confronti di Pt_1 Pt_2
e –che garantiva per la R.C.A. il motociclo del –
[...] Controparte_1 Pt_2 domandando il risarcimento dei danni per le lesioni patite nella misura di € 5.200,00, comprensivi di spese mediche sostenute quale danno emergente. Si costituiva
[...]
contestando la richiesta risarcitoria attorea, sia con riguardo alle modalità CP_1
del sinistro (ritenendo che lo stesso non si fosse verificato), sia con riguardo al quantum richiesto (ritenendolo eccessivo e non provato); eccepiva, altresì, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Nessuno si costituiva per il convenuto , Parte_2
rimanendo contumace. Il Giudice di Pace di Catania, con sent. n. 1556/2016, previa dichiarazione di contumacia di , dichiarava prescritta la domanda attorea di Parte_2
risarcimento dei danni e compensava le spese giudiziali.
Avverso la superiore sentenza proponeva appello , lamentando l'errata Parte_1
applicazione degli artt. 2943 e 2947, comma 2, c.c. da parte del Giudice di Pace;
deduceva, altresì, l'esclusiva responsabilità del conducente dello scooter nella causazione del sinistro e, infine, che la difesa avversaria non aveva fornito adeguata prova contraria. Pertanto, chiedeva di:
«- dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del conducente del motociclo Honda SH DS 39829, per come emerso nell'istruttoria di primo grado;
- dichiarare che il Sig. ha il diritto e l'interesse ad ottenere il Parte_1
risarcimento dei danni fisici, dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura di
1/3 del danno biologico ( ex artt. 1223 c 2054 c.C. et 138 comma 3 Controparte_2
D. L.gs. 205/05 e D.P.R. 37/09 per la gravità delle lesioni subite, per le sofferenze alle
pag. 2/11 stesse conseguenti e la compromissione dinamico-relazionale quale danno non patrimoniale derivante dalla commissione del reato di lesioni personali colpose da parte del responsabile del sinistro, ex artt. 185 e 590 c.p. Il^, nonché delle spese mediche sostenute quale danno emergente, danni tutti dall'Appellante patiti nel sinistro del 20.11.11 per come richiesti in primo grado e che si reiterano integralmente nel presente atto di appello;
- condannare i convenuti in solido come per legge, al pagamento in favore dell'Appellante della complessiva somma di € 5.200/00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, come per Legge e per Giurisprudenza consolidata, trattandosi di debito di valore».
Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., la nullità e/o l'inammissibilità dell'appello per la mancata individuazione dell'appellato e Parte_2
l'inammissibilità dell'azione e delle domande proposte dall'appellante per difetto di contraddittorio. Nel merito, domandava l'integrale conferma della sentenza appellata e di dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni e di tutte le domande e diritti avanzati dall'appellante, ex art. 2947, comma 2 c.c. e, per l'effetto, rigettare tutte le domande da quest'ultimo proposte.
Si costituiva, altresì, , domandando di essere manlevato dalla condanna al Parte_2
risarcimento dei danni in favore del e, per l'effetto, qualora si accertasse la sua Pt_1
responsabilità in ordine al verificarsi del sinistro, di dichiarare la Generali Ass.ne S.p.A. soggetto direttamente titolare dell'obbligo risarcitorio nei confronti del , giusta Pt_1
polizza assicurativa stipulata.
La causa, istruita documentalmente, veniva assegnata a questo G.I. in data 23.11.2023.
Indi, con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 17.09.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione – sollevata da parte appellata
– di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nella Controparte_1
formulazione applicabile ratione temporis al caso in esame, ed ex art. 348-bis c.p.c.
pag. 3/11 L'art. 342 c.p.c., infatti, prevede che l'appellante, a pena di inammissibilità, indichi le parti del provvedimento che intende impugnare e le circostanze da cui deriva la violazione di legge, nonché la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Tale previsione è stata pienamente rispettata dall'appellante, non essendovi stata una generica censura della sentenza nel suo complesso, limitata ad una mera diversa ricostruzione dei fatti oggetto di causa, quanto piuttosto una critica della pronuncia del primo giudice, mediante la specifica indicazione dei ritenuti profili di violazione di legge, così come trasfusi nei motivi di appello.
È altresì infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello per mancata individuazione del convenuto , nonché di inammissibilità dell'azione per Parte_2
difetto di contraddittorio, essendosi questi regolarmente costituito in giudizio ed essendo, comunque, compiutamente individuato attraverso la documentazione depositata nel giudizio di primo grado.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e va quindi accolto per le ragioni di cui si dirà.
Va anzitutto osservato che, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di prime cure, le lesioni riportate dal integrano gli estremi di una fattispecie di reato e, Pt_1
pertanto, va applicato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947, comma 3,
c.c.
Al riguardo, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, «In tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, la disposizione dell'art. 2947, comma 3, c.c., la quale prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l'applicabilità all'azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal comma 2 dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso, ove detto danno sia conseguenza risarcibile dello stesso fatto–reato e, dunque, ad esso collegato eziologicamente anche in via mediata e indiretta, secondo il criterio della regolarità causale» (Cassazione civile sez.
VI, 24/10/2018, n. 26958). Inoltre, la prescrizione più favorevole si applica indipendentemente dalla promozione dell'azione penale, giacché il maggior termine pag. 4/11 prescrizionale è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato, non già alla condanna penale (Cass. 3865/2004).
Nel caso di specie, stante che il sinistro si è verificato in data 20.12.2011, al momento della notifica dell'atto di citazione nell'ambito del giudizio di primo grado – avvenuta in data 11.06.2014 – non era ancore decorso il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno in oggetto. Sicchè, ha errato il Giudice di prime cure ad accogliere l'eccezione di prescrizione biennale avanzata dall'odierna appellata.
Ciò posto, nel merito, risulta altresì provato, sia documentalmente, sia sulla base delle risultanze istruttorie, che il sinistro si sia effettivamente verificato.
Ed invero, i testi escussi, in particolare, , hanno descritto la dinamica del Testimone_1
sinistro, affermando che il conducente dello scooter, che proveniva da via Zaccà, all'altezza dell'incrocio con via Fossa della Creta, urtava sul lato posteriore destro la bicicletta del che rovinava al suolo, riportando lesioni. Entrambi, inoltre, Parte_1 affermavano che il conducente dello scooter accompagnava quest'ultimo al Pronto
Soccorso e che la bici di colore rosso era rimasta sul luogo del sinistro fino a quando erano rimasti lì. Mentre, le dichiarazioni rese dal teste convenuto, quale investigatore privato incaricato dalla Compagnia Assicuratrice convenuta, ha reso dichiarazioni del tutto scarne e generiche in ordine alla compilazione del modulo ed alle dichiarazioni rese dal in data 13.04.2012. Pt_1
Risulta agli atti anche l'attestazione del Pronto Soccorso Generale “Vittorio Emanuele” di Catania, che accerta che, in data 20.12.2011, alle ore 11:06, al veniva Parte_1
diagnosticata una «frattura pluri-frammentata e scomposta alla falange prossimale del
V dito esposta», riportando come causale «incidente stradale».
Infine, va richiamata la comparsa di costituzione e risposta dello stesso appellato Pt_2
, che asserisce che «Il sig. successivamente all'occorso stradale,
[...] Pt_2
provvedeva tempestivamente a presentare formale denuncia alla propria compagnia assicuratrice: Si ritiene, perciò, che l'odierno appellato Controparte_3 non debba patire alcuna condanna, posto che è la compagnia assicurativa “
[...]
a dover provvedere al risarcimento dei danni subiti dall'odierno CP_4
appellante, in virtù della polizza assicurativa regolarmente stipulata dall'odierno
pag. 5/11 appellato», riconoscendo, pertanto, il verificarsi del sinistro ed il proprio coinvolgimento nello stesso, quale proprietario dell'autovettura in oggetto.
Vero è che eventuali ammissioni del convenuto non hanno valore confessorio nei confronti della Compagnia Assicuratrice, ma, unitamente agli ulteriori elementi probatori emersi, ben possono essere utilizzati per fondare la decisione alla luce del principio del libero convincimento, superando, così le contraddittorie dichiarazioni stragiudiziali rese dal , che ha presumibilmente invertito i nomi delle due vie, Pt_1
stante che, per il resto, la dinamica del sinistro da lui descritta corrisponde sostanzialmente con quella narrata dai testi, come, peraltro, dallo stesso precisato nell'interrogatorio formale reso all'udienza del 05.03.2015.
Anche l'espletata C.T.U. medico-legale afferma che le lesioni riportate dal , di Pt_1
chiara natura traumatica, appaiono compatibile con il sinistro in oggetto, essendo soddisfatti tutti i criteri medico-legali di accertamento del nesso di causalità materiale.
Tuttavia, pur essendo accertato che il sinistro si è effettivamente verificato, nonché il nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni riportate dal , vi è incertezza circa le Pt_1
rispettive colpe.
Difatti, nel caso in oggetto, nessuno dei due conducenti ha dato piena prova di avere pienamente rispettato le norme del codice della strada e di avere fatto tutto il possibile per evitare il sinistro in oggetto;
in particolar modo, non risulta provata l'esclusiva responsabilità del conducente dello scooter nel sinistro per cui è causa, in quanto, dalle dichiarazioni rese dai testi, non si desume che il conducente del motociclo non si sia arrestato al segnale di STOP.
A tal riguardo, la Cassazione ha precisato che «Entrambe le parti processuali che agiscono e resistono nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivati da uno scontro di veicoli, per superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro (art. 2054 c.c., comma 2), sono onerate, non soltanto della prova della condotta dell'altro conducente violativa delle regole che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma altresì della prova (positiva) della propria condotta, che deve risultare conforme alle prescrizioni delle norme del C.d.s., ed immune da colpa generica, dovendo essere improntata la condotta di guida sempre alla massima attenzione, ed essendo pertanto
pag. 6/11 tenuto il conducente del veicolo a fare tutto quanto possibile per evitare il danno ed a porre in atto le manovre di emergenza che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, erano esigibili» (Cass. n. 7057/2017). La Suprema Corte ha altresì chiarito che
«In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se questo ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile» (Cass. n. 21228/2016). Peraltro, deve osservarsi che il conducente che impegna un incrocio, pur avendo la precedenza, non è esonerato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida che deve tradursi nella necessaria cautela riconducibile all'ordinaria prudenza e alle concrete condizioni esistenti nell'incrocio. L'osservanza di questa condotta non costituisce altro che l'applicazione del più generale principio, secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dal rispetto dell'obbligo già previsto dall'art. 102 del codice stradale abrogato (ed attualmente dagli artt. 140, 141 e 145 del nuovo codice stradale di cui al d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285), consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza (Cass. Civ., n.16768/2006).
Pertanto, deve applicarsi la regola di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., secondo cui «nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli», attribuendo alle parti una corresponsabilità pari al 50% nella causazione del sinistro.
Premesso quanto sopra, in relazione al quantum debeatur, il C.T.U. medico-legale, nelle conclusioni rassegnate nella perizia redatta nel corso del giudizio di primo grado, ha così concluso: il signor a seguito del sinistro de quo si procurava una Parte_1 lesione rappresentata da una “Frattura esposta pluri-frammentaria e scomposta della falange prossimale con lesione del tendine flessore profondo del 5° dito della mano sinistra”. Tale lesione è compatibile con la dinamica del sinistro de quo perché sono soddisfatti i criteri medico legali eziologico, topografico, efficienza lesiva e cronologico. Ne è conseguito un danno biologico rappresentato da una inabilità
pag. 7/11 temporanea assoluta di giorni 4 (quattro), una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30 (trenta), una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 15 (quindici), una inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 15 (quindici). E' residuata una invalidità permanente, come danno biologico, rappresentato soprattutto dalla rigidità delle articolazioni 5° metacarpo-falangea, inter-falangea prossimale e distale del 5° dito della mano sinistra. Tali postumi secondo Le Tabelle di Legge delle menomazioni si possono quantificare in 3,5% (tre e mezzo per cento). La invalidità permanente riportata non ha inciso sulla attività lavorativa all'epoca del sinistro dal momento che trattasi di menomazione di lieve entità ed il grado di sofferenza per le lesioni patite è stato di tipo lieve. Le spese mediche documentate sono congrue ed ammontano ad euro
38,99 (trentotto/99).
Le conclusioni raggiunte dal C.T.U. possono essere qui condivise, in quanto esenti da contraddizioni logiche evidenti.
Sussiste, dunque, il diritto dell'attore al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come ancora recentemente affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019: «… Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che “la lesione della salute risarcibile” si identifica “nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire”, sicché lungi dal potersi affermare “che il danno alla salute “comprenda” pregiudizi dinamico-relazionali” dovrà dirsi “piuttosto che il danno alla salute è un danno
“dinamico-relazionale”“, giacché, se “non avesse conseguenze “dinamico- relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Ne deriva, pertanto, che “l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività “dinamico-relazionali” della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico”, restando, però, inteso che, in
pag. 8/11 presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le “conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi”, ovvero, “conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità” e “conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili”. Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, “costituiscono un danno non patrimoniale”, resta inteso che “la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità”, laddove “la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto”. In questo quadro, pertanto,
“la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza
d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero
è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico”, attraverso la sua “personalizzazione”».
Infine, è appena il caso di rilevare che, secondo la granitica giurisprudenza di legittimità, «il grado di invalidità permanente espresso da un “baréme” medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale.
Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione» (Cass. Civ., n. 23778/2014). Nella specie,
l'appellato non ha provato, né ha richiesto di provare, il danno concreto più grave subito rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, in quanto connotati da obiettive e riconoscibili pag. 9/11 ragioni di apprezzamento, né il danno morale (Cass. Civ., n. 11754/2018), peraltro, valutato lieve dal c.t.u.
Ciò posto, il danno biologico, così come stimato dal C.T.U., ai sensi del D.M.
16.07.2024, trattandosi di lesioni micropermanenti, va complessivamente quantificato in misura pari a € 5.524,01, di cui € 3.438,70 per il danno biologico permanente ed €
2.085,31 per il danno biologico temporaneo, oltre euro 38,99 per spese mediche documentate. Sussistendo il concorso di colpa, tali somme devono essere decurtate della metà.
Sicchè, in riforma della sentenza impugnata, e , in Controparte_1 Parte_2
solido, devono essere condannati al pagamento della complessiva somma di € 2.762,00
(5.524,01/2) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché di euro 19,49
(38,99/2), a titolo di danno patrimoniale.
Posto che l'evento lesivo è precedente al decreto ministeriale suindicato, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Il danno liquidato, in quanto credito di valore, va poi rivalutato dalla data del sinistro, applicando gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica (indici utilizzati dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati - indice F.O.I.).
Sulle predette somme sono anche dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie;
cfr. Cass.,
Sezioni Unite, 1712/95) ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale
(Cass. 20.6.1990, n. 6209). Le date di liquidazione e di decorrenza ai fini della rivalutazione monetaria e degli interessi sono, per le spese mediche, quelle in cui sono avvenuti gli esborsi.
Stante la parziale soccombenza, parte appellata deve essere condannata alle spese processuali sostenute dall'appellante nella misura della metà, comprensive del primo grado di giudizio, e si liquidano, tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione pag. 10/11 della tabella n.1 e 2, allegata al D.M. n. 55/2014, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, decurtato della metà e senza attività istruttoria in questo grado di giudizio, nella complessiva somma di € 741,50, oltre €
299,00 per spese vive, oltre il rimborso delle spese nella misura forfettaria del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza ed azione, in parziale accoglimento del proposto appello ed in riforma della impugnata sentenza n.
1556/2016 depositata il 07.07.2016 dal Giudice di Pace di Catania:
- condanna parte appellata e in persona del Parte_2 Controparte_1
legale rappresentante p.t., in solido, al pagamento in favore dell'appellante
[...]
della complessiva somma di 2.762,00 a titolo di risarcimento del Parte_1
danno non patrimoniale, nonché di euro 19,49, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione come sopra indicati e sul coacervo come sopra liquidato, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, per le causali di cui in motivazione;
- condanna e in persona del legale Parte_2 Controparte_1
rappresentante p.t., in solido, al pagamento delle spese processuali, comprensive di quelle di primo grado, liquidate nella complessiva somma di € 741,50, oltre €
299,00 per spese vive, oltre il rimborso delle spese nella misura forfettaria del
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, il 19.03.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino)
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa
Marta Consoli
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