TRIB
Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 05/11/2024, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Mario CERVELLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n.
1095 dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 4.11.2021, e vertente tra
(C.F.: ), in proprio e nella Parte_1 C.F._1
qualità di erede di , elettivamente domiciliata in Roma, Via Persona_1
delle Cave, 65, presso lo studio dell'avv. Elissa Capobianco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
(C.F.: ), in proprio e nella qualità Parte_2 C.F._2
di erede di , elettivamente domiciliato in Roma, Via della Persona_1
Vignola, 5, presso lo studio dell'avv. Nunzia Ciminelli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORI e
(C.F. e P.I.: ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Bologna, in persona del procuratore ad negotia, quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada (F.G.V.S.), rappresentata e difesa dall'avv.
Emidio Guastadisegni, del foro di Vasto, come da procura in atti, ed elettivamente
1 domiciliata in Avezzano, Via Corradini, 225, presso e nello studio dell'avv. Aurelio
Irti;
CONVENUTA
, CP_2 Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
(C.F.: ), Controparte_4 C.F._3 CP_5
(C.F.: , in proprio e nella qualità di eredi di
[...] C.F._4
, elettivamente domiciliati in Roma, Via delle Cave, 65, Persona_1
presso lo studio dell'avv. Elissa Capobianco, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
TERZI INTERVENUTI
Oggetto: Lesione personale
Conclusioni: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e nella Parte_1
qualità di erede della madre conveniva in giudizio, dinanzi al Persona_1
tribunale intestato, quale impresa designata dal fondo Controparte_1
di garanzia delle vittime della strada, al fine di sentire accogliere, pro quota, iure hereditatis, la domanda di risarcimento, quantificata complessivamente in €
245.388,00, per le lesioni personali patite dalla madre in data Persona_1
29.08.2012, in conseguenza di un sinistro stradale causato da un veicolo agricolo,
2 con rimorchio, privo di copertura assicurativa, di proprietà di e CP_2
condotto dal Sig. nonché, iure proprio, la richiesta di risarcimento Controparte_3
del danno morale da perdita del rapporto parentale, in ragione del successivo decesso della peraltro per cause estranee al sinistro. Affermava, inoltre, la mala Per_1
gestio dell'impresa designata, per avere la stessa ritardato immotivatamente, sino al momento della morte della vittima, la corresponsione del risarcimento dovuto.
Si costituiva la preliminarmente rilevando il difetto di Controparte_6
contraddittorio, stante l'omessa citazione del proprietario e del conducente del mezzo responsabile del sinistro. Non contestava il verificarsi dell'evento e la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente del rimorchio privo di assicurazione, censurava, per converso, la quantificazione del danno biologico, i criteri di calcolo utilizzati per la liquidazione dello stesso, in ogni caso l'entità della somma richiesta, la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, non essendo l'evento della morte eziologicamente riconducibile all'evento per cui è causa, nonché la domanda risarcitoria per mala gestio dell'assicuratore, concludendo per la dichiarazione da parte del giudice di remuneratività dell'offerta reale effettuata pro quota ai danneggiati, con vittoria di spese, ovvero, in subordine, per il riconoscimento a titolo di risarcimento di somma superiore all'offerta, ma comunque inferiore a quanto richiesto dall'attrice, con compensazione delle spese per soccombenza reciproca.
Con comparsa d'intervento volontario, depositata il 20 dicembre 2017, allegando quanto già dedotto dall'attrice, avanzavano domanda risarcitoria, pro quota, anche
(figlia) e (marito), nella medesima qualità di eredi Controparte_5 Controparte_4
della defunta Per_1
Su disposizione del giudice veniva integrato il contraddittorio nei confronti di e quali responsabili del sinistro nelle rispettive qualità. CP_2 CP_3
Questi rimanevano contumaci.
3 Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le relative memorie, in data 4 marzo 2018 il G.I., accogliendo istanza della parte convenuta, riuniva al presente giudizio la causa iscritta al n. 1307/2018 R.G., proposta, iure proprio e iure hereditario, da , altro figlio della contro la convenuta Parte_2 Per_1
Tale causa, originariamente proposta dinanzi al tribunale di Controparte_1
Roma, che accogliendo eccezione della convenuta aveva dichiarato la sua incompetenza in favore del tribunale intestato, era stata tempestivamente riassunta dinanzi a quest'ufficio. domandava il risarcimento dei danni Parte_2
derivanti dal sinistro de quo, quantificati in euro 350.000, sia in proprio, per la perdita parentale costituita dalla morte della madre, che egli affermava essere diretta conseguenza dell'incidente, sia quale erede, per il danno non patrimoniale subito dalla medesima. Per_1
La convenuta, nel costituirsi anche rispetto a tale domanda, contestava, anzitutto l'asserito nesso di causalità fra l'evento e il decesso dell'infortunata, nonché la determinazione del danno risarcibile, senza applicazione della necessaria decurtazione per la premorienza della vittima;
per il resto muoveva alla domanda i medesimi rilievi effettuati con la comparsa di risposta alla domanda proposta dall'attrice e, con le memorie istruttorie, a quelle proposte dai due Parte_1
terzi intervenuti.
Il giudice quindi, concedeva nuovamente i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., limitatamente all'azione promossa da , quindi, all'esito del deposito Parte_2
delle memorie, ammetteva le prove documentali e disponeva CTU medico-legale, nominando all'uopo il Dott. cui conferiva l'incarico di rispondere Persona_2
al seguente quesito “Previa visione degli atti di causa, ricostruisca l'iter clinico di Persona_1
; indichi la causa del decesso e soprattutto accerti l'esistenza di un nesso eziologico tra lo stesso
[...]
ed il sinistro per cui è causa;
in ogni caso determini il danno biologico, l'ITT e l'ITP derivanti per
4 la defunta dal sinistro che ci occupa”. Riservava all'esito di provvedere in Persona_1
ordine all'eventuale ammissione delle prove orali richieste da , Parte_1
peraltro incidentalmente ritenute non determinanti.
Depositata la CTU, le cui risultanze non sono state contestate dalle parti, la causa era avviata a decisione, ritenendo il G.I. che non fosse necessaria ulteriore istruttoria, e, quindi, trattenuta a tal fine all'udienza del 4.11.2021, con concessione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
La domande proposte sono parzialmente fondate e vanno accolte nei limiti di seguito specificati.
Deve, invero, premettersi che risultano pacifiche sia la circostanza dell'evento lesivo che la piena responsabilità dei due chiamati in causa non assicurati e la sussistenza del nesso di causalità fra l'evento e le lesioni riportate da , nonché la Persona_1
legittimazione passiva dell'impresa convenuta, designata dal Fondo di Garanzia delle vittime della strada.
Restano per converso controversi e devono costituire oggetto del presente giudizio l'entità e le voci del danno la liquidare e, per quanto concerne la domanda proposta da , la sussistenza del nesso di causalità fra l'infortunio e il successivo Parte_2
decesso della Per_1
Quest'ultimo profilo, peraltro oggetto di accertamento ad opera del CTU, è stato recisamente escluso sulla base delle valutazioni dal medesimo compiute, adeguatamente motivate e pienamente condivisibili, oltre che non fatte oggetto di specifiche osservazioni ad opera dei CT di parte.
Pertanto, deve ritenersi acclarato che la morte della signora non fu Persona_1
conseguenza del sinistro avvenuto nell'anno 2012.
Tale esito risulta anzitutto determinante in ordine alla specifica domanda risarcitoria espressamente proposta da , ma è, altresì, incidente sulla questione Parte_2
5 della liquidazione del risarcimento spettante, iure hereditatis, a tutti gli eredi della danneggiata.
Infatti il danno biologico viene liquidato attraverso tabelle che pongono, quale parametro di base, l'età della vittima, sulla base del presupposto secondo cui il danno alla salute è tanto più grave, quanto minore è l'età di chi lo subisce.
A fondamento di tale soluzione si pone la convinzione secondo cui, a parità di entità, una lesione della salute provoca un nocumento maggiore in chi è più giovane, costringendolo a subire tutte le relative limitazioni e le conseguenti ripercussioni negative per un arco assai più ampio dell'esistenza. Sicché il valore monetario del punto di invalidità è calcolato in relazione all'età della vittima al momento del sinistro, sulla base della previsione probabilistica che la sua vita si protrarrà per tutto il tempo corrispondente alla durata media dell'esistenza, determinata statisticamente.
Su tali presupposti, indirizzo giurisprudenziale sostanzialmente pacifico sostiene che, nell'ipotesi in cui il danneggiato muoia per cause indipendenti dall'evento lesivo, prima che il giudizio risarcitorio sia concluso, il giudice deve tenere conto, ai fini della liquidazione del danno, non dell'aspettativa di vita della vittima, ma del periodo dell'esistenza effettivamente vissuto dopo aver subito il danno (sul punto cfr. ex multis
Cass. Civ. sez. III, sent. 25.2.2004, n.3806; Cass. Civ. sez. III, sent. 24.10.2007, n. 22338;
Cass. Civ. sez. III, sent. 10.5.2016 n. 10897; Cass. Civ. sez. III, ord. 15.2.2019, n.4551.)
Orbene, tanto chiarito a riguardo, così dovendo ritenersi infondate le pretese mosse dall'attore , secondo il quale, in caso di premorienza del danneggiato Parte_2
il risarcimento agli eredi dovrebbe essere liquidato integralmente, sulla base dei normali criteri e in considerazione dell'ordinaria aspettativa di vita del danneggiato, occorre individuare il criterio da applicarsi per la liquidazione del danno in rapporto agli anni di effettiva sopravvivenza della vittima dopo il sinistro.
6 In proposito occorre rifarsi ai più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. Civ. sez. III, ordd. n,41933 del 29.12.2021 e n. 15112 del 29.5.2024), secondo cui “Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.”
Orientamento questo sicuramente maggiormente equo, e ad avviso di questo tribunale di gran lunga preferibile, rispetto a quelli in tali ipotesi utilizzati dai giudici di merito, con particolare riferimento al criterio valutativo di cui alle tabelle milanesi sul c.d. danno da premorienza, nonché al criterio di liquidazione, c.d. “romano”, richiamato dall'attrice e dalle parti intervenute volontariamente, Parte_1
e , in quanto entrambi basati sull'ingiustificata attribuzione Controparte_4 CP_5
al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo.
Ciò posto, facendo ricorso alle ordinarie tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale e valutato il danno risarcibile in base all'età della danneggiata e alla percentuale di danno biologico permanente, riconosciuto dal CTU nella misura del 35%, si quantifica il danno non patrimoniale, comprensivo di danno morale e dinamico-relazionale, secondo i criteri applicati dalle tabelle utilizzate, nella complessiva misura di euro 207.500, senza, nel caso di specie, riconoscere personalizzazione, in assenza del riscontro dei presupposti necessari richiesti a tale riguardo dalla giurisprudenza, invero neanche allegati.
Si rammenta, infatti, che la Suprema Corte è stabilmente orientata nel ritenere che l'aumento dell'entità del risarcimento del danno non patrimoniale da lesione
7 personale è giustificato solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento (cfr. Cass. Civ. sez.
VI, ord. 4.3.2021, n. 5865).
Nel caso di specie, invero, tali profili peculiari e anomali non sono stati neppure allegati e non possono giustificare aumenti.
Orbene l'importo di euro 207.500, va quindi diviso per il numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita della vittima al momento del sinistro, pari ad anni 25 (aspettativa di vita per le donne pari ad anni 85, calcolata nell'anno della morte della 2014), quindi, il risultato va moltiplicato per 2, che, con lieve Per_1
approssimazione in eccesso, è il numero degli anni di sopravvivenza della danneggiata a partire dal giorno dell'infortunio.
Tali operazioni portano a determinare l'importo del risarcimento spettante per danno biologico e morale di euro 16.160, cui va sommato il danno per ITT e ITP, come quantificato dal CTU1 e non frazionabile, in quanto temporaneo a differenza di quello biologico, con il risultato di determinare il complessivo danno non patrimoniale liquidabile, comprensivo di ITT e ITP, in euro 39.447.
A tale importo vanno poi sommati quelli, riconosciuti dalla convenuta, di euro 9.600 per spese mediche e di euro 5.000, in via transattiva, in relazione al tempo decorso fra il sinistro e la relativa liquidazione, dal che risulta la complessiva somma di euro
54.047.
Tale somma, così determinata, dovrà poi essere suddivisa fra gli eredi pro quota in quanto agli stessi spettante in tale qualità, con la conseguenza che dovrà riconoscersi in favore di , marito della vittima, il risarcimento di euro 18.016, Controparte_4
8 pari a 1/3 dell'importo sopra liquidato, e ai restanti eredi i rimanenti 2/3, per un importo pari ad euro 12.011 per ciascuno.
Non sussistono i presupposti per la liquidazione del danno da perdita parentale, trattandosi di voce di danno che può riconoscersi soltanto nel caso in cui il decesso della persona danneggiata sia causalmente riconducibile al sinistro, circostanza nella specie recisamente esclusa dal CTU e, peraltro, non riconosciuta anche da Parte_1
e dai due intervenienti volontari.
[...]
Le lesioni subite dalla e, in particolare il grado di menomazione Per_1
permanente, pari al 35%, seppur gravi, non risultano in alcun modo idonei a qualificare la condizione subita dagli stretti familiari della medesima in termini di perdita parentale e non possono implicare, conseguentemente, la liquidazione di alcun danno risarcibile iure proprio.
Analogamente può dirsi in ordine alla voce risarcitoria richiesta iure proprio da con riferimento al danno subito di riflesso in relazione alle Parte_2
condizioni patite dalla madre, in quanto privo di alcun riscontro probatorio, sia in ordine alle specifiche conseguenze asseritamente derivatene, sia in ordine alla diretta relazione delle stesse con il sinistro.
Infine non appare configurabile, alla luce di quanto emerge dagli atti, alcun ritardo doloso o gravemente colposo della convenuta nella liquidazione del danno, alla luce dei tempi dedotti e delle vicende processuali che hanno interessato le parti, tanto più che non sono emerse condotte ostative della convenuta che, peraltro, ha formulato, agli eredi offerta reale di importo sostanzialmente assai vicino a quello che viene liquidato in questa sede.
Inoltre non va trascurata, a riguardo dei tempi decorsi inutilmente, la circostanza della mancata riassunzione, da parte degli aventi causa, del giudizio originariamente intrapreso, a seguito dell'interruzione dello stesso determinata dal decesso della signora Per_1
9 Alla luce della reciproca soccombenza, stante il rigetto di alcune delle domande proposte, nonché la dedotta prossimità degli importi qui liquidati rispetto a quelli, solo leggermente inferiori, oggetto di offerta reale da parte della società convenuta, sussistono adeguati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE, in parte qua, la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore di , Controparte_1 Controparte_4 CP_5
, e , quali eredi di delle
[...] Parte_2 Parte_1 Persona_1
seguenti somme a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla de cuius in conseguenza del sinistro per cui è causa: euro 18.016 (diciottomilasedici), in favore di , euro 12.011 (dodicimilaundici) per ciascuno, in favore di Controparte_4
, e , oltre rivalutazione e interessi Controparte_5 Parte_2 Parte_1
al saggio legale, dalla data dell'evento dannoso sino al soddisfo, con detrazione di quanto già eventualmente percepito dalla convenuta allo stesso titolo;
2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla CTU.
Così deciso in Avezzano il 26.10.2024
IL GIUDICE
(Dott. Mario Cervellino)
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 120 giorni di inabilità al 100% (euro 13.800), 30 giorni di inabilità al 75% (euro 2.587) e 120 giorni di inabilità al 50% (euro 6.900).