Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/06/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1068 del 2017 - Pag. 1 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1068 del 2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Solo danni a cose” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a Rossano (CS), in [...] Parte_1 C.F._1
01.02.1983, e C.F. , parte nata a [...] Parte_2 C.F._2
(CS), in data 05.03.1984, nella qualità di eredi di , C.F. Persona_1 nata a [...], in data [...] e deceduta in data 31.10.2019, C.F._3 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DANIELA BOCCUTI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORI –
E
, P.IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CAROLINA LUSSANA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTA –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in cancelleria in data 5.04.2017,
ha convenuto in giudizio l' Persona_1 Controparte_1
. La difesa della parte attrice ha dedotto che:
[...]
- in data 04.03.2016, , già ricoverata presso il reparto di Psichiatria Persona_1 dell'Ospedale Spoke Cetraro-Paola a far data 26.02.2016, quivi trasferita dall'Ospedale Spoke Rossano-Corigliano con la diagnosi di “psicosi organica-deterioramento mentale con effetti psicotici”, nel mentre stava scendendo dal letto per recarsi in bagno, per impellente bisogno fisiologico, per cause non meglio precisate, anche per la presenza su pavimento di materiale che lo rendeva viscido e, comunque, nell'assenza di infermieri e/o altro personale ausiliario, è scivolata violentemente a terra, riportando una vistosa e grande ferita lacero-contusa nell'area mandibolare;
- soccorsa dal personale sanitario, allertato dopo la caduta, in comprensibile stato di agitazione per la grave dolorosa feria, l'istante è stata accompagnata presso il P.S. dello stesso presidio Ospedaliero, ove è stata sottoposta alle cure e terapie del caso e all'applicazione di diversi punti di sutura;
- di fatto, tali punti di sutura hanno danneggiato e sfregiato vistosamente il viso della causando alla stessa notevoli conseguenze da un punto di vista fisico, da un Per_1 punto di vista estetico, aggravando ulteriormente le sue già precarie condizioni psichiche;
- dell'accaduto i familiari della sono venuti conoscenza solo nei giorni successivi, Per_1 quando hanno constatato la vistosa e brutta ferita notevolmente deturpativa del volto della medesima;
- in data 16.03.2016, rimossi nel frattempo i punti di sutura e migliorate le condizioni generali per cui era stato disposto il ricovero, la è stata dimessa e, all'atto delle Per_1 dimissioni, nulla è stato comunicato alla stessa e/o ai familiari sulla possibilità di ottenere ristoro per i danni sofferti;
- nella caduta dell'attrice è senz'altro ravvisabile la responsabilità dell'
[...]
, nel cui ambito ricade l'Ospedale Spoke Cetraro-Paola ove si è Controparte_1 verificato il sinistro, tanto sia in forza del principio di cui all'art. 2051 c.c. ai sensi del quale “ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia”, applicabile senz'altro alla fattispecie de qua, stante l'obbligo in capo all' convenuta di vigilare e Controparte_1 controllare sulla corretta manutenzione dell'Ospedale, quindi, anche sulla pavimentazione e/o piano di calpestio, che al momento della caduta della si Per_1 presentava sconnesso e sul quale era presente materiale che lo ha reso scivoloso, sia in forza del contratto intercorrente tra il paziente ricoverato e l'ospedale, atteso che l'accettazione del paziente in ospedale ai fini del ricovero determina, tra il malato e la struttura sanitaria, la conclusione di un contratto di natura atipica, denominato pacificamente dalla giurisprudenza di “spedalità” o di “assistenza sanitaria”, in cui confluiscono non solo la prestazione principale eseguita dal medico, bensì una serie di ulteriori prestazioni quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle latu sensu alberghiere;
- le obbligazioni cui la struttura sanitaria deve adempiere concernono non solo quelle di carattere strettamente sanitario, tra cui quelle di diagnosi, cura, assistenza post-operatoria e di sicurezza e manutenzione dei mezzi a sua disposizione, ma anche quelle obbligazioni di natura accessoria di vigilanza-custodia dei pazienti e delle prestazioni di natura alberghiera (vitto, riscaldamento e alloggio), con la conseguenza che, in caso di violazione dei suddetti obblighi accessori, la struttura sanitaria risponderà del danno da disorganizzazione per aver arrecato un danno ingiusto al paziente derivante da omissione di diligenza nel predisporre gli strumenti necessari all'esatto adempimento della prestazione sanitaria ex artt. 1175 e 1375 c.c.;
- per quanto detto, è diritto dell'istante ottenere il risarcimento dei danni tutti sofferti in seguito alla rovinosa caduta occorsale all'interno dell'Ospedale Spoke Cetraro-Paola in data 04.03.2016, danni che, tenuto conto della lunghezza e profondità della cicatrice, del colore, del rilievo, dell'estensione e della sede della medesima cicatrice fortemente deturpativa del volto e visibile a lunga distanza, facendo applicazione dei criteri adottati dai baremes di legge, hanno una incidenza da un punto di vista biologico non inferiore al 20% e vengono quantificati nella misura di € 60.000,00, sulla scorta delle tabelle Tribunale di Milano, al cui risarcimento è tenuta la convenuta;
- con raccomandata a.r. datata 10.05.2016, stante la incontestata responsabilità dell'
[...]
l'istante ha proceduto a metterla in mora, invitando ad una definizione bonaria CP_2 della instauranda lite;
- l' ha comunicato di aver provveduto all'apertura del sinistro, dando CP_3 incarico ad una compagnia di Assicurazione, ma ad oggi ogni tentativo di bonario componimento è rimasto senza esito, così come senza esito sono rimaste la richiesta di negoziazione assistita inviata con racc. a.r. del 4.07.2017 e il procedimento di mediazione instaurato con domanda del 26.10.2016, definitosi con verbale negativo del
31.01.2017.
Tanto premesso, la parte attrice ha chiesto a questo Tribunale di: R.G. n. 1068 del 2017 - Pag. 3 di 15
a. accertare e dichiarare l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, responsabile dell'infortunio occorso a in data Persona_1
04.03.2016, allorché era ricoverata presso l'Ospedale Spoke Cetraro-Paola - reparto
Psichiatria; b. conseguentemente, condannare l' , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento integrale del danno, in favore dell'istante, nella misura complessiva di € 60.000,00 o in quell'altra somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, maggiorata di accessori dal dì dell'evento al soddisfo;
c. condannare il medesimo Ente convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa, da distrarre in favore dello Stato, stante l'ammissione a gratuito patrocinio dell'istante.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.02.2018 si è costituita l' , in persona legale rappresentante pro Controparte_1 tempore. La sua difesa ha dedotto che:
- la domanda attorea è generica, riscontrandosi, innanzitutto, una ricostruzione del fatto scarna e lacunosa;
- dalla lettura dell'atto di controparte si evince, con immediatezza, la mancata esposizione degli elementi di diritto costituenti le ragioni della sua pretesa risarcitoria;
- la domanda giudiziale risulta, quindi, affetta da nullità nella parte della editio actionis, ai
- sensi dell'art. 163, co. 3, nn. 3 e 4, c.p.c., come richiamati dall'art. 164, co. 4, c.p.c.;
- l'atto introduttivo è nullo per essere del tutto vaghi e generici gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda l'azione, non consentendo la determinazione di un nesso di causalità tra l'evento dedotto e i danni lamentati, impedendo, in ogni caso, una compiuta e articolata difesa dei convenuti;
- al riguardo l'istante si limita ad affermare, senza dare alcun sostegno alle proprie dichiarazioni, di essere caduta “per cause non meglio precisate, anche per la presenza sul pavimento di materiale che lo rendeva viscido, e, comunque, nell'assenza di infermieri e/o altro personale ausiliario”;
- pertanto, l'atto introduttivo del giudizio deve dichiararsi nullo con tutte le declaratorie di cui all'art. 164 c.p.c.;
- alla luce di quanto sopra riferito, anche sotto il profilo della ammissibilità in rito della domanda, nessuna valida e fondata pretesa risarcitoria può essere formulata nei confronti dell'odierna comparente;
- l'azione proposta da parte attrice è comunque infondata in fatto e in diritto;
- deve escludersi, infatti, anche solo la configurabilità del fatto storico così come dedotto da parte attrice nel proprio libello introduttivo, in quanto assolutamente non rispondente all'effettivo svolgimento dell'evento per cui è causa;
- nella specie, la difesa di controparte si limita ad offrire una ricostruzione dei fatti generica e priva di sostegno probatorio, quindi inattendibile;
- invero, l'attore ha l'onere di fornire prova certa del comportamento colposo dell'azienda convenuta, che a suo dire è responsabile dell'evento dannoso;
- l'evento lamentato dall'odierno istante non è ascrivibile alla negligenza e/o imperizia e/o imprudenza della comparente struttura sanitaria, la quale ha posto in essere un comportamento adeguato, pertanto la domanda attorea dovrà essere rigettata con tutte le conseguenti declaratorie accessorie;
- la domanda attorea è incentrata sulla supposta responsabilità della convenuta struttura che aveva in cura la in occasione del ricovero volontario presso il reparto di Per_1 psichiatria della stessa dal 20.02.2016 al 16.03.2016;
- secondo la controparte, il pavimento era sconnesso e scivoloso e la struttura sanitaria sarebbe inadempiente rispetto alle obbligazioni accessorie a quelle strettamente sanitarie previste dal contratto c.d. di spedalità; R.G. n. 1068 del 2017 - Pag. 4 di 15
- si tratta di censure infondate oltre che pretestuose, in quanto la tesi attorea è palesemente smentita dall'evidenza documentale;
- se la avesse usato la normale diligenza nello scendere dal letto, considerata Per_1 anche l'ora diurna in cui si è verificato il sinistro, di certo avrebbe potuto accorgersi della presenza sul pavimento di “un materiale”, che - a suo dire - lo rendeva scivoloso, evitando così la caduta;
- a parte l'onere della prova in ordine all'accadimento dell'evento per cui è causa posto a carico del preteso danneggiato, rileva la singolarità della dinamica prospettata nel libello introduttivo;
- nella seppure scarna ricostruzione del sinistro, controparte riferisce di essere rovinata al suolo a causa del pavimento sconnesso e scivoloso, senza offrire alcuna precisazione circa la dinamica del presunto sinistro;
- la comunque, frequentava abitualmente il reparto di psichiatria della struttura Per_1 convenuta, con la conseguenza che tali luoghi, noti alla parte attrice, non avrebbero da soli potuto rappresentare un pericolo imprevedibile;
- infatti, la era già stata ricoverata in forma volontaria presso la struttura Per_1 convenuta dal 10.01.2016 al 15.01.2016;
- peraltro, il pavimento, ricoperto da piastrelle chiare, era asciutto e pulito, oltre che stabile;
- quindi, laddove fosse stata usata la dovuta prudenza, particolarmente richiesta quando si scende, il sinistro si sarebbe potuto evitare;
- in sostanza, l'istante avrebbe dovuto adottare tutte quelle cautele adeguate a scongiurare qualsivoglia pericolo che si potesse presentare, in quanto era solita frequentare quel reparto della struttura convenuta;
- l'attrice, dunque, è inciampata per cause del tutto personali, quali una palese difficoltà nella deambulazione, una probabile disattenzione e/o negligenza ovvero semplicemente per l'uso di pantofole non comode;
- alla luce delle circostanze di fatto suesposte emerge inconfutabilmente che il presunto sinistro per cui è causa è da attribuirsi al comportamento della la quale non ha Per_1 adottato la ordinaria diligenza pur conoscendo il luogo del sinistro, vista la visibilità e la frequentazione abituale della struttura convenuta;
- la situazione di pericolo necessaria affinché il danneggiato possa fondatamente azionare il suo diritto deve presupporre l'esistenza contestuale di due elementi l'uno oggettivo e l'altro soggettivo, il primo di tali elementi si riferisce alla non visibilità del pericolo, mentre il secondo concerne la non prevedibilità del medesimo;
- nel caso che ci occupa, non sussiste alcuno degli elementi richiesti dalla norma, attesa l'ampia visibilità e la consolidata conoscenza dei luoghi abitualmente frequentati dall'attrice, cosicché, la responsabilità del lamentato infortunio non potrà che essere attribuita alla condotta dell'istante;
- con riferimento alle obbligazioni accessorie rispetto a quelle strettamente sanitarie previste nel contratto c.d. di spedalità, non si può affermare alcuna responsabilità autonoma e diretta della struttura sanitaria convenuta, in quanto il presunto danno subito dalla non è riconducibile ad una inadempienza alle obbligazioni ad essa facenti Per_1 carico;
- in tema di risarcimento del danno da inadempimento non è l'inadempimento in sé oggetto di risarcimento, bensì il danno conseguente e ciò comporta che deve essere fornita in concreto la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio lamentato e il diretto nesso causale con l'inadempimento;
- la prova del danno lamentato e del nesso causale tra lo stesso e l'inadempimento grava sull'attore secondo i principi generali di cui all'art. 2697 c.c.; R.G. n. 1068 del 2017 - Pag. 5 di 15
- l'inadempimento del professionista, in relazione alla propria obbligazione, e la conseguente responsabilità dell'ente presso il quale egli presta la propria opera, deve essere valutato alla stregua del dovere di diligenza particolarmente qualificato inerente allo svolgimento della sua attività professionale, sicché è configurabile un nesso causale tra il suo comportamento, anche omissivo, e il pregiudizio subito da un paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del professionista, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie e apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi;
- ai fini della causalità materiale, in applicazione dei principi penalistici, di cui agli artt. 40
e 41 c.p., un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non), mentre in un secondo momento va riferita la regola dell'art. 1223 c.c., per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite “che siano conseguenza immediata e diretta” del fatto lesivo (c.d. causalità giuridica), per cui esattamente si è dubitato che la norma attenga al nesso causale e non piuttosto alla determinazione del quantum del risarcimento, selezionando le conseguenze dannose risarcibili;
- il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dall'art. 41, comma 2, c.p., in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
- nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante non appaiano del tutto inverosimili, ma che si presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quella similare della c.d. regolarità causale;
- nella fattispecie la difesa di parte attrice non offre alcuna prova in merito al nesso causale tra l'inadempimento e il presunto danno conseguito, non individuando neppure la condotta illecita posta in essere dai sanitari e/o dalla struttura sanitaria, né indicando gli obblighi giuridici violati dagli stessi;
- pertanto, non rilevano profili di colpa ascrivibili in capo alla struttura convenuta e/o ai suoi sanitari, risultando in tal modo palesemente ingiustificata la domanda formulata da controparte;
- la richiesta di parte attrice di riconoscimento della responsabilità della struttura convenuta, dunque, dovrà essere disattesa completamente;
- le segnalate circostanze denotano al più il verificarsi del tipico esempio di “caso fortuito”, in presenza del quale resta interrotto il nesso causale cosadanno, venendo a rappresentare la cosa stessa mera occasione del fatto lesivo;
- in sostanza, la struttura convenuta è esonerata da qualsiasi responsabilità anche per l'imprudente comportamento della che ha certamente concorso al verificarsi Per_1 dell'evento stesso;
- infatti, il caso alla nostra attenzione è il tipico esempio in cui il danneggiato si sia posto in una non corretta relazione con la situazione di pericolo, creando egli stesso le condizioni per non avvedersene o non poterla, in seguito evitare esponendosi, quindi, intenzionalmente ad essa;
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- tale situazione è idonea a interrompere il nesso causale tra l'evento stesso e il danno conseguito, pertanto, è da escludere la responsabilità della struttura convenuta, in quanto, l'evento per cui è causa presenta tutti i caratteri del caso fortuito, quali la imprevedibilità e la inevitabilità da parte del convenuto;
- del resto, la presenza del caso fortuito esonera il custode dalla responsabilità, interrompendo del tutto il nesso di causalità;
- l'ospedale non risponde della caduta del paziente all'interno della struttura dove le condizioni della stessa abbiano svolto un ruolo occasionale nella causazione dell'evento e rappresentato un mero tramite del danno, provocato da causa estranea: in questi casi si
è in presenza del c.d. fortuito incidentale, idoneo a interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno;
- trattandosi di caso fortuito, quindi, quanto lamentato dall'istante non può essere addebitato ad un colpevole difetto di vigilanza e controllo da parte della struttura sanitaria, la quale, come non si mancherà di provare in corso di causa, ha espletato con diligenza tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione in base a specifiche disposizioni normative, con la naturale conseguenza che giammai potrà essere ascritta alcuna responsabilità all'azienda convenuta;
- nella inverosimile ipotesi in cui l'azienda sanitaria convenuta venga condannata al risarcimento dei danni lamentati dall'istante, deve certamente valutarsi il concorso di colpa del danneggiato che, anche laddove non idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa e il danno, può determinare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c.
- il principio di cui al comma 1, dell'art. 1227 c.c. disciplina non già la colpa bensì il nesso causale tra condotta ed evento e tale ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso va distinta dalla diversa ipotesi disciplinata dal comma 2, dell'art. 1227 c.c., che prevede invece il verificarsi del solo aggravamento del danno, ove tale aggravamento sia stato determinato dallo stesso danneggiato senza aver contribuito in alcun modo alla sua causazione;
- nel primo caso, cioè concorso causale del fatto colposo del danneggiato, il giudice deve proporsi d'ufficio l'indagine in ordine alla esistenza del concorso di colpa, mentre la sola seconda ipotesi costituisce oggetto di eccezione in senso stretto;
- nella fattispecie rileva l'esistenza di un palese concorso di colpa del danneggiato, che ha pesantemente inciso sul danno verificatosi: se infatti l'attrice avesse prestato la dovuta attenzione consona allo stato dei luoghi, giammai il pavimento avrebbe potuto determinare la sua caduta a terra;
- invero, la è caduta scendendo dal letto. Peraltro, la conosceva molto Per_1 Per_1 bene lo stato dei luoghi teatro del presunto sinistro in quanto frequentava la struttura convenuta;
- quindi, è evidente l'esistenza di un concorso di colpa dell'attore, consistito nell'aver tenuto una condotta non consona allo stato dei luoghi e conseguentemente nel non aver prestato tutte quelle cautele adeguate a scongiurare quei pericoli che conosceva bene;
- ai fini della quantificazione concreta del concorso della condotta colposa dell'attore nella determinazione dell'evento e delle sue conseguenze si dovrà tenere conto di quanto sopra evidenziato, ponderando l'entità dell'insidia (accertata preventivamente la non prevedibilità e la non visibilità del presunto pericolo!) e al contempo l'accortezza o la negligenza della vittima;
- pertanto, ogni pronuncia dell'adito Giudice, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza della ricostruzione avversa, non potrà non tenere nella dovuta considerazione il comportamento colpevole, anche solo parziale del danneggiato, con tutte le conseguenze sulla attribuzione delle responsabilità e la liquidazione del danno;
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- nella inverosimile ipotesi in cui dovessero superarsi le eccezioni appena formulate, va osservato che parte attrice opera una quantificazione del danno sommaria e non motivata, risultando così la domanda giudiziale incerta e generica anche in ordine al quantum e perciò affetta da nullità, ai sensi dell'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c., richiamati dall'art. 164, comma 4, c.p.c.;
- infatti, l'indicazione del danno così come formulata dalla parte istante appare carente e inadeguata, oltre che priva riscontri medici;
- in ogni caso, la scrivente difesa impugna la quantificazione sommaria e non motivata operata da parte attrice e a tutta la documentazione eventualmente prodotta ex adverso, compresa la documentazione medica, perché ininfluente ai fini della decisione e comunque priva di ogni valore probatorio;
- in particolare, la documentazione eventualmente depositata dalla difesa attorea, in quanto atto di parte, non costituisce prova in ordine ad un effettivo riscontro del danno patito dalla Per_1
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, voglia l'adito giudice ridurre la pretesa risarcitoria avversa, anche allo scopo di evitare eventuali tentativi speculatori ai danni della comparente azienda. Ciò posto, l' ha chiesto a questo Controparte_1
Tribunale: a. accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo stante la assoluta genericità dello stesso, con tutte le conseguenti declaratorie di cui all'art. 164 c.p.c.; b. rigettare la domanda attorea nei confronti dell' Controparte_1 poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti;
c. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare la responsabilità dei sanitari e per l'effetto, condannarli al risarcimento dei danni subiti dalla Per_1
d. con vittoria di spese e competenze di giudizio. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., depositate le relative memorie e ammessi i mezzi istruttori, all'udienza dell'1.02.2021 sono stati escussi i testi di parte attrice. Successivamente, con comparsa di costituzione in prosecuzione ex art. 302 c.p.c. depositata in data 06.07.2021, si è costituita in giudizio in qualità di erede di Parte_1
deceduta in data 31.10.2019, ribadendo tutte le deduzioni, produzioni, Persona_1 richieste della de cuius e chiedendo l'accoglimento della domanda risarcitoria. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi, con comparsa di costituzione depositata in data 10.08.2021, si è costituito in giudizio in Parte_2 qualità di erede di , riportandosi alle difese e richieste precedentemente Persona_1 già formulate dalla de cuius e chiedendone l'accoglimento. Successivamente, disposta ed espletata CTU medico-legale, dopo una serie di rinvii, all'udienza del 17.12.2024, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa, chiedendone l'accoglimento con vittoria di compensi e di spese.
La causa è stata, quindi, assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. In rito.
2.1. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, l'atto di citazione non è affetto da nullità ai sensi dell'art. 164, comma 4 c.p.c., perché dalla lettura globale dello stesso e dalla correlazione tra la parte motiva e le conclusioni di esso si comprendono in maniera sufficientemente chiara tanto la cosa oggetto della domanda quanto l'esposizione dei fatti a fondamento della stessa e risultano individuati in maniera specifica petitum e causa petendi, anche sotto il profilo relativo alle responsabilità attribuite alla convenuta. R.G. n. 1068 del 2017 - Pag. 8 di 15
Del resto, la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare assolutamente incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, prima ancora che di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema decidendum (Cass. Civ. n. 1681 del 2015). 2.2. Il Tribunale, poi, preliminarmente, dà atto dell'inammissibilità e dell'inutilizzabilità ai fini della presente decisione del “foglio di precisazione delle conclusioni” depositato in data 27.11.2023 e in data 17.06.2024 dal difensore della convenuta.
Infatti, tale atto si traduce in una memoria che non solo non è prevista dal codice di rito, ma non è stata neppure autorizzata da questo Giudice. Ammettere una memoria di questo tipo significherebbe violare il principio del contraddittorio, della parità delle armi tra le diverse parti processuali, nonché dell'oralità della discussione in un processo in cui peraltro le parti hanno già avuto ampio modo di articolare le proprie difese.
2.3. Si rammenta, infine, che con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (v. Cass. Civ. Ordinanza n. 98 del 2016 nonché Cass. Civ. n. 22970 del 2004).
3. Nel merito.
La parte attrice ha agito nei confronti della azienda sanitaria convenuta ex art. 2051 c.c., qualificando – alla luce dei fatti costitutivi allegati – petitum e causa petendi della presente azione. La infatti, ha specificamente dedotto che l'evento infortunistico occorsole in data Per_1 04.03.2016 sia da ascrivere all'esclusiva responsabilità della struttura sanitaria convenuta, in virtù del generale obbligo di vigilanza e di controllo su di essa incombente, anche riguardo alla manutenzione dell'Ospedale, riconducendo, espressamente, la fattispecie nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c.
3.1. I principi generali in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Preliminarmente, vanno esposti i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità da cose in custodia.
a. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. La disposizione codicistica ruota intorno a due presupposti: il primo, la riconducibilità dell'evento dannoso alla res, nel precipuo senso che l'evento dannoso deve essere “cagionato” dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa. Il secondo è rappresentato dalla relazione custodiale tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.
Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia un fatto - impeditivo del diritto al risarcimento - che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita. Il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che quest'ultimo possa reputarsi cagionato dalla res. In altre parole, un fatto naturale o del terzo connotato da imprevedibilità e inevitabilità, da intendersi in senso oggettivo e secondo regolarità causale, senza che abbia rilievo la diligenza del R.G. n. 1068 del 2017 - Pag. 9 di 15
custode (v. Cass. Sez. Unite n. 20943 del 2022; Cass. Civ. n. 19960 del 2023; Cass. civ. n. 12943 del 2024). b. La norma dell'art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa peraltro il danneggiato dall'onere di provare, oltre alla relazione custodiale, il nesso causale tra queste ultime e il danno tale per cui l'evento di danno atto a fondare la responsabilità del custode origini, secondo un nesso di causalità materiale giuridicamente rilevante, dalla cosa custodita. Tuttavia, al fine di accertare il nesso di causa tra i vari fattori che hanno determinato l'evento hic et nunc storicamente realizzatosi, è necessario scandagliare – nel susseguirsi anche diacronico delle circostanze – il ruolo assunto dalla cosa nella sequenza causale alla luce delle peculiarità concrete e, quindi, da un lato, la partecipazione della res in custodia alla produzione materiale dell'evento dannoso (a partire dai casi in cui la cosa è del tutto inerte, nei quali cioè l'interazione del danneggiato è indispensabile per la verificazione dell'evento, sino alle vicende in cui il ruolo della cosa è preponderante o esclusivo, nei quali cioè l'apporto concausale della condotta dell'uomo è persino assente), e, dall'altro lato, le connotazioni intrinseche della res custodita, cioè della sua idoneità a cagionare situazioni di probabile danno (a partire dalle situazioni in cui essa non presenta ex se rischi in ipotesi di interazione con l'uomo, via via fino a quelle in cui il funzionamento o il modo stesso della cosa naturaliter comporti il rischio o la ragionevole probabilità di conseguenze dannose per chi con la stessa entri in contratto) [v. sul punto in maniera precisa Cass. Civ. n.12943 del 2024].
Di qui – sempre ai fini del concreto accertamento causale – l'indugio della giurisprudenza ai fini della prova, quando l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa custodita, secondo un nesso di causalità materiale giuridicamente rilevante (v. Cass. civ., n. 5910 del 2011; da ultimo Cass. civ. n. 7172 del
2022). Nei casi in cui, invece, il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. civ. n. 2660 del 2013).
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (v. Cass. civ., n.
2660 del 2013).
c. Tutti i diversi orientamenti adottati, poi, nel corso del tempo dalla Suprema Corte incidono, in realtà, sul rapporto di causalità materiale tra la “res” e l'evento dannoso, mitigando o escludendo la responsabilità del custode nel caso in cui l'evento non sia frutto di un determinismo inevitabilmente connaturato alla res ma derivi, in parte o in tutto, da situazioni esterne, compreso il comportamento del danneggiato (cfr. art. 1227 c.c.); è, infatti, indubbia la tendenza della giurisprudenza a recuperare la centralità del rapporto causale [così Cass. civ. n. 999 del 2014; Cass. civ. sez. III, n. 2660 del 2013; Cass. civ., sez. III, n. 6306 del 2013; Cass. civ., sez. III, n. 7125 del
2013; Cass. civ. (ord.), n. 5977 del 2012; Cass. civ., sez. III, n. 4231 del 2012; Cass. civ. (ord.), n.
11430 del 2011; Cass. civ. (ord.), n. 5910 del 2011; Cass. civ. n. 25105 del 2010; da ultimo, tra le tante Cass. civ. sez. VI n. 2118 del 2022]. La già risalente distinzione tra “causa” e “occasione” aiuta a chiarire che la responsabilità del custode insorge laddove, per caratteristiche strutturali e/o per circostanze esterne, la dannosità della res non sia oggettivamente percepibile né soggettivamente prevedibile: in tali casi, infatti, pur nell'interazione con un elemento esterno – quale ad esempio il comportamento dell'utente - la res individua comunque la “causa” efficiente dell'evento lesivo;
laddove, invece, la pericolosità della R.G. n. 1068 del 2017 - Pag. 10 di 15
res non presenti le caratteristiche dell'invisibilità e dell'imprevedibilità, l'evento dannoso risulta conseguenza fattuale dell'intervento esterno, sicché è l'agire umano a individuare la causa dell'evento dannoso, mentre la “res” degrada a mera occasione. Si tratta, a ben vedere, di criteri che orientano l'attività di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri.
d. Quanto, invece, al rapporto custodiale, esso si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, diritti reali minori, possesso, detenzione, obbligazione contrattuale di custodire, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa (v. Cass. Civ. n. 2480 del 2018; Cass. Civ. n. 11152 del 2023).
e. Alla luce dei rilievi esposti, appare chiaro come l'art. 2051, contempli un criterio di imputazione della responsabilità che, per quanto oggettiva in relazione all'irrilevanza del profilo attinente alla condotta del custode, è comunque volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi (testualmente si esprime Cass. Civ. n. 23584 del 2013).
A detta allocazione del rischio, peraltro, fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa: quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va bensì compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela (v. Cass. Civ. n.
2692 del 2014). Inoltre, quando la conclusione sia nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito. A fini di coerenza sistematica – e per meglio esplicitare quanto approfondito in tema di fortuito – vale evidenziare che l'interdipendenza fattuale tra “res” inerte e comportamento dell'utente nella determinazione dell'evento dannoso è sempre stata tenuta in considerazione dalla giurisprudenza, ancorché variamente atteggiata sulle caratteristiche strutturali e congiunturali della
“res” ai fini dell'interruzione del nesso causale (Cass. Civ. n. 34883 del 2021) o sul caso fortuito come elemento liberatorio della responsabilità (da ultimo Cass. Civ. n. 16568 del 2022).
Con migliore precisazione dogmatica, sia il fatto naturale (fortuito) sia la condotta umana
(del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso talvolta evocato della "interruzione del nesso tra cosa e danno" o del fortuito, quanto sul piano squisitamente eziologico, degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione e non causa del danno e deprivandola della sua efficienza di causalità materiale o semplicemente attenuando la stessa [cfr. con mirabile precisazione Cass. Civ. n.16034 del 2023, secondo cui “il dato normativo va, pertanto, applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito in parola, e raccordandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, vale a dire tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un "giudizio" non su di un fatto, ma su di una relazione tra fatti, utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi "a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei R.G. n. 1068 del 2017 - Pag. 11 di 15
costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)"]. E, sempre in chiave sistematica, l'indugio sull'insieme dei fattori sopra evocati (res, caratteristiche della cosa, condotta umana, fattori naturali, intervento di un terzo) che tra loro interagiscono nella determinazione dell'evento, con l'approfondimento delle specifiche caratteristiche (anche di tempo e di luogo) emerse nel caso concreto, lungi dal mutare la natura della responsabilità oggettiva per innestarne profili colposi, rappresenta lo strumento indispensabile proprio per una corretta analisi volta a ricostruire scientificamente e vagliare l'eziologia dell'evento, anche in una prospettiva di sviluppo diacronico dei singoli elementi.
f. Con specifico riferimento al caso in esame, vale osservare che sul danneggiato incombe l'onere di provare che la cosa è stata un elemento condizionante nella verificazione dell'evento (v. Cass. civ. 5741 del 2009) in maniera tale da ritenere che la lesione lamentata sia eziologicamente riconducibile alla res nella custodia della parte convenuta. Dal momento che il danno non deriva da un dinamismo interno della res, come già ricordato, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia, scandagliando in maniera precisa i fattori che hanno condotto all'evento lesivo e, quindi, dimostrando una obiettiva situazione – in relazione allo stato dei luoghi- di rischio, tale da sorprendere l'affidamento altrui e rendere inevitabile il danno stesso (v. Cass. Civ. n. 56 del 2016; Cass. Civ. n. 21212 del 2015; Cass. Civ. n. 2660 del 2013).
Nessun dubbio, inoltre, sulla pacifica applicazione della predetta fattispecie normativa anche al caso della caduta di un paziente all'interno della struttura ospedaliera (v. Cass. civ. n. 14056 del 2013).
4. Infondatezza della domanda
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
4.1. Parte attrice ha, infatti, provato l'evento dannoso, ma non il suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
Orbene, poiché il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, è coerente ritenere che sia questi a dover comprovare la “causalità” della “res” nei termini sopra descritti (anche per il principio della cosiddetta “vicinanza della prova”), e non già il custode a doverla escludere;
benché talvolta la giurisprudenza si esprima ancora in termini di “fortuito” (accidentale o meno) per indicare l'esclusione del rapporto eziologico, deve ritenersi che l'onere della prova liberatoria gravante sul custode si ponga in un momento logico-giuridico successivo alla dimostrazione del rapporto causale e involga essenzialmente il concreto esercizio della custodia
(cfr. Cass. civ. n. 8935 del 2013; Cass. civ. n. 6101 del 2013; Cass. civ. n. 783 del 2013; sulla prova della causalità incombente sul danneggiato, da ultimo Cass. civ. n. 7172 del 2022).
Dalla istruttoria espletata, nulla emerge sotto il profilo sopra evidenziato, e, prima ancora, in ordine alla precisa dinamica del sinistro occorso alla originaria parte attrice, pur prescindendo dalla attendibilità dei testi escussi.
Infatti, dalla lettura delle deposizioni rese si evince agevolmente che nessuno dei testimoni ha precisato la esatta dinamica del fatto, in modo tale da consentire di inferire che l'evento occorso sia causalmente riconducibile alla res sottoposta alla custodia della parte convenuta. In particolare, nessuno dei testi era presente al momento dell'evento (v. dichiarazioni rese alla udienza dell'1.02.2021). Tutti i testimoni, poi, riferiscono di aver appreso della caduta e delle lesioni subite dalla ma nulla emerge in ordine alla dinamica della stessa e alle ragioni che Per_1 l'hanno generata (cfr. deposizione teste : “Al momento della caduta non c'ero quindi Tes_1 non so dire del materiale che rendeva scivoloso il pavimento”; teste : “Quella Parte_1 mattina non c'ero e non ho visto il momento della caduta ... Sono andata il giorno dopo il 5 mattina e l'ho trovata al letto, mi hanno detto che ha avuto una caduta e l'hanno portata in sala operatoria. Non so del materiale scivoloso presente sul pavimento dal momento che quel giorno non c'ero”). Né sussistono ulteriori elementi da cui poter attingere per una precisa ricostruzione della dinamica del sinistro. R.G. n. 1068 del 2017 - Pag. 12 di 15
In sostanza, dalla coordinata lettura delle deposizioni rese e da una analisi critica della prova orale espletata, non si evincono in maniera precisa le modalità di verificazione dei fatti nella loro successione diacronica, la ragione che avrebbe determinato l'evento dannoso e il punto in cui la parte attrice è stata attinta.
Né emerge una situazione rischiosa dello stato dei luoghi, tale da rendere inevitabile l'evento dannoso e da inferirne la sua causale riconducibilità alla res in custodia al dalla CP_4 istruttoria espletata nulla emerge circa la sconnessione del pavimento né in ordine alla presenza di materiale che rendeva il piano viscido.
4.2. Del resto, non può sottacersi che la domanda sconta anche una intrinseca genericità assertiva, dal momento che nulla viene precisato – già in sede di deduzioni nei rigorosi termini di preclusione assertiva scanditi dal codice di rito – in ordine alle specifiche cause e alle concrete modalità con le quali la parte attrice sarebbe caduta. La parte originaria attrice nell'atto introduttivo e nella memoria 183 c. 6 I termine c.p.c. fa riferimento a “cause non meglio precisate, anche per la presenza sul pavimento di materiale che lo rendeva viscido” e, successivamente, ad un piano di calpestio sconnesso e all'assenza di infermieri e/o altro personale ausiliario. Pertanto, gli stessi fatti costitutivi della domanda appaiono generici già sotto il profilo assertivo, dal momento che nulla viene specificato in ordine alle modalità della caduta, alla esatta collocazione della sconnessione o della macchia e, inoltre, in ordine al fattore che l'avrebbe concretamente determinata, limitandosi solo ad imputare la caduta alle condizioni della res in custodia all'ospedale. Per l'effetto, si evince in maniera icastica che, già sotto il profilo delle deduzioni, non si comprende affatto se la attrice sia inciampata autonomamente per il pavimento scivoloso (e, quindi, dopo essere scesa dal letto in maniera autonoma) o caduta per l'assenza di infermieri che avrebbero dovuto sorreggerla.
4.3. Alla genericità assertiva corrisponde la carente lacunosità probatoria, dal momento che, come già evidenziato, le dichiarazioni rese dai testi escussi non consentono di inferire in maniera specifica – e, quindi, idonea allo scopo – in ordine alle concrete modalità con le quali la è Per_1 venuta in contatto con la res ed le ragioni per le quali è caduta.
Non risulta, pertanto, nella dimensione storico fattuale provata la concreta dinamica dell'accadimento e, in particolare, né in che modo la caduta è avvenuta né l'esatto punto di contatto con il bene che avrebbe ingenerato il sinistro.
Sul punto non può che concordarsi con le recenti pronunce della Suprema Corte, secondo le quali “non può quindi ritenersi sufficiente a tal fine…la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali.
In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti” (v. Cass. Civ. n.35991 del 2023, proprio in materia di caduta ex art. 2051 c.c.) 4.4. Alle medesime considerazioni si giunge laddove si voglia qualificare la domanda esperita come volta ad accertare la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria (profilo, invero, solo adombrato da parte attrice nel proprio atto introduttivo).
Come noto, l'accettazione in ospedale del paziente, ai fini del ricovero, determina con la struttura la conclusione di un contratto di natura atipica, incentrato su una prestazione complessa in favore dell'ammalato che può, sinteticamente, definirsi di “assistenza sanitaria”. Nell'ambito di tale rapporto atipico assumono rilievo, oltre alle prestazioni mediche in senso stretto, quelle di carattere lato sensu alberghiero e le obbligazioni accessorie di sicurezza e/o protezione del paziente.
Ne deriva, quindi, che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente, che abbia subito lesioni, non già a seguito di trattamento sanitario ma, come nella specie, dopo una R.G. n. 1068 del 2017 - Pag. 13 di 15
caduta all'interno dell'ospedale, possa avere natura contrattuale e possa sussistere a prescindere dalla possibilità o meno di accertare e/o identificare il comportamento colposo di un singolo soggetto operante all'interno della struttura stessa.
In giurisprudenza, anche per effetto della pacifica applicazione del concorso di tutele, si sostiene che il rapporto che lega il paziente all'istituzione sanitaria, pubblica o privata che sia, ha natura contrattuale (contratto di spedalità); per l'effetto, l'istituzione assume un'obbligazione principale avente ad oggetto la cura del paziente, o l'accertamento diagnostico, che costituisce lo scopo primario dell'operazione negoziale e la prestazione principale della stessa. La struttura ospedaliera, poi, si trova vincolata da un preciso obbligo “accessorio” di salvaguardia del paziente, contro le aggressioni provenienti dalla struttura o comunque da cause rientranti nella sfera di controllo di questa. La fonte di tale obbligo, sia che risieda in un obbligo accessorio “di protezione” che accede alla prestazione principale, sia che trovi la propria fonte nell'obbligo generale di buona fede, inteso in chiave "integrativa" del contenuto negoziale, ha sicuramente natura e rango contrattuale, sicché è alla disciplina dell'obbligazione che si deve aver riguardo, per regolare le conseguenze dell'inadempimento ex art. 1218 c.c..
Tuttavia, ad avviso del Tribunale, in una precisa ricostruzione dogmatica sarà necessario distinguere - all'interno del danno contrattuale - quello non patrimoniale da inadempimento in senso stretto, quale lesione di interessi non patrimoniali oggetto della obbligazione e della lesione dell'interesse cui era preordinata la prestazione principale oggetto di scambio, dal danno contrattuale non patrimoniale in senso lato, quale pregiudizio non patrimoniale discendente dalla compromissione di beni aquiliani non dedotti in obbligazione, ove il contratto rileva quale fatto/occasione che mette il debitore in contatto con la sfera del creditore. Quest'ultima tipologia di danni, anche qualora si continui a proteggerli nelle forme della responsabilità contrattuale, mantiene comunque insuperabili differenze rispetto alla disciplina del danno da inadempimento correttamente inteso.
In ogni caso, nella prospettiva sopra evocata, pur ammettendo che l'onere probatorio è dettato dalle regole di cui all'art. 1218 c.c. e dal principio di vicinanza della prova di cui all'art. 2697 c.c., le stesse devono essere conformate agli approdi più recenti della giurisprudenza in materia di responsabilità sanitaria.
Pertanto dette norme, se è vero che esonerano il creditore dalla prova della colpa del debitore, salvo la prova liberatoria eventualmente fornita dal debitore stesso, non lo esimono tuttavia dal provare il nesso causale tra la condotta colposa di quest'ultimo - l'inadempimento imputabile – e il danno lamentato, nesso che va, invece, dimostrato dal creditore secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., comma 1, in quanto fatto costitutivo dell'azionato diritto al risarcimento (cfr. Cass. Civ. n. 24528 del 2018).
Infatti, se nell'ambito della responsabilità c.d. contrattuale (recte: da inadempimento della obbligazione) la causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento, non altrettanto avviene in ambito di responsabilità sanitaria, giacché nel "diverso territorio del
"facere" professionale la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta". Qui, infatti, “l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore” (che, nel caso del "facere" professionale del sanitario, è quello alla guarigione), giacchè oggetto della prestazione sanitaria è solo “il perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore" (o, altrimenti detto, il diligente svolgimento della prestazione professionale), di talchè, il
"danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie attinge non l'interesse affidato all'adempimento della prestazione professionale, ma quello presupposto corrispondente al diritto alla salute”. Ne consegue, pertanto, che non essendo l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie “immanenti alla violazione delle leges artis, potendo avere una diversa eziologia, all'onere del R.G. n. 1068 del 2017 - Pag. 14 di 15
creditore/danneggiato "di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico", si affianca “posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento”, anche quello "di provare quella connessione” (così in maniera dogmaticamente ineccepibile Cass. Civ. n. 28991 del 2019).
4.5. Nel caso di specie, la parte attrice si è limitata a provare la fonte del rapporto (il contratto di spedalità con la struttura sanitaria) e il danno materiale subito mentre la stessa era ricoverata nella struttura, senza tuttavia aver provato, come era suo onere, né lo specifico inadempimento della struttura sanitaria né il rapporto di causalità fra la condotta asseritamente colposa della struttura e il danno procurato. L'attrice, invero, non ha provato né allegato una condizione clinica tale da richiedere, da parte della struttura sanitaria, un obbligo di costante sorveglianza della paziente, non rispettato in occasione dell'evento dannoso per cui è causa, né l'adozione di particolari dispositivi per limitare i movimenti della paziente;
né è stato mai dedotto uno stato di salute incompatibile con l'autonoma deambulazione o con l'autogestione del proprio corpo. L'attrice, infatti, non ha mai riferito di aver avuto difficoltà nel deambulare ovvero di versare in condizioni di disorientamento comportanti la necessità di una particolare sorveglianza (ad esempio controllo “a vista”) da parte del personale del reparto o l'adozione di dispositivi per evitare che potesse alzarsi dal letto in autonomia, anche per attendere ai propri bisogni fisiologici (ad esempio utilizzo di sponde/barriere o cinghie di fissaggio per il letto).
In particolare, non viene allegato e provato un inadempimento di carattere specifico né della struttura sanitaria né del personale competente. Il riferimento è, ad esempio, alla mancata vigilanza adeguata della paziente e delle ragioni che avrebbero giustificato – in quell'arco di tempo determinato – l'intervento del personale. La specifica allegazione dell'inadempimento quale fatto costitutivo della domanda è tanto più rilevante dal momento che si verte in materia di diritti eterodeterminati, con la conseguente necessità di una espressa indicazione dei fatti storici sui quali è fondata la causa petendi, non essendo sufficiente una mera attività narrativa senza esplicitazione dei fatti che rappresentino la ragione della domanda (v. Cass. Civ. n. 10577 del 2018).
In secondo luogo, non sussiste neppure sufficiente allegazione o prova in ordine al nesso causale che lega inadempimento e danno, altro elemento costitutivo della domanda di credito risarcitorio (cfr. Cass. Civ. n. 21140 del 2007). Invero, non può non sottolinearsi – come peraltro già sopra rilevato – che, in assenza di alcuna specificazione in ordine alle concrete condizioni della e all'assenza di specifiche deduzioni in ordine all'inadempimento della struttura, dalle Per_1 mere deduzioni della parte attrice non si comprende se l'evento lesivo sia stato causato – nella prospettiva della stessa parte attrice – dal pavimento sconnesso e scivoloso (presupponendo, quindi, la autonomia della paziente nell'espletare le minime attività personali) o dall'assenza di infermieri che avrebbero dovuto sorvegliare h 24 tutti i movimenti della (presupponendo, quindi, che Per_1 la stessa non fosse in grado di attendere all'espletamento delle minime attività personali). Anche sotto tale profilo e sulla base della diversa qualificazione, la domanda deve essere ritenuta infondata.
5. Il regime delle spese.
La complessità delle questioni fattuali e giuridiche affrontate, la natura della presente controversia, l'esito della stessa e le ragioni poste a base della decisione, tenuto anche conto della sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite che ha definitivamente cristallizzato lo statuto dell'art. 2051 c.c., intervenuto in epoca successiva alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (il riferimento è, in particolare, a Cass. Sez. Unite n. 20943 del 2022), costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., ivi comprese quelle relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio. R.G. n. 1068 del 2017 - Pag. 15 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. RIGETTA la domanda proposta dalla parte attrice;
B. COMPENSA integralmente le spese di lite;
C. PONE definitivamente a carico di tutte le parti del giudizio, in egual quota tra loro, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del
26.10.2022;
D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 6 giugno 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Caronia