Articolo 92 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 91Articolo 93
Versione
4 maggio 1973
Art. 92.
Indennita'

Le indennita' previste dagli articoli 48, 49, 70 e 85 potranno essere corrisposte ai destinatari in seguito a consenso scritto del mittente.
Entrata in vigore il 4 maggio 1973
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