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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/10/2025, n. 4341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4341 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9082/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, nella persona del Giudicedott.ssa Simonetta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9082 del ruolo generale dell'anno 2023 e promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ferrari Parte_1 C.F._1
Beatrice, con studio in Brescia, Via Solferino n. 55 presso cui ha eletto domicilio in forza di giusta procura speciale presente in atti;
Opponente
Contro
(c.f. ), con sede legale in Roma, Via Curtatone 3, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
dalla sua mandataria con rappresentanza, (c.f. ), con Controparte_2 P.IVA_2
sede in Roma, Via Curtatone n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvestri Marco, con studio in Genova, Via Garibaldi n. 3 presso cui ha eletto domicilio in forza di giusta procura presente in atti;
Opposto
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex. art. 615, comma II c.p.c.
CONCLUSIONI
Come da atti di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c novellato.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione ex art. 615, comma II, c.p.c. avverso l'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 01.12.2022, con cui è stata introdotta la procedura esecutiva n. 601/2022 r.G. Es. La procedura esecutiva in oggetto trae origine dal decreto ingiuntivo n. 20434/2016 reso dal Tribunale di Milano nella procedura avente n. 25453/2016 R.G., con il quale il predetto Tribunale ha ingiunto all'odierno opponente il pagamento immediato in favore della Controparte_3 della somma di € 614.320,09, oltre interessi come da domanda al tasso del 5,98% a decorrere dal
10.11.2015, quale residuo di finanziamento mediante apertura di credito ipotecaria in conto corrente n. 80125/37 di originari € 500.000,00 e garantito da ipoteca volontaria iscritta sul bene immobile di proprietà del medesimo in Comune di San Felice del Benaco (BS), nonché delle spese della medesima fase monitoria liquidate in complessivi € 4.600,00 per compenso professionale ed € 870,00 per esborsi, oltre spese generali del 15% ed accessori di legge, nonché successive occorrende.
Il credito derivante dal presente decreto è stato oggetto di contratto di cessione in blocco datato
03.12.2020 tra e e, pertanto quest'ultima Controparte_3 Controparte_4 ha provveduto a notificare atto di precetto in data 28.09.2022 al fine di avviare un'azione esecutiva, cui è seguita la notifica dell'atto di pignoramento in data 01.12.2022, incardinando dinanzi a questo
Tribunale la procedure esecutiva immobiliare n. 601/2022.
Avverso la presente procedura esecutiva immobiliare, con ricorso depositato in data 18.02.2023 parte opponente ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma II c.p.c. Parte_1
iscritta al n. 2254/2023 R.G., ritenendo che il precetto fosse nullo, che parte opposta fosse sfornita di legittimazione attiva, che parte opposta non avesse provato la cessione del credito, ha chiesto la sospensione ex art. 624, comma I c.p.c. del processo esecutivo immobiliare n. 601/2022 r.g. Es. sino all'esito del giudizio di cognizione rubricato al n. 14129/2022 di opposizione a precetto, stante il suo carattere di pregiudizialità rispetto alla procedura esecutiva.
A scioglimento della riserva assunta nella medesima udienza del 02/05/2023, il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione, con la seguente motivazione: “il motivo di opposizione relativo alla nullità del precetto per difetto e/o invalidità della procura alle liti non appare accoglibile in quanto sia la firma del cliente che dell'avvocato, risultano apposte in formato digitale secondo le modalità previste dalla legge. Anche il motivo relativo alla carenza di legittimazione non appare accoglibile alla luce della documentazione depositata dal cessionario del credito tenendo presente quanto indicato dalla Cassazione con ord. n. 10200/2021”, assegnando un termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito a cura della parte che ne abbia interesse.
Con atto di citazione depositato in data 02.08.2023, ha instaurato il giudizio di Parte_1 merito dell'opposizione all'esecuzione rubricato al n. 9982/2023 R.G., contestando l'ordinanza emessa dal G.E. per i seguenti motivi asserendo:
- che il Giudice, anche alla luce della sentenza Cass. Civ., Sez. Un. n. 9479/2023 sull'effettività della tutela del consumatore, voglia disporre CTU tecnico-contabile finalizzata alla valutazione della vessatorietà e del carattere abusivo delle clausole inserite nel contratto stipulato con l'opponente, Cont valutando sotto questo profilo la validità del credito attivato da in revocatoria e costituito dal decreto ingiuntivo reso contro ed asseritamente ceduto a Parte_1 Controparte_1
- che non ha mai provato nell'atto di precetto di aver stipulato con Controparte_1 [...]
contratto di cessione dei crediti con il quale avrebbe acquistato pro soluto Controparte_3
e in blocco un portafoglio di crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari alla data del
1 gennaio e che tra questi vi figurasse il credito scaturente dal decreto ingiuntivo n. 202434/2016 reso dal Tribunale di Milano nei confronti di ex art. 58 TUB;
Parte_1
- che nessun rapporto è mai intercorso tra essa e parte opposta eccetto le due Controparte_1 cause d'appello pendenti dinanzi al Tribunale di Brescia aventi ad oggetto l'azione di revocatoria ordinaria proposta dalla avverso il fondo patrimoniale che aveva costituito CP_3 Parte_1
con la moglie;
- che l'atto di precetto opposto è stato notificato senza allegazione della procura alle liti in copia conforme, non riportando la stampa notificata alcuna sottoscrizione ai fini della conformità dell'originale informatico.
Si è ritualmente costituita in giudizio per mezzo della sua mandataria, Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per il CP_2
fatto che:
- la procura alle liti è stata sottoscritta digitalmente ed è stata depositata telematicamente all'atto dell' iscrizione a ruolo della procedura esecutiva n. 601/2022 r.g. Es. e che, anche a voler ritenere fondato il vizio eccepito da parte opponente, come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità in base alla nuova versione dell'art. 182 c.p.c. la procura alle liti è sempre sanabile;
- sussiste piena prova della cessione e, di conseguenza, della titolarità e legittimazione ad agire del cessionario in quanto nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda n. 146 del 15/12/2020 è indicato il link https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/ (ora, https://www.gardant.eu/verifica cessioni) dal quale risulta la posizione NDG 825237 appartenente a , in quanto è Parte_1 presente in atti la dichiarazione del EN datata 28.06.2021 con cui si precisa la cessione della suddetta posizione;
- non risulta applicabile al caso di specie la possibilità di caducare l'ingiunzione basata su asserite clausole vessatorie atteso che l'odierno opponente non figura come consumatore, sulla base di quanto egli stesso ha riconosciuto nel giudizio di revocatoria azionato dalla EN;
- che non figurino i presupposti per esperire una C.T.U. tecnico-contabile stante la natura esplorativa che la stessa assumerebbe dal momento che il consumatore avrebbe dovuto quanto meno allegare la possibile esistenza di clausole abusive e le ragioni per le quali si intende impugnarlo. A seguito di precisazione delle conclusione e di deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
L'opposizione all'esecuzione proposta da non è fondata e non merita Parte_1
accoglimento.
Risulta infondata il motivo di opposizione relativo alla procura allegata al precetto.
Si rileva che l'atto di precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 c.p.c., non costituisce in senso proprio un “atto introduttivo di giudizio” contenente una domanda giudiziale, bensì un atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore ad negotia.
Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, la rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualifica di avvocato;
pertanto è irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto ed è valido il precetto sottoscritto da difensore non munito di mandato se il titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo gli conferisce la procura dopo la notifica, perché la ratifica del "dominus" è ammissibile per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale.
Sicché l'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo.
Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene (cfr. Trib. Sassari, sez. I, 21 settembre 2023, n. 918; Trib. Roma, sez. IV, 11 settembre 2019).
Nel caso di specie risulta che il mandato sottoscritto digitalmente è stato depositato telematicamente all'atto dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva n. 601/22 r.g. Es. ed è comunque assorbente rilevare che l'asserito vizio deve ritenersi sanato dalla procura allegata alla comparsa di costituzione di cui al presente giudizio.
Risulta altresì infondato il motivo di opposizione relativo all'assenza di titolarità del credito in capo all'odierna opposta e alla conseguente carenza di legittimazione ad agire da parte di CP_1
[...]
Secondo consolidato orientamento di legittimità, condiviso da questo Giudice, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (cfr. Cass. Civ., ord. 25547/2025; Cass. Civ. n. 4116/2016; Cass. Civ.
24798/2020).
Nella specie, sussistono plurimi elementi dai quali trarsi la titolarità del credito e, la conseguente legittimazione in capo all'odierna opposta.
Risulta prodotta la Gazzetta Ufficiale del 15/12/2020, parte seconda, cui è indicato il link per accedere all'elenco delle posizioni cedute a tra cui quella del sig. Controparte_1 Controparte_6 evidenziata in giallo “NDG 825237”, la dichiarazione della BA EN ( Controparte_3
datata 28 giugno 2021 nonché da ultimo la disponibilità del titolo esecutivo (il
[...]
decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 20434/2016).
Ne consegue che risulta pienamente provata la titolarità del credito e la conseguente legittimazione ad agire da parte di e, per essa, della sua mandataria Controparte_1 Controparte_2
[...]
Risulta infine infondata la richiesta dell'opponente di espletamento di CTU tecnico-contabile volta ad accertare la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto stipulato tra CP_3 [...]
e . Controparte_3 Parte_1
Il medesimo non ha assume in questo rapporto la qualifica di consumatore: infatti il rapporto oggetto del presente giudizio risulta essere un'apertura di credito ipotecaria per originari € 500.000,00 che quest'ultimo ha ottenuto per l'esercizio della propria attività imprenditoriale in qualità di amministratore unico della società Progetti e Iniziative Immobiliari S.r.l., come è agevolmente desumibile dalla comparsa di costituzione della stessa parte opponente nel giudizio di revocatoria ex art. 2901 c.c. intentato dalla avverso di un atto Controparte_3 Parte_1 di costituzione del fondo patrimoniale nella quale sostiene che “La BA, peraltro, ben sa che il debito pretesamente contratto dal OM. è stato contratto per scopi sicuramente estranei Parte_1 ai bisogni della famiglia e i relativi conferimenti non potrebbero quindi essere aggredibili all'esito della revocatoria” e, più avanti, “Peraltro, e ciò è sicuramente dirimente, il finanziamento da cui deriverebbe il credito alla BA è stato pacificamente concesso al OM. per esigenze Parte_1
finanziarie legate alla propria ben nota attività di imprenditore immobiliare”.
Non è fondato quindi il rilievo mosso da parte opponente ai sensi del quale “Il Documento di Sintesi relativo al rapporto n. 106/53433400 della Filiale di Salò della in data CP_3 Controparte_3
29 dicembre 2020 prodotto quale doc. 5) con la Memoria Integrativa ex art. 171-ter n. 2 contiene tale esplicita qualificazione rivolta al OM : “La sua classificazione ai fini della Parte_1
trasparenza bancaria e della normativa sui servizi di pagamento è la seguente: CONSUMATORE”, posto che la qualifica di “consumatore” assegnata a non osta a che quest'ultimo Parte_1 possa ottenere delle aperture di credito che esulino da tale qualifica, come risulta da quanto sostenuto dal medesimo in sede di azione revocatoria e anche dai vari estratto conto riversati in atti i quali presentano come causa causale “fv Progetti e Iniziative Immobiliari Srl secondo acconto casa
COLERE”.
Ad abundantiam, si rileva che la CTU tecnico-contabile sulla vessatorietà delle clausole, non è ammissibile assumendo carattere esplorativo.
Parte opponente assume genericamente “sia l'anatocismo, sia la capitalizzazione trimestrale degli interessi a favore della sia spese e competenze accessorie a carico del consumatore non CP_3
previste dal contratto sia una serie di variazioni contrattuali unilaterali sempre a favore della CP_3
(doc. 6). Dall'esame degli estratti conto prodotti constatiamo il pagamento di interessi debitori in misura superiore al tasso legale, sia la capitalizzazione trimestrale degli interessi”, senza aver allegato quali debbano essere le clausole del contratto che essa assume affette da vessatorietà di cui domanda l'accertamento.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione all'esecuzione proposta da va Parte_1
rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da;
Parte_1
- condanna a rifondere a rappresentata da Parte_1 Controparte_1 [...]
le spese di lite liquidate in € 11.500,00 a titolo di compensi professionali, CP_2
oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 15% del compenso liquidato, ad I.V.A. se dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia, il 15.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Bruno
Così deciso in Brescia, il 24/06/2025
Come da verbale d'udienza del _____
_______
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ..
Così deciso in Brescia, il 24/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, nella persona del Giudicedott.ssa Simonetta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9082 del ruolo generale dell'anno 2023 e promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ferrari Parte_1 C.F._1
Beatrice, con studio in Brescia, Via Solferino n. 55 presso cui ha eletto domicilio in forza di giusta procura speciale presente in atti;
Opponente
Contro
(c.f. ), con sede legale in Roma, Via Curtatone 3, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
dalla sua mandataria con rappresentanza, (c.f. ), con Controparte_2 P.IVA_2
sede in Roma, Via Curtatone n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvestri Marco, con studio in Genova, Via Garibaldi n. 3 presso cui ha eletto domicilio in forza di giusta procura presente in atti;
Opposto
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex. art. 615, comma II c.p.c.
CONCLUSIONI
Come da atti di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c novellato.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione ex art. 615, comma II, c.p.c. avverso l'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 01.12.2022, con cui è stata introdotta la procedura esecutiva n. 601/2022 r.G. Es. La procedura esecutiva in oggetto trae origine dal decreto ingiuntivo n. 20434/2016 reso dal Tribunale di Milano nella procedura avente n. 25453/2016 R.G., con il quale il predetto Tribunale ha ingiunto all'odierno opponente il pagamento immediato in favore della Controparte_3 della somma di € 614.320,09, oltre interessi come da domanda al tasso del 5,98% a decorrere dal
10.11.2015, quale residuo di finanziamento mediante apertura di credito ipotecaria in conto corrente n. 80125/37 di originari € 500.000,00 e garantito da ipoteca volontaria iscritta sul bene immobile di proprietà del medesimo in Comune di San Felice del Benaco (BS), nonché delle spese della medesima fase monitoria liquidate in complessivi € 4.600,00 per compenso professionale ed € 870,00 per esborsi, oltre spese generali del 15% ed accessori di legge, nonché successive occorrende.
Il credito derivante dal presente decreto è stato oggetto di contratto di cessione in blocco datato
03.12.2020 tra e e, pertanto quest'ultima Controparte_3 Controparte_4 ha provveduto a notificare atto di precetto in data 28.09.2022 al fine di avviare un'azione esecutiva, cui è seguita la notifica dell'atto di pignoramento in data 01.12.2022, incardinando dinanzi a questo
Tribunale la procedure esecutiva immobiliare n. 601/2022.
Avverso la presente procedura esecutiva immobiliare, con ricorso depositato in data 18.02.2023 parte opponente ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma II c.p.c. Parte_1
iscritta al n. 2254/2023 R.G., ritenendo che il precetto fosse nullo, che parte opposta fosse sfornita di legittimazione attiva, che parte opposta non avesse provato la cessione del credito, ha chiesto la sospensione ex art. 624, comma I c.p.c. del processo esecutivo immobiliare n. 601/2022 r.g. Es. sino all'esito del giudizio di cognizione rubricato al n. 14129/2022 di opposizione a precetto, stante il suo carattere di pregiudizialità rispetto alla procedura esecutiva.
A scioglimento della riserva assunta nella medesima udienza del 02/05/2023, il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione, con la seguente motivazione: “il motivo di opposizione relativo alla nullità del precetto per difetto e/o invalidità della procura alle liti non appare accoglibile in quanto sia la firma del cliente che dell'avvocato, risultano apposte in formato digitale secondo le modalità previste dalla legge. Anche il motivo relativo alla carenza di legittimazione non appare accoglibile alla luce della documentazione depositata dal cessionario del credito tenendo presente quanto indicato dalla Cassazione con ord. n. 10200/2021”, assegnando un termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito a cura della parte che ne abbia interesse.
Con atto di citazione depositato in data 02.08.2023, ha instaurato il giudizio di Parte_1 merito dell'opposizione all'esecuzione rubricato al n. 9982/2023 R.G., contestando l'ordinanza emessa dal G.E. per i seguenti motivi asserendo:
- che il Giudice, anche alla luce della sentenza Cass. Civ., Sez. Un. n. 9479/2023 sull'effettività della tutela del consumatore, voglia disporre CTU tecnico-contabile finalizzata alla valutazione della vessatorietà e del carattere abusivo delle clausole inserite nel contratto stipulato con l'opponente, Cont valutando sotto questo profilo la validità del credito attivato da in revocatoria e costituito dal decreto ingiuntivo reso contro ed asseritamente ceduto a Parte_1 Controparte_1
- che non ha mai provato nell'atto di precetto di aver stipulato con Controparte_1 [...]
contratto di cessione dei crediti con il quale avrebbe acquistato pro soluto Controparte_3
e in blocco un portafoglio di crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari alla data del
1 gennaio e che tra questi vi figurasse il credito scaturente dal decreto ingiuntivo n. 202434/2016 reso dal Tribunale di Milano nei confronti di ex art. 58 TUB;
Parte_1
- che nessun rapporto è mai intercorso tra essa e parte opposta eccetto le due Controparte_1 cause d'appello pendenti dinanzi al Tribunale di Brescia aventi ad oggetto l'azione di revocatoria ordinaria proposta dalla avverso il fondo patrimoniale che aveva costituito CP_3 Parte_1
con la moglie;
- che l'atto di precetto opposto è stato notificato senza allegazione della procura alle liti in copia conforme, non riportando la stampa notificata alcuna sottoscrizione ai fini della conformità dell'originale informatico.
Si è ritualmente costituita in giudizio per mezzo della sua mandataria, Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per il CP_2
fatto che:
- la procura alle liti è stata sottoscritta digitalmente ed è stata depositata telematicamente all'atto dell' iscrizione a ruolo della procedura esecutiva n. 601/2022 r.g. Es. e che, anche a voler ritenere fondato il vizio eccepito da parte opponente, come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità in base alla nuova versione dell'art. 182 c.p.c. la procura alle liti è sempre sanabile;
- sussiste piena prova della cessione e, di conseguenza, della titolarità e legittimazione ad agire del cessionario in quanto nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda n. 146 del 15/12/2020 è indicato il link https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/ (ora, https://www.gardant.eu/verifica cessioni) dal quale risulta la posizione NDG 825237 appartenente a , in quanto è Parte_1 presente in atti la dichiarazione del EN datata 28.06.2021 con cui si precisa la cessione della suddetta posizione;
- non risulta applicabile al caso di specie la possibilità di caducare l'ingiunzione basata su asserite clausole vessatorie atteso che l'odierno opponente non figura come consumatore, sulla base di quanto egli stesso ha riconosciuto nel giudizio di revocatoria azionato dalla EN;
- che non figurino i presupposti per esperire una C.T.U. tecnico-contabile stante la natura esplorativa che la stessa assumerebbe dal momento che il consumatore avrebbe dovuto quanto meno allegare la possibile esistenza di clausole abusive e le ragioni per le quali si intende impugnarlo. A seguito di precisazione delle conclusione e di deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
L'opposizione all'esecuzione proposta da non è fondata e non merita Parte_1
accoglimento.
Risulta infondata il motivo di opposizione relativo alla procura allegata al precetto.
Si rileva che l'atto di precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 c.p.c., non costituisce in senso proprio un “atto introduttivo di giudizio” contenente una domanda giudiziale, bensì un atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore ad negotia.
Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, la rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualifica di avvocato;
pertanto è irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto ed è valido il precetto sottoscritto da difensore non munito di mandato se il titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo gli conferisce la procura dopo la notifica, perché la ratifica del "dominus" è ammissibile per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale.
Sicché l'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo.
Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene (cfr. Trib. Sassari, sez. I, 21 settembre 2023, n. 918; Trib. Roma, sez. IV, 11 settembre 2019).
Nel caso di specie risulta che il mandato sottoscritto digitalmente è stato depositato telematicamente all'atto dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva n. 601/22 r.g. Es. ed è comunque assorbente rilevare che l'asserito vizio deve ritenersi sanato dalla procura allegata alla comparsa di costituzione di cui al presente giudizio.
Risulta altresì infondato il motivo di opposizione relativo all'assenza di titolarità del credito in capo all'odierna opposta e alla conseguente carenza di legittimazione ad agire da parte di CP_1
[...]
Secondo consolidato orientamento di legittimità, condiviso da questo Giudice, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (cfr. Cass. Civ., ord. 25547/2025; Cass. Civ. n. 4116/2016; Cass. Civ.
24798/2020).
Nella specie, sussistono plurimi elementi dai quali trarsi la titolarità del credito e, la conseguente legittimazione in capo all'odierna opposta.
Risulta prodotta la Gazzetta Ufficiale del 15/12/2020, parte seconda, cui è indicato il link per accedere all'elenco delle posizioni cedute a tra cui quella del sig. Controparte_1 Controparte_6 evidenziata in giallo “NDG 825237”, la dichiarazione della BA EN ( Controparte_3
datata 28 giugno 2021 nonché da ultimo la disponibilità del titolo esecutivo (il
[...]
decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 20434/2016).
Ne consegue che risulta pienamente provata la titolarità del credito e la conseguente legittimazione ad agire da parte di e, per essa, della sua mandataria Controparte_1 Controparte_2
[...]
Risulta infine infondata la richiesta dell'opponente di espletamento di CTU tecnico-contabile volta ad accertare la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto stipulato tra CP_3 [...]
e . Controparte_3 Parte_1
Il medesimo non ha assume in questo rapporto la qualifica di consumatore: infatti il rapporto oggetto del presente giudizio risulta essere un'apertura di credito ipotecaria per originari € 500.000,00 che quest'ultimo ha ottenuto per l'esercizio della propria attività imprenditoriale in qualità di amministratore unico della società Progetti e Iniziative Immobiliari S.r.l., come è agevolmente desumibile dalla comparsa di costituzione della stessa parte opponente nel giudizio di revocatoria ex art. 2901 c.c. intentato dalla avverso di un atto Controparte_3 Parte_1 di costituzione del fondo patrimoniale nella quale sostiene che “La BA, peraltro, ben sa che il debito pretesamente contratto dal OM. è stato contratto per scopi sicuramente estranei Parte_1 ai bisogni della famiglia e i relativi conferimenti non potrebbero quindi essere aggredibili all'esito della revocatoria” e, più avanti, “Peraltro, e ciò è sicuramente dirimente, il finanziamento da cui deriverebbe il credito alla BA è stato pacificamente concesso al OM. per esigenze Parte_1
finanziarie legate alla propria ben nota attività di imprenditore immobiliare”.
Non è fondato quindi il rilievo mosso da parte opponente ai sensi del quale “Il Documento di Sintesi relativo al rapporto n. 106/53433400 della Filiale di Salò della in data CP_3 Controparte_3
29 dicembre 2020 prodotto quale doc. 5) con la Memoria Integrativa ex art. 171-ter n. 2 contiene tale esplicita qualificazione rivolta al OM : “La sua classificazione ai fini della Parte_1
trasparenza bancaria e della normativa sui servizi di pagamento è la seguente: CONSUMATORE”, posto che la qualifica di “consumatore” assegnata a non osta a che quest'ultimo Parte_1 possa ottenere delle aperture di credito che esulino da tale qualifica, come risulta da quanto sostenuto dal medesimo in sede di azione revocatoria e anche dai vari estratto conto riversati in atti i quali presentano come causa causale “fv Progetti e Iniziative Immobiliari Srl secondo acconto casa
COLERE”.
Ad abundantiam, si rileva che la CTU tecnico-contabile sulla vessatorietà delle clausole, non è ammissibile assumendo carattere esplorativo.
Parte opponente assume genericamente “sia l'anatocismo, sia la capitalizzazione trimestrale degli interessi a favore della sia spese e competenze accessorie a carico del consumatore non CP_3
previste dal contratto sia una serie di variazioni contrattuali unilaterali sempre a favore della CP_3
(doc. 6). Dall'esame degli estratti conto prodotti constatiamo il pagamento di interessi debitori in misura superiore al tasso legale, sia la capitalizzazione trimestrale degli interessi”, senza aver allegato quali debbano essere le clausole del contratto che essa assume affette da vessatorietà di cui domanda l'accertamento.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione all'esecuzione proposta da va Parte_1
rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da;
Parte_1
- condanna a rifondere a rappresentata da Parte_1 Controparte_1 [...]
le spese di lite liquidate in € 11.500,00 a titolo di compensi professionali, CP_2
oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 15% del compenso liquidato, ad I.V.A. se dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia, il 15.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Bruno
Così deciso in Brescia, il 24/06/2025
Come da verbale d'udienza del _____
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MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
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P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ..
Così deciso in Brescia, il 24/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Bruno