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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/03/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2692/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 2692/2021 promosso da
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'AVV. NICOLETTA LISI, C.F. , ed elettivamente C.F._1
domiciliata in VIA FRANCESCO CRISPI, n. 177, CATANIA;
attore contro
, C.F. rappresentata e difesa dall'AVV. Controparte_1 C.F._2
SALVINO SCALIA, C.F. , ed elettivamente domiciliata in VIA NICOLA C.F._3
FABRIZI, n. 21, CATANIA;
convenuta avente ad oggetto: contratto di appalto – risoluzione per inadempimento – azione di restituzione
– indebito oggettivo – limiti della cosa giudicata.
All'odierna udienza di giorno 10.03.2025 parte attrice, unica comparsa, precisa le conclusioni come da verbale che precede;
la presente sentenza viene emessa all'esito della camera di consiglio ed è pubblicata mediante lettura.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO ha proposto ricorso ex art. 702bis c.p.c. nei confronti di Parte_1 Controparte_1 deducendo che nelle date 03.12.2003 e 30.12.2003 le parti hanno stipulato due contratti d'appalto aventi ad oggetto, rispettivamente, l'esecuzione di opere di demolizione e pulitura dell'immobile sito in Acicastello di proprietà della resistente e la realizzazione di lavori di ristrutturazione nel predetto immobile, per un corrispettivo totale di euro 95.085,00, oltre IVA (euro 16.085,00 per i lavori di demolizione ed euro 80.000,00 per i lavori di ristrutturazione). a fronte dei lavori eseguiti dalla società ricorrente, ha corrisposto il solo Controparte_1
importo di euro 5.000,00, nonché, dopo varie interlocuzioni tra le parti, 70 effetti cambiari garantiti da ipoteca volontaria costituita sull'immobile, come da accordo concluso in data 21.05.2003, per un importo complessivo di euro 141.044,00 (all. 3 ricorso).
A causa di ulteriori contrasti insorti tra le parti, si è determinata ad interrompere Parte_1
i lavori, sicchè , con atto di citazione del 14.11.2004, ha adito il Tribunale di Controparte_1
Catania-Sezione distaccata di Acireale al fine di ottenere una pronuncia di risoluzione dei contratti d'appalto per inadempimento dell'appaltatore e la condanna al risarcimento del danno, con conseguente cancellazione dell'ipoteca volontaria e restituzione degli effetti cambiari, nonchè condanna al risarcimento dei danni patiti per prospettati vizi delle opere.
Nel predetto giudizio si è costituita eccependo, a propria volta, l'inadempimento Parte_1
di ed formulando domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento della Controparte_1
committente e domanda di condanna al risarcimento dei danni, quantificati in euro 100.000.
All'esito del giudizio, istruito mediante c.t.u., il Tribunale di Catania-Sezione distaccata di
Acireale ha dichiarato risolti, per inadempimento dell'impresa appaltatrice, i contratti d'appalto conclusi nelle date 03.12.2003 e 30.12.2003, affermando al tempo stesso quanto segue: “la ha percepito una somma del tutto irrisoria rispetto all'ammontare dei lavori Parte_1
eseguiti in favore della committente. Orbene la risoluzione per inadempimento di qualsiasi contratto, e quindi anche dell'appalto, è regolata dall'art. 1458 c.c., secondo cui gli effetti della risoluzione sono retroattivi, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata, riguardo ai quali restano fermi gli effetti delle prestazioni già eseguite. Il che vuol dire che l'appaltatore avrebbe comunque diritto a reclamare il pagamento per I lavori eseguiti;
ma in questo caso la ditta
non ha formulato una domanda in tal senso;
sicchè riconoscergli qualcosa Parte_1 significherebbe violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”. Il Tribunale ha altresì rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata da , evidenziando che Controparte_1
“Analogamente infondata e priva di adeguato supporto probatorio è la richiesta di risarcimento dei danni per l'eliminazione dei vizi dell'opera…omississ… In verità, come rettamente evidenziato nella relazione del CTU, il cui contenuto appare interamente condivisibile ed esente da vizi logici e giuridici, il mancato completamento dei lavori da parte della ditta , che causò Parte_1
l'inconveniente lamentato dall'attrice, non può essere assimiliato ai vizi di esecuzione delle opere appaltate…omississ…Dall'approfondita indagine peritale non è emerso alcun ulteriore pregiudizio del tipo dedotto dall'attrice ( )”. Controparte_1
ha proposto appello nei confronti della sentenza n. 3762/2013 suddetta, Parte_1
chiedendo la condanna di al pagamento della somma di euro 36.688,00, pari al Controparte_1 valore delle opere eseguite, quali accertate mediante la c.t.u. espletata in primo grado.
Instaurato il contraddittorio con la parte appellata (che non ha spiegato appello incidentale), con sentenza n. 747/2018 la Corte di appello di Catania ha rigettato l'impugnazione proposta da ed ha dichiarato inammissibile la domanda restitutoria relativa al valore dei lavori Parte_1 già realizzati, in quanto avanzata per la prima volta in appello in violazione dell'art. 345 c.p.c.
pertanto, dopo aver invitato la convenuta al pagamento della somma di euro Parte_1
36.688,90, pari al costo delle opere già eseguite quali accertate dal c.t.u., ha promosso l'odierno giudizio – originariamente mediante ricorso ai sensi dell'art. 702bis c.p.c. – formulando le seguenti conclusioni:
“-ritenere l'ammissibilità della CTU depositata in atti come prova del credito azionato, come ammesso più volte dalla Suprema Corte di Cassazione;
- per l'effetto, acccogliere la domanda dell'attrice spiegata ai sensi dell'art. 2033 c.c. e, conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento in favore della della Parte_1 somma di €36.688,90, di cui €6.509,00 quale restituzione per equivalente delle opere eseguite per il contratto del 03.12.2003, ed €30.179,00 quale restituzione per equivalente delle opere eseguite per il contratto del 30.12.2003, oltre agli interessi dovuti dalla domanda di risoluzione del 15.11.2004;
- in subordine, accogliere la domanda della ricorrente per la minor somma di €25.000,00 che la resistente aveva offerto alla per le opere eseguite, come testualmente riportato dal Parte_1
CTU nella perizia in atti”.
si è costituita eccependo preliminarmente la prescrizione del credito vantato Controparte_1
dalla ricorrente, in quanto la domanda restitutoria è stata avanzata solo in data 27.11.2014 (data di notifica dell'atto di appello) e, quindi, oltre il termine decennale di prescrizione decorrente dalla domanda di risoluzione dei contratti per inadempimento, notificata da il Controparte_1
15.11.2004.
Nel merito, ha argomentato in ordine all'inutilizzabilità, nel presente giudizio, Controparte_1
della consulenza tecnica espletata nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale precedentemente adito, in quanto le indicazioni nella medesima contenute sarebbero estranee all'oggetto del presente giudizio;
ha altresì rilevato che dall'importo richiesto in restituzione andrebbe comunque decurtato l'importo di euro 5.000,00 già corrisposto a Parte_1 ha dunque chiesto al Tribunale di “rigettare e/o dichiarare inammissibile Controparte_1
l'avversa domanda, per intervenuta prescrizione, per carenza di prova del credito vantato ovvero per erroneità nella sua determinazione”.
Alla prima udienza di trattazione la società ricorrente ha eccepito la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente in quanto non formulata nel giudizio d'appello (sede CP_1 in cui ha formulato per la prima volta la domanda di restituzione) ed in ogni caso Parte_1 proposta, nell'odierno giudizio, oltre il termine fissato dall'art. 702bis c.p.c.
Con ordinanza del 13.06.2022 è stata disposta la conversione del rito e con la memoria ex art. 183 co. VI n.
1. c.p.c. parte attrice ha precisato la domanda originariamente formulata nei termini seguenti:
“- rigettare l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta per tutti i motivi processuali e di merito sopra esposti;
- ritenere ammissibile e rilevante la relazione di CTU depositata in atti quale prova del credito azionato dall'attrice e, conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di €36.688,90, di cui €6.509,00 quale restituzione per equivalente delle opere eseguite per il contratto del 03.12.2003, ed €30.179,00 quale restituzione per equivalente delle opere eseguite per il contratto del 30.12.2003, oltre agli interessi dovuti dalla domanda di risoluzione del 15.11.2004;
- in subordine, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di
€25.000,00, precedentemente offerta dalla convenuta alla con il tramite del CTU Parte_1
Ing. ; Persona_1
- in subordine, nella non temuta ipotesi che il Giudice divisasse di escludere la rilevanza e/o validità probatoria della relazione del citato CTU, condannare la convenuta al pagamento di altra somma ritenuta di giustizia da liquidarsi in via equitativa, considerata l'impossibilità di provare il credito dell'attrice atteso il lungo tempo trascorso dai lavori”.
Con successiva ordinanza del 23.10.2023 il Giudice ha formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. nei seguenti termini:
“ A. corrisponde a euro 25.000,00, di cui euro 5.000 banco Controparte_1 Parte_1
iudicis mediante assegno circolare al momento della conclusione dell'accordo ed i restanti 20.000 in 12 rate mensili di pari importo, in scadenza giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla conclusione dell'accordo, senza interessi scalari;
B. Le parti dichiarano di non avere nient'altro da pretendere reciprocamente in relazione al contratto in oggetto ed alla sentenza n. 747/2018 Corte appello Catania;
C. Le spese legali restano a carico delle parti che le hanno sostenute”.
Non essendo stata raggiunta la conciliazione stante il rifiuto di (si rinvia al Controparte_1 verbale dell'udienza del 29.01.2024), con ordinanza del 20.02.2024 è stata rigettata la richiesta di prova per testi formulata da parte attrice.
Così ricostruite le domande, eccezioni e difese delle parti e l'iter del procedimento, la domanda di parte attrice merita accoglimento, nei termini seguenti. Preliminarmente va delimitato l'oggetto del presente giudizio, che attiene esclusivamente alla domanda restitutoria connessa alla risoluzione per inadempimento dei contratti d'appalto del
03.12.2003 e del 30.12.2003 conclusi tra le parti, già accertata con la sentenza n. 3762/2013 del
Tribunale di Catania-Sezione distaccata di Acireale.
Sul punto va osservato che la sentenza n. 747/2018 emessa dalla Corte di appello di Catania – che ha rigettato l'appello promosso da confermando la suddetta sentenza n. Parte_1
3762/2013– non è stata fatta oggetto di gravame ed è passata in giudicato (all. 12 memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. parte attrice), con la conseguenza che le statuizioni vi contenute fanno stato tra le parti a norma dell'art. 2909 c.c., per il quale “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa” (c.d. giudicato sostanziale).
Tuttavia, il giudicato nascente dalle superiori pronuncie non si estende all'oggetto dell'odierno giudizio (domanda restitutoria) e non ne preclude l'esame.
Va infatti osservato che la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile la domanda restitutoria avanzata da in quanto domanda nuova proposta per la prima volta in Parte_1 appello, motivando nei termini seguenti: “Ed invero, come già evidenziato, nei contratti a prestazioni corrispettive, la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta. L'obbligo restitutorio, trovando titolo immediato nella sentenza che pronuncia la risoluzione, non può essere, però, affermato dal giudice in difetto di una espressa richiesta della parte interessata (Cass.
Sentenza n.2135 del 24/02/1995). Rientra, infatti, nella autonomia delle parti disporre delle conseguenze della risoluzione e, pertanto, chiedere o no la restituzione della prestazione eseguita in base al contratto risolto e rimasta senza causa (Cass. Sentenza n.2439 del 03/02/2006). Posto che con la svolta domanda riconvenziale la non ha chiesto la restituzione delle Parte_1 prestazioni eseguite, bensì la condanna della al pagamento della somma di € 100.000,00 a CP_1
'titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dalla a causa dell'inadempimento Parte_1 contrattuale', bene ha statuito il primo Giudice omettendo di pronunciarsi in merito al pagamento dei lavori eseguiti, non essendo stata formulata una domanda in tal senso. E siffatta domanda restitutoria, siccome proposta per la prima volta nel presente grado, non può trovare ingresso in sede di gravame per il chiaro divieto di cui all'art. 345 c.p.c.”.
Va a questo punto evidenziato che il giudicato prodottosi per la mancata impugnazione della sentenza della Corte di appello che ha dichiarato inammissibile la domanda di restituzione ha ad oggetto solo una questione di rito (la tardività della domanda), come tale inidonea a produrre gli effetti del giudicato sostanziale. Sul punto, può richiamarsi il principio di diritto secondo cui “La statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata;
essa, pertanto, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio” (Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 10641/2019; tra le plurime pronunce sul tema, Cass. civ., Sez.
I, n. 23130/2020).
Sotto tale profilo, non sussistono dunque ragioni ostative rispetto all'ammissibilità della domanda di restituzione nell'odierno giudizio.
La questione del giudicato va esaminata anche alla luce del principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, ossia le questioni che formano direttamente il suo oggetto e quelle che di quell'oggetto sono presupposto necessario.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, “il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia” (in questo senso Cass. civ., Sez. I, n. 22520/2011; ex multis, Cass. civ., Sez. II, n. 6091/2020 e Sez. Trib., ord.
n. 21698/2021)
Nel caso in esame, tuttavia, la domanda restitutoria non rientra nell'ambito del “deducibile” connesso all'azione di risoluzione del contratto, in quanto, come evidenziato dalla Corte di
Cassazione, l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione, ma deve essere oggetto di autonoma ed esplicita domanda, con la conseguenza che la risoluzione, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, rientrando nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo o meno, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa (ex multis, Cass. civ., Sez. II, 18.08.2022, n.
24915 e 26.04.2021 n. 10917).
Nel caso in esame, la sentenza emessa dal Tribunale di Catania-Sezione distaccata di Acireale ha accertato la risoluzione dei contratti d'appalto in esame per inadempimento dell'appaltatrice, ma non ha disposto nel merito in ordine alla restituzione della prestazione ricevuta, non oggetto di domanda (né, si ribadisce, ha pronunciato nel merito la Corte di appello, ritenuta la domanda formulata in quella sede inammissibile per tardività); di conseguenza, passata in giudicato la pronuncia di risoluzione, la domanda restitutoria deve ritenersi ammissibile nell'odierno procedimento. Tanro chiarito, va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Sul punto va osservato che la mancata proposizione della suddetta eccezione nel giudizio svoltosi innanzi la Corte d'appello di Catania, non comporta, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, l'implicita rinuncia alla stessa.
La Corte di Cassazione ha infatti precisato che la volontà di rinunciare ad un diritto si può desumere soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli la sua univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso, laddove l'inerzia o il ritardo nell'esercizio del diritto non costituiscono elementi sufficienti, di per sè, a farne dedurre la volontà di rinunciare del titolare.
Conseguentemente, anche la rinuncia tacita a far valere la prescrizione presuppone un comportamento processuale in cui sia necessariamente insita l'univoca volontà di non voler sollevare la relativa eccezione;
pertanto, se la parte si difende nel giudizio di primo grado sul merito della domanda avversaria senza eccepire preliminarmente la prescrizione, non per questo tale condotta assume la valenza di un comportamento univoco, incompatibile con la volontà di formulare l'inerente eccezione, la quale, astrattamente può essere dedotta per la prima volta anche in appello ovvero in altro ed autonomo giudizio (tra le tante, Cass civ., Sez. II, n. 99/2011)
Il fatto che l'odierna convenuta non abbia sollevato l'eccezione di prescrizione nel giudizio d'appello non comporta, dunque, che la medesima vi abbia rinunciato e non impedisce la formulazione dell'eccezione nell'odierno giudizio, che peraltro ha, come sopra chiarito, un oggetto differente.
Tuttavia, nel caso di specie, come eccepito da parte attrice, la costituzione di è Controparte_1 avvenuta in data 09.12.2021, ovverosia cinque giorni prima dell'udienza fissata (14.12.2021) e, quindi, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 702bis c.p.c., con la conseguenza che l'eccezione di prescrizione contenuta nella comparsa è inammissibile in quanto tardiva.
L'eccezione di prescrizione, infatti, in quanto eccezione in senso stretto, non è rilevabile d'ufficio dal Giudice e rientra tra quelle che la parte che vi abbia interesse deve sollevare, a pena di decadenza, entro i termini di costituzione fissati dall'art. 702bis c.p.c., la cui formulazione riproduce lo stesso sistema di preclusioni regolato dagli articoli 166 e 167 c.p.c., nella versione ratio temporis applicabile, prevedendo la costituzione della parte resistente entro un certo termine nonché l'obbligo, in sede di costituzione, di sollevare, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, tra cui rientra, come sopra precisato, l'eccezione di prescrizione.
Ciò chiarito, il thema decidendum attiene alla domanda di restituzione, stante l'indebito oggettivo, della somma pari al valore delle opere eseguite sull'immobile di proprietà di CP_1 in seguito all'accertata risoluzione per inadempimento dei contratti di appalto conclusi
[...] nelle date 03.12.2003 e 30.12.2003.
Gli effetti restitutori di uno scioglimento del vincolo negoziale (nel caso in esame, per risoluzione) sono oggetto di diritti autonomi, improntati al paradigma dell'indebito oggettivo, nel senso che – in linea generale e salve le eccezioni previste in casi particolari – il venir meno del rapporto automaticamente fa venir meno la causa retinendi delle prestazioni eseguite (tra le tante,
Cass. civ., Sez III, n. 2075/2013), con la conseguenza che le prestazioni già eseguite (o i relativi controvalori) vanno restituite, con gli accessori.
Nel caso in esame – passata in giudicato la pronuncia di risoluzione, che ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 1458 c.c. – la società ha dunque diritto al compenso per le opere già eseguite e delle quali comunque il committente si sia giovato, sotto forma di diritto alla ripetizione dell'indebito.
In ordine alla prova ed all'esatta quantificazione delle opere eseguite, parte attrice – su cui grava il relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c. – ha prodotto la relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio svoltosi innanzi alla Sezione distaccata di Acireale (all. 6 al ricorso).
Il quesito sottoposto al c.t.u. nel precedente giudizio, per quel che rileva ai fini della decisione, consiste nell'accertare “l'esistenza o meno della esecuzione delle opere appaltate rispetto a quanto previsto dai contratti d'appalto”. Il c.t.u., nel corso di tre sopralluoghi eseguiti, nel contraddittorio tra le parti, ha analizzato e confrontato i computi metrici prodotti dalle parti, ha proceduto alle necessarie revisioni ed ha accertato, seppure con le difficoltà nascenti dalla mancanza dei S.A.L. e dal successivo completamento dei lavori ad opera di altra impresa, quali lavori siano stati effettivamente eseguiti da quantificandone il valore. Parte_1
In particolare, il c.t.u. ha concluso nei seguenti termini:
”1. dal raffronto tra i computi metrici prodotti dalle parti è emerso che la maggior parte delle voci del C.M. redatto dall'arch. , in cui sono indicate le percentuali dei lavori realizzati ed i Per_2 corrispettivi dovuti all'impresa , corrispondono a quelle riportate nel computo metrico Parte_1
redatto dal sig. ; Pt_1
2. l'impresa non ha redatto il certificato di SAL (Stato di avanzamento dei lavori) al momento della richiesta di pagamento dei lavori effettuati. Nel SAL, di norma, sono indicate tutte le voci dei lavori pattuiti, il costo totale di ogni opera, la percentuale dei lavori effettuati e la somma corrispondente alla suddetta percentuale.
3. Non è stato nominato un Direttore dei lavori che avrebbe avuto il compito di controllare lo svolgimento dei lavori concordati secondo quanto pattuito fra le parti nonché, e ciò si ritiene di maggiore importanza, di redigere il SAL, previa misurazione dei lavori realizzati;
4. in mancanza del SAL le somme dovute sono state determinate in misura forfettaria;
5. i lavori di completamento della ristrutturazione dell'edificio effettuati dall'attrice successivamente all'interruzione dei lavori hanno alterato e modificato lo stato dei luoghi, non permettendo al sottoscritto di stabilire con assoluta certezza a che punto fossero giunti i lavori eseguiti dalla ditta Rapisarda,
6. L'importo dovuto all'impresa per i lavori indicati nel computo metrico allegato al Parte_1
1° contratto di appalto ammonta in totale ad € 6.509,00 (euro seimilacinquecentonove/00).
7. L'importo dovuto all'impresa per i lavori indicati nel computo metrico allegato al CP_2
2° contratto di appalto ammonta in totale ad € 30.179,00 (euro trentamilacentosettantavove/90).
8. La somma complessiva dovuta all'impresa per i lavori di manutenzione effettuati Parte_1 per conto della sig.ra ammonta in totale ad € 36.688,90”. CP_1
La relazione di consulenza redatta nel giudizio svoltosi dinanzi alla Sezione distaccata di
Acireale risulta condivisibile, in quanto svolta sulla base dei quesiti sottoposti e della documentazione in atti, mediante chiara enunciazione dei principi applicati e dell'iter seguito.
In ordine al valore probatorio della c.t.u. espletata in altro giudizio, deve osservarsi che le prove assunte in altro procedimento possono essere liberamente valutate dal giudice, quali prove atipiche.
A tal riguardo, nel processo civile manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189
c.p.p. per il processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del giudice, inducono la consolidata giurisprudenza (ex multis, Cass. civ., Sez. I, n.
10825/2016 e Sez. III, n. 840/2015) ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa;
di conseguenza, vanno ritenute ammissibili le prove atipiche, le quali trovano ingresso nel processo civile, nel rispetto del contraddittorio, con lo strumento della produzione documentale
(entro il maturare delle preclusioni istruttorie) e sono valutabili quali argomenti di prova (tra le tante, Cass. civ., Sez. II, n. 5440/2010 e Sez. I, n. 7518/2001). Per tutte, può richiamarsi la sentenza
Cass. civ., Sez. un., 08.04.2008, n. 9040, che ha affermato che il giudizio circa l'utilità e la pertinenza di un mezzo di prova rientra nei poteri di valutazione del giudice di merito, il quale può anche utilizzare per la formazione del proprio convincimento prove raccolte in altro giudizio tra le stesse parti.
Di conseguenza, le prove assunte nel giudizio precedentemente celebrato sono liberamente valutabili nel presente giudizio, in particolare considerando, nel caso odierno, l'identità delle parti;
ritenute condivisibili nel merito, per i motivi suddetti, le conclusioni cui è giunto il c.t.u., le medesime possono quindi essere poste alla base dell'odierna decisione. Alla luce di quanto sopra, risulta dunque dimostrato che la società odierna attrice ha eseguito lavori di ristrutturazione sull'immobile di proprietà di per un importo complessivo Controparte_1
di euro 36.688,90 e che ha diritto alla restituzione della suddetta somma in virtù Parte_1 dell'effetto retroattivo dell'accertata risoluzione per inadempimento di contratti a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1458 c.c.
Dalla superiore somma va tuttavia detratto l'importo di euro 5.000,00, pari all'acconto versato dall'odierna convenuta, circostanza incontestata tra le parti e, dunque, da considerarsi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Sull'importo così rideterminato di euro 31.689,90 (pari ad euro 36.688,90 - euro 5.000,00) sono dovuti gli interessi legali a far data dalla data di messa in mora, ovverosia dal 27.04.2018 (data in cui è provata la ricezione della richiesta di pagamento all. doc. 11 al ricorso, non potendosi far decorrere la mora dalla data di notifica della citazione relativa al primo giudizio, per le ragioni esposte relative all'esito definitivo di tale procedimento).
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico di parte convenuta e liquidate in dispositivo in misura pari ai parametri minimi ai sensi del D.M. 55/2014 quale novellato dal. D.M. 147/2022, ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia, della natura documentale del giudizio, delle circoscritte questioni giuridiche esaminate, delle limitate difese svolte tenuto conto della parziale inerzia processuale di parte convenuta e delle modalità di adozione della decisione.
Sussistono, infine, i presupposti per la condanna della parte convenuta soccombente ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c., alla luce del rifiuto della proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis
c.p.c. (formulata con ordinanza del 23.10.2023), malgrado l'accettazione di parte attrice (come da verbale del 29.01.2024); infatti, la definizione del giudizio alle condizioni di cui alla proposta avrebbe consentito alla parte convenuta una chiusura della controversia in termini più favorevoli rispetto a quelli oggetto della presente sentenza. Sul punto si rinvia al principio espresso dall'art. 4 co. VII 7 del D.M. 55/14, che prevede che “costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli”) ed all'orientamento giurisprudenziale che considera espressione di temerarietà della lite il rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa (tra le altre, Tribunale Roma, Sez. XIII, 27.05.2020, n. 7706). La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari alla metà delle spese di lite (si rinvia, tra le altre, a Cass. civ.,
Sez. III, 04.07.2019, n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità di una condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. il cui importo sia parametrata all'importo delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 2692/2021, così decide:
- condanna al pagamento in favore di di euro 31.989,90, oltre Controparte_1 Parte_1
interessi legali a decorrere dal 27.04.2018;
- condanna a corrispondere a le spese di lite, liquidate in euro Controparte_1 Parte_1
3.809,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge, unitamente ad euro
1.904,50,50 ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c.
Catania, 10/03/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 2692/2021 promosso da
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'AVV. NICOLETTA LISI, C.F. , ed elettivamente C.F._1
domiciliata in VIA FRANCESCO CRISPI, n. 177, CATANIA;
attore contro
, C.F. rappresentata e difesa dall'AVV. Controparte_1 C.F._2
SALVINO SCALIA, C.F. , ed elettivamente domiciliata in VIA NICOLA C.F._3
FABRIZI, n. 21, CATANIA;
convenuta avente ad oggetto: contratto di appalto – risoluzione per inadempimento – azione di restituzione
– indebito oggettivo – limiti della cosa giudicata.
All'odierna udienza di giorno 10.03.2025 parte attrice, unica comparsa, precisa le conclusioni come da verbale che precede;
la presente sentenza viene emessa all'esito della camera di consiglio ed è pubblicata mediante lettura.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO ha proposto ricorso ex art. 702bis c.p.c. nei confronti di Parte_1 Controparte_1 deducendo che nelle date 03.12.2003 e 30.12.2003 le parti hanno stipulato due contratti d'appalto aventi ad oggetto, rispettivamente, l'esecuzione di opere di demolizione e pulitura dell'immobile sito in Acicastello di proprietà della resistente e la realizzazione di lavori di ristrutturazione nel predetto immobile, per un corrispettivo totale di euro 95.085,00, oltre IVA (euro 16.085,00 per i lavori di demolizione ed euro 80.000,00 per i lavori di ristrutturazione). a fronte dei lavori eseguiti dalla società ricorrente, ha corrisposto il solo Controparte_1
importo di euro 5.000,00, nonché, dopo varie interlocuzioni tra le parti, 70 effetti cambiari garantiti da ipoteca volontaria costituita sull'immobile, come da accordo concluso in data 21.05.2003, per un importo complessivo di euro 141.044,00 (all. 3 ricorso).
A causa di ulteriori contrasti insorti tra le parti, si è determinata ad interrompere Parte_1
i lavori, sicchè , con atto di citazione del 14.11.2004, ha adito il Tribunale di Controparte_1
Catania-Sezione distaccata di Acireale al fine di ottenere una pronuncia di risoluzione dei contratti d'appalto per inadempimento dell'appaltatore e la condanna al risarcimento del danno, con conseguente cancellazione dell'ipoteca volontaria e restituzione degli effetti cambiari, nonchè condanna al risarcimento dei danni patiti per prospettati vizi delle opere.
Nel predetto giudizio si è costituita eccependo, a propria volta, l'inadempimento Parte_1
di ed formulando domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento della Controparte_1
committente e domanda di condanna al risarcimento dei danni, quantificati in euro 100.000.
All'esito del giudizio, istruito mediante c.t.u., il Tribunale di Catania-Sezione distaccata di
Acireale ha dichiarato risolti, per inadempimento dell'impresa appaltatrice, i contratti d'appalto conclusi nelle date 03.12.2003 e 30.12.2003, affermando al tempo stesso quanto segue: “la ha percepito una somma del tutto irrisoria rispetto all'ammontare dei lavori Parte_1
eseguiti in favore della committente. Orbene la risoluzione per inadempimento di qualsiasi contratto, e quindi anche dell'appalto, è regolata dall'art. 1458 c.c., secondo cui gli effetti della risoluzione sono retroattivi, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata, riguardo ai quali restano fermi gli effetti delle prestazioni già eseguite. Il che vuol dire che l'appaltatore avrebbe comunque diritto a reclamare il pagamento per I lavori eseguiti;
ma in questo caso la ditta
non ha formulato una domanda in tal senso;
sicchè riconoscergli qualcosa Parte_1 significherebbe violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”. Il Tribunale ha altresì rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata da , evidenziando che Controparte_1
“Analogamente infondata e priva di adeguato supporto probatorio è la richiesta di risarcimento dei danni per l'eliminazione dei vizi dell'opera…omississ… In verità, come rettamente evidenziato nella relazione del CTU, il cui contenuto appare interamente condivisibile ed esente da vizi logici e giuridici, il mancato completamento dei lavori da parte della ditta , che causò Parte_1
l'inconveniente lamentato dall'attrice, non può essere assimiliato ai vizi di esecuzione delle opere appaltate…omississ…Dall'approfondita indagine peritale non è emerso alcun ulteriore pregiudizio del tipo dedotto dall'attrice ( )”. Controparte_1
ha proposto appello nei confronti della sentenza n. 3762/2013 suddetta, Parte_1
chiedendo la condanna di al pagamento della somma di euro 36.688,00, pari al Controparte_1 valore delle opere eseguite, quali accertate mediante la c.t.u. espletata in primo grado.
Instaurato il contraddittorio con la parte appellata (che non ha spiegato appello incidentale), con sentenza n. 747/2018 la Corte di appello di Catania ha rigettato l'impugnazione proposta da ed ha dichiarato inammissibile la domanda restitutoria relativa al valore dei lavori Parte_1 già realizzati, in quanto avanzata per la prima volta in appello in violazione dell'art. 345 c.p.c.
pertanto, dopo aver invitato la convenuta al pagamento della somma di euro Parte_1
36.688,90, pari al costo delle opere già eseguite quali accertate dal c.t.u., ha promosso l'odierno giudizio – originariamente mediante ricorso ai sensi dell'art. 702bis c.p.c. – formulando le seguenti conclusioni:
“-ritenere l'ammissibilità della CTU depositata in atti come prova del credito azionato, come ammesso più volte dalla Suprema Corte di Cassazione;
- per l'effetto, acccogliere la domanda dell'attrice spiegata ai sensi dell'art. 2033 c.c. e, conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento in favore della della Parte_1 somma di €36.688,90, di cui €6.509,00 quale restituzione per equivalente delle opere eseguite per il contratto del 03.12.2003, ed €30.179,00 quale restituzione per equivalente delle opere eseguite per il contratto del 30.12.2003, oltre agli interessi dovuti dalla domanda di risoluzione del 15.11.2004;
- in subordine, accogliere la domanda della ricorrente per la minor somma di €25.000,00 che la resistente aveva offerto alla per le opere eseguite, come testualmente riportato dal Parte_1
CTU nella perizia in atti”.
si è costituita eccependo preliminarmente la prescrizione del credito vantato Controparte_1
dalla ricorrente, in quanto la domanda restitutoria è stata avanzata solo in data 27.11.2014 (data di notifica dell'atto di appello) e, quindi, oltre il termine decennale di prescrizione decorrente dalla domanda di risoluzione dei contratti per inadempimento, notificata da il Controparte_1
15.11.2004.
Nel merito, ha argomentato in ordine all'inutilizzabilità, nel presente giudizio, Controparte_1
della consulenza tecnica espletata nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale precedentemente adito, in quanto le indicazioni nella medesima contenute sarebbero estranee all'oggetto del presente giudizio;
ha altresì rilevato che dall'importo richiesto in restituzione andrebbe comunque decurtato l'importo di euro 5.000,00 già corrisposto a Parte_1 ha dunque chiesto al Tribunale di “rigettare e/o dichiarare inammissibile Controparte_1
l'avversa domanda, per intervenuta prescrizione, per carenza di prova del credito vantato ovvero per erroneità nella sua determinazione”.
Alla prima udienza di trattazione la società ricorrente ha eccepito la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente in quanto non formulata nel giudizio d'appello (sede CP_1 in cui ha formulato per la prima volta la domanda di restituzione) ed in ogni caso Parte_1 proposta, nell'odierno giudizio, oltre il termine fissato dall'art. 702bis c.p.c.
Con ordinanza del 13.06.2022 è stata disposta la conversione del rito e con la memoria ex art. 183 co. VI n.
1. c.p.c. parte attrice ha precisato la domanda originariamente formulata nei termini seguenti:
“- rigettare l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta per tutti i motivi processuali e di merito sopra esposti;
- ritenere ammissibile e rilevante la relazione di CTU depositata in atti quale prova del credito azionato dall'attrice e, conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di €36.688,90, di cui €6.509,00 quale restituzione per equivalente delle opere eseguite per il contratto del 03.12.2003, ed €30.179,00 quale restituzione per equivalente delle opere eseguite per il contratto del 30.12.2003, oltre agli interessi dovuti dalla domanda di risoluzione del 15.11.2004;
- in subordine, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di
€25.000,00, precedentemente offerta dalla convenuta alla con il tramite del CTU Parte_1
Ing. ; Persona_1
- in subordine, nella non temuta ipotesi che il Giudice divisasse di escludere la rilevanza e/o validità probatoria della relazione del citato CTU, condannare la convenuta al pagamento di altra somma ritenuta di giustizia da liquidarsi in via equitativa, considerata l'impossibilità di provare il credito dell'attrice atteso il lungo tempo trascorso dai lavori”.
Con successiva ordinanza del 23.10.2023 il Giudice ha formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. nei seguenti termini:
“ A. corrisponde a euro 25.000,00, di cui euro 5.000 banco Controparte_1 Parte_1
iudicis mediante assegno circolare al momento della conclusione dell'accordo ed i restanti 20.000 in 12 rate mensili di pari importo, in scadenza giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla conclusione dell'accordo, senza interessi scalari;
B. Le parti dichiarano di non avere nient'altro da pretendere reciprocamente in relazione al contratto in oggetto ed alla sentenza n. 747/2018 Corte appello Catania;
C. Le spese legali restano a carico delle parti che le hanno sostenute”.
Non essendo stata raggiunta la conciliazione stante il rifiuto di (si rinvia al Controparte_1 verbale dell'udienza del 29.01.2024), con ordinanza del 20.02.2024 è stata rigettata la richiesta di prova per testi formulata da parte attrice.
Così ricostruite le domande, eccezioni e difese delle parti e l'iter del procedimento, la domanda di parte attrice merita accoglimento, nei termini seguenti. Preliminarmente va delimitato l'oggetto del presente giudizio, che attiene esclusivamente alla domanda restitutoria connessa alla risoluzione per inadempimento dei contratti d'appalto del
03.12.2003 e del 30.12.2003 conclusi tra le parti, già accertata con la sentenza n. 3762/2013 del
Tribunale di Catania-Sezione distaccata di Acireale.
Sul punto va osservato che la sentenza n. 747/2018 emessa dalla Corte di appello di Catania – che ha rigettato l'appello promosso da confermando la suddetta sentenza n. Parte_1
3762/2013– non è stata fatta oggetto di gravame ed è passata in giudicato (all. 12 memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. parte attrice), con la conseguenza che le statuizioni vi contenute fanno stato tra le parti a norma dell'art. 2909 c.c., per il quale “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa” (c.d. giudicato sostanziale).
Tuttavia, il giudicato nascente dalle superiori pronuncie non si estende all'oggetto dell'odierno giudizio (domanda restitutoria) e non ne preclude l'esame.
Va infatti osservato che la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile la domanda restitutoria avanzata da in quanto domanda nuova proposta per la prima volta in Parte_1 appello, motivando nei termini seguenti: “Ed invero, come già evidenziato, nei contratti a prestazioni corrispettive, la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta. L'obbligo restitutorio, trovando titolo immediato nella sentenza che pronuncia la risoluzione, non può essere, però, affermato dal giudice in difetto di una espressa richiesta della parte interessata (Cass.
Sentenza n.2135 del 24/02/1995). Rientra, infatti, nella autonomia delle parti disporre delle conseguenze della risoluzione e, pertanto, chiedere o no la restituzione della prestazione eseguita in base al contratto risolto e rimasta senza causa (Cass. Sentenza n.2439 del 03/02/2006). Posto che con la svolta domanda riconvenziale la non ha chiesto la restituzione delle Parte_1 prestazioni eseguite, bensì la condanna della al pagamento della somma di € 100.000,00 a CP_1
'titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dalla a causa dell'inadempimento Parte_1 contrattuale', bene ha statuito il primo Giudice omettendo di pronunciarsi in merito al pagamento dei lavori eseguiti, non essendo stata formulata una domanda in tal senso. E siffatta domanda restitutoria, siccome proposta per la prima volta nel presente grado, non può trovare ingresso in sede di gravame per il chiaro divieto di cui all'art. 345 c.p.c.”.
Va a questo punto evidenziato che il giudicato prodottosi per la mancata impugnazione della sentenza della Corte di appello che ha dichiarato inammissibile la domanda di restituzione ha ad oggetto solo una questione di rito (la tardività della domanda), come tale inidonea a produrre gli effetti del giudicato sostanziale. Sul punto, può richiamarsi il principio di diritto secondo cui “La statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata;
essa, pertanto, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio” (Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 10641/2019; tra le plurime pronunce sul tema, Cass. civ., Sez.
I, n. 23130/2020).
Sotto tale profilo, non sussistono dunque ragioni ostative rispetto all'ammissibilità della domanda di restituzione nell'odierno giudizio.
La questione del giudicato va esaminata anche alla luce del principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, ossia le questioni che formano direttamente il suo oggetto e quelle che di quell'oggetto sono presupposto necessario.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, “il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia” (in questo senso Cass. civ., Sez. I, n. 22520/2011; ex multis, Cass. civ., Sez. II, n. 6091/2020 e Sez. Trib., ord.
n. 21698/2021)
Nel caso in esame, tuttavia, la domanda restitutoria non rientra nell'ambito del “deducibile” connesso all'azione di risoluzione del contratto, in quanto, come evidenziato dalla Corte di
Cassazione, l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione, ma deve essere oggetto di autonoma ed esplicita domanda, con la conseguenza che la risoluzione, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, rientrando nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo o meno, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa (ex multis, Cass. civ., Sez. II, 18.08.2022, n.
24915 e 26.04.2021 n. 10917).
Nel caso in esame, la sentenza emessa dal Tribunale di Catania-Sezione distaccata di Acireale ha accertato la risoluzione dei contratti d'appalto in esame per inadempimento dell'appaltatrice, ma non ha disposto nel merito in ordine alla restituzione della prestazione ricevuta, non oggetto di domanda (né, si ribadisce, ha pronunciato nel merito la Corte di appello, ritenuta la domanda formulata in quella sede inammissibile per tardività); di conseguenza, passata in giudicato la pronuncia di risoluzione, la domanda restitutoria deve ritenersi ammissibile nell'odierno procedimento. Tanro chiarito, va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Sul punto va osservato che la mancata proposizione della suddetta eccezione nel giudizio svoltosi innanzi la Corte d'appello di Catania, non comporta, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, l'implicita rinuncia alla stessa.
La Corte di Cassazione ha infatti precisato che la volontà di rinunciare ad un diritto si può desumere soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli la sua univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso, laddove l'inerzia o il ritardo nell'esercizio del diritto non costituiscono elementi sufficienti, di per sè, a farne dedurre la volontà di rinunciare del titolare.
Conseguentemente, anche la rinuncia tacita a far valere la prescrizione presuppone un comportamento processuale in cui sia necessariamente insita l'univoca volontà di non voler sollevare la relativa eccezione;
pertanto, se la parte si difende nel giudizio di primo grado sul merito della domanda avversaria senza eccepire preliminarmente la prescrizione, non per questo tale condotta assume la valenza di un comportamento univoco, incompatibile con la volontà di formulare l'inerente eccezione, la quale, astrattamente può essere dedotta per la prima volta anche in appello ovvero in altro ed autonomo giudizio (tra le tante, Cass civ., Sez. II, n. 99/2011)
Il fatto che l'odierna convenuta non abbia sollevato l'eccezione di prescrizione nel giudizio d'appello non comporta, dunque, che la medesima vi abbia rinunciato e non impedisce la formulazione dell'eccezione nell'odierno giudizio, che peraltro ha, come sopra chiarito, un oggetto differente.
Tuttavia, nel caso di specie, come eccepito da parte attrice, la costituzione di è Controparte_1 avvenuta in data 09.12.2021, ovverosia cinque giorni prima dell'udienza fissata (14.12.2021) e, quindi, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 702bis c.p.c., con la conseguenza che l'eccezione di prescrizione contenuta nella comparsa è inammissibile in quanto tardiva.
L'eccezione di prescrizione, infatti, in quanto eccezione in senso stretto, non è rilevabile d'ufficio dal Giudice e rientra tra quelle che la parte che vi abbia interesse deve sollevare, a pena di decadenza, entro i termini di costituzione fissati dall'art. 702bis c.p.c., la cui formulazione riproduce lo stesso sistema di preclusioni regolato dagli articoli 166 e 167 c.p.c., nella versione ratio temporis applicabile, prevedendo la costituzione della parte resistente entro un certo termine nonché l'obbligo, in sede di costituzione, di sollevare, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, tra cui rientra, come sopra precisato, l'eccezione di prescrizione.
Ciò chiarito, il thema decidendum attiene alla domanda di restituzione, stante l'indebito oggettivo, della somma pari al valore delle opere eseguite sull'immobile di proprietà di CP_1 in seguito all'accertata risoluzione per inadempimento dei contratti di appalto conclusi
[...] nelle date 03.12.2003 e 30.12.2003.
Gli effetti restitutori di uno scioglimento del vincolo negoziale (nel caso in esame, per risoluzione) sono oggetto di diritti autonomi, improntati al paradigma dell'indebito oggettivo, nel senso che – in linea generale e salve le eccezioni previste in casi particolari – il venir meno del rapporto automaticamente fa venir meno la causa retinendi delle prestazioni eseguite (tra le tante,
Cass. civ., Sez III, n. 2075/2013), con la conseguenza che le prestazioni già eseguite (o i relativi controvalori) vanno restituite, con gli accessori.
Nel caso in esame – passata in giudicato la pronuncia di risoluzione, che ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 1458 c.c. – la società ha dunque diritto al compenso per le opere già eseguite e delle quali comunque il committente si sia giovato, sotto forma di diritto alla ripetizione dell'indebito.
In ordine alla prova ed all'esatta quantificazione delle opere eseguite, parte attrice – su cui grava il relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c. – ha prodotto la relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio svoltosi innanzi alla Sezione distaccata di Acireale (all. 6 al ricorso).
Il quesito sottoposto al c.t.u. nel precedente giudizio, per quel che rileva ai fini della decisione, consiste nell'accertare “l'esistenza o meno della esecuzione delle opere appaltate rispetto a quanto previsto dai contratti d'appalto”. Il c.t.u., nel corso di tre sopralluoghi eseguiti, nel contraddittorio tra le parti, ha analizzato e confrontato i computi metrici prodotti dalle parti, ha proceduto alle necessarie revisioni ed ha accertato, seppure con le difficoltà nascenti dalla mancanza dei S.A.L. e dal successivo completamento dei lavori ad opera di altra impresa, quali lavori siano stati effettivamente eseguiti da quantificandone il valore. Parte_1
In particolare, il c.t.u. ha concluso nei seguenti termini:
”1. dal raffronto tra i computi metrici prodotti dalle parti è emerso che la maggior parte delle voci del C.M. redatto dall'arch. , in cui sono indicate le percentuali dei lavori realizzati ed i Per_2 corrispettivi dovuti all'impresa , corrispondono a quelle riportate nel computo metrico Parte_1
redatto dal sig. ; Pt_1
2. l'impresa non ha redatto il certificato di SAL (Stato di avanzamento dei lavori) al momento della richiesta di pagamento dei lavori effettuati. Nel SAL, di norma, sono indicate tutte le voci dei lavori pattuiti, il costo totale di ogni opera, la percentuale dei lavori effettuati e la somma corrispondente alla suddetta percentuale.
3. Non è stato nominato un Direttore dei lavori che avrebbe avuto il compito di controllare lo svolgimento dei lavori concordati secondo quanto pattuito fra le parti nonché, e ciò si ritiene di maggiore importanza, di redigere il SAL, previa misurazione dei lavori realizzati;
4. in mancanza del SAL le somme dovute sono state determinate in misura forfettaria;
5. i lavori di completamento della ristrutturazione dell'edificio effettuati dall'attrice successivamente all'interruzione dei lavori hanno alterato e modificato lo stato dei luoghi, non permettendo al sottoscritto di stabilire con assoluta certezza a che punto fossero giunti i lavori eseguiti dalla ditta Rapisarda,
6. L'importo dovuto all'impresa per i lavori indicati nel computo metrico allegato al Parte_1
1° contratto di appalto ammonta in totale ad € 6.509,00 (euro seimilacinquecentonove/00).
7. L'importo dovuto all'impresa per i lavori indicati nel computo metrico allegato al CP_2
2° contratto di appalto ammonta in totale ad € 30.179,00 (euro trentamilacentosettantavove/90).
8. La somma complessiva dovuta all'impresa per i lavori di manutenzione effettuati Parte_1 per conto della sig.ra ammonta in totale ad € 36.688,90”. CP_1
La relazione di consulenza redatta nel giudizio svoltosi dinanzi alla Sezione distaccata di
Acireale risulta condivisibile, in quanto svolta sulla base dei quesiti sottoposti e della documentazione in atti, mediante chiara enunciazione dei principi applicati e dell'iter seguito.
In ordine al valore probatorio della c.t.u. espletata in altro giudizio, deve osservarsi che le prove assunte in altro procedimento possono essere liberamente valutate dal giudice, quali prove atipiche.
A tal riguardo, nel processo civile manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189
c.p.p. per il processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del giudice, inducono la consolidata giurisprudenza (ex multis, Cass. civ., Sez. I, n.
10825/2016 e Sez. III, n. 840/2015) ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa;
di conseguenza, vanno ritenute ammissibili le prove atipiche, le quali trovano ingresso nel processo civile, nel rispetto del contraddittorio, con lo strumento della produzione documentale
(entro il maturare delle preclusioni istruttorie) e sono valutabili quali argomenti di prova (tra le tante, Cass. civ., Sez. II, n. 5440/2010 e Sez. I, n. 7518/2001). Per tutte, può richiamarsi la sentenza
Cass. civ., Sez. un., 08.04.2008, n. 9040, che ha affermato che il giudizio circa l'utilità e la pertinenza di un mezzo di prova rientra nei poteri di valutazione del giudice di merito, il quale può anche utilizzare per la formazione del proprio convincimento prove raccolte in altro giudizio tra le stesse parti.
Di conseguenza, le prove assunte nel giudizio precedentemente celebrato sono liberamente valutabili nel presente giudizio, in particolare considerando, nel caso odierno, l'identità delle parti;
ritenute condivisibili nel merito, per i motivi suddetti, le conclusioni cui è giunto il c.t.u., le medesime possono quindi essere poste alla base dell'odierna decisione. Alla luce di quanto sopra, risulta dunque dimostrato che la società odierna attrice ha eseguito lavori di ristrutturazione sull'immobile di proprietà di per un importo complessivo Controparte_1
di euro 36.688,90 e che ha diritto alla restituzione della suddetta somma in virtù Parte_1 dell'effetto retroattivo dell'accertata risoluzione per inadempimento di contratti a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1458 c.c.
Dalla superiore somma va tuttavia detratto l'importo di euro 5.000,00, pari all'acconto versato dall'odierna convenuta, circostanza incontestata tra le parti e, dunque, da considerarsi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Sull'importo così rideterminato di euro 31.689,90 (pari ad euro 36.688,90 - euro 5.000,00) sono dovuti gli interessi legali a far data dalla data di messa in mora, ovverosia dal 27.04.2018 (data in cui è provata la ricezione della richiesta di pagamento all. doc. 11 al ricorso, non potendosi far decorrere la mora dalla data di notifica della citazione relativa al primo giudizio, per le ragioni esposte relative all'esito definitivo di tale procedimento).
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico di parte convenuta e liquidate in dispositivo in misura pari ai parametri minimi ai sensi del D.M. 55/2014 quale novellato dal. D.M. 147/2022, ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia, della natura documentale del giudizio, delle circoscritte questioni giuridiche esaminate, delle limitate difese svolte tenuto conto della parziale inerzia processuale di parte convenuta e delle modalità di adozione della decisione.
Sussistono, infine, i presupposti per la condanna della parte convenuta soccombente ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c., alla luce del rifiuto della proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis
c.p.c. (formulata con ordinanza del 23.10.2023), malgrado l'accettazione di parte attrice (come da verbale del 29.01.2024); infatti, la definizione del giudizio alle condizioni di cui alla proposta avrebbe consentito alla parte convenuta una chiusura della controversia in termini più favorevoli rispetto a quelli oggetto della presente sentenza. Sul punto si rinvia al principio espresso dall'art. 4 co. VII 7 del D.M. 55/14, che prevede che “costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli”) ed all'orientamento giurisprudenziale che considera espressione di temerarietà della lite il rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa (tra le altre, Tribunale Roma, Sez. XIII, 27.05.2020, n. 7706). La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari alla metà delle spese di lite (si rinvia, tra le altre, a Cass. civ.,
Sez. III, 04.07.2019, n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità di una condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. il cui importo sia parametrata all'importo delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 2692/2021, così decide:
- condanna al pagamento in favore di di euro 31.989,90, oltre Controparte_1 Parte_1
interessi legali a decorrere dal 27.04.2018;
- condanna a corrispondere a le spese di lite, liquidate in euro Controparte_1 Parte_1
3.809,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge, unitamente ad euro
1.904,50,50 ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c.
Catania, 10/03/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone