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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 2667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2667 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1476/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
3) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1476 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dagli avv. Paolo Palma ed Elisa Cacciato Insilla
- appellante -
E
CP_
assistito e difeso dall'avv. Gustavo Iandolo
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale di Roma, depositato il 03.03.2025, chiedeva la condanna Parte_1
CP_ dell' alla corresponsione, in proprio favore, “dei ratei maturati e maturandi a decorrere dal maggio 2023
relativi all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L 18/80 oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
CP_ Radicatosi il contraddittorio, l' deduceva che era in corso la istruttoria amministrativa.
2. Con sentenza n. 6348/2025 del 3 giugno 2025, l'adito Tribunale così statuiva:
CP_
< al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento per come accertato in sede di omologa, con decorrenza dal maggio 2023 oltre interessi e rivalutazione, nei limiti del divieto di cumulo,
decorsi i 120 giorni dal 04.04.2024 ex art. 445 bis cp.c.;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in euro 1305,00 da attribuire al procuratore antistatario>>.
3. Così il Tribunale motivava la decisione:
CP_
< così come è stato trasmesso il mod AP70 in data 04.10.2024, passati
CP_ 120 giorni, l' non ha pagato la prestazione ed in data 03.03.2025 la parte ricorrente è stata costretta ad adire le vie legali. La documentazione in atti prova l'esistenza dell'omologa e del modello AP70 e della loro
CP_ comunicazione. L' non ha effettuato il pagamento e va pertanto condannato al pagamento dei ratei per la prestazione dell'indennità di accompagnamento per come accertato in sede di omologa, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda oltre interessi decorsi 120 giorni dalla domanda nei limiti del divieto di cumulo>>.
4. Con ricorso dell'11 giugno 2025 interponeva appello. Parte_1
CP_ L' resisteva.
5. Con un unico motivo, l'appellante si duole della misura delle spese processuali liquidate dal Tribunale,
perché determinate in misura inferiore ai minimi tariffari.
CP_ Considerato il valore della causa (da €.
5.201 a €. 26.000), chiede, pertanto, la condanna dell' al pagamento della complessiva somma di €.2.540,00 per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisione. 6. L'appello è, per quanto di ragione, fondato.
Considerata la semplicità e unicità dell'unica questione trattata le spese di primo grado vanno liquidate nel minimo.
E, d'altra parte, la stessa appellante ha invocato l'applicazione delle tariffe nel loro importo minimo.
Non compete, come pretende l'appellante, il compenso per la fase di trattazione.
Invero, sebbene il compenso per la trattazione va riconosciuto anche in mancanza di istruttoria, è necessario che un minimo di attività di trattazione (distinta dalle istanze, difese, memorie che attengono specificamente alla fase decisoria) sia stata svolta.
Che il compenso per la trattazione non spetti in ogni caso è comprovato dal fatto che per l'attività
defensionale svolta dinanzi alla S.C. (ove è prevista la sola fase di discussione) un tale compenso non è
contemplato dalle tabelle;
e ciò dimostra che la trattazione non è una fase necessaria e sempre presente di ogni giudizio.
CP_ Nella specie, il Tribunale si è limitato a prendere atto a seguito di quanto allegato dall' con la memoria di costituzione (ossia che il procedimento di liquidazione della prestazione era in corso) e ha pronunciato la sentenza.
Dunque, non v'è stata alcuna trattazione, intesa nei termini sopra precisati.
CP_ 6. Pertanto, applicando le tariffe per le cause previdenziali, l' in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va condannato al pagamento delle spese processuali di primo grado, liquidate, in luogo della statuizione del Tribunale, in misura pari a €.1.865,00 (€.465,00 per la fase di studio, €.389,00 per la fase introduttiva e €.1.011,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
CP_ 7. A carico dell' vanno poste anche le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della semplicità dell'unica questione trattata e del valore, in questa sede, della controversia (€.560,00,
pari alla differenza tra €.1.865,00 e €.1.305,00). CP_ Pertanto l' va condannato al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellante, per spese processuali del gravame, di €.350,00, oltre rimborso forfetario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie per quanto di ragione l'appello proposto, con ricorso depositato in data 11 giugno 2025, da
CP_
nei confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 3 Parte_1
CP_ giugno 2025 e, per l'effetto, in parziale riforma di detta sentenza, confermata nel resto, condanna l al pagamento, in favore dei difensori distrattari degli appellanti, delle spese processuali di primo grado,
liquidate in €.1.865,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
CP_ Condanna l' al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellante, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.350,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA
e CAP come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
3) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1476 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dagli avv. Paolo Palma ed Elisa Cacciato Insilla
- appellante -
E
CP_
assistito e difeso dall'avv. Gustavo Iandolo
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale di Roma, depositato il 03.03.2025, chiedeva la condanna Parte_1
CP_ dell' alla corresponsione, in proprio favore, “dei ratei maturati e maturandi a decorrere dal maggio 2023
relativi all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L 18/80 oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
CP_ Radicatosi il contraddittorio, l' deduceva che era in corso la istruttoria amministrativa.
2. Con sentenza n. 6348/2025 del 3 giugno 2025, l'adito Tribunale così statuiva:
CP_
< al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento per come accertato in sede di omologa, con decorrenza dal maggio 2023 oltre interessi e rivalutazione, nei limiti del divieto di cumulo,
decorsi i 120 giorni dal 04.04.2024 ex art. 445 bis cp.c.;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in euro 1305,00 da attribuire al procuratore antistatario>>.
3. Così il Tribunale motivava la decisione:
CP_
< così come è stato trasmesso il mod AP70 in data 04.10.2024, passati
CP_ 120 giorni, l' non ha pagato la prestazione ed in data 03.03.2025 la parte ricorrente è stata costretta ad adire le vie legali. La documentazione in atti prova l'esistenza dell'omologa e del modello AP70 e della loro
CP_ comunicazione. L' non ha effettuato il pagamento e va pertanto condannato al pagamento dei ratei per la prestazione dell'indennità di accompagnamento per come accertato in sede di omologa, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda oltre interessi decorsi 120 giorni dalla domanda nei limiti del divieto di cumulo>>.
4. Con ricorso dell'11 giugno 2025 interponeva appello. Parte_1
CP_ L' resisteva.
5. Con un unico motivo, l'appellante si duole della misura delle spese processuali liquidate dal Tribunale,
perché determinate in misura inferiore ai minimi tariffari.
CP_ Considerato il valore della causa (da €.
5.201 a €. 26.000), chiede, pertanto, la condanna dell' al pagamento della complessiva somma di €.2.540,00 per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisione. 6. L'appello è, per quanto di ragione, fondato.
Considerata la semplicità e unicità dell'unica questione trattata le spese di primo grado vanno liquidate nel minimo.
E, d'altra parte, la stessa appellante ha invocato l'applicazione delle tariffe nel loro importo minimo.
Non compete, come pretende l'appellante, il compenso per la fase di trattazione.
Invero, sebbene il compenso per la trattazione va riconosciuto anche in mancanza di istruttoria, è necessario che un minimo di attività di trattazione (distinta dalle istanze, difese, memorie che attengono specificamente alla fase decisoria) sia stata svolta.
Che il compenso per la trattazione non spetti in ogni caso è comprovato dal fatto che per l'attività
defensionale svolta dinanzi alla S.C. (ove è prevista la sola fase di discussione) un tale compenso non è
contemplato dalle tabelle;
e ciò dimostra che la trattazione non è una fase necessaria e sempre presente di ogni giudizio.
CP_ Nella specie, il Tribunale si è limitato a prendere atto a seguito di quanto allegato dall' con la memoria di costituzione (ossia che il procedimento di liquidazione della prestazione era in corso) e ha pronunciato la sentenza.
Dunque, non v'è stata alcuna trattazione, intesa nei termini sopra precisati.
CP_ 6. Pertanto, applicando le tariffe per le cause previdenziali, l' in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va condannato al pagamento delle spese processuali di primo grado, liquidate, in luogo della statuizione del Tribunale, in misura pari a €.1.865,00 (€.465,00 per la fase di studio, €.389,00 per la fase introduttiva e €.1.011,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
CP_ 7. A carico dell' vanno poste anche le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della semplicità dell'unica questione trattata e del valore, in questa sede, della controversia (€.560,00,
pari alla differenza tra €.1.865,00 e €.1.305,00). CP_ Pertanto l' va condannato al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellante, per spese processuali del gravame, di €.350,00, oltre rimborso forfetario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie per quanto di ragione l'appello proposto, con ricorso depositato in data 11 giugno 2025, da
CP_
nei confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 3 Parte_1
CP_ giugno 2025 e, per l'effetto, in parziale riforma di detta sentenza, confermata nel resto, condanna l al pagamento, in favore dei difensori distrattari degli appellanti, delle spese processuali di primo grado,
liquidate in €.1.865,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
CP_ Condanna l' al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellante, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.350,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA
e CAP come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis