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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/03/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14942/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Cesaroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14942/2020 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico D'Ambrosio Parte_1
OPPONENTE
Contro
e per essa quale mandataria, in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.12.2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate nelle note di trattazione scritta inviate in ossequio al decreto del 06.11.2024, la causa era riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo emesso dal Tribunale adito in favore di con cui gli veniva Controparte_1 ingiunto di pagare l'importo di € 47.062,45, oltre interessi e spese legali.
Il decreto era emesso in relazione all'esposizione debitoria maturata sui contratti nn. 20155031655501 e 20155031655512, stipulati dall' con Findomestic Banca s.p.a. in data Pt_1
29.08.2012, e sui contratti nn. 5267766010124223 e 37653837528408, da lui stipulati con Agos
Ducato s.p.a. in data 25.10.2010, tutti successivamente ceduti a parte opposta.
L'opponente invocava la revoca del decreto, contestando l'applicazione di interessi usurari sui predetti contratti, oltre che il danno esistenziale sofferto quale conseguenza delle richieste di pagamento.
Concludeva, pertanto, per l'accertamento, anche in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale in compensazione per il danno esistenziale sofferto, dell'insussistenza nell'an delle pretese creditorie azionate o, in subordine, nel quantum con conseguente revoca del decreto e rideterminazione dell'esatto dare – avere. pagina 1 di 5 Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto, anche parziale con riferimento alle somme non contestate e, in via subordinata, l'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 bis c.p.c. Nel merito, il rigetto delle domande proposte da parte opponente, con conferma del decreto ingiuntivo, sollevando difetto di legittimazione passiva sull'eccezione riconvenzionale in compensazione del credito.
Concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto opposto per l'importo di € 21.931,14 ed esperito, con esito negativo, il tentativo di mediazione, erano concessi i termini ex art. 183 co.6
c.p.c.
La causa, istruita con prove documentali e consulenza tecnico contabile, era riservata per la decisione all'udienza del 03.12.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Deve premettersi che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. La prova del fatto costitutivo del credito incombe, quindi, sul creditore opposto che ha il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto” (cfr. Cass. n. 12765/2007; 24815/2005; 2421/2006); “trattasi di giudizio caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori
(cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Nel caso di specie, parte opposta ha adempiuto all'onere probatorio a lei spettante ex art. 2697 c.c. tramite la produzione di tutta la documentazione contrattuale sottostante l'emissione del decreto ingiuntivo, sin dalla fase monitoria, in particolare: contratto di apertura di credito revolving n.
20155031655501 stipulato con Findomestic Banca s.p.a. in data 29.08.2012 con relativa certificazione ai sensi dell'art. 50 TUB e prospetto dettagliato di interessi di mora;
contratto di apertura di credito revolving n. 67766010124223 stipulato con Agos Ducato s.p.a. in data 25.10.2010 con relativo estratto conto e prospetto dettagliato di interessi di mora;
contratto di apertura di credito revolving n. 37653837528408 stipulato con Agos Ducato s.p.a. in data
25.10.2010 con relativo estratto conto e prospetto dettagliato di interessi di mora;
contratto di prestito personale n. 20155031655512 stipulato con Findomestic Banca s.p.a. in data 29.08.2012 con relativa certificazione ai sensi dell'art. 50 TUB e prospetto dettagliato di interessi di mora.
L'art. 644 c.p. disciplina il reato di usura;
la legge 108/1996 integra la suddetta norma, prevedendo un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi vanno considerati sempre usurari ex art. 644, III co., c.p.; infine, l'art. 1815 c.c. detta una sanzione a seguito della pattuizione di interessi usurari come definita ai sensi dell'art. 644 c.p. ed integrata dalla legge 108/96.
Deve premettersi, in linea generale, che, ai fini della rilevazione del TEG, rilevano tutti gli oneri strettamente connessi al finanziamento. Le esclusioni più significative riguardano imposte e tasse (l'indicazione è fornita, al riguardo, dall'art. 644, 4 comma, c.p.), spese notarili, costi di gestione del conto, interessi di mora e commissioni di estinzione anticipata. Sono, invece, incluse le spese di istruttoria (quelle inerenti all'analisi del reddito del soggetto che richiede il finanziamento e alla consistenza economica del bene offerto in garanzia, e così principalmente le spese di perizia), spese pagina 2 di 5 che normalmente vengono determinate in modo forfettario in una misura percentuale fissa rispetto al finanziamento erogato.
La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare che gli interessi, siano essi corrispettivi o moratori, sono assoggettabili alla disciplina dell'usura che, come previsto dall'art. 644 c.p., riguarda gli interessi a qualunque titolo pattuiti: “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso” (Cass. Sez. Un. n.19597/2020).
La Suprema Corte ha precisato, in ogni caso, che l'applicazione della disciplina antiusura anche relativamente agli interessi moratori non comporta la cumulabilità degli interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi. Gli interessi convenzionali di mora si calcolano, infatti, sulla rata scaduta e non sul capitale residuo, come quelli corrispettivi, e pertanto non possono essere sommati a questi ultimi perché riferiti ad una base di calcolo diversa.
Ed invero “nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando, al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n. 26286/2019).
La distinzione delle citate tipologie di interessi -oltre che sul piano funzionale- sussiste anche sul piano della disciplina applicabile. Più precisamente, gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c., e vengono introdotti coattivamente ex lege, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva.
Sul punto, deve farsi integrale richiamo all'accertamento peritale espletato in corso di causa.
In particolare, il decreto è stato emesso sulla base dei seguenti conteggi:
La verifica del rispetto del tasso soglia, sia con riferimento agli interessi corrispettivi che a quelli di mora, ha dato esito positivo, pur includendo nel conteggio la penale per inadempimento, nei casi in cui essa abbia trovato concreta applicazione.
pagina 3 di 5 È stata invece esclusa dal calcolo del TEG la commissione per estinzione anticipata. Sul punto, è intervenuta la Suprema Corte affermando il principio di simmetria: essa “costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi”.
Il fatto che la penale di estinzione anticipata assuma la natura di penale per recesso comporta “che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà” perché collegata solo indirettamente all'erogazione del credito (Cfr. Cass. N.7352/2022).
È stata riscontrata un'unica anomalia nell'applicazione, in relazione ai contratti di apertura di credito revolving nn. 67766010124223 e 37653837528408 stipulati con Agos Ducato s.p.a. in data
25.10.2010, di interessi di mora non regolarmente pattuiti, con conseguente ricalcolo dell'importo al tasso degli interessi corrispettivi:
Sulla scorta dei principi esposti, il ctu ha proceduto al ricalcolo dare-avere tra le parti, accertando un saldo a debito dell'opponente pari ad € 42.942,92.
Inconferenti le osservazioni mosse da parte opposta all'elaborato peritale, essendo stato escluso il superamento del tasso soglia.
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta parzialmente e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo revocato, con conseguente condanna di parte opponente, , al pagamento della Parte_1 somma di € 42.942,92 in favore dell'opposta.
Invero, l'accertamento di una diversa quantificazione del credito ingiunto comporta la revoca del decreto ingiuntivo e la contestuale emissione ex art. 653 c.p.c. di una sentenza di condanna della parte opponente al pagamento della somma accertata come dovuta all'opposta (Cass. Civ., sez.III, sent. n. 15026/2005; Cass. Civ., sez.II, sent. n. 10229/2002).
Alla luce dell'accertata esistenza di un consistente credito dell'opposta e di un grave inadempimento dell'opponente, del tutto infondata risulta la pretesa risarcitoria avanzata da parte opponente, in assenza di alcuna allegazione né prova del danno subito.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto dell'esito finale del giudizio e della complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. Cass. n. 18125/2017, Cass. n. 17469/2007), applicati i valori medi.
pagina 4 di 5 Spese di ctu compensate tra le parti, alla luce della parziale rideterminazione del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa
Paola Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale adito su ricorso presentato da Controparte_1
così provvede:
[...]
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo;
- condanna l'opponente al pagamento della somma di € 42.942,92 oltre interessi come richiesti nei confronti dell'opposta;
- rigetta la domanda risarcitoria;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in €
7.500,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di ctu.
Bari, 11 marzo 2025
Il Giudice
dott. Paola Cesaroni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Cesaroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14942/2020 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico D'Ambrosio Parte_1
OPPONENTE
Contro
e per essa quale mandataria, in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.12.2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate nelle note di trattazione scritta inviate in ossequio al decreto del 06.11.2024, la causa era riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo emesso dal Tribunale adito in favore di con cui gli veniva Controparte_1 ingiunto di pagare l'importo di € 47.062,45, oltre interessi e spese legali.
Il decreto era emesso in relazione all'esposizione debitoria maturata sui contratti nn. 20155031655501 e 20155031655512, stipulati dall' con Findomestic Banca s.p.a. in data Pt_1
29.08.2012, e sui contratti nn. 5267766010124223 e 37653837528408, da lui stipulati con Agos
Ducato s.p.a. in data 25.10.2010, tutti successivamente ceduti a parte opposta.
L'opponente invocava la revoca del decreto, contestando l'applicazione di interessi usurari sui predetti contratti, oltre che il danno esistenziale sofferto quale conseguenza delle richieste di pagamento.
Concludeva, pertanto, per l'accertamento, anche in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale in compensazione per il danno esistenziale sofferto, dell'insussistenza nell'an delle pretese creditorie azionate o, in subordine, nel quantum con conseguente revoca del decreto e rideterminazione dell'esatto dare – avere. pagina 1 di 5 Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto, anche parziale con riferimento alle somme non contestate e, in via subordinata, l'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 bis c.p.c. Nel merito, il rigetto delle domande proposte da parte opponente, con conferma del decreto ingiuntivo, sollevando difetto di legittimazione passiva sull'eccezione riconvenzionale in compensazione del credito.
Concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto opposto per l'importo di € 21.931,14 ed esperito, con esito negativo, il tentativo di mediazione, erano concessi i termini ex art. 183 co.6
c.p.c.
La causa, istruita con prove documentali e consulenza tecnico contabile, era riservata per la decisione all'udienza del 03.12.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Deve premettersi che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. La prova del fatto costitutivo del credito incombe, quindi, sul creditore opposto che ha il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto” (cfr. Cass. n. 12765/2007; 24815/2005; 2421/2006); “trattasi di giudizio caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori
(cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Nel caso di specie, parte opposta ha adempiuto all'onere probatorio a lei spettante ex art. 2697 c.c. tramite la produzione di tutta la documentazione contrattuale sottostante l'emissione del decreto ingiuntivo, sin dalla fase monitoria, in particolare: contratto di apertura di credito revolving n.
20155031655501 stipulato con Findomestic Banca s.p.a. in data 29.08.2012 con relativa certificazione ai sensi dell'art. 50 TUB e prospetto dettagliato di interessi di mora;
contratto di apertura di credito revolving n. 67766010124223 stipulato con Agos Ducato s.p.a. in data 25.10.2010 con relativo estratto conto e prospetto dettagliato di interessi di mora;
contratto di apertura di credito revolving n. 37653837528408 stipulato con Agos Ducato s.p.a. in data
25.10.2010 con relativo estratto conto e prospetto dettagliato di interessi di mora;
contratto di prestito personale n. 20155031655512 stipulato con Findomestic Banca s.p.a. in data 29.08.2012 con relativa certificazione ai sensi dell'art. 50 TUB e prospetto dettagliato di interessi di mora.
L'art. 644 c.p. disciplina il reato di usura;
la legge 108/1996 integra la suddetta norma, prevedendo un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi vanno considerati sempre usurari ex art. 644, III co., c.p.; infine, l'art. 1815 c.c. detta una sanzione a seguito della pattuizione di interessi usurari come definita ai sensi dell'art. 644 c.p. ed integrata dalla legge 108/96.
Deve premettersi, in linea generale, che, ai fini della rilevazione del TEG, rilevano tutti gli oneri strettamente connessi al finanziamento. Le esclusioni più significative riguardano imposte e tasse (l'indicazione è fornita, al riguardo, dall'art. 644, 4 comma, c.p.), spese notarili, costi di gestione del conto, interessi di mora e commissioni di estinzione anticipata. Sono, invece, incluse le spese di istruttoria (quelle inerenti all'analisi del reddito del soggetto che richiede il finanziamento e alla consistenza economica del bene offerto in garanzia, e così principalmente le spese di perizia), spese pagina 2 di 5 che normalmente vengono determinate in modo forfettario in una misura percentuale fissa rispetto al finanziamento erogato.
La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare che gli interessi, siano essi corrispettivi o moratori, sono assoggettabili alla disciplina dell'usura che, come previsto dall'art. 644 c.p., riguarda gli interessi a qualunque titolo pattuiti: “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso” (Cass. Sez. Un. n.19597/2020).
La Suprema Corte ha precisato, in ogni caso, che l'applicazione della disciplina antiusura anche relativamente agli interessi moratori non comporta la cumulabilità degli interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi. Gli interessi convenzionali di mora si calcolano, infatti, sulla rata scaduta e non sul capitale residuo, come quelli corrispettivi, e pertanto non possono essere sommati a questi ultimi perché riferiti ad una base di calcolo diversa.
Ed invero “nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando, al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n. 26286/2019).
La distinzione delle citate tipologie di interessi -oltre che sul piano funzionale- sussiste anche sul piano della disciplina applicabile. Più precisamente, gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c., e vengono introdotti coattivamente ex lege, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva.
Sul punto, deve farsi integrale richiamo all'accertamento peritale espletato in corso di causa.
In particolare, il decreto è stato emesso sulla base dei seguenti conteggi:
La verifica del rispetto del tasso soglia, sia con riferimento agli interessi corrispettivi che a quelli di mora, ha dato esito positivo, pur includendo nel conteggio la penale per inadempimento, nei casi in cui essa abbia trovato concreta applicazione.
pagina 3 di 5 È stata invece esclusa dal calcolo del TEG la commissione per estinzione anticipata. Sul punto, è intervenuta la Suprema Corte affermando il principio di simmetria: essa “costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi”.
Il fatto che la penale di estinzione anticipata assuma la natura di penale per recesso comporta “che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà” perché collegata solo indirettamente all'erogazione del credito (Cfr. Cass. N.7352/2022).
È stata riscontrata un'unica anomalia nell'applicazione, in relazione ai contratti di apertura di credito revolving nn. 67766010124223 e 37653837528408 stipulati con Agos Ducato s.p.a. in data
25.10.2010, di interessi di mora non regolarmente pattuiti, con conseguente ricalcolo dell'importo al tasso degli interessi corrispettivi:
Sulla scorta dei principi esposti, il ctu ha proceduto al ricalcolo dare-avere tra le parti, accertando un saldo a debito dell'opponente pari ad € 42.942,92.
Inconferenti le osservazioni mosse da parte opposta all'elaborato peritale, essendo stato escluso il superamento del tasso soglia.
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta parzialmente e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo revocato, con conseguente condanna di parte opponente, , al pagamento della Parte_1 somma di € 42.942,92 in favore dell'opposta.
Invero, l'accertamento di una diversa quantificazione del credito ingiunto comporta la revoca del decreto ingiuntivo e la contestuale emissione ex art. 653 c.p.c. di una sentenza di condanna della parte opponente al pagamento della somma accertata come dovuta all'opposta (Cass. Civ., sez.III, sent. n. 15026/2005; Cass. Civ., sez.II, sent. n. 10229/2002).
Alla luce dell'accertata esistenza di un consistente credito dell'opposta e di un grave inadempimento dell'opponente, del tutto infondata risulta la pretesa risarcitoria avanzata da parte opponente, in assenza di alcuna allegazione né prova del danno subito.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto dell'esito finale del giudizio e della complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. Cass. n. 18125/2017, Cass. n. 17469/2007), applicati i valori medi.
pagina 4 di 5 Spese di ctu compensate tra le parti, alla luce della parziale rideterminazione del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa
Paola Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale adito su ricorso presentato da Controparte_1
così provvede:
[...]
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo;
- condanna l'opponente al pagamento della somma di € 42.942,92 oltre interessi come richiesti nei confronti dell'opposta;
- rigetta la domanda risarcitoria;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in €
7.500,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di ctu.
Bari, 11 marzo 2025
Il Giudice
dott. Paola Cesaroni
pagina 5 di 5