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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/05/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1240/2022 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 08.01.2025
promossa da: con l'avvocato CAMPAILLA MASSIMO con domicilio eletto Parte_1 in C/O MASSIMO.CAMPAILLA@PEC.STUDIOZUNARELLI.COM BOLOGNA
- appellante –
contro con l'avvocato GUALANDI FEDERICO e con domicilio Controparte_1 eletto in VIA ALTABELLA, 3 40126 BOLOGNA
- appellato –
contro con gli avv.ti FEDERICO e FRANCESCA MINOTTI, ed Controparte_2 elettivamente domiciliato presso e nello studio dei suddetti avvocati in BOLOGNA, VIA
ALTABELLA N. 3
- appellato –
in punto di: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1515/2022 pubblicata in data 08.06.2022
1 CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio il e il Sindaco Parte_1 Controparte_1
lamentando la natura ingiuriosa, diffamatoria e offensiva della Controparte_2
reputazione e immagine commerciale e professionale, delle dichiarazione rese dal
Sindaco del dott. relative alle presunte Controparte_1 Controparte_2
irregolarità fiscali in tema di AR e aiuti erogati dal in favore della società e del CP_1
suo direttore generale.
Deduceva di essere una nota e consolidata società produttrice di vernici per il legno, distribuite in 60 nazioni;
Deduceva che la vicenda traeva origine dal ricalcolo del tributo AR effettuato dal per gli anni d'imposta 2012-2017, che, nonostante l'avvenuto Controparte_1
pagamento da parte di di tutti gli appositi bollettini, inviava alla società attrice Pt_1
“Invito a comparire per la definizione dell'accertamento con adesione del 27/8/2018” relativo al calcolo del maggior tributo RI (con indicazione di un importo di circa
778.000,00 euro in caso di adesione alla proposta con sanzione ridotta, e di un importo di circa 1.150.000 euro in caso di mancata adesione), senza motivare alcunché dal punto di vista tecnico.
Allegava che a tal proposito aveva reso dichiarazioni diffamatorie: a) CP_2
mediante un post su Facebook in data 27 ottobre 2018 corredato da un articolo del
Corriere di Bologna (doc. 5); b) mediante scambi di battute con la società, sempre su
Facebook; c) mediante una intervista radiofonica Radio Città del Capo in data 14 novembre 2018 ; d) in occasione di uno spettacolo tenutosi a al Palazzo Minerva CP_1
in data 27 ottobre 2018; e) durante il Consiglio comunale del 20 novembre 2018.
Deduceva che dette esternazioni configuravano la lesione dell'immagine e della reputazione della società e dell' in quanto esulavano dal Pt_1 Controparte_3 diritto di critica, non presentando i requisiti della continenza, dell'interesse al racconto e
2 della corrispondenza fra la narrazione e i fatti realmente accaduti;
oltretutto era Pt_1
in regola con il pagamento dei tributi sui rifiuti.
Parimenti denunciava l'idoneità a gettare discredito sull'attrice delle affermazioni circa i presunti aiuti pubblici ricevuti da , in quanto inducevano a ritenere che la stessa Pt_1
potesse servirsi a proprio piacimento del Sindaco per ottenere vantaggi personali a discapito della legalità e correttezza professionale.
Da ciò derivava un danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. .
Concludeva per l'accertamento della responsabilità di parte convenuta, anche ex art. 2
Cost., 2043 e 2059 c.c., per tutti gli illeciti, anche da reato ex art. 185 e 595 c.p., perpetrati in danno di e la conseguente lesione dell'immagine aziendale, Parte_1 dell'onore e della reputazione della società, a causa delle dichiarazioni rese dal Sindaco del , nella propria veste istituzionale e come privato cittadino. Controparte_1
Chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale subito da parte attrice, per un importo equitativamente determinato in un ammontare pari al valore della RI indicato nell'invito a comparire del 27/08/2018, o per il minor importo liquidato sempre in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c.
C
Si costituiva , allegando i buoni rapporti intercorsi fra Controparte_1
e il sino all' e che, in tale contesto, i dedotti Pt_1 CP_1
“aiuti” del a erano consistiti nel manifestare la giusta sensibilità CP_1 Pt_1 dell'Ente, nell'ambito delle pratiche edilizie, per il valore sociale ed economico dell'attività di;
sensibilità manifestatasi nel corso degli anni mediante il Pt_1
tempestivo riscontro rispetto alle istanze presentate dalla società.
Evidenziava che l' era stato emesso dall'Ufficio Tributi Associato di
Terre di Pianura competente in materia e non dal il carattere interlocutorio CP_1 dell'atto, non avente natura dispositiva o provvedimentale, come prospettato da
; presentava un'adeguata motivazione;
era stato preceduto dal rifiuto opposto da Pt_1
all'Amministrazione in persona del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato Pt_1
Terre di Pianura, alla richiesta di accesso allo stabilimento.
Evidenziava che era stata , a partire dal 26 ottobre 2018, a decidere di rendere Pt_1 pubblica la ricezione dell'Invito, impropriamente descritto come avviso di accertamento, divulgando la notizia e le proprie doglianze anche agli organi di stampa, ritenendosi sottoposta a vessazioni da parte dell'Amministrazione comunale (primo comunicato del 26 ottobre 2018; articoli di stampa del 27 ottobre 2018; secondo comunicato del 28 ottobre
2018).
3 In via preliminare eccepiva l'inammissibilità della domanda di accertamento e risarcimento proposta da con riferimento alle presunte offese rivolte all'ing. Pt_1
non avendo questi agito in giudizio personalmente. CP_3
Deduceva, quanto ai post su Facebook, l'assenza di contenuto ingiurioso e offensivo nelle affermazioni del Sindaco, a valere quale legittima esplicazione del diritto di critica rispetto alle offese e accuse mosse da;
Pt_1
Evidenziava la genericità del riferimento effettuato da parte attrice al contenuto dell'intervista radiofonica a Radio Città del Capo, difettando l'estrapolazione delle supposte frasi denigratorie, limitandosi alla produzione del file audio;
Parimenti per l'episodio nel corso dello spettacolo Horny, generiche dovevano ritenersi le imprecisate affermazioni lesive attribuite al Sindaco, e così rispetto al Consiglio comunale del 20 novembre 2018 . essendosi parte attrice limitata a produrre il video.
Negava la sussistenza di un danno ingiusto per : il Sindaco aveva esercitato il Pt_1
diritto di difesa rispetto agli attacchi di , che per prima aveva gettato ombre Pt_1 sull'operato del e del Sindaco e rispetto alla quale valeva quindi il disposto di CP_1 cui all'articolo 1227 c.c.; invocava anche l'esercizio del diritto di critica;
Contestava che parte attrice avesse allegato e provato il dedotto danno non patrimoniale;
Contestava la pretesa risarcitoria anche nel quantum, attesa l'esorbitante somma richiesta indicata in € 1.158.812,00, corrispondente al valore della RI indicato nell'Invito a comparire.
Richiamava la polizza per difesa legale e peritale stipulata con LL LI SPA, dalla quale intendeva essere garantita per il caso di soccombenza;
Chiedeva la condanna dell'attrice ex art 96.c.p.c.
Si costituiva , eccependo preliminarmente la propria carenza di Controparte_2
legittimazione passiva quale privato cittadino, dovendosi individuare quale unico soggetto passivo il il essendo la Controparte_1 Controparte_1 contestazione di sollevata nei confronti dell'operato del Sindaco quale organo Pt_1 dell'Ente;
In subordine,tenuto conto della disciplina della responsabilità degli Amministratori degli enti locali di cui all'art. 93 del d. lgs. 267/2000, deduceva l'infondatezza della domanda attorea, nel difetto di prova che egli quale Sindaco avesse agito con dolo o colpa grave;
In ulteriore subordine eccepiva al pari del l'inammissibilità della domanda di CP_1
accertamento e risarcimento proposta da con riferimento alle presunte offese Pt_1 rivolte all'ing. non avendo questi agito in giudizio personalmente. CP_3
4 Nel merito enunciava difese coese a quelle svolte dal in punto di assenza di CP_1
contenuto ingiurioso e offensivo nelle affermazioni del Sindaco;
difetto del presupposto dell'ingiustizia del danno;
assenza di allegazione e prova del danno;
inconsistenza della richiesta di importo esorbitante a titolo risarcitorio;
Chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del proprio assicuratore per essere tenuto indenne dalle domande svolte nei propri confronti.
Chiedeva la condanna dell'attrice ex art.96 c.p.c.
Venivano acquisite prove orali.
Con sentenza n. 1515/2022il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, ha rigettato la domanda con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da , che ha chiesto la riforma della pronuncia e Parte_1
l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, sulla base dei seguenti motivi:
1 - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, comma 2, 16, 16-bis, 17 e 18 D.Lgs. n.
472/1997, nonché dell'art. 7, comma 4, Legge n. 212/2000; Erronea valutazione del quadro normativo e fattuale.
2- Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2043,
2059 c.c., 185 e 595 c.p. e art. 2 Cost. Erronea valutazione del quadro normativo e fattuale,
a) Riguardo all'erronea motivazione circa la ritenuta mancanza di efficacia lesiva delle dichiarazione rese da quanto rese nell'ambito del diritto di critica;
CP_2
b) Relativamente all'erronea motivazione circa la mancata valorizzazione denigratoria dell'omesso ringraziamento a in qualità di sponsor della manifestazione Pt_1 teatrale “Horny”;
c) Erronea valutazione delle prove testimoniali;
d) Erronea valutazione in termini di ritenuta tardività della prospettazione introdotta dalla parte attrice per la prima volta nella comparsa conclusionale a pagina 2, in tema di doglianze in ordine al post Facebook del 29 gennaio 2019, redatto dal convenuto dott.
asseritamente denigratorio (doc. 11 attoreo). CP_2
Si costituivano il e chiedendo Controparte_1 Controparte_2
ciascuno il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 24.01.2024 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica, e quindi, previa rimessione sul ruolo per eccessivo carico del relatore, all'udienza del 08.01.2025 senza concessione di termini ulteriori.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che il giudice di prime cure ha rigettato la domanda per difetto di prova del dedotto danno non patrimoniale..
La questione va esaminata con priorità in base al criterio della ragione più liquida, che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva di economia processuale e celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., per cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione — anche se logicamente subordinata — senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cosi, Cass. n. 12002/14 e ivi richiami, nonché S.U. n. 99361/14, Cass. 19808 del 19/09/2014, da ultimo Cass. Ord. n. 363 del
09/01/2019).
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'orientamento secondo cui “In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima”. (Cass. Ord. n. 8861 del 31/03/2021).
Nella fattispecie, l'appellante non ha argomentato alcunché al fine di contestare e contrastare le ragioni del giudice di prime cure, che ai fini del decidere in tema di danno non patrimoniale non è stato messo in grado di disporre di elementi di prova precisi, né di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare un ragionamento probatorio di tipo presuntivo (Cass. 20345/23).
La domanda quindi non potrà trovare accoglimento, perché non provata.
Tali considerazioni assumono carattere assorbente riguardo ad ogni ulteriore profilo di censura della sentenza impugnata.
L'impugnazione va respinta, le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Bologna n. 1515/2022 , ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
6 - Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla refusione a favore del delle spese del Controparte_1 presente grado di giudizio, liquidate in € 4.997,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge;
Condanna l'appellante alla refusione a favore di delle spese del Controparte_2 presente grado di giudizio, liquidate in € 4.997,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 4 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
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