Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/04/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 718/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di conSIlio in data 2/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 13/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato CESIRA Parte_1 C.F._1
ANNAMARIA TERESA TENUCCI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in
Lucca (LU), viale Giusti n. 403, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio degli Avvocati MARIO DEL Parte_2 C.F._2
BIANCO e PAOLA ANDREINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato
MARIO DEL BIANCO in Lucca (LU), via della Caserma n. 7, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati libero ciascuno di stabilire la propria residenza dove meglio crede.
2) Al fine di consentire al SI. di reperire un'altra abitazione i coniugi concordano Parte_1 che il SI. possa rimanere ad abitare per 6 mesi, a far data dalla sottoscrizione del Parte_1 presente ricorso, nel complesso immobiliare di proprietà della SI.ra Detto complesso Pt_2 immobiliare utilizzato dalla SI.ra per locazioni ad uso turistico, è formato dal casale Parte_2 con appartamenti indipendenti e da una dependance che il SI. ha adibito a studio e Pt_1 residenza estiva. Il SI. usufruirà dell'appartamento e della dependance – limitatamente Pt_1 ed esclusivamente alle parti meglio indicate in colore rosso nelle planimetrie (A-B) che si allegano al presente ricorso (doc.7) – fino al 31/03/2025 e dal 01/04/2025 fino alla scadenza del periodo di
1
3) Il SI. e la SI.ra si obbligano entro e non oltre 7 giorni dalla Parte_1 Parte_2 sottoscrizione del presente ricorso a sciogliere il fondo patrimoniale costituito in data 17/06/2009 con atto ai rogiti Notaio di Lucca Rep. N. 58464 Raccolta N. 12007 annotato nei Persona_1 registri di stato civile e trascritto nei registri immobiliari avente ad oggetto gli immobili di proprietà esclusiva della SI.ra . Parte_2
4) Il SI. e la SI.ra si obbligano entro e non oltre 7 giorni dalla Parte_1 Parte_2 sottoscrizione del presente ricorso a sciogliere anticipatamente il trust “Famiglia Bornaghi Pt_2 istituito con atto ai rogiti Notaio di Lucca in data 19/06/2009 Rep. N. 58485 e Persona_1
Raccolta n. 12026.
5) In pari data, la SI.ra si obbliga ad acquistare dal SI. che a sua volta si Parte_2 Pt_1 obbliga a cedere e trasferire, la piena proprietà sui beni mobili di proprietà esclusiva dello stesso come identificati nell'atto istitutivo del trust “Famiglia Bornaghi”, Allegato A (v. doc.3), a fronte del corrispettivo totale concordato tra le parti di € 20.000,00 (ventimila/00) e che sarà corrisposto con le seguenti modalità: quanto ad € 2.000,00 al momento della sottoscrizione della scrittura privata di compravendita, quanto alla restante somma di € 18.000,00 mediante rate mensili pari ad € 2.000,00 ciascuna alle seguenti scadenze: 31/03/2025 – 30/04/2025 – 31/05/2025 – 30/06/2025 – 31/07/2025
– 31/08/2025 – 30/09/2025 – 31/10/2025 – 30/11/2025.
6) Le parti convengono che lo scioglimento del fondo patrimoniale e del trust sopra convenuti, nonché la loro trascrizione, avverranno, con atto separato a rogito del Notaio che è Persona_1 stato nominato di comune accordo fra le parti.
Le spese notarili per lo scioglimento del fondo patrimoniale saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Le spese notarili per lo scioglimento anticipato del trust saranno poste esclusivamente a carico della
SI.ra . Parte_2
Ogni altro eventuale adempimento necessario connesso agli atti di cui sopra e al trasferimento dei beni mobili sarà realizzato a cura e spese di entrambi i coniugi in misura del 50% ciascuno.
7) I coniugi convengono che il SI. alla sottoscrizione del ricorso revochi il RID bancario Pt_1
e/o mandato SEPA delle utenze degli immobili di cui al fondo patrimoniale. Il SI. si Pt_1 impegna e si obbliga a rimborsare alla SI.ra nella misura di 1/3 le utenze relative ad acqua, Pt_2 luce, gas e smaltimento rifiuti, dalla stessa sostenute per l'immobile di Via delle Nubache nel periodo dalla sottoscrizione del ricorso fino al 31/07/2025 o comunque sino alla sua riconsegna libero da cose, in favore della SI.ra Pt_2
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, e pertanto di non avanzare alcuna reciproca pretesa o richiesta economica in ordine all'assegno di mantenimento.
9) Le parti danno atto che con l'esecuzione delle condizioni della separazione hanno provveduto a conferire un equilibrato e definitivo assetto al complessivo patrimonio comune risolvendo ogni loro rapporto economico patrimoniale. Per l'effetto dichiarano che, con l'attuazione degli accordi contenuti nel presente ricorso, non avranno più nulla a che pretendere l'una dall'altra a titolo di restituzione dei beni personali ed a titolo di rimborso di spese sostenute nell'interesse della famiglia e della vita domestica per tutta la durata del matrimonio.
2 Il SI. e la SI.ra rinunziano espressamente ad ogni eventuale diritto al Pt_1 Pt_2 risarcimento dei danni patrimoniali e non che potessero vantare reciprocamente per causa e in conseguenza della rispettiva condotta tenuta durante il matrimonio e nella gestione del fondo patrimoniale e del trust. In conseguenza della predetta rinuncia al risarcimento dei danni i ricorrenti dichiarano che non esperiranno alcuna separata azione.
10) I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
11) Le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Bergamo (BG) il 17/10/1990, dal quale non sono nati figli - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Bergamo (BG) in data 17/10/1990, debitamente trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Bergamo (BG) all'Atto Numero 121, Parte 1, dell'Anno 1990, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
3 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Bergamo (BG) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 2/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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