Accoglimento
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/08/2025, n. 6872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6872 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06872/2025REG.PROV.COLL.
N. 03630/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3630 del 2022, proposto da
NI NI OI, MA LA CC, LA SI OI, CA OI, EF OI, AB OI, RA OI, WA OI, MM OI, IO OI, LE Addis, rappresentati e difesi dall'avvocato Ugo Luca Savio De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via F. Rosazza n. 32;
contro
Provincia di Sassari, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Montalto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Alghero, via La Marmora n. 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 714/2021, resa tra le parti, per l'accertamento di illecita occupazione del fondo e la condanna dell'amministrazione resistente alla restituzione e al pagamento dell'indennità.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Sassari;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e uditi per le parti gli avvocati Claudio Montalto in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma " Microsoft Teams ".
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con deliberazione della Giunta n. 522 del 14 ottobre 1999, la Provincia di Sassari ha approvato il progetto relativo ai “ lavori di realizzazione di un’area verde attrezzata e valorizzazione delle aree circostanti le fonti e la chiesa di San Saturnino ”, con la specificazione che l’approvazione del progetto definitivo equivale a “ dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera ”.
Con nota prot. n. 28519 del 9 agosto 2000, la Provincia ha comunicato alla signora LU OI l’avvio del procedimento espropriativo relativo alle seguenti porzioni immobiliari site nei Comuni di Benetutti e Bultei, di cui la medesima risultava proprietaria per intero o pro quota : 1) foglio 20, mappale 65 (sup. catastale mq 9.570, sup. da espropriare mq 9570); 2) foglio 20, mappale 66 (sup. catastale mq 59.749, sup. da espropriare mq 14.917,77); 3) foglio 20, mappale 89 (sup. catastale mq 192, sup. da espropriare mq 192).
Con delibera n. 141 del 31 maggio 2001, la Giunta ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento, con dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera e fissazione del termine di due mesi per l’inizio delle espropriazioni e del termine di 26 mesi per il compimento delle stesse.
Con determinazione n. 127 del 19 ottobre 2001, la Regione Autonoma della Sardegna ha autorizzato la Provincia di Sassari ad occupare d’urgenza le suddette aree in vista dell’espropriazione definitiva, con la specificazione che: “ l’occupazione può essere protratta sino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso a condizione che nel corso di tale quinquennio non scada, improrogato, il minor termine per il compimento delle espropriazioni fissato [ndr. in 26 mesi] ai sensi dell’art. 13 della legge 25.06.1865 n. 2359 con il provvedimento in premessa citato dichiarante l’opera di che trattasi di pubblica utilità, urgente e indifferibile ”.
In data 18 gennaio 2002, la Provincia si è immessa nel possesso di alcune aree (nello specifico, delle porzioni immobiliari site nel Comune di Benetutti) e, con deliberazione n. 8 luglio 2003, la Giunta ha prorogato al 31 maggio 2006 il termine per la conclusione della procedura espropriativa (inizialmente fissato al 31 luglio 2003).
In data 13 novembre 2003, la Provincia ha comunicato ai (divenuti) proprietari, gli eredi della signora OI, l’atto di offerta dell’indennità relativa agli immobili occupati, pari alla somma di euro 31.334,61 per quanto riguarda l’indennità di esproprio, e pari alla somma di euro 1.880,06 per quanto riguarda l’indennità di occupazione annua.
Con lettera prot. n. 9952 del 13 marzo 2004, gli eredi hanno dichiarato di convenire alla cessione volontaria dell’immobile espropriando al realizzarsi di una serie di condizioni: a) “ lo scorporo dalla procedura di esproprio del fabbricato rurale contraddistinto al Foglio 20 mappale 88 all’interno del quale è ubicata la sorgente termale denominata “su anzu ‘e sos beccos” nonché di una porzione del terreno ad esso circostante dell’ampiezza di mq 6000; b) il sorgere nei confronti dei suddetti eredi del diritto al passaggio ed al transito anche con mezzi meccanici per l’accesso al suddetto fabbricato ed al terreno circostante dalla via pubblica S.P.; c) il ripristino della possibilità di accedere alla restante parte del fondo collegato con la S.P. attraverso la via in agro di Bultei in adiacenza allo stabilimento termale “S. Saturnino”, ora impossibile per i mezzi 5 meccanici, dato il sollevamento della via pedonale di recente realizzata dal piano stradale ”.
Con lettera prot. n. 13670 del 7 aprile 2004, la Provincia ha accettato le condizioni, senza, tuttavia, mai adempiervi e, dopo aver approvato il frazionamento dell’area esproprianda dal quale è emerso un ridimensionamento dell’intervento iniziale, con nota prot. n. 966 del 15 gennaio 2006, ha comunicato agli eredi il nuovo calcolo dell’indennità di occupazione d’urgenza e di esproprio, quantificata in euro 945,08 ed in euro 12.600,88, per una somma complessiva pari ad euro 13.545,96.
Con deliberazione n. 93 del 9 giugno 2006 e n. 93 del 22 maggio 2007, la Giunta ha approvato ulteriori proroghe dei termini espropriativi, che sono stati rinviati rispettivamente al 31 maggio 2007 e al 31 novembre 2007.
Con lettera prot. n. 40349 del 9 ottobre 2009, gli eredi hanno lamentato che la proroga del 2006 era intervenuta a termini già scaduti, chiedendo, pertanto, trattandosi di occupazione illegittima, che venisse loro corrisposto il valore di mercato e relativi interessi.
La Provincia non ha dato seguito alla richiesta.
2. Gli eredi, in epigrafe indicati, hanno proposto ricorso al T.A.R. per la Sardegna, chiedendo l’accertamento dell’illecita occupazione del fondo di loro proprietà, nonché la condanna dell’Amministrazione resistente alla riduzione in pristino dei luoghi e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi , come quantificati dal tecnico di parte incaricato, dott. Ing. CA Pintor.
Nelle more del giudizio di primo grado, in data 26 agosto 2014, la Provincia di Sassari ha comunicato agli eredi l’avvio del procedimento di acquisizione al patrimonio provinciale del fondo di loro proprietà e, con successiva deliberazione n. 8 del 28 ottobre 2015, ha dato atto dell’acquisizione “ al patrimonio della Provincia di Sassari i beni immobili occupati e irreversibilmente trasformati per la realizzazione di un’area verde attrezzata circostante le fonti e la chiesa di san Saturnino ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 - bis del D.P.R. 327 del 8/6/2001 e ss.mm. ii. Censiti all’Agenzia del Territorio con i mappali 222, 225, 242, 243, 231 del foglio 20 ricadenti nel Comune di Benetutti”, prevedendo un indennizzo complessivo per i proprietari delle aree in questione pari ad € 60.166,62 ”.
Con deliberazione n. 56 del 18 luglio 2016, la Provincia ha confermato gli effetti dell’acquisizione sanante deliberata con provvedimento n. 8 del 2015.
I suddetti provvedimenti sono stati impugnati con motivi aggiunti dinnanzi al T.A.R.
Alcuni eredi hanno proposto anche ricorso in opposizione alla citata stima dinnanzi alla Corte d’appello di Cagliari, la quale, con ordinanza n. 3107 del 30 novembre 2018, ha condannato la Provincia a corrispondere in favore degli eredi OI, a titolo di indennizzo per l’acquisizione sanante dei terreni di Benetutti, distinti in Catasto al fg. 20 mappali 222, 225, 242, 243 e 231, la somma di complessivi € 334.890,558 (di cui € 93.600,78 a titolo di danno patrimoniale, € 65.520,54 per il danno da occupazione illegittima, € 9.360,078 per danno non patrimoniale ed € 166.409,16 per danno da deprezzamento delle porzioni residue), oltre interessi dal 28 ottobre 2015 al saldo.
In sintesi, gli ancora proprietari dei terreni hanno agito in giudizio proponendo tre azioni.
Inizialmente con ricorso principale per ottenere la restituzione di tutte le aree, previa riduzione in pristino, con riconoscimento del risarcimento da occupazione illegittima, per tutte le aree oggetto di spossessamento, poi, con i primi motivi aggiunti, per avversare il ‘decreto sanante’ assunto in corso di causa dalla P.A. nel 2015, impugnandolo per ottenere il suo annullamento. E, con i secondi motivi aggiunti, per contrapporsi alla disposta ‘convalida/conferma’, nel 2016, del decreto di acquisizione sanante, chiedendone l’annullamento. Si precisa che i primi e i secondi motivi aggiunti (depositati il 14.1. e il 9.11.2016) sono stati impugnati da CO FE, OI PE, EL NO, OI NI NI (erede di OI IE IU), CC MA LA, OI LA SI, OI CA, OI EF e OI AB.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, con sentenza n. 714 del 20 ottobre 2021, definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, ha dichiarato improcedibili, per intervenuta rinuncia da parte dei ricorrenti, le domande impugnatorie contenute nei primi e secondi motivi aggiunti proposte avverso il decreto di “acquisizione sanante” del 2015 e il decreto di successiva “convalida” del 2016 e, contestualmente, ha accolto il ricorso: (i) per la domanda restitutoria della maggiore area occupata pari a mq 17.245; (ii) per la domanda di condanna al pagamento dell’indennità per occupazione illegittima nei limiti di cui alla motivazione della sentenza da calcolarsi sulla medesima maggiore area occupata di mq 17.245 e per il periodo dal 2002 e fino alla effettiva riconsegna del bene, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Il T.A.R. ha riconosciuto il diritto dei proprietari a vedersi restituite le maggiori aree occupate dalla Provincia, rimaste estranee anche all’acquisizione sanante adottata dopo la proposizione del ricorso, e contestualmente ad ottenere il pagamento delle indennità loro spettanti per l’occupazione di urgenza sulle stesse dall’avvenuta occupazione nel 2002 e fino all’effettiva formale restituzione.
Il Collegio di prima istanza, ai fini della determinazione del parametro per l’indennità, ha ritenuto corretta la quantificazione del valore di euro 3 al mq, attualizzando il valore di euro 2,12 al mq, determinato dall’Agenzia del Territorio nel 2003, indicato nella stima redatta dall’ ing. Cherchi per la Provincia di Sassari in sede di acquisizione sanante, rispetto al maggior valore di euro 8,06 al mq, prospettato dai ricorrenti nella perizia di parte allegata al proprio ricorso.
4. I ricorrenti in epigrafe indicati hanno impugnato la suddetta pronuncia in parte qua, contestando esclusivamente la determinazione del quantum dovuto a titolo di danno per occupazione illegittima e segnatamente l’utilizzo del parametro indicato dall’Agenzia del Territorio ed attualizzato nell’importo finale di € 3,00 mq, sollevando le seguenti censure: I) Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 42-bis e 50 del DPR 327/2001. Travisamento dei fatti e difetto dei presupposti. Carenza di motivazione; II) Error in iudicando. Difetto di istruttoria processuale”, rinnovando l’istanza istruttoria già introdotta nel giudizio di primo grado.
5. La Regione si è costituita in giudizio per resistere al gravame, eccependone la sua infondatezza. In particolare, l’Amministrazione appellata ha rilevato che, ai fini della valutazione indennitaria del bene, si dovrebbe considerare l’esistenza del vincolo archeologico sul terreno espropriato, idoneo a far classificare il medesimo come non edificabile, rientrando tra le limitazioni legali della proprietà fissate in via generale, con conseguente incidenza negativa sul valore di mercato dei beni coinvolti, divenuti legalmente inedificabili, e, quindi, sul calcolo dell'indennità di espropriazione
6. Con memoria del 4 aprile 2024, parte appellante ha replicato alle difese di parte, evidenziando che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24122 del 09 settembre 2024, ha respinto il ricorso presentato dalla Provincia di Sassari avverso l’ordinanza della Corte d’Appello n. 3107/2018, con la quale era stata fissata l’indennità dovuta agli odierni ricorrenti sulla base del valore di euro 8.06 al mq.
7. La Provincia di Sassari ha replicato, rilevando che all’ordinanza della Corte d’Appello del 2018 non può riconoscersi la forza di giudicato esterno al processo civile in cui è stata pronunciata ovvero un'efficacia vincolante per il giudice del presente processo amministrativo, in quanto la domanda azionata del giudizio civile e quella azionata del presente giudizio amministrativo avrebbe causa petendi e petitum differenti e, in ogni caso, anche l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24122 del 2024, richiamata dall’appellante in memoria, non avrebbe affermato la fondatezza delle censure svolte con il ricorso, ma solo dichiarato corretto l’operato del CTU nominato nell’ambito del giudizio civile dinanzi alla Corte di Appello.
8. Le parti, con rispettive memorie, hanno precisato le proprie difese.
In particolare, gli appellanti, sulla scorta della pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 6 del 2021, hanno insistito sulla rilevanza del giudicato formatosi in sede civile, in merito ad una questione di fatto o di diritto che ha inciso su un punto fondamentale di entrambe le cause, quella proposta dinanzi al giudice civile e quella posta dinanzi al giudice amministrativo, pur avendo i giudizi finalità diverse. Evidenziano come l’ordinanza n. 24122 del 2024 della Corte di Cassazione abbia stabilito che le conclusioni del C.T.U. sulla determinazione del valore dei terreni fossero in linea con la recente giurisprudenza in tema di ristori di privati e ‘ come l’importo di euro 8.06 a mq sia realisticamente indicativo del valore venale del terreno oggetto di acquisizione nonché frutto di un corretto procedimento di stima’.
9. All’udienza straordinaria del 7 maggio 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
10. Con il primo mezzo, gli appellanti lamentano che il Giudice di prime cure avrebbe errato ove ha operato la quantificazione dell’indennità di occupazione illegittima utilizzando il parametro indicato dall’Agenzia del Territorio, attualizzato nell’importo finale di euro 3,00 mq nella perizia di stima della Provincia di Sassari allegata all’acquisizione sanante del 2015 ex art. 42 bis del T.U. espropri, senza disporre di alcuna CTU, come richiesto dai ricorrenti. Lamentano che il T.A.R. non ha ritenuto di poter condividere l’impostazione dei ricorrenti, i quali hanno rappresentato che l’indennità di occupazione illegittima dovesse essere quantificata tenendo conto del valore venale delle aree occupate individuato nell’importo di euro 8.06, mq. sulla base: (i) delle considerazioni svolte dall’ing. CA Pintor, tecnico incarico di svolgere la perizia di parte prodotta in primo grado; (ii) di quanto stabilito nell’ordinanza n. 3107/2018 della Corte di appello di Sassari, ove ha condiviso le considerazioni svolte sul punto dal CTU incaricato nel giudizio civile, dott. agr. Ettore Crobu, nella perizia depositata e prodotta anche dinanzi al T.A.R., che peraltro ha ammesso ulteriori maggiorazioni nella quantificazione del valore al mq. In particolare, contrariamente a quanto rappresentato dal Tribunale di prima istanza, il CTU ha considerato: i) la destinazione urbanistica dei terreni (zona G di interesse generale), e ii) la tipologia del bene immobile (di pregio, in quanto posto in prossimità dell’area termale di Saturnino). Inoltre il CTU, non si è limitato ad individuare il valore al mq sulla base di unico valore individuato nell’atto di cessione di un terreno limitrofo, mentre il parametro di euro 2,12 mq, richiamato dalla sentenza del T.A.R., non appare frutto di una adeguata istruttoria da parte dell’Agenzia del Territorio, che, peraltro, interrogata dal CTU, ha dichiarato di non avere la disponibilità di valori di riferimento per la zona se non per gli edifici. A ciò si aggiungerebbe, secondo gli appellanti, che la rivalutazione di tale valore operata dall’ing. Cherchi, in sede di acquisizione sanante del 2015, ad euro 3,00 non risulta ancorata ad alcun criterio di riferimento, apparendo di conseguenza del tutto illegittima e arbitraria. Gli esponenti deducono che non viene chiarito dal Giudice di prime cure come il dedotto ‘vincolo archeologico sussistente fin dal 1972’ possa avere comportato un deprezzamento oggettivo del bene e delle sue concrete possibilità di utilizzo, tali da non considerare di applicare il parametro di euro 8,06 al mq e di ritenere condivisibile quello di euro 3,00 mq. Di tale preteso vincolo non si farebbe riferimento in alcuno degli atti della procedura, risultando per la prima volta rappresentato in sede di opposizione alla stima dinanzi alla Corte di appello di Sassari, pertanto non appare avere contribuito in alcun modo alla valutazione del bene, né dello stesso viene fatta menzione nel parere dell’Agenzia del Territorio del 2003.
Il T.A.R. avrebbe errato laddove ha ritenuto non condivisibile il valore di euro 8,06 mq, come prospettato dai ricorrenti sulla base delle risultanze della CTU espletata in sede di opposizione alla stima e depositata agli atti del procedimento e di quanto rappresentato nella perizia di parte allegata al ricorso introduttivo.
11. Con il secondo mezzo, i ricorrenti denunciano che il Giudice di prime cure avrebbe implicitamente respinto la richiesta di CTU al fine di quantificare l’indennità di occupazione illegittima spettante agli appellanti, limitandosi ad utilizzare il parametro indicato dall’Agenzia del Territorio ed attualizzato nell’importo finale di euro 3,00 mq nella perizia di stima della Provincia di Sassari allegata all’acquisizione sanante del 2015. Ad avviso degli appellanti, la pronuncia del T.A.R. impugnata in parte qua con il ricorso in appello sarebbe illegittima anche per difetto di istruttoria, posto che l’esperimento di una CTU avrebbe mostrato la correttezza della quantificazione proposta dagli odierni appellanti, corrispondente all’importo di euro 8.06 mq indicato nella CTU del giudizio civile e fatta propria dalla Corte di Appello.
Gli appellanti rinnovano l’istanza di CTU già introdotta nel giudizio di primo grado, laddove non si ritenesse provato il suddetto importo.
12. Le critiche, come sopra sintetizzate, vanno esaminate congiuntamente per ragioni di connessione logica.
13. L’appello è fondato.
13.1. Va premesso, con riferimento al secondo mezzo - con il quale gli appellanti contestano l’implicito rigetto da parte del Collegio di prima istanza di procedere all’espletamento di una nuova CTU a fronte delle deduzioni difensive delle parti – che non può ravvisarsi alcun vizio motivazionale della sentenza impugnata, in quanto il giudice di prime cure, pur essendosi uniformato ad una consulenza tecnica, piuttosto che ad un’altra (nella specie il parametro utilizzato dall’Agenzia del Territorio), non ne ha omesso il confronto con le censure di parte, giustificando la propria preferenza, e indicando i criteri probatori e gli elementi di valutazione specificamente seguiti.
Il giudice del merito può anche non disporre una nuova consulenza tecnica d’ufficio se ritiene di disporre di elementi istruttori sufficienti ed idonei per giungere al proprio convincimento; infatti, è stato precisato che: “ il giudice, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non ha alcun obbligo di nominare un consulente d’ufficio ” (Cass. ord. n. 13603 del 2024).
Ciò in quanto, la consulenza tecnica d’ufficio non è qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta a coadiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, pertanto è sottratta alla disponibilità delle parti ed è affidata al prudente apprezzamento del giudice.
13.2. Passando all’esame del merito del ricorso, con il presente gravame, gli appellanti contestano esclusivamente la determinazione del quantum dovuto a titolo di danno per occupazione illegittima e, in particolare, l’utilizzo del parametro indicato dall’Agenzia del Territorio e attualizzato nell’importo finale di euro 3,00 mq.
E, nel contestare la determinazione del suddetto parametro, i ricorrenti, con memorie, hanno domandato l’efficacia, nel presente giudizio, del giudicato recato dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24122 del 2024, le cui conclusioni sono state sopra riportate.
Orbene, ai fini dell’accertamento della preclusione derivante dall’esistenza di un giudicato esterno, risulta imprescindibile, oltre all’identificazione della statuizione contenuta nella precedente decisione, il raffronto della stessa con l’oggetto specifico del processo nell’ambito del quale il giudicato dovrebbe fare stato e, quindi, il riscontro dell’esistenza di una relazione giuridica tra i diritti dedotti nei due giudizi.
Tuttavia, nella specie, la valutazione del giudice civile, resa con l’ordinanza n. 24122 del 2024, ha riguardato la valutazione di prove e risultanze acquisite nel processo, quali documenti e CTU, ai fini della determinazione del quantum dovuto alle parti a titolo di occupazione illegittima, che, come noto, non assume autorità di giudicato, e non può investire il processo logico – giuridico di valutazione delle prove di un processo svolto da un altro giudice.
La giurisprudenza, in più occasioni, ha precisato che ‘ qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo’ (Cass. SS.UU. n. 26482 del 2007).
Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. Per converso, la mera identità delle questioni giuridiche o di fatti da esaminare non crea alcun vincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio, non applicandosi la regola dello ‘ stare decisis ’, ma è al più suscettibile di venire in considerazione ai fini della condivisione delle argomentazioni svolte nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse appaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l’adesione ad esse (Cass. ord. n. 211 del 2024).
Orbene, i ricorrenti intendono far valer il vincolo del giudicato esterno con riferimento alla valutazione operata dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 24122 del 2024 in relazione alla quantificazione del valore venale dell’area, che nella specie non è applicabile, stante la non completa coincidenza del petitum e della causa petendi tra i giudizi.
Inoltre, il vincolo del giudicato esterno non opera con riferimento alla valutazione delle prove (nella specie CTU), non potendosi precludere al secondo giudice il potere di valutare in modo autonomo e discrezionale le prove che gli sono offerte dalle parti, le quali possono presupporre fatti e circostanze differenti.
Nondimeno, questo Giudice, in linea con la giurisprudenza sopra richiamata, può condividere le conclusioni rese dalla Corte di Cassazione nell’ambito del procedimento che ha portato alla conclusione della vicenda processuale sulla determinazione del quantum e fare propri gli esiti argomentativi resi nell’ordinanza n. 24122 del 2024.
Nelle more del giudizio è, invero, intervenuta l’ordinanza n. 24122 del 2024 della Corte di Cassazione, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla Provincia di Sassari avverso l’ordinanza della Corte di appello n. 3107/2018 del 30.11.2008, con la quale è stata fissata l’indennità dovuta agli odierni ricorrenti sulla base del valore di euro 8.06 al mq indicato nella CTU e affermato che: i) la determinazione delle indennità spettanti ai proprietari a seguito dell’acquisizione sanante sulla base di un valore di euro 2,12 al mq è erronea; ii) il parere dell’Agenzia del territorio a cui ha fatto riferimento la Provincia della determinazione degli importi è viziato, facendo riferimento all’art. 5 bis della l. 359 del 1992, dichiarato incostituzionale.
La Corte ha sottolineato come le conclusioni del CTU nell’ambito del giudizio civile dinanzi alla Corte di appello sulla determinazione del valore dei terreni fosse in linea con la recente giurisprudenza in tema di ristori di privati, e come l’importo di euro 8,06 a mq sia realisticamente indicativo del valore venale del terreno oggetto di acquisizione, nonché frutto di un corretto procedimento di stima.
Orbene, la soluzione prospettata dalla Corte Suprema di Cassazione nella presente controversia va condivisa, apparendo coerente con la certificazione urbanistica delle aree, e con gli esiti istruttori della CTU svolta nel corso del giudizio, che sono persuasivi, congrui e privi di vizi logici.
In particolare, questo Collegio non ritiene convincente l’approdo argomentativo seguito dal T.A.R. con riferimento alla rilevanza del vincolo archeologico che si assume imposto sul sito oggetto di causa, vincolo che la Provincia di Sassari, anche con memoria di replica, ha valorizzato per sostenere il deprezzamento del bene.
A tale riguardo, la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la stima del mappale in questione effettuata dalla Corte di appello, rilevando che, all’epoca dell’acquisizione, il terreno era inserito in un’area utilizzabile per scopi produttivi e di reddito e non poteva pertanto essere considerato in assoluto inedificabile. Osserva, correttamente, che ‘ non emerge dagli atti quanto e come la ricorrente avrebbe allegato l’invocato vincolo archeologico, dato che si è limitata a rilevare che tale questione era stata segnalata dal suo c.t.p., senza chiarire il tipo e la modalità della stessa ’, obiezione che anche questo Collegio pone, trattandosi di un rilievo generico e non contestualizzato.
Come ritenuto dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza citata, in tema di espropriazione per pubblica utilità, sussiste un indissolubile collegamento tra l’indennità di espropriazione ed il momento del trasferimento della proprietà del bene. Ne consegue che l’ammontare dell’indennità va determinato alla data del provvedimento ablatorio, con riferimento al regime urbanistico vigente, tenendo conto di tutti i vincoli a carattere conformativo, e tra questi ovviamente anche del vincolo archeologico. Tuttavia, tale vincolo non è di ostacolo alla commerciabilità del bene o a considerarne una redditività diversa da quella del suo sfruttamento meramente agricolo.
Il vincolo di inedificabilità di un’area archeologica non può ritenersi sempre assoluto in astratto, potendosi ipotizzare un’attività edificatoria che non pregiudichi la conservazione dei reperti archeologici esistenti sull’area.
La Corte di legittimità precisa che la Corte di appello, nell’effettuare la stima del valore venale del mappale in questione, n. 243, ha rilevato che all’epoca dell’acquisizione del terreno esso era inserito in un’area utilizzabile per scopi produttivi e di reddito, e non poteva essere considerata in assoluto inedificabile, tenendo conto del vincolo archeologico nel quadro di una valutazione complessiva.
Alla luce dello sviluppo argomentativo dell’ordinanza della Corte di legittimità, con la quale si è ripercorso l’ iter del ragionamento sostenuto dal giudice di appello e degli esiti della CTU effettuata nel corso del giudizio civile, si può concludere che il valore a mq del terreno può essere determinato in euro 8.06 a mq anche nell’ipotesi in cui si ritenga sussistente un vincolo archeologico, il quale non esclude in assoluto la commerciabilità del bene.
Ciò in quanto, in base al metodo c.d. differenziale utilizzato dal CTU, è stato quantificato il deprezzamento dell’area residua nella misura del 15% sulla base di dati oggettivi connessi allo smembramento del fondo, che ha cagionato un deprezzamento del bene, pertanto il consulente ha sottratto al valore del bene residuo, stimato in euro 8,06 mq rispetto ai 10,00, la percentuale del 15% per determinare, appunto, il minor valore delle superfici residue, secondo i criteri indicati dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 34745 del 2019).
Non appare, invece, congruo il valore proposto di euro 2,12 dall’Agenzia delle Entrate nel 2003, tenuto conto che tale valore, in disparte le ulteriori argomentazioni allegate nell’ordinanza n. 24122 del 2024 della Corte, risulta molto vicino ai valori Agricoli del VAM 2007 della Regione Sardegna, e comunque il suddetto parere di congruità risulta essere stato superato dalla stima effettuata dal CTU attraverso il concetto dell’edificabilità intermedia, stante la peculiare natura urbanistica (zona G) delle aree espropriate, destinate, in attesa dell’approvazione di uno strumento attuativo, a scopi produttivi e di reddito e quindi non proprio inedificabili. Né assume rilievo dirimente il fatto, diversamente da quanto sostenuto dalla Provincia di Sassari con memoria, che nessun riferimento ai valori agricoli è dato riscontrato nel parere dell’Agenzia del Territorio di Sassari sul valore delle aree in esame.
La stima effettuata dal consulente nell’ambito del giudizio civile, al contrario, appare congrua, ed è in linea con principi indicati dalla Corte di Cassazione in tema di espropriazione parziale, secondo cui il criterio di stima differenziale, previsto dall’art. 40 della legge n. 2359 del 1865, è rivolto a garantire che l’indennità di espropriazione riguardi l’intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo e, quindi, anche il deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato.
14. In definitiva, l’appello va accolto e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, con riguardo alla determinazione del quantum delle indennità per occupazione di urgenza, va preso in considerazione il parametro di euro 8,06 al mq per la determinazione del valore venale del bene, in luogo del parametro di euro 3,00 al mq. indicato dal T.A.R.
15. Le spese di lite del grado seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, con riferimento alla determinazione del quantum delle indennità per occupazione illegittima, stabilisce il parametro di euro 8,06 al mq per la determinazione del valore venale del bene.
Condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite del grado che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) a favore degli appellanti, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
NI Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO