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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/10/2025, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7657/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7657/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DE Parte_1 C.F._1
RI AL, elettivamente domiciliatA in Monza, Via Camperio 8, presso il difensore.
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLANOVA ERIKA Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. YASMINE LAACHIR, elettivamente domiciliata Milano, via Altino 4, presso l'Avv.
NA IN.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Sig.ra ha convenuto in giudizio Parte_1
la compagnia di assicurazione per sentirla condannare al pagamento Controparte_1
dell'indennizzo relativo al furto della vettura BMW modello X5, targato EX974XV.
La compagnia di assicurazioni si è costituita nel presente giudizio eccependo, in via preliminare,
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione, in via principale, l'inoperatività della polizza per la carenza della prova del furto, la mancata consegna della terza chiave dell'autovettura, la mancata cancellazione del fermo amministrativo, la condotta colposa dell'assicurato, chiedendo, per l'effetto, il rigetto delle domande attoree.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata da parte convenuta, in quanto all'udienza del 22 dicembre 2022 è stato concesso, a parte attrice, il termine di 15 giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione che quest'ultima ha esperito regolarmente.
Dai documenti acquisiti agli atti (Polizza n. 100 0565 0000 600, denuncia del 17 Marzo 2021,
informazioni spontanee del 16 Marzo 2021, visura del PRA del 31 Marzo 2021, condizioni generali di polizza, richiesta documentazione del 18 Marzo 2021, relazione Cieffe Investigazioni srl, relazione di
MSA del 12 maggio 2021, copia del preavviso relativo all' accertamento dell' infrazione del
12.02.2021) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (testi, Sigg. ri , Testimone_1 Tes_2
, , sono emerse le seguenti circostanze. Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
Nell'anno 2021, La signora era proprietaria del veicolo BMW x 5, targato Parte_1
EX974XV; la suddetta autovettura risultava assicurata, per il furto, con per il Controparte_1
valore complessivo di euro 18.000,00.
pagina 2 di 4 In data 16 Marzo 2021 la signora ha parcheggiato la propria autovettura sulla strada Parte_1
pubblica in Vimercate, via Velasca;
il giorno seguente, tornata sul posto per recuperare il veicolo, si accorgeva che lo stesso era stato asportato da ignoti.
Si osserva, in primo luogo, che l'attrice ha provato di aver subito il furto della propria autovettura.
Si rileva, inoltre, che deve essere rigettata l'eccezione, sollevata dalla convenuta, relativa alla mancata consegna, da parte dell'attrice, in favore della compagnia di assicurazione, della terza chiave dell'autovettura, cosiddetta chiave da portafoglio.
È emerso, infatti, nel corso dell'istruttoria, che l'attrice ha acquistato l'autovettura usata e, in occasione dell'acquisto, il concessionario, incaricato della vendita, ha consegnato a quest'ultima,
unicamente, numero 2 chiavi, omettendo di farle avere la chiave portafoglio.
Risulta irrilevante, inoltre, la circostanza secondo la quale dall'analisi delle chiavi restituite sarebbe emerso che il veicolo non è più stato utilizzato dal 21 ottobre 2020; tale indicazione è frutto,
evidentemente, di un errore tecnico del transponder delle chiavi, dato che e stato dimostrato, in giudizio, che l'attrice era in possesso dell'auto nel mese di Febbraio del 2021, in quanto, in data 12
Febbraio 2021, la Polizia del Comune di Vimercate ha comminato, alla predetta, una sanzione per l'infrazione del codice della strada.
Si osserva, inoltre, che dall'istruttoria esperita in corso di causa non è emerso alcun comportamento colposo, da parte dell'attrice, che abbia contribuito a cagionare il danno (art. 1227 cc); in particolare,
non può essere qualificato come comportamento colposo l'aver omesso di dotare l'autovettura di un sistema di antifurto, non sussistendo alcun obbligo giuridico, in tal senso.
Si rileva, infine, che dall' istruttoria esperita in corso di causa, è emerso che in data 7.02.2026, sul veicolo oggetto di furto è stato iscritto un fermo amministrativo, in favore di Equitalia spa, per l'importo di euro 3.083,99; tale vincolo risulta essere tuttora presente, in quanto non è mai stato cancellato.
pagina 3 di 4 Si osserva che l'articolo 6.7 del contratto assicurativo prevede che, nel caso di furto dell'autovettura,
l'assicurato deve produrre, nei confronti dell'assicuratore “una dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo”.
Tale dichiarazione di estinzione non è stata prodotta nel presente giudizio ed il fermo amministrativo risulta essere ancora in essere sull'autovettura oggetto di furto.
Il contratto di assicurazione prevede, pertanto, in modo espresso, quale causa di esclusione dall'
operatività della polizza, l'iscrizione di un fermo amministrativo sul veicolo oggetto di furto;
tale circostanza, quindi, rappresenta, una condizione sospensiva dell'efficacia del contratto stesso.
Per tale motivo le domande avanzate dall'attrice devono essere rigettate.
Le spese del presente giudizio sono liquidate, secondo il principio di soccombenza, nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta le domande avanzate dalla Sig.ra Parte_2
- condanna parte attrice al pagamento, in favore della convenuta delle spese del presente giudizio,
liquidate in € 2.552,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario per spese generali, CPA e IVA;
- Pone le spese di ctu a carico di parte attrice.
Monza, 22 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Luisa Berti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7657/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DE Parte_1 C.F._1
RI AL, elettivamente domiciliatA in Monza, Via Camperio 8, presso il difensore.
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLANOVA ERIKA Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. YASMINE LAACHIR, elettivamente domiciliata Milano, via Altino 4, presso l'Avv.
NA IN.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Sig.ra ha convenuto in giudizio Parte_1
la compagnia di assicurazione per sentirla condannare al pagamento Controparte_1
dell'indennizzo relativo al furto della vettura BMW modello X5, targato EX974XV.
La compagnia di assicurazioni si è costituita nel presente giudizio eccependo, in via preliminare,
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione, in via principale, l'inoperatività della polizza per la carenza della prova del furto, la mancata consegna della terza chiave dell'autovettura, la mancata cancellazione del fermo amministrativo, la condotta colposa dell'assicurato, chiedendo, per l'effetto, il rigetto delle domande attoree.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata da parte convenuta, in quanto all'udienza del 22 dicembre 2022 è stato concesso, a parte attrice, il termine di 15 giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione che quest'ultima ha esperito regolarmente.
Dai documenti acquisiti agli atti (Polizza n. 100 0565 0000 600, denuncia del 17 Marzo 2021,
informazioni spontanee del 16 Marzo 2021, visura del PRA del 31 Marzo 2021, condizioni generali di polizza, richiesta documentazione del 18 Marzo 2021, relazione Cieffe Investigazioni srl, relazione di
MSA del 12 maggio 2021, copia del preavviso relativo all' accertamento dell' infrazione del
12.02.2021) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (testi, Sigg. ri , Testimone_1 Tes_2
, , sono emerse le seguenti circostanze. Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
Nell'anno 2021, La signora era proprietaria del veicolo BMW x 5, targato Parte_1
EX974XV; la suddetta autovettura risultava assicurata, per il furto, con per il Controparte_1
valore complessivo di euro 18.000,00.
pagina 2 di 4 In data 16 Marzo 2021 la signora ha parcheggiato la propria autovettura sulla strada Parte_1
pubblica in Vimercate, via Velasca;
il giorno seguente, tornata sul posto per recuperare il veicolo, si accorgeva che lo stesso era stato asportato da ignoti.
Si osserva, in primo luogo, che l'attrice ha provato di aver subito il furto della propria autovettura.
Si rileva, inoltre, che deve essere rigettata l'eccezione, sollevata dalla convenuta, relativa alla mancata consegna, da parte dell'attrice, in favore della compagnia di assicurazione, della terza chiave dell'autovettura, cosiddetta chiave da portafoglio.
È emerso, infatti, nel corso dell'istruttoria, che l'attrice ha acquistato l'autovettura usata e, in occasione dell'acquisto, il concessionario, incaricato della vendita, ha consegnato a quest'ultima,
unicamente, numero 2 chiavi, omettendo di farle avere la chiave portafoglio.
Risulta irrilevante, inoltre, la circostanza secondo la quale dall'analisi delle chiavi restituite sarebbe emerso che il veicolo non è più stato utilizzato dal 21 ottobre 2020; tale indicazione è frutto,
evidentemente, di un errore tecnico del transponder delle chiavi, dato che e stato dimostrato, in giudizio, che l'attrice era in possesso dell'auto nel mese di Febbraio del 2021, in quanto, in data 12
Febbraio 2021, la Polizia del Comune di Vimercate ha comminato, alla predetta, una sanzione per l'infrazione del codice della strada.
Si osserva, inoltre, che dall'istruttoria esperita in corso di causa non è emerso alcun comportamento colposo, da parte dell'attrice, che abbia contribuito a cagionare il danno (art. 1227 cc); in particolare,
non può essere qualificato come comportamento colposo l'aver omesso di dotare l'autovettura di un sistema di antifurto, non sussistendo alcun obbligo giuridico, in tal senso.
Si rileva, infine, che dall' istruttoria esperita in corso di causa, è emerso che in data 7.02.2026, sul veicolo oggetto di furto è stato iscritto un fermo amministrativo, in favore di Equitalia spa, per l'importo di euro 3.083,99; tale vincolo risulta essere tuttora presente, in quanto non è mai stato cancellato.
pagina 3 di 4 Si osserva che l'articolo 6.7 del contratto assicurativo prevede che, nel caso di furto dell'autovettura,
l'assicurato deve produrre, nei confronti dell'assicuratore “una dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo”.
Tale dichiarazione di estinzione non è stata prodotta nel presente giudizio ed il fermo amministrativo risulta essere ancora in essere sull'autovettura oggetto di furto.
Il contratto di assicurazione prevede, pertanto, in modo espresso, quale causa di esclusione dall'
operatività della polizza, l'iscrizione di un fermo amministrativo sul veicolo oggetto di furto;
tale circostanza, quindi, rappresenta, una condizione sospensiva dell'efficacia del contratto stesso.
Per tale motivo le domande avanzate dall'attrice devono essere rigettate.
Le spese del presente giudizio sono liquidate, secondo il principio di soccombenza, nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta le domande avanzate dalla Sig.ra Parte_2
- condanna parte attrice al pagamento, in favore della convenuta delle spese del presente giudizio,
liquidate in € 2.552,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario per spese generali, CPA e IVA;
- Pone le spese di ctu a carico di parte attrice.
Monza, 22 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Luisa Berti
pagina 4 di 4