Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00539/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00781/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 781 del 2025, proposto da
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Pinna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Silvio Murroni, Mattia Pani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Direzione Generali Valutazioni Ambientali) di concerto con il Ministero della Cultura (Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) n. 336 del 16.6.2025 nella parte in cui ha espresso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto denominato “ Dragaggi Golfo di Olbia per portare i fondali del porto Isola Bianca e del Porto Cocciani a – 10,00 m. e i fondali della canaletta a – 11,00 m.” nel Comune di Olbia (SS) per quanto attiene alle parti riferite alle Vasche Colmate Nord negli specchi acquei prospicienti al Pontile Ex Palmera;
- dell’ivi richiamato parere del Ministero della Cultura di cui alla nota della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio n. 13192 del 14.4.2025, sempre nella parte in cui ha espresso giudizio negativo per le parti del progetto di cui sopra riferite alle Vasche Colmate Nord nell’area denominata Pontile Ex Palmera e, ove d’occorrenza, dei pareri endoprocedimentali della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro prot. 3119-P del 25.2.2025 e della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio III prot. 7117-I del 28.2.2025;
- ove d’occorrenza, della nota prot. 115516 del 18.6.2025 a firma della Dirigente della Divisione IV – Procedure di Valutazione VIA e VAS del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la quale si è comunicata all’Autorità ricorrente l’emanazione del decreto interministeriale n. 336 del 16.6.2025;
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso con quelli impugnati, nessuno escluso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura e della Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Direzione Generale Valutazioni Ambientali) di concerto con il Ministero della Cultura (Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) n. 336 del 16.6.2025 nella parte in cui ha espresso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto denominato “DRAGAGGI GOLFO DI OLBIA PER PORTARE I FONDALI DEL PORTO ISOLA BIANCA E DEL PORTO COCCIANI A – 10,00 M. E I FONDALI DELLA CANALETTA A – 11,00 M.” nel Comune di Olbia (SS) per quanto attiene alle parti riferite alle vasche di colmata nord negli specchi acquei prospicienti al Pontile Ex Palmera.
Sul piano fattuale, l’Autorità ha esposto:
- di avere domandato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e al Ministero della Cultura, in data 26 ottobre 2023, la pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006 per il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica denominato “ DRAGAGGI GOLFO DI OLBIA PER PORTARE I FONDALI DEL PORTO ISOLA BIANCA E DEL PORTO COCCIANI A – 10,00 M. E I FONDALI DELLA CANALETTA A – 11,00 M.” nel Comune di Olbia;
- che il progetto è volto alla manutenzione dei fondali del canale di accesso al Porto di Olbia, delle aree di evoluzione e degli specchi d’acqua prospicienti le banchine operative del Porto commerciale e di quello industriale, ripristinando le quote dei fondati previsti dai vigenti Piani regolatori portuali;
- all’esito di un complesso procedimento di valutazione del progetto in questione, nel corso del quale sono stati acquisiti i pareri positivi della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS prot. n. 54 del 14.3.2025 e dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna prot. n. 7136 del 4.3.2025 ed il parere, invece parzialmente negativo n. 13192 del 14.4.2025 della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura, è stato emesso l’impugnato decreto interministeriale n. 336 del 16.6.2025 attraverso il quale, sulla scorta di detto ultimo parere, richiamato per relationem , si è espresso “... GIUDIZIO NEGATIVO SULLA COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO ... PER QUANTO ATTIENE ALLE PARTI RIFERITE ALLE VASCHE COLMATE NORD NEGLI SPECCHI ACQUEI PROSPICIENTI AL PONTILE EX PALMERA N. 13192 DEL 14.4.2025” e, invece, giudizio favorevole sulle restanti parti del Progetto, subordinato alle condizioni ambientali di cui agli artt. 2, 3 e 4 del medesimo decreto;
- il parere della Direzione generale a sua volta è basato sul richiamo al parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con la nota del 25.2.2025 che, quanto alla realizzazione delle vasche di colmata nel pontile ex Palmera, così si è espresso: “[…] la realizzazione dell’opera, che di fatto costituisce una ulteriore artificializzazione della linea di costa e comporta una sua traslazione a mare con riduzione dello specchio acqueo, determina un impatto negativo significativo su questo peculiare “ambiente costiero di sommersione”, oggi estremamente vulnerabile per la presenza delle opere portuali e dell’area industriale […] l’impatto dell’opera in esame non si confina al settore dell’area industriale interessata, ma si estende su tutto il Golfo di Olbia, riverberando, alla scala paesaggistica, sia su quelle parti di territorio costiero anche extraurbano, sia di specchio acqueo tutelate dal D.M. del 30 novembre 1965, la cui visuale è godibile da innumerevoli punti di vista da terra e da mare […] l’intervento incide direttamente sul litorale esplicitamente tutelato dal D.M., in quanto ne modifica la morfologia e il rapporto con lo specchio acqueo. Come emerge dalle stesse immagini storiche presenti nella relazione paesaggistica, la linea di costa interessata dalla realizzazione delle vasche di colmata nord costituisce uno dei rari tratti di morfologia costiera naturale risparmiato dai banchinamenti che hanno nel tempo artificializzato il tratto di costa a nord dell’abitato; il progetto mostra che le vasche di fatto si tradurranno in un ulteriore ampissimo banchinamento della fascia di costa, interrotto soltanto da un breve canale ampio circa 60 m […] il decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela espressamente le vedute verso il mare e che gli impatti dell’opera non si limitano alle aree di notevole interesse pubblico immediatamente contermini ad essa, ma interessano anche i punti di belvedere all’interno del Golfo di Olbia parimenti tutelati, dai quali sia possibile percepire le nuove opere di banchinamento, considerato anche che nel vincolo “oltre al litorale marino, sono comprese tutte le isole e gli scogli affioranti dal mare” […] Mantiene inoltre efficacia il vincolo paesaggistico sui territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia di cui all’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, teso alla conservazione della morfologia del territorio e dei suoi essenziali contenuti ambientali, rispetto al quale l’opera in esame risulta del tutto incoerente riguardo all’impatto sulla conservazione della morfologia della linea di costa. […] una ulteriore artificializzazione della linea di costa attuata attraverso opere di banchinamento che di fatto riducono l’ampiezza del Golfo, già pressoché saturo di infrastrutture, incide negativamente sulle condizioni di fruibilità paesaggistica delle aree di sbocco a mare degli elementi idrici […] A fronte del sacrificio dei predetti valori paesaggistici e culturali, il progetto non motiva la finalità della realizzazione delle due vasche di colmata in corrispondenza del “Pontile ex Palmera”, che pare limitarsi allo stoccaggio/discarica del materiale residuo del dragaggio unitamente alla parziale messa in sicurezza dell’area, ma che si traduce di fatto in un nuovo banchinamento dalle rilevanti dimensioni. Il progetto trascura soluzioni localizzative alternative per le vasche, né peraltro la soluzione prescelta appare realisticamente reversibile o passibile di mitigazione” .
2. Degli impugnati provvedimenti e pareri la ricorrente ha domandato l’annullamento, lamentando:
I. la carenza di motivazione, la violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti, contraddittorietà intrinseca e irragionevolezza, sviamento. In sintesi, l’Autorità ha evidenziato di avere presentato, nel suo studio di impatto ambientale, la puntuale descrizione della possibile evoluzione dell’ambiente nel caso di mancata attuazione del progetto, considerata l’“opzione zero”, in coerenza con quanto previsto dall’art. 22, comma 3, lett. d) del d.lgs. n. 152/2006. In particolare, l’Autorità ha evidenziato, nello studio presentato, che la mancata realizzazione delle due vasche di colmata in corrispondenza del pontile ex Palmera, destinate ad accogliere la maggior quantità dei sedimenti dragati per legge non sversabili in mare, avrebbe impedito di fatto l’attuazione dell’intero Progetto.
In questo quadro, il giudizio negativo sulla parte del progetto ritenuta ambientalmente non compatibile si è, dunque, limitato a riscontrare l’incidenza dalla realizzazione delle due vasche di colmata nord sui vincoli paesaggistici asseritamente gravanti sull’area di loro localizzazione, senza minimamente preoccuparsi (com’è proprio del giudizio di compatibilità ambientale) di ponderare comparativamente le esigenze di preservazione del contesto ambientale con gli interessi, parimenti pubblici, perseguiti dall’Autorità con la realizzazione dell’intervento di dragaggio di cui trattasi nel suo complesso; e, soprattutto, senza adeguatamente considerare le conseguenze della mancata realizzazione dell’intervento nella sua globalità in mancanza di realizzazione delle due (strumentali ed imprescindibili) vasche di colmata in contestazione e l’inesistenza di alcuna soluzione alternativa di smaltimento degli ivi allocandi sedimenti dragati di classe C e D, per legge non sversabili in mare né altrimenti utilizzabili per il rispascimento della costa. Inoltre, il parere endoprocedimentale si basa sull’errato convincimento che il materiale dragato verrà riversato in mare per circa il 90% e soltanto per il 7% nelle vasche di colmata Nord, mentre tale percentuale, in realtà, sarà pari al 22%;
II. la falsa applicazione del D.M. 30 novembre 1965, l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti e travisamento. La ricorrente ha esposto che le due vasche di colmata nord, contrariamente a quanto ritenuto dalla Soprintendenza, insisterebbero sulla zona demaniale marittima ricompresa nell’ambito dell’area industriale di Olbia già esclusa dal vincolo di cui al D.M. 30.11.1965, come modificato dal D.M. 10.1.1968. Inoltre, la realizzazione di tali vasche avrebbe dovuto essere valutata alla luce dell’attuale situazione di antropizzazione industrializzazione dell’area e non già in rapporto alle originarie caratteristiche di pregio ambientale;
III. la violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione dell’art. 142, comma 1, lett. a) e dell’art. 157 del d.lgs. n. 42/2004, mancata e o falsa applicazione dei DD.MM. del 30 novembre 1965 e del 10 gennaio 1968. A giudizio della ricorrente, il vincolo di cui all’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004 risulterebbe inapplicabile in quanto ai sensi del successivo art. 157, rimarrebbero salve le dichiarazioni di notevole interesse pubblico che, nel caso del Golfo di Olbia, non si estende all’area oggetto della realizzazione delle vasche;
IV. la violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione dell’art. 142 e dell’art. 143 del d.lgs. n. 42/2004 con riferimento all’art. 11, comma 3, lett. h) delle NTA del PPR e dell’art. 146 del medesimo d.lgs. n. 42/2004, la carenza di motivazione e sviamento, la violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 13, comma 3, lett. b) delle NTA del PPR e dell’art. 7 della legge regionale n. 8/2004. La ricorrente ha sostenuto che, anche volendo ammettere l’esistenza del vincolo di cui all’art. 142, le vasche di colmata non possono essere ritenute automaticamente incompatibili con i valori preservati dal legislatore, ben potendo le stesse essere realizzate, previo rilascio da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo (ossia dal competente Servizio Tutela del Paesaggio della Regione Sardegna) dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004, atto quest’ultimo ontologicamente differente e ben distinto rispetto alla VIA.
3. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e il Ministero della Cultura si sono costituiti in giudizio per resistere all’accoglimento del ricorso; la Regione Autonoma della Sardegna, invece, si è costituita domandandone l’accoglimento.
4. All’esito dell’udienza camerale del 9 luglio 2025 il Collegio, con l’accordo delle parti, ha disposto la riunione al merito dell’istanza cautelare.
5. All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026, in previsione della quale le parti hanno depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Prima di passare ad esaminare il merito delle censure dedotte, è necessario ricostruire brevemente il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento per la presente controversia.
In linea generale, in relazione al potere esercitato con la valutazione d'impatto ambientale, si osserva che la costante giurisprudenza, alla stregua dei principi euro-unitari e nazionali, ha affermato che: a) la VIA si sostanzia non già in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera programmata, bensì in un giudizio sintetico globale di comparazione tra il sacrificio ambientale imposto e l'utilità socio-economica procurata dall'opera medesima, tenendo conto anche delle alternative possibili e dei riflessi della c.d. opzione zero. Essa non è un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo, con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati (Cons. Stato, sez. VI, n. 4484 del 2018; sez. IV, n. 1240 del 2018; sez. V, n. 4928 del 2014; sez. V, 361 del 2013; sez. V, 3254 del 2012; sez. IV, n. 4246 del 2010);
b) l'ampia latitudine della discrezionalità (istituzionale, amministrativa e tecnica) esercitata dall'amministrazione in sede di VIA, in quanto istituto finalizzato alla tutela preventiva dell'ambiente inteso in senso ampio, è giustificata alla luce dei valori primari ed assoluti coinvolti (Cons. Stato, sez. II, n. 3938 del 2014; Cons. Stato, sez. IV, n. 36 del 2014; sez. IV, n. 4611 del 2013; sez. VI, n. 3561 del 2011; Corte giustizia UE, 25 luglio 2008, causa C-142/07; Corte cost., n. 367 del 2007);
c) in materia ambientale l'ampia ammissibilità di clausole prescrittive trova fondamento nell'ampia discrezionalità dei provvedimenti in tema di VIA (Cons. Stato, sez. IV, n. 1240 del 2018; sez. IV, n. 1392 del 2017; sez. V, n. 263 del 2015);
d) un progetto che ricomprende vasta parte del territorio comunale non può che comportare la sua sottoposizione ad una serie ampia di prescrizioni a tutela di tutti quei beni che possono essere incisi dalla sua realizzazione (Cons. Stato sez. IV, n. 6862 del 2020; sez. VI n. 1 del 2004).
2.1. Quanto al tipo di sindacato esercitabile da parte del giudice amministrativo, l'orientamento della giurisprudenza è nel senso che:
a) la relativa valutazione di legittimità giudiziale, escludendo in maniera assoluta il carattere sostitutivo della stessa, debba evidenziare la sussistenza di vizi rilevabili ictu oculi , a causa della loro abnormità, irragionevolezza, contraddittorietà e superficialità.
Invero, il giudizio di compatibilità ambientale quand'anche reso sulla base di criteri oggettivi di misurazione, pienamente esposti al sindacato del giudice amministrativo, è attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera, con la conseguenza che le scelte effettuate dall'Amministrazione si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo ogniqualvolta le medesime non si appalesino come manifestamente illogiche o incongrue (Cons. Stato, sez. IV, n. 1240 del 2018; sez. IV, n. 1392 del 2017; sez. IV, n. 6190 del 23 giugno 2023);
b) non è ammissibile la sostituzione, da parte del giudice amministrativo, della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità dell'amministrazione costituendo ipotesi di sconfinamento vietato della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla p.a., quand'anche l'eccesso in questione sia compiuto da una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantenga nell'area dell'annullamento dell'atto (Cass. civ., 14 sez. un., nn. 2312 e 2313 del 2012; Corte cost., n. 175 del 2011; Cons. Stato, sez. VI, n. 871 del 2011);
c) in base al principio di separazione dei poteri sotteso al nostro ordinamento costituzionale - la cui declinazione nel processo amministrativo in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio si coglie nella tassatività dei casi di giurisdizione di merito sanciti dall'art. 134 c.p.a. (Cons. Stato, sez. IV, 3892 del 2023; Ad. plen. n. 5 del 2015; Cass. civ., sez. un., n. 19787 del 2015), solo l'amministrazione è in grado di apprezzare, in via immediata e diretta, l'interesse pubblico affidato dalla legge alle sue cure e conseguentemente il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti e non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa.
3. Operata tale necessaria premessa, il primo motivo non è fondato.
Tramite esso, la questione principale posta dalla ricorrente attiene da un lato, al mancato esame della c.d. opzione zero, dall'altro, alla omessa considerazione degli effetti del progetto su molteplici fattori involgenti i diversi interessi coinvolti (pubblici e privati).
Ebbene, dalla lettura del parere endoprocedimentale della Soprintendenza, recepito nel parere ministeriale contrario alla realizzazione delle vasche di colmata, emerge che “[…] a fronte del sacrificio dei predetti valori paesaggistici e culturali, il progetto non motiva la finalità della realizzazione delle due vasche di colmata in corrispondenza del “pontile ex Palmera”, che pare limitarsi allo stoccaggio/discarica del materiale residuo dal dragaggio unitamente alla parziale messa in sicurezza dell’area (elaborato “Riscontro_Osservazioni_Ministeriali” del 18/12/2024), ma che si traduce di fatto in un nuovo banchinamento dalle rilevanti dimensioni. Il Progetto trascura soluzioni localizzative alternative per le vasche di colmata Nord, né peraltro la soluzione prescelta appare realisticamente reversibile o passibile di mitigazione”.
Il punto dirimente, a giudizio del Collegio, è proprio questo: il progetto proposto dall’Autorità non ha fornito alcuna localizzazione alternativa per la realizzazione delle vasche di colmata. Ciò ha precluso alle Amministrazioni, competenti alla salvaguardia del vincolo, di poter compiere pienamente le valutazioni loro spettanti in ordine alle alternative ragionevoli, inclusa la c.d. opzione zero. Infatti, non basta affermare, come fatto nello studio di impatto ambientale (v. pagina 534), che “[…] risulta fondamentale per l’operativa funzionalità del Golfo la realizzazione delle vasche di colmata ove conferire il materiale di dragaggio non idoneo a essere conferito in mare […] la realizzazione delle vasche di colmata, inoltre, oltre a permettere la collocazione dei sedimenti di dragaggio consentirà anche la rettifica degli attracchi 8 e 9 in modo da ottenere un fronte di attracco idoneo all’ormeggio e allo stazionamento in condizioni di sicurezza alle navi di crociera di ultima generazione che già frequentano lo scalo marittimo” .
A ben vedere, se il punto dirimente fosse stato esclusivamente quello dello stoccaggio del materiale dragato, allora l’Autorità avrebbe potuto e dovuto elaborare soluzioni localizzative alternative, rappresentando poi l’opzione zero correlata alla mancata esecuzione delle opere; se, invece, lo scopo era la realizzazione di un nuovo banchinamento, tramite la collocazione delle vasche di colmata, le stesse perdono di rilevanza nell’ottica del più ampio progetto di dragaggio e di sistemazione delle quote dei fondali, rappresentando uno strumento per il perseguimento di un fine più ampio.
Ad ogni modo, lo studio proposto dalla ricorrente era certamente carente sotto il profilo della individuazione di localizzazioni alternative per le vasche di colmata, essendo stato individuato esclusivamente il sito corrispondente al pontile “Ex Palmera”. Ciò si pone in contrato con l'art. 22, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 152/2006, nel descrivere il contenuto dello studio di impatto ambientale predisposto dal soggetto proponente, include tra le informazioni minime da riportare "una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali" . Assume quindi particolare rilievo, nell'ambito dello studio di impatto ambientale, l'esigenza che vengano descritte le alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, rispetto alle scelte progettuali e localizzative adottate, ivi inclusa la cosiddetta opzione zero. Risulta, infatti, ineludibile dimostrare la convenienza economico-sociale e ambientale di un progetto, attraverso la misurazione del suo contributo al benessere collettivo, quantificando puntualmente i benefici socioeconomici generati e le residue esternalità ambientali che la collettività dovrà sopportare. In tale contesto, la valutazione dell'opzione zero consente di stabilire se il progetto è in grado di produrre benefici socio-economici idonei a marginalizzare il sacrificio dei valori ambientali, rendendolo accettabile (rectius sostenibile).
Nel caso in esame, la ricorrente, con il proprio studio, non ha dimostrato che la localizzazione proposta per le vasche di colmata rappresenta l’unica alternativa possibile per permettere l’operativa funzionalità del Golfo, avendo al più dimostrato che tramite esse potrebbe rettificare gli attracchi 8 e 9 e garantire una maggior facilità di ormeggio alle navi di crociera che già frequentano lo scalo. Non essendo state compiutamente rappresentante le soluzioni alternative ragionevoli (né dimostrata la loro insussistenza), è stato precluso alle Amministrazioni resistenti di esprimersi anche sull’opzione zero, ovvero sulla mancata realizzazione dell’intero progetto.
3.1. Né si può giungere a conclusioni diverse con riferimento all’ulteriore censura, contenuta sempre nel primo motivo di ricorso, inerente all’errata istruttoria che ha portato a sottostimare la percentuale di materiale destinata allo stoccaggio nelle vasche di colmata, non trattandosi di un profilo che ha effettivamente condizionato il contenuto decisorio del parere esaminato. Quest’ultimo è fondato, come sopra ampiamente visto, sull’impatto delle vasche sui beni culturali e paesaggistici tutelati, nonché sulla mancata previsione di soluzioni localizzative alternative. In alcun modo, la Soprintendenza ha intesto contestare l’utilità delle vasche per lo stoccaggio del materiale derivante dalle opere di dragaggio.
3.2. Venendo ora all’esame del secondo e del terzo motivo di ricorso, entrambi volti a contestare che le due vasche di colmata nord insisterebbero su ambiti vincolati ai sensi del D.M. 30.11.1965, come modificato dal D.M. 10.1.1968, il Collegio osserva quanto segue.
Si prende atto, in primo luogo, che anche l’Amministrazione regionale, nella sua memoria, ha evidenziato come le vasche sarebbero da realizzare nell’area demaniale marittima, ricompresa nell’ambito dell’area industriale di Olbia già esclusa dal vincolo in esame. Tuttavia, tale profilo non è dirimente nel caso in esame posto che il parere negativo della Soprintendenza è ampiamente motivato con riferimento all’impatto di tali vasche su tutte le aree e i paesaggi pacificamente protette dal vincolo, con la conseguenza che la circostanza che il pontile “Ex Palmera” vi sia effettivamente ricompreso non è significativa ai fini del decidere. Dalla lettura del parere emerge infatti che “[…] la realizzazione dell’opera, che di fatto costituisce una ulteriore artificializzazione della linea di costa e comporta una sua traslazione a mare con riduzione dello specchio acqueo, determina un impatto negativo significativo su questo peculiare “ambiente costiero di sommersione”, oggi estremamente vulnerabile per la presenza delle opere portuali e dell’area industriale […] l’impatto dell’opera in esame non si confina al settore dell’area industriale interessata, ma si estende su tutto il Golfo di Olbia, riverberando, alla scala paesaggistica, sia su quelle parti di territorio costiero anche extraurbano, sia di specchio acqueo tutelate dal D.M. del 30 novembre 1965, la cui visuale è godibile da innumerevoli punti di vista da terra e da mare […] l’intervento incide direttamente sul litorale esplicitamente tutelato dal D.M., in quanto ne modifica la morfologia e il rapporto con lo specchio acqueo. Come emerge dalle stesse immagini storiche presenti nella relazione paesaggistica, la linea di costa interessata dalla realizzazione delle vasche di colmata nord costituisce uno dei rari tratti di morfologia costiera naturale risparmiato dai banchinamenti che hanno nel tempo artificializzato il tratto di costa a nord dell’abitato; il progetto mostra che le vasche di fatto si tradurranno in un ulteriore ampissimo banchinamento della fascia di costa, interrotto soltanto da un breve canale ampio circa 60 m […] il decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela espressamente le vedute verso il mare e che gli impatti dell’opera non si limitano alle aree di notevole interesse pubblico immediatamente contermini ad essa, ma interessano anche i punti di belvedere all’interno del Golfo di Olbia parimenti tutelati, dai quali sia possibile percepire le nuove opere di banchinamento, considerato anche che nel vincolo “oltre al litorale marino, sono comprese tutte le isole e gli scogli affioranti dal mare” .
Su tali aspetti, la valutazione discrezionale operata dall’Amministrazione appare esente da qualsiasi vizio, essendo stata ampiamente motivata dall’esigenza di tutelare il paesaggio, protetto dai citati D.M., dagli effetti pregiudizievoli derivanti dall’opera proposta, prescindendo anche dal fatto che la stessa ricada direttamente su area vincolata. Si deve quindi ribadire che solo l'Amministrazione è in grado di apprezzare, in via immediata e diretta, l'interesse pubblico affidato dalla legge alle sue cure e conseguentemente il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti e non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa. Non spetta pertanto a questo Collegio sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’Amministrazione, in mancanza di qualsiasi indice sintomatico del distorto uso del potere.
Per tali ragioni, il secondo e il terzo motivo di ricorso devono essere rigettati.
3.3. Ne consegue che il ricorso deve essere nel suo complesso rigettato, atteso che anche l’eventuale fondatezza del quarto motivo di impugnazione proposto dalla ricorrente, non determinerebbe l’annullamento del provvedimento plurimotivato oggetto dell’odierno giudizio, dato che una delle ragioni ostative (ossia il contrasto con i beni vincolati dai già esaminati D.M.) indicate dall’Amministrazione non può più essere superata.
4. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | TO RU |
IL SEGRETARIO