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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 26/06/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento iscritto al n. RG 502/2023, viste le note di trattazione depositate per l'udienza del 18.6.2025, dall'Avv.ta Giuseppina
Monterosso, nell'interesse della e, per essa, CodiceFiscale_1
ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., letto e applicato l'art. 281 sexies CP_1
c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
tra
(Codice Fiscale ) e, per Parte_1 P.IVA_1
essa, la (codice fiscale elettivamente domiciliata CP_1 P.IVA_2
in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Giuseppina
Monterosso, giusta procura in atti.
attrice contro
(c.f. : ) e Controparte_2 CodiceFiscale_2
(c.f.: ) Controparte_3 CodiceFiscale_3
convenuti contumaci
Avente ad oggetto: azione di accertamento della accettazione tacita di eredità ai fini della continuità delle trascrizioni
In fatto ed in diritto Sentenza redatta ex artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
" ha chiesto, nei confronti di Parte_1 [...]
e l'accertamento della Controparte_2 Controparte_3
qualità di eredi legittimi del padre, deceduto il Controparte_3
3.2.2011 in Barcellona P.G., per averne accettato l'eredità, con conseguente, ordine rivolto al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Messina - esonerato da ogni responsabilità - di trascrivere l'emananda sentenza.
Agendo in qualità di titolare del credito nascente dal contratto di mutuo fondiario del 29.07.2008, a rogito del Notaio Dott. , Persona_1
Repertorio n.34478, Raccolta n.4880 - concesso (in misura pari a euro
50.000,00) a dal Credito Siciliano spa, poi Controparte_3
incorporato dalla società e da questa ceduto ed Controparte_4
acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti realizzata ai sensi della legge 130 del 30 aprile 1999, con avviso in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n.115 del giorno 1 ottobre 2020 – ha premesso l'iscrizione di ipoteca volontaria – il 16/04/2004 al Reg. Gen. 14389 e al Reg. Part. 3134 presso l'Agenzia del
Territorio di Messina - sui beni immobili di proprietà di
[...]
(proprietario per la quota del 25%), Controparte_3 [...]
(proprietaria per la quota del 25%) e Controparte_2 CP_3
(proprietario per la quota del 50%) ovvero: i) fabbricato a due
[...]
elevazioni fuori terra, con copertura a tetto e terrazzo, sito in Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto, Via Garibaldi n.620 (foglio 55 particella 375
pag. 2/10 sub.2); ii) garage annesso con ingresso da Via Teatro Vecchio (foglio 55 particella 376 sub 6).
A sostegno della domanda, ha esposto: a) l'inadempimento nel pagamento delle rate del mutuo, seguito, in data 14.02.2019, dalla risoluzione di “ogni rapporto in essere col predetto debitore, con decadenza dal beneficio del termine”; b) l'ammontare del debito, alla data del 15.09.2020, a € 22.987,19, “di cui € 22.623,54 per capitale residuo ed €
363,65 per interessi di mora semplici, oltre gli interessi ai tassi convenuti contrattualmente sino al soddisfo, entro i limiti dei tassi soglia ex L.
108/90”; c) il decesso di (terzo datore di ipoteca per Controparte_3
la quota del 50% dei beni immobili offerti in garanzia del mutuo sopra indicato) avvenuto il 3.2.2011 senza aver lasciato testamento;
d) la individuazione dei soggetti chiamati all'eredità ovvero:
[...]
in qualità di figli del Controparte_2 Controparte_3
defunto i quali non hanno proceduto ad accettare Controparte_3
espressamente l'eredità; e) la volontà di procedere al recupero forzoso del credito sottoponendo ad espropriazione immobiliare il bene cauzionale di proprietà di (proprietario per la quota del Controparte_3
25%), (proprietaria per la quota del 25%) e Controparte_2
(proprietario per la quota del 50%); f) la riferibilità, Controparte_3
ai chiamati, di “condotte che implicano accettazione tacita dell'eredità concretizzandosi in atteggiamenti e azioni che un soggetto potrebbe compiere solo in qualità di erede, e che esprimono la sua volontà di accettare l'eredità” quali: presentazione della denuncia di successione all'Ufficio Provinciale di MESSINA - Territorio Servizio di Pubblicità
Immobiliare, trascritta ai nn. 34338/25136 il 18.11.2011; possesso dei beni ereditari, sin dalla morte del congiunto, senza redazione di alcun pag. 3/10 inventario;
voltura catastale degli immobili del de cuis, sopra descritti;
g) la mancanza di trascrizione dell'accettazione dell'eredità del padre, così impedendo alla creditrice odierna attrice di poter procedere all'esecuzione sugli immobili oggetto dell'ipoteca.
Il procedimento è stato trattato nella contumacia di
[...]
e dichiarate in atti Controparte_2 Controparte_3
(ordinanza del 16.1.2024 e ordinanza del 7.6.24).
La causa è stata istruita documentalmente e viene decisa ex art 281 sexies c.p.c.
⃰ ⃰ ⃰
Ribadita la declaratoria di contumacia dei convenuti, la domanda proposta si inquadra nell'ambito delle azioni di accertamento.
In particolare, " prospettandosi quale Parte_1
creditrice - in forza di titolo esecutivo di formazione stragiudiziale (i.e. contratto di mutuo fondiario del 29.7.2008, registrato il 30.7.2008) posto a base della iscrizione di ipoteca volontaria (cfr. docc. n. 2 n. 3 fascicolo attoreo) divenuta cessionaria da che ha Controparte_5
incorporato il Credito Siciliano s.p.a. originaria banca mutuante (cfr. docc.
n. 4, n. 5 fascicolo attoreo) - agisce per l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 476 c.c.
Assume, infatti, l'esistenza dei presupposti per l'accertamento della accettazione tacita da parte dei due convenuti, figli del de cuius CP_3
- proprietario per la quota del 50% e per tale quota datore di
[...]
ipoteca unitamente ai figli - già essi stessi titolari di quota pari al 25% ciascuno del bene immobile cauzionale, vincolato a garanzia del debito – nascente da mutuo – contratto da Controparte_3
pag. 4/10 L'attrice, dunque, mira a fare accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita e presunta dei chiamati, germani , al fine di CP_3
procedere ex art. 2648 c.c. alla trascrizione della dichiarata accettazione in osservanza del principio di continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c.
Per procedere alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità, incombe sull'attore cessionario l'onere di provare ex art. 2697 co.1 c.c. i fatti e gli atti idonei a ritenere intervenuta detta accettazione, specie quando venga in rilievo una accettazione tacita e non espressa e, comunque, la stessa si reputa presunta ex art. 485 c.c.
Quanto all'accettazione presunta di eredità, la stessa è prevista e regolata dall'art. 485 c.c., a mente del quale il chiamato nel possesso che non forma l'inventario nel termine di tre mesi deve essere considerato erede puro e semplice.
In diritto, è, al riguardo, appena il caso di ricordare che «L'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius»( cfr. Cass. civ. sez. 6-2, ordinanza n. 15690 del 23.07.2020 Rv. 658781-01).
Inoltre, «L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non
pag. 5/10 soltanto dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi» (cfr.
Cassazione civile , sez. II , 09/01/2025 , n. 522).
Nella specie, premesso che dalla qualità di proprietari pro quota – in misura del 25% per ciascuno – peraltro correlata alla posizione di garante rivestita da ciascuno dei germani – entrambi, infatti, datori di ipoteca CP_3
oltreché, debitore ipotecario – discende la Controparte_3
possibilità di sottoporre il bene cauzionale a esecuzione forzata per la tacitazione coattiva del debito residuo nascente dal mutuo fondiario del
29.7.2008, occorre verificare l'esistenza dei presupposti della accettazione tacita in vista della estensione della proprietà – specie in testa al convenuto, terzo datore e debitore ipotecario/mutuatario – all'intero cespite, in virtù di delazione ereditaria legittima.
In mancanza di accettazione tacita e di trascrizione dell'acquisto mortis causa, infatti, si creerebbe una situazione di contitilarità del bene staggito tra i due germani – per ciascuno il 25% - restando, la quota residua del de cuius del 50%, in titolarità non trascritta, con vulnus al principio di continuità delle trascrizioni.
Venendo, funditus, alla fattispecie, dalla consultazione della visura storica dell'immobile – costituente cespite del de cuius per la quota del 50%, come si evince dalla lettura dell'atto pubblico di mutuo, stante il riferimento alla proprietà del bene cauzionale “per metà del padre” individuato, nella sezione “descrizione degli immobili ipotecandi”, quale compendio formato da fabbricato a due elevazioni fuori terra e garage di cui alle particelle 375 sub 2 e 376 sub 6 del NCEU del Comune di
Barcellona P.G. (cfr. doc. n. 2 fascicolo attoreo) - al 26/04/2021 – ovvero a pag. 6/10 data successiva al decesso (3.2.2011 come da certificato di morte allegato al doc. n. 8) di padre dei germani convenuti (cfr. Controparte_3
doc. n. 9 fascicolo attoreo) – emerge la registrazione di cambiamento della situazione degli intestati a partire dalla data (3.2.2011) corrispondente al decesso di in forza di denuncia di successione Controparte_3
protocollo n. ME0354738 in atti dal 07/11/2011 Registrazione: UU Sede:
BARCELLONA POZZO DI GOTTO Volume: 9990 n: 550 del 26/10/2011
SUCCESSIONE DI SO SE (n. 31493.1/2011).
In particolare, a fronte di intestazione di quota di comproprietà pari a ¼
(i.e. 25%) dal 22.1.1988 fino al 3.2.2011, in capo a Controparte_3
e , a partire dal decesso del padre,
[...] Controparte_2
i due germani risultano intestatari della quota di ½ per ciascuno (cfr. doc. n.
11 fascicolo attoreo).
Sempre sotto la intestazione in misura pari a ½ per ciascun chiamato risulta, in visura storica, una pratica di VARIAZIONE del 02/10/2017 protocollo n. ME0190752 in atti dal 02/10/2017 AGGIORNAMENTO
PLANIMETRICO (n. 43704.1/2017).
Sicché, sebbene di per sé sola insufficiente la denuncia di successione registrata – utile perché contiene conferma dei dati relativi ai soggetti e all'oggetto, ovvero al cespite immobiliare corrispondente al bene cauzionale vincolato a garanzia dell'atto di mutuo del 29.7.2008 – dotata di valore fiscale – inidonea a produrre effetti sul piano civilistico, come pure si ricava dalla stessa dicitura “Voltura catastale automatica NO” in calce alla descrizione della causale “certificato di denunciata successione” (cfr. doc. n. 10 fascicolo attoreo) – la stessa, nondimeno, valutata congiuntamente alle circostanze relative alla presentazione, al catasto, di domanda di aggiornamento planimetrico, registrato dal 2.10.2017,
pag. 7/10 avvenuta sotto il regime di intestazione catastale già mutato con espansione della quota in testa ai chiamati, già titolari della quota di ¼ ciascuno, divenuta pari a ½ ciascuno, in uno alla situazione di compossesso nascente dalla precedente titolarità pro quota sul compendio relitto – peraltro unico bene immobile relitto - (i.e. fabbricato a due elevazioni fuori terra, con copertura a tetto e terrazzo, sito in Comune di Barcellona Pozzo di Gotto,
Via Garibaldi n.620, garage annesso con ingresso da Via Teatro Vecchio;
in NCEU del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: l'unita immobiliare al foglio 55 particella 375 sub 2, e il garage al foglio 55 particella 376 sub 6) senza che consti la redazione dell'inventario nei tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso – che si può far coincidere con la data di apertura della successione e la cui prova positiva (di redazione di inventario) incombeva sui soggetti convenuti controinteressati alla domanda di accertamento proposta – facendo presumere l'estensione del possesso, conduce a ritenere l'accettazione pura e semplice e, quindi, la qualità di eredi legittimi accettanti dei chiamati odierni convenuti.
Proprio la commistione della titolarità – ovvero la preesistente titolarità pro quota – sugli unici beni (fabbricato e garage) appartenenti, in quota del
50%, al de cuius, costituisce riprova dell'onere che condiziona i chiamati: essi, infatti, non solo hanno la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma, altresì, quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius.
Se è vero, nella specie, che – come rilevato in apertura – il de cuius non era parte mutuataria nel contratto del 29.7.2008 ma unicamente terzo datore di ipoteca (come anche la sorella del mutuatario odierna convenuta,
intervenuta al rogito quale mera datrice di Controparte_2
ipoteca in qualità, all'epoca, di proprietà del 25% dei beni descritti)
pag. 8/10 nondimeno, per il principio di continuità delle trascrizioni e per la certezza dei registri immobiliari e del sistema di pubblicità, la domanda di accertamento proposta, può ben dirsi fondata.
Ne segue che e Controparte_2 Controparte_3
vanno dichiarati eredi legittimi del padre,
[...] Controparte_3
nato ad [...], il [...], deceduto il 3.2.2011 in Barcellona P.G., C.F.
per averne accettato l'eredità ex art. 476 c.c., in C.F._4
virtù del coacervo di circostanze sopra esposte.
Le spese, accedendo alla qualificazione del contegno omissivo dei convenuti in termini di mancata oposizione alla domanda di accertamento della qualità di eredi legittimi del padre, meritano compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa n.
502/2023 R.G., così provvede:
DICHIARA nella contumacia dei convenuti
[...]
e la qualità di eredi Controparte_2 Controparte_3
legittimi del padre, nato ad [...], il [...], Controparte_3
deceduto il 3.2.2011 in Barcellona P.G., C.F. C.F._4
per averne accettato l'eredità ex art. 476 c.c.; e, per l'effetto ordina al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina, con esonero da responsabilità, la trascrizione della sentenza.
SPESE compensate.
Barcellona P.G. 26.6.2025.
pag. 9/10 La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 10/10