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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 27/09/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 607/2025 R.G., promossa da
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Marsala, via Del Fante, n. 15, presso lo studio dell'Avv. Guglielmo Ivan
Gerardi (indirizzo pec: , che la rappresenta e Email_1 difende per mandato in atti parte ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...], codice fiscale ed ivi Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Marsala, via Amendola, n. 35, presso lo studio dell'Avv. Paolo Baiata
(indirizzo pec: , che lo rappresenta e difende per mandato in atti Email_2
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con il ricorso introduttivo depositato in data 8 aprile 2025, premettendo di avere contratto matrimonio concordatario con , in Marsala in data 06 dicembre 2014 (annotato nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Marsala, anno 2014, parte II, serie A, n. 245),
ha esposto: Parte_1
- che durante il matrimonio non sono nati figli;
1 - che, con sentenza n. 552/2022 pubblicata in data 03 luglio 2022 il Tribunale di Marsala ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
- che dopo la separazione, i coniugi non hanno ripreso a convivere ed è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale;
- di avere esperito il tentativo di negoziazione assistita per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con esito negativo.
La ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rinuncia alla domanda di corresponsione in suo favore di «assegni alimentari e/o di mantenimento», essendo la stessa economicamente autosufficiente, con vittoria delle spese processuali da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Costituendosi in giudizio, ha aderito integralmente alle richieste di controparte Controparte_1 rinunciando, anch'esso, alla domanda di corresponsione in suo favore di «assegni alimentari e/o di mantenimento» essendo lo stesso economicamente autosufficiente.
Nel corso della causa, in data 02 luglio 2025, le parti hanno depositato un'istanza congiunta con la quale hanno rinunciato alla comparizione personale in udienza ed hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di prima comparizione con il deposito di note scritte.
A seguito della produzione del certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, con ordinanza del 26 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 473-bis.22 c.p.c.
2. Nel merito, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanzata dalla ricorrente e alla quale il resistente ha aderito. Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi a far tempo dalla comparizione delle parti all'udienza presidenziale del 22 febbraio 2021 nel procedimento di separazione giudiziale;
- la separazione personale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Marsala, con sentenza n. 552/2022 pubblicata in data 03 luglio 2022 (v. «sentenza separazione», allegata al ricorso) e passata in giudicato (cfr. certificazione del 23 febbraio 2023, in atti);
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione, come dagli stessi dedotto;
- è stata comunicata la pendenza del procedimento al Pubblico Ministero.
3. Avendo entrambe le parti rinunciato alla domanda di «assegni alimentari e/o di mantenimento», nulla va disposto a tal riguardo.
4. Stante l'esito del giudizio, deve disporsi la compensazione integrale delle spese processuali fra
2 le parti.
Per questi motivi
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettata e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Marsala, in data 6 dicembre 2014 - trascritto presso l'Ufficio dello Stato civile, nell'anno 2014, n.
245, parte II, serie A - da (nata a [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nato a [...] il [...]).
[...]
2) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
3) Dispone che questa sentenza, al momento del suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente Ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 369.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
26 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice relatore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 607/2025 R.G., promossa da
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Marsala, via Del Fante, n. 15, presso lo studio dell'Avv. Guglielmo Ivan
Gerardi (indirizzo pec: , che la rappresenta e Email_1 difende per mandato in atti parte ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...], codice fiscale ed ivi Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Marsala, via Amendola, n. 35, presso lo studio dell'Avv. Paolo Baiata
(indirizzo pec: , che lo rappresenta e difende per mandato in atti Email_2
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con il ricorso introduttivo depositato in data 8 aprile 2025, premettendo di avere contratto matrimonio concordatario con , in Marsala in data 06 dicembre 2014 (annotato nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Marsala, anno 2014, parte II, serie A, n. 245),
ha esposto: Parte_1
- che durante il matrimonio non sono nati figli;
1 - che, con sentenza n. 552/2022 pubblicata in data 03 luglio 2022 il Tribunale di Marsala ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
- che dopo la separazione, i coniugi non hanno ripreso a convivere ed è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale;
- di avere esperito il tentativo di negoziazione assistita per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con esito negativo.
La ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rinuncia alla domanda di corresponsione in suo favore di «assegni alimentari e/o di mantenimento», essendo la stessa economicamente autosufficiente, con vittoria delle spese processuali da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Costituendosi in giudizio, ha aderito integralmente alle richieste di controparte Controparte_1 rinunciando, anch'esso, alla domanda di corresponsione in suo favore di «assegni alimentari e/o di mantenimento» essendo lo stesso economicamente autosufficiente.
Nel corso della causa, in data 02 luglio 2025, le parti hanno depositato un'istanza congiunta con la quale hanno rinunciato alla comparizione personale in udienza ed hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di prima comparizione con il deposito di note scritte.
A seguito della produzione del certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, con ordinanza del 26 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 473-bis.22 c.p.c.
2. Nel merito, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanzata dalla ricorrente e alla quale il resistente ha aderito. Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi a far tempo dalla comparizione delle parti all'udienza presidenziale del 22 febbraio 2021 nel procedimento di separazione giudiziale;
- la separazione personale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Marsala, con sentenza n. 552/2022 pubblicata in data 03 luglio 2022 (v. «sentenza separazione», allegata al ricorso) e passata in giudicato (cfr. certificazione del 23 febbraio 2023, in atti);
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione, come dagli stessi dedotto;
- è stata comunicata la pendenza del procedimento al Pubblico Ministero.
3. Avendo entrambe le parti rinunciato alla domanda di «assegni alimentari e/o di mantenimento», nulla va disposto a tal riguardo.
4. Stante l'esito del giudizio, deve disporsi la compensazione integrale delle spese processuali fra
2 le parti.
Per questi motivi
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettata e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Marsala, in data 6 dicembre 2014 - trascritto presso l'Ufficio dello Stato civile, nell'anno 2014, n.
245, parte II, serie A - da (nata a [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nato a [...] il [...]).
[...]
2) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
3) Dispone che questa sentenza, al momento del suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente Ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 369.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
26 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice relatore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
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