TAR Catania, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 1053
TAR
Sentenza 8 aprile 2026

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  • Rigettato
    Illegittima decurtazione dei costi efficienti indicati nel PEF grezzo

    La giurisprudenza amministrativa ritiene che il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) sia finalizzato a determinare i valori massimi della TARI, non i corrispettivi contrattuali dovuti al gestore. Il corrispettivo contrattuale, frutto di un'offerta competitiva, non può essere automaticamente adeguato al rialzo per conformarsi ai costi calcolati nel PEF, pena la vanificazione della gara pubblica e l'alterazione dell'equilibrio economico del contratto. L'ordinamento prevede l'istituto della revisione prezzi per circostanze eccezionali.

  • Rigettato
    Errata applicazione del coefficiente CRI

    Il coefficiente CRI attribuisce all'ente una facoltà, non un obbligo, di incrementare il limite di crescita delle entrate tariffarie. La scelta dell'amministrazione di applicarlo in misura ridotta o azzerarlo costituisce una valutazione discrezionale connessa alla sostenibilità della tariffa per l'utenza e alle esigenze di equilibrio del servizio, che non presenta profili di irragionevolezza.

  • Rigettato
    Determinazione immotivata del coefficiente ‘ba’

    La determinazione del coefficiente ‘ba’, relativo alla ripartizione dei ricavi derivanti dalla valorizzazione dei rifiuti, rientra nella discrezionalità tecnica dell'ente locale, orientata alla massimizzazione dell'efficienza e alla riduzione del carico tariffario per gli utenti. La scelta dell'ente di applicare il valore massimo è coerente con tali finalità e la ricorrente non ha dimostrato un uso distorto o irragionevole della discrezionalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 1053
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1053
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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