Sentenza 8 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01053/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00199/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 199 del 2025, proposto da
Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa e Roma Costruzioni S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Riccardo Rotigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vittoria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
S.R.R. Ato 7 Ragusa S.C.P.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione del consiglio comunale di Vittoria n. 68 del 14 maggio 2024, avente ad oggetto “TARI 2024. Validazione PEF e approvazione tariffe ”;
-della determinazione n. 49 dell’8 aprile 2024, con la quale è stato validato l’aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF dell’ambito tariffario del Comune di Vittoria, ai sensi delle deliberazioni RA n. 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R/RIF;
-di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vittoria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa VA EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con determinazione n. 317 del 5 febbraio 2021, il Comune di Vittoria aggiudicava alla odierna ricorrente CICLAT Trasporti Ambiente Società Cooperativa l’appalto per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale, per la durata di sette anni.
Il relativo contratto veniva stipulato in data 8 ottobre 2021 e la società Roma Costruzioni S.r.l. veniva designata quale consorziata esecutrice.
Nel corso del rapporto, il Comune di Vittoria, con delibera consiliare n. 68 del 14 maggio 2024, ha approvato il Piano Economico-Finanziario (PEF) per il biennio 2024-2025, quale presupposto per la determinazione delle entrate tariffarie (TARI). Tale PEF, elaborato secondo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) di RA e validato dalla SRR ATO 7 Ragusa con determinazione n. 49 dell’8 aprile 2024, ha determinato i costi del servizio in € 7.283.623,00.
2. Con ricorso notificato in data 7 gennaio 2025 e depositato il successivo 31 gennaio 2025, parte ricorrente, che in sede di elaborazione del c.d. “PEF grezzo” aveva quantificato i costi in € 8.420.290,00, ha impugnato i suddetti atti, deducendo l’illegittimità della riduzione operata dall’amministrazione e sostenendo, in sintesi, che la disciplina regolatoria di RA (MTR-2) debba eterointegrare il contratto d’appalto, comportando l’automatico adeguamento del corrispettivo contrattuale ai maggiori costi del servizio come emergenti dal PEF.
A sostegno del gravame, la ricorrente ha articolato le seguenti censure:
1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA DELIBERA-ZIONE RA N. 363/2021 E DELL’ART. 7 DELL’MTR-2 – ECCESSO DI POTE-RE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DELL’ART. 4.4 DELLA DELIBERAZIONE N. 363/2021 E DELL’MTR-2 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4.4BIS DELL’MTR-2 – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA E DISPARITÀ DI TRATTAMEN-TO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA .
L’amministrazione avrebbe illegittimamente decurtato i costi efficienti indicati dal gestore nel “PEF grezzo”, giustificando tale riduzione con la necessità di "riparametrare" i costi a quanto previsto dal contratto di servizio. Secondo la prospettazione di parte, tale operazione invertirebbe il rapporto tra regolazione e contratto, atteso che la disciplina tariffaria di RA, in quanto normativa di carattere imperativo, dovrebbe eterointegrare il contratto d'appalto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., con la conseguenza che il corrispettivo contrattuale dovrebbe essere adeguato ai costi efficienti determinati secondo il metodo MTR-2, e non viceversa. L'operato del Comune sarebbe pertanto viziato da un palese difetto di istruttoria e di motivazione, avendo disatteso i principi regolatori senza fornire una valida giustificazione.
2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 DELL’MTR-2 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA .
L’amministrazione non avrebbe correttamente applicato il coefficiente `CRI` previsto dall'art. 4.4 bis del MTR-2 per consentire un incremento del limite di crescita delle entrate tariffarie al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione. Si contesta la decisione dell'amministrazione di valorizzare tale coefficiente in misura ridotta per l'anno 2024 (nella misura del 5%) e di azzerarlo completamente per l'anno 2025. Tale scelta, a dire della ricorrente, sarebbe del tutto immotivata e frutto di un difetto di istruttoria, in quanto l'ente non avrebbe in alcun modo verificato, né dato conto delle ragioni per cui non si sia applicato il coefficiente nella sua interezza per garantire la sostenibilità economica del servizio, in palese contrasto con la finalità della norma regolatoria.
3. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE .
L’amministrazione avrebbe immotivatamente determinato nella misura massima (0.60) il coefficiente “𝑏𝑎”, relativo alla ripartizione dei ricavi derivanti dalla valorizzazione dei rifiuti, in violazione dei criteri di cui all’art. 3 del MTR-2 che imporrebbe, invece, una valutazione ponderata, basata su criteri specifici legati al contesto territoriale e gestionale, che nel caso di specie sarebbe del tutto mancata. L'operato dell’amministrazione sarebbe quindi viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, avendo applicato il valore più sfavorevole per il gestore senza alcuna analisi a supporto.
3. In data 11 febbraio 2025 si è costituito in giudizio il Comune intimato per resistere al ricorso, mentre la SRR ATO 7 Ragusa, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
4. Il Comune di Vittoria ha, in via preliminare, eccepito l’irricevibilità per tardività della notifica del ricorso e il difetto di legittimazione attiva della consorziata Roma Costruzioni s.r.l.; nel merito ha contestato le pretese avversarie in quanto infondate.
5. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dal Comune resistente, stante l’infondatezza del ricorso nel merito per le ragioni di seguito esposte.
La questione centrale del presente giudizio consiste nello stabilire se la disciplina tariffaria definita da RA (MTR-2) e il conseguente Piano Economico Finanziario (PEF) possano determinare un’automatica modifica, in aumento, del corrispettivo pattuito in un contratto di appalto di servizi di igiene urbana, aggiudicato a seguito di procedura di evidenza pubblica e tuttora in corso di esecuzione.
Ad avviso del collegio, la tesi della società ricorrente, secondo cui le previsioni del PEF prevarrebbero sulle clausole del contratto stipulato con il Comune in data 8 ottobre 2021 in forza di un meccanismo di eterointegrazione della disciplina contenuta nel MTR-2, è infondata.
Sul punto, il Collegio ritiene di aderire all’indirizzo interpretativo della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), introdotto da RA in attuazione delle proprie competenze normative (art. 1 comma 527 della l. 205/2017 e art. 26 d.lgs. n. 201/2022), è finalizzato “a determinare i valori massimi della TARI che l’amministrazione può porre a carico dei cittadini che fruiscono del servizio, non a determinare i corrispettivi contrattuali dovuti al gestore del servizio stesso. Questi ultimi corrispondono invece al prezzo di aggiudicazione della gara, come definito all’esito della gara stessa indetta per affidare il servizio. Tale prezzo, corrispondendo all’offerta fatta in quella sede dalla parte interessata, è per definizione remunerativo per l’operatore economico che va considerato capace di valutare il proprio interesse e la remuneratività del prezzo offerto .” (in tal senso Consiglio di Stato, sez. IV, n. 9257/2025, che ha riformato la sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Brescia, n. 636/2024 invocata dalla difesa della ricorrente; in termini anche C.d.S., sez. IV, n. 6466/2025).
Ed invero, pretendere che il corrispettivo contrattuale, frutto di un’offerta competitiva, venga automaticamente adeguato al rialzo per conformarsi ai costi calcolati nel PEF, significherebbe vanificare la funzione stessa della gara pubblica e alterare l’equilibrio economico del contratto in favore dell’aggiudicatario, in palese violazione dei principi di concorrenza, parità di trattamento e autoresponsabilità dell’imprenditore. L’operatore economico, formulando la propria offerta, accetta il prezzo come remunerativo e si assume la relativa alea contrattuale per l’intera durata dell’affidamento.
Il giudice d’appello ha inoltre soggiunto che “ per il caso in cui il corrispettivo divenisse inadeguato per circostanze eccezionali, l’ordinamento prevede, nei casi e alle condizioni stabilite dalla legge, l’istituto della revisione prezzi ”. In altri termini, l’ordinamento prevede già uno specifico istituto per la gestione delle sopravvenienze che alterano l’equilibrio sinallagmatico dei contratti di durata, per l’appunto la revisione dei prezzi, che tuttavia opera solo al ricorrere di circostanze straordinarie e secondo le procedure stabilite dalla legge (sul punto, Consiglio di Stato, sezione VII, 2 luglio 2025, n. 5701).
Del resto, è stato osservato che sarebbe “ ben singolare una interpretazione che esentasse del tutto, in via eccezionale, l'appaltatore dall'alea contrattuale, sottomettendo in via automatica ad ogni variazione di prezzo solo le stazioni appaltanti pubbliche, pur destinate a far fronte ai propri impegni contrattuali con le risorse finanziarie provenienti dalla collettività (in tal senso Consiglio di Stato sez. III, 25 marzo 2019 n. 1980) (sentenza n. 7756 del 2022, cit.)” (Consiglio di Stato sez. III, 28/07/2025, n. 6664).
7. Alla luce dei suesposti principi, nessuna delle censure formulate dalla ricorrente con i tre motivi di ricorso può trovare accoglimento.
La prima doglianza è infondata atteso che l’amministrazione, nel validare il PEF, ha legittimamente ricondotto i costi proposti dal gestore entro il limite del prezzo contrattuale, che costituisce il costo certo ed esigibile per l’erogazione del servizio. Nessuna disposizione del MTR-2 impone, infatti, all’ente di riconoscere al gestore costi superiori a quelli derivanti dall’offerta economica risultata aggiudicataria, ancorché astrattamente ammissibili ai sensi dei criteri regolatori.
Infondato è anche il secondo motivo, in quanto il coefficiente CRI, previsto dall’art. 4.4-bis MTR-2, attribuisce all’ente una facoltà - non un obbligo - di incrementare il limite di crescita delle entrate tariffarie al fine di salvaguardare l’equilibrio complessivo del sistema, non di elevare i ricavi dell’affidatario né di adeguare il corrispettivo contrattuale. La scelta dell’amministrazione di applicare tale coefficiente in misura ridotta per il 2024 e di azzerarlo per il 2025 costituisce una valutazione discrezionale, connessa alla sostenibilità della tariffa per l’utenza e alle esigenze di equilibrio del servizio che, nel suo complesso, non presenta evidenti profili di irragionevolezza.
Analogamente deve ritenersi che la determinazione del coefficiente “𝑏𝑎”, riguardante la ripartizione tra ente e gestore dei ricavi derivanti dalla valorizzazione dei rifiuti, rientri anch’esso nella discrezionalità tecnica dell’ente locale. Detta determinazione deve essere orientata alla massimizzazione dell’efficienza del sistema e alla riduzione del carico tariffario per gli utenti e la scelta dell’ente di applicare il valore massimo (0,60), destinando alla tariffa una quota maggiore dei ricavi, è coerente con tali finalità. La ricorrente, peraltro, non ha dimostrato elementi tali da evidenziare un uso distorto o irragionevole della discrezionalità amministrativa.
Ne consegue che nemmeno la terza doglianza può trovare accoglimento.
8. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune di Vittoria nella misura indicata in dispositivo; mentre nulla deve disporsi nei confronti della S.R.R. Ato 7 Ragusa S.C.P.A. non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa e Roma Costruzioni S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Vittoria, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge; nulla spese nei confronti della S.R.R. Ato 7 Ragusa S.C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR TO, Presidente
VA EN, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA EN | UR TO |
IL SEGRETARIO