CA
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/05/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3636/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3636/2023 promossa in grado d'appello
DA
già (C.F. ), elettivamente Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
domiciliata in CORSO MAGENTA 84 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. BONALUME
PAOLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni
Per Parte_3
Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n.
4067/23 pubblicata dal Tribunale di Milano il 18 maggio 2023 nel giudizio RG 44995/22 instaurato da
– nuova denominazione di nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
non notificata, Controparte_1
pagina 1 di 5 IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ossia € 32.498,61 a titolo di interessi maturati per il tardivo versamento, da parte di in favore di CP_1
Part
, delle somme pagate a da parte di alcuni debitori ceduti in relazione a crediti che erano CP_1
Part stati ceduti da a di cui: CP_1
• € 19.960,02 quale residuo della fattura (emessa per € 21.084,61) n. 90016307 del 24.12.20
• € 12.538,59 portati dalla fattura n. 90018644 del 21.12.21 Part condannare l relativo pagamento in favore di;
Controparte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Parte_1
della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, Controparte_1
condannare a pagare a la diversa Controparte_1 Parte_1
somma ritenuta dovuta.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre
CPA e successive.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha agito giudizialmente davanti al Tribunale di Milano per ottenere la condanna di Parte_1 al pagamento di euro “32.498,61 a titolo di interessi per il tardivo Controparte_1
Part versamento, da parte di in favore di , delle somme pagate a da parte di alcuni CP_1 CP_1
Part debitori ceduti in relazione a crediti che erano stati ceduti da a ”. CP_1
Part A fondamento della domanda, ha dedotto:
-di aver stipulato con la società convenuta un contratto di factoring avente ad oggetto i crediti maturati dalla società convenuta verso Pubbliche Amministrazioni;
-di aver pattuito in tale contratto che, ove la convenuta (creditore cedente) avesse ricevuto dal debitore ceduto il pagamento di fatture oggetto di cessione, gli importi ricevuti avrebbero dovuto essere
Part accreditati ad essa entro 10 giorni dal pagamento e che, ove il riaccredito non fosse avvenuto nel termine, si era obbligata a corrispondere interessi ad un tasso convenzionale dal suddetto CP_1 decimo giorno sino alla data dell'effettivo accredito;
Part
-di aver pattuito altresì che, “Nel caso in cui il Fornitore non abbia dato alcuna comunicazione a ovvero quest'ultima non sia stata comunque messa nelle condizioni per avere dal Fornitore le opportune informazioni in merito alla data dell'accredito, sulla somma che dovrà essere bonificata a
pagina 2 di 5 Part
si applicheranno, a carico del Fornitore, gli interessi al Tasso BCE + 800 bps, con decorrenza dalla Data Valuta Maturity aumentata di 60 giorni”;
-che aveva ricevuto tali pagamenti in svariati casi e che aveva provveduto a riaccreditare gli CP_1
importi ad essa attrice, ma tardivamente rispetto al termine di 10 giorni contrattualmente previsto;
-che in alcuni di tali casi non aveva fornito informazioni sulla data di pagamento da parte dei CP_1
debitori ceduti.
Nella contumacia della convenuta, il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza n. 4067/23, con la quale respingeva la domanda ritenendo non offerta la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato.
Il Tribunale riteneva, infatti, che “non risulta prova 1) dei pagamenti da parte dei terzi debitori in favore di 2) Non risulta prova del fatto che abbia girato i pagamenti ricevuti dai suoi CP_1 CP_1
debitori (sicché non risulta neppure per tale via che i pagamenti di cui al punto 1 siano effettivamente intervenuti). Non risulta neppure 3) se dei pagamenti sia stata data comunicazione (il doc. 11 è del pari prospetto meramente interno)”.
Part La sentenza è stata appellata da davanti a questa Corte sulla base di un motivo così rubricato
“Censurabilita' della sentenza per non avere il Tribunale raggiunta la prova dei crediti nonostante le Part allegazioni e produzioni effettuate da e, in ogni caso, nonostante l'assenza di contestazione da parte di sia nella fase anteriore al giudizio che nel corso del giudizio”. CP_1
L'appellante ritiene che il Tribunale erroneamente non abbia ritenuto provati i fatti dedotti sulla base dei documenti offerti, avendo essa appellante “prodotto (doc. 9) (anche) la documentazione comprovante:
Part
• l'avvenuta “girata”, da parte di in favore di , delle somme che erano state pagate dal CP_1
debitore in relazione alle fatture interessate dal presente giudizio
• la relativa data.
L'appellante deduce altresì di aver “prodotto (anche) la documentazione comprovante la Part comunicazione, da a , della data in cui il debitore ceduto aveva effettuato, in favore di CP_1
il pagamento delle predette fatture (doc. 11) CP_1
Secondo l'appellante, il doc. 9, a differenza di quanto ha ritenuto il Tribunale, non sarebbe “un Part prospetto “interno” di bensì esattamente la schermata estratta dal conto corrente comprovante il Part pagamento effettuato da a ”. CP_1
pagina 3 di 5 Part Anche il doc. 11, secondo l'appellante, non sarebbe “un prospetto “interno” di bensì la schermata attestante la data in cui il debitore ceduto aveva effettuato, in favore di il pagamento delle CP_1 fatture sottostanti gli interessi”.
L'appellante ritiene che il Tribunale abbia altresì violato l'art. 115 c.p.c. non avendo attribuito rilievo alla mancanza di contestazioni da parte della convenuta, che né in fase stragiudiziale, né in giudizio, essendo rimasta contumace, aveva contestato i fatti dedotti.
La parte appellata è rimasta contumace anche nel giudizio di appello, che è stato rinviato per la discussione ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 5.2.2025 e in tale data rinviato ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 19.2.2025, nella quale, su richiesta dell'appellante, è stato rimesso in decisione.
Ritiene la Corte, all'esito della camera di consiglio, che l'appello sia infondato.
Il doc. 9 prodotto dall'appellante, come correttamente ritenuto dal Tribunale, è, infatti, un documento che non può avere valore probatorio.
Si tratta di un documento che non è attribuibile alla convenuta né a terzi, non recando alcuna sottoscrizione, né alcun altro elemento che possa far presumere la provenienza dalla convenuta o da terzi, sicchè correttamente è stato qualificato come documento “interno”, dovendosi ragionevolmente presumere che provenga dalla stessa odierna appellante.
Il documento 11, anche se prodotto come documento distinto, coincide con il suddetto documento 9. Part Il doc. 10 potrebbe al più provare il pagamento del corrispettivo da parte di a sicchè CP_1 sarebbe comunque inidoneo a provare l'avvenuto pagamento da parte dei debitori ceduti in favore di Part
pagamento che appartiene al fatto costitutivo del diritto azionato da e deve, quindi, essere CP_1
Part provato da
La prova non può, poi, considerarsi raggiunta per effetto della pretesa non contestazione della convenuta, non avendo alcun valore, a tal fine, la contumacia (v. Cass. 14372/23 “Alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio”) né avendo l'appellante provato interlocuzioni con la controparte in fase stragiudiziale che possano assumere valore di prova indiziaria.
L'appello, quindi, deve essere respinto, senza statuizione sulle spese, attesa la contumacia della parte appellata.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello;
-nulla sulle spese;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 19.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Marianna Galioto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3636/2023 promossa in grado d'appello
DA
già (C.F. ), elettivamente Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
domiciliata in CORSO MAGENTA 84 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. BONALUME
PAOLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni
Per Parte_3
Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n.
4067/23 pubblicata dal Tribunale di Milano il 18 maggio 2023 nel giudizio RG 44995/22 instaurato da
– nuova denominazione di nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
non notificata, Controparte_1
pagina 1 di 5 IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ossia € 32.498,61 a titolo di interessi maturati per il tardivo versamento, da parte di in favore di CP_1
Part
, delle somme pagate a da parte di alcuni debitori ceduti in relazione a crediti che erano CP_1
Part stati ceduti da a di cui: CP_1
• € 19.960,02 quale residuo della fattura (emessa per € 21.084,61) n. 90016307 del 24.12.20
• € 12.538,59 portati dalla fattura n. 90018644 del 21.12.21 Part condannare l relativo pagamento in favore di;
Controparte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Parte_1
della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, Controparte_1
condannare a pagare a la diversa Controparte_1 Parte_1
somma ritenuta dovuta.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre
CPA e successive.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha agito giudizialmente davanti al Tribunale di Milano per ottenere la condanna di Parte_1 al pagamento di euro “32.498,61 a titolo di interessi per il tardivo Controparte_1
Part versamento, da parte di in favore di , delle somme pagate a da parte di alcuni CP_1 CP_1
Part debitori ceduti in relazione a crediti che erano stati ceduti da a ”. CP_1
Part A fondamento della domanda, ha dedotto:
-di aver stipulato con la società convenuta un contratto di factoring avente ad oggetto i crediti maturati dalla società convenuta verso Pubbliche Amministrazioni;
-di aver pattuito in tale contratto che, ove la convenuta (creditore cedente) avesse ricevuto dal debitore ceduto il pagamento di fatture oggetto di cessione, gli importi ricevuti avrebbero dovuto essere
Part accreditati ad essa entro 10 giorni dal pagamento e che, ove il riaccredito non fosse avvenuto nel termine, si era obbligata a corrispondere interessi ad un tasso convenzionale dal suddetto CP_1 decimo giorno sino alla data dell'effettivo accredito;
Part
-di aver pattuito altresì che, “Nel caso in cui il Fornitore non abbia dato alcuna comunicazione a ovvero quest'ultima non sia stata comunque messa nelle condizioni per avere dal Fornitore le opportune informazioni in merito alla data dell'accredito, sulla somma che dovrà essere bonificata a
pagina 2 di 5 Part
si applicheranno, a carico del Fornitore, gli interessi al Tasso BCE + 800 bps, con decorrenza dalla Data Valuta Maturity aumentata di 60 giorni”;
-che aveva ricevuto tali pagamenti in svariati casi e che aveva provveduto a riaccreditare gli CP_1
importi ad essa attrice, ma tardivamente rispetto al termine di 10 giorni contrattualmente previsto;
-che in alcuni di tali casi non aveva fornito informazioni sulla data di pagamento da parte dei CP_1
debitori ceduti.
Nella contumacia della convenuta, il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza n. 4067/23, con la quale respingeva la domanda ritenendo non offerta la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato.
Il Tribunale riteneva, infatti, che “non risulta prova 1) dei pagamenti da parte dei terzi debitori in favore di 2) Non risulta prova del fatto che abbia girato i pagamenti ricevuti dai suoi CP_1 CP_1
debitori (sicché non risulta neppure per tale via che i pagamenti di cui al punto 1 siano effettivamente intervenuti). Non risulta neppure 3) se dei pagamenti sia stata data comunicazione (il doc. 11 è del pari prospetto meramente interno)”.
Part La sentenza è stata appellata da davanti a questa Corte sulla base di un motivo così rubricato
“Censurabilita' della sentenza per non avere il Tribunale raggiunta la prova dei crediti nonostante le Part allegazioni e produzioni effettuate da e, in ogni caso, nonostante l'assenza di contestazione da parte di sia nella fase anteriore al giudizio che nel corso del giudizio”. CP_1
L'appellante ritiene che il Tribunale erroneamente non abbia ritenuto provati i fatti dedotti sulla base dei documenti offerti, avendo essa appellante “prodotto (doc. 9) (anche) la documentazione comprovante:
Part
• l'avvenuta “girata”, da parte di in favore di , delle somme che erano state pagate dal CP_1
debitore in relazione alle fatture interessate dal presente giudizio
• la relativa data.
L'appellante deduce altresì di aver “prodotto (anche) la documentazione comprovante la Part comunicazione, da a , della data in cui il debitore ceduto aveva effettuato, in favore di CP_1
il pagamento delle predette fatture (doc. 11) CP_1
Secondo l'appellante, il doc. 9, a differenza di quanto ha ritenuto il Tribunale, non sarebbe “un Part prospetto “interno” di bensì esattamente la schermata estratta dal conto corrente comprovante il Part pagamento effettuato da a ”. CP_1
pagina 3 di 5 Part Anche il doc. 11, secondo l'appellante, non sarebbe “un prospetto “interno” di bensì la schermata attestante la data in cui il debitore ceduto aveva effettuato, in favore di il pagamento delle CP_1 fatture sottostanti gli interessi”.
L'appellante ritiene che il Tribunale abbia altresì violato l'art. 115 c.p.c. non avendo attribuito rilievo alla mancanza di contestazioni da parte della convenuta, che né in fase stragiudiziale, né in giudizio, essendo rimasta contumace, aveva contestato i fatti dedotti.
La parte appellata è rimasta contumace anche nel giudizio di appello, che è stato rinviato per la discussione ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 5.2.2025 e in tale data rinviato ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 19.2.2025, nella quale, su richiesta dell'appellante, è stato rimesso in decisione.
Ritiene la Corte, all'esito della camera di consiglio, che l'appello sia infondato.
Il doc. 9 prodotto dall'appellante, come correttamente ritenuto dal Tribunale, è, infatti, un documento che non può avere valore probatorio.
Si tratta di un documento che non è attribuibile alla convenuta né a terzi, non recando alcuna sottoscrizione, né alcun altro elemento che possa far presumere la provenienza dalla convenuta o da terzi, sicchè correttamente è stato qualificato come documento “interno”, dovendosi ragionevolmente presumere che provenga dalla stessa odierna appellante.
Il documento 11, anche se prodotto come documento distinto, coincide con il suddetto documento 9. Part Il doc. 10 potrebbe al più provare il pagamento del corrispettivo da parte di a sicchè CP_1 sarebbe comunque inidoneo a provare l'avvenuto pagamento da parte dei debitori ceduti in favore di Part
pagamento che appartiene al fatto costitutivo del diritto azionato da e deve, quindi, essere CP_1
Part provato da
La prova non può, poi, considerarsi raggiunta per effetto della pretesa non contestazione della convenuta, non avendo alcun valore, a tal fine, la contumacia (v. Cass. 14372/23 “Alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio”) né avendo l'appellante provato interlocuzioni con la controparte in fase stragiudiziale che possano assumere valore di prova indiziaria.
L'appello, quindi, deve essere respinto, senza statuizione sulle spese, attesa la contumacia della parte appellata.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello;
-nulla sulle spese;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 19.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Marianna Galioto
pagina 5 di 5