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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 342/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2652/2023 depositato il 04/12/2023
proposto da
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Studio Avv. Nominativo_1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 793/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 1 e pubblicata il 19/05/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620200005911791000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, conferma dell'impugnata cartella di pagamento con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Resistente/Appellato: rigetto con conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 2652/2023 RGA la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la sentenza n. 792/1/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, depositata il
19/05/2023, di accoglimento del ricorso, con compensazione di spese, proposto dalla contribuente sig.ra Resistente_1, avverso la cartella di pagamento, meglio indicata in epigrafe, emessa dall'ADER relativa all'omesso versamento della tassa automobilistica dell'anno 2015 dell'importo di € 229,50, oltre interessi, sanzioni ed oneri riferita al veicolo targato Targa_1
Nel merito, la Regione Puglia ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per la conferma dell'impugnata cartella di pagamento con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni del 31/01/2024 si è costituita la contribuente sig.ra Resistente_1 che ha eccepito l'infondatezza dell'appello della Regione Puglia chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
All'adunanza in camera di consiglio del 20/01/2026, sentito il Relatore, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello della Regione Puglia è fondato.
Con il primo mezzo di gravame la Regione Puglia contesta la sentenza di prime cure nel capo in cui ha dichiarato tardiva la sua costituzione in primo grado in quanto avvenuta in data 13/02/2023 mentre l'udienza si è tenuta il 16/02/2023.
I giudici di prime cure hanno, altresì, dichiarato la tardività della esibizione della notificazione avvenuta nel triennio dell'avviso di accertamento interruttivo del predetto termine prescrizionale.
Osserva il Collegio che l'appello della Regione Puglia è ammissibile essendo l'Ente impositore, in ogni caso, legittimato ad appellare la sentenza favorevole al contribuente esseno risultata soccombente a seguito dell'accoglimento del ricorso proposto dalla sig.ra Resistente_1.
Il documento, la cui produzione è stata dichiarata tardiva dalla sentenza gravata, comunque, deve ritenersi validamente prodotto in appello. Ed infatti, alla data della notificazione del gravame, vigeva ancora l'art. 58,
2° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, che va applicato, pertanto, al presente giudizio ratione temporis. Norma che, come è noto, stabilisce: <e' fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti>>.
La validità della produzione dell'avviso di accertamento e della prova della relativa notificazione, avvenuta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento consegnata a mani proprie della contribuente sig.ra Resistente_1 in data 09/11/2017, dimostra pienamente l'avvenuta interruzione della prescrizione triennale prevista dalla legge. Ne discende la piena legittimità dell'impugnata cartella che richiama espressamente in motivazione l'avvenuta notifica del predetto avviso di accertamento alla contribuente in data 09/11/2017.
2) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello proposto dalla Regione Puglia è fondato e va, pertanto, accolto dovendosi, in riforma della sentenza di prime cure, confermare integralmente l'impugnata cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe.
3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, il Collegio ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 2) accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, conferma l'impugnata cartella di pagamento;
dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari il 20 gennaio 2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2652/2023 depositato il 04/12/2023
proposto da
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Studio Avv. Nominativo_1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 793/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 1 e pubblicata il 19/05/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620200005911791000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, conferma dell'impugnata cartella di pagamento con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Resistente/Appellato: rigetto con conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 2652/2023 RGA la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la sentenza n. 792/1/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, depositata il
19/05/2023, di accoglimento del ricorso, con compensazione di spese, proposto dalla contribuente sig.ra Resistente_1, avverso la cartella di pagamento, meglio indicata in epigrafe, emessa dall'ADER relativa all'omesso versamento della tassa automobilistica dell'anno 2015 dell'importo di € 229,50, oltre interessi, sanzioni ed oneri riferita al veicolo targato Targa_1
Nel merito, la Regione Puglia ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per la conferma dell'impugnata cartella di pagamento con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni del 31/01/2024 si è costituita la contribuente sig.ra Resistente_1 che ha eccepito l'infondatezza dell'appello della Regione Puglia chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
All'adunanza in camera di consiglio del 20/01/2026, sentito il Relatore, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello della Regione Puglia è fondato.
Con il primo mezzo di gravame la Regione Puglia contesta la sentenza di prime cure nel capo in cui ha dichiarato tardiva la sua costituzione in primo grado in quanto avvenuta in data 13/02/2023 mentre l'udienza si è tenuta il 16/02/2023.
I giudici di prime cure hanno, altresì, dichiarato la tardività della esibizione della notificazione avvenuta nel triennio dell'avviso di accertamento interruttivo del predetto termine prescrizionale.
Osserva il Collegio che l'appello della Regione Puglia è ammissibile essendo l'Ente impositore, in ogni caso, legittimato ad appellare la sentenza favorevole al contribuente esseno risultata soccombente a seguito dell'accoglimento del ricorso proposto dalla sig.ra Resistente_1.
Il documento, la cui produzione è stata dichiarata tardiva dalla sentenza gravata, comunque, deve ritenersi validamente prodotto in appello. Ed infatti, alla data della notificazione del gravame, vigeva ancora l'art. 58,
2° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, che va applicato, pertanto, al presente giudizio ratione temporis. Norma che, come è noto, stabilisce: <e' fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti>>.
La validità della produzione dell'avviso di accertamento e della prova della relativa notificazione, avvenuta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento consegnata a mani proprie della contribuente sig.ra Resistente_1 in data 09/11/2017, dimostra pienamente l'avvenuta interruzione della prescrizione triennale prevista dalla legge. Ne discende la piena legittimità dell'impugnata cartella che richiama espressamente in motivazione l'avvenuta notifica del predetto avviso di accertamento alla contribuente in data 09/11/2017.
2) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello proposto dalla Regione Puglia è fondato e va, pertanto, accolto dovendosi, in riforma della sentenza di prime cure, confermare integralmente l'impugnata cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe.
3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, il Collegio ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 2) accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, conferma l'impugnata cartella di pagamento;
dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari il 20 gennaio 2026