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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/09/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.Gen. N. 1167/21 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1167/21 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 8.11.21 e posta in decisione all'udienza collegiale del 7.5.25
d a
OGGETTO:
nato a [...] il [...] residente a Parte_1
azione revocatoria Suzzara in Viale Kennedy n. 14, rappresentato e difeso dall'avv. Davide ordinaria ex art.2901 cc Pini del Foro di Mantova con domicilio eletto presso il suo studio in cod. 102002 Mantova, Via G. Chiassi n. 54, giusta procura allegata all'atto d'appello ai sensi dell'art 83 comma 3 c.p.c;
APPELLANTE
c o n t r o
, in persona del legale rappresentante, con sede in Mantova, CP_1
Via Acerbi n. 35, CF e PIVA rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Maria Chiara Messora, con studio in Mantova, Via P. Amedeo
n. 22, presso cui l'appellata elegge domicilio giusta procura in atti;
APPELLATA
Nella contumacia di Controparte_2
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Tribunale di Mantova n.
352 in data 8.4.21
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza,
riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto
Nel merito
1) Rigettare la domanda revocatoria di per improponibilità e/o CP_1
improcedibilità e/o inammissibilità per assoluta inesistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, di fatto e di diritto, o come meglio, e,
per l'effetto, confermare la piena validità ed efficacia dell'atto di compravendita Notaio 28.4.2016 Rep. n. 90290/21575. Per_1
2) con vittoria di spese, anche generali, e compensi di lite, oltre CPA ed
IVA di legge.
Per l'appellata
Nel merito.
Respingersi nel miglior modo le domande svolte ex adverso siccome infondate e destituite di giuridico fondamento e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 352/2021 emessa inter partes dal Tribunale di Mantova. Con la integrale rifusione delle spese e competenze del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 16/5/16, ritualmente notificato, la società CP_1
[...
con sede in Mantova, citava in giudizio e Parte_1 CP_2
dinnanzi al Tribunale di Mantova esponendo che:
[...]
- in data 15/4/10, era stato stipulato un contratto preliminare tra i coniugi e da un lato, e dall'altro, avente Parte_1 Parte_2 CP_1
ad oggetto un lotto di terreno con sovrastante fabbricato da edificarsi come da progetto predisposto dall'Arch. Persona_2
- con lettera raccomandata ricevuta in data 6/5/14, aveva inviato CP_1
ai coniugi e ormale richiesta di adempimento del contratto Pt_1 Pt_2
preliminare di cui sopra, in quanto questi a far data dal 2011 non avevano più versato quanto promesso, i coniugi non avevano adempiuto e CP_1
aveva sospeso i lavori;
- si era allora rivolta al Tribunale di Mantova per ottenere, CP_1
preliminarmente e nell'immediato, l'accertamento tecnico dei lavori effettivamente svolti per la costruzione del fabbricato oggetto del contratto preliminare e per l'effetto l'accertamento le somme dovutele, depositando ricorso in data 8/1/16 ai sensi dell'art. 696 bis cpc per la nomina di consulente tecnico d'ufficio;
- contemporaneamente, i coniugi avevano convenuto in Parte_3
giudizio e l'Arch. domandando determinarsi il CP_1 Persona_2
valore attuale degli immobili promessi col preliminare stipulato in data
15/4/2010, ridurre dalla cifra così determinata il prezzo, sottraendolo a quanto i coniugi avevano versato, ceduto in permuta e loro accreditato per totali € 492.000,00 e a quanto avrebbero dovuto pagare per liberare gli immobili dalla ipoteca legale a favore C.M.R Scrl in concordato preventivo (€ 266.917,73 oltre interessi annui del 5,6% dal 24/2/2012),
nonchè trasferire loro la proprietà degli immobili promessi col preliminare;
-si era costituita proponendo domanda riconvenzionale con cui CP_1
chiedeva accertarsi e dichiararsi che essa era creditrice del prezzo ancora dovuto dai coniugi in forza del contratto preliminare del Parte_3
15.4.2010 e, per l'effetto, pronunciarsi sentenza ex art 2932 cc trasferendo ai coniugi la proprietà dell'immobile oggetto del preliminare previo versamento da parte dei medesimi del prezzo residuo;
-il primo giudizio si era concluso con un giudizio di inammissibilità,
mentre quello incardinato dai coniugi proseguiva. Il Ctu nominato in data
11/4/16 aveva depositato la sua relazione confermando la sussistenza del credito di verso i coniugi pari a € 859.696,20 oltre CP_1 Parte_3
Iva, al netto degli acconti versati. Rigettando l'eccezione di nullità della
Ctu sollevata dalla difesa dei coniugi e la richiesta di Parte_3 CP_1
[... di emissione di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., il giudice istruttore,
nell'ordinanza in data 6/5/16, aveva affermato che “. . . a seguito
dell'espletata istruttoria il diritto creditorio di parte convenuta, pur
essendo certo ed incontrovertibile nell'an, è ancora controverso nel
quantum . . .”;
-nel corso dell'udienza del 3/5/16, fissata per la comparizione delle parti e il tentativo di conciliazione, i coniugi e entrambi presenti Pt_1 Pt_2
personalmente, avevano proposto di rinunciare al preliminare,
manifestando, per la prima volta nel corso del contenzioso in essere da anni, la volontà di non pagare quanto dovuto a CP_1
- i coniugi avevano alienato, in quel periodo, a terzi tutti i loro beni immobili: in particolare, con atto del 28/4/16 n. 90290 rep. e n. 21575
Racc. Notaio dr. di Gualtieri, aveva Persona_3 Parte_1
venduto al genero l'intera piena proprietà dell'immobile Controparte_2
costituito da casa di civile abitazione sito in Suzzara (Mn), Via Kennedy
n. 14, individuato al FG 43 part. 189 sub 21 e sub 5;
- la scientia fraudis, scientia damni e la partecipatio fraudis erano provate dal legame di parentela tra venditore e acquirente (suocero e genero tra loro), dalla conoscenza del debito come dimostrato dalla partecipazione del terzo acquirente al processo descritto come testimone, dal prezzo di compravendita di € 65.000,00 indicato nel rogito, di molto inferiore ai valori di mercato correnti;
dal fatto che la compravendita fosse stata fissata pochi giorni dopo il deposito della consulenza sfavorevole;
- la partecipatio fraudis poteva anche dedursi a mezzo di presunzioni semplici e, in caso di vendita di una pluralità di beni del debitore, spettava al debitore stesso la prova dell'assenza di partecipatio;
tanto premesso, domandava revocarsi l'atto di compravendita ai CP_1
sensi dell'art.2901.
Si costituiva in data 25.10.16 il solo contestando Parte_1
quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda revocatoria, in via principale per “inesistenza ed inesigibilità del preteso
credito”, e, in via alternativa, per improponibilità, improcedibilità,
inammissibilità e assoluta inesistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi.
Segnatamente, affermava che:
- si era resa inadempiente al preliminare datato 15.4.10, in quanto CP_1
non aveva ancora terminato i lavori sull'immobile all'epoca dell'introduzione del giudizio, come risultava dalla stessa consulenza tecnica d'ufficio invocata da controparte;
- erano già stati consegnati a titolo d'acconto € 292.000,00 e un appartamento di proprietà di valutato ai fini della permuta in Parte_2
€ 135.000,00 ma venduto al prezzo di € 65.000,00;
- il preliminare di compravendita era comunque nullo perché conteneva una condizione sospensiva meramente potestativa a favore di;
CP_1
- aveva acquistato l' appartamento di cui è causa che aveva Pt_1
concesso in comodato a figlia e genero;
già allora era intervenuto accordo tra genero e suocero per l'acquisto dell'appartamento da parte del genero stesso, quando questi avesse avuto la relativa disponibilità economica;
tale acquisto sarebbe intervenuto anche per ripianare alcune posizioni debitorie intercorrenti tra i due;
- non sussisteva pregiudizio per la in quanto aveva ottenuto CP_3 Pt_1
un mutuo a copertura delle somme pattuite per il trasferimento immobiliare.
, benchè ritualmente citato, non si costituiva in giudizio ed Controparte_2 era dichiarato.
Nel corso del giudizio era prodotta la sentenza pronunciata dal Tribunale
di Mantova in data 5/5/19 (depositata il 20/5/19) n. 368/19, all'esito del procedimento ex art. 702 cpc, che condannava e in solido Pt_1 Pt_2
tra loro al pagamento di € 819.69620 oltre Iva e Iva sulla caparra versata di € 100.000,00 ed interessi in favore di CP_1
Senza espletamento di ulteriore attività istruttoria la causa era trattenuta per la decisione una prima volta all'udienza del 26/2/19.
Con ordinanza in data 14/9/19 la causa era nuovamente rimessa sul ruolo ed era, da ultimo, trattenuta per la decisione all'udienza del 22/9/20.
In data 8.4.21 il Tribunale di Mantova in composizione monocratica con sentenza n.352/21 accoglieva la domanda di revocatoria dichiarando inefficace l'atto di compravendita nei confronti di ordinava CP_1
l'annotazione della sentenza a margine dell'atto stesso e condannava al pagamento delle spese di giudizio, in solido tra loro, e CP_2 Pt_1
Il Tribunale affermava in particolare che:
- l' azione revocatoria era esperibile anche a difesa di un diritto di credito sottoposto a termine o condizione, illiquido o litigioso, e la sussistenza del credito, nella specie, era indubbia, alla luce della documentazione versata in atti e in particolare della sentenza pronunciata in data 5/5/19 (dep. il
20/5/19) n. 368/19 del Tribunale di Mantova che condannava
[...]
, in solido con , al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
“della somma di € 819.696,20 oltre Iva, oltre all'Iva sulla caparra versata
di € 110.000,00 ed interessi come in motivazione”; -la vendita revocanda era, pertanto, posteriore al sorgere del credito;
- né né avevano fornito alcuna prova della capienza del Pt_1 CP_2
patrimonio del debitore ed essendo intervenuta una variazione anche solo qualitativa del patrimonio doveva ritenersi integrato il requisito dell'eventus damni;
- sotto il profilo dell'elemento soggettivo, stante la anteriorità del credito,
non era necessaria una specifica intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza che, mediante l'atto di disposizione, il debitore aveva variato, sotto il profilo quantitativo o qualitativo, il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori ai sensi dell'art. 2740
c.c., in modo tale da recare pregiudizio alle ragioni di costoro. Inoltre non era necessaria una specifica conoscenza del credito per la cui tutela l'azione revocatoria era proposta, essendo sufficiente che la consapevolezza investisse la variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore in danno dei creditori complessivamente considerati. Nel caso di specie rilevavano quali elementi presuntivi il rapporto di affinità tra i convenuti, tra loro suocero e genero, e la coabitazione degli stessi allo stesso indirizzo di Suzzara, Via Kennedy n.
1; inoltre, poiché il debitore aveva proceduto alla vendita dell'unico bene immobile di sua proprietà, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, erano ritenuti in re ipsa dalla giurisprudenza corrente;
- le spese seguivano la soccombenza. Avverso la sentenza proponeva appello chiedendo la Parte_1
riforma della sentenza ed il rigetto delle domande proposte da con CP_1
vittoria di spese.
Si costituiva e contestava la fondatezza dell'appello chiedendone CP_1
il rigetto.
All'udienza del 7.5.25, le parti precisavano le conclusioni e la Corte
tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui essa afferma che l'atto impugnato era posteriore al sorgere del credito.
L'atto di compravendita revocando è infatti stato stipulato in data
28.4.2016 e l'ordinanza istruttoria in cui si affermava la certezza del credito risaliva al 6.5.2016; dunque l'atto di compravendita sarebbe anteriore al sorgere del credito, momento coincidente con il deposito dell'ordinanza sopra citata.
Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, l'appellante si duole della decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'atteggiamento psicologico richiesto da parte del e del Pt_1
terzo acquirente CP_2
Sostiene che, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito,
controparte avrebbe dovuto dimostrare la dolosa preordinazione dell'atto al fine di ledere le ragioni del creditore e la partecipazione del terzo. Rileva
che tra gli elementi presuntivi all'uopo presi in considerazione dalla giurisprudenza di legittimità risulterebbe sussistere solo quello del rapporto di affinità tra debitore e terzo acquirente, in quanto non vi sarebbe mai stata coabitazione tra loro e l'immobile oggetto di compravendita sarebbe uno solo;
inoltre, l'atto non sarebbe concatenato con altri atti dispositivi.
Il giudice avrebbe, inoltre, mancato di considerare che la vendita sarebbe avvenuta a prezzo di mercato e il pagamento a mezzo di assegno circolare,
tracciabile.
Evidenzia che, anche ritenendo l'atto posteriore al sorgere del credito, in ogni caso non sarebbe stata fornita da alcuna prova della scientia CP_1
damni e del consilium fraudis.
*****
I motivi, che si trattano insieme, sono entrambi infondati.
Si premette che i profili relativi all'eventus damni, alla sussistenza del credito e alla validità del contratto preliminare, contestati in primo grado,
non sono oggetto di appello e sugli stessi si deve ritenere pertanto formato il giudicato.
Il primo motivo è infondato in quanto l'atto di compravendita oggetto di causa è stato stipulato quando era già sussistente un'aspettativa di credito da parte di sorta dalla stipula del contratto preliminare, tutelata ai CP_1
sensi dell'art. 2932 cc.
L'aspettativa di credito deve infatti farsi risalire al più tardi al 18/2/15,
data in cui è stato incardinato il giudizio ai sensi dell'art.702 cpc che ha condotto alla pronuncia della sentenza ai sensi dell'art.2932 cc, in data 5/5/19 (dep. il 20/5/19) n. 368/19, che in accoglimento della predetta domanda riconvenzionale, ha condannato i coniugi al Parte_3
pagamento della somma di euro 819.696,20, oltre Iva e oltre all'Iva sulla caparra versata di euro 110.000,00 ed interessi, e ciò in aderenza all'orientamento della giurisprudenza consolidata in materia. Secondo la
SC, infatti, “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c.
accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione
o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento
dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria
dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira
a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore
di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali” (ex multis, Cass.
28141/2023); “Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria
non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido
ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima
facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non
definitivamente accertata.” (Cass. 11755/2018).
In particolare, in materia di credito eventuale proveniente da giudizio separato, sono anche intervenute le Sezioni Unite ribadendo l'interpretazione estensiva del concetto di credito: “L'art. 2901 c.c. ha
accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione
o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di
certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella
veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio
sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della
qualità di creditore che abilita all'esperimento
dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto
dal debitore.” (SS.UU. Cass. ord. 9440/2004).
Nel caso de quo già con l'instaurazione del procedimento in cui CP_1
ha proposto domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito,
è nata in [...] alla società medesima un'aspettativa di credito basata sul fatto che in caso di accoglimento della domanda ex art 2932 cc da essa proposta, sarebbe stata creditrice del residuo prezzo.
La pendenza della lite determinava, dunque, a carico di entrambe le parti e in particolare, per quel che qui interessa, del la necessità di non Pt_1
apportare modifiche quantitative o qualitative al proprio patrimonio pregiudizievoli delle aspettative di credito di essendo tali non solo CP_1
quelle azionate in relazione al preteso inadempimento dei promittenti acquirenti, ma anche quelle che proprio la pendenza della lite avrebbe potuto fare insorgere, in relazione ai suoi possibili esiti, ad esempio a titolo di spese di lite.
Corretta è dunque la conclusione del primo giudice in ordine al sorgere dell'aspettativa del credito a garanzia del quale ha proposto azione CP_1
revocatoria in un momento antecedente (2015) rispetto alla revocanda compravendita (28.4.16).
Ne segue che, ai sensi dell'art.2901 cc, trattandosi di atto a titolo oneroso stipulato successivamente al sorgere del credito, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, non è necessario dimostrare che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, come sostiene l'appellante, bensì è sufficiente che il debitore fosse consapevole del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore-
non essendo necessario alcun dolo specifico sul punto- e che il terzo acquirente fosse cosciente di tale pregiudizio.
Ebbene, anche sotto questo profilo la decisione del primo giudice appare corretta.
Infatti, è incontestato che abbia ceduto il suo unico immobile di Pt_1
proprietà, non avendo egli mai affermato né provato che il proprio patrimonio contenesse altri beni parimenti aggredibili. Egli, inoltre, quale parte ricorrente nel procedimento ex art.702 cpc che ha accertato il credito di era ben conscio della sua entità ,e quando è emerso dagli atti CP_1
processuali che esso poteva ritenersi provato, ha scelto di disfarsi immediatamente del bene citato, come dimostrato dalla contiguità
temporale tra l'atto di disposizione (datato 28.4.16) e il deposito della consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento instaurato nel 2015
(deposito avvenuto in data 11/04/2016) che ha accertato e quantificato il credito di Tutti questi plurimi elementi, dedotti e dimostrati da CP_1 CP_1
sin dal primo grado con le relative produzioni documentali, contribuiscono a provare l'elemento soggettivo del debitore.
In relazione alla posizione del terzo, è necessario dimostrare la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia
damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo, di tale pregiudizio, senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
La conoscenza da parte del contumace della lesione delle Controparte_2
ragioni creditorie della società appellante può essere parimenti provata per presunzioni, e in tal senso depongono il legame di affinità tra lui e il
(il è il genero dell'appellante), la circostanza che il Pt_1 CP_2
abbia continuato ad abitare presso l'immobile venduto al genero, Pt_1
come risultante dall'indirizzo indicato negli atti di causa, e la audizione quale teste del nell'ambito della causa 45/2015 RG all'udienza CP_4
del 11.01.2016 (cfr. doc. 10 di , indizi dai quali ben può desumersi CP_1
come egli fosse perfettamente a conoscenza del contenzioso tra i suoceri e la società appellata e del presumibile credito di quest'ultima; non si può
invece dar rilievo al fatto che il pagamento sia avvenuto con assegni in quanto le limitazioni all'uso del contante sono state imposte dal D.lgs 21
novembre 2007, n.231, in vigore all'epoca della stipula, né alla addotta sperequazione tra il prezzo pattuito ed il valore di mercato, non essendo state formulate istanze istruttorie in merito all'accertamento del prezzo di mercato dell'immobile né prodotte prove nel senso della rispondenza del prezzo all'effettivo valore.
*****
L'appello va, quindi, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannato al pagamento delle spese del grado di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento, parametri medi, (scaglione compreso tra € 520.001,00 ed €
1.000.000,00) fatta eccezione per la “fase istruttoria/di trattazione”,
liquidata in conformità al parametro minimo in relazione al presente grado tenuto conto dell'attività difensiva svolta in merito a tale fase. Sussistono
i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Mantova n. 352 pubblicata in data 8.4.21 che, per l'effetto,
conferma integralmente;
-condanna al pagamento delle spese del presente grado Parte_1
che liquida in favore di in € 5.706,00 per la fase di studio, € CP_1
3.318,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione ed €
9.487,00 per la fase decisoria, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa se per legge dovute;
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di
Parte_1 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1167/21 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 8.11.21 e posta in decisione all'udienza collegiale del 7.5.25
d a
OGGETTO:
nato a [...] il [...] residente a Parte_1
azione revocatoria Suzzara in Viale Kennedy n. 14, rappresentato e difeso dall'avv. Davide ordinaria ex art.2901 cc Pini del Foro di Mantova con domicilio eletto presso il suo studio in cod. 102002 Mantova, Via G. Chiassi n. 54, giusta procura allegata all'atto d'appello ai sensi dell'art 83 comma 3 c.p.c;
APPELLANTE
c o n t r o
, in persona del legale rappresentante, con sede in Mantova, CP_1
Via Acerbi n. 35, CF e PIVA rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Maria Chiara Messora, con studio in Mantova, Via P. Amedeo
n. 22, presso cui l'appellata elegge domicilio giusta procura in atti;
APPELLATA
Nella contumacia di Controparte_2
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Tribunale di Mantova n.
352 in data 8.4.21
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza,
riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto
Nel merito
1) Rigettare la domanda revocatoria di per improponibilità e/o CP_1
improcedibilità e/o inammissibilità per assoluta inesistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, di fatto e di diritto, o come meglio, e,
per l'effetto, confermare la piena validità ed efficacia dell'atto di compravendita Notaio 28.4.2016 Rep. n. 90290/21575. Per_1
2) con vittoria di spese, anche generali, e compensi di lite, oltre CPA ed
IVA di legge.
Per l'appellata
Nel merito.
Respingersi nel miglior modo le domande svolte ex adverso siccome infondate e destituite di giuridico fondamento e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 352/2021 emessa inter partes dal Tribunale di Mantova. Con la integrale rifusione delle spese e competenze del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 16/5/16, ritualmente notificato, la società CP_1
[...
con sede in Mantova, citava in giudizio e Parte_1 CP_2
dinnanzi al Tribunale di Mantova esponendo che:
[...]
- in data 15/4/10, era stato stipulato un contratto preliminare tra i coniugi e da un lato, e dall'altro, avente Parte_1 Parte_2 CP_1
ad oggetto un lotto di terreno con sovrastante fabbricato da edificarsi come da progetto predisposto dall'Arch. Persona_2
- con lettera raccomandata ricevuta in data 6/5/14, aveva inviato CP_1
ai coniugi e ormale richiesta di adempimento del contratto Pt_1 Pt_2
preliminare di cui sopra, in quanto questi a far data dal 2011 non avevano più versato quanto promesso, i coniugi non avevano adempiuto e CP_1
aveva sospeso i lavori;
- si era allora rivolta al Tribunale di Mantova per ottenere, CP_1
preliminarmente e nell'immediato, l'accertamento tecnico dei lavori effettivamente svolti per la costruzione del fabbricato oggetto del contratto preliminare e per l'effetto l'accertamento le somme dovutele, depositando ricorso in data 8/1/16 ai sensi dell'art. 696 bis cpc per la nomina di consulente tecnico d'ufficio;
- contemporaneamente, i coniugi avevano convenuto in Parte_3
giudizio e l'Arch. domandando determinarsi il CP_1 Persona_2
valore attuale degli immobili promessi col preliminare stipulato in data
15/4/2010, ridurre dalla cifra così determinata il prezzo, sottraendolo a quanto i coniugi avevano versato, ceduto in permuta e loro accreditato per totali € 492.000,00 e a quanto avrebbero dovuto pagare per liberare gli immobili dalla ipoteca legale a favore C.M.R Scrl in concordato preventivo (€ 266.917,73 oltre interessi annui del 5,6% dal 24/2/2012),
nonchè trasferire loro la proprietà degli immobili promessi col preliminare;
-si era costituita proponendo domanda riconvenzionale con cui CP_1
chiedeva accertarsi e dichiararsi che essa era creditrice del prezzo ancora dovuto dai coniugi in forza del contratto preliminare del Parte_3
15.4.2010 e, per l'effetto, pronunciarsi sentenza ex art 2932 cc trasferendo ai coniugi la proprietà dell'immobile oggetto del preliminare previo versamento da parte dei medesimi del prezzo residuo;
-il primo giudizio si era concluso con un giudizio di inammissibilità,
mentre quello incardinato dai coniugi proseguiva. Il Ctu nominato in data
11/4/16 aveva depositato la sua relazione confermando la sussistenza del credito di verso i coniugi pari a € 859.696,20 oltre CP_1 Parte_3
Iva, al netto degli acconti versati. Rigettando l'eccezione di nullità della
Ctu sollevata dalla difesa dei coniugi e la richiesta di Parte_3 CP_1
[... di emissione di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., il giudice istruttore,
nell'ordinanza in data 6/5/16, aveva affermato che “. . . a seguito
dell'espletata istruttoria il diritto creditorio di parte convenuta, pur
essendo certo ed incontrovertibile nell'an, è ancora controverso nel
quantum . . .”;
-nel corso dell'udienza del 3/5/16, fissata per la comparizione delle parti e il tentativo di conciliazione, i coniugi e entrambi presenti Pt_1 Pt_2
personalmente, avevano proposto di rinunciare al preliminare,
manifestando, per la prima volta nel corso del contenzioso in essere da anni, la volontà di non pagare quanto dovuto a CP_1
- i coniugi avevano alienato, in quel periodo, a terzi tutti i loro beni immobili: in particolare, con atto del 28/4/16 n. 90290 rep. e n. 21575
Racc. Notaio dr. di Gualtieri, aveva Persona_3 Parte_1
venduto al genero l'intera piena proprietà dell'immobile Controparte_2
costituito da casa di civile abitazione sito in Suzzara (Mn), Via Kennedy
n. 14, individuato al FG 43 part. 189 sub 21 e sub 5;
- la scientia fraudis, scientia damni e la partecipatio fraudis erano provate dal legame di parentela tra venditore e acquirente (suocero e genero tra loro), dalla conoscenza del debito come dimostrato dalla partecipazione del terzo acquirente al processo descritto come testimone, dal prezzo di compravendita di € 65.000,00 indicato nel rogito, di molto inferiore ai valori di mercato correnti;
dal fatto che la compravendita fosse stata fissata pochi giorni dopo il deposito della consulenza sfavorevole;
- la partecipatio fraudis poteva anche dedursi a mezzo di presunzioni semplici e, in caso di vendita di una pluralità di beni del debitore, spettava al debitore stesso la prova dell'assenza di partecipatio;
tanto premesso, domandava revocarsi l'atto di compravendita ai CP_1
sensi dell'art.2901.
Si costituiva in data 25.10.16 il solo contestando Parte_1
quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda revocatoria, in via principale per “inesistenza ed inesigibilità del preteso
credito”, e, in via alternativa, per improponibilità, improcedibilità,
inammissibilità e assoluta inesistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi.
Segnatamente, affermava che:
- si era resa inadempiente al preliminare datato 15.4.10, in quanto CP_1
non aveva ancora terminato i lavori sull'immobile all'epoca dell'introduzione del giudizio, come risultava dalla stessa consulenza tecnica d'ufficio invocata da controparte;
- erano già stati consegnati a titolo d'acconto € 292.000,00 e un appartamento di proprietà di valutato ai fini della permuta in Parte_2
€ 135.000,00 ma venduto al prezzo di € 65.000,00;
- il preliminare di compravendita era comunque nullo perché conteneva una condizione sospensiva meramente potestativa a favore di;
CP_1
- aveva acquistato l' appartamento di cui è causa che aveva Pt_1
concesso in comodato a figlia e genero;
già allora era intervenuto accordo tra genero e suocero per l'acquisto dell'appartamento da parte del genero stesso, quando questi avesse avuto la relativa disponibilità economica;
tale acquisto sarebbe intervenuto anche per ripianare alcune posizioni debitorie intercorrenti tra i due;
- non sussisteva pregiudizio per la in quanto aveva ottenuto CP_3 Pt_1
un mutuo a copertura delle somme pattuite per il trasferimento immobiliare.
, benchè ritualmente citato, non si costituiva in giudizio ed Controparte_2 era dichiarato.
Nel corso del giudizio era prodotta la sentenza pronunciata dal Tribunale
di Mantova in data 5/5/19 (depositata il 20/5/19) n. 368/19, all'esito del procedimento ex art. 702 cpc, che condannava e in solido Pt_1 Pt_2
tra loro al pagamento di € 819.69620 oltre Iva e Iva sulla caparra versata di € 100.000,00 ed interessi in favore di CP_1
Senza espletamento di ulteriore attività istruttoria la causa era trattenuta per la decisione una prima volta all'udienza del 26/2/19.
Con ordinanza in data 14/9/19 la causa era nuovamente rimessa sul ruolo ed era, da ultimo, trattenuta per la decisione all'udienza del 22/9/20.
In data 8.4.21 il Tribunale di Mantova in composizione monocratica con sentenza n.352/21 accoglieva la domanda di revocatoria dichiarando inefficace l'atto di compravendita nei confronti di ordinava CP_1
l'annotazione della sentenza a margine dell'atto stesso e condannava al pagamento delle spese di giudizio, in solido tra loro, e CP_2 Pt_1
Il Tribunale affermava in particolare che:
- l' azione revocatoria era esperibile anche a difesa di un diritto di credito sottoposto a termine o condizione, illiquido o litigioso, e la sussistenza del credito, nella specie, era indubbia, alla luce della documentazione versata in atti e in particolare della sentenza pronunciata in data 5/5/19 (dep. il
20/5/19) n. 368/19 del Tribunale di Mantova che condannava
[...]
, in solido con , al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
“della somma di € 819.696,20 oltre Iva, oltre all'Iva sulla caparra versata
di € 110.000,00 ed interessi come in motivazione”; -la vendita revocanda era, pertanto, posteriore al sorgere del credito;
- né né avevano fornito alcuna prova della capienza del Pt_1 CP_2
patrimonio del debitore ed essendo intervenuta una variazione anche solo qualitativa del patrimonio doveva ritenersi integrato il requisito dell'eventus damni;
- sotto il profilo dell'elemento soggettivo, stante la anteriorità del credito,
non era necessaria una specifica intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza che, mediante l'atto di disposizione, il debitore aveva variato, sotto il profilo quantitativo o qualitativo, il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori ai sensi dell'art. 2740
c.c., in modo tale da recare pregiudizio alle ragioni di costoro. Inoltre non era necessaria una specifica conoscenza del credito per la cui tutela l'azione revocatoria era proposta, essendo sufficiente che la consapevolezza investisse la variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore in danno dei creditori complessivamente considerati. Nel caso di specie rilevavano quali elementi presuntivi il rapporto di affinità tra i convenuti, tra loro suocero e genero, e la coabitazione degli stessi allo stesso indirizzo di Suzzara, Via Kennedy n.
1; inoltre, poiché il debitore aveva proceduto alla vendita dell'unico bene immobile di sua proprietà, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, erano ritenuti in re ipsa dalla giurisprudenza corrente;
- le spese seguivano la soccombenza. Avverso la sentenza proponeva appello chiedendo la Parte_1
riforma della sentenza ed il rigetto delle domande proposte da con CP_1
vittoria di spese.
Si costituiva e contestava la fondatezza dell'appello chiedendone CP_1
il rigetto.
All'udienza del 7.5.25, le parti precisavano le conclusioni e la Corte
tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui essa afferma che l'atto impugnato era posteriore al sorgere del credito.
L'atto di compravendita revocando è infatti stato stipulato in data
28.4.2016 e l'ordinanza istruttoria in cui si affermava la certezza del credito risaliva al 6.5.2016; dunque l'atto di compravendita sarebbe anteriore al sorgere del credito, momento coincidente con il deposito dell'ordinanza sopra citata.
Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, l'appellante si duole della decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'atteggiamento psicologico richiesto da parte del e del Pt_1
terzo acquirente CP_2
Sostiene che, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito,
controparte avrebbe dovuto dimostrare la dolosa preordinazione dell'atto al fine di ledere le ragioni del creditore e la partecipazione del terzo. Rileva
che tra gli elementi presuntivi all'uopo presi in considerazione dalla giurisprudenza di legittimità risulterebbe sussistere solo quello del rapporto di affinità tra debitore e terzo acquirente, in quanto non vi sarebbe mai stata coabitazione tra loro e l'immobile oggetto di compravendita sarebbe uno solo;
inoltre, l'atto non sarebbe concatenato con altri atti dispositivi.
Il giudice avrebbe, inoltre, mancato di considerare che la vendita sarebbe avvenuta a prezzo di mercato e il pagamento a mezzo di assegno circolare,
tracciabile.
Evidenzia che, anche ritenendo l'atto posteriore al sorgere del credito, in ogni caso non sarebbe stata fornita da alcuna prova della scientia CP_1
damni e del consilium fraudis.
*****
I motivi, che si trattano insieme, sono entrambi infondati.
Si premette che i profili relativi all'eventus damni, alla sussistenza del credito e alla validità del contratto preliminare, contestati in primo grado,
non sono oggetto di appello e sugli stessi si deve ritenere pertanto formato il giudicato.
Il primo motivo è infondato in quanto l'atto di compravendita oggetto di causa è stato stipulato quando era già sussistente un'aspettativa di credito da parte di sorta dalla stipula del contratto preliminare, tutelata ai CP_1
sensi dell'art. 2932 cc.
L'aspettativa di credito deve infatti farsi risalire al più tardi al 18/2/15,
data in cui è stato incardinato il giudizio ai sensi dell'art.702 cpc che ha condotto alla pronuncia della sentenza ai sensi dell'art.2932 cc, in data 5/5/19 (dep. il 20/5/19) n. 368/19, che in accoglimento della predetta domanda riconvenzionale, ha condannato i coniugi al Parte_3
pagamento della somma di euro 819.696,20, oltre Iva e oltre all'Iva sulla caparra versata di euro 110.000,00 ed interessi, e ciò in aderenza all'orientamento della giurisprudenza consolidata in materia. Secondo la
SC, infatti, “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c.
accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione
o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento
dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria
dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira
a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore
di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali” (ex multis, Cass.
28141/2023); “Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria
non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido
ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima
facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non
definitivamente accertata.” (Cass. 11755/2018).
In particolare, in materia di credito eventuale proveniente da giudizio separato, sono anche intervenute le Sezioni Unite ribadendo l'interpretazione estensiva del concetto di credito: “L'art. 2901 c.c. ha
accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione
o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di
certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella
veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio
sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della
qualità di creditore che abilita all'esperimento
dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto
dal debitore.” (SS.UU. Cass. ord. 9440/2004).
Nel caso de quo già con l'instaurazione del procedimento in cui CP_1
ha proposto domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito,
è nata in [...] alla società medesima un'aspettativa di credito basata sul fatto che in caso di accoglimento della domanda ex art 2932 cc da essa proposta, sarebbe stata creditrice del residuo prezzo.
La pendenza della lite determinava, dunque, a carico di entrambe le parti e in particolare, per quel che qui interessa, del la necessità di non Pt_1
apportare modifiche quantitative o qualitative al proprio patrimonio pregiudizievoli delle aspettative di credito di essendo tali non solo CP_1
quelle azionate in relazione al preteso inadempimento dei promittenti acquirenti, ma anche quelle che proprio la pendenza della lite avrebbe potuto fare insorgere, in relazione ai suoi possibili esiti, ad esempio a titolo di spese di lite.
Corretta è dunque la conclusione del primo giudice in ordine al sorgere dell'aspettativa del credito a garanzia del quale ha proposto azione CP_1
revocatoria in un momento antecedente (2015) rispetto alla revocanda compravendita (28.4.16).
Ne segue che, ai sensi dell'art.2901 cc, trattandosi di atto a titolo oneroso stipulato successivamente al sorgere del credito, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, non è necessario dimostrare che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, come sostiene l'appellante, bensì è sufficiente che il debitore fosse consapevole del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore-
non essendo necessario alcun dolo specifico sul punto- e che il terzo acquirente fosse cosciente di tale pregiudizio.
Ebbene, anche sotto questo profilo la decisione del primo giudice appare corretta.
Infatti, è incontestato che abbia ceduto il suo unico immobile di Pt_1
proprietà, non avendo egli mai affermato né provato che il proprio patrimonio contenesse altri beni parimenti aggredibili. Egli, inoltre, quale parte ricorrente nel procedimento ex art.702 cpc che ha accertato il credito di era ben conscio della sua entità ,e quando è emerso dagli atti CP_1
processuali che esso poteva ritenersi provato, ha scelto di disfarsi immediatamente del bene citato, come dimostrato dalla contiguità
temporale tra l'atto di disposizione (datato 28.4.16) e il deposito della consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento instaurato nel 2015
(deposito avvenuto in data 11/04/2016) che ha accertato e quantificato il credito di Tutti questi plurimi elementi, dedotti e dimostrati da CP_1 CP_1
sin dal primo grado con le relative produzioni documentali, contribuiscono a provare l'elemento soggettivo del debitore.
In relazione alla posizione del terzo, è necessario dimostrare la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia
damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo, di tale pregiudizio, senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
La conoscenza da parte del contumace della lesione delle Controparte_2
ragioni creditorie della società appellante può essere parimenti provata per presunzioni, e in tal senso depongono il legame di affinità tra lui e il
(il è il genero dell'appellante), la circostanza che il Pt_1 CP_2
abbia continuato ad abitare presso l'immobile venduto al genero, Pt_1
come risultante dall'indirizzo indicato negli atti di causa, e la audizione quale teste del nell'ambito della causa 45/2015 RG all'udienza CP_4
del 11.01.2016 (cfr. doc. 10 di , indizi dai quali ben può desumersi CP_1
come egli fosse perfettamente a conoscenza del contenzioso tra i suoceri e la società appellata e del presumibile credito di quest'ultima; non si può
invece dar rilievo al fatto che il pagamento sia avvenuto con assegni in quanto le limitazioni all'uso del contante sono state imposte dal D.lgs 21
novembre 2007, n.231, in vigore all'epoca della stipula, né alla addotta sperequazione tra il prezzo pattuito ed il valore di mercato, non essendo state formulate istanze istruttorie in merito all'accertamento del prezzo di mercato dell'immobile né prodotte prove nel senso della rispondenza del prezzo all'effettivo valore.
*****
L'appello va, quindi, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannato al pagamento delle spese del grado di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento, parametri medi, (scaglione compreso tra € 520.001,00 ed €
1.000.000,00) fatta eccezione per la “fase istruttoria/di trattazione”,
liquidata in conformità al parametro minimo in relazione al presente grado tenuto conto dell'attività difensiva svolta in merito a tale fase. Sussistono
i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Mantova n. 352 pubblicata in data 8.4.21 che, per l'effetto,
conferma integralmente;
-condanna al pagamento delle spese del presente grado Parte_1
che liquida in favore di in € 5.706,00 per la fase di studio, € CP_1
3.318,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione ed €
9.487,00 per la fase decisoria, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa se per legge dovute;
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di
Parte_1 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli