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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 31/03/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 123/2023 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 123/2023 R. G., vertente tra
(c.f. ), nella qualità di titolare dell'omonima ditta con sede Parte_1 C.F._1 in Itala (ME), via Provinciale 16 (P. IVA , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe P.IVA_1
Zanghì, presso il cui studio in Messina, via Lenzi 5 è elettivamente domiciliato;
- appellante
e
(P. IVA ), con sede in Villafranca Tirrena (ME), via S. Saccà 32, Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante, sig. (c.f. ), nato a CP_2 C.F._2
Messina il 1° dicembre 1969 e residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Katia Giordano e Salvatore La Fauci, presso il cui studio in Messina, via dei
Verdi 55 è elettivamente domiciliato;
- appellata
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1185/2022, emessa dal Tribunale di Messina in data 4 luglio 2022 nel giudizio iscritto al n. 1328/2019 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “1. Dire nullo, annullare e con ogni statuizione revocare e rendere inefficace il D.I. opposto. 2. Ritenere e dichiarare in ogni caso che nulla è dovuto dal sig. Parte_1 all'intimante e in assoluto estremo subordine ridurre il dovuto a quanto sarà eventualmente effettivamente dimostrato 3. In esito all'istruttoria disponenda fissare la causa per la discussione orale e decisione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c. con termine ritroso per lo scambio di memorie conclusive. 4. Con vittoria di spese e compensi di causa per il doppio grado di giudizio da corrispondersi in distrazione in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le spese e non ha ricevuto acconti sui compensi.
Per l'appellata: “1) – Rigettare in quanto inammissibili e infondati tutti i motivi di appello proposti dal Sig. avverso la Sentenza n. 1185/2022 emessa dal Tribunale di Messina Parte_1 con ogni e qualsiasi statuizione per i motivi esposti in narrativa e confermare integralmente la
Sentenza di primo grado. 2) – Rigettare, in ogni caso, tutte le domande, le eccezioni ed i motivi di impugnazione formulati ex adverso, sia nel primo grado di giudizio che con l'impugnazione, poiché infondate in punto di fatto e diritto. 3) – Dare atto che l'odierna appellata si riporta e ripropone tutte le domande, richieste, eccezioni, difese e conclusioni formulate nel primo grado di giudizio in tutti i relativi atti e verbali di causa, e ciò anche nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello proposto, nonché le richieste istruttorie articolate in primo grado e rimaste disattese. 5) – Con vittoria di spese e onorari anche per il grado di appello da liquidarsi a favore della in persona del legale rappresentante Sig. ”. Controparte_1 CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'8 marzo 2019, , n.q. di titolare dell'omonima ditta, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2017/2018 emesso dal Tribunale di Messina il 13 dicembre 2018 e notificato il 30 gennaio 2019, con il quale gli era stato ingiunto, su istanza della ditta , il pagamento della somma di € 21.459,00 - oltre interessi e spese di procedura CP_1
– a titolo di corrispettivo del noleggio di mezzi meccanici.
L'opponente eccepiva la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, l'assenza di prova del contratto, oltre l'avvenuto integrale pagamento del credito.
Si costituiva l'opposta, la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento della somma portata nel decreto ingiuntivo.
Istruita la causa, anche con il deposito di memorie ex art 183 VI comma c.p.c.., all'udienza del 1° febbraio 2022 il Tribunale la tratteneva in decisione, concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con la sentenza n. 1185/2022, pubblicata il 4 luglio 2022 e mai notificata, il Tribunale rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'opponente a Parte_1 rifondere le spese del giudizio.
Il primo giudice riteneva provato il contratto per effetto del comportamento dell'opponente.
Quest'ultimo, infatti, in sede stragiudiziale non aveva contestato né le fatture, né le diffide di pagamento inviategli, mentre nel corso del giudizio, pur affermando genericamente l'inesistenza di qualsiasi rapporto contrattuale tra le parti, aveva sostenuto di aver assolto il suo debito versando la somma di € 15.000,00 a mezzo di quattro assegni bancari, la cui copia era documentata in atti.
, nella qualità sopra accennata, appellava la sentenza richiamata con citazione, Parte_1 notificata il 6 febbraio 2023 e depositata il 13 febbraio 2023, chiedendone la riforma sulla base di un unico motivo, articolato in quattro distinti profili. Per il primo di essi, non poteva riconoscersi il valore di tacita accettazione alla mancata contestazione del contratto e della fattura in sede stragiudiziale, a maggior ragione ove si fosse considerato che il sig. , nelle sue difese di primo grado, aveva esplicitamente negato sia la sussistenza del Parte_1 contratto medesimo, sia, in subordine, di dovere alla RI.MO.TER. somme ulteriori rispetto agli € 15.000,00 già versati nel gennaio 2012.
Con il secondo e il terzo, in stretta connessione con il primo, l'appellante ribadiva che il primo giudice non avrebbe potuto applicare il principio dell'art. 115 c.p.c. a un comportamento – la mancata contestazione della fattura – verificatosi al di fuori del giudizio e che, quindi, non poteva assumere il valore di accettazione tacita.
Sotto il quarto e ultimo profilo, il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che spettava alla controparte, in quanto creditrice e opposta, dare la prova dell'an e del quantum del contratto, indicando precisamente le prestazioni che si era obbligata a rendere e il suo esatto adempimento, o, in alternativa, l'esistenza di un diverso rapporto e di un diverso maggior credito. Sicché, la mera assenza di contestazioni specifiche formulate dall'opponente, accompagnata dalla produzione della fattura e di una pagina, senza numero, del registro delle fatture emesse, autenticata dal commercialista di fiducia della ditta e non da un notaio, non poteva dirsi sufficiente a fondare la conclusione raggiunta dal primo giudice.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 6 maggio 2023 la eccependo CP_1
l'infondatezza dell'appello avversario.
Nello specifico, ribadiva che la fattura commerciale annotata e vidimata era idonea a rappresentare titolo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, restando fermo che, nel giudizio d'opposizione, il creditore avrebbe potuto provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio.
Affermava che, in primo grado, l'appellante, pur limitandosi a contestare – solo genericamente – il valore probatorio dei documenti prodotti dalla in realtà non aveva mai realmente negato CP_1
l'esistenza del contratto tra le parti, tant'è vero che aveva provveduto (come da assegni in atti) a pagare una parte dell'importo oggetto delle fatture, pari a € 15.000,00: somma esattamente pari a quella riconosciuta dalla deconto dal corrispettivo della fattura oggetto di ingiunzione. CP_1
Questo comportamento si poneva in contraddizione non soltanto con le difese spiegate nell'atto d'appello, ma anche con quelle di primo grado, in cui aveva sostenuto – a torto – di aver versato ulteriori € 15.000,00 rispetto a quelli rilevabili dagli assegni prodotti, con l'effetto che il debito residuo sarebbe stato pari a soli € 6.459,00. Senonché, tale versamento non era e non risultava ancora provato, e, peraltro, questa conclusione confermava indirettamente il complessivo dovuto nella misura di € 36.459,00.
L'appellata aggiungeva che, in virtù di quanto detto, il credito residuo di cui era titolare ammontava a € 21.459,00, frutto del pagamento parziale di € 15.000,00 come da assegni in atti, emessi successivamente al 18 maggio 2010, data di consegna della fattura.
L'appellata, infine, reiterava le richieste istruttorie già avanzate in primo grado, ivi inclusa CTU diretta ad accertare la rispondenza tra il valore di mercato dei mezzi noleggiati e l'importo della fattura, nonché ordine d'esibizione al debitore dei registri contabili degli anni 2009-2012.
Istruita la causa, essa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6 maggio 2024, successivamente rinviata d'ufficio al 16 dicembre 2024, con le formalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in esito alla quale la Corte la tratteneva in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con le sue doglianze, in sintesi, l'appellante lamenta che: la sentenza impugnata sarebbe errata, per aver assunto per provato il contratto di noleggio tra le parti sulla base delle sole circostanze della mancata contestazione della fattura e del pagamento dell'importo di € 15.000,00; qualora si ritenesse provato il contratto, tale ultimo pagamento varrebbe quale saldo, e, pertanto, alla controparte non sarebbe dovuto alcunché in aggiunta a quanto già versato;
in ogni caso, l'appellata non aveva dimostrato né l'esistenza del contratto, né la spettanza del corrispettivo pattuito dando la prova di aver eseguito la prestazione dovuta.
Va premesso al riguardo che il contratto di noleggio è un contratto atipico, con cui una parte
(noleggiatore) attribuisce in godimento un bene mobile a un'altra parte (noleggiante), che se ne serve per un periodo di tempo determinato, dietro il pagamento di un corrispettivo. La disciplina del contratto di noleggio è quella prevista dal codice civile per la locazione di beni mobili, anche se è utile precisare che il noleggio non è un contratto di locazione di beni, ma di locazione di opera. Mentre nel contratto di locazione una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un certo periodo di tempo, nel contratto di noleggio una parte si obbliga a compiere una determinata prestazione verso l'altra (v. Trib. Perugia, 423/2019; Trib. Crotone, 942/2019). Ne consegue che, come nella disciplina della locazione, la stipulazione del contratto non deve necessariamente avvenire in forma scritta, potendo realizzarsi anche oralmente o tramite comportamenti concludenti.
Quindi, trattandosi di un contratto a forma libera, incombe su colui che invoca l'esistenza e la vincolatività del contratto l'onere di provare - anche mediante presunzioni, la cui validità, concludenza e concordanza deve essere valutata dal giudice del merito - l'avvenuto perfezionamento dell'atto in discussione (cfr. per un caso di specie, Cass., 24/01/2017, n. 1792). Peraltro, si ritiene altresì che gli elementi assunti a fonte di prova presuntiva debbano necessariamente rivestire, a norma dell'art. 2729
c.c., i caratteri della gravità e della precisione, e - nel caso di concorso di più elementi presuntivi anche di quello della concordanza. Tali possono essere, per esempio, la mancata contestazione della fattura al momento della sua emissione, l'intervenuto pagamento di un acconto sulla stessa, non altrimenti giustificabile in assenza di plausibili deduzioni sul punto, o l'avvenuta esecuzione del contratto attraverso la messa a disposizione delle merci da parte dell'appellante (v. Cass. civ.
12971/2018; e anche Cass. civ. 315/2024).
Dall'esame delle difese delle parti e dei documenti prodotti emerge innanzitutto come non sia in discussione il pagamento della somma di € 15.000,00, a mezzo degli assegni bancari di cui è stata prodotta copia in giudizio, fatto dall'appellante all'appellata. Inoltre, è documentalmente provato come detti assegni, all'ordine di e rispettivamente datati 20 dicembre CP_1 CP_2
2011, 15 gennaio 2012, 30 gennaio 2012 e 15 febbraio 2012, per quanto sforniti di causale, siano stati emessi in una data successiva a quella portata dalla fattura, ossia il 15 maggio 2010.
Pertanto, non avendo l'appellante provato l'esistenza di pendenze coeve e ulteriori rispetto a quella in esame, è del tutto irragionevole identificare la motivazione del pagamento nella necessità di versare, anche se solo in parte, l'importo recato dalla fattura in questione, in esecuzione dell'obbligazione di pagamento discendente dal contratto di noleggio, che pertanto è da considerare certamente provato nella sua sussistenza, così come del resto lo stesso appellante espressamente ammette, sia pure soltanto nelle note di replica, ove si legge (“Il non ha contestato la Parte_1 fornitura del servizio, ma la mancata contestazione di una fornitura non significa – come ha errando ritenuto il Tribunale – confessione circa la dovutezza di qualsiasi prezzo che per questa fornitura ritenga di chiedere il fornitore !!”.
Passando all'esame dei motivi inerenti alla misura del corrispettivo vantato dalla società e fatto oggetto del decreto ingiuntivo, si ritiene infondato anche l'assunto con cui si sostiene che l'avvenuto pagamento della somma di € 15.000,00 sarebbe da considerare il saldo della prestazione e non potrebbe essere posto fondamento dell'ulteriore pretesa di € 21.000,00.
Ciò perché, sebbene la sentenza non ne faccia cenno (ma ciò non preclude al giudice di appello di rigettare l'impugnazione sulla scorta di motivi diversi da quelli utilizzati dal giudice di primo grado), è stato lo stesso appellante, nel suo atto d'opposizione in primo grado, ad ammettere implicitamente l'effettiva ricezione della fattura nonché l'esistenza di una prestazione contrattuale per un importo ben diverso dalla cifra di € 15.000,00 che in appello sostiene essere utilizzata ingiustificatamente da controparte come prova del diritto all'intero ammontare di € 36.000,00.
Nello specifico, la modifica delle allegazioni difensive operata in fase di appello risulta evidente dalla trascrizione di alcuni passaggi dell'appello e dell'opposizione di primo grado.
Nell'atto di impugnazione l'appellante sostiene che “Il , infatti, oltre a negare la Parte_1 sussistenza del contratto, ha pure negato e contestato, decisamente, di dovere in ogni caso importo ulteriore ai 15.000,00 già integralmente pagati nel gennaio 2012, trovandosi enormemente sorpreso di una ingiunzione richiesta dopo nel 2019 per un fantomatico corrispettivo di Parte_2
36.000,00 . Si ritiene quindi evidente l'errore in cui è incorso il primo giudice laddove ha tratto una conseguenza (l'accettazione del corrispettivo di 36.000,00) da una premessa (il pagamento di
15.000,00) che la detta conseguenza invero non presume.
In altro passo dell'atto di impugnazione viene precisato:
Il fatto che il sig. abbia emesso n.4 assegni per un totale di € 15.000,00, in favore della Parte_1
di , in difetto di dimostrazione di un diverso rapporto e di un diverso CP_1 CP_2 maggior credito, prova l'adempimento integrale del sig. e qualifica il ricorso per D.I. Parte_1 come un tentativo di legittimare “a posteriori” il raddoppio del corrispettivo contrattuale già interamente pagato e saldato.
Tuttavia, il tenore della difesa assunta dal negli atti di primo grado era del tutto diverso, Parte_1 poiché nell'opposizione a decreto ingiuntivo si assumeva “… che il ha emesso, in date Parte_1 compatibili con l'emissione della fattura de quo, n.4 (quattro) assegni in favore della di CP_1
per un totale di € 15.000,00. Trattasi, in particolare, dell'assegno n. 082257300-04 CP_2 del 20.12.2011 di € 3500,00, dell'assegno n.0822576828-08 del 30.01.2012 di € 3500,00, dell'assegno n. 0822576827-07 del 15.01.2012 di € 3500,00 e dell'assegno n. 0822576829-09 del 15.02.2012 di €4500,00. Si rileva, quindi, per stessa affermazione dell'odierno opposto, che il
[...]
aveva versato al momento del presunto noleggio acconto di €15.000. Alla somma versata a Pt_1 titolo di acconto, bisogna sommare gli € 15.000 corrisposti mediante assegni di cui contro parte non fa alcuna menzione. Emergerebbe, dunque, riassuntivamente una differenza in favore della
di di € 6.459,00. CP_1 CP_2
Come è agevole constatare, a fondamento dell'atto di opposizione di primo grado si poneva una difesa che era incompatibile con l'asserita insussistenza del contratto e anche con l'assunto secondo cui nulla sarebbe stato dovuto oltre la somma già versata di € 15.000,00 (tesi invece prospettata in appello), poiché si assumeva di aver già pagato € 30.000,00 complessivi, con conseguente esonero dell'opposto di dare prova di tali circostanze (Sez. 3 - , Ordinanza n. 3429 del 10/02/2025).
È poi da osservare che l'appellante non ha dato prova di aver disconosciuto i documenti forniti dall'appellata, né di aver formulato alcuna contestazione nei riguardi della prestazione di controparte (come la presenza di vizi nei beni forniti, la mancata o tardiva consegna degli stessi, o il valore della prestazione recato nella fattura) in nessun momento antecedente all'instaurazione del giudizio, e neanche nel corso di questo, limitandosi a contestare genericamente l'inesistenza del contratto e a sostenere che null'altro fosse dovuto oltre quanto già versato.
Deve quindi darsi continuità all'orientamento di legittimità in forza del quale “la mancata presa di posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso comporta di per sé una linea di difesa incompatibile con la negazione della pretesa, rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il Giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio” (Cass. Civ.,
26908/2020, 10860/2011).
A ciò si aggiunga che, con le sue diffide stragiudiziali e i suoi atti difensivi, l'appellata non ha mai lamentato la mancata o tardiva riconsegna dei beni noleggiati, né qualsiasi altro inadempimento dell'appellante diverso da quello concernente il mancato pagamento del residuo dovuto.
In definitiva, la valutazione sinergica - computa ai sensi dell'art. 2729 c.c. - della mancata contestazione della fattura e delle diffide extragiudiziali, dell'avvenuto, documentato pagamento (mediante quattro assegni) dell'importo di € 15.000,,00, e della posizione difensiva di primo grado, con cui si assumeva di aver versato l'ulteriore somma di € 15.000,00, sempre quale corrispettivo della stessa prestazione, inducono il Collegio a ritenere che le parti abbiano effettivamente stipulato, in forma orale o comunque attraverso comportamenti concludenti, un contratto, avente a oggetto il noleggio di macchinari industriali;
che l'appellata abbia adempiuto alle obbligazioni a suo carico senza alcuna contestazione da parte dell'appellante; che quest'ultimo, pur correttamente restituendo i beni noleggiati, abbia pagato, a titolo d'acconto, soltanto una parte dell'intero dovuto, senza provvedere al saldo portato dalla fattura.
Pertanto, l'appello deve essere integralmente respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo al valore della controversia ed alle questioni giuridiche trattate, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal
D.M. 147/2022, in misura pari ai valori medi dello scaglione di riferimento, e dunque in € 5.809,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1843,00 per la fase di trattazione, da riconoscere anche in assenza di attività istruttoria – cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, € 1.911,00 per la fase decisoria)
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “…quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…”, questa Corte …dà atto…della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente…”, con l'avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso…” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nella qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 nei confronti della ditta avverso la sentenza n. 1185/2022, emessa dal Tribunale di CP_1
Messina in data 4 luglio 2022 nel giudizio iscritto al n. 1328/2019 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento della somma di € 5.809,00, a titolo di spese di lite Parte_1 per il grado d'appello, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma
1-bis del medesimo articolo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 123/2023 R. G., vertente tra
(c.f. ), nella qualità di titolare dell'omonima ditta con sede Parte_1 C.F._1 in Itala (ME), via Provinciale 16 (P. IVA , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe P.IVA_1
Zanghì, presso il cui studio in Messina, via Lenzi 5 è elettivamente domiciliato;
- appellante
e
(P. IVA ), con sede in Villafranca Tirrena (ME), via S. Saccà 32, Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante, sig. (c.f. ), nato a CP_2 C.F._2
Messina il 1° dicembre 1969 e residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Katia Giordano e Salvatore La Fauci, presso il cui studio in Messina, via dei
Verdi 55 è elettivamente domiciliato;
- appellata
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1185/2022, emessa dal Tribunale di Messina in data 4 luglio 2022 nel giudizio iscritto al n. 1328/2019 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “1. Dire nullo, annullare e con ogni statuizione revocare e rendere inefficace il D.I. opposto. 2. Ritenere e dichiarare in ogni caso che nulla è dovuto dal sig. Parte_1 all'intimante e in assoluto estremo subordine ridurre il dovuto a quanto sarà eventualmente effettivamente dimostrato 3. In esito all'istruttoria disponenda fissare la causa per la discussione orale e decisione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c. con termine ritroso per lo scambio di memorie conclusive. 4. Con vittoria di spese e compensi di causa per il doppio grado di giudizio da corrispondersi in distrazione in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le spese e non ha ricevuto acconti sui compensi.
Per l'appellata: “1) – Rigettare in quanto inammissibili e infondati tutti i motivi di appello proposti dal Sig. avverso la Sentenza n. 1185/2022 emessa dal Tribunale di Messina Parte_1 con ogni e qualsiasi statuizione per i motivi esposti in narrativa e confermare integralmente la
Sentenza di primo grado. 2) – Rigettare, in ogni caso, tutte le domande, le eccezioni ed i motivi di impugnazione formulati ex adverso, sia nel primo grado di giudizio che con l'impugnazione, poiché infondate in punto di fatto e diritto. 3) – Dare atto che l'odierna appellata si riporta e ripropone tutte le domande, richieste, eccezioni, difese e conclusioni formulate nel primo grado di giudizio in tutti i relativi atti e verbali di causa, e ciò anche nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello proposto, nonché le richieste istruttorie articolate in primo grado e rimaste disattese. 5) – Con vittoria di spese e onorari anche per il grado di appello da liquidarsi a favore della in persona del legale rappresentante Sig. ”. Controparte_1 CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'8 marzo 2019, , n.q. di titolare dell'omonima ditta, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2017/2018 emesso dal Tribunale di Messina il 13 dicembre 2018 e notificato il 30 gennaio 2019, con il quale gli era stato ingiunto, su istanza della ditta , il pagamento della somma di € 21.459,00 - oltre interessi e spese di procedura CP_1
– a titolo di corrispettivo del noleggio di mezzi meccanici.
L'opponente eccepiva la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, l'assenza di prova del contratto, oltre l'avvenuto integrale pagamento del credito.
Si costituiva l'opposta, la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento della somma portata nel decreto ingiuntivo.
Istruita la causa, anche con il deposito di memorie ex art 183 VI comma c.p.c.., all'udienza del 1° febbraio 2022 il Tribunale la tratteneva in decisione, concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con la sentenza n. 1185/2022, pubblicata il 4 luglio 2022 e mai notificata, il Tribunale rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'opponente a Parte_1 rifondere le spese del giudizio.
Il primo giudice riteneva provato il contratto per effetto del comportamento dell'opponente.
Quest'ultimo, infatti, in sede stragiudiziale non aveva contestato né le fatture, né le diffide di pagamento inviategli, mentre nel corso del giudizio, pur affermando genericamente l'inesistenza di qualsiasi rapporto contrattuale tra le parti, aveva sostenuto di aver assolto il suo debito versando la somma di € 15.000,00 a mezzo di quattro assegni bancari, la cui copia era documentata in atti.
, nella qualità sopra accennata, appellava la sentenza richiamata con citazione, Parte_1 notificata il 6 febbraio 2023 e depositata il 13 febbraio 2023, chiedendone la riforma sulla base di un unico motivo, articolato in quattro distinti profili. Per il primo di essi, non poteva riconoscersi il valore di tacita accettazione alla mancata contestazione del contratto e della fattura in sede stragiudiziale, a maggior ragione ove si fosse considerato che il sig. , nelle sue difese di primo grado, aveva esplicitamente negato sia la sussistenza del Parte_1 contratto medesimo, sia, in subordine, di dovere alla RI.MO.TER. somme ulteriori rispetto agli € 15.000,00 già versati nel gennaio 2012.
Con il secondo e il terzo, in stretta connessione con il primo, l'appellante ribadiva che il primo giudice non avrebbe potuto applicare il principio dell'art. 115 c.p.c. a un comportamento – la mancata contestazione della fattura – verificatosi al di fuori del giudizio e che, quindi, non poteva assumere il valore di accettazione tacita.
Sotto il quarto e ultimo profilo, il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che spettava alla controparte, in quanto creditrice e opposta, dare la prova dell'an e del quantum del contratto, indicando precisamente le prestazioni che si era obbligata a rendere e il suo esatto adempimento, o, in alternativa, l'esistenza di un diverso rapporto e di un diverso maggior credito. Sicché, la mera assenza di contestazioni specifiche formulate dall'opponente, accompagnata dalla produzione della fattura e di una pagina, senza numero, del registro delle fatture emesse, autenticata dal commercialista di fiducia della ditta e non da un notaio, non poteva dirsi sufficiente a fondare la conclusione raggiunta dal primo giudice.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 6 maggio 2023 la eccependo CP_1
l'infondatezza dell'appello avversario.
Nello specifico, ribadiva che la fattura commerciale annotata e vidimata era idonea a rappresentare titolo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, restando fermo che, nel giudizio d'opposizione, il creditore avrebbe potuto provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio.
Affermava che, in primo grado, l'appellante, pur limitandosi a contestare – solo genericamente – il valore probatorio dei documenti prodotti dalla in realtà non aveva mai realmente negato CP_1
l'esistenza del contratto tra le parti, tant'è vero che aveva provveduto (come da assegni in atti) a pagare una parte dell'importo oggetto delle fatture, pari a € 15.000,00: somma esattamente pari a quella riconosciuta dalla deconto dal corrispettivo della fattura oggetto di ingiunzione. CP_1
Questo comportamento si poneva in contraddizione non soltanto con le difese spiegate nell'atto d'appello, ma anche con quelle di primo grado, in cui aveva sostenuto – a torto – di aver versato ulteriori € 15.000,00 rispetto a quelli rilevabili dagli assegni prodotti, con l'effetto che il debito residuo sarebbe stato pari a soli € 6.459,00. Senonché, tale versamento non era e non risultava ancora provato, e, peraltro, questa conclusione confermava indirettamente il complessivo dovuto nella misura di € 36.459,00.
L'appellata aggiungeva che, in virtù di quanto detto, il credito residuo di cui era titolare ammontava a € 21.459,00, frutto del pagamento parziale di € 15.000,00 come da assegni in atti, emessi successivamente al 18 maggio 2010, data di consegna della fattura.
L'appellata, infine, reiterava le richieste istruttorie già avanzate in primo grado, ivi inclusa CTU diretta ad accertare la rispondenza tra il valore di mercato dei mezzi noleggiati e l'importo della fattura, nonché ordine d'esibizione al debitore dei registri contabili degli anni 2009-2012.
Istruita la causa, essa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6 maggio 2024, successivamente rinviata d'ufficio al 16 dicembre 2024, con le formalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in esito alla quale la Corte la tratteneva in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con le sue doglianze, in sintesi, l'appellante lamenta che: la sentenza impugnata sarebbe errata, per aver assunto per provato il contratto di noleggio tra le parti sulla base delle sole circostanze della mancata contestazione della fattura e del pagamento dell'importo di € 15.000,00; qualora si ritenesse provato il contratto, tale ultimo pagamento varrebbe quale saldo, e, pertanto, alla controparte non sarebbe dovuto alcunché in aggiunta a quanto già versato;
in ogni caso, l'appellata non aveva dimostrato né l'esistenza del contratto, né la spettanza del corrispettivo pattuito dando la prova di aver eseguito la prestazione dovuta.
Va premesso al riguardo che il contratto di noleggio è un contratto atipico, con cui una parte
(noleggiatore) attribuisce in godimento un bene mobile a un'altra parte (noleggiante), che se ne serve per un periodo di tempo determinato, dietro il pagamento di un corrispettivo. La disciplina del contratto di noleggio è quella prevista dal codice civile per la locazione di beni mobili, anche se è utile precisare che il noleggio non è un contratto di locazione di beni, ma di locazione di opera. Mentre nel contratto di locazione una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un certo periodo di tempo, nel contratto di noleggio una parte si obbliga a compiere una determinata prestazione verso l'altra (v. Trib. Perugia, 423/2019; Trib. Crotone, 942/2019). Ne consegue che, come nella disciplina della locazione, la stipulazione del contratto non deve necessariamente avvenire in forma scritta, potendo realizzarsi anche oralmente o tramite comportamenti concludenti.
Quindi, trattandosi di un contratto a forma libera, incombe su colui che invoca l'esistenza e la vincolatività del contratto l'onere di provare - anche mediante presunzioni, la cui validità, concludenza e concordanza deve essere valutata dal giudice del merito - l'avvenuto perfezionamento dell'atto in discussione (cfr. per un caso di specie, Cass., 24/01/2017, n. 1792). Peraltro, si ritiene altresì che gli elementi assunti a fonte di prova presuntiva debbano necessariamente rivestire, a norma dell'art. 2729
c.c., i caratteri della gravità e della precisione, e - nel caso di concorso di più elementi presuntivi anche di quello della concordanza. Tali possono essere, per esempio, la mancata contestazione della fattura al momento della sua emissione, l'intervenuto pagamento di un acconto sulla stessa, non altrimenti giustificabile in assenza di plausibili deduzioni sul punto, o l'avvenuta esecuzione del contratto attraverso la messa a disposizione delle merci da parte dell'appellante (v. Cass. civ.
12971/2018; e anche Cass. civ. 315/2024).
Dall'esame delle difese delle parti e dei documenti prodotti emerge innanzitutto come non sia in discussione il pagamento della somma di € 15.000,00, a mezzo degli assegni bancari di cui è stata prodotta copia in giudizio, fatto dall'appellante all'appellata. Inoltre, è documentalmente provato come detti assegni, all'ordine di e rispettivamente datati 20 dicembre CP_1 CP_2
2011, 15 gennaio 2012, 30 gennaio 2012 e 15 febbraio 2012, per quanto sforniti di causale, siano stati emessi in una data successiva a quella portata dalla fattura, ossia il 15 maggio 2010.
Pertanto, non avendo l'appellante provato l'esistenza di pendenze coeve e ulteriori rispetto a quella in esame, è del tutto irragionevole identificare la motivazione del pagamento nella necessità di versare, anche se solo in parte, l'importo recato dalla fattura in questione, in esecuzione dell'obbligazione di pagamento discendente dal contratto di noleggio, che pertanto è da considerare certamente provato nella sua sussistenza, così come del resto lo stesso appellante espressamente ammette, sia pure soltanto nelle note di replica, ove si legge (“Il non ha contestato la Parte_1 fornitura del servizio, ma la mancata contestazione di una fornitura non significa – come ha errando ritenuto il Tribunale – confessione circa la dovutezza di qualsiasi prezzo che per questa fornitura ritenga di chiedere il fornitore !!”.
Passando all'esame dei motivi inerenti alla misura del corrispettivo vantato dalla società e fatto oggetto del decreto ingiuntivo, si ritiene infondato anche l'assunto con cui si sostiene che l'avvenuto pagamento della somma di € 15.000,00 sarebbe da considerare il saldo della prestazione e non potrebbe essere posto fondamento dell'ulteriore pretesa di € 21.000,00.
Ciò perché, sebbene la sentenza non ne faccia cenno (ma ciò non preclude al giudice di appello di rigettare l'impugnazione sulla scorta di motivi diversi da quelli utilizzati dal giudice di primo grado), è stato lo stesso appellante, nel suo atto d'opposizione in primo grado, ad ammettere implicitamente l'effettiva ricezione della fattura nonché l'esistenza di una prestazione contrattuale per un importo ben diverso dalla cifra di € 15.000,00 che in appello sostiene essere utilizzata ingiustificatamente da controparte come prova del diritto all'intero ammontare di € 36.000,00.
Nello specifico, la modifica delle allegazioni difensive operata in fase di appello risulta evidente dalla trascrizione di alcuni passaggi dell'appello e dell'opposizione di primo grado.
Nell'atto di impugnazione l'appellante sostiene che “Il , infatti, oltre a negare la Parte_1 sussistenza del contratto, ha pure negato e contestato, decisamente, di dovere in ogni caso importo ulteriore ai 15.000,00 già integralmente pagati nel gennaio 2012, trovandosi enormemente sorpreso di una ingiunzione richiesta dopo nel 2019 per un fantomatico corrispettivo di Parte_2
36.000,00 . Si ritiene quindi evidente l'errore in cui è incorso il primo giudice laddove ha tratto una conseguenza (l'accettazione del corrispettivo di 36.000,00) da una premessa (il pagamento di
15.000,00) che la detta conseguenza invero non presume.
In altro passo dell'atto di impugnazione viene precisato:
Il fatto che il sig. abbia emesso n.4 assegni per un totale di € 15.000,00, in favore della Parte_1
di , in difetto di dimostrazione di un diverso rapporto e di un diverso CP_1 CP_2 maggior credito, prova l'adempimento integrale del sig. e qualifica il ricorso per D.I. Parte_1 come un tentativo di legittimare “a posteriori” il raddoppio del corrispettivo contrattuale già interamente pagato e saldato.
Tuttavia, il tenore della difesa assunta dal negli atti di primo grado era del tutto diverso, Parte_1 poiché nell'opposizione a decreto ingiuntivo si assumeva “… che il ha emesso, in date Parte_1 compatibili con l'emissione della fattura de quo, n.4 (quattro) assegni in favore della di CP_1
per un totale di € 15.000,00. Trattasi, in particolare, dell'assegno n. 082257300-04 CP_2 del 20.12.2011 di € 3500,00, dell'assegno n.0822576828-08 del 30.01.2012 di € 3500,00, dell'assegno n. 0822576827-07 del 15.01.2012 di € 3500,00 e dell'assegno n. 0822576829-09 del 15.02.2012 di €4500,00. Si rileva, quindi, per stessa affermazione dell'odierno opposto, che il
[...]
aveva versato al momento del presunto noleggio acconto di €15.000. Alla somma versata a Pt_1 titolo di acconto, bisogna sommare gli € 15.000 corrisposti mediante assegni di cui contro parte non fa alcuna menzione. Emergerebbe, dunque, riassuntivamente una differenza in favore della
di di € 6.459,00. CP_1 CP_2
Come è agevole constatare, a fondamento dell'atto di opposizione di primo grado si poneva una difesa che era incompatibile con l'asserita insussistenza del contratto e anche con l'assunto secondo cui nulla sarebbe stato dovuto oltre la somma già versata di € 15.000,00 (tesi invece prospettata in appello), poiché si assumeva di aver già pagato € 30.000,00 complessivi, con conseguente esonero dell'opposto di dare prova di tali circostanze (Sez. 3 - , Ordinanza n. 3429 del 10/02/2025).
È poi da osservare che l'appellante non ha dato prova di aver disconosciuto i documenti forniti dall'appellata, né di aver formulato alcuna contestazione nei riguardi della prestazione di controparte (come la presenza di vizi nei beni forniti, la mancata o tardiva consegna degli stessi, o il valore della prestazione recato nella fattura) in nessun momento antecedente all'instaurazione del giudizio, e neanche nel corso di questo, limitandosi a contestare genericamente l'inesistenza del contratto e a sostenere che null'altro fosse dovuto oltre quanto già versato.
Deve quindi darsi continuità all'orientamento di legittimità in forza del quale “la mancata presa di posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso comporta di per sé una linea di difesa incompatibile con la negazione della pretesa, rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il Giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio” (Cass. Civ.,
26908/2020, 10860/2011).
A ciò si aggiunga che, con le sue diffide stragiudiziali e i suoi atti difensivi, l'appellata non ha mai lamentato la mancata o tardiva riconsegna dei beni noleggiati, né qualsiasi altro inadempimento dell'appellante diverso da quello concernente il mancato pagamento del residuo dovuto.
In definitiva, la valutazione sinergica - computa ai sensi dell'art. 2729 c.c. - della mancata contestazione della fattura e delle diffide extragiudiziali, dell'avvenuto, documentato pagamento (mediante quattro assegni) dell'importo di € 15.000,,00, e della posizione difensiva di primo grado, con cui si assumeva di aver versato l'ulteriore somma di € 15.000,00, sempre quale corrispettivo della stessa prestazione, inducono il Collegio a ritenere che le parti abbiano effettivamente stipulato, in forma orale o comunque attraverso comportamenti concludenti, un contratto, avente a oggetto il noleggio di macchinari industriali;
che l'appellata abbia adempiuto alle obbligazioni a suo carico senza alcuna contestazione da parte dell'appellante; che quest'ultimo, pur correttamente restituendo i beni noleggiati, abbia pagato, a titolo d'acconto, soltanto una parte dell'intero dovuto, senza provvedere al saldo portato dalla fattura.
Pertanto, l'appello deve essere integralmente respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo al valore della controversia ed alle questioni giuridiche trattate, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal
D.M. 147/2022, in misura pari ai valori medi dello scaglione di riferimento, e dunque in € 5.809,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1843,00 per la fase di trattazione, da riconoscere anche in assenza di attività istruttoria – cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, € 1.911,00 per la fase decisoria)
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “…quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…”, questa Corte …dà atto…della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente…”, con l'avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso…” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nella qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 nei confronti della ditta avverso la sentenza n. 1185/2022, emessa dal Tribunale di CP_1
Messina in data 4 luglio 2022 nel giudizio iscritto al n. 1328/2019 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento della somma di € 5.809,00, a titolo di spese di lite Parte_1 per il grado d'appello, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma
1-bis del medesimo articolo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)