Articolo 63 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026
Articolo 62Articolo 64
Versione
15 gennaio 1870
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Versione
17 aprile 1870
Art. 63.

Nei casi di deficienza accertata dall'Amministrazione o di danno arrecato all'Erario per fatto o per ommissione imputabile a colpa o negligenza dei Contabili e di coloro di cui negli articoli 58 e 61, la Corte dei conti potra' pronunziare tanto contro di essi quanto contro i loro fideiussori, anche prima del giudizio sul conto.

Quando i conti sieno fatti compilare d'ufficio dall'Amministrazione, la Corte procedera' alla revisione giudiziale dei medesimi, ritenendoli come presentati dai Contabili, sempreche', invitati questi legalmente a riconoscerli e sottoscriverli, non l'abbiano fatto nel termine prefisso.
((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio Decreto 17 marzo 1870, n. 5590 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A cominciare dal 1° aprile 1870 andranno in vigore le parti della Legge 22 aprile 1869, n. 5026 , che riguardano gli Agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato, e coloro che s'ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti Agenti, la responsabilita' degli Ufficiali pubblici in genere stipendiati dallo Stato, non che la giurisdizione della Corte dei conti rispetto agli uni ed agli altri (articoli 58, 59, 62 e 63)".
Entrata in vigore il 17 aprile 1870