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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di LI, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale conIGliere rel.
dott. Francesco Notaro conIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 4980/2021 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di LI Nord n. 1161/2021 del 29 aprile 2021
t r a
(nata a [...] il [...]; , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Zuccaro ( ), C.F._2
con studio in LI alla Via Arco di Polvica, n. 37, e domicilio digitale
1 Email_1
appellante e
la P.IVA. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Raganati CP_2
, con studio in LI alla via Scarlatti, n. 32, e domicilio C.F._3
digitale Email_2
appellata
Conclusioni
Nelle note di trattazione scritta (ex art. 127-ter c.p.c.) i difensori delle parti concludevano come segue:
- l'avv. Gennaro Zuccaro per l'appellante respingeva l'eccepita Parte_1
inammissibilità dell'appello e insisteva, nel merito, per la fondatezza del gravame rilevando che «la parte appellata non ha mai negato che il Supermercato
DICO 539 sito in AN di LI (NA) al Corso Italia n. 65, dove è avvenuto
1 l'evento lesivo e dove sono state ricevute le Raccomandate con A.R. del 24/02/2011 e del
30/01/2013, fosse di proprietà della . Chiedeva che la causa fosse CP_1
assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
- l'avv. Pasquale Raganati per l'appellata concludeva per il rigetto CP_1
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata atteso che, come statuito in primo grado, «dall'esame delle raccomandate del febbraio 2011 e del gennaio 2013,
allegate alla produzione di parte attrice, si evince chiaramente che esse sono state rivolte
nei confronti di tale Dico 539 e indirizzate a AN di LI, al corso Italia n°65».
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 19 aprile 2019, la IG , Parte_1
premesso di aver riportato lesioni personali per un incidente avvenuto il 21
dicembre 2010, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di LI Nord la al fine di sentirla condannare, previo accertamento della sua CP_1
esclusiva responsabilità, al «pagamento della somma ritenuta equa dal Giudice adito 2 per le lesioni subite per invalidità permanente, invalidità temporanea, assoluta e
parziale, danno morale e spese mediche, oltre interessi e rivalutazione, nei confronti della
IG.ra , nei limiti di € 20.000,00» oltre al pagamento delle spese Parte_1
legali.
Esponeva a sostegno che:
a) il 21 dicembre 2010, alle ore 17:00 circa, mentre si trovava all'interno del
Supermercato DICO 539 sito in AN di LI al Corso Italia n. 65, era stata investita al lato sinistro del corpo da un carrello elevatore, malamente manovrato da un operatore del supermercato, ed era caduta violentemente al suolo;
b) che, a causa del trauma subito, aveva riportato gravi lesioni per le quali era stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giuliano di Giugliano in
Campania, dove le avevano diagnosticato «trauma cranico facciale con ecchimosi
palpebra superiore destra. Slo spalla destra. Contusioni multiple per il corpo», e poi
2 trasferita presso l'ospedale A. Cardarelli di LI, ove era stata accertata la frattura del collo e del trochite omerale di destra trattata con desault molle, con prognosi di 15 giorni s.c.;
c) che solo in data 12 aprile 2011 era stata dichiarata clinicamente guarita, con postumi da valutare in sede medico legale e successivamente quantificati in misura pari al 9% di danno biologico, oltre a 30 gg. di I.T.T., 30 di I.T.P. al 50%
e 60 di I.T.P. al 25%;
c) che la proprietaria del Supermercato DICO 539 e datrice di lavoro CP_1
dell'operatore del carrello elevatore responsabile dell'evento dannoso, non aveva provveduto a risarcirle i danni, nonostante le raccomandate A/R. ricevute il 24 febbraio 2011 e il 30 gennaio 2013, cui era inutilmente seguito l'invito alla procedura di negoziazione assistita inoltrato con raccomandata A/R ricevuta in data 22 febbraio 2016.
Si costituiva la la quale eccepiva la prescrizione del diritto al CP_1
risarcimento del danno per decorrenza del termine di cui all'art. 2947, primo 3 comma, c.c.. Nel merito, sosteneva che l'incidente si era verificato per esclusiva responsabilità dell'attrice che, omessa la dovuta diligenza nel camminare, non si era avveduta del carrello elevatore fermo all'interno del supermercato, così
finendo per urtarlo e cadere al suolo. Contestava altresì la quantificazione dei danni richiesti, negando ogni pretesa in relazione al danno morale.
Con memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. n. 1 del 16 settembre 2019 la
[...]
reiterava le proprie difese e precisava, in punto di prescrizione, che «tra CP_1
la data in cui si sarebbe verificato l'asserito evento (21/12/2010) e quella in cui, per la
prima volta, la ha indirizzato alla comparente società la richiesta di Parte_1
risarcimento (16/2/2016) è trascorso il termine di cinque anni di cui all'art. 2947 1°
comma c.c.». Chiedeva, pertanto, che fosse accolta l'eccezione di prescrizione e solo in via gradata, nelle successive memorie depositate ex art. 183, sesto comma, n. 2 e 3, c.p.c., articolava richiesta di prova diretta e contraria opponendosi alla C.T.U. medico legale richiesta dalla . Parte_1
3 L'attrice depositava (il 6 novembre 2019) la sola memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., nella quale deduceva di aver interrotto il decorso dell'eccepita prescrizione mediante le già documentate raccomandate A/R
ricevute il 24 febbraio 2011 e il 30 gennaio 2013 nonché mediante l'invito alla negoziazione assistita inoltrato con raccomandata del 22 febbraio 2016;
articolava, altresì, richiesta di prova testimoniale diretta e contraria e di C.T.U.
medico legale e depositava visura della C.C.I.A.A. della estratta dal CP_1
registro imprese in data 14 febbraio 2016.
Il giudice adito, ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta delle difese in atti e senza la necessità di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori,
invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla contestuale discussione ai sensi dell'art. 281-siexies c.p.c..
Indi, con note del 22 aprile 2021 l'attrice resisteva, in particolare, all'eccezione di prescrizione evidenziando l'avvenuta documentazione, all'atto della costituzione in giudizio, di validi atti interruttivi della prescrizione, presso il 4 supermercato luogo dell'evento dannoso. Deduceva, altresì, che la convenuta
(denominata fino al 2012) aveva piena conoscenza Controparte_3
dell'evento stante la corrispondenza inoltrata dalla I.E.S., società delegata alla trattazione del sinistro, e che, in ogni caso, il diritto azionato non poteva considerarsi prescritto, configurandosi, nel caso di specie, il reato di lesioni personali colpose, previsto e punito dall'art. 590 c.p., con applicazione del più
ampio termine di prescrizione di sei anni. Concludeva quindi insistendo «in via
principale, per la revoca della ordinanza del 21/05/2020 di rinvio della causa per la
precisazione delle conclusioni e la contestuale discussione orale ai sensi dell'art.
281siexies c.p.c. e, per l'effetto, per l'accoglimento delle richieste istruttore di cui alle
memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. ed, in linea subordinata, per sentire di: 1)
Dichiarare che l'incidente si è verificato per colpa dell'operatore del carrello elevatore
all'interno del Supermercato DICO 539 sito in AN di LI (NA) al Corso Italia
n. 65 di proprietà della 2) Condannare la convenuta al CP_1 CP_1
4 pagamento della somma che l'On.le Giudice riterrà equo per le lesioni subite per
invalidità permanente, invalidità temporanea, assoluta e parziale, danno morale e spese
mediche, oltre interessi e rivalutazione, nei confronti della IG.ra , nei Parte_1
limiti di € 20000,00; 3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, CP_1
diritti ed onorari di lite con attribuzione». Depositava contestualmente visura camerale della estratta dal registro imprese in data 21 Controparte_3
febbraio 2011, ricevuta di spesa e riscontro del 7 marzo 2011 della I.E.S.,
incaricata dalla della verifica delle lesioni. Controparte_3
Con note del 29 marzo 2021 parte convenuta concludeva reiterando le proprie difese, in particolare insistendo per sentir «a) dichiarare la nullità dell'atto di
citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., adottando i provvedimenti opportuni;
b) dichiarare
prescritto il diritto al preteso risarcimento del danno, per essere decorso, tra la data in
cui si sarebbe verificato l'asserito evento (21/10/2010) e quella in cui, per la prima volta,
la parte attrice ha indirizzato alla concludente società la richiesta di risarcimento
(16/2/2016), il termine di cui all'art. 2947 c.c. 1° comma e, conseguentemente, rigettare 5 la domanda proposta dalla;
in subordine: c) rigettare la domanda Parte_1
proposta da , perché inammissibile, improponibile ed improcedibile, Parte_1
nonché del tutto infondata nel merito;
d) condannare al pagamento delle Parte_1
spese tutte del presente giudizio, nonché degli onorari di avvocato».
Con sentenza del 29 aprile 2021, pronunciata all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., il giudice unico deIGnato così
provvedeva: «1. dichiara prescritto il diritto risarcitorio azionato da parte attrice;
2.
condanna l'attrice, , al pagamento, in favore di parte convenuta, Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il presente CP_1
giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.838,00 (duemilaottocentotrentotto/00),
di cui euro 100,00 (cento/00) per spese, ed euro 2.738,00 (duemilasettecentotrentotto/00)
per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui
compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge».
II. Le ragioni della decisione di primo grado
5 Il tribunale ha accolto l'eccezione preliminare di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta rilevando, in primo luogo, che in risposta all'eccezione non vi era stata alcuna replica da parte dell'attrice entro il termine delle preclusioni assertive di cui all'art 183, sesto comma, n. 1, c.p.c..
Inoltre, dichiarata l'inammissibilità delle produzioni documentali offerte da parte attrice in uno alle note per la trattazione scritta in sede di precisazione delle conclusioni, ha osservato che «dall'esame delle lettere raccomandate del febbraio 2011
e del gennaio 2013, allegate alla produzione di parte attrice, si evince chiaramente che
esse sono state rivolte nei confronti di tale “Dico 539” e indirizzate a AN di LI
al Corso Italia n. 65, mentre, di contro, solo la raccomandata del febbraio 2016 risulta
essere stata effettivamente indirizzata a presso la sede legale di Roma alla CP_1
Via Raffaele Tosti n. 90», e ha preso atto che «dalla visura camerale prodotta in atti da
parte attrice in allegato alla sua memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c. emerge
chiaramente che la sede legale della convenuta sia proprio quella indicata nella missiva
del febbraio 2016, mentre gli indirizzi riportati nelle missive del 2011 e del 2013 non 6 figurano neppure tra le sedi secondarie o tra le unità locali riconducibili alla odierna
convenuta». Ha escluso, pertanto, che le prime due lettere di messa in mora del febbraio 2011 e del gennaio 2013, né indirizzate all'effettiva convenuta (essendo stato indicato il destinatario genericamente in “Dico 539” in luogo della denominazione sociale della convenuta che è “ ), né recapitate CP_1
presso la sede legale di quest'ultima, avessero avuto alcuna efficacia interruttiva della prescrizione, e ha ritenuto tardiva la raccomandata del 15 febbraio 2016
indirizzata alla e recapitata presso la sede legale. CP_1
Infatti, ha considerato applicabile, al caso di specie, il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947, primo comma, c.c., avendo l'attrice invocato il risarcimento di un danno da fatto illecito di natura aquiliana;
ha,
quindi, escluso l'applicazione del terzo comma dell'art. 2947 c.c., non essendo emersi elementi sufficienti a riconoscere, incidenter tantum, la sussistenza di un'astratta fattispecie di reato da imputare, anche in via risarcitoria indiretta,
6 alla società convenuta, stante la carenza di prova in ordine al «preciso rapporto
sussistente tra il soggetto che — secondo la propria prospettazione di parte — si sarebbe
trovato alla guida del carrello elevatore che l'avrebbe investita (individuato
genericamente dalla istante, anche nel capitolo di prova testimoniale articolato sul punto
nella depositata memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., in un non meglio precisato
“operatore di detto supermercato”) e la odierna società convenuta e, di conseguenza, in
che termini dell'eventuale astratto fatto di reato commesso dal primo possa essere
chiamata a rispondere, anche a titolo di responsabilità risarcitoria indiretta, la stessa
odierna convenuta».
Considerata, quindi, la data dell'incidente (indicata da parte attrice nel 21
dicembre 2010) e quella di ricezione della prima richiesta risarcitoria avente astratta efficacia interruttiva della prescrizione (22 febbraio 2016), successiva al decorso del termine di cinque anni, il primo giudice ha così dichiarato prescritto il diritto azionato da parte attrice.
III. L'appello 7
Con atto di citazione notificato il 27 novembre 2021 ha Parte_1
interposto appello contro la sentenza del Tribunale di LI Nord, articolato sui seguenti due motivi:
1) «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dell'impugnata sentenza nella
parte in cui ha erroneamente ritenuto prescritto il diritto al risarcimento, violazione e
falsa applicazione dell'art. 2947, comma primo, c.c. e dell'art. 46 c.c. per non aver
considerato validi atti interruttivi della prescrizione le raccomandate ricevute il
24/02/2011 ed il 30/01/2013» da ritenersi, all'inverso, idonei a interrompere la prescrizione in quanto regolarmente ricevuti dalla società convenuta presso la sua sede secondaria in AN di LI al Corso Italia n. 65, nella quale è
avvenuto l'evento dannoso, e tenuto altresì conto che la convenuta non ha mai negato che il supermercato DICO 539 sito in AN di LI all'indirizzo anzidetto fosse di sua proprietà;
7 2) «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2947, comma terzo, cod. civ. e del combinato
disposto dell'art. 157, comma primo, cod. pen. e dell'art. 2947, comma terzo, c.c.», nella parte in cui si è erroneamente ritenuto di non potersi configurare alcuna ipotesi di reato riferibile alla società convenuta con conseguente esclusione del più
ampio termine di prescrizione di sei anni per l'azione risarcitoria, stante invece il ricorrere, nel caso di specie, del reato di lesioni personali colpose e, quindi, del termine di prescrizione di sei anni, in virtù del combinato disposto dagli artt.
157, primo comma., c.p. e 2947, terzo comma, c.c., non decorso nella fattispecie concreta oggetto di causa.
L'appellante ha così chiesto, in accoglimento delle indicate censure, la riforma della sentenza di primo grado e, previa revoca dell'ordinanza del 21 maggio
2020 e conseguente ammissione «delle richieste istruttorie di cui alle memorie ex art.
183, VI comma, c.p.c. anche al fine di accertare incidenter tantum e con gli strumenti
probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che
integri gli estremi di un fatto reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed 8 oggettivi, nei fatti avvenuti in data 21/12/2010 nel supermercato sito in AN di
LI (NA) al Corso Italia n. 65», disporre come da seguenti conclusioni: «1)
Dichiarare che l'incidente si è verificato per colpa dell'operatore del carrello elevatore
all'interno del Supermercato DICO 539 sito in AN di LI (NA) al Corso Italia
n. 65 di proprietà della 2) Condannare la convenuta al CP_1 CP_1
pagamento della somma che l'On.le Giudice riterrà equo per le lesioni subite per
invalidità permanente, invalidità temporanea, assoluta e parziale, danno morale e spese
mediche, oltre interessi e rivalutazione, nei confronti della IG.ra , nei Parte_1
limiti di € 20000,00; 3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, CP_1
diritti ed onorari di lite con attribuzione».
Si è costituita la con comparsa di risposta del 26 gennaio 2022 CP_1
eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello, anche perché privo di alcuna ragionevole probabilità di essere accolto e, nel merito, la sua infondatezza attesa l'evidente prescrizione del diritto azionato dalla , Parte_1
8 prima che fosse indirizzata alla propria sede legale la richiesta di risarcimento dei danni, a febbraio del 2016 (essendo inidonee le precedenti missive,
indirizzate a tale “DICO 539” in AN di LI al Corso Italia n. 65).
Contestata, altresì, l'invocata applicazione del più ampio termine di prescrizione di cui al combinato disposto dagli artt. 2947 comma terzo c.c. e 157
comma 1 c.p., la ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello CP_1
e, in ogni caso, la sua infondatezza, reiterando, in via gradata, le richieste istruttorie articolate, in primo grado di giudizio, con le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. n.2.
All'udienza del 12 dicembre 2024 la causa è stata rimessa in decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. (ridotto a quaranta giorni quello per le comparse conclusionali).
IV. L'esame dei motivi di appello
L'appello è ammissibile, perché proposto (il 27 novembre 2021) entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (29 aprile 9
2021), non notificata, tenuto conto della sospensione feriale prevista dall'articolo
1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742. È, inoltre, procedibile, per la tempestiva costituzione in giudizio dell'appellante, in data 4 dicembre 2021 (e, quindi, entro il termine di cui all'articolo 165 c.p.c.).
Va, inoltre, superata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dalla società appellata riguardo ai requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c.,
pienamente rispettati dall'appellante, la quale ha correttamente individuato i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica, proponendo le ragioni in fatto e in diritto che dovrebbero giustificare l'accoglimento della domanda.
Quanto alla richiesta della società appellata, di declaratoria d'inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., ribadita anche in comparsa conclusionale, la questione deve ritenersi superata, una volta che la corte, nel procedere alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente,
9 ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
Tanto considerato in via preliminare, si ritiene che l'appello sia fondato nell'escludere il decorso della prescrizione estintiva.
Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole del mancato riconoscimento delle raccomandate ricevute il 24 febbraio 2011 e il 30 gennaio
2013 ai fini dell'interruzione della prescrizione, da ritenersi, all'inverso, valide,
in quanto regolarmente recapitate in un luogo, la sede del supermercato in
AN di LI, Corso Italia n. 65, riferibile alla società convenuta, tenuto conto che quest'ultima non ha mai negato di essere proprietaria di tale esercizio commerciale.
La doglianza è meritevole di accoglimento, dovendo farsi applicazione del principio di non contestazione, codificato nel nostro ordinamento dall'art. 115
c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della propria decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, oltre che 10 dall'articolo 167 c.p.c., che impone al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.
, nell'agire in giudizio per il risarcimento dei danni che assume Parte_1
dovuti all'infortunio subito all'interno del Supermercato DICO 539 sito in
AN di LI al Corso Italia n. 65, causato dalla maldestra condotta dell'operatore di un carrello elevatore posto all'interno del locale commerciale,
ha richiamato e prodotto due intimazioni di pagamento per l'evento denunciato,
coi relativi avvisi di ricevimento del 24 febbraio 2011 e del 30 gennaio 2013,
entrambe inviate e ricevute presso la sede del supermercato (oltre alla successiva missiva ricevuta il 22 febbraio 2016 dalla presso la sua CP_1
sede in Roma alla Via Raffaele Tosti n. 90, contenente reitero della richiesta risarcitoria e invito alla procedura di negoziazione assistita). Ha, inoltre,
espressamente allegato – al punto n) dell'atto di citazione – che la è CP_1
10 «proprietaria del Supermercato DICO 539 sito in AN di LI (NA) al Corso
Italia n. 65 e società datrice di lavoro dell'operatore del carrello elevatore».
La società convenuta, nell'eccepire la prescrizione del diritto azionato «per essere
decorso il termine di cui all'art. 2947 c.c. primo comma», ha sostenuto di avere ricevuto la prima raccomandata solo nel febbraio 2016, quando era ormai compiuto il termine di prescrizione quinquennale, negando valore interruttivo alla pregresse richieste di risarcimento, inviate presso un indirizzo diverso dalla sede legale della società e a destinatario diverso da quello identificato con la denominazione sociale “ . CP_1
Orbene, è necessario ricordare che, sulla scorta del richiamato principio di cui all'art. 115 c.p.c., l'onere di contestazione che grava a carico delle parti deve essere adempiuto tramite la contestazione circostanziata, precisa, puntuale e dettagliata dei fatti allegati (cfr. Cass. n.21227/2019), onde il convenuto deve prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti costitutivi del diritto specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda. In 11 mancanza, tali fatti devono ritenersi ammessi, giovandosi l'attore della relevatio
ab onere probandi anche quando la controparte si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare «espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di
citazione», senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la diversa contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione (Cass.
31837/2021; Cass. 2174/2021).
Nella specie, la società convenuta non ha espressamente contestato, né nella comparsa di risposta né nella prima memoria ex art. 183, primo comma, c.p.c.,
di avere la proprietà o la gestione del supermercato indicato dall'attrice, e, anzi,
ha implicitamente ammesso tale circostanza allorché, nella seconda memoria ex
art. 183 c.p.c., ha chiesto di provare le modalità dell'incidente (che implicherebbero l'esclusiva responsabilità della persona danneggiata),
11 indicando un testimone domiciliato presso la propria sede, così mostrando di essere al corrente di quanto avvenuto all'interno dell'esercizio commerciale.
Né rileva, in senso contrario, che la società convenuta abbia affermato di avere ricevuto la prima raccomandata, indirizzata presso la sua sede legale, solo nel febbraio 2016, trattandosi di argomentazione insufficiente al fine di una specifica e chiara contestazione dei fatti allegati e documentati, così implicitamente ammessi, dovendosi, di conseguenza, dare ingresso alla prospettazione attorea circa la riferibilità alla della sede di AN ove si è verificato CP_1
l'evento di causa e dove, peraltro, sono state regolarmente recapitate le lettere di messa in mora degli anni 2011 e 2013. In particolare, in ordine alla ricezione di tali missive, non è sufficiente che ne sia stata negata l'efficacia interruttiva della prescrizione, non essendosi chiarito se tale inidoneità sia derivata soltanto dalla loro spedizione a un indirizzo diverso dalla sede legale (e con indicazione errata del destinatario, identificato come “DICO 539”) ovvero dall'assoluta estraneità
del luogo di consegna alla società convenuta. 12
Posto, quindi, che il supermercato in questione deve reputarsi riferibile, quale sede secondaria o semplice unità operativa, alla si tratta di stabilire CP_1
se la (documentata) ricezione al suo indirizzo delle lettere raccomandate di costituzione in mora risalenti al 2011 e al 2013, abbia interrotto il termine della prescrizione.
L'attrice ha tempestivamente deposito in primo grado, in uno all'atto di citazione notificato, raccomandata postale del 21.2.2011 n. 11000010525780 inviata a Dico
539 in AN di LI al Corso Italia n. 65, con avviso di ricevimento del 24
febbraio 2011, e raccomandata postale del 21 gennaio 2013 n. 13000023024736,
sempre inviata a Dico 539 all'indirizzo anzidetto, contenenti intimazioni di pagamento per l'evento di danno, precisamente descritto in tutte le circostanze di tempo e di luogo.
Come chiarito dalla Suprema Corte a proposito della notificazione a mezzo del servizio postale, invero, «persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità
12 della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile,
l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella
cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza
dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.» (cfr. Cass.
2549/2018).
Occorre considerare, inoltre, che, sempre in applicazione dei principi espressi in precisi arresti della Suprema Corte, «in tema di interruzione della prescrizione, l'atto
stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della
prescrizione, non è soggetto alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari né a
particolari modalità di trasmissione;
pertanto, l'atto di messa in mora, inviato al debitore
per raccomandata con avviso di ricevimento, si presume giunto a conoscenza del
destinatario allorché risulti pervenuto al suo indirizzo e non venga data la prova che il
destinatario stesso non ne abbia avuto notizia senza sua colpa» (cfr. Cass. 18243/2003,
Cass. 10630/2015), e che, premesso il carattere recettizio dell'intimazione di pagamento, «ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., la dichiarazione recettizia si presume 13 conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da ritenersi, il luogo
che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per
l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per una preventiva indicazione o
pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso,
apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del
relativo contenuto» (cfr. Cass. 19524/2019; Cass 18414/2019; Cass 773/2003; Cass
18272/2002).
Nel caso in esame, non si condividono i rilievi della convenuta, odierna appellata, relativi alla pretesa erronea indicazione del destinatario delle due intimazioni di pagamento del 2011 e del 2013, precisato in “Dico 539” in luogo dell'effettiva denominazione sociale “ , trattandosi con tutta CP_1
evidenza di un errore che non determina assoluta incertezza sull'identificazione del destinatario, rilevata la corretta ricezione delle raccomandate ed essendo sufficiente, analogamente a quanto previsto dall'art. 164 c.p.c. in tema di atti
13 giudiziari, che il destinatario risulti in modo chiaro e inequivoco e non, dunque,
ingannevole, sia dalla dicitura che dal contenuto dell'atto stesso.
Dalla riferibilità del supermercato alla e dall'attestazione di CP_1
consegna in tale luogo in cui si è verificato l'incidente, può farsi derivare la presunzione che l'atto, ivi ricevuto, sia stato portato a conoscenza dei titolari del potere di gestire il caso in nome e per conto della società.
Né può condividersi quanto affermato dal giudice di primo grado,
nell'imputare alla parte attrice di non avere nulla replicato all'eccezione di prescrizione né nel corso della prima udienza né entro lo spirare delle preclusioni assertive.
È pur vero che l'onere di contestazione tempestiva riguarda chiaramente anche l'attore, in ragione della struttura dialettica del processo e del sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere l'oggetto del giudizio;
onere che si fonda anche sui principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, 14 soprattutto, sul generale principio di economia che deve informare il processo,
avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (sul giusto processo).
Tuttavia, nel caso di specie l'attrice aveva già specificamente richiamato nel proprio atto di citazione le missive idonee a interrompere la prescrizione, sì da non dover nulla ulteriormente allegare e provare sul punto. Né occorreva che ella rispondesse all'eccezione di prescrizione mediante l'eccezione contraria d'interruzione. Infatti, l'interruzione della prescrizione può essere rilevata d'ufficio sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Cass.
S.U. 15661/2005) e, in particolare, di allegazioni e di prove – incluse quelle documentali – e di fatti anch'essi ritualmente acquisiti al contraddittorio (cfr.
Cass. 13783/2007).
Sulla scorta di tali argomenti, quindi, attesa la mancata specifica contestazione della riferibilità della sede in AN alla società convenuta, sede in cui sono stati regolarmente recapitate le intimazioni di pagamento, occorre affermare che
14 il diritto al risarcimento del danno azionato dall'appellante non è prescritto,
essendo intervenuti tempestivi atto di interruzione con intimazioni di pagamento ricevute in data 24 febbraio 2011 e in data 30 gennaio 2013, prima che spirasse il termine (di cinque anni, ex art. 2947, primo comma, c.c., o eventualmente più lungo, in base al terzo comma) dall'evento verificatosi in data
21 dicembre 2010.
Peraltro, anche a prescindere dalle missive sopra considerate, la prescrizione deve nondimeno escludersi per le ragioni poste a fondamento del secondo motivo di appello.
rimprovera al primo giudice la violazione dell'articolo 2947 c.c., Parte_1
in combinato disposto con l'articolo 157, primo comma, c.p., per avere ritenuto di non poter configurare alcuna ipotesi di reato riferibile alla società convenuta,
con la conseguente esclusione del più ampio termine di prescrizione di sei anni per l'azione risarcitoria: ricorrerebbe, nel caso di specie, il reato di lesioni personali colpose, onde il diritto al risarcimento dei danni sarebbe sottoposto al 15 termine di prescrizione di sei anni, non decorso nella fattispecie concreta.
Sul punto il giudice a quo ha ritenuto che «la tesi sostenuta dall'attrice solo nella nota
scritta depositata per la trattazione cartolare della odierna udienza del 29 aprile 2021
(secondo cui alla specie andrebbe applicato il più lungo termine di prescrizione di cui
all'art. 2947, comma 3, c.c.), non convince».
Secondo il tribunale, premessa la possibilità di accertare, incidenter tantum,
l'astratta sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi soggettivi e oggettivi, e che l'art. 2947, terzo comma, c.c. si applica non solo nei confronti della persona penalmente imputabile e personalmente responsabile del fatto sul piano penale, ma anche nei confronti del soggetto che sia tenuto al risarcimento, per quel medesimo fatto, anche a titolo di responsabilità indiretta (ad esempio ex art. 2049 c.c.),
«tuttavia, parte attrice, nella specie, non ha concretamente dimostrato (né chiesto
concretamente di provare) il preciso rapporto sussistente tra il soggetto che — secondo
15 la propria prospettazione di parte — si sarebbe trovato alla guida del carrello elevatore
che l'avrebbe investita (individuato genericamente dalla istante, anche nel capitolo di
prova testimoniale articolato sul punto nella depositata memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2), c.p.c., in un non meglio precisato “operatore di detto supermercato”) e la odierna
società convenuta e, di conseguenza, in che termini dell'eventuale astratto fatto di reato
commesso dal primo possa essere chiamata a rispondere, anche a titolo di responsabilità
risarcitoria indiretta, la stessa odierna convenuta».
Tale decisione non è condivisibile.
In primo luogo, l'applicazione del principio iura novit curia, di cui all'art. 113,
primo comma, c.p.c., consente al giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Non
rileva, quindi, che l'attrice abbia invocato solo tardivamente il più lungo termine 16 di prescrizione concretamente applicabile alla fattispecie, che spetta al giudice eventualmente individuare, sulla base della normativa che regola la fattispecie sottoposta al suo esame.
Tanto precisato, nel caso di specie, rilevati i fatti prospettati in citazione, si ritiene che ricorrano, nell'evento descritto dall'attrice, gli estremi del reato di lesioni personali colpose e della sua riferibilità alla società convenuta: infatti, si tratta di evento verificatosi, secondo la prospettazione dell'attrice, per effetto della negligenza o imperizia dell'operatore di un carrello elevatore posto all'interno del supermercato che, nell'eseguire una manovra, non si avvide della cliente,
urtandola e provocando lesioni personali.
Altra questione, attinente al merito della lite, è se l'incidente sia appunto avvenuto con tali modalità.
E, quindi, atteso il ricorrere, nella vicenda descritta, degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di lesioni personali colpose (provocato da chi, tenendo una
16 condotta negligente, imprudente o inesperta, oppure contraria a leggi,
regolamenti, ordini o discipline, causi involontariamente, in un'altra persona,
una malattia nel corpo o nella mente) e rilevato che «ai fini della configurabilità
della responsabilità ex art. 2049 c.c., è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un
soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non
solo in caso di lavoro subordinato, ma anche quando, per volontà di un soggetto
(committente), un altro (commesso) esplichi un'attività per conto del primo» (cfr. da ultimo, Cass civ. n. 28852/2021), non occorreva, per superare l'eccezione di prescrizione, che l'attrice, cliente del supermercato, dimostrasse l'esistenza di un rapporto di dipendenza tra l'operatore e la società convenuta, dovendo presumersi, fino a prova contraria, che gli operatori all'interno del supermercato svolgessero le loro mansioni perché a ciò preposti dalla società titolare dell'esercizio commerciale.
Avendo l'attrice riportato lesioni personali che configurano il reato di lesioni personali colpose, previsto e punito dall'art. 590 c.p., se imputabili all'azione di 17 un operatore del supermercato, ne consegue che il termine di prescrizione per l'azione civile è pari a quello relativo a detto reato, relativamente al quale l'articolo 157, primo comma, c.p. prevede un termine di prescrizione non inferiore a sei anni.
Di conseguenza, in riforma della decisione del tribunale, l'eccezione di prescrizione va rigettata.
Il giudizio deve, tuttavia, proseguire, dovendo provvedersi con separata ordinanza sulle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e riproposte in appello.
Le spese andranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di appello di LI, pronunciando con sentenza non definitiva sull'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Parte_1
LI Nord n. 1161/2021 del 29 aprile 2021, così provvede:
17 a) rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_1
b) dispone con separata ordinanza per l'ulteriore attività istruttoria.
Così deciso il 20 febbraio 2025.
Il conIGliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
18
18
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di LI, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale conIGliere rel.
dott. Francesco Notaro conIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 4980/2021 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di LI Nord n. 1161/2021 del 29 aprile 2021
t r a
(nata a [...] il [...]; , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Zuccaro ( ), C.F._2
con studio in LI alla Via Arco di Polvica, n. 37, e domicilio digitale
1 Email_1
appellante e
la P.IVA. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Raganati CP_2
, con studio in LI alla via Scarlatti, n. 32, e domicilio C.F._3
digitale Email_2
appellata
Conclusioni
Nelle note di trattazione scritta (ex art. 127-ter c.p.c.) i difensori delle parti concludevano come segue:
- l'avv. Gennaro Zuccaro per l'appellante respingeva l'eccepita Parte_1
inammissibilità dell'appello e insisteva, nel merito, per la fondatezza del gravame rilevando che «la parte appellata non ha mai negato che il Supermercato
DICO 539 sito in AN di LI (NA) al Corso Italia n. 65, dove è avvenuto
1 l'evento lesivo e dove sono state ricevute le Raccomandate con A.R. del 24/02/2011 e del
30/01/2013, fosse di proprietà della . Chiedeva che la causa fosse CP_1
assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
- l'avv. Pasquale Raganati per l'appellata concludeva per il rigetto CP_1
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata atteso che, come statuito in primo grado, «dall'esame delle raccomandate del febbraio 2011 e del gennaio 2013,
allegate alla produzione di parte attrice, si evince chiaramente che esse sono state rivolte
nei confronti di tale Dico 539 e indirizzate a AN di LI, al corso Italia n°65».
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 19 aprile 2019, la IG , Parte_1
premesso di aver riportato lesioni personali per un incidente avvenuto il 21
dicembre 2010, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di LI Nord la al fine di sentirla condannare, previo accertamento della sua CP_1
esclusiva responsabilità, al «pagamento della somma ritenuta equa dal Giudice adito 2 per le lesioni subite per invalidità permanente, invalidità temporanea, assoluta e
parziale, danno morale e spese mediche, oltre interessi e rivalutazione, nei confronti della
IG.ra , nei limiti di € 20.000,00» oltre al pagamento delle spese Parte_1
legali.
Esponeva a sostegno che:
a) il 21 dicembre 2010, alle ore 17:00 circa, mentre si trovava all'interno del
Supermercato DICO 539 sito in AN di LI al Corso Italia n. 65, era stata investita al lato sinistro del corpo da un carrello elevatore, malamente manovrato da un operatore del supermercato, ed era caduta violentemente al suolo;
b) che, a causa del trauma subito, aveva riportato gravi lesioni per le quali era stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giuliano di Giugliano in
Campania, dove le avevano diagnosticato «trauma cranico facciale con ecchimosi
palpebra superiore destra. Slo spalla destra. Contusioni multiple per il corpo», e poi
2 trasferita presso l'ospedale A. Cardarelli di LI, ove era stata accertata la frattura del collo e del trochite omerale di destra trattata con desault molle, con prognosi di 15 giorni s.c.;
c) che solo in data 12 aprile 2011 era stata dichiarata clinicamente guarita, con postumi da valutare in sede medico legale e successivamente quantificati in misura pari al 9% di danno biologico, oltre a 30 gg. di I.T.T., 30 di I.T.P. al 50%
e 60 di I.T.P. al 25%;
c) che la proprietaria del Supermercato DICO 539 e datrice di lavoro CP_1
dell'operatore del carrello elevatore responsabile dell'evento dannoso, non aveva provveduto a risarcirle i danni, nonostante le raccomandate A/R. ricevute il 24 febbraio 2011 e il 30 gennaio 2013, cui era inutilmente seguito l'invito alla procedura di negoziazione assistita inoltrato con raccomandata A/R ricevuta in data 22 febbraio 2016.
Si costituiva la la quale eccepiva la prescrizione del diritto al CP_1
risarcimento del danno per decorrenza del termine di cui all'art. 2947, primo 3 comma, c.c.. Nel merito, sosteneva che l'incidente si era verificato per esclusiva responsabilità dell'attrice che, omessa la dovuta diligenza nel camminare, non si era avveduta del carrello elevatore fermo all'interno del supermercato, così
finendo per urtarlo e cadere al suolo. Contestava altresì la quantificazione dei danni richiesti, negando ogni pretesa in relazione al danno morale.
Con memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. n. 1 del 16 settembre 2019 la
[...]
reiterava le proprie difese e precisava, in punto di prescrizione, che «tra CP_1
la data in cui si sarebbe verificato l'asserito evento (21/12/2010) e quella in cui, per la
prima volta, la ha indirizzato alla comparente società la richiesta di Parte_1
risarcimento (16/2/2016) è trascorso il termine di cinque anni di cui all'art. 2947 1°
comma c.c.». Chiedeva, pertanto, che fosse accolta l'eccezione di prescrizione e solo in via gradata, nelle successive memorie depositate ex art. 183, sesto comma, n. 2 e 3, c.p.c., articolava richiesta di prova diretta e contraria opponendosi alla C.T.U. medico legale richiesta dalla . Parte_1
3 L'attrice depositava (il 6 novembre 2019) la sola memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., nella quale deduceva di aver interrotto il decorso dell'eccepita prescrizione mediante le già documentate raccomandate A/R
ricevute il 24 febbraio 2011 e il 30 gennaio 2013 nonché mediante l'invito alla negoziazione assistita inoltrato con raccomandata del 22 febbraio 2016;
articolava, altresì, richiesta di prova testimoniale diretta e contraria e di C.T.U.
medico legale e depositava visura della C.C.I.A.A. della estratta dal CP_1
registro imprese in data 14 febbraio 2016.
Il giudice adito, ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta delle difese in atti e senza la necessità di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori,
invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla contestuale discussione ai sensi dell'art. 281-siexies c.p.c..
Indi, con note del 22 aprile 2021 l'attrice resisteva, in particolare, all'eccezione di prescrizione evidenziando l'avvenuta documentazione, all'atto della costituzione in giudizio, di validi atti interruttivi della prescrizione, presso il 4 supermercato luogo dell'evento dannoso. Deduceva, altresì, che la convenuta
(denominata fino al 2012) aveva piena conoscenza Controparte_3
dell'evento stante la corrispondenza inoltrata dalla I.E.S., società delegata alla trattazione del sinistro, e che, in ogni caso, il diritto azionato non poteva considerarsi prescritto, configurandosi, nel caso di specie, il reato di lesioni personali colpose, previsto e punito dall'art. 590 c.p., con applicazione del più
ampio termine di prescrizione di sei anni. Concludeva quindi insistendo «in via
principale, per la revoca della ordinanza del 21/05/2020 di rinvio della causa per la
precisazione delle conclusioni e la contestuale discussione orale ai sensi dell'art.
281siexies c.p.c. e, per l'effetto, per l'accoglimento delle richieste istruttore di cui alle
memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. ed, in linea subordinata, per sentire di: 1)
Dichiarare che l'incidente si è verificato per colpa dell'operatore del carrello elevatore
all'interno del Supermercato DICO 539 sito in AN di LI (NA) al Corso Italia
n. 65 di proprietà della 2) Condannare la convenuta al CP_1 CP_1
4 pagamento della somma che l'On.le Giudice riterrà equo per le lesioni subite per
invalidità permanente, invalidità temporanea, assoluta e parziale, danno morale e spese
mediche, oltre interessi e rivalutazione, nei confronti della IG.ra , nei Parte_1
limiti di € 20000,00; 3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, CP_1
diritti ed onorari di lite con attribuzione». Depositava contestualmente visura camerale della estratta dal registro imprese in data 21 Controparte_3
febbraio 2011, ricevuta di spesa e riscontro del 7 marzo 2011 della I.E.S.,
incaricata dalla della verifica delle lesioni. Controparte_3
Con note del 29 marzo 2021 parte convenuta concludeva reiterando le proprie difese, in particolare insistendo per sentir «a) dichiarare la nullità dell'atto di
citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., adottando i provvedimenti opportuni;
b) dichiarare
prescritto il diritto al preteso risarcimento del danno, per essere decorso, tra la data in
cui si sarebbe verificato l'asserito evento (21/10/2010) e quella in cui, per la prima volta,
la parte attrice ha indirizzato alla concludente società la richiesta di risarcimento
(16/2/2016), il termine di cui all'art. 2947 c.c. 1° comma e, conseguentemente, rigettare 5 la domanda proposta dalla;
in subordine: c) rigettare la domanda Parte_1
proposta da , perché inammissibile, improponibile ed improcedibile, Parte_1
nonché del tutto infondata nel merito;
d) condannare al pagamento delle Parte_1
spese tutte del presente giudizio, nonché degli onorari di avvocato».
Con sentenza del 29 aprile 2021, pronunciata all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., il giudice unico deIGnato così
provvedeva: «1. dichiara prescritto il diritto risarcitorio azionato da parte attrice;
2.
condanna l'attrice, , al pagamento, in favore di parte convenuta, Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il presente CP_1
giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.838,00 (duemilaottocentotrentotto/00),
di cui euro 100,00 (cento/00) per spese, ed euro 2.738,00 (duemilasettecentotrentotto/00)
per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui
compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge».
II. Le ragioni della decisione di primo grado
5 Il tribunale ha accolto l'eccezione preliminare di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta rilevando, in primo luogo, che in risposta all'eccezione non vi era stata alcuna replica da parte dell'attrice entro il termine delle preclusioni assertive di cui all'art 183, sesto comma, n. 1, c.p.c..
Inoltre, dichiarata l'inammissibilità delle produzioni documentali offerte da parte attrice in uno alle note per la trattazione scritta in sede di precisazione delle conclusioni, ha osservato che «dall'esame delle lettere raccomandate del febbraio 2011
e del gennaio 2013, allegate alla produzione di parte attrice, si evince chiaramente che
esse sono state rivolte nei confronti di tale “Dico 539” e indirizzate a AN di LI
al Corso Italia n. 65, mentre, di contro, solo la raccomandata del febbraio 2016 risulta
essere stata effettivamente indirizzata a presso la sede legale di Roma alla CP_1
Via Raffaele Tosti n. 90», e ha preso atto che «dalla visura camerale prodotta in atti da
parte attrice in allegato alla sua memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c. emerge
chiaramente che la sede legale della convenuta sia proprio quella indicata nella missiva
del febbraio 2016, mentre gli indirizzi riportati nelle missive del 2011 e del 2013 non 6 figurano neppure tra le sedi secondarie o tra le unità locali riconducibili alla odierna
convenuta». Ha escluso, pertanto, che le prime due lettere di messa in mora del febbraio 2011 e del gennaio 2013, né indirizzate all'effettiva convenuta (essendo stato indicato il destinatario genericamente in “Dico 539” in luogo della denominazione sociale della convenuta che è “ ), né recapitate CP_1
presso la sede legale di quest'ultima, avessero avuto alcuna efficacia interruttiva della prescrizione, e ha ritenuto tardiva la raccomandata del 15 febbraio 2016
indirizzata alla e recapitata presso la sede legale. CP_1
Infatti, ha considerato applicabile, al caso di specie, il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947, primo comma, c.c., avendo l'attrice invocato il risarcimento di un danno da fatto illecito di natura aquiliana;
ha,
quindi, escluso l'applicazione del terzo comma dell'art. 2947 c.c., non essendo emersi elementi sufficienti a riconoscere, incidenter tantum, la sussistenza di un'astratta fattispecie di reato da imputare, anche in via risarcitoria indiretta,
6 alla società convenuta, stante la carenza di prova in ordine al «preciso rapporto
sussistente tra il soggetto che — secondo la propria prospettazione di parte — si sarebbe
trovato alla guida del carrello elevatore che l'avrebbe investita (individuato
genericamente dalla istante, anche nel capitolo di prova testimoniale articolato sul punto
nella depositata memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., in un non meglio precisato
“operatore di detto supermercato”) e la odierna società convenuta e, di conseguenza, in
che termini dell'eventuale astratto fatto di reato commesso dal primo possa essere
chiamata a rispondere, anche a titolo di responsabilità risarcitoria indiretta, la stessa
odierna convenuta».
Considerata, quindi, la data dell'incidente (indicata da parte attrice nel 21
dicembre 2010) e quella di ricezione della prima richiesta risarcitoria avente astratta efficacia interruttiva della prescrizione (22 febbraio 2016), successiva al decorso del termine di cinque anni, il primo giudice ha così dichiarato prescritto il diritto azionato da parte attrice.
III. L'appello 7
Con atto di citazione notificato il 27 novembre 2021 ha Parte_1
interposto appello contro la sentenza del Tribunale di LI Nord, articolato sui seguenti due motivi:
1) «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dell'impugnata sentenza nella
parte in cui ha erroneamente ritenuto prescritto il diritto al risarcimento, violazione e
falsa applicazione dell'art. 2947, comma primo, c.c. e dell'art. 46 c.c. per non aver
considerato validi atti interruttivi della prescrizione le raccomandate ricevute il
24/02/2011 ed il 30/01/2013» da ritenersi, all'inverso, idonei a interrompere la prescrizione in quanto regolarmente ricevuti dalla società convenuta presso la sua sede secondaria in AN di LI al Corso Italia n. 65, nella quale è
avvenuto l'evento dannoso, e tenuto altresì conto che la convenuta non ha mai negato che il supermercato DICO 539 sito in AN di LI all'indirizzo anzidetto fosse di sua proprietà;
7 2) «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2947, comma terzo, cod. civ. e del combinato
disposto dell'art. 157, comma primo, cod. pen. e dell'art. 2947, comma terzo, c.c.», nella parte in cui si è erroneamente ritenuto di non potersi configurare alcuna ipotesi di reato riferibile alla società convenuta con conseguente esclusione del più
ampio termine di prescrizione di sei anni per l'azione risarcitoria, stante invece il ricorrere, nel caso di specie, del reato di lesioni personali colpose e, quindi, del termine di prescrizione di sei anni, in virtù del combinato disposto dagli artt.
157, primo comma., c.p. e 2947, terzo comma, c.c., non decorso nella fattispecie concreta oggetto di causa.
L'appellante ha così chiesto, in accoglimento delle indicate censure, la riforma della sentenza di primo grado e, previa revoca dell'ordinanza del 21 maggio
2020 e conseguente ammissione «delle richieste istruttorie di cui alle memorie ex art.
183, VI comma, c.p.c. anche al fine di accertare incidenter tantum e con gli strumenti
probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che
integri gli estremi di un fatto reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed 8 oggettivi, nei fatti avvenuti in data 21/12/2010 nel supermercato sito in AN di
LI (NA) al Corso Italia n. 65», disporre come da seguenti conclusioni: «1)
Dichiarare che l'incidente si è verificato per colpa dell'operatore del carrello elevatore
all'interno del Supermercato DICO 539 sito in AN di LI (NA) al Corso Italia
n. 65 di proprietà della 2) Condannare la convenuta al CP_1 CP_1
pagamento della somma che l'On.le Giudice riterrà equo per le lesioni subite per
invalidità permanente, invalidità temporanea, assoluta e parziale, danno morale e spese
mediche, oltre interessi e rivalutazione, nei confronti della IG.ra , nei Parte_1
limiti di € 20000,00; 3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, CP_1
diritti ed onorari di lite con attribuzione».
Si è costituita la con comparsa di risposta del 26 gennaio 2022 CP_1
eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello, anche perché privo di alcuna ragionevole probabilità di essere accolto e, nel merito, la sua infondatezza attesa l'evidente prescrizione del diritto azionato dalla , Parte_1
8 prima che fosse indirizzata alla propria sede legale la richiesta di risarcimento dei danni, a febbraio del 2016 (essendo inidonee le precedenti missive,
indirizzate a tale “DICO 539” in AN di LI al Corso Italia n. 65).
Contestata, altresì, l'invocata applicazione del più ampio termine di prescrizione di cui al combinato disposto dagli artt. 2947 comma terzo c.c. e 157
comma 1 c.p., la ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello CP_1
e, in ogni caso, la sua infondatezza, reiterando, in via gradata, le richieste istruttorie articolate, in primo grado di giudizio, con le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. n.2.
All'udienza del 12 dicembre 2024 la causa è stata rimessa in decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. (ridotto a quaranta giorni quello per le comparse conclusionali).
IV. L'esame dei motivi di appello
L'appello è ammissibile, perché proposto (il 27 novembre 2021) entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (29 aprile 9
2021), non notificata, tenuto conto della sospensione feriale prevista dall'articolo
1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742. È, inoltre, procedibile, per la tempestiva costituzione in giudizio dell'appellante, in data 4 dicembre 2021 (e, quindi, entro il termine di cui all'articolo 165 c.p.c.).
Va, inoltre, superata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dalla società appellata riguardo ai requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c.,
pienamente rispettati dall'appellante, la quale ha correttamente individuato i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica, proponendo le ragioni in fatto e in diritto che dovrebbero giustificare l'accoglimento della domanda.
Quanto alla richiesta della società appellata, di declaratoria d'inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., ribadita anche in comparsa conclusionale, la questione deve ritenersi superata, una volta che la corte, nel procedere alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente,
9 ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
Tanto considerato in via preliminare, si ritiene che l'appello sia fondato nell'escludere il decorso della prescrizione estintiva.
Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole del mancato riconoscimento delle raccomandate ricevute il 24 febbraio 2011 e il 30 gennaio
2013 ai fini dell'interruzione della prescrizione, da ritenersi, all'inverso, valide,
in quanto regolarmente recapitate in un luogo, la sede del supermercato in
AN di LI, Corso Italia n. 65, riferibile alla società convenuta, tenuto conto che quest'ultima non ha mai negato di essere proprietaria di tale esercizio commerciale.
La doglianza è meritevole di accoglimento, dovendo farsi applicazione del principio di non contestazione, codificato nel nostro ordinamento dall'art. 115
c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della propria decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, oltre che 10 dall'articolo 167 c.p.c., che impone al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.
, nell'agire in giudizio per il risarcimento dei danni che assume Parte_1
dovuti all'infortunio subito all'interno del Supermercato DICO 539 sito in
AN di LI al Corso Italia n. 65, causato dalla maldestra condotta dell'operatore di un carrello elevatore posto all'interno del locale commerciale,
ha richiamato e prodotto due intimazioni di pagamento per l'evento denunciato,
coi relativi avvisi di ricevimento del 24 febbraio 2011 e del 30 gennaio 2013,
entrambe inviate e ricevute presso la sede del supermercato (oltre alla successiva missiva ricevuta il 22 febbraio 2016 dalla presso la sua CP_1
sede in Roma alla Via Raffaele Tosti n. 90, contenente reitero della richiesta risarcitoria e invito alla procedura di negoziazione assistita). Ha, inoltre,
espressamente allegato – al punto n) dell'atto di citazione – che la è CP_1
10 «proprietaria del Supermercato DICO 539 sito in AN di LI (NA) al Corso
Italia n. 65 e società datrice di lavoro dell'operatore del carrello elevatore».
La società convenuta, nell'eccepire la prescrizione del diritto azionato «per essere
decorso il termine di cui all'art. 2947 c.c. primo comma», ha sostenuto di avere ricevuto la prima raccomandata solo nel febbraio 2016, quando era ormai compiuto il termine di prescrizione quinquennale, negando valore interruttivo alla pregresse richieste di risarcimento, inviate presso un indirizzo diverso dalla sede legale della società e a destinatario diverso da quello identificato con la denominazione sociale “ . CP_1
Orbene, è necessario ricordare che, sulla scorta del richiamato principio di cui all'art. 115 c.p.c., l'onere di contestazione che grava a carico delle parti deve essere adempiuto tramite la contestazione circostanziata, precisa, puntuale e dettagliata dei fatti allegati (cfr. Cass. n.21227/2019), onde il convenuto deve prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti costitutivi del diritto specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda. In 11 mancanza, tali fatti devono ritenersi ammessi, giovandosi l'attore della relevatio
ab onere probandi anche quando la controparte si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare «espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di
citazione», senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la diversa contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione (Cass.
31837/2021; Cass. 2174/2021).
Nella specie, la società convenuta non ha espressamente contestato, né nella comparsa di risposta né nella prima memoria ex art. 183, primo comma, c.p.c.,
di avere la proprietà o la gestione del supermercato indicato dall'attrice, e, anzi,
ha implicitamente ammesso tale circostanza allorché, nella seconda memoria ex
art. 183 c.p.c., ha chiesto di provare le modalità dell'incidente (che implicherebbero l'esclusiva responsabilità della persona danneggiata),
11 indicando un testimone domiciliato presso la propria sede, così mostrando di essere al corrente di quanto avvenuto all'interno dell'esercizio commerciale.
Né rileva, in senso contrario, che la società convenuta abbia affermato di avere ricevuto la prima raccomandata, indirizzata presso la sua sede legale, solo nel febbraio 2016, trattandosi di argomentazione insufficiente al fine di una specifica e chiara contestazione dei fatti allegati e documentati, così implicitamente ammessi, dovendosi, di conseguenza, dare ingresso alla prospettazione attorea circa la riferibilità alla della sede di AN ove si è verificato CP_1
l'evento di causa e dove, peraltro, sono state regolarmente recapitate le lettere di messa in mora degli anni 2011 e 2013. In particolare, in ordine alla ricezione di tali missive, non è sufficiente che ne sia stata negata l'efficacia interruttiva della prescrizione, non essendosi chiarito se tale inidoneità sia derivata soltanto dalla loro spedizione a un indirizzo diverso dalla sede legale (e con indicazione errata del destinatario, identificato come “DICO 539”) ovvero dall'assoluta estraneità
del luogo di consegna alla società convenuta. 12
Posto, quindi, che il supermercato in questione deve reputarsi riferibile, quale sede secondaria o semplice unità operativa, alla si tratta di stabilire CP_1
se la (documentata) ricezione al suo indirizzo delle lettere raccomandate di costituzione in mora risalenti al 2011 e al 2013, abbia interrotto il termine della prescrizione.
L'attrice ha tempestivamente deposito in primo grado, in uno all'atto di citazione notificato, raccomandata postale del 21.2.2011 n. 11000010525780 inviata a Dico
539 in AN di LI al Corso Italia n. 65, con avviso di ricevimento del 24
febbraio 2011, e raccomandata postale del 21 gennaio 2013 n. 13000023024736,
sempre inviata a Dico 539 all'indirizzo anzidetto, contenenti intimazioni di pagamento per l'evento di danno, precisamente descritto in tutte le circostanze di tempo e di luogo.
Come chiarito dalla Suprema Corte a proposito della notificazione a mezzo del servizio postale, invero, «persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità
12 della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile,
l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella
cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza
dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.» (cfr. Cass.
2549/2018).
Occorre considerare, inoltre, che, sempre in applicazione dei principi espressi in precisi arresti della Suprema Corte, «in tema di interruzione della prescrizione, l'atto
stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della
prescrizione, non è soggetto alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari né a
particolari modalità di trasmissione;
pertanto, l'atto di messa in mora, inviato al debitore
per raccomandata con avviso di ricevimento, si presume giunto a conoscenza del
destinatario allorché risulti pervenuto al suo indirizzo e non venga data la prova che il
destinatario stesso non ne abbia avuto notizia senza sua colpa» (cfr. Cass. 18243/2003,
Cass. 10630/2015), e che, premesso il carattere recettizio dell'intimazione di pagamento, «ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., la dichiarazione recettizia si presume 13 conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da ritenersi, il luogo
che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per
l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per una preventiva indicazione o
pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso,
apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del
relativo contenuto» (cfr. Cass. 19524/2019; Cass 18414/2019; Cass 773/2003; Cass
18272/2002).
Nel caso in esame, non si condividono i rilievi della convenuta, odierna appellata, relativi alla pretesa erronea indicazione del destinatario delle due intimazioni di pagamento del 2011 e del 2013, precisato in “Dico 539” in luogo dell'effettiva denominazione sociale “ , trattandosi con tutta CP_1
evidenza di un errore che non determina assoluta incertezza sull'identificazione del destinatario, rilevata la corretta ricezione delle raccomandate ed essendo sufficiente, analogamente a quanto previsto dall'art. 164 c.p.c. in tema di atti
13 giudiziari, che il destinatario risulti in modo chiaro e inequivoco e non, dunque,
ingannevole, sia dalla dicitura che dal contenuto dell'atto stesso.
Dalla riferibilità del supermercato alla e dall'attestazione di CP_1
consegna in tale luogo in cui si è verificato l'incidente, può farsi derivare la presunzione che l'atto, ivi ricevuto, sia stato portato a conoscenza dei titolari del potere di gestire il caso in nome e per conto della società.
Né può condividersi quanto affermato dal giudice di primo grado,
nell'imputare alla parte attrice di non avere nulla replicato all'eccezione di prescrizione né nel corso della prima udienza né entro lo spirare delle preclusioni assertive.
È pur vero che l'onere di contestazione tempestiva riguarda chiaramente anche l'attore, in ragione della struttura dialettica del processo e del sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere l'oggetto del giudizio;
onere che si fonda anche sui principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, 14 soprattutto, sul generale principio di economia che deve informare il processo,
avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (sul giusto processo).
Tuttavia, nel caso di specie l'attrice aveva già specificamente richiamato nel proprio atto di citazione le missive idonee a interrompere la prescrizione, sì da non dover nulla ulteriormente allegare e provare sul punto. Né occorreva che ella rispondesse all'eccezione di prescrizione mediante l'eccezione contraria d'interruzione. Infatti, l'interruzione della prescrizione può essere rilevata d'ufficio sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Cass.
S.U. 15661/2005) e, in particolare, di allegazioni e di prove – incluse quelle documentali – e di fatti anch'essi ritualmente acquisiti al contraddittorio (cfr.
Cass. 13783/2007).
Sulla scorta di tali argomenti, quindi, attesa la mancata specifica contestazione della riferibilità della sede in AN alla società convenuta, sede in cui sono stati regolarmente recapitate le intimazioni di pagamento, occorre affermare che
14 il diritto al risarcimento del danno azionato dall'appellante non è prescritto,
essendo intervenuti tempestivi atto di interruzione con intimazioni di pagamento ricevute in data 24 febbraio 2011 e in data 30 gennaio 2013, prima che spirasse il termine (di cinque anni, ex art. 2947, primo comma, c.c., o eventualmente più lungo, in base al terzo comma) dall'evento verificatosi in data
21 dicembre 2010.
Peraltro, anche a prescindere dalle missive sopra considerate, la prescrizione deve nondimeno escludersi per le ragioni poste a fondamento del secondo motivo di appello.
rimprovera al primo giudice la violazione dell'articolo 2947 c.c., Parte_1
in combinato disposto con l'articolo 157, primo comma, c.p., per avere ritenuto di non poter configurare alcuna ipotesi di reato riferibile alla società convenuta,
con la conseguente esclusione del più ampio termine di prescrizione di sei anni per l'azione risarcitoria: ricorrerebbe, nel caso di specie, il reato di lesioni personali colpose, onde il diritto al risarcimento dei danni sarebbe sottoposto al 15 termine di prescrizione di sei anni, non decorso nella fattispecie concreta.
Sul punto il giudice a quo ha ritenuto che «la tesi sostenuta dall'attrice solo nella nota
scritta depositata per la trattazione cartolare della odierna udienza del 29 aprile 2021
(secondo cui alla specie andrebbe applicato il più lungo termine di prescrizione di cui
all'art. 2947, comma 3, c.c.), non convince».
Secondo il tribunale, premessa la possibilità di accertare, incidenter tantum,
l'astratta sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi soggettivi e oggettivi, e che l'art. 2947, terzo comma, c.c. si applica non solo nei confronti della persona penalmente imputabile e personalmente responsabile del fatto sul piano penale, ma anche nei confronti del soggetto che sia tenuto al risarcimento, per quel medesimo fatto, anche a titolo di responsabilità indiretta (ad esempio ex art. 2049 c.c.),
«tuttavia, parte attrice, nella specie, non ha concretamente dimostrato (né chiesto
concretamente di provare) il preciso rapporto sussistente tra il soggetto che — secondo
15 la propria prospettazione di parte — si sarebbe trovato alla guida del carrello elevatore
che l'avrebbe investita (individuato genericamente dalla istante, anche nel capitolo di
prova testimoniale articolato sul punto nella depositata memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2), c.p.c., in un non meglio precisato “operatore di detto supermercato”) e la odierna
società convenuta e, di conseguenza, in che termini dell'eventuale astratto fatto di reato
commesso dal primo possa essere chiamata a rispondere, anche a titolo di responsabilità
risarcitoria indiretta, la stessa odierna convenuta».
Tale decisione non è condivisibile.
In primo luogo, l'applicazione del principio iura novit curia, di cui all'art. 113,
primo comma, c.p.c., consente al giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Non
rileva, quindi, che l'attrice abbia invocato solo tardivamente il più lungo termine 16 di prescrizione concretamente applicabile alla fattispecie, che spetta al giudice eventualmente individuare, sulla base della normativa che regola la fattispecie sottoposta al suo esame.
Tanto precisato, nel caso di specie, rilevati i fatti prospettati in citazione, si ritiene che ricorrano, nell'evento descritto dall'attrice, gli estremi del reato di lesioni personali colpose e della sua riferibilità alla società convenuta: infatti, si tratta di evento verificatosi, secondo la prospettazione dell'attrice, per effetto della negligenza o imperizia dell'operatore di un carrello elevatore posto all'interno del supermercato che, nell'eseguire una manovra, non si avvide della cliente,
urtandola e provocando lesioni personali.
Altra questione, attinente al merito della lite, è se l'incidente sia appunto avvenuto con tali modalità.
E, quindi, atteso il ricorrere, nella vicenda descritta, degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di lesioni personali colpose (provocato da chi, tenendo una
16 condotta negligente, imprudente o inesperta, oppure contraria a leggi,
regolamenti, ordini o discipline, causi involontariamente, in un'altra persona,
una malattia nel corpo o nella mente) e rilevato che «ai fini della configurabilità
della responsabilità ex art. 2049 c.c., è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un
soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non
solo in caso di lavoro subordinato, ma anche quando, per volontà di un soggetto
(committente), un altro (commesso) esplichi un'attività per conto del primo» (cfr. da ultimo, Cass civ. n. 28852/2021), non occorreva, per superare l'eccezione di prescrizione, che l'attrice, cliente del supermercato, dimostrasse l'esistenza di un rapporto di dipendenza tra l'operatore e la società convenuta, dovendo presumersi, fino a prova contraria, che gli operatori all'interno del supermercato svolgessero le loro mansioni perché a ciò preposti dalla società titolare dell'esercizio commerciale.
Avendo l'attrice riportato lesioni personali che configurano il reato di lesioni personali colpose, previsto e punito dall'art. 590 c.p., se imputabili all'azione di 17 un operatore del supermercato, ne consegue che il termine di prescrizione per l'azione civile è pari a quello relativo a detto reato, relativamente al quale l'articolo 157, primo comma, c.p. prevede un termine di prescrizione non inferiore a sei anni.
Di conseguenza, in riforma della decisione del tribunale, l'eccezione di prescrizione va rigettata.
Il giudizio deve, tuttavia, proseguire, dovendo provvedersi con separata ordinanza sulle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e riproposte in appello.
Le spese andranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di appello di LI, pronunciando con sentenza non definitiva sull'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Parte_1
LI Nord n. 1161/2021 del 29 aprile 2021, così provvede:
17 a) rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_1
b) dispone con separata ordinanza per l'ulteriore attività istruttoria.
Così deciso il 20 febbraio 2025.
Il conIGliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
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