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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 3106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3106 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
RG 20209 2021
Il Giudice designato, dr.ssa Maria Casola, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 13/02/2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi della vigente normativa, ha depositato la presente:
SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da:
(avv. IACOVINO VINCENZO, Claudio Fasciano, Parte_1
Antonio Rubino) opponente contro
(avv. TABELLINI CARLO, SARASINO Controparte_1
MARGHERITA, TUCCIMEI MICHELE MARIA) opposta
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto telematicamente in data 21/07/2021 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
3537/2021, reso in data 10/6/2021, non provvisoriamente esecutivo, con cui era stato ingiunto il pagamento di euro 58.087,95 oltre interessi legali dal
19.11.2020 sino al soddisfo a titolo di
- contributi Fondo Integrativo di Previdenza
- sanzioni per evasione contributiva ed interessi di mora
- sanzioni per omessa iscrizione all' , CP_1 in conseguenza del verbale ispettivo del 20.02.2019 con cui era stato ultimato il controllo ispettivo volto all'accertamento dell'operato della medesima opponente nei confronti della inerente al periodo Controparte_1 contributivo dal IV trimestre 2013 fino al III trimestre 2018.
L'opponente, in estrema sintesi, adduceva l'insussistenza di un
1 suo obbligo contributivo, sostenendo che il suo rapporto con i collaboratori non era configurabile come un rapporto di agenzia, ma come un contratto di affiliazione commerciale. ha dunque domandato a questo Tribunale la revoca del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la parte opposta, esplicando ampie difese e concludendo per il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita con prove documentali e testimoniali. All'esito della odierna udienza, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, lette le note di trattazione scritta depositate tempestivamente, il giudice ha depositato la presente sentenza.
1.In via introduttiva, data anche la complessità del giudizio, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n.
179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015.
Inoltre, questo giudice ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 13747/2004 e successive conformi) occorre attenersi al
“processo di mutamento della motivazione (nel senso di una sua semplificazione-schematizzazione).. e di semplificazione del linguaggio istituzionale, in coincidenza ad una presunzione di legittimità delle attività degli organi istituzionali e con uno speculare obbligo di contestazione della stessa da parte dei suoi destinatari”. Con la conseguenza che il giudicante non deve arrivare ad estrinsecare la “specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione fattuale operata”, ma ben adempie al proprio obbligo semplicemente con l'”attestare di avere compiuto le predette operazioni con una formula sintetica.. la quale attesti che i fatti (da lui individuati) hanno trovato riscontro nell'istruttoria documentale e/testimoniale”. E' ben consentito, dunque, anche a questo giudice adempiere al proprio obbligo di motivazione con l'enunciazione sintetica delle fonti del proprio convincimento in ordine alla ricostruzione dei fatti storici ritenuti rilevanti ai fini della decisione.
2.Ai fini della verifica di fondatezza del ricorso, è necessario premettere che, con verbale conclusivo di accertamento ispettivo relativo al periodo sopra indicato, la ha formalizzato a carico della Controparte_1 società una serie di violazioni, addebitando per conseguenza il Parte_1 pagamento di somme a titolo di contributi “Fondo Integrativo di Previdenza”, sanzioni ed interessi nella misura indicata.
Tali somme sono state oggetto del procedimento monitorio per conseguenza intrapreso dal creditore e che ha condotto all'emissione del decreto ingiuntivo qui opposto.
2 Nella presente sede oppositoria è quindi necessario procedere alla verifica di fondatezza, nell'attualità, della pretesa creditoria avanzata dalla CP_1 sulla base delle diverse contestazioni avanzate e alla luce dell'ampio materiale processuale acquisito.
3.Muovendo, quindi, in medias res, dalla disamina dei diversi addebiti formalizzati nel verbale ispettivo richiamato, occorre ricordare che, in primis,
è stato contestato alla società il mancato versamento del contributo Fondo
Integrativo di Previdenza in relazione alla posizione di EG RL e RO
GI RL. e alle sanzioni anche conseguenti all'intervenuto accertamento della violazione, da parte della dell'obbligo di iscrivere detti Parte_1 soggetti presso la con versamento dei conseguenti contributi CP_1 obbligatori.
Tale conclusione è stata formalizzata in quanto, nel periodo ricompreso tra il quarto trimestre del 2013 ed il terzo trimestre 2018, secondo la ricostruzione ispettiva, le predette società avrebbero svolto attività come agenti in favore dell'opponente medesima.
Rispetto a tali posizioni è stata dunque accertata un'evasione contributiva, relativa al Contributo Fondo Integrativo, e diverse sanzioni.
Ora, fondamentalmente l' , sulla base di una serie di elementi CP_1 tipologici, ha riqualificato i predetti rapporti sussumendoli nell'ambito del contratto di agenzia. L'opponente ha, di contro, radicalmente contestato la correttezza di tale operazione qualificatoria, ribadendo che i predetti soggetti hanno operato solo come partners all'interno di un rapporto qualificabile come di affiliazione commerciale.
Pertanto, la materia del contendere verte intorno ad una questione prettamente qualificatoria, dovendo il giudice verificare se può considerarsi corretta la sussunzione dei rapporti menzionati nell'ambito dello schema tipologico agenziale, con la conseguente dimostrazione del fatto costitutivo principale della pretesa creditoria avanzata dall' . CP_1
A questo scopo, è bene, in apertura, premettere che il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza, conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. Sez. I Sentenza
n.23800 del 7.11.2014).
Quest'ultimo compito compete solo all'autorità giudicante ed è l'oggetto principale di questo giudizio.
3 5. Per un ordinato itinerario motivazionale, è importante poi riportare, pur con la necessaria sintesi, i fondamentali criteri interpretativi valevoli in tema di individuazione dei tratti propri del contratto di agenzia, facendo riferimento agli approdi raggiunti dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
A tale ultimo scopo, in via introduttiva, il giudice evidenzia che dalla lettura per esteso di molte pronunce del Supremo consesso si evince la sostanziale ripetizione, quasi tralaticia, di alcuni principi giuridici regolatori della materia.
Tuttavia, la registrata ampiezza del contenzioso sul punto e la numerosità degli interventi della Cassazione, continuamente chiamata a pronunciarsi in materia, rendono palese l'esistenza di oggettivi margini di incertezza applicativa dei principi di diritto formalmente consolidati. Ciò verosimilmente risulta una conseguenza di alcuni tratti morfologici dell'istituto, particolarmente complessi e sfumati, ma anche quale corollario del mutamento delle forme di organizzazione imprenditoriale e del carattere multiforme e fluido degli schemi di business e di marketing oggi rinvenibili nella realtà commerciale.
Entro la cornice indicata, costituisce, comunque, norma cardine di riferimento e punto di partenza, ai fini del presente giudizio, l'articolo 1742 c.c. che recita
“Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione la conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto deve essere provato per iscritto.” Rispetto all'interpretazione della riportata norma codicistica, all'interno di una vastissima produzione giurisprudenziale, è utile iniziare subito la disamina richiamando la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 29244/2023, una delle numerose pronunce che ha ribadito il consolidato orientamento interpretativo, secondo cui “i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando così con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le disposizioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza alcun vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
da ciò si evince che, mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa”. Nella medesima sentenza viene anche ribadito il principio secondo cui “nel procedimento di qualificazione del contratto il giudice di merito non è vincolato dal nomen iuris attribuito dalle parti, pur dovendo tener conto anche di questo dato, ma è tenuto a ricercare ed interpretare la concreta volontà dei contraenti stessi, avuto riguardo all'effettivo contenuto del rapporto e facendo applicazione delle regole ermeneutiche dettate dall'art. 1362 c.c. e segg”.
4 In via di prima approssimazione, nel citato recentissimo arresto, viene confermato quindi che l'obbligo assunto stabilmente di promuovere la conclusione di affari costituisce il fattore decisivo e dirimente ai fini della sussunzione di un rapporto contrattuale nello schema tipologico agenziale.
Tanto assodato, procedendo oltre per gradi nell'iter motivazionale, va ricordato che, altrettanto pacificamente, l'esistenza di questa obbligazione principale dell'agente - e quindi la sua fonte ai sensi dell'art. 1173 c.c. - deve essere verificata sulla base della volontà contrattuale, in particolare come fatta palese dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto, secondo un principio di effettività.
Invero, nella ricerca e ricostruzione del reale contenuto del programma obbligatorio, è necessario ricorrere ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362
c.c., considerando certamente il nomen iuris prescelto dalle parti, ma assegnando fondamentale rilievo, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, all'effettivo contenuto del rapporto.
Infatti, sia sulla base della disciplina d'interpretazione dei contratti, ma anche considerato il principio ordinamentale di indisponibilità del tipo negoziale, le parti non possono convenzionalmente qualificare il loro rapporto in modo non rispondente al suo concreto atteggiarsi. E, nel caso qui in esame, tale canone risulta inderogabile, perché come anche di recente ribadito dalla Suprema corte, proprio “ai fini previdenziali, occorre avere riguardo alla «reale natura dei rapporti»” (sentenza n. 30649/2023).
In via di prima approssimazione, è quindi pacifico che, se l'attività qualificatoria deve certamente prendere in considerazione anche il dato convenzionale, cioè gli accordi contrattuali pattuiti, la medesima deve però, prioritariamente, avere ad oggetto la realtà effettiva, cioè il concreto andamento della relazione giuridica tra i soggetti, nella sua concretezza.
Quale ulteriore passaggio argomentativo, deve considerarsi che se, dunque,
l'attività di rinvenimento del contenuto obbligatorio del rapporto deve avere ad oggetto fondamentalmente il rapporto nel suo concreto svolgersi, nel rispetto non solo del principio di cui all'art. 1362, secondo comma, c.c., ma anche per una finalità antielusiva della disciplina inderogabile imposta a fini previdenziali, va da sé che in maniera consequenziale e coerente debba essere trattato il punctum dolens della tematica, cioè il profilo della “necessità giuridica” dell'attività svolta dall'agente, tema correlato alla tradizionale distinzione tra continuità e stabilità del rapporto.
Poiché questo profilo costituisce un aspetto decisivo nella criteriologia applicata dall' in tutta l'attività di vigilanza ispettiva ordinariamente CP_1 posta in essere, si rende opportuna qualche ulteriore precisazione, che valga a rendere più chiare le coordinate del ragionamento assegnato all'interprete in questo ambito, anche per la lettura ragionata e consapevole delle massime spesso tralatiziamente riportate.
In primis, è bene tener conto che la distinzione tra continuità e stabilità si trova espressa nella giurisprudenza di legittimità per garantire il nesso di coerenza
5 sistematica tra due aspetti potenzialmente confliggenti, cioè, da un lato, il principio per cui il procacciatore di affari svolge in maniera episodica e occasionale la propria attività, e, dall'altro, la consolidata affermazione del criterio di radicamento della competenza per materia del giudice del lavoro, nella medesima materia, in forza della norma dell'art. 409, 1° co., n. 3 cpc, che come è noto fa riferimento ai rapporti di collaborazione purché continuativi.
Entro tale contesto argomentativo, la Suprema corte si è trovata quindi a dover armonizzare il concetto di continuatività dell'attività del procacciatore
(differente quoad essentiam da quello di stabilità) con quello di occasionalità.
Come può cioè un'attività umana essere insieme occasionale ed episodica, ma anche continuativa?
La risposta è stata fornita in sede di legittimità attraverso il richiamo al predetto criterio discretivo della cd. necessità giuridica.
Di adamantina chiarezza è a tale scopo l'arresto di Cassazione n. 1441/2005, che ha affermato che “il carattere della continuità va… tenuto distinto da quello della stabilità (...), con la conseguenza che l'attività del procacciatore di affari, pur non rispondendo ad una "necessità" giuridica, ma dipendendo esclusivamente dall'iniziativa del procacciatore e non potendo perciò, in tal senso, qualificarsi come "stabile", può tuttavia di fatto svolgersi periodicamente nel tempo e presentare perciò il carattere della continuità richiesto dal citato art. 409 n. 3 c.p.c.”
Tanto chiarito, in ogni caso, alla luce del principio di realtà ed effettività che ha il primato, come detto, a fini qualificatori, anche l'esistenza dell'obbligo - e quindi la necessità giuridica della collaborazione demandata all'agente - deve essere verificata sulla base del concreto atteggiarsi del rapporto, nella sua materiale consistenza.
Entro questa logica, si trova quindi condivisibilmente relativizzato, nell'attuale attività interpretativa, il criterio prettamente legato alla cd. necessità giuridica,
a vantaggio del parametro assorbente della stabilità del rapporto, peraltro l'unico previsto dall'art. 1742 c.c. Per esempio, anche di recente la stessa Corte d'Appello di Roma (n. 1546/2022) ha sul punto precisato “che la più recente giurisprudenza di legittimità, al fine di valutare il difetto o la presenza di stabilità del rapporto, pone l'attenzione anziché sulla mancanza o sussistenza di un obbligo giuridico di curare la promozione di affari per conto della preponente (questione di difficile decifrazione che tuttavia in presenza di un contratto scritto trova implicita conferma), sul carattere sporadico della raccolta degli ordini e sulla durata del rapporto (cfr. Cass 1856/'16 “Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento di affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l' attività promozionale stabile di conclusione di contratti”.)”.
6 Così ponendosi la fattispecie legale, a fini qualificatori, occorre dunque rifarsi alla tradizionale serie di indicatori sintomatici definiti dalla Suprema corte ed applicati ormai da decenni (cfr. ex multis, Cass. 02.02.2016 n. 1974), in particolare dovendosi valutare ai fini dell'esatto inquadramento del collaboratore, inter alia: 1) la previsione di accordi provvigionali;
2)
l'assegnazione di una zona;
3) l'occasionalità o meno della collaborazione;
4) l'entità del flusso provvigionale.
In ogni caso, resta prioritaria la valenza euristica di quello che la Suprema corte ha, anche nella recente sentenza n. 30649/2023, confermato essere il criterio discretivo fondamentale, cioè quello della stabilità e della natura dell'incarico, che nel contratto di agenzia concerne la promozione di affari, chiarendosi ulteriormente che un'attività promozionale può non rientrare nello schema dell'agenzia, “solo se è episodica e occasionale e, conseguentemente, se presenta le caratteristiche del procacciamento di affari (Cass., sez. lav., 12 febbraio 2016, n. 2828). La stabilità implica che l'incarico sia conferito per una serie indefinita di affari (Cass., sez. lav., 16 ottobre 1998, n. 10265)... Per effetto della conclusione di un contratto di agenzia, tra agente e preponente s'instaura «una non episodica collaborazione professionale autonoma». Il risultato è a rischio dell'agente, che ha «l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo» (sentenza n. 2828 del 2016, cit., punto 2.1. dei Motivi della decisione)”. La medesima sentenza prosegue, poi ribadendo che “diversamente si atteggia il rapporto del procacciatore d'affari, che si sostanzia «nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni». La prestazione del procacciatore «è occasionale» e dunque «dipende esclusivamente dalla sua iniziativa», attiene
«a singoli affari determinati», ha «durata limitata nel tempo» e si traduce nella
«mera segnalazione di clienti» o nella «sporadica raccolta di ordini», senza assurgere ad una «attività promozionale stabile di conclusione di contratti»
(sentenza n. 2828 del 2016, cit., il già richiamato punto 2.1.).
Ai fini previdenziali, occorre avere riguardo alla «reale natura dei rapporti»
(sentenza n. 2828 del 2016, cit., punto 2.4. dei Motivi della decisione).
La stabilità non si configura come «mera ripetizione nel tempo dell'attività» e non può essere avvalorata soltanto «dall'ammontare dei compensi occorrendo tenere conto di tutti gli elementi indiziari rinvenibili» (Cass., sez. lav., 23 ottobre 2020, n. 23377, punto 7 dei Motivi della decisione)”.
La Corte, a tutta evidenza, ha dunque insistito ulteriormente sul carattere sporadico, temporalmente contenuto, contingente, cioè legato a singoli affari,
e occasionale dell'attività del procacciatore, evidenziando, che “solo” entro questi limiti può escludersi la configurazione del tipo legale proprio dell'agenzia.
7 Nella sentenza n. 23377/2020, richiamata nell'arresto ora riportato, si trova peraltro confermato che correttamente il giudice assolve al proprio obbligo motivazionale indicando “gli elementi da cui trarre tale stabilità sottolineando anche che la stabilità non è data dalla mera ripetizione nel tempo dell'attività o dall'ammontare dei compensi occorrendo tenere conto di tutti gli elementi indiziari rinvenibili”.
Conclusivamente sul punto, questo giudice evidenzia, che nella valutazione del concreto atteggiarsi dei singoli rapporti, non può trascurarsi che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, l'attività di promozione di contratti propriamente riferibile ad un procacciatore d'affari deve svolgersi quoad essentiam “in via del tutto episodica” ed occasionale, afferendo «a singoli affari determinati», con «durata limitata nel tempo», e con un contenuto solo di
«sporadica raccolta di ordini». Al di fuori di questo perimetro, l'attività di promozione di contratti, secondo la Suprema corte, tendenzialmente non può non rientrare nella categoria agenziale.
Tale fondamentale regula iuris si pone in coerenza con l'assunto per cui, anche a voler ritenere discriminante il dato dell'obbligatorietà dell'attività svolta, comunque la prova dell'esistenza della fonte dell'obbligo tipico può desumersi dall'effettiva realtà del rapporto, ed anzi deve desumersi inderogabilmente dal sostrato empirico della prestazione professionale quando l'accertamento sia eseguito ai fini della tutela previdenziale, di per sé indisponibile ed imperativa.
6.Tutto ciò chiarito, in linea di diritto, occorre in primis ribadire che il credito azionato da è relativo ai contributi non corrisposti da con CP_1 Parte_1 riguardo ai collaboratori EG e RO GI, pretesi agenti, in relazione alle provvigioni dai medesimi percepite per gli affari procurati in forza del contratto d concluso con EG in data 11/4/2013, nel quale è poi succeduta la RO giusta scrittura privata del 28.2.2014.
Rispetto a tale nucleo storico fondamentale, costituisce un post factum non direttamente significativo la successiva intervenuta cessione, in data 8/11/2016 da AL AS a RO GI dei contratti stipulati con i clienti procurati prima da EG e poi da RO GI.
Dal punto di vista storico ricostruttivo, i risultati della complessa attività istruttoria svolta, possono essere sintetizzati come segue.
Intanto, partendo dalla prova documentale acquisita, il verbale ispettivo, nei limiti della valenza probatoria sopra richiamata, comprova il contenuto delle attività di accertamento svolte dagli ispettori sulla base del menzionato contratto originario dell'aprile 2013 e della successiva scrittura del febbraio seguente.
Essenzialmente, dal verbale ispettivo, si ricava che l'ispettore procedente fondandosi sull'oggetto del predetto contratto, sul volume delle provvigioni corrisposte, pari per EG ad Euro 18.630,00 nel IV trimestre 2013 e I trimestre 2014 e per RO GI, pari ad Euro 882.418,95 dal 2014 al
8 2016, sull'essere EG iscritta quale agente di commercio, ha ritenuto qualificabile il rapporto intercorso come di agenzia.
Quanto alla disamina delle fatture acquisite (doc.
6-7 opposta), le stesse presentano la seguente morfologia:
- recano una numerazione progressiva crescente;
- non attengono a specifici e singoli affari, ma sono riferite a periodi temporali tali da includere una pluralità di affari;
- recano l'indicazione di acconti e saldi provvigionali;
- sono riferite a valori economici molto consistenti;
- portano indicazione dell'applicazione della ritenuta d'acconto del 23% sul 50% dell'imponibile (EG) e del 23% sul 20% dell'imponibile (RO
GI), percentuali tipiche dei rapporti di agenzia di commercio, e non dei rapporti di affiliazione commerciale o di partnership commerciale.
- sono distribuite lungo un lasso temporale significativo, pluriennale e continuativo.
Nell'insieme, dunque, dalle fatture emergono pregnanti elementi conoscitivi nei termini della esistenza di un incarico avente ad oggetto l' obbligo di promozione di affari, di carattere stabile e continuativo.
Venendo, quindi, all'esame del contratto di partnership commerciale per la vendita di gas naturale sottoscritto tra e la EG S.r.l in data Parte_1
11/4/2013, nel quale, come detto, è succeduta la RO GI con scrittura privata in data 28/2/2014 (prod. n. 5), si pongono in particolare rilievo, come dedotto dall'opposta, le seguenti specifiche previsioni, premesse e clausole:
- “intende svolgere attività di sviluppo commerciale e di mercato al Parte_1 fine di incrementare il proprio volume di affari e di Clientela”;
- la medesima esprime quindi la volontà di “stipulare un accordo di partnership commerciale con condivisione di risultato – avente ad oggetto la promozione e la vendita di gas naturale - con altra impresa in possesso dei requisiti strutturali idonei allo scopo”;
- EG si dichiara disponibile a collaborare con “senza vincolo Parte_1 alcuno di subordinazione, assicurando di possedere i requisiti e le specifiche competenze professionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati”.
- EG si dichiara in grado di acquisire Clientela cui vendere gas naturale in nome e per conto della avvalendosi della propria Parte_1 organizzazione aziendale;
- EG “curerà la contrattualizzazione del Cliente operando in nome e per conto della IL e “rimarrà pertanto l'unico dominus del Parte_1 rapporto scaturito da ogni contrattazione”.
- “Le Parti, di comune accordo ferma restando l'esclusione di qualsivoglia titolo di rappresentanza, mandato, agenzia, associazione temporanea di imprese, intendono operare, nei confronti della Clientela finale, contraddistinguendo la contrattualistica relativa agli instaurandi rapporti negoziali con
9 l'apposizione congiunta dei rispettivi marchi commerciali. Il marchio scelto dalla Powered” (EG) “ è “RO” ed è limitato alla vendita del gas e dell'energia elettrica. Le Parti concordano che il marchio “RO” è di proprietà condivisa al 50% tra le stesse. La IL ( “ Parte_1 corrisponderà, per lo studio e la realizzazione del marchio, un importo una tantum di Euro 2.500,00 “.
- Quanto alla fascia dei clienti e large market “sarà consentito Parte_2 operare sull'intero territorio nazionale con assenza di qualsivoglia diritto o pretesa di esclusiva”; per la fascia mass-market e micro-business, la EG comunicherà “a mezzo pec l'elenco dei Comuni in cui è interessata ad operare;
ove nulla osti la TY farà seguire formale assenso a mezzo pec entro 5 giorni lavorativi”;
- L'EG “può organizzare autonomamente la propria rete di vendita” e le azioni pubblicitarie e di marketing “sono ad esclusivo carico della Powered e dovranno essere in ogni caso autorizzate dalla IL.
- “la Powered gestirà il cliente in nome e per conto dell'TY, procurerà la sottoscrizione dei contratti con i Clienti finali nelle aree contrattualmente definite e trasmetterà giornalmente l'elenco dei contratti concluso in formato digitale”;
“La contrattualistica e LARGE MARKET è gestita da IL Parte_2 che ne elaborerà le clausole e tutte le condizioni economiche pur rimanendo affidata a Powered “la trattativa e la relazione con il cliente fino alla sottoscrizione del contratto”.
- “I dati dei Clienti e i relativi contratti saranno inseriti nel Sistema
Informatico della Utiliy da personale della Powered appositamente formato dalla TY e previa formale autorizzazione della TY. Con cadenza mensile i contratti saranno consegnati alla TY su supporto cartaceo originale”.
- EG comunicherà alla TY “prontamente e comunque non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione degli stessi qualsivoglia doglianza o reclamo da parte della Clientela che sia ad essa pervenuto o di cui abbia comunque avuto conoscenza”;
- “provvederà, a propria cura e spese, alla raccolta ed al Parte_1 trattamento informatico dei relativi dati ed alla gestione dei rapporti con la Clientela acquisita: la TY si avvarrà di una struttura di front office che dedicherà alle richieste di informazioni, di nuovi allacci, attivazioni, volture, subentri, cessazioni, reclami …”
-La TY corrisponderà alla Powered i compensi in misura percentuale al valore di marginalità lorda per periodo di riferimento (la marginalità lorda si definisce come la differenza tra il prezzo di vendita della materia prima e i costi di acquisto della stessa. Si intende che i costi di acquisto si avranno per dichiarati con la consegna delle copie delle relative fatture)”.
- “I compensi saranno conteggiati entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di pagamenti indicati nelle fatture – Clienti.
10 e “saranno liquidati alla Powered nei dieci giorni successivi alla presentazione della fattura da questi emessa in conformità al prospetto riepilogativo comunicato dalla Utiliy”. “I compensi relativi ai pagamenti effettuati dai
Clienti oltre i termini contrattuali saranno conteggiati dalla TY ogni fine mese e liquidati alla Powered nei dieci giorni successivi alla presentazione della relativa fattura”.
Dunque, interpretando il contenuto del contratto, negli elementi testuali muniti di maggiore valenza euristica, sopra richiamati, se ne traggono importanti elementi significativi dell'intenzione delle parti di costituire tra loro un rapporto stabile e durevole di natura agenziale, di natura professionale e con modalità autonome di svolgimento da parte del collaboratore, con conferimento di potere rappresentativo, e l'assegnazione di una zona determinata.
La previsione di una provvigione, in percentuale sul profitto conseguito dall'affare procurato dal collaboratore, corrobora tale ultima soluzione.
Le parti hanno inoltre previsto che al termine del periodo contrattuale sarebbe intervenuta la ripartizione tra loro al 50% del controvalore corrispondente al pacchetto clienti contrattualizzati dalla EG, con collocamento sul mercato del relativo portafoglio ad un prezzo minimo concordato e con riconoscimento di un diritto di prelazione della EG .
Trattasi di previsione accessoria ed aggiuntiva, di natura accidentale e non tipizzante il programma negoziale come stabilito.
Peraltro, in fatto, la società RO ha poi rilevato il pacchetto clienti di cui già deteneva contrattualmente il 50% riconoscendo ad il residuo Parte_1
50%.
Quanto ai successi accordi contrattuali rilevanti, si ha la scrittura privata
28/2/2014 tra EG e RO e la scrittura privata tra AL AS e RO in data 8/11/2016.
Tali negozi giuridici corroborano ulteriormente le risultanze conoscitive sopra riportate.
Infatti, col primo contratto viene ceduto da EG a RO GI,
l'originario contratto del 11/4/2013 qualificato come di partnership commerciale finalizzato alla promozione e alla vendita di gas naturale.
Nel secondo accordo, volto alla cessione di contratti di utenza, analogamente si richiama il contratto originario dell'aprile 2013, quale atto volto a consentire l'ampliamento del bacino di clientela della committente con impegno della
EG S.r.l. al procacciamento di clientela secondo le specifiche modalità e dietro versamento di concordati corrispettivi periodici. Inoltre, si fa ivi riferimento alla titolarità esclusiva della posizione contrattuale nei confronti dei clienti procacciati in capo alla spettando invece alla EG Parte_1
l'attività di promozione pubblicitaria dei prodotti venduti.
Nel patto, non solo si fa riferimento alla necessità di adempiere agli obblighi di fornitura gas nei confronti dei clienti procacciati dalla EG prima e dalla
11 RO GI poi, ma si esprime la volontà della di cedere Parte_1
a titolo oneroso tutti i contratti procacciati dalla RO GI S.r.l. sino alla data del 8.11.2016 alla medesima società, con prevista remunerazione delle spettanze dovute alla RO GI S.r.l. per l'attività di procacciamento svolta
Pertanto, i due accordi contrattuali risultano confirmativi dell'intervenuto svolgimento da parte delle due menzionate società ed in favore della Pt_1 di attività di promozione di affari per suo conto.
[...]
Ancora, per tabulas, e a completamento del quadro istruttorio riportato, EG
e RO GI risultano iscritti alla Camera di commercio con oggetto riferito a “l'assunzione di mandati di agenzia e di rappresentanza, per conto di aziende leader nel settore energetico, per la promozione di contratti relativi alla fornitura”.
Transitando, quindi, alla disamina delle risultanze della prova testimoniale, intanto, il teste ispettore verbalizzante, ha confermato i Testimone_1 contenuti del verbale ispettivo richiamato e ha ulteriormente precisato e chiarito i fatti accertati e i riscontri effettuati, ai fini della formulazione della valutazione finale delle relazioni negoziali tra le parti quali aventi natura agenziale.
Peraltro, il teste ha fatto riferimento ad un'ulteriore specifica circostanza attinente all'espressa qualifica dei collaboratori nelle dichiarazioni dei redditi della con la causale R, tipica dell'agente di commercio Parte_1 plurimandatario.
Il teste ha sostanzialmente riconosciuto di avere rinvenuto elementi negoziali ulteriori aggiuntivi rispetto allo schema contrattuale agenziale fondamentale ritenuto sussistente.
Il teste , legale rappresentante della Testimone_2 Controparte_2 ha riferito di aver avuto rapporti diretti con la almeno dal 2013
[...] Parte_1
e di non aver avuto rapporti con le due società collaboratrici, tuttavia dalle fatture prodotte dalla emerge proprio il riferimento a tale cliente, Parte_1 quale soggetto procacciato dai predetti collaboratori.
Analoghe considerazioni devono essere fatte per l'ulteriore testimone, legale rappresentante della Hotel DA, . Testimone_3
Alla luce di tutto questo ampio materiale istruttorio, emergono certamente i tratti essenziali ed indeclinabili, caratterizzanti il rapporto di agenzia, soprattutto desumibili dalla riscontrata esistenza di un incarico stabile e continuativo, conferito dalla preponente, alle due società collaboratrici, avente ad oggetto la promozione di affari ed il procacciamento di clienti, dietro pagamento di una provvigione, commisurata al risultato vantaggioso finale scaturente dall'ordine andato a buon fine.
Questo è il contenuto della volontà delle parti ricostruibile attraverso i criteri di cui agli artt. 1362 ss cc, cioè sulla base del contenuto delle clausole
12 contrattuali nel loro insieme e tenendo conto del comportamento delle parti successivo alla conclusione del negozio.
La ricostruzione del programma negoziale nei termini di conferimento di un incarico agenziale è fondata sulla focalizzazione di quello che è il suo contenuto fondamentale e portante, e quindi nell'individuazione di quella che
è la causa in concreto del contratto, secondo la sua funzione primaria. Non ostano a tale conclusione i rilievi prospettati dall'opponente, attinenti ad elementi non essenziali del contratto (es. esclusiva) o comunque con esso compatibili.
In questa prospettiva, non è condivisibile, in quanto sfornito di supporto probatorio, l'assunto dell'opponente, secondo cui l'accordo intercorso sarebbe riconducibile ad un rapporto di affiliazione commerciale o franchising, mancando, nella specie, gli elementi formali e sostanziali essenziali previsti dall'art. 1 della legge 24 maggio 2004, n. 129.
Peraltro, è rimasta priva di supporto istruttorio la allegazione fornita dall'opponente, secondo cui il rapporto di affiliazione sarebbe nato dall'incontro di due complementari posizioni imprenditoriali, cioè da quella della - munita della autorizzazione di legge per la vendita di gas ed Parte_1 energia elettrica ed interessata ad espandere il proprio pacchetto clienti – e da quella della EG Srl - di consolidata esperienza nel procacciare clienti cui promuovere la vendita di gas ed energia, ma priva della esperienza nonché della autorizzazione di legge per vendere autonomamente energia al proprio bacino di clienti consolidato negli anni.
Infatti, anche ammettendo un interesse reciproco all'interazione e collaborazione, ciò che conta rilevare è che dai documenti acquisiti in realtà non emerge la dinamica negoziale pretesa dall'opponente, peraltro descritta in termini generici ed implausibili, non risultando un'attività motu proprio svolta dalla EG di autonoma ricerca di propri clienti, poi da offrire alla Pt_1
Piuttosto risulta il conferimento di un incarico professionale stabile e
[...] continuativo conferito dalla preponente opponente alla EG per la ricerca di clienti e la promozione di affari.
Non è convincente l'assunto per cui il contratto sarebbe stato in realtà finalizzato all'acquisto da parte dei collaboratori del pacchetto clienti della preponente. Si è visto, infatti, che nel contratto era stata stabilita la ripartizione, in pari quota, del portafoglio clienti acquisiti, con vendita ad un prezzo minimo concordato e con diritto di prelazione.
Accanto a tale scopo tipico dell'atto, possono ovviamente concorrere clausole accessorie, ancillari e accidentali, che possono fisiologicamente delineare un programma obbligatorio di dettaglio, anche complesso e composito, modulato secondo le esigenze delle parti, ma non arrivano ad alterare la funzione portante e la causa tipica del contratto come principalmente e fondamentalmente ricostruita, di natura agenziale.
Peraltro, nel caso di specie, il contenuto pretesamente dirimente e pregnante di questo know how non è stato neppure esplicitato in termini concreti, dettagliati
13 ed esaustivi. Analogamente è rimasto, sul piano assertivo, sguarnito di concreto contenuto storico il riferimento al preteso “percorso formativo/professionale” che sarebbe stato compiuto da EG grazie all'apporto di e che Parte_1 anzi sarebbe stato “l'intento e l'interesse economico sotteso all'accordo di partnership”.
In altri termini, seguendo la prospettazione attorea, questo sarebbe stato al più un motivo “sotteso” all'accordo, quindi non evincibile dallo stesso e comunque si tratta di dato storico generico e privo di alcun supporto probatorio. Trattasi quindi di versione dei fatti comunque non suffragata.
La previsione, nel contratto di partnership commerciale, della clausola di condivisione degli insoluti, con distribuzione quindi del rischio, non impatta sull'impianto qualificatorio sopra ricostruito, trattandosi di clausola accessoria che non è incompatibile col tipo legale individuato sulla base degli elementi negoziali preponderanti e primari.
Costituisce, del resto, orientamento giurisprudenziale pacifico che in tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente (cfr.
Cass. Sez. Un. 11656/2008; 26485/2019; 17450/2020).
Quindi, essendosi ritenuta centrale, primaria e nodale la causa agenziale, in correlazione con l'oggetto del contratto e col programma obbligatorio voluto, comunque va applicata la disciplina ad essa riferibile.
In ogni caso, pur dandosi atto, come sopra chiarito, della attuale progressiva tendenza alla ibridazione o composizione dei tipi legali e alla qualificabilità di alcuni contratti in termini trans-tipici, resta fermo che una volta rinvenuti i tratti caratterizzanti di un certo tipo legale prevalente e primario, come nel caso di specie, eventualmente anche in compresenza di pattuizioni accessorie e di contorno, non è possibile abdicare alla funzione individuativa del regime giuridico conseguente alla sussunzione della fattispecie concreta sotto lo schema tipologico preponderante, operazione di natura indisponibile se, come nella specie, effettuata a fini previdenziali.
Tali argomentazioni assorbono ogni altra doglianza e censura.
7.Alla luce dell'accertamento svolto, risultano quindi infondati i motivi di opposizione e comunque dimostrati i fatti costitutivi dei diritti di credito azionati dalla in sede monitoria. CP_1
In particolare, in conseguenza di quanto accertato, sono dovuti i contributi omessi come contestati maturati sui compensi provvigionali corrisposti ai predetti agenti nel periodo 1/10/2013- 30/9/2016 (art. 6 L. n. 12/73) e le sanzioni sia per evasione contributiva (art. 34 del Regolamento Attività
Istituzionali ), sia per omessa iscrizione dei collaboratori all' CP_1 CP_1
14 (artt. 3, 4, 40 Regolamento Attività Istituzionali ) e gli interessi di CP_1 mora come richiesti.
Per tali ragioni il ricorso in opposizione deve essere rigettato ed il d.i. opposto deve essere integralmente confermato.
8.Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese sono poste a carico della parte ricorrente secondo la liquidazione espressa in dispositivo.
La liquidazione è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 10 marzo
2014, n. 55.
Per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55 cit., con gli aggiornamenti introdotti dal D.M. n.
147 del 13/08/2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio.
Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie (art. 2 D.M. n. 55 del 2014).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto conferma il d.i. opposto;
Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
6514,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Roma, 14/03/2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
RG 20209 2021
Il Giudice designato, dr.ssa Maria Casola, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 13/02/2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi della vigente normativa, ha depositato la presente:
SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da:
(avv. IACOVINO VINCENZO, Claudio Fasciano, Parte_1
Antonio Rubino) opponente contro
(avv. TABELLINI CARLO, SARASINO Controparte_1
MARGHERITA, TUCCIMEI MICHELE MARIA) opposta
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto telematicamente in data 21/07/2021 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
3537/2021, reso in data 10/6/2021, non provvisoriamente esecutivo, con cui era stato ingiunto il pagamento di euro 58.087,95 oltre interessi legali dal
19.11.2020 sino al soddisfo a titolo di
- contributi Fondo Integrativo di Previdenza
- sanzioni per evasione contributiva ed interessi di mora
- sanzioni per omessa iscrizione all' , CP_1 in conseguenza del verbale ispettivo del 20.02.2019 con cui era stato ultimato il controllo ispettivo volto all'accertamento dell'operato della medesima opponente nei confronti della inerente al periodo Controparte_1 contributivo dal IV trimestre 2013 fino al III trimestre 2018.
L'opponente, in estrema sintesi, adduceva l'insussistenza di un
1 suo obbligo contributivo, sostenendo che il suo rapporto con i collaboratori non era configurabile come un rapporto di agenzia, ma come un contratto di affiliazione commerciale. ha dunque domandato a questo Tribunale la revoca del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la parte opposta, esplicando ampie difese e concludendo per il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita con prove documentali e testimoniali. All'esito della odierna udienza, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, lette le note di trattazione scritta depositate tempestivamente, il giudice ha depositato la presente sentenza.
1.In via introduttiva, data anche la complessità del giudizio, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n.
179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015.
Inoltre, questo giudice ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 13747/2004 e successive conformi) occorre attenersi al
“processo di mutamento della motivazione (nel senso di una sua semplificazione-schematizzazione).. e di semplificazione del linguaggio istituzionale, in coincidenza ad una presunzione di legittimità delle attività degli organi istituzionali e con uno speculare obbligo di contestazione della stessa da parte dei suoi destinatari”. Con la conseguenza che il giudicante non deve arrivare ad estrinsecare la “specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione fattuale operata”, ma ben adempie al proprio obbligo semplicemente con l'”attestare di avere compiuto le predette operazioni con una formula sintetica.. la quale attesti che i fatti (da lui individuati) hanno trovato riscontro nell'istruttoria documentale e/testimoniale”. E' ben consentito, dunque, anche a questo giudice adempiere al proprio obbligo di motivazione con l'enunciazione sintetica delle fonti del proprio convincimento in ordine alla ricostruzione dei fatti storici ritenuti rilevanti ai fini della decisione.
2.Ai fini della verifica di fondatezza del ricorso, è necessario premettere che, con verbale conclusivo di accertamento ispettivo relativo al periodo sopra indicato, la ha formalizzato a carico della Controparte_1 società una serie di violazioni, addebitando per conseguenza il Parte_1 pagamento di somme a titolo di contributi “Fondo Integrativo di Previdenza”, sanzioni ed interessi nella misura indicata.
Tali somme sono state oggetto del procedimento monitorio per conseguenza intrapreso dal creditore e che ha condotto all'emissione del decreto ingiuntivo qui opposto.
2 Nella presente sede oppositoria è quindi necessario procedere alla verifica di fondatezza, nell'attualità, della pretesa creditoria avanzata dalla CP_1 sulla base delle diverse contestazioni avanzate e alla luce dell'ampio materiale processuale acquisito.
3.Muovendo, quindi, in medias res, dalla disamina dei diversi addebiti formalizzati nel verbale ispettivo richiamato, occorre ricordare che, in primis,
è stato contestato alla società il mancato versamento del contributo Fondo
Integrativo di Previdenza in relazione alla posizione di EG RL e RO
GI RL. e alle sanzioni anche conseguenti all'intervenuto accertamento della violazione, da parte della dell'obbligo di iscrivere detti Parte_1 soggetti presso la con versamento dei conseguenti contributi CP_1 obbligatori.
Tale conclusione è stata formalizzata in quanto, nel periodo ricompreso tra il quarto trimestre del 2013 ed il terzo trimestre 2018, secondo la ricostruzione ispettiva, le predette società avrebbero svolto attività come agenti in favore dell'opponente medesima.
Rispetto a tali posizioni è stata dunque accertata un'evasione contributiva, relativa al Contributo Fondo Integrativo, e diverse sanzioni.
Ora, fondamentalmente l' , sulla base di una serie di elementi CP_1 tipologici, ha riqualificato i predetti rapporti sussumendoli nell'ambito del contratto di agenzia. L'opponente ha, di contro, radicalmente contestato la correttezza di tale operazione qualificatoria, ribadendo che i predetti soggetti hanno operato solo come partners all'interno di un rapporto qualificabile come di affiliazione commerciale.
Pertanto, la materia del contendere verte intorno ad una questione prettamente qualificatoria, dovendo il giudice verificare se può considerarsi corretta la sussunzione dei rapporti menzionati nell'ambito dello schema tipologico agenziale, con la conseguente dimostrazione del fatto costitutivo principale della pretesa creditoria avanzata dall' . CP_1
A questo scopo, è bene, in apertura, premettere che il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza, conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. Sez. I Sentenza
n.23800 del 7.11.2014).
Quest'ultimo compito compete solo all'autorità giudicante ed è l'oggetto principale di questo giudizio.
3 5. Per un ordinato itinerario motivazionale, è importante poi riportare, pur con la necessaria sintesi, i fondamentali criteri interpretativi valevoli in tema di individuazione dei tratti propri del contratto di agenzia, facendo riferimento agli approdi raggiunti dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
A tale ultimo scopo, in via introduttiva, il giudice evidenzia che dalla lettura per esteso di molte pronunce del Supremo consesso si evince la sostanziale ripetizione, quasi tralaticia, di alcuni principi giuridici regolatori della materia.
Tuttavia, la registrata ampiezza del contenzioso sul punto e la numerosità degli interventi della Cassazione, continuamente chiamata a pronunciarsi in materia, rendono palese l'esistenza di oggettivi margini di incertezza applicativa dei principi di diritto formalmente consolidati. Ciò verosimilmente risulta una conseguenza di alcuni tratti morfologici dell'istituto, particolarmente complessi e sfumati, ma anche quale corollario del mutamento delle forme di organizzazione imprenditoriale e del carattere multiforme e fluido degli schemi di business e di marketing oggi rinvenibili nella realtà commerciale.
Entro la cornice indicata, costituisce, comunque, norma cardine di riferimento e punto di partenza, ai fini del presente giudizio, l'articolo 1742 c.c. che recita
“Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione la conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto deve essere provato per iscritto.” Rispetto all'interpretazione della riportata norma codicistica, all'interno di una vastissima produzione giurisprudenziale, è utile iniziare subito la disamina richiamando la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 29244/2023, una delle numerose pronunce che ha ribadito il consolidato orientamento interpretativo, secondo cui “i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando così con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le disposizioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza alcun vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
da ciò si evince che, mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa”. Nella medesima sentenza viene anche ribadito il principio secondo cui “nel procedimento di qualificazione del contratto il giudice di merito non è vincolato dal nomen iuris attribuito dalle parti, pur dovendo tener conto anche di questo dato, ma è tenuto a ricercare ed interpretare la concreta volontà dei contraenti stessi, avuto riguardo all'effettivo contenuto del rapporto e facendo applicazione delle regole ermeneutiche dettate dall'art. 1362 c.c. e segg”.
4 In via di prima approssimazione, nel citato recentissimo arresto, viene confermato quindi che l'obbligo assunto stabilmente di promuovere la conclusione di affari costituisce il fattore decisivo e dirimente ai fini della sussunzione di un rapporto contrattuale nello schema tipologico agenziale.
Tanto assodato, procedendo oltre per gradi nell'iter motivazionale, va ricordato che, altrettanto pacificamente, l'esistenza di questa obbligazione principale dell'agente - e quindi la sua fonte ai sensi dell'art. 1173 c.c. - deve essere verificata sulla base della volontà contrattuale, in particolare come fatta palese dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto, secondo un principio di effettività.
Invero, nella ricerca e ricostruzione del reale contenuto del programma obbligatorio, è necessario ricorrere ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362
c.c., considerando certamente il nomen iuris prescelto dalle parti, ma assegnando fondamentale rilievo, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, all'effettivo contenuto del rapporto.
Infatti, sia sulla base della disciplina d'interpretazione dei contratti, ma anche considerato il principio ordinamentale di indisponibilità del tipo negoziale, le parti non possono convenzionalmente qualificare il loro rapporto in modo non rispondente al suo concreto atteggiarsi. E, nel caso qui in esame, tale canone risulta inderogabile, perché come anche di recente ribadito dalla Suprema corte, proprio “ai fini previdenziali, occorre avere riguardo alla «reale natura dei rapporti»” (sentenza n. 30649/2023).
In via di prima approssimazione, è quindi pacifico che, se l'attività qualificatoria deve certamente prendere in considerazione anche il dato convenzionale, cioè gli accordi contrattuali pattuiti, la medesima deve però, prioritariamente, avere ad oggetto la realtà effettiva, cioè il concreto andamento della relazione giuridica tra i soggetti, nella sua concretezza.
Quale ulteriore passaggio argomentativo, deve considerarsi che se, dunque,
l'attività di rinvenimento del contenuto obbligatorio del rapporto deve avere ad oggetto fondamentalmente il rapporto nel suo concreto svolgersi, nel rispetto non solo del principio di cui all'art. 1362, secondo comma, c.c., ma anche per una finalità antielusiva della disciplina inderogabile imposta a fini previdenziali, va da sé che in maniera consequenziale e coerente debba essere trattato il punctum dolens della tematica, cioè il profilo della “necessità giuridica” dell'attività svolta dall'agente, tema correlato alla tradizionale distinzione tra continuità e stabilità del rapporto.
Poiché questo profilo costituisce un aspetto decisivo nella criteriologia applicata dall' in tutta l'attività di vigilanza ispettiva ordinariamente CP_1 posta in essere, si rende opportuna qualche ulteriore precisazione, che valga a rendere più chiare le coordinate del ragionamento assegnato all'interprete in questo ambito, anche per la lettura ragionata e consapevole delle massime spesso tralatiziamente riportate.
In primis, è bene tener conto che la distinzione tra continuità e stabilità si trova espressa nella giurisprudenza di legittimità per garantire il nesso di coerenza
5 sistematica tra due aspetti potenzialmente confliggenti, cioè, da un lato, il principio per cui il procacciatore di affari svolge in maniera episodica e occasionale la propria attività, e, dall'altro, la consolidata affermazione del criterio di radicamento della competenza per materia del giudice del lavoro, nella medesima materia, in forza della norma dell'art. 409, 1° co., n. 3 cpc, che come è noto fa riferimento ai rapporti di collaborazione purché continuativi.
Entro tale contesto argomentativo, la Suprema corte si è trovata quindi a dover armonizzare il concetto di continuatività dell'attività del procacciatore
(differente quoad essentiam da quello di stabilità) con quello di occasionalità.
Come può cioè un'attività umana essere insieme occasionale ed episodica, ma anche continuativa?
La risposta è stata fornita in sede di legittimità attraverso il richiamo al predetto criterio discretivo della cd. necessità giuridica.
Di adamantina chiarezza è a tale scopo l'arresto di Cassazione n. 1441/2005, che ha affermato che “il carattere della continuità va… tenuto distinto da quello della stabilità (...), con la conseguenza che l'attività del procacciatore di affari, pur non rispondendo ad una "necessità" giuridica, ma dipendendo esclusivamente dall'iniziativa del procacciatore e non potendo perciò, in tal senso, qualificarsi come "stabile", può tuttavia di fatto svolgersi periodicamente nel tempo e presentare perciò il carattere della continuità richiesto dal citato art. 409 n. 3 c.p.c.”
Tanto chiarito, in ogni caso, alla luce del principio di realtà ed effettività che ha il primato, come detto, a fini qualificatori, anche l'esistenza dell'obbligo - e quindi la necessità giuridica della collaborazione demandata all'agente - deve essere verificata sulla base del concreto atteggiarsi del rapporto, nella sua materiale consistenza.
Entro questa logica, si trova quindi condivisibilmente relativizzato, nell'attuale attività interpretativa, il criterio prettamente legato alla cd. necessità giuridica,
a vantaggio del parametro assorbente della stabilità del rapporto, peraltro l'unico previsto dall'art. 1742 c.c. Per esempio, anche di recente la stessa Corte d'Appello di Roma (n. 1546/2022) ha sul punto precisato “che la più recente giurisprudenza di legittimità, al fine di valutare il difetto o la presenza di stabilità del rapporto, pone l'attenzione anziché sulla mancanza o sussistenza di un obbligo giuridico di curare la promozione di affari per conto della preponente (questione di difficile decifrazione che tuttavia in presenza di un contratto scritto trova implicita conferma), sul carattere sporadico della raccolta degli ordini e sulla durata del rapporto (cfr. Cass 1856/'16 “Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento di affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l' attività promozionale stabile di conclusione di contratti”.)”.
6 Così ponendosi la fattispecie legale, a fini qualificatori, occorre dunque rifarsi alla tradizionale serie di indicatori sintomatici definiti dalla Suprema corte ed applicati ormai da decenni (cfr. ex multis, Cass. 02.02.2016 n. 1974), in particolare dovendosi valutare ai fini dell'esatto inquadramento del collaboratore, inter alia: 1) la previsione di accordi provvigionali;
2)
l'assegnazione di una zona;
3) l'occasionalità o meno della collaborazione;
4) l'entità del flusso provvigionale.
In ogni caso, resta prioritaria la valenza euristica di quello che la Suprema corte ha, anche nella recente sentenza n. 30649/2023, confermato essere il criterio discretivo fondamentale, cioè quello della stabilità e della natura dell'incarico, che nel contratto di agenzia concerne la promozione di affari, chiarendosi ulteriormente che un'attività promozionale può non rientrare nello schema dell'agenzia, “solo se è episodica e occasionale e, conseguentemente, se presenta le caratteristiche del procacciamento di affari (Cass., sez. lav., 12 febbraio 2016, n. 2828). La stabilità implica che l'incarico sia conferito per una serie indefinita di affari (Cass., sez. lav., 16 ottobre 1998, n. 10265)... Per effetto della conclusione di un contratto di agenzia, tra agente e preponente s'instaura «una non episodica collaborazione professionale autonoma». Il risultato è a rischio dell'agente, che ha «l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo» (sentenza n. 2828 del 2016, cit., punto 2.1. dei Motivi della decisione)”. La medesima sentenza prosegue, poi ribadendo che “diversamente si atteggia il rapporto del procacciatore d'affari, che si sostanzia «nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni». La prestazione del procacciatore «è occasionale» e dunque «dipende esclusivamente dalla sua iniziativa», attiene
«a singoli affari determinati», ha «durata limitata nel tempo» e si traduce nella
«mera segnalazione di clienti» o nella «sporadica raccolta di ordini», senza assurgere ad una «attività promozionale stabile di conclusione di contratti»
(sentenza n. 2828 del 2016, cit., il già richiamato punto 2.1.).
Ai fini previdenziali, occorre avere riguardo alla «reale natura dei rapporti»
(sentenza n. 2828 del 2016, cit., punto 2.4. dei Motivi della decisione).
La stabilità non si configura come «mera ripetizione nel tempo dell'attività» e non può essere avvalorata soltanto «dall'ammontare dei compensi occorrendo tenere conto di tutti gli elementi indiziari rinvenibili» (Cass., sez. lav., 23 ottobre 2020, n. 23377, punto 7 dei Motivi della decisione)”.
La Corte, a tutta evidenza, ha dunque insistito ulteriormente sul carattere sporadico, temporalmente contenuto, contingente, cioè legato a singoli affari,
e occasionale dell'attività del procacciatore, evidenziando, che “solo” entro questi limiti può escludersi la configurazione del tipo legale proprio dell'agenzia.
7 Nella sentenza n. 23377/2020, richiamata nell'arresto ora riportato, si trova peraltro confermato che correttamente il giudice assolve al proprio obbligo motivazionale indicando “gli elementi da cui trarre tale stabilità sottolineando anche che la stabilità non è data dalla mera ripetizione nel tempo dell'attività o dall'ammontare dei compensi occorrendo tenere conto di tutti gli elementi indiziari rinvenibili”.
Conclusivamente sul punto, questo giudice evidenzia, che nella valutazione del concreto atteggiarsi dei singoli rapporti, non può trascurarsi che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, l'attività di promozione di contratti propriamente riferibile ad un procacciatore d'affari deve svolgersi quoad essentiam “in via del tutto episodica” ed occasionale, afferendo «a singoli affari determinati», con «durata limitata nel tempo», e con un contenuto solo di
«sporadica raccolta di ordini». Al di fuori di questo perimetro, l'attività di promozione di contratti, secondo la Suprema corte, tendenzialmente non può non rientrare nella categoria agenziale.
Tale fondamentale regula iuris si pone in coerenza con l'assunto per cui, anche a voler ritenere discriminante il dato dell'obbligatorietà dell'attività svolta, comunque la prova dell'esistenza della fonte dell'obbligo tipico può desumersi dall'effettiva realtà del rapporto, ed anzi deve desumersi inderogabilmente dal sostrato empirico della prestazione professionale quando l'accertamento sia eseguito ai fini della tutela previdenziale, di per sé indisponibile ed imperativa.
6.Tutto ciò chiarito, in linea di diritto, occorre in primis ribadire che il credito azionato da è relativo ai contributi non corrisposti da con CP_1 Parte_1 riguardo ai collaboratori EG e RO GI, pretesi agenti, in relazione alle provvigioni dai medesimi percepite per gli affari procurati in forza del contratto d concluso con EG in data 11/4/2013, nel quale è poi succeduta la RO giusta scrittura privata del 28.2.2014.
Rispetto a tale nucleo storico fondamentale, costituisce un post factum non direttamente significativo la successiva intervenuta cessione, in data 8/11/2016 da AL AS a RO GI dei contratti stipulati con i clienti procurati prima da EG e poi da RO GI.
Dal punto di vista storico ricostruttivo, i risultati della complessa attività istruttoria svolta, possono essere sintetizzati come segue.
Intanto, partendo dalla prova documentale acquisita, il verbale ispettivo, nei limiti della valenza probatoria sopra richiamata, comprova il contenuto delle attività di accertamento svolte dagli ispettori sulla base del menzionato contratto originario dell'aprile 2013 e della successiva scrittura del febbraio seguente.
Essenzialmente, dal verbale ispettivo, si ricava che l'ispettore procedente fondandosi sull'oggetto del predetto contratto, sul volume delle provvigioni corrisposte, pari per EG ad Euro 18.630,00 nel IV trimestre 2013 e I trimestre 2014 e per RO GI, pari ad Euro 882.418,95 dal 2014 al
8 2016, sull'essere EG iscritta quale agente di commercio, ha ritenuto qualificabile il rapporto intercorso come di agenzia.
Quanto alla disamina delle fatture acquisite (doc.
6-7 opposta), le stesse presentano la seguente morfologia:
- recano una numerazione progressiva crescente;
- non attengono a specifici e singoli affari, ma sono riferite a periodi temporali tali da includere una pluralità di affari;
- recano l'indicazione di acconti e saldi provvigionali;
- sono riferite a valori economici molto consistenti;
- portano indicazione dell'applicazione della ritenuta d'acconto del 23% sul 50% dell'imponibile (EG) e del 23% sul 20% dell'imponibile (RO
GI), percentuali tipiche dei rapporti di agenzia di commercio, e non dei rapporti di affiliazione commerciale o di partnership commerciale.
- sono distribuite lungo un lasso temporale significativo, pluriennale e continuativo.
Nell'insieme, dunque, dalle fatture emergono pregnanti elementi conoscitivi nei termini della esistenza di un incarico avente ad oggetto l' obbligo di promozione di affari, di carattere stabile e continuativo.
Venendo, quindi, all'esame del contratto di partnership commerciale per la vendita di gas naturale sottoscritto tra e la EG S.r.l in data Parte_1
11/4/2013, nel quale, come detto, è succeduta la RO GI con scrittura privata in data 28/2/2014 (prod. n. 5), si pongono in particolare rilievo, come dedotto dall'opposta, le seguenti specifiche previsioni, premesse e clausole:
- “intende svolgere attività di sviluppo commerciale e di mercato al Parte_1 fine di incrementare il proprio volume di affari e di Clientela”;
- la medesima esprime quindi la volontà di “stipulare un accordo di partnership commerciale con condivisione di risultato – avente ad oggetto la promozione e la vendita di gas naturale - con altra impresa in possesso dei requisiti strutturali idonei allo scopo”;
- EG si dichiara disponibile a collaborare con “senza vincolo Parte_1 alcuno di subordinazione, assicurando di possedere i requisiti e le specifiche competenze professionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati”.
- EG si dichiara in grado di acquisire Clientela cui vendere gas naturale in nome e per conto della avvalendosi della propria Parte_1 organizzazione aziendale;
- EG “curerà la contrattualizzazione del Cliente operando in nome e per conto della IL e “rimarrà pertanto l'unico dominus del Parte_1 rapporto scaturito da ogni contrattazione”.
- “Le Parti, di comune accordo ferma restando l'esclusione di qualsivoglia titolo di rappresentanza, mandato, agenzia, associazione temporanea di imprese, intendono operare, nei confronti della Clientela finale, contraddistinguendo la contrattualistica relativa agli instaurandi rapporti negoziali con
9 l'apposizione congiunta dei rispettivi marchi commerciali. Il marchio scelto dalla Powered” (EG) “ è “RO” ed è limitato alla vendita del gas e dell'energia elettrica. Le Parti concordano che il marchio “RO” è di proprietà condivisa al 50% tra le stesse. La IL ( “ Parte_1 corrisponderà, per lo studio e la realizzazione del marchio, un importo una tantum di Euro 2.500,00 “.
- Quanto alla fascia dei clienti e large market “sarà consentito Parte_2 operare sull'intero territorio nazionale con assenza di qualsivoglia diritto o pretesa di esclusiva”; per la fascia mass-market e micro-business, la EG comunicherà “a mezzo pec l'elenco dei Comuni in cui è interessata ad operare;
ove nulla osti la TY farà seguire formale assenso a mezzo pec entro 5 giorni lavorativi”;
- L'EG “può organizzare autonomamente la propria rete di vendita” e le azioni pubblicitarie e di marketing “sono ad esclusivo carico della Powered e dovranno essere in ogni caso autorizzate dalla IL.
- “la Powered gestirà il cliente in nome e per conto dell'TY, procurerà la sottoscrizione dei contratti con i Clienti finali nelle aree contrattualmente definite e trasmetterà giornalmente l'elenco dei contratti concluso in formato digitale”;
“La contrattualistica e LARGE MARKET è gestita da IL Parte_2 che ne elaborerà le clausole e tutte le condizioni economiche pur rimanendo affidata a Powered “la trattativa e la relazione con il cliente fino alla sottoscrizione del contratto”.
- “I dati dei Clienti e i relativi contratti saranno inseriti nel Sistema
Informatico della Utiliy da personale della Powered appositamente formato dalla TY e previa formale autorizzazione della TY. Con cadenza mensile i contratti saranno consegnati alla TY su supporto cartaceo originale”.
- EG comunicherà alla TY “prontamente e comunque non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione degli stessi qualsivoglia doglianza o reclamo da parte della Clientela che sia ad essa pervenuto o di cui abbia comunque avuto conoscenza”;
- “provvederà, a propria cura e spese, alla raccolta ed al Parte_1 trattamento informatico dei relativi dati ed alla gestione dei rapporti con la Clientela acquisita: la TY si avvarrà di una struttura di front office che dedicherà alle richieste di informazioni, di nuovi allacci, attivazioni, volture, subentri, cessazioni, reclami …”
-La TY corrisponderà alla Powered i compensi in misura percentuale al valore di marginalità lorda per periodo di riferimento (la marginalità lorda si definisce come la differenza tra il prezzo di vendita della materia prima e i costi di acquisto della stessa. Si intende che i costi di acquisto si avranno per dichiarati con la consegna delle copie delle relative fatture)”.
- “I compensi saranno conteggiati entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di pagamenti indicati nelle fatture – Clienti.
10 e “saranno liquidati alla Powered nei dieci giorni successivi alla presentazione della fattura da questi emessa in conformità al prospetto riepilogativo comunicato dalla Utiliy”. “I compensi relativi ai pagamenti effettuati dai
Clienti oltre i termini contrattuali saranno conteggiati dalla TY ogni fine mese e liquidati alla Powered nei dieci giorni successivi alla presentazione della relativa fattura”.
Dunque, interpretando il contenuto del contratto, negli elementi testuali muniti di maggiore valenza euristica, sopra richiamati, se ne traggono importanti elementi significativi dell'intenzione delle parti di costituire tra loro un rapporto stabile e durevole di natura agenziale, di natura professionale e con modalità autonome di svolgimento da parte del collaboratore, con conferimento di potere rappresentativo, e l'assegnazione di una zona determinata.
La previsione di una provvigione, in percentuale sul profitto conseguito dall'affare procurato dal collaboratore, corrobora tale ultima soluzione.
Le parti hanno inoltre previsto che al termine del periodo contrattuale sarebbe intervenuta la ripartizione tra loro al 50% del controvalore corrispondente al pacchetto clienti contrattualizzati dalla EG, con collocamento sul mercato del relativo portafoglio ad un prezzo minimo concordato e con riconoscimento di un diritto di prelazione della EG .
Trattasi di previsione accessoria ed aggiuntiva, di natura accidentale e non tipizzante il programma negoziale come stabilito.
Peraltro, in fatto, la società RO ha poi rilevato il pacchetto clienti di cui già deteneva contrattualmente il 50% riconoscendo ad il residuo Parte_1
50%.
Quanto ai successi accordi contrattuali rilevanti, si ha la scrittura privata
28/2/2014 tra EG e RO e la scrittura privata tra AL AS e RO in data 8/11/2016.
Tali negozi giuridici corroborano ulteriormente le risultanze conoscitive sopra riportate.
Infatti, col primo contratto viene ceduto da EG a RO GI,
l'originario contratto del 11/4/2013 qualificato come di partnership commerciale finalizzato alla promozione e alla vendita di gas naturale.
Nel secondo accordo, volto alla cessione di contratti di utenza, analogamente si richiama il contratto originario dell'aprile 2013, quale atto volto a consentire l'ampliamento del bacino di clientela della committente con impegno della
EG S.r.l. al procacciamento di clientela secondo le specifiche modalità e dietro versamento di concordati corrispettivi periodici. Inoltre, si fa ivi riferimento alla titolarità esclusiva della posizione contrattuale nei confronti dei clienti procacciati in capo alla spettando invece alla EG Parte_1
l'attività di promozione pubblicitaria dei prodotti venduti.
Nel patto, non solo si fa riferimento alla necessità di adempiere agli obblighi di fornitura gas nei confronti dei clienti procacciati dalla EG prima e dalla
11 RO GI poi, ma si esprime la volontà della di cedere Parte_1
a titolo oneroso tutti i contratti procacciati dalla RO GI S.r.l. sino alla data del 8.11.2016 alla medesima società, con prevista remunerazione delle spettanze dovute alla RO GI S.r.l. per l'attività di procacciamento svolta
Pertanto, i due accordi contrattuali risultano confirmativi dell'intervenuto svolgimento da parte delle due menzionate società ed in favore della Pt_1 di attività di promozione di affari per suo conto.
[...]
Ancora, per tabulas, e a completamento del quadro istruttorio riportato, EG
e RO GI risultano iscritti alla Camera di commercio con oggetto riferito a “l'assunzione di mandati di agenzia e di rappresentanza, per conto di aziende leader nel settore energetico, per la promozione di contratti relativi alla fornitura”.
Transitando, quindi, alla disamina delle risultanze della prova testimoniale, intanto, il teste ispettore verbalizzante, ha confermato i Testimone_1 contenuti del verbale ispettivo richiamato e ha ulteriormente precisato e chiarito i fatti accertati e i riscontri effettuati, ai fini della formulazione della valutazione finale delle relazioni negoziali tra le parti quali aventi natura agenziale.
Peraltro, il teste ha fatto riferimento ad un'ulteriore specifica circostanza attinente all'espressa qualifica dei collaboratori nelle dichiarazioni dei redditi della con la causale R, tipica dell'agente di commercio Parte_1 plurimandatario.
Il teste ha sostanzialmente riconosciuto di avere rinvenuto elementi negoziali ulteriori aggiuntivi rispetto allo schema contrattuale agenziale fondamentale ritenuto sussistente.
Il teste , legale rappresentante della Testimone_2 Controparte_2 ha riferito di aver avuto rapporti diretti con la almeno dal 2013
[...] Parte_1
e di non aver avuto rapporti con le due società collaboratrici, tuttavia dalle fatture prodotte dalla emerge proprio il riferimento a tale cliente, Parte_1 quale soggetto procacciato dai predetti collaboratori.
Analoghe considerazioni devono essere fatte per l'ulteriore testimone, legale rappresentante della Hotel DA, . Testimone_3
Alla luce di tutto questo ampio materiale istruttorio, emergono certamente i tratti essenziali ed indeclinabili, caratterizzanti il rapporto di agenzia, soprattutto desumibili dalla riscontrata esistenza di un incarico stabile e continuativo, conferito dalla preponente, alle due società collaboratrici, avente ad oggetto la promozione di affari ed il procacciamento di clienti, dietro pagamento di una provvigione, commisurata al risultato vantaggioso finale scaturente dall'ordine andato a buon fine.
Questo è il contenuto della volontà delle parti ricostruibile attraverso i criteri di cui agli artt. 1362 ss cc, cioè sulla base del contenuto delle clausole
12 contrattuali nel loro insieme e tenendo conto del comportamento delle parti successivo alla conclusione del negozio.
La ricostruzione del programma negoziale nei termini di conferimento di un incarico agenziale è fondata sulla focalizzazione di quello che è il suo contenuto fondamentale e portante, e quindi nell'individuazione di quella che
è la causa in concreto del contratto, secondo la sua funzione primaria. Non ostano a tale conclusione i rilievi prospettati dall'opponente, attinenti ad elementi non essenziali del contratto (es. esclusiva) o comunque con esso compatibili.
In questa prospettiva, non è condivisibile, in quanto sfornito di supporto probatorio, l'assunto dell'opponente, secondo cui l'accordo intercorso sarebbe riconducibile ad un rapporto di affiliazione commerciale o franchising, mancando, nella specie, gli elementi formali e sostanziali essenziali previsti dall'art. 1 della legge 24 maggio 2004, n. 129.
Peraltro, è rimasta priva di supporto istruttorio la allegazione fornita dall'opponente, secondo cui il rapporto di affiliazione sarebbe nato dall'incontro di due complementari posizioni imprenditoriali, cioè da quella della - munita della autorizzazione di legge per la vendita di gas ed Parte_1 energia elettrica ed interessata ad espandere il proprio pacchetto clienti – e da quella della EG Srl - di consolidata esperienza nel procacciare clienti cui promuovere la vendita di gas ed energia, ma priva della esperienza nonché della autorizzazione di legge per vendere autonomamente energia al proprio bacino di clienti consolidato negli anni.
Infatti, anche ammettendo un interesse reciproco all'interazione e collaborazione, ciò che conta rilevare è che dai documenti acquisiti in realtà non emerge la dinamica negoziale pretesa dall'opponente, peraltro descritta in termini generici ed implausibili, non risultando un'attività motu proprio svolta dalla EG di autonoma ricerca di propri clienti, poi da offrire alla Pt_1
Piuttosto risulta il conferimento di un incarico professionale stabile e
[...] continuativo conferito dalla preponente opponente alla EG per la ricerca di clienti e la promozione di affari.
Non è convincente l'assunto per cui il contratto sarebbe stato in realtà finalizzato all'acquisto da parte dei collaboratori del pacchetto clienti della preponente. Si è visto, infatti, che nel contratto era stata stabilita la ripartizione, in pari quota, del portafoglio clienti acquisiti, con vendita ad un prezzo minimo concordato e con diritto di prelazione.
Accanto a tale scopo tipico dell'atto, possono ovviamente concorrere clausole accessorie, ancillari e accidentali, che possono fisiologicamente delineare un programma obbligatorio di dettaglio, anche complesso e composito, modulato secondo le esigenze delle parti, ma non arrivano ad alterare la funzione portante e la causa tipica del contratto come principalmente e fondamentalmente ricostruita, di natura agenziale.
Peraltro, nel caso di specie, il contenuto pretesamente dirimente e pregnante di questo know how non è stato neppure esplicitato in termini concreti, dettagliati
13 ed esaustivi. Analogamente è rimasto, sul piano assertivo, sguarnito di concreto contenuto storico il riferimento al preteso “percorso formativo/professionale” che sarebbe stato compiuto da EG grazie all'apporto di e che Parte_1 anzi sarebbe stato “l'intento e l'interesse economico sotteso all'accordo di partnership”.
In altri termini, seguendo la prospettazione attorea, questo sarebbe stato al più un motivo “sotteso” all'accordo, quindi non evincibile dallo stesso e comunque si tratta di dato storico generico e privo di alcun supporto probatorio. Trattasi quindi di versione dei fatti comunque non suffragata.
La previsione, nel contratto di partnership commerciale, della clausola di condivisione degli insoluti, con distribuzione quindi del rischio, non impatta sull'impianto qualificatorio sopra ricostruito, trattandosi di clausola accessoria che non è incompatibile col tipo legale individuato sulla base degli elementi negoziali preponderanti e primari.
Costituisce, del resto, orientamento giurisprudenziale pacifico che in tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente (cfr.
Cass. Sez. Un. 11656/2008; 26485/2019; 17450/2020).
Quindi, essendosi ritenuta centrale, primaria e nodale la causa agenziale, in correlazione con l'oggetto del contratto e col programma obbligatorio voluto, comunque va applicata la disciplina ad essa riferibile.
In ogni caso, pur dandosi atto, come sopra chiarito, della attuale progressiva tendenza alla ibridazione o composizione dei tipi legali e alla qualificabilità di alcuni contratti in termini trans-tipici, resta fermo che una volta rinvenuti i tratti caratterizzanti di un certo tipo legale prevalente e primario, come nel caso di specie, eventualmente anche in compresenza di pattuizioni accessorie e di contorno, non è possibile abdicare alla funzione individuativa del regime giuridico conseguente alla sussunzione della fattispecie concreta sotto lo schema tipologico preponderante, operazione di natura indisponibile se, come nella specie, effettuata a fini previdenziali.
Tali argomentazioni assorbono ogni altra doglianza e censura.
7.Alla luce dell'accertamento svolto, risultano quindi infondati i motivi di opposizione e comunque dimostrati i fatti costitutivi dei diritti di credito azionati dalla in sede monitoria. CP_1
In particolare, in conseguenza di quanto accertato, sono dovuti i contributi omessi come contestati maturati sui compensi provvigionali corrisposti ai predetti agenti nel periodo 1/10/2013- 30/9/2016 (art. 6 L. n. 12/73) e le sanzioni sia per evasione contributiva (art. 34 del Regolamento Attività
Istituzionali ), sia per omessa iscrizione dei collaboratori all' CP_1 CP_1
14 (artt. 3, 4, 40 Regolamento Attività Istituzionali ) e gli interessi di CP_1 mora come richiesti.
Per tali ragioni il ricorso in opposizione deve essere rigettato ed il d.i. opposto deve essere integralmente confermato.
8.Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese sono poste a carico della parte ricorrente secondo la liquidazione espressa in dispositivo.
La liquidazione è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 10 marzo
2014, n. 55.
Per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55 cit., con gli aggiornamenti introdotti dal D.M. n.
147 del 13/08/2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio.
Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie (art. 2 D.M. n. 55 del 2014).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto conferma il d.i. opposto;
Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
6514,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Roma, 14/03/2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
15