Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/03/2025, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 63 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del 14/3/2025, e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), (C.F. CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
), quali eredi di , con l'avvocato Claudio Conti nel
[...] Persona_1 cui studio in Roma, Via Stimigliano 5, sono elettivamente domiciliati;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con l'avvocato Umberto CP_1 P.IVA_1
Maria Sclafani nel cui studio in Via del Tempio di Giove n. 21 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
pag. 1 di 6
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 19056 pubblicata il
28/12/2023 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con ricorso depositato in data 19.10.2023 ha proposto reclamo, ex artt. 630 e 178 Parte_1 c.p.c., avverso l'ordinanza del G.E. del 05.10.2023 che ha dichiarato estinta la procedura esecutiva recante R.G.E. 8020/2023 alla luce di quanto previsto dal D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008. In particolare, parte reclamante ha evidenziato che:
- Nell'ambito della procedura esecutiva, ha proposto CP_1 opposizione ex art. 615 c.p.c. eccependo a) la prescrizione decennale del titolo;
b) l'applicazione della legge 133/2008 (di conversione del DL 112/2008) in base alla quale i crediti sorti prima del 28/04/2008 non possono essere posti in esecuzione nei confronti dell'amministrazione capitolina,
- Il G.E., anziché dichiarare la improcedibilità della opposizione per omessa notifica del ricorso cautelare entro il termine perentorio, ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva,
- Il G.E., data la improcedibilità della opposizione, non avrebbe potuto (rectius, dovuto) tenere conto delle eccezioni di con CP_1 la conseguenza che non avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva,
- Ad ogni modo, la normativa nazionale istitutiva della gestione commissariale contrasta con la normativa europea e con la CEDU, sicché occorre procedere alla disapplicazione della prima in favore della seconda.
Alla luce di quanto sopra, ha chiesto al Collegio Parte_1 adito di dichiarare improcedibile l'opposizione del per Parte_4 omessa notifica, di riformare l'ordinanza con la quale il G.E. ex officio ha dichiarato l'estinzione della esecuzione e di assegnare le somme pignorate. e non si sono costituito nel CP_1 Controparte_2 presente giudizio.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha dichiarato inammissibile il reclamo.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Deve essere dichiarata la contumacia di e di che – nonostante la CP_1 Controparte_2 comunicazione da parte della Cancelleria del ricorso e del decreto di fissazione di udienza – non si sono costituite nel presente giudizio.
pag. 2 di 6 Dalla documentazione in atti e dall'esame del fascicolo dell'esecuzione risulta che il G.E., con due distinti provvedimenti emessi in data 05.10.2023 (non comunicati), da un lato ha dichiarato improcedibile l'opposizione per omessa notifica e dall'altro ha dichiarato l'estinzione della esecuzione ai sensi della L. 133/2008. Orbene, il disposto di cui al primo comma dell'art. 630 c.p.c. stabilisce che “Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice”: trattasi di ipotesi di estinzione del processo esecutivo tipizzate dal legislatore (rinuncia agli atti del processo ex art. 629 c.p.c., inattività delle parti ex art. 630 c.p.c., mancata comparizione delle parti a due udienze successive ex art. 631 c.p.c., cause espressamente previste dalla legge, anche speciale) avverso le quali l'unico rimedio impugnatorio è costituito dalla proposizione del reclamo al collegio.
Diversamente, nell'espropriazione presso terzi, il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiari l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche ha carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improcedibilità dell'azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo, di modo che lo stesso è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ossia con il rimedio proprio previsto per tali atti, e non già con il reclamo ex art. 630 c.p.c. e cioè con il rimedio stabilito per la dichiarazione di estinzione tipica (Cass. Civ. Sez. III, 1.4.2004 n 6391).
Dunque, al fine di valutare se il presente reclamo sia ammissibile, occorre verificare se l'estinzione pronunciata dal G.E. con ordinanza del 05.10.2023 sia riconducibile nell'alveo delle ipotesi di estinzione tipica o se, piuttosto, la stessa debba più propriamente qualificarsi come estinzione atipica. L'art. 248, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”. L'art. 4, comma 8 bis, del D.L. n. 2 del 2010, conv. con modific. In L. n. 42 del 2010, ha fornito interpretazione autentica del primo periodo del comma 3 dell'art. 78 del D.L. n. 112 del 2008, conv. con modif. in L. n. 133 del 2008, nel senso che la gestione commissariale – istituita con quest'ultimo D.L. – assume con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in pag. 3 di 6 essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze esecutive pubblicate successivamente alla medesima data. Deve allora distinguersi l'ipotesi di estinzione tipica, prevista espressamente ed esplicitamente dall'art. 248, co. 2, D.Lgs. n. 267/2000 (richiamato dall'art. 78, co. 6, D.L. n. 112/2008) nei casi in cui la procedura esecutiva era già pendente alla data dichiarazione di dissesto dell'amministrazione capitolina, dalla diversa ipotesi di estinzione atipica ovvero di improcedibilità dell'esecuzione, laddove questa sia stata intrapresa in un momento successivo nei confronti di in CP_1 luogo della Gestione Commissariale. Orbene, considerato che l'atto di pignoramento è stato notificato da a il 26.05.2023, ovvero a seguito del Parte_1 CP_1 commissariamento del (oggi, , deve Parte_4 CP_1 concludersi nel senso che l'estinzione pronunciata dal G.E. con ordinanza del 05.10.2023 rientra nell'alveo della estinzione atipica, ovvero della improcedibilità dell'esecuzione. Alla luce delle considerazioni che precedono, la parte reclamante si sarebbe dovuta avvalere del diverso strumento della opposizione agli atti esecutivi (v., in tal senso, Cass. Civ.
Sez. III, 11.6.2003 n. 9377). Non può neppure operare il principio dell'apparenza, in forza del quale – a prescindere dalla correttezza o meno della qualificazione – l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta con il provvedimento impugnato, al fine di escludere che la parte possa conoscere solo ex post, ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile (Cass. Sez. Un., 9 maggio 2011, n. 10073; Cass. 8 marzo 2001, n.
3400; Cass. 29 gennaio 2003, n. 1289; Cass. n. 26294/2007; Cass. n.
11012/2007; Cass. n. 4507/2006; Cass. ord. 2261/2010; Cass. 14 novembre 2011, n. 23749; Cass., ord. 2 marzo 2012, n. 3338; Cass. Cass. 17 luglio
2012, n. 12329; Cass. 20 novembre 2012 n. 20297; Cass., prd. 13 febbraio
2013, n. 2615). Invero, come sopra chiarito, il Giudice dell'esecuzione – laddove ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva intentata dall' – si è riferito ad una ipotesi di estinzione Parte_5
“atipica” ovvero di improcedibilità dell'esecuzione, il cui rimedio è unicamente l'opposizione agli atti esecutivi;
del resto, in un passo dell'ordinanza reclamata viene detto che “l'esecuzione debba dichiararsi improcedibile, l'istanza di assegnazione rigettarsi e la procedura esecutiva dichiararsi estinta anche d'ufficio”. Alla luce di quanto sopra, il reclamo è inammissibile sia nella parte in cui viene chiesto al Collegio di dichiarare l'opposizione improcedibile (pronuncia che, peraltro, il G.E. ha già adottato) sia laddove la esecutante ha chiesto di revocare l'ordinanza di estinzione (atipica) della esecuzione.
pag. 4 di 6 Nulla sulle spese stante la contumacia di e di CP_1 [...]
. Controparte_2
§ 3. – Hanno proposto appello , , Parte_1 Parte_2
, quali eredi di , nella contumacia di Parte_3 Persona_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello di Roma, accogliendo la domanda formulata in questa sede, riformare l'impugnata sentenza 19056/2023 del Tribunale di Roma e per l'effetto riformare l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione nella procedura 8020/2023 emessa in data 05/10/2023 con la quale dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva e il rigetto della istanza di assegnazione, liberando il terzo pignorato dagli obblighi di legge.”.
Ha resistito rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, in accoglimento della presente memoria, per le ragioni ivi esposte: - In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del reclamo ex art. 630 comma 3 c.p.c.; - Nel merito, rigettare le doglianze proposte, in quante infondate in fatto e in diritto, e pertanto dichiarare la legittimità dell'ordinanza del 5.10.2023, r.g.e. 8020/2023. Con vittoria di spese di lite e compensi professionali come per legge.” .
Dichiarata la contumacia di Controparte_2 concesso termine per memorie fino a trenta giorni prima dell'udienza, l'appello è stato rinviato per la decisione all'udienza in camera di consiglio del 14/3/2025, ai sensi dell'art. 130 disp. att. c.p.c., vertendosi in ipotesi di appello avverso sentenza che ha provveduto sul reclamo ex art. 630 c.p.c.
A tale udienza le parti non comparivano e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non comparivano.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008. A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, , quali eredi di
[...] Parte_2 Pt_1 Parte_3 Per_1
nei confronti di nella contumacia di
[...] CP_1 [...]
contro la sentenza n. 19056 pubblicata il Controparte_2
pag. 5 di 6 28/12/2023 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 21/3/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 6 di 6