TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 9010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9010 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8724 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione XI civile
in persona della giudice dott.ssa IN LL
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa
da
VIA Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
ALBRICCI, 9 20122 MILANO
- opponente -
contro
Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
C.F._2
VIA SAN PAOLO, 7 20121 MILANO
- opposta -
Conclusioni delle parti: Dichiarare l'estinzione del giudizio essendo intervenuta dichiarazione congiunta di rinuncia agli atti.
Motivi della decisione
1. Con atto ricorso depositato il 5.3.2024 ha chiesto di convenire Parte_1 in giudizio per ivi sentire accogliere la Controparte_1 domanda di condanna della resistente al pagamento dell'importo capitale di euro
2.847.967,13, oltre interessi, credito nascente dal contratto distribuzione prodotti informatici in essere tra le parti.
2. La resistente si è ritualmente costituita, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di tribunale arbitrale estero e insistendo nel merito per il rigetto della domanda della ricorrente.
3. Dopo alcuni rinvii di udienza giustificato dalla pendenza di un'istanza di liquidazione giudiziale nei confronti della ricorrente, con ordinanza del 12.6.2025 è stata fissata l'udienza di rimessione in decisione della causa per il 10.9.2026, ordinanza revocata in data odierna alla luce delle istanze formulate dalle parti. 4. Ritiene la giudicante, constatata la regolarità della rinuncia, che debba essere dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell' art. 306 cod. proc. civ. e che tale dichiarazione debba avvenire nella forma della sentenza. Le parti hanno dichiarato di essersi accordate in ordine alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione XI civile in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al 8724/24
- dichiara l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali. Così deciso in Milano il 24/11/2025
La giudice
IN LL
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione XI civile
in persona della giudice dott.ssa IN LL
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa
da
VIA Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
ALBRICCI, 9 20122 MILANO
- opponente -
contro
Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
C.F._2
VIA SAN PAOLO, 7 20121 MILANO
- opposta -
Conclusioni delle parti: Dichiarare l'estinzione del giudizio essendo intervenuta dichiarazione congiunta di rinuncia agli atti.
Motivi della decisione
1. Con atto ricorso depositato il 5.3.2024 ha chiesto di convenire Parte_1 in giudizio per ivi sentire accogliere la Controparte_1 domanda di condanna della resistente al pagamento dell'importo capitale di euro
2.847.967,13, oltre interessi, credito nascente dal contratto distribuzione prodotti informatici in essere tra le parti.
2. La resistente si è ritualmente costituita, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di tribunale arbitrale estero e insistendo nel merito per il rigetto della domanda della ricorrente.
3. Dopo alcuni rinvii di udienza giustificato dalla pendenza di un'istanza di liquidazione giudiziale nei confronti della ricorrente, con ordinanza del 12.6.2025 è stata fissata l'udienza di rimessione in decisione della causa per il 10.9.2026, ordinanza revocata in data odierna alla luce delle istanze formulate dalle parti. 4. Ritiene la giudicante, constatata la regolarità della rinuncia, che debba essere dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell' art. 306 cod. proc. civ. e che tale dichiarazione debba avvenire nella forma della sentenza. Le parti hanno dichiarato di essersi accordate in ordine alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione XI civile in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al 8724/24
- dichiara l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali. Così deciso in Milano il 24/11/2025
La giudice
IN LL