Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 30/05/2025, n. 10533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10533 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10533/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02329/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2329 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Lombardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio serbato sull’istanza di cittadinanza -OMISSIS-,
nonché per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso e
per il risarcimento del danno da ritardo,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Bergamo;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
con il ricorso in esame la parte ricorrente agisce in giudizio avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio presentata ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 9;
l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di richiesta della cittadinanza per matrimonio;
alla camera di consiglio del 29.4.2025 la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso; la causa è stata quindi trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
al Collegio non resta che dare atto della rinuncia, alla quale la PA non si oppone.
Quanto alle spese di lite, queste vanno poste, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, a carico della parte ricorrente, nella misura dimezzata, in considerazione del comportamento processuale della parte ricorrente.
Il ricorso infatti risulta inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di richiesta della cittadinanza italiana per matrimonio, disciplinata dall'art. 5 della legge n. 91 del 1992 che attiene ad una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice ordinario (Cons. Stato, sez. III, 22 luglio 2020 n. 4677; Cons. Stato, sez. III, n. 2768 del 29 aprile 2019; T.A.R. Lazio, sez. I ter, n. 123/2019; n. 1994/2019; n. 8153/2019; n. 10986/2021); ciò vale anche ove si tratti di ricorsi avverso il silenzio serbato sulle relative istanze (vedi, tra tante, TAR Lazio, sez. II quater, n. 1419/2011, T.A.R. Lazio, sez. I ter, n. 123/2019; 1994/2019; 8153/2019; 11750/2020, 10986/2021; TAR Lazio, sez. V bis, n. 7515/2022, n. 13426/2022, 13676/2022, 14123/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dà atto della rinuncia.
Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite nella misura di Euro 500,00 (cinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.