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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 3092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3092 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima
Sezione Civile, in persona del Giudice Diego Dinardo, pubblicata il 3 maggio 2021 e contraddi- stinta dal n. 1555/2021, iscritto al n. 4899/2021 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi, rimesso in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 4 marzo 2025 e pendente
TRA
l' (codice fiscale ), con sede in , alla Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Via dell'Unità Italiana n. 28, costituitasi in persona del suo Direttore Generale, dr. CP_1
, e rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Sarro (codice fiscale )
[...] C.F._1
- appellante -
E la (codice fiscale Controparte_2
), con sede legale in Casagiove (CE), alla Via XXV Aprile, prima traversa, com- P.IVA_2
plesso ex Abetaia, costituitasi in persona del dr. , dichiaratosi suo legale rap- Controparte_3
presentante pro tempore, e rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliano Montuori (codice fiscale
) e Francesco Giusti (codice fiscale C.F._2 C.F._3
- appellata -
I. FATTO
I.1.1. Con un ricorso presentato il 29 gennaio 2019, la del Controparte_2
N. 4899/2021 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 9 Parte_2 Controparte_2
CP_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
(in prosieguo, per maggior comodità, anche solo ) chiedeva al Tribunale di CP_2 CP_2
Santa Maria Capua Vetere di ingiungere all' (in prosieguo Parte_1
anche solo di pagarle il complessivo importo di 22.560,04 €, «oltre interessi ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002», a saldo del corrispettivo delle prestazioni sani- tarie rientranti nelle branche della patologia clinica e della diabetologia erogate nei mesi di gen- naio e febbraio del 2013 rese, in forza dell'accreditamento di cui godeva e dei contratti stipulati con l'ente sanitario, a soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale e per le quali aveva emesso le fatture nn. 980/2013, 981/2013, 2066/2013 e 2067/2013.
I.1.2. Il Tribunale sammaritano, con il decreto ingiuntivo emesso col n. 241/2019, depo- sitato il 4 febbraio 2019 e notificato dalla ricorrente all' il 7 febbraio 2019, ordinava alla se- conda di pagare alla prima la suddetta somma, «oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze sino al soddisfo», nonché le spese della procedura monitoria, che di- straeva in favore dei difensori dell'istante.
I.1.3. L' pponeva al decreto ingiuntivo con una citazione notificata alla
contro
- Pt_3
parte il 18 marzo 2019, sostenendo che la somma pretesa dalla controparte non era dovuta giacché corrispondeva a quella del cd. sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), della legge n. 296/2006, nonché dai contratti con la società opposta stipulati per l'anno 2013.
I.1.4. La società opposta, costituendosi in giudizio il 23 ottobre 2019, ribatteva che il predetto sconto non era nella specie applicabile poiché la norma che lo aveva previsto valeva solo per il triennio 2007-2009 e nessuna clausola del contratto da essa stipulato con l' per l'anno 2013 lo prevedeva espressamente o comunque validamente.
I.1.5. Con la sentenza oggetto dell'appello in esame, pubblicata il 3 maggio 2021, il Tri- bunale rigettava l'opposizione dell' affermando che lo sconto tariffario previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 valeva esclusivamente per il triennio 2007 – 2009
e non poteva nemmeno considerarsi “contrattualizzato”.
I.2.1. Con una citazione notificata alla controparte il 1° dicembre 2021, l' ppel- Pt_3
lava quindi a questa Corte sulla base di tre motivi, con i quali, in sintesi, sosteneva che il Giudice di prime cure aveva errato:
N. 4899/2021 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 9 Parte_2 Controparte_2
CP_2 REPUBBLICA ITAL Pt_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
1) nel non dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministra- tivo;
2) nell'escludere l'applicabilità nella specie del predetto sconto tariffario, sebbene que- sto fosse stato previsto dal contratto da essa stipulato con la controparte in conformità con il decreto n. 67 del 22 giugno 2012 del Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo sanitario regionale e di una norma nazionale ancora vigente in attesa della ridefinizione o revisione del tariffario regionale, avvenuta solo nel corso dell'anno 2013, e la sua mancata applicazione de- terminasse il superamento del cd. tetto di spesa delle prestazioni sanitarie della branca di rife- rimento pure previsto dal predetto contratto;
3) nel riconoscere alla il diritto alla percezione degli interessi moratori previsti CP_2
dal d.lgs. n. 231/2002 sebbene le previsioni di tale testo normativo non fossero applicabili ai rapporti intercorrenti tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture sanitarie private accre- ditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario
Nazionale e comunque l'art. 3 del predetto decreto legislativo escludesse che tali interessi fos- sero dovuti nel caso in cui il mancato pagamento del corrispettivo di una transazione commer- ciale non fosse imputabile al debitore, come nella specie, avendo essa rispettato «precise clau- sole negoziali, approvate anche dalla controparte e comunque predeterminate dalla Regione», mentre la aveva violato la normativa che imponeva la cd. fatturazione elettronica ed CP_2
inoltre non aveva emesso alcuna fattura per detti interessi.
I.2.2. La società appellata, costituendosi in giudizio il 3 maggio 2022, resisteva all'av- versa impugnazione contestandone l'ammissibilità e comunque la fondatezza e chiedendo per- tanto la conferma della sentenza impugnata dalla controparte e la condanna di quest'ultima a rifonderle le spese del processo d'appello, nonché la distrazione di tali spese in favore dei propri difensori.
I.2.3. Nessuna delle parti modificava poi le proprie richieste conclusive.
II. DIRITTO
II.1.1. Al contrario di quanto sostenuto dall'appellata, l'appello in esame va giudicato rispettoso dell'art. 342 c.p.c., nel testo nella specie applicabile ratione temporis, cioè quello
N. 4899/2021 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 9 Parte_2 Controparte_2
CP_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, consentendo di indivi- duare e comprendere le critiche mosse dall'appellante in punto di fatto o di diritto alla sentenza impugnata e le parti di questa contro cui esse sono rivolte, nonché le modificazioni che a detta sentenza la medesima appellante chiede che siano apportate, ma, per le ragioni di cui si dirà appresso, va rigettato, tutti i suoi motivi essendo infondati.
II.2.1. Quanto al primo, basta infatti osservare che – come innumerevoli volte affermato da questa Corte in casi analoghi in conformità con la consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione (per la quale v., ad es., Cass., SS.UU., 30963/2022, 23744/2020 e 28053/2018) – le controversie che, come quella portata nella specie all'attenzione di questo Collegio, hanno ad oggetto soltanto il diritto di una società titolare di una struttura sanitaria privata accreditata, sia pur solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assi- stiti dal Servizio Sanitario Nazionale (sostanzialmente assimilabile, almeno ai fini qui in consi- derazione, al concessionario di un servizio pubblico) al pagamento da parte di un'azienda sani- taria locale dei corrispettivi di tali prestazioni e non implicano la verifica della legittimità dell'esercizio dei poteri pubblici autoritativi di cui le aziende sanitarie locali sono munite, bensì soltanto dell'adempimento da parte delle aziende sanitarie locali dei propri obblighi contrat- tuali, tra cui appunto quello di pagare i corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate, sia pur nei limiti normativamente o contrattualmente stabiliti, rientrano nella sfera della giurisdizione ordinaria, secondo il criterio dettato dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
II.2.2. Anche la duplice critica alla sentenza appellata in cui è articolato il secondo mo- tivo dell'appello in esame è infondata.
In proposito, in continuità con i numerosissimi precedenti di questa Corte sulla que- stione – deve innanzitutto escludersi che con i contratti stipulati per l'anno 2013 le parti inten- dessero estendere pattiziamente a tale anno il cd. sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), della legge n. 296/2006, ma ormai pacificamente ritenuto applicabile solo al triennio
2007-2009 (cfr. Cass. 10582/2018, 27007/2021, da ultimo anche ord. n. 22742/2024).
I primi due commi dell'art. 5 – intitolato «criteri di remunerazione delle prestazioni» – di entrambi i predetti contratti prevedono infatti, rispettivamente:
a) che «[l]a remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base
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CP_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge
e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4»;
b) che, «[i]n ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2012 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06».
Nel precedente art. 4, intitolato «rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle presta- zioni», sono invece richiamati i limiti di spesa della totalità delle prestazioni dell'anno 2012 per la branca di patologia clinica, fissati tenendo conto dell'applicazione dello sconto di cui alla legge n. 296/2006.
Il che induce a ritenere che le parti non intendessero estendere convenzionalmente il cd. sconto tariffario di cui all'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006 ai corrispettivi delle prestazioni sanitarie rientranti nelle branche della patologia clinica e della diabetologia erogate dalla nell'anno 2013 agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, bensì solo stabilire CP_2
che tali prestazioni sarebbero state remunerate sulla base delle tariffe regionali previste dall'al- lora vigente nomenclatore tariffario, «al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adegua- menti tariffari», ma, in ogni caso, nei limiti dei ccdd. tetti di spesa fissati dal precedente art. 4 per la totalità delle prestazioni relative alla suddetta branca erogate in quell'anno, «al netto dello sconto ex legge 296/06 finché applicato», muovendo evidentemente dall'erronea supposizione che tale sconto dovesse essere ancora applicato in forza della norma che lo aveva imposto.
D'altronde, se così non fosse stato, non avrebbe avuto alcun senso stabilire che anche nel caso in cui il predetto sconto fosse stato eliminato o ridotto – evidentemente da altre norme, sopravvenute nella vigenza del contratto – le suddette prestazioni non avrebbero potuto essere remunerate in misura tale da superare i limiti di spesa fissati dall'art. 4 dello stesso contratto.
Insomma, essendo ormai acclarato che l'efficacia temporale della previsione dell'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006 era limitata al triennio 2007-2009 e che non v'erano altri
«sconti di legge», deve ritenersi che le suddette previsioni contrattuali stabilissero che il prezzo delle prestazioni sanitarie relative alla branca della patologia clinica erogate dall'odierno
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appellante nel 2012 doveva essere determinato sulla base delle tariffe regionali allora vigenti, fatta salva la cd. regressione tariffaria eventualmente necessaria affinché il costo complessivo delle prestazioni relative a quella stessa branca erogate dalle strutture sanitarie private accre- ditate fosse contenuto nei limiti fissati per quell'anno dai relativi ccdd. tetti di spesa tenendo conto del suddetto sconto, destinato dunque, su base contrattuale, ad operare non già diretta- mente e automaticamente, ma solo eventualmente ed indirettamente, sulla remunerazione di dette prestazioni.
Del tutto generico e indimostrato è poi, a prescindere da ogni altra considerazione, il fatto, allegato per la prima volta con l'atto d'appello dall' sulla quale incombeva l'onere della relativa prova (cfr. Cass. 3403/2018, 23324/2018, 26234/2019 e 5661/2021), che l'im- porto oggetto della pretesa creditoria della società appellata nella specie in questione eccede i ccdd. tetti di spesa delle branche nelle quali rientravano le prestazioni sanitarie di cui detto im- porto costituisce parte del corrispettivo.
II.2.3. Anche il terzo motivo dell'appello in esame, nei termini in cui è formulato, è infon- dato, sotto entrambi i profili in cui è articolato.
Secondo l'appellante, gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 non sarebbero nella specie dovuti poiché non relativi al corrispettivo delle “transazioni commerciali” cui sol- tanto è applicabile il suddetto decreto legislativo e, ove si ritenessero invece riferibili a siffatte transazioni, poiché il mancato pagamento dell'importo eventualmente dovuto a titolo di corri- spettivo non è ad essa imputabile.
Senonché, in proposito va osservato innanzitutto che – come ormai innumerevoli volte affermato da questa Corte già da prima che l'orientamento fosse confermato dalla Corte di
Cassazione (per la cui giurisprudenza v., ad es., Cass. 29472/2024, 17665/2019 e 20391/2016)
– la speciale disciplina degli interessi moratori contenuta nel d.lgs. n. 231/2002 si applica al mancato pagamento del prezzo di “transazioni commerciali” (cioè di «contratti, comunque de- nominati, […] che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la presta- zione di servizi, contro il pagamento di un prezzo»: cfr. art. 2, co.1, lett. a) d.lgs. cit.), anche se concluse tra imprese e pubbliche amministrazioni, nel cui novero vanno ricompresi anche gli accordi contrattuali tra le aziende sanitarie locali ed i soggetti titolari di strutture sanitarie
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CP_2 REPUBBLICA Parte_5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
private accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti del
[...]
per conto ed a carico di quest'ultimo. Parte_6
Evidente è poi, per quanto s'è detto in precedenza, che il mancato pagamento alla so- cietà appellata dell'importo in questione è dipeso dall'erroneo convincimento dell' appel- lante dell'applicabilità nella specie del suddetto sconto tariffario, e dunque certamente non dall'«impossibilità della prestazione derivante da causa […] non imputabile» alla debitrice, come sarebbe stato necessario, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 231 2002, per escludere il diritto della creditrice agli interessi in questione.
Peraltro, la stessa appellante riconosce che l'obbligo di emettere in formato elettronico le fatture verso le pubbliche amministrazioni previsto dall'art. 1, co. 209, della legge 24 dicem- bre 2007, n. 244, che essa assume violato dalla , è entrato in vigore il 31 marzo 2015, CP_2
cioè in data successiva all'emissione delle fatture aventi ad oggetto le prestazioni sanitarie il cui corrispettivo la medesima sostiene nella specie di non dover pagare interamente in forza del predetto sconto tariffario.
Irrilevante ai fini che qui interessano è infine la mancata produzione da parte della della fattura relativa agli interessi moratori in questione.
[...]
L'art. 7, co. 8, di entrambi i suddetti contratti subordina infatti il pagamento e non già la maturazione degli interessi moratori all'emissione della relativa fattura.
Né pare a questa Corte possibile applicare al caso di specie la disciplina convenzionale del tasso degli interessi di mora contenuta nell'art. 7, co. 6, di entrambi i contratti posti a fonda- mento della domanda della società oggi appellata, secondo cui: «Senza che sia necessaria la costituzione in mora, e sempre che la non dimostri che il ritardo nel pagamento è stato de- terminato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue:
a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
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c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
d) a decorrere dall'inizio del settimo mese: maggiorazione di otto percentuali».
Tale disciplina convenzionale del tasso degli interessi di mora, oltre a non essere stata invocata dall' a sostegno del suo appello, è infatti in palese contrasto con l'art. 5, co. 1, del d.lgs. 231/2002, come risultante dalle modifiche apportatevi dal d.lgs. 9 novembre 2012, n.
192, che soltanto nelle «transazioni commerciali tra imprese» consente alle parti di concordare un tasso degli interessi di mora diverso da quello degli «interessi legali di mora» previsto dallo stesso art. 5 in comb. disp. con l'art. 2, co. 1, lett. e), del d.lgs. 231/2002, cui deve ritenersi abbia inteso far riferimento il Giudice che ha emesso il provvedimento monitorio l'opposizione av- verso il quale è stata rigettata con la sentenza nella specie appellata.
II.2.4. L'appello in esame va dunque integralmente rigettato.
II.3.1. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante a rifondere alla con- troparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza, rapportando le risultanze pro- cessuali ai parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55
(come da ultimo modificato dal decreto dello stesso Ministro 13 agosto 2022, n. 147), per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, a partire da quello del valore della controversia (compreso tra 26.000,00 e 52.000,01 €, considerando an- che l'importo degli interessi di mora già maturati prima della proposizione della domanda giudi- ziale), anche se escludendo il compenso per la fase della trattazione e/o istruzione (che infatti, secondo Cass. 10206/2021, non è dovuto allorché, come nel caso di specie, le parti, in occa- sione della prima udienza del processo di secondo grado, si siano limitate a riportarsi ai propri scritti difensivi ed a chiedere un rinvio ad altra udienza per la precisazione delle loro conclu- sioni).
II.3.2. Tali spese vanno poi distratte in favore dei due difensori della società appellata, che ne hanno fatto richiesta, e, in mancanza di loro diverse indicazioni, tra loro ripartite per quote eguali.
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II.4. Infine, in ossequio a quanto disposto dall'art. 13, co 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere n. 1555/2021, pubblicata il 3 maggio 2021, proposto dall' Parte_1
contro la il 1° dicembre
[...] Controparte_2
2021:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte anche le spese del processo d'ap- pello, che liquida nel complessivo importo di 5.750,00 €, di cui 5.000,00 € per il totale dei com- pensi e 750,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanza e difesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e distrae in favore degli avv.ti Giuliano Montuori e Francesco
Giusti nella misura del 50% ciascuno;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 10 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 4899/2021 r.g.aa.cc. c. Pag. 9 di 9 Parte_2 Controparte_2
CP_2
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima
Sezione Civile, in persona del Giudice Diego Dinardo, pubblicata il 3 maggio 2021 e contraddi- stinta dal n. 1555/2021, iscritto al n. 4899/2021 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi, rimesso in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 4 marzo 2025 e pendente
TRA
l' (codice fiscale ), con sede in , alla Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Via dell'Unità Italiana n. 28, costituitasi in persona del suo Direttore Generale, dr. CP_1
, e rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Sarro (codice fiscale )
[...] C.F._1
- appellante -
E la (codice fiscale Controparte_2
), con sede legale in Casagiove (CE), alla Via XXV Aprile, prima traversa, com- P.IVA_2
plesso ex Abetaia, costituitasi in persona del dr. , dichiaratosi suo legale rap- Controparte_3
presentante pro tempore, e rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliano Montuori (codice fiscale
) e Francesco Giusti (codice fiscale C.F._2 C.F._3
- appellata -
I. FATTO
I.1.1. Con un ricorso presentato il 29 gennaio 2019, la del Controparte_2
N. 4899/2021 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 9 Parte_2 Controparte_2
CP_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
(in prosieguo, per maggior comodità, anche solo ) chiedeva al Tribunale di CP_2 CP_2
Santa Maria Capua Vetere di ingiungere all' (in prosieguo Parte_1
anche solo di pagarle il complessivo importo di 22.560,04 €, «oltre interessi ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002», a saldo del corrispettivo delle prestazioni sani- tarie rientranti nelle branche della patologia clinica e della diabetologia erogate nei mesi di gen- naio e febbraio del 2013 rese, in forza dell'accreditamento di cui godeva e dei contratti stipulati con l'ente sanitario, a soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale e per le quali aveva emesso le fatture nn. 980/2013, 981/2013, 2066/2013 e 2067/2013.
I.1.2. Il Tribunale sammaritano, con il decreto ingiuntivo emesso col n. 241/2019, depo- sitato il 4 febbraio 2019 e notificato dalla ricorrente all' il 7 febbraio 2019, ordinava alla se- conda di pagare alla prima la suddetta somma, «oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze sino al soddisfo», nonché le spese della procedura monitoria, che di- straeva in favore dei difensori dell'istante.
I.1.3. L' pponeva al decreto ingiuntivo con una citazione notificata alla
contro
- Pt_3
parte il 18 marzo 2019, sostenendo che la somma pretesa dalla controparte non era dovuta giacché corrispondeva a quella del cd. sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), della legge n. 296/2006, nonché dai contratti con la società opposta stipulati per l'anno 2013.
I.1.4. La società opposta, costituendosi in giudizio il 23 ottobre 2019, ribatteva che il predetto sconto non era nella specie applicabile poiché la norma che lo aveva previsto valeva solo per il triennio 2007-2009 e nessuna clausola del contratto da essa stipulato con l' per l'anno 2013 lo prevedeva espressamente o comunque validamente.
I.1.5. Con la sentenza oggetto dell'appello in esame, pubblicata il 3 maggio 2021, il Tri- bunale rigettava l'opposizione dell' affermando che lo sconto tariffario previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 valeva esclusivamente per il triennio 2007 – 2009
e non poteva nemmeno considerarsi “contrattualizzato”.
I.2.1. Con una citazione notificata alla controparte il 1° dicembre 2021, l' ppel- Pt_3
lava quindi a questa Corte sulla base di tre motivi, con i quali, in sintesi, sosteneva che il Giudice di prime cure aveva errato:
N. 4899/2021 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 9 Parte_2 Controparte_2
CP_2 REPUBBLICA ITAL Pt_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
1) nel non dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministra- tivo;
2) nell'escludere l'applicabilità nella specie del predetto sconto tariffario, sebbene que- sto fosse stato previsto dal contratto da essa stipulato con la controparte in conformità con il decreto n. 67 del 22 giugno 2012 del Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo sanitario regionale e di una norma nazionale ancora vigente in attesa della ridefinizione o revisione del tariffario regionale, avvenuta solo nel corso dell'anno 2013, e la sua mancata applicazione de- terminasse il superamento del cd. tetto di spesa delle prestazioni sanitarie della branca di rife- rimento pure previsto dal predetto contratto;
3) nel riconoscere alla il diritto alla percezione degli interessi moratori previsti CP_2
dal d.lgs. n. 231/2002 sebbene le previsioni di tale testo normativo non fossero applicabili ai rapporti intercorrenti tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture sanitarie private accre- ditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario
Nazionale e comunque l'art. 3 del predetto decreto legislativo escludesse che tali interessi fos- sero dovuti nel caso in cui il mancato pagamento del corrispettivo di una transazione commer- ciale non fosse imputabile al debitore, come nella specie, avendo essa rispettato «precise clau- sole negoziali, approvate anche dalla controparte e comunque predeterminate dalla Regione», mentre la aveva violato la normativa che imponeva la cd. fatturazione elettronica ed CP_2
inoltre non aveva emesso alcuna fattura per detti interessi.
I.2.2. La società appellata, costituendosi in giudizio il 3 maggio 2022, resisteva all'av- versa impugnazione contestandone l'ammissibilità e comunque la fondatezza e chiedendo per- tanto la conferma della sentenza impugnata dalla controparte e la condanna di quest'ultima a rifonderle le spese del processo d'appello, nonché la distrazione di tali spese in favore dei propri difensori.
I.2.3. Nessuna delle parti modificava poi le proprie richieste conclusive.
II. DIRITTO
II.1.1. Al contrario di quanto sostenuto dall'appellata, l'appello in esame va giudicato rispettoso dell'art. 342 c.p.c., nel testo nella specie applicabile ratione temporis, cioè quello
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anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, consentendo di indivi- duare e comprendere le critiche mosse dall'appellante in punto di fatto o di diritto alla sentenza impugnata e le parti di questa contro cui esse sono rivolte, nonché le modificazioni che a detta sentenza la medesima appellante chiede che siano apportate, ma, per le ragioni di cui si dirà appresso, va rigettato, tutti i suoi motivi essendo infondati.
II.2.1. Quanto al primo, basta infatti osservare che – come innumerevoli volte affermato da questa Corte in casi analoghi in conformità con la consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione (per la quale v., ad es., Cass., SS.UU., 30963/2022, 23744/2020 e 28053/2018) – le controversie che, come quella portata nella specie all'attenzione di questo Collegio, hanno ad oggetto soltanto il diritto di una società titolare di una struttura sanitaria privata accreditata, sia pur solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assi- stiti dal Servizio Sanitario Nazionale (sostanzialmente assimilabile, almeno ai fini qui in consi- derazione, al concessionario di un servizio pubblico) al pagamento da parte di un'azienda sani- taria locale dei corrispettivi di tali prestazioni e non implicano la verifica della legittimità dell'esercizio dei poteri pubblici autoritativi di cui le aziende sanitarie locali sono munite, bensì soltanto dell'adempimento da parte delle aziende sanitarie locali dei propri obblighi contrat- tuali, tra cui appunto quello di pagare i corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate, sia pur nei limiti normativamente o contrattualmente stabiliti, rientrano nella sfera della giurisdizione ordinaria, secondo il criterio dettato dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
II.2.2. Anche la duplice critica alla sentenza appellata in cui è articolato il secondo mo- tivo dell'appello in esame è infondata.
In proposito, in continuità con i numerosissimi precedenti di questa Corte sulla que- stione – deve innanzitutto escludersi che con i contratti stipulati per l'anno 2013 le parti inten- dessero estendere pattiziamente a tale anno il cd. sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), della legge n. 296/2006, ma ormai pacificamente ritenuto applicabile solo al triennio
2007-2009 (cfr. Cass. 10582/2018, 27007/2021, da ultimo anche ord. n. 22742/2024).
I primi due commi dell'art. 5 – intitolato «criteri di remunerazione delle prestazioni» – di entrambi i predetti contratti prevedono infatti, rispettivamente:
a) che «[l]a remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base
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delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge
e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4»;
b) che, «[i]n ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2012 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06».
Nel precedente art. 4, intitolato «rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle presta- zioni», sono invece richiamati i limiti di spesa della totalità delle prestazioni dell'anno 2012 per la branca di patologia clinica, fissati tenendo conto dell'applicazione dello sconto di cui alla legge n. 296/2006.
Il che induce a ritenere che le parti non intendessero estendere convenzionalmente il cd. sconto tariffario di cui all'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006 ai corrispettivi delle prestazioni sanitarie rientranti nelle branche della patologia clinica e della diabetologia erogate dalla nell'anno 2013 agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, bensì solo stabilire CP_2
che tali prestazioni sarebbero state remunerate sulla base delle tariffe regionali previste dall'al- lora vigente nomenclatore tariffario, «al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adegua- menti tariffari», ma, in ogni caso, nei limiti dei ccdd. tetti di spesa fissati dal precedente art. 4 per la totalità delle prestazioni relative alla suddetta branca erogate in quell'anno, «al netto dello sconto ex legge 296/06 finché applicato», muovendo evidentemente dall'erronea supposizione che tale sconto dovesse essere ancora applicato in forza della norma che lo aveva imposto.
D'altronde, se così non fosse stato, non avrebbe avuto alcun senso stabilire che anche nel caso in cui il predetto sconto fosse stato eliminato o ridotto – evidentemente da altre norme, sopravvenute nella vigenza del contratto – le suddette prestazioni non avrebbero potuto essere remunerate in misura tale da superare i limiti di spesa fissati dall'art. 4 dello stesso contratto.
Insomma, essendo ormai acclarato che l'efficacia temporale della previsione dell'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006 era limitata al triennio 2007-2009 e che non v'erano altri
«sconti di legge», deve ritenersi che le suddette previsioni contrattuali stabilissero che il prezzo delle prestazioni sanitarie relative alla branca della patologia clinica erogate dall'odierno
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appellante nel 2012 doveva essere determinato sulla base delle tariffe regionali allora vigenti, fatta salva la cd. regressione tariffaria eventualmente necessaria affinché il costo complessivo delle prestazioni relative a quella stessa branca erogate dalle strutture sanitarie private accre- ditate fosse contenuto nei limiti fissati per quell'anno dai relativi ccdd. tetti di spesa tenendo conto del suddetto sconto, destinato dunque, su base contrattuale, ad operare non già diretta- mente e automaticamente, ma solo eventualmente ed indirettamente, sulla remunerazione di dette prestazioni.
Del tutto generico e indimostrato è poi, a prescindere da ogni altra considerazione, il fatto, allegato per la prima volta con l'atto d'appello dall' sulla quale incombeva l'onere della relativa prova (cfr. Cass. 3403/2018, 23324/2018, 26234/2019 e 5661/2021), che l'im- porto oggetto della pretesa creditoria della società appellata nella specie in questione eccede i ccdd. tetti di spesa delle branche nelle quali rientravano le prestazioni sanitarie di cui detto im- porto costituisce parte del corrispettivo.
II.2.3. Anche il terzo motivo dell'appello in esame, nei termini in cui è formulato, è infon- dato, sotto entrambi i profili in cui è articolato.
Secondo l'appellante, gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 non sarebbero nella specie dovuti poiché non relativi al corrispettivo delle “transazioni commerciali” cui sol- tanto è applicabile il suddetto decreto legislativo e, ove si ritenessero invece riferibili a siffatte transazioni, poiché il mancato pagamento dell'importo eventualmente dovuto a titolo di corri- spettivo non è ad essa imputabile.
Senonché, in proposito va osservato innanzitutto che – come ormai innumerevoli volte affermato da questa Corte già da prima che l'orientamento fosse confermato dalla Corte di
Cassazione (per la cui giurisprudenza v., ad es., Cass. 29472/2024, 17665/2019 e 20391/2016)
– la speciale disciplina degli interessi moratori contenuta nel d.lgs. n. 231/2002 si applica al mancato pagamento del prezzo di “transazioni commerciali” (cioè di «contratti, comunque de- nominati, […] che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la presta- zione di servizi, contro il pagamento di un prezzo»: cfr. art. 2, co.1, lett. a) d.lgs. cit.), anche se concluse tra imprese e pubbliche amministrazioni, nel cui novero vanno ricompresi anche gli accordi contrattuali tra le aziende sanitarie locali ed i soggetti titolari di strutture sanitarie
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CP_2 REPUBBLICA Parte_5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
private accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti del
[...]
per conto ed a carico di quest'ultimo. Parte_6
Evidente è poi, per quanto s'è detto in precedenza, che il mancato pagamento alla so- cietà appellata dell'importo in questione è dipeso dall'erroneo convincimento dell' appel- lante dell'applicabilità nella specie del suddetto sconto tariffario, e dunque certamente non dall'«impossibilità della prestazione derivante da causa […] non imputabile» alla debitrice, come sarebbe stato necessario, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 231 2002, per escludere il diritto della creditrice agli interessi in questione.
Peraltro, la stessa appellante riconosce che l'obbligo di emettere in formato elettronico le fatture verso le pubbliche amministrazioni previsto dall'art. 1, co. 209, della legge 24 dicem- bre 2007, n. 244, che essa assume violato dalla , è entrato in vigore il 31 marzo 2015, CP_2
cioè in data successiva all'emissione delle fatture aventi ad oggetto le prestazioni sanitarie il cui corrispettivo la medesima sostiene nella specie di non dover pagare interamente in forza del predetto sconto tariffario.
Irrilevante ai fini che qui interessano è infine la mancata produzione da parte della della fattura relativa agli interessi moratori in questione.
[...]
L'art. 7, co. 8, di entrambi i suddetti contratti subordina infatti il pagamento e non già la maturazione degli interessi moratori all'emissione della relativa fattura.
Né pare a questa Corte possibile applicare al caso di specie la disciplina convenzionale del tasso degli interessi di mora contenuta nell'art. 7, co. 6, di entrambi i contratti posti a fonda- mento della domanda della società oggi appellata, secondo cui: «Senza che sia necessaria la costituzione in mora, e sempre che la non dimostri che il ritardo nel pagamento è stato de- terminato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue:
a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
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c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
d) a decorrere dall'inizio del settimo mese: maggiorazione di otto percentuali».
Tale disciplina convenzionale del tasso degli interessi di mora, oltre a non essere stata invocata dall' a sostegno del suo appello, è infatti in palese contrasto con l'art. 5, co. 1, del d.lgs. 231/2002, come risultante dalle modifiche apportatevi dal d.lgs. 9 novembre 2012, n.
192, che soltanto nelle «transazioni commerciali tra imprese» consente alle parti di concordare un tasso degli interessi di mora diverso da quello degli «interessi legali di mora» previsto dallo stesso art. 5 in comb. disp. con l'art. 2, co. 1, lett. e), del d.lgs. 231/2002, cui deve ritenersi abbia inteso far riferimento il Giudice che ha emesso il provvedimento monitorio l'opposizione av- verso il quale è stata rigettata con la sentenza nella specie appellata.
II.2.4. L'appello in esame va dunque integralmente rigettato.
II.3.1. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante a rifondere alla con- troparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza, rapportando le risultanze pro- cessuali ai parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55
(come da ultimo modificato dal decreto dello stesso Ministro 13 agosto 2022, n. 147), per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, a partire da quello del valore della controversia (compreso tra 26.000,00 e 52.000,01 €, considerando an- che l'importo degli interessi di mora già maturati prima della proposizione della domanda giudi- ziale), anche se escludendo il compenso per la fase della trattazione e/o istruzione (che infatti, secondo Cass. 10206/2021, non è dovuto allorché, come nel caso di specie, le parti, in occa- sione della prima udienza del processo di secondo grado, si siano limitate a riportarsi ai propri scritti difensivi ed a chiedere un rinvio ad altra udienza per la precisazione delle loro conclu- sioni).
II.3.2. Tali spese vanno poi distratte in favore dei due difensori della società appellata, che ne hanno fatto richiesta, e, in mancanza di loro diverse indicazioni, tra loro ripartite per quote eguali.
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II.4. Infine, in ossequio a quanto disposto dall'art. 13, co 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere n. 1555/2021, pubblicata il 3 maggio 2021, proposto dall' Parte_1
contro la il 1° dicembre
[...] Controparte_2
2021:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte anche le spese del processo d'ap- pello, che liquida nel complessivo importo di 5.750,00 €, di cui 5.000,00 € per il totale dei com- pensi e 750,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanza e difesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e distrae in favore degli avv.ti Giuliano Montuori e Francesco
Giusti nella misura del 50% ciascuno;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 10 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
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