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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/04/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2431/2021 promossa da:
), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la propria sede legale in , piazza Gen. C.A. Dalla Parte_1
Chiesa n. 78, con l'avv. FORCELLINI FEDERICA ), dal quale C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Santiago del Cile n. 8, con l'avv. ALFANO
GIANLUCA ), dal quale rappresentato e difeso giusta procura allegata C.F._2 alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 625/2021, Parte_1 emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 27.5.2021, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 69.004,97, oltre interessi di mora e spese del CP_1 procedimento monitorio, quale corrispettivo del servizio di trasporto pubblico locale, a saldo della fattura D000123 del 3.11.2014, stante l'intervenuto pagamento in data 17.3.2021 delle fatture D000051 del 2.5.2014, D000084 del 31.7.2014, D000097 del 5.9.2014.
1 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
A sostegno dell'opposizione, ha rilevato che la normativa regionale vigente in materia colloca in capo alla Regione la gestione finanziaria del servizio ed ha eccepito l'assenza di responsabilità del in caso di ritardati pagamenti, atteso che il rapporto si è svolto nel Pt_1 senso che i contributi regionali venivano bonificati dalla Regione direttamente sul conto corrente della società; in proposito, ha altresì invocato la previsione della clausola n. 5 del contratto;
inoltre, ha sostenuto che l'importo spettante al a titolo di contributo Parte_1 regionale per l'anno 2014 è stato quantificato solo con determinazione del Commissario liquidatore n. 72 del 16.12.2019, comunicata il 31.12.2019, e che tale contributo è stato liquidato, mentre il residuo di quanto fatturato dalla non è stato liquidato in quanto non coperto dal CP_1 finanziamento erogato dalla Regione né da impegni di spesa;
ha quindi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la prescrizione del debito ingiunto ai sensi dell'art. 2948 n. 4
c.c..
Si è costituita la evidenziando il riconoscimento di debito effettuato dal CP_1
Comune di con determinazione dirigenziale dell'Area edilizia Parte_1 Parte_2
prot. n. 65 del 10.3.2021, e sostenendo che solo in data 06.08.2021 avveniva il pagamento
[...] della sola sorte capitale della fattura 3.11.2014 n. D000123, per cui è causa;
pertanto, ha insistito per la condanna del al pagamento degli interessi moratori relativi a tutte le Parte_1 fatture indicate nel ricorso monitorio, sostenendo la nullità della clausola n. 5 del contratto ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 231/2002.
La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 19.12.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. In via preliminare, deve darsi atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere relativamente alla sorte capitale portata dalla fattura D000123 del 3.11.2014, che risulta pacificamente corrisposta in data 6.8.2021, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto (4.6.2021).
Pertanto, il decreto ingiuntivo merita di essere revocato.
3. La ha invece insistito per la condanna del al CP_1 Parte_1 pagamento degli interessi di mora maturati ai sensi del d.lgs. 231/2002 sulle fatture D000051 del
2.5.2014, D000084 del 31.7.2014, D000097 del 5.9.2014 e D000123 del 3.11.2014, emesse a titolo di corrispettivo del servizio di trasporto pubblico locale per l'anno 2014.
Invero, il pagamento delle fatture D000051 del 2.5.2014, D000084 del 31.7.2014 e
D000097 del 5.9.2014 è pacificamente avvenuto solo in data 17.3.2021, mentre la fattura
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D000123 del 3.11.2014 è stata pagata solo in parte, essendo stato corrisposto il saldo di €
69.004,97 solo in data 6.8.2021, come detto.
Ciò posto, il ha eccepito in primo luogo il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva in ordine alla debenza degli interessi di mora, sostenendo, in buona sostanza, l'imputabilità del ritardato pagamento alla . Parte_3
In proposito, va anzitutto premesso che la fattispecie per cui è causa rientra nell'ambito di applicazione del d.lgs. 231/2022 in materia di transazioni commerciali, atteso che tale normativa si applica (anche) ai contratti conclusi “tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo” e che il contratto ripassato tra le parti in data 30.5.2006 (e successive proroghe), avendo ad oggetto lo svolgimento del servizio pubblico di trasporto locale dietro corrispettivo, può essere senz'altro qualificato come “transazione commerciale” ai sensi della richiamata normativa.
Relativamente all'obbligazione di pagamento del corrispettivo, il contratto de quo prevede per l'anno 2014 che:
- art. 2: “In virtù del finanziamento della inerente i servizi minimi di trasporto pubblico, Parte_3 il corrispettivo complessivo per l'anno 2014 è di € 3.113.631,08”;
- art. 4: “Resta inteso che l'erogazione della somma di cui all'art. 2 è subordinata all'attribuzione della stessa da parte della ; Parte_3
- art. 5: “Ai sensi dell'art. 17-bis della L.R. n. 30/98 e successive modificazioni ed integrazioni, le risorse finanziarie di cui al precedente art. 2 verranno erogate direttamente alla Gli eventuali CP_1 ritardati pagamenti delle somme di cui al precedente articolo 2 da parte della alla Parte_3 CP_1 capogruppo non potranno in alcuna misura generare interessi di mora a carico del . CP_2 Parte_1
Orbene, se è vero che il sistema di pagamento delineato dal contratto prevede che il corrispettivo del servizio, per il quale è previsto il finanziamento della , venga Parte_3 erogato direttamente dalla Regione alla è anche vero che è il a CP_1 Parte_1 rivestire in via esclusiva la qualità di committente, assumendo su di sé i relativi diritti ed obblighi.
In riferimento all'asserita mancanza di responsabilità del va osservato che, Pt_1 secondo i principi generali posti dall'art. 1218 c.c., il debitore è responsabile per solo fatto dell'inadempimento, salva la prova dell'impossibilità della prestazione o, almeno, la dimostrazione che la medesima non possa essergli imputata.
L'art. 3 del d.lgs. 231/2002 stabilisce analogamente che “Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In particolare, deve ritenersi che ai fini dell'esonero della responsabilità per il ritardo nel pagamento, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo ( Pt_3
), ma occorre dimostrare l'assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere
[...]
l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento.
Ed al riguardo, la Suprema Corte (Cass. n. 22580 del 2014 e n.4214 del 2012) ha già affermato il condivisibile principio secondo cui: in tema di responsabilità da ritardo del committente (nella specie: il nei pagamenti degli acconti e del saldo quale corrispettivo Pt_1 delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico (nella specie: la Regione) non può essere esclusa la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo-finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento, ovvero in alternativa, mediante la stipula di un patto con l'Impresa, con cui si determini il tempo dell'adempimento dell'obbligazione, e, dunque, l'esigibilità del credito in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate alla stazione appaltante-debitrice, patto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto legittimo (cfr. Cass. n. 2509 del 2018; n. 22996 del 2014;
3648 del 2009), quale clausola che non implica la rinuncia agli interessi, bensì fissa un diverso dies
a quo per il loro decorso (cfr. Cass. n. 21180/2018).
Nel caso di specie, in mancanza di allegazioni e prove sul punto da parte del Pt_1 opponente, non può escludersi che, nonostante il ritardo della Regione, il potesse Pt_1 comunque procedere al pagamento del corrispettivo dovuto, né è in alcun modo giustificato il ritardo in virtù di impedimenti di natura oggettiva.
Inoltre, non risulta che la Regione abbia assunto in via negoziale l'obbligo di garantire l'appaltatore in caso di ritardo nei pagamenti, mentre la clausola contrattuale n. 5, con cui è in radice esclusa la produzione di interessi di mora in capo al in caso di ritardo nel Pt_1 pagamento, deve ritenersi nulla per contrasto con l'art. 7 del d.lgs. 231/2002 (“
1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento
o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.
3. Si considera gravemente iniqua la
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clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria”). La norma, infatti, sanziona con la nullità la clausola contrattuale che esclude in radice l'applicazione di interessi di mora, escludendo la possibilità di provarne la conformità al principio di buona fede e correttezza.
L'eccezione del deve quindi ritenersi infondata, essendo dovuti gli Parte_1 interessi di mora ai sensi del d.lgs. 231/2002.
4. Anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal deve ritenersi Parte_1 infondata, atteso che il termine quinquennale di prescrizione, invocato dal opponente ai Pt_1 sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., risulta validamente interrotto dalla mediante la CP_1 comunicazione dei solleciti di pagamento nelle date 16.3.2018, 24.7.2018, 19.5.2020, 18.12.2020 - documentata da parte convenuta-opposta agli allegati 14, 15, 16 e 17 della comparsa di costituzione, documenti cui va attribuita efficacia probatoria della avvenuta ricezione in capo al in mancanza di specifica contestazione. Pt_1
Pertanto, il va condannato al pagamento degli interessi di mora ex Parte_1
d.lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo, sui seguenti importi in linea capitale:
- fattura del 2.5.2014 n. D000051 per € 39.429,29;
- fattura del 31.7.2014 n. D000084 per € 78.858,56;
- fattura del 5.9.2014 n. D000097 per € 78.858,56;
- fattura del 3.11.2014 n. D000123 per € 78.858,56.
In particolare, il credito per interessi moratori è stato quantificato dalla convenuta- opposta in sede di comparsa conclusionale in complessivi € 273.849,80, come di seguito ripartiti:
• € 51.438,92 per la fattura n. D000051 del 02.05.2014;
• € 50.866,44 per la fattura n. D000084 del 31.07.2014;
• € 55.690,59 per la fattura n. D000097 del 05.09.2014;
• € 115.853,85 per la fattura n. D000123 del 03.11.2014.
5. Le spese di lite, comprensive della fase monitoria, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 52.001 ad € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 625/2021, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 27.5.2021, così decide:
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- condanna il al pagamento in favore della degli Parte_1 CP_1 interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo, sui seguenti importi in linea capitale: fattura del 2.5.2014 n. D000051 per € 39.429,29; fattura del 31.7.2014 n. D000084 per € 78.858,56; fattura del 5.9.2014 n. D000097 per €
78.858,56; fattura del 3.11.2014 n. D000123 per € 78.858,56;
- condanna il al pagamento in favore della delle spese Parte_1 CP_1 di lite, che liquida in € 9.548,50, di cui € 9.142,00 per compensi ed € 406,50 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 11 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2431/2021 promossa da:
), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la propria sede legale in , piazza Gen. C.A. Dalla Parte_1
Chiesa n. 78, con l'avv. FORCELLINI FEDERICA ), dal quale C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Santiago del Cile n. 8, con l'avv. ALFANO
GIANLUCA ), dal quale rappresentato e difeso giusta procura allegata C.F._2 alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 625/2021, Parte_1 emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 27.5.2021, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 69.004,97, oltre interessi di mora e spese del CP_1 procedimento monitorio, quale corrispettivo del servizio di trasporto pubblico locale, a saldo della fattura D000123 del 3.11.2014, stante l'intervenuto pagamento in data 17.3.2021 delle fatture D000051 del 2.5.2014, D000084 del 31.7.2014, D000097 del 5.9.2014.
1 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
A sostegno dell'opposizione, ha rilevato che la normativa regionale vigente in materia colloca in capo alla Regione la gestione finanziaria del servizio ed ha eccepito l'assenza di responsabilità del in caso di ritardati pagamenti, atteso che il rapporto si è svolto nel Pt_1 senso che i contributi regionali venivano bonificati dalla Regione direttamente sul conto corrente della società; in proposito, ha altresì invocato la previsione della clausola n. 5 del contratto;
inoltre, ha sostenuto che l'importo spettante al a titolo di contributo Parte_1 regionale per l'anno 2014 è stato quantificato solo con determinazione del Commissario liquidatore n. 72 del 16.12.2019, comunicata il 31.12.2019, e che tale contributo è stato liquidato, mentre il residuo di quanto fatturato dalla non è stato liquidato in quanto non coperto dal CP_1 finanziamento erogato dalla Regione né da impegni di spesa;
ha quindi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la prescrizione del debito ingiunto ai sensi dell'art. 2948 n. 4
c.c..
Si è costituita la evidenziando il riconoscimento di debito effettuato dal CP_1
Comune di con determinazione dirigenziale dell'Area edilizia Parte_1 Parte_2
prot. n. 65 del 10.3.2021, e sostenendo che solo in data 06.08.2021 avveniva il pagamento
[...] della sola sorte capitale della fattura 3.11.2014 n. D000123, per cui è causa;
pertanto, ha insistito per la condanna del al pagamento degli interessi moratori relativi a tutte le Parte_1 fatture indicate nel ricorso monitorio, sostenendo la nullità della clausola n. 5 del contratto ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 231/2002.
La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 19.12.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. In via preliminare, deve darsi atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere relativamente alla sorte capitale portata dalla fattura D000123 del 3.11.2014, che risulta pacificamente corrisposta in data 6.8.2021, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto (4.6.2021).
Pertanto, il decreto ingiuntivo merita di essere revocato.
3. La ha invece insistito per la condanna del al CP_1 Parte_1 pagamento degli interessi di mora maturati ai sensi del d.lgs. 231/2002 sulle fatture D000051 del
2.5.2014, D000084 del 31.7.2014, D000097 del 5.9.2014 e D000123 del 3.11.2014, emesse a titolo di corrispettivo del servizio di trasporto pubblico locale per l'anno 2014.
Invero, il pagamento delle fatture D000051 del 2.5.2014, D000084 del 31.7.2014 e
D000097 del 5.9.2014 è pacificamente avvenuto solo in data 17.3.2021, mentre la fattura
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D000123 del 3.11.2014 è stata pagata solo in parte, essendo stato corrisposto il saldo di €
69.004,97 solo in data 6.8.2021, come detto.
Ciò posto, il ha eccepito in primo luogo il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva in ordine alla debenza degli interessi di mora, sostenendo, in buona sostanza, l'imputabilità del ritardato pagamento alla . Parte_3
In proposito, va anzitutto premesso che la fattispecie per cui è causa rientra nell'ambito di applicazione del d.lgs. 231/2022 in materia di transazioni commerciali, atteso che tale normativa si applica (anche) ai contratti conclusi “tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo” e che il contratto ripassato tra le parti in data 30.5.2006 (e successive proroghe), avendo ad oggetto lo svolgimento del servizio pubblico di trasporto locale dietro corrispettivo, può essere senz'altro qualificato come “transazione commerciale” ai sensi della richiamata normativa.
Relativamente all'obbligazione di pagamento del corrispettivo, il contratto de quo prevede per l'anno 2014 che:
- art. 2: “In virtù del finanziamento della inerente i servizi minimi di trasporto pubblico, Parte_3 il corrispettivo complessivo per l'anno 2014 è di € 3.113.631,08”;
- art. 4: “Resta inteso che l'erogazione della somma di cui all'art. 2 è subordinata all'attribuzione della stessa da parte della ; Parte_3
- art. 5: “Ai sensi dell'art. 17-bis della L.R. n. 30/98 e successive modificazioni ed integrazioni, le risorse finanziarie di cui al precedente art. 2 verranno erogate direttamente alla Gli eventuali CP_1 ritardati pagamenti delle somme di cui al precedente articolo 2 da parte della alla Parte_3 CP_1 capogruppo non potranno in alcuna misura generare interessi di mora a carico del . CP_2 Parte_1
Orbene, se è vero che il sistema di pagamento delineato dal contratto prevede che il corrispettivo del servizio, per il quale è previsto il finanziamento della , venga Parte_3 erogato direttamente dalla Regione alla è anche vero che è il a CP_1 Parte_1 rivestire in via esclusiva la qualità di committente, assumendo su di sé i relativi diritti ed obblighi.
In riferimento all'asserita mancanza di responsabilità del va osservato che, Pt_1 secondo i principi generali posti dall'art. 1218 c.c., il debitore è responsabile per solo fatto dell'inadempimento, salva la prova dell'impossibilità della prestazione o, almeno, la dimostrazione che la medesima non possa essergli imputata.
L'art. 3 del d.lgs. 231/2002 stabilisce analogamente che “Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
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In particolare, deve ritenersi che ai fini dell'esonero della responsabilità per il ritardo nel pagamento, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo ( Pt_3
), ma occorre dimostrare l'assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere
[...]
l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento.
Ed al riguardo, la Suprema Corte (Cass. n. 22580 del 2014 e n.4214 del 2012) ha già affermato il condivisibile principio secondo cui: in tema di responsabilità da ritardo del committente (nella specie: il nei pagamenti degli acconti e del saldo quale corrispettivo Pt_1 delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico (nella specie: la Regione) non può essere esclusa la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo-finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento, ovvero in alternativa, mediante la stipula di un patto con l'Impresa, con cui si determini il tempo dell'adempimento dell'obbligazione, e, dunque, l'esigibilità del credito in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate alla stazione appaltante-debitrice, patto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto legittimo (cfr. Cass. n. 2509 del 2018; n. 22996 del 2014;
3648 del 2009), quale clausola che non implica la rinuncia agli interessi, bensì fissa un diverso dies
a quo per il loro decorso (cfr. Cass. n. 21180/2018).
Nel caso di specie, in mancanza di allegazioni e prove sul punto da parte del Pt_1 opponente, non può escludersi che, nonostante il ritardo della Regione, il potesse Pt_1 comunque procedere al pagamento del corrispettivo dovuto, né è in alcun modo giustificato il ritardo in virtù di impedimenti di natura oggettiva.
Inoltre, non risulta che la Regione abbia assunto in via negoziale l'obbligo di garantire l'appaltatore in caso di ritardo nei pagamenti, mentre la clausola contrattuale n. 5, con cui è in radice esclusa la produzione di interessi di mora in capo al in caso di ritardo nel Pt_1 pagamento, deve ritenersi nulla per contrasto con l'art. 7 del d.lgs. 231/2002 (“
1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento
o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.
3. Si considera gravemente iniqua la
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clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria”). La norma, infatti, sanziona con la nullità la clausola contrattuale che esclude in radice l'applicazione di interessi di mora, escludendo la possibilità di provarne la conformità al principio di buona fede e correttezza.
L'eccezione del deve quindi ritenersi infondata, essendo dovuti gli Parte_1 interessi di mora ai sensi del d.lgs. 231/2002.
4. Anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal deve ritenersi Parte_1 infondata, atteso che il termine quinquennale di prescrizione, invocato dal opponente ai Pt_1 sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., risulta validamente interrotto dalla mediante la CP_1 comunicazione dei solleciti di pagamento nelle date 16.3.2018, 24.7.2018, 19.5.2020, 18.12.2020 - documentata da parte convenuta-opposta agli allegati 14, 15, 16 e 17 della comparsa di costituzione, documenti cui va attribuita efficacia probatoria della avvenuta ricezione in capo al in mancanza di specifica contestazione. Pt_1
Pertanto, il va condannato al pagamento degli interessi di mora ex Parte_1
d.lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo, sui seguenti importi in linea capitale:
- fattura del 2.5.2014 n. D000051 per € 39.429,29;
- fattura del 31.7.2014 n. D000084 per € 78.858,56;
- fattura del 5.9.2014 n. D000097 per € 78.858,56;
- fattura del 3.11.2014 n. D000123 per € 78.858,56.
In particolare, il credito per interessi moratori è stato quantificato dalla convenuta- opposta in sede di comparsa conclusionale in complessivi € 273.849,80, come di seguito ripartiti:
• € 51.438,92 per la fattura n. D000051 del 02.05.2014;
• € 50.866,44 per la fattura n. D000084 del 31.07.2014;
• € 55.690,59 per la fattura n. D000097 del 05.09.2014;
• € 115.853,85 per la fattura n. D000123 del 03.11.2014.
5. Le spese di lite, comprensive della fase monitoria, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 52.001 ad € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 625/2021, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 27.5.2021, così decide:
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- condanna il al pagamento in favore della degli Parte_1 CP_1 interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo, sui seguenti importi in linea capitale: fattura del 2.5.2014 n. D000051 per € 39.429,29; fattura del 31.7.2014 n. D000084 per € 78.858,56; fattura del 5.9.2014 n. D000097 per €
78.858,56; fattura del 3.11.2014 n. D000123 per € 78.858,56;
- condanna il al pagamento in favore della delle spese Parte_1 CP_1 di lite, che liquida in € 9.548,50, di cui € 9.142,00 per compensi ed € 406,50 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 11 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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