Sentenza 24 maggio 2016
Massime • 2
Il divieto di concorrenza, previsto dall'art. 2301 c.c. con riguardo ai soci di società in nome collettivo, è applicabile nei confronti dei soli soci accomandatari di società in accomandita semplice, che, per il combinato disposto degli artt. 2315 e 2318 c.c., hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo, e non anche per i soci accomandanti, salvo che per questi ultimi non sia pattiziamente previsto con una disposizione contenuta nel contratto sociale
Lo sciopero dei magistrati o degli avvocati determina un impedimento allo svolgimento dell'udienza, la quale, pertanto, pur quando non sia stata verbalizzata la presenza o meno delle parti, dev'essere differita, quale rinvio d'ufficio, sicchè all'udienza successive la parte comparsa non può invocare la cancellazione della causa dal ruolo che presuppone, invece, la diserzione di un'udienza regolarmente tenuta.
Commentario • 1
- 1. Soci accomandantihttps://www.brocardi.it/
Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 7016 del 8 maggio 2003 «In tema di Ilor dovuta da una società in accomandita semplice, i soci accomandanti, ai sensi dell'art. 2313 c.c., rispondono per le obbligazioni sociali e, quindi, anche per quelle di natura tributaria soltanto limitatamente alla quota conferita.» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5416 del 12 giugno 1996 «La revoca dell'amministratore di una società in accomandita semplice, la cui nomina sia contenuta nell'atto costitutivo, comporta una modificazione di tale atto e richiede, pertanto, in linea di principio, il consenso di tutti i soci (art. 2252...» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3028 del 12 agosto 1976 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/05/2016, n. 10715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10715 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2016 |
Testo completo
1071 5/ 16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Esclusione soci LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accomandanti. PRIMA SEZIONE CIVILE R. G. N. 24007/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron.10715 C. I. Dott. RENATO BERNABAI Presidente Rep. Rel. Consigliere Ud. 22/04/2016 Dott. ANTONIO DIDONE Consigliere PU Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI Dott. LOREDANA NAZZICONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24007-2013 proposto da: IL EL (c.f. 00309410843), in proprio e nella qualità di amministratore unico della DA.MA.SCO. S.A.S., STUDIO FISIOKINESI-TERAPICO, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONINO MARIA CREMONA, giusta procura a 2016 margine del ricorso;
854 - ricorrente
contro
LO ST NA, NO AR, CACCIATORE GERLANDA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 3, presso l'avvocato RENATO PIERO BIASCI, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio dott. PIETRO COSTAMANTE di PALERMO - Rep.n. 19980 del 6.11.2013; controricorrenti - avverso la sentenza n. 1120/2012 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/07/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato A.M. CREMONA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per i controricorrenti, l'Avvocato R.P. BIASCI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il rigetto dei motivi da uno a quattro, inammissibilità in subordine rigetto dei restanti motivi previa l'inammissibilità per l'ultimo motivo. oi M 2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione Antonella,1.- Danile qualità di in proprio e nella unico della s.a.s. "DA.MA.SCO. amministratore Studio Fisiokinesi-terapico", ha proposto ricorso per cassazione formulando sette motivi - contro la sentenza non definitiva in data 19.7.2012 con la quale la Corte di appello di Palermo ha rigettato il suo appello incidentale contro la decisione di primo grado nella parte in cui era stata disattesa la sua richiesta di cancellazione dal ruolo di più cause riunite per non essere le parti comparse dinanzi al collegio in udienza nella quale i magistrati avevano aderito all'astensione dalla partecipazione alle udienze proclamata dall'ANM. Con la stessa sentenza la corte di merito, in accoglimento dell'appello principale proposto dai soci accomandanti TI LO, AT AN e Lo ST NA, in parziale riforma della decisione del tribunale, ha annullato la delibera (del 31.8.2004) di esclusione dei predetti soci dalla s.a.s., ritenendo che fosse giustificata la loro mancata partecipazione all'assemblea per non essere stati messi in grado di visionare la documentazione relativa ai bilanci da approvare mentre era insussistente la contestata violazione della collaborazione con società concorrente perché il divieto di concorrenza di cui all'art. 2301 C.C. non applicabile al socio accomandante ai sensi degli artt. 2315 e 2318 c.c. 3 beb e Resistono con controricorso TI LO, AT AN e Lo ST NA. Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c. le parti hanno depositato memoria.
1.1. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del controricorso perché notificato presso la cancelleria sollevata nella memoria dalla ricorrente essendo nella concreta fattispecie applicabile il principio per il quale nel giudizio per cassazione, a seguito delle modifiche dell'art. 366 cod. proc. civ. introdotte dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, qualora il ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma ed abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria così come avvenuto nella concreta fattispecie valida la notificazione del controricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione, perché, mentre l'indicazione della PEC senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l'obbligo del notificante di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi nell'ipotesi in cui l'indirizzo di posta ricorso per le sole elettronica sia stato indicato in 3, Sentenza n. 25215 comunicazioni di cancelleria (Sez.
6 - conformi). Nel ricorso, del 27/11/2014 e successive inoltre, è espressamente eletto domicilio in Agrigento (v. procura speciale a margine del ricorso). 4 0062 -Per mera completezza, poi, va ricordato che come è stato rilevato in dottrina - nell'interpretazione di espressioni del linguaggio ordinario che sono state tecnicizzate nel discorso giuridico acquisendo un significato diverso da quello comune, il significato medesimo va desunto dai testi normativi o dall'uso dei giuristi, e, nel caso in esame, sufficiente il raffronto tra l'art. 136 cod. proc. civ. in tema di "comunicazioni" e l'art. 137 cod. proc. civ. in tema di "notificazioni" per escludere che parte ricorrente comunicazioni, si volesse riferire, con il termine indifferentemente, all'una о all'altra forma richiesta dalla legge - diverse sotto il profilo soggettivo e oggettivo - per portare a conoscenza di una parte un determinato atto. 1.2.- Inammissibile, poi, è la produzione di atti e documenti mediante inserimento in fotocopia nel ricorso da pag. 60 a pag. 406 mentre è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specialità della procura, posto che questa è apposta a margine del medesimo a integrare la ricorso e tanto appare sufficiente specialità ex art. 365 c.p.c.
2. Con i primi quattro motivi la ricorrente - denunciando - di norme di diritto, vizio di motivazione e violazione nullità della sentenza censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il proprio motivo di appello incidentale con il quale aveva dedotto che all'udienza del 5 14 luglio 2005 le cause, poi riunite, avrebbero dovuto essere cancellate dal ruolo perché il tribunale, stante l'adesione di tutti i componenti all'astensione dalle udienze proclamata dall'A.N.M., ha rinviato le cause a udienza successiva nella quale erroneamente è stata disattesa la sua richiesta di cancellazione della causa dal ruolo, non essendo le parti comparse all'udienza rinviata. La censura - avente natura di violazione ai sensi dell'art. 360 n. cod. proc. civ. - abilita la Corte all'accesso agli atti e, dunque, all'esame diretto del verbale dell'udienza del 14 luglio 2005, dal quale risulta che "il tribunale, preliminarmente dà atto che tutti i componenti aderiscono allo sciopero indetto dall'A. N.M." ... quindi, "rinvia al 10.11.2005". processuale si Appare evidente che nessuna attività svolta nell'udienza predetta, sì che, ammessa la mancata tribunale neppure comparizione di tutte le parti, il cancellazione della causa dal avrebbe potuto ordinare la ruolo. - disposto senza che fosseIn altri termini, il rinvio verbalizzata la presenza o meno delle parti (e non importa che in altra causa ciò sia avvenuto, come deduce la ricorrente) - equivale ad un rinvio d'ufficio e l'unica doglianza che le parti avrebbero potuto muovere sarebbe stata quella della mancata comunicazione del rinvio all'udienza successiva ma in questa le parti sono comparse 6 regolarmente e la richiesta dell'odierna ricorrente di ordinare la cancellazione della causa dal ruolo è stata correttamente disattesa dal tribunale, prima, e dalla corte di appello dopo. Invero, la cancellazione della causa dal ruolo presuppone la diserzione di una udienza regolarmente tenuta mentre а causa dello sciopero, dei magistrati о anche degli avvocati, si determina un impedimento allo svolgimento dell'udienza (per lo sciopero degli avvocati cfr. Sez. 2, Sentenza n. 11293 del 16/11/1993). Né rileva la motivazione esibita dalla sentenza impugnata, stante la natura del vizio denunciato. #R nonInfatti, In tema di "errores in procedendo", consentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimità, la censura di omessa motivazione, spettando alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato, o meno, il denunciato vizio di attività, attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza ° dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto. Né il mancato esame, da parte di quel giudice, di una questione puramente processuale può dar luogo a omissione di pronuncia (nella concreta fattispecie denunciata con il quarto motivo), configurandosi quest'ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (Sez. 1, Sentenza n. 22952 del 10/11/2015). Jok 7 I primi quattro motivi, dunque, là dove non sono inammissibili per quanto innanzi detto, sono infondati. 3.- Con i successivi motivi la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto, vizio di motivazione e nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., lamentando l'erroneità dell'accoglimento della domanda di annullamento della delibera di esclusione. Osserva la Corte che tali censure, per la parte in cui ricostruiscono le contestazioni mosse dai soci esclusi alla ricorrente (ricorso, pagg. 35-46) sono inammissibili perché del tutto eccentriche rispetto alla ratio della decisione impugnata. E' del tutto inammissibile, poi, la censura che sostiene l'inapplicabilità dell'art. 2261 C.C. alla società in accomandita semplice, posto che la motivazione della sentenza impugnata fondata su altri argomenti e, soprattutto, sulla norma di cui all'art. 2320, comma 3, C.C. Talché, dall'applicazione di tale ultima norma e, dunque, del diritto del socio di verificare la contabilità (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 8407 del 13/06/2002, proprio in e al socio accomandante) relazione a una S.a.s. correttamente la corte di merito ha ritenuto giustificato il comportamento dei soci accomandanti i quali si sono rifiutati di partecipare all'assemblea per l'approvazione stati messi nelle condizioni perdei bilanci senza essere 8 flol il controllo dei relativi documenti. Invero, l'ultimo comma dell'art. 2320 C.C. dispone che in ogni caso i soci accomandanti "hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza consultando i libri e gli altri documenti della società". Diritto che, come ha accertato la corte di merito, è stato in concreto violato nei confronti dei resistenti. muove dalla specifica previsione La sentenza, inoltre, statutaria (art. 7) che prevedeva la sottoposizione del rendiconto e del bilancio all'approvazione di tutti i soci. Generica, poi, e, quindi, priva di specificità, appare la censura (pag. 47 e s.) relativa alla mancata indicazione dei comportamenti contestati ai soci esclusi nella delibera di esclusione, posto che la ricorrente si limita a richiamare il contenzioso pregresso e ad affermare semplicemente che la motivazione dell'esclusione era sufficientemente specifica in contrasto con quanto ritenuto dalla corte di merito, con accertamento in fatto adeguatamente motivato. Quanto al divieto di concorrenza, la corte di merito ha correttamente applicato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale il divieto di concorrenza, previsto dall'art. 2301 cod. civ. con riguardo ai soci di società in nome collettivo, è applicabile nei confronti dei soli soci accomandatari di ria 9 società in accomandita semplice, che per il combinato disposto degli artt. 2315 e 2318 cod. civ. hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo, e non anche per i soci accomandanti, salvo che per questi ultimi non sia pattiziamente previsto con una disposizione contenuta nel contratto sociale (Sez. 1, Sentenza n. 2887 del 16/06/1989). Patto che, dalla sentenza impugnata, non risulta esistente nella concreta fattispecie. Infine, l'ultimo motivo concerne una delibera sulla quale la Corte di appello non ha pronunciato, avendo rimesso la causa in istruttoria, sì che le relative censure sono inammissibili. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità - liquidate in dispositivo seguono la soccombenza. Infine, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato а norma del comma 1-bis, dell'articolo 13 del d. P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente - nella spiegata qualità al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori come per legge. folo好久 10 n. 115 del Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d. P.R. 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il da parte della ricorrente, dell'ulteriore versamento, unificato pari а quelloimporto а titolo di contributo dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 aprile 2016 DICASSA Il Presidente Spanda P Il consigliere estensoreestensore U Albideme S E T Depositato in Cancelleria 24 MAG 2016 Funzionario Giudiziario Amaldo CASAND Ahold Cavou 11