Cass. civ., sez. I, sentenza 24/05/2016, n. 10715
CASS
Sentenza 24 maggio 2016

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Massime2

Il divieto di concorrenza, previsto dall'art. 2301 c.c. con riguardo ai soci di società in nome collettivo, è applicabile nei confronti dei soli soci accomandatari di società in accomandita semplice, che, per il combinato disposto degli artt. 2315 e 2318 c.c., hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo, e non anche per i soci accomandanti, salvo che per questi ultimi non sia pattiziamente previsto con una disposizione contenuta nel contratto sociale

Lo sciopero dei magistrati o degli avvocati determina un impedimento allo svolgimento dell'udienza, la quale, pertanto, pur quando non sia stata verbalizzata la presenza o meno delle parti, dev'essere differita, quale rinvio d'ufficio, sicchè all'udienza successive la parte comparsa non può invocare la cancellazione della causa dal ruolo che presuppone, invece, la diserzione di un'udienza regolarmente tenuta.

Commentario1

  • 1Soci accomandanti
    https://www.brocardi.it/

    Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 7016 del 8 maggio 2003 «In tema di Ilor dovuta da una società in accomandita semplice, i soci accomandanti, ai sensi dell'art. 2313 c.c., rispondono per le obbligazioni sociali — e, quindi, anche per quelle di natura tributaria — soltanto limitatamente alla quota conferita.» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5416 del 12 giugno 1996 «La revoca dell'amministratore di una società in accomandita semplice, la cui nomina sia contenuta nell'atto costitutivo, comporta una modificazione di tale atto e richiede, pertanto, in linea di principio, il consenso di tutti i soci (art. 2252...» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3028 del 12 agosto 1976 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 24/05/2016, n. 10715
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10715
Data del deposito : 24 maggio 2016

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