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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/04/2024, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n.2242 del 19.07.2022 Oggetto: pensione di reversibilità
N. R.G. 533/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. ssa Silvana Botrugno Presidente
Dott. ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott. ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sandra Tagarelli Parte_1
Appellante
e in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ester Cascio e dall'Avv. Salvatore Graziuso Appellato
FATTO
Con ricorso del 14.09.2022 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del 14.09.2022 con cui il Tribunale di Lecce aveva respinto la domanda giudiziale del
29.10.2019, da lei formulata al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, riferita alla precedente prestazione di categoria IO (n.60047477) di cui beneficiava la madre, deceduta il 09.02.2017, per ritenuta carenza del requisito sanitario Persona_1 della totale inabilità all'epoca del decesso della congiunta. L'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui aveva aderito alla relazione del consulente tecnico d'ufficio che non aveva adeguatamente valutato gli effetti inabilitanti del suo stato di infermità. Ha quindi chiesto la riforma di tale decisione e la condanna dell' a CP_1 corrispondere la pensione di reversibilità.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'infondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il CP_1 rigetto.
Espletata nuova consulenza tecnica d'ufficio, questa Corte, all'udienza del 14.02.2024, ha deciso la causa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato.
L'art.13 R.D.L. n.636\1939, conv. in l.n. 1272\1939, e successive modifiche, stabilisce, ai commi 1 e 7, che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) , e b) , spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato
l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. (...) Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.”. Tale norma è diretta ad assicurare un beneficio economico ai figli maggiorenni del pensionato i quali, in ragione della loro totale inabilità, all'epoca del decesso del genitore non fossero in condizione di procurarsi con le proprie forze i necessari mezzi di sostentamento.
Nel caso di specie gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio designato in grado d'appello, specializzato in medicina legale, comportavano a carico della parte appellante una totale inabilità al lavoro al momento del decesso della madre, avvenuto il 09.02.2017. Alla luce dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria in atti il predetto c.t.u ha, infatti, rilevato che a tale data l'appellante risultava essere affetta da insufficienza mentale di grado medio con turbe comportamentali da encefalopatia neonatale in soggetto con sindrome depressiva endogena cronica, epilessia parziale complessa secondariamente generalizzata e/o generalizzata primaria;
poliartrosi diffusa in spondilodiscoartrosi ed esiti di artroprotesi di anca sinistra;
ipertensione arteriosa;
dispepsia in esiti di colecistectomia;
ipovisus per cataratta OO. Ha osservato la sussistenza di una rilevante compromissione dell'apparato neuropsichico che, pur avendo avuto inizio nel periodo neonatale, si era evoluta nel tempo a causa di un impoverimento psichico di origine reattiva e a causa di patologie d'organo. Ha rilevato che già nel 2004 presso l'ambulatorio specialistico dell'Ospedale di Scorrano erano state rilevate, oltre alla depressione, crisi comiziali, turbe comportamentali e un Q.I. ai limiti della norma, con note di infantilismo caratteriale, e che i controlli successivi avevano mostrati una esacerbazione delle anomalie.
Tenuto conto del tipo di patologie, del quadro clinico già critico diversi anni prima, e del fatto che le crisi comiziali risultavano resistenti alla terapia farmacologica, il C.t.u. ha ritenuto che la ricorrente fosse totalmente inabile e impossibilitata a svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa già all'epoca del decesso della madre.
La relazione del predetto consulente risulta adeguatamente approfondita e priva di evidenti vizi logici o tecnici, sicchè le sue conclusioni, fondate sulla verifica in concreto della gravità e specificità delle limitazioni funzionali che conseguono alle infermità, possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione. Quanto al requisito della vivenza a carico assume rilevanza il fatto che, all'epoca del decesso, il genitore concorresse in maniera efficiente al suo mantenimento. Nella fattispecie concreta dalla documentazione in atti (Dichiarazione dei redditi per presentata nel 2017 e relativa all'anno 2016) si rileva che la ricorrente era a Persona_1 carico, anche fiscale, per l'intero anno della madre, la quale aveva percepito un reddito complessivo lordo di € 16.066,00. La stessa ricorrente risulta invece non aver avuto redditi propri (v. Certificato dell' di Lecce relativo alla richiesta del 17.2.2020). Org_1
Considerato altresì che coabitava con la madre (v. certificato Parte_1 anagrafico in atti), deve ritenersi provata la la totale partecipazione della madre, titolare di trattamento pensionistico, al suo sostentamento nella vita quotidiana.
Stante la sussistenza del requisito socio-economico e di quello sanitario si deve riformare l'impugnata sentenza e riconoscere all'appellante il diritto alla pensione di reversibilità dal mese successivo a quello del decesso della madre, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese processuali sono regolate secondo il principio di soccombenza, con distrazione ex art.93 c.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 14.9.2022 da nei Parte_1 confronti di , avverso la sentenza del 19.07.2022 N.2242 del Tribunale di Lecce, così CP_1 provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto di a Parte_1 percepire la pensione di reversibilità derivante dalla pensione di cui era titolare la madre deceduta il 09.02.2017, a decorrere da marzo 2017; Persona_1
-condanna l' a corrispondere tale prestazione oltre interessi legali o, se maggiore, CP_1 rivalutazione monetaria sui ratei arretrati, dal 120° giorno dalla domanda amministrativa al saldo.
Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate ex D.M. n.55/14 in € 3.290,00 per il primo grado ed in € 3.473,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfettarie (15%) come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Sandra Tagarelli.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 14.02.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Silvana Botrugno
n.2242 del 19.07.2022 Oggetto: pensione di reversibilità
N. R.G. 533/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. ssa Silvana Botrugno Presidente
Dott. ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott. ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sandra Tagarelli Parte_1
Appellante
e in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ester Cascio e dall'Avv. Salvatore Graziuso Appellato
FATTO
Con ricorso del 14.09.2022 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del 14.09.2022 con cui il Tribunale di Lecce aveva respinto la domanda giudiziale del
29.10.2019, da lei formulata al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, riferita alla precedente prestazione di categoria IO (n.60047477) di cui beneficiava la madre, deceduta il 09.02.2017, per ritenuta carenza del requisito sanitario Persona_1 della totale inabilità all'epoca del decesso della congiunta. L'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui aveva aderito alla relazione del consulente tecnico d'ufficio che non aveva adeguatamente valutato gli effetti inabilitanti del suo stato di infermità. Ha quindi chiesto la riforma di tale decisione e la condanna dell' a CP_1 corrispondere la pensione di reversibilità.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'infondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il CP_1 rigetto.
Espletata nuova consulenza tecnica d'ufficio, questa Corte, all'udienza del 14.02.2024, ha deciso la causa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato.
L'art.13 R.D.L. n.636\1939, conv. in l.n. 1272\1939, e successive modifiche, stabilisce, ai commi 1 e 7, che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) , e b) , spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato
l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. (...) Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.”. Tale norma è diretta ad assicurare un beneficio economico ai figli maggiorenni del pensionato i quali, in ragione della loro totale inabilità, all'epoca del decesso del genitore non fossero in condizione di procurarsi con le proprie forze i necessari mezzi di sostentamento.
Nel caso di specie gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio designato in grado d'appello, specializzato in medicina legale, comportavano a carico della parte appellante una totale inabilità al lavoro al momento del decesso della madre, avvenuto il 09.02.2017. Alla luce dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria in atti il predetto c.t.u ha, infatti, rilevato che a tale data l'appellante risultava essere affetta da insufficienza mentale di grado medio con turbe comportamentali da encefalopatia neonatale in soggetto con sindrome depressiva endogena cronica, epilessia parziale complessa secondariamente generalizzata e/o generalizzata primaria;
poliartrosi diffusa in spondilodiscoartrosi ed esiti di artroprotesi di anca sinistra;
ipertensione arteriosa;
dispepsia in esiti di colecistectomia;
ipovisus per cataratta OO. Ha osservato la sussistenza di una rilevante compromissione dell'apparato neuropsichico che, pur avendo avuto inizio nel periodo neonatale, si era evoluta nel tempo a causa di un impoverimento psichico di origine reattiva e a causa di patologie d'organo. Ha rilevato che già nel 2004 presso l'ambulatorio specialistico dell'Ospedale di Scorrano erano state rilevate, oltre alla depressione, crisi comiziali, turbe comportamentali e un Q.I. ai limiti della norma, con note di infantilismo caratteriale, e che i controlli successivi avevano mostrati una esacerbazione delle anomalie.
Tenuto conto del tipo di patologie, del quadro clinico già critico diversi anni prima, e del fatto che le crisi comiziali risultavano resistenti alla terapia farmacologica, il C.t.u. ha ritenuto che la ricorrente fosse totalmente inabile e impossibilitata a svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa già all'epoca del decesso della madre.
La relazione del predetto consulente risulta adeguatamente approfondita e priva di evidenti vizi logici o tecnici, sicchè le sue conclusioni, fondate sulla verifica in concreto della gravità e specificità delle limitazioni funzionali che conseguono alle infermità, possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione. Quanto al requisito della vivenza a carico assume rilevanza il fatto che, all'epoca del decesso, il genitore concorresse in maniera efficiente al suo mantenimento. Nella fattispecie concreta dalla documentazione in atti (Dichiarazione dei redditi per presentata nel 2017 e relativa all'anno 2016) si rileva che la ricorrente era a Persona_1 carico, anche fiscale, per l'intero anno della madre, la quale aveva percepito un reddito complessivo lordo di € 16.066,00. La stessa ricorrente risulta invece non aver avuto redditi propri (v. Certificato dell' di Lecce relativo alla richiesta del 17.2.2020). Org_1
Considerato altresì che coabitava con la madre (v. certificato Parte_1 anagrafico in atti), deve ritenersi provata la la totale partecipazione della madre, titolare di trattamento pensionistico, al suo sostentamento nella vita quotidiana.
Stante la sussistenza del requisito socio-economico e di quello sanitario si deve riformare l'impugnata sentenza e riconoscere all'appellante il diritto alla pensione di reversibilità dal mese successivo a quello del decesso della madre, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese processuali sono regolate secondo il principio di soccombenza, con distrazione ex art.93 c.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 14.9.2022 da nei Parte_1 confronti di , avverso la sentenza del 19.07.2022 N.2242 del Tribunale di Lecce, così CP_1 provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto di a Parte_1 percepire la pensione di reversibilità derivante dalla pensione di cui era titolare la madre deceduta il 09.02.2017, a decorrere da marzo 2017; Persona_1
-condanna l' a corrispondere tale prestazione oltre interessi legali o, se maggiore, CP_1 rivalutazione monetaria sui ratei arretrati, dal 120° giorno dalla domanda amministrativa al saldo.
Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate ex D.M. n.55/14 in € 3.290,00 per il primo grado ed in € 3.473,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfettarie (15%) come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Sandra Tagarelli.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 14.02.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Silvana Botrugno