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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 67261/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 67261del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 25.9.2024, svolta mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. elettivamente domiciliata a Roma, in Piazza Priscilla n. 4, presso lo studio dell'avv. Massimo Bevere, che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE E
(c.f. ), in persona del curatore Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata a Milano, in via Serbelloni n. 13, presso lo studio dell'avv. Fabrizio
Pellegrini, che lo rappresenta e difende per autorizzazione a stare in giudizio del Giudice delegato e giusta procura speciale in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
pagina 1 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza l'esposizione dello
“svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009,
n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e i verbali di causa, compresi quelli ove è trascritta l'assunzione delle prove orali.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.
Con decreto n. 9606/2021 emesso in data 17.5.2021 e notificato in data 9.9.2021, questo Tribunale ha Parte ingiunto alla (in seguito per brevità anche solo il pagamento Parte_1
della somma di euro 496.794,47, oltre interessi di mora, in favore del (in Controparte_1
seguito per brevità anche solo ), a saldo di una serie di fatture concernenti prestazioni di CP_1
servizi di trasporto, eseguite tra il 2018 e il 2019.
La ha spiegato opposizione al citato decreto ingiuntivo chiedendo di accogliere le seguenti CP_2
conclusioni: “in via principale: dichiarare inefficace, nullo, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni spiegate nell'atto di opposizione, stabilendo che nulla è dovuto dalla
a favore del per tutti i motivi e le eccezioni dedotte in atti;
in via CP_2 Controparte_1
riconvenzionale: accertato il grave inadempimento contrattuale imputabile alla e la CP_1 fondatezza, nonché correttezza dell'applicazione delle penali contrattualmente stabilite in favore della
dichiarare che il in persona del Curatore p.t. è debitore nei CP_2 Controparte_1 confronti della opponente dell'importo pari ad Euro 1.325.612,28 (comprensivo dei costi extra Pt_1 sopportati a causa dell'inadempimento contrattuale), fatti salvi i maggior danni subiti e subendi, eventualmente, ancora da accertarsi;
sempre in via riconvenzionale: accertato il grave inadempimento contrattuale imputabile alla e la fondatezza, nonché correttezza dell'applicazione delle CP_1
penali contrattualmente stabilite in favore della ritenere legittima e valida la CP_2
Parte compensazione ex art. 56 L.F. operata dalla fatto salvo il residuo e conseguente credito della Parte
per il quale ci si riserva di presentare domanda di ammissione al passivo”.
pagina 2 di 13 Parte opponente, dopo aver eccepito in via preliminare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 cpc, in quanto a lei notificato oltre il termine perentorio previsto per legge, ha sostenuto, in estrema sintesi, il grave inadempimento imputabile alla , con conseguente applicazione delle CP_1
clausole penali contrattuali a carico dell'opposta e l'inesistenza del credito azionato in monitorio.
Parte
al riguardo, ha dedotto sostanzialmente: 1) che la , società del Controparte_3
Parte Gruppo aveva sottoscritto con , un contratto di appalto di servizi di interscambio CP_4
nazionale e locale, trattamento di corrispondenza interna ed esterna, trasporto di materiali e corrispondenza a livello nazionale e locale, che le era stato successivamente ceduto (quando la
, era stata fusa per incorporazione nella esponente); 2) che, nel dicembre Controparte_3
del 2017, il Tribunale di Milano, Sezione Fallimentare, aveva dichiarato il Parte_3
3) che il Curatore del aveva stipulato, dunque, con la un contratto di
[...] CP_1 CP_1 affitto di ramo di azienda, sicchè quest'ultima era subentrata in tutti i contratti esistenti, compreso il contratto di appalto di servizi citato;
4) che, per eseguire, sui diversi siti operativi della Banca, il servizio di interscambio, era stata da lei dotata delle chiavi di accesso a specifici locali delle CP_1
agenzie destinate allo scambio di plichi/contenitori; 5) di aver sempre corrisposto, salvo modesti errori, tutti i pagamenti relativi ai servizi erogati per l'anno 2018; 6) che, al contrario, non aveva CP_1
correttamente adempiuto le sue obbligazioni, in violazione delle clausole di cui agli artt. 5, 8.2, 9 e 7 del suddetto contratto di appalto di servizi;
6a) che, infatti, a partire dal mese di febbraio 2019, la aveva iniziato a provocarle numerosissimi e gravi disservizi inerenti all'attività di ritiro e CP_1 consegna di corrispondenza “da” e “verso” alcuni suoi siti operativi, così come potevano dimostrare le numerose comunicazioni via mail che i suoi dipendenti avevano inviato alla controparte per sollecitare la soluzione dei problemi che aveva causato;
8) di avere pertanto, con lettera dell'11.3.2019: a) formalmente contestato alla i disservizi subiti a partire dal 12 febbraio 2019, e il CP_1
conseguente inadempimento delle sue obbligazioni contrattuali;
b) reso nota la sua intenzione di applicare le penali contrattualmente pattuite, ex art. 13.3 del contratto di appalto di servizi;
c) precisato che si sarebbe riservata di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno patito a causa ai disservizi in questione;
d) evidenziato che, in forza del disposto dell'art. 13.6, avrebbe proceduto direttamente all'esecuzione dei servizi mediante addebito diretto alla controparte;
9) che, con lettera del
20.03.2019, aveva comunicato l'improvvisa sospensione di ogni servizio;
10) di aver CP_1
dunque, in risposta alla predetta missiva, con lettera del 21.03.2019, richiesto: i) il recupero immediato del materiale di cui controparte aveva la disponibilità; ii) la restituzione delle chiavi delle agenzie in possesso della o dei suoi subfornitori;
11) di essere riuscita, tuttavia, a recuperare solo CP_1
alcuni plichi e contenitori, rivolgendosi a proprie spese ad altri vettori;
12) di aver scoperto, a seguito di pagina 3 di 13 un casuale rinvenimento a bordo di una autostrada, che aveva “sparpagliato” su strade di CP_1
pubblico scorrimento suoi documenti riservati, di cui lei era titolare e responsabile del trattamento ad ogni effetto di legge;
13) di aver dunque deciso di presentare, in data 4.04.2019, un esposto, per render noto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, per il tramite della Questura del
Cont luogo, che: a) erano ancora nella disponibilità di “930 plichi inviati tramite il servizio espresso fermi presso gli Hub della che contenevano documentazione relativa ad assegni bancari e CP_1
circolari, valori in bianco, carte di debito/credito con relativi PIN, effetti, garanzie della clientela, documentazione contrattuale e dispositiva, comunicazioni alla clientela, etc., nonché 2.100 plichi tracciati”; b) di non esser riuscita a rientrare nel possesso di tale materiale a causa di agitazioni sindacali del personale di parte opposta, che le avevano impedito ogni accesso alle sedi;
14) di avere, poi, con le comunicazioni del 4.06.2019 e del 30.07.2019, informato , la quale già si trovava CP_1
in fase di preconcordato preventivo: i) di aver dovuto stipulare un nuovo contratto con la SDA per la fornitura del servizio di posta;
ii) di aver pertanto diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dei disservizi e della successiva sospensione di servizi, quantificati in Euro 1.300.245,00, di cui: a) euro
983.420,00 a titolo di penali contrattualmente previste ex art. 13, per i disservizi registrati nel mese di marzo 2019; b) Euro 172.380 da riferirsi al periodo dal 1 al 19 marzo 2019; c) euro 34.825,00 per il
Cont corrispettivo riconosciuto alla SDA per il servizio prestato in sostituzione della dal 20 al 31 marzo;
d) euro 250.000,00 circa, per i costi connessi alla sostituzione delle chiavi di accesso ai locali delle agenzie consegnate alla controparte per svolgere le proprie attività e non ancora riconsegnate;
e) euro 32.000,00 per l'ulteriore corrispettivo riconosciuto alla SDA per gli interventi straordinari effettuati per il recupero del materiale non riconsegnato;
15) di aver altresì, con comunicazione a mezzo pec del 30.07.2019: i) formalizzato la richiesta di ulteriori Euro 25.367,28, somma derivante da n. 6 note di credito emesse dalla stessa in suo favore;
ii) comunicato che avrebbe compensato, ai sensi dell'art. 56 L.F, i propri crediti con la quota parte del corrispettivo contrattualmente previsto e ancora da riconoscere a per l'attività svolta;
16) che pertanto dovesse ritenersi del tutto infondata la CP_1
richiesta di parte opposta di pagamento della somma di euro 496.794,47, oltre interessi di mora, in quanto, da un lato, la sospensione dei pagamenti da parte sua era stato un “atto dovuto”, integrante eccezione di inadempimento;
dall'altro lato, tale credito monitoriamente azionato era già stato estinto per effetto della compensazione da lei operata, ex art.56 L.F..
Si è costituito in giudizio il , chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: in Controparte_1 via preliminare processuale principale: concedere l'esecuzione provvisoria ai sensi dell'art. 648 comma 1 cod.proc.civ. del decreto ingiuntivo opposto per l'intera somma ingiunta, e quindi per Euro
496.794,47, oltre ad interessi e spese della fase monitoria, non essendo l'opposizione fondata su prova
pagina 4 di 13 scritta né di pronta soluzione;
B) in via preliminare processuale subordinata: emettere ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 186 ter cod.proc.civ. per l'intera somma ingiunta e quindi per Euro
496.794,47, oltre a interessi e spese, con clausola di provvisoria esecuzione, ricorrendo i presupposti richiamati da tale norma;
C) in via preliminare: dichiarare inammissibili in quanto svolte in violazione dell'art. 52 l.fall., ed in subordine comunque respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande riconvenzionali dell'opponente di accertamento di inadempimenti di SGT e di estinzione per compensazione dei crediti monitoriamente azionati;
D) in via principale: respingere, in quanto infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 9606/21 promossa dalla con l'atto di citazione introduttivo della presente causa, Parte_1
conseguentemente confermando in ogni sua parte il decreto opposto;
E) in via subordinata: condannare la in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, con sede in via Altiero Spinelli 30 - Roma, codice fiscale , a pagare al P.IVA_3
la somma di Euro 496.794,47, ovvero quella maggiore o minore che Controparte_1
dovesse risultare di legge o di giustizia, oltre ad interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
F) in tutti i casi: condannare Parte_1
alla rifusione in favore del delle spese e dei compensi di causa.
[...] Controparte_1
Parte opposta ha premesso che: 1) il credito di euro 496.794,47 da lei azionato in via monitoria rappresentava il corrispettivo di alcune prestazioni dei servizi di trasporto eseguite nell'interesse dell'opponente, tra il 2018 e il mese di marzo del 2019, cosi come da fatture emesse al netto degli importi portati da sei note di credito del 31 gennaio 2019; 2) che l'esecuzione da parte sua di tali servizi era stata peraltro riconosciuta da parte opponente, la quale si era limitata a lamentare generici disservizi a decorrere dal mese di febbraio del 2019.
Il dunque, sempre in estrema sintesi, ha eccepito: 1) in via preliminare, l'inammissibilità CP_1
della domanda riconvenzionale ex art. 1460 c.c. e dell'eccezione di compensazione proposte dall'opponente, stante il principio di esclusività del procedimento speciale di verifica per l'accertamento dei crediti vantati nei confronti di un'impresa fallita, ex art. 52 L. Fall;
2) sempre in via preliminare, che, in forza del consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione, l'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto tardivamente notificato, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., non escludeva la qualificazione del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale di condanna, essendosi comunque costituito il rapporto processuale tra le parti;
3) nel merito, che parte opponente non avesse specificamente contestato l'esistenza dei crediti da lei azionati in via monitoria, essendosi limitata ad eccepire l'estinzione degli stessi per effetto della compensazione con asseriti suoi maggiori controcrediti;
4) che, infatti, la prima contestazione da parte dell'opponente di generici disservizi era pagina 5 di 13 risalente all'11.3.2019, cioè a nove giorni prima della sua comunicazione di sospensione dell'attività per crisi aziendale;
5) che l'eccezione di compensazione proposta da parte opponente era comunque
Parte infondata, non avendo dichiarato compensazioni di sorta prima dell'apertura della procedura preconcordataria, in contrasto con quanto previsto ex art. 56 e 169 L. Fall;
6) che non vi era la prova né degli inadempimenti lamentati dall'opponente, né della loro anteriorità rispetto alla domanda di preconcordato;
7) che, del resto, anche la quantificazione dei danni da inadempimento contrattuale era avvenuta la prima volta con comunicazione del 4 giugno 2019; 8) che, in ogni caso, non era stata fornita la prova dell'esistenza e dell'entità di tali controcrediti;
9) che, infine, la circostanza che l'opponente fosse stata destinataria di richieste da parte di pretesi subvettori non fosse idonea a escludere il suo diritto a pretendere il pagamento dei corrispettivi per i servizi di trasporto effettuati, non avendo la stessa né dichiarato di aver soddisfatto le richieste di costoro, né esercitato nei suoi confronti alcuna azione di regresso.
Nel corso del procedimento sono state rigettate l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la richiesta di ordinanza ingiuntiva ex art. 186 ter c.p.c., alla stregua dell'ordinanza del 24.05.2022, qui da intendersi integralmente riportata e confermata.
In via istruttoria è stata esperita la prova orale, nei limiti in cui era stata ammessa con ordinanza del
9.1.2023, anche questa da intendersi integralmente riportata e confermata;
all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe con l'assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
***
Tanto premesso in fatto, in via preliminare, deve essere accolta l'eccezione avanzata da parte opponente di inefficacia del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione.
Come già è stato rilevato con ordinanza del 24.5.2022, che si intende in questa sede riportata e confermata, il decreto ingiuntivo n. 9606/2021 risulta esser stato pubblicato in data 21.5.2021 e notificato via pec solo in data 9.9.2021: si è pertanto realizzata l'ipotesi di omessa notifica del decreto ingiuntivo nei termini di cui all'art. 644 c.p.c., con conseguente inefficacia del provvedimento monitorio.
Ne discende che l'accoglimento di tale motivo di opposizione comporta la necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Giova, tuttavia, evidenziare che, nella fattispecie in esame, la dichiarazione di inefficacia del decreto tardivamente notificato e la conseguente revoca dello stesso, non esclude la qualificazione del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale di condanna, sulla quale questo giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi.
pagina 6 di 13 L'opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
12/01/2006, n. 419; vedi anche Cass. Civ. Sez. VI, 28/05/2019, n.14486).
Ne deriva che anche laddove il rapporto processuale sia stato costituito su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale abbia eccepito quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr., e plurimis, Cass. nn. 951 del 16.01.2013, 5055/1999, 11915/1990, 7234/1987, 4668/1986, 668/1986, 528/1979).
Sempre in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione, avanzata da parte opposta, di inammissibilità della compensazione operata da parte opponente.
Parte Secondo il Fallimento della S.G.T., infatti, la compensazione effettuata da sarebbe illegittima in quanto non realizzata con le modalità previste dall'art.52 L. Fall.
L'art. 56 L. Fall. detta, tuttavia, una disciplina di favore per i creditori della società fallita che siano, al tempo stesso, suoi debitori, atteso che la predetta norma consente loro, in deroga al principio della par condicio creditorum che caratterizza la procedura fallimentare, di compensare le reciproche posizioni creditorie senza la necessità di doversi insinuare allo stato passivo e concorrere con gli altri creditori nella spartizione dell'attivo fallimentare – circostanza, quest'ultima, che può comportare la parziale insoddisfazione del credito insinuato al passivo.
Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, è irrilevante la circostanza che parte opponente, per far valere le sue pretese, non abbia proposto domanda di insinuazione al passivo fallimentare.
L'art. 56 l. fall estende poi l'operatività della compensazione ad ipotesi che non rientrerebbero nella disciplina prevista dall'art. 1243 c.c., potendosi eccepire in compensazione anche crediti non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. Come, infatti, è stato già rilevato con ordinanza del 24/5/2022, che si intende in questa sede riportata e confermata, secondo la giurisprudenza “l'art. 56, comma i
L.F., che introduce una deroga al principio della concorrenza paritaria del creditori, consentendo la compensazione tra i debiti verso il fallimento e i crediti sorti nei confronti del fallito, si applica anche
pagina 7 di 13 alla compensazione giudiziale, quando il fatto genetico del credito opposto in compensazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, anche se l'accertamento giudiziale relativo alla liquidità di uno dei due crediti sopravvenga successivamente” (cfr. Cass n.38888/2021).
In tal senso è dunque irrilevante, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta (cfr. punto IV.1 comparsa di risposta), la circostanza che parte opponente abbia per la prima volta quantificato il controcredito opposto in compensazione successivamente all'apertura della procedura concorsuale, essendo il fatto genetico del credito da lei opposto in compensazione anteriore alla dichiarazione di fallimento (cfr. missiva dell'11.3.2019 allegata n.8 all'atto citazione).
Ne discende, pertanto, il rigetto di tale eccezione, fatto salvo quanto si dirà nel merito.
Passando, quindi, all'esame del merito, giova ricordare che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore (ossia l'opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30/10/01, n. 13533).
Si osserva, invero, che l'eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c. determina un'inversione dell'onere della prova, tale per cui spetta al creditore che agisce in giudizio dover provare il proprio adempimento, mentre al debitore eccipiente basterà allegare l'inadempimento della controparte (cfr.
Cass. Civ. sez. I, 17 giugno 2015, n. 12501; cfr. Cass. Civ. n. 20546/2019).
Il suddetto criterio di ripartizione dell'onere probatorio va evidentemente coordinato con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115 c.p.c, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate dall'attore (o dal ricorrente in monitorio) produce l'effetto che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova (ex multis: Cass. Civ. Sez. VI - 2 Ord., 21/08/2012, n. 14594; Cass. Civ. Sez. III, 06/10/2015, n. 19896).
In tal senso va premesso che è documentalmente provato che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti sia sorto a seguito della stipula del contratto di appalto di servizi, prodotto in atti da parte opponente (cfr. all.3 all'atto di citazione).
Ebbene la Curatela del Fallimento ha fornito riscontro documentale della propria pretesa creditoria, producendo: a) le fatture emesse da in bonis (cfr. docc. da n. 4 a n. 55 allegati al fascicolo CP_1
pagina 8 di 13 monitorio) al netto degli importi portati da sei note di credito del 31 gennaio 2019 (cfr. docc. da n. 56 a n. 61 allegati al fascicolo monitorio); b) i rapporti riepilogativi e le lettere di vettura allegate a campione (documenti contrassegnati dal medesimo numero assegnato alla fattura di riferimento con la rispettiva estensione .1 ovvero .2: cfr. docc. allegati al fascicolo monitorio); c) cinque ordini di acquisto di servizi del 7 maggio 2019, in ratifica di fatture già emesse in precedenza (cfr. docc. da n. 68 a n. 72 allegati al fascicolo monitorio); c) il registro delle fatture, in estratto autentico, e la scheda contabile
Parte intestata al cliente che termina con la somma a credito di Euro 496.794,47 richiesta in via monitoria (cfr. doc. nn. 62-63 allegati al fascicolo monitorio); d) ulteriori lettere di vettura emesse tra il Parte 31.1.2019 e il 28.2.2019, riferite alle prestazioni dei servizi resi da in favore di nel CP_1
gennaio e febbraio 2019 (documenti contrassegnati con un primo numero che richiama il numero del documento contenente la fattura di riferimento, e un secondo numero che corrisponde al progressivo
Parte degli allegati: cfr. docc. 38.3 ss allegati alla comparsa di risposta); e) copia di autorizzazione di all'emissione di alcune fatture (cfr. docc. nn. 16 e 27 allegati al fascicolo monitorio e docc. nn. 75 e 76 allegati alla comparsa di risposta).
A fronte di ciò, parte opponente, pur ammettendo possibili errori in relazione ai pagamenti per i servizi Cont erogati da nel 2018, ha sostenuto di aver sospeso i pagamenti, manifestando tale volontà con missiva dell'11.3.2019, a causa dei gravi disservizi causati dalla a partire da febbraio del 2019 e CP_1
ha precisato che l'entità dei suoi controcrediti derivanti dall'inadempimento contrattuale di CP_1
fosse superiore all'importo ingiunto.
Parte
in particolare, ha dedotto che tali disservizi erano poi sfociati, a seguito della comunicazione di del 20.3.2019, in un blocco totale delle attività di spedizione dei plichi e che non aveva CP_1 CP_1 accuratamente conservato la corrispondenza in suo possesso, tant'è che del materiale ad essa riconducibile era stato “ritrovato sparpagliato” su strade a scorrimento veloce, con conseguente violazione degli artt. 5, 8.2, 9 del contratto di appalto (cfr. doc. n. 3 allegato alla citazione).
L'eccezione di inadempimento sollevata da parte opponente è fondata. Parte ha prodotto infatti a sostegno di tali assunti: a) le numerose comunicazioni via mail che i suoi dipendenti avevano inviato per lamentare i disservizi nelle spedizioni e chiedere altresì una rapida risoluzione dei problemi all'Ufficio Costumer SGT (cfr. doc. n. 7 allegato alla citazione); b) la citata missiva dell'11.3.2019 (cfr. doc. n. 8 allegato alla citazione), con la quale aveva tempestivamente Cont provveduto alla contestazione dell'inadempimento della dichiarando altresì che, in applicazione delle penali contrattualmente stabilite, ex art. 13 del contratto, avrebbe sospeso ogni pagamento;
c) la citata missiva di del 20.3.2019, con cui la stessa, precisando di stare attraversando “una fase CP_1 di tensione economica, finanziaria ed operativa”, aveva comunicato di sospendere i propri servizi (cfr.
pagina 9 di 13 doc. n. 5 allegato alla citazione); d) la missiva del 21.3.2019, con cui aveva chiesto all'opposta il recupero immediato del materiale dislocato nei diversi siti e la restituzione delle chiavi, riservandosi di richiedere l'ulteriore risarcimento dei danni derivante dalla perdita della documentazione (cfr. doc. n. 9 allegato alla citazione); e) l'esposto del 4.4.2019, con cui aveva denunciato alla Questura di Bologna, la difficoltà di rientrare nel possesso di una parte consistente di materiale ancora detenuto dalla CP_1
(cfr. doc. n. 6 allegato alla citazione); e) il contratto di appalto di servizi stipulato con l'opposta il quale, all'art. 13, prevedeva espressamente il diritto del committente di applicare le penali in caso di mancato o inesatto adempimento della prestazione da parte dell'appaltatore.
L'inadempimento di reso evidente, in particolare, dalla più volte menzionata missiva del CP_1
20.3.2019, con la quale comunicava la sospensione dei propri servizi, risulta altresì confermato dalla
Parte prova orale espletata. Infatti, il teste , dipendente ha dichiarato che: i) a Testimone_1 partire da febbraio 2019, aveva iniziato a provocare numerosi disservizi nell'attività di ritiro e CP_1
consegna di corrispondenza;
ii) tali disservizi erano poi sfociati in un blocco totale dell'attività dopo il
Parte 20 marzo 2019; iii) la era riuscita a rientrare nel possesso solo di alcuni plichi e contenitori e delle chiavi di accesso ai locali, in quanto non era stato possibile recuperare un numero ingente di essi (930 plichi inviati tramite servizio espresso e oltre 2100 plichi tracciati); iv) vi era stato il rinvenimento casuale in autostrada di faldoni della non avendo parte opposta adeguatamente presidiato la Pt_1
documentazione in suo possesso (cfr. verbale d'udienza del 25/9/2024).
Osserva il Giudicante che tale teste appare attendibile in forza della chiarezza espositiva e della verosimiglianza delle sue dichiarazioni e in quanto il racconto fornito dallo stesso trova sostanziale conferma nella produzione documentale di parte opponente.
Spettava, pertanto, a parte opposta, a fronte dell'inversione dell'onere probatorio determinato dalla proposizione dell'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., fornire la dimostrazione di aver diligentemente provveduto ad eseguire tutte le spedizioni tra febbraio e inizio marzo 2019 e di aver
Parte altresì presidiato e conservato la documentazione di in suo possesso.
Tale dimostrazione nella fattispecie, non è stata resa, avendo, al contrario parte opposta genericamente negato l'inadempimento contestatole.
Nè coglie nel segno l'affermazione del Fallimento secondo cui, a seguito della sua comunicazione del
20.3.2019 di sospensione dell'attività, parte opponente non avrebbe subito alcun disservizio, avendo la stessa già stipulato, in data 1.2.2019, un contratto la ditta SDA (cfr. doc. 77 allegato alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. di parte opposta).
Parte Risulta, infatti, dalla comunicazione inviata da alla SDA in data 20.3.2019, che il contratto di fornitura del servizio di posta tra l'opponente e la ditta, sebbene stipulato a febbraio, sarebbe, tuttavia,
pagina 10 di 13 stato eseguito solo a partire dall'1/4/2019, cioè dal giorno successivo alla scadenza del rapporto Parte contrattuale con parte opposta (cfr. contratto di appalto di servizi e comunicazione inviata da a
SDA in atti).
Di contro, in forza degli impegni contrattualmente assunti, avrebbe dovuto garantire CP_1
l'erogazione dei servizi di trasporto e trattamento della corrispondenza fino al 31.3.2019. Del tutto legittimamente, dunque, parte opponente, a seguito della improvvisa sospensione delle attività da parte
Cont di aveva deciso di anticipare l'esecuzione del contratto con SDA, per poter ottenere la fornitura del servizio di posta e il recupero del materiale non consegnato.
Risulta dunque accertato, alla luce delle risultanze processuali, il grave inadempimento contrattuale imputabile a CP_1
Deve pertanto reputarsi che il rifiuto di pagamento, manifestato dall'opponente come reazione all'inadempimento subito, trovi concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita dalla controparte e sia ampiamente ossequioso della clausola generale di buona fede ex art. 1460, c.c..
Ne deriva che l'eccezione d'inadempimento sia quindi in grado di paralizzare la domanda di condanna al pagamento dell'importo di euro 496.724,47, oltre interessi moratori, comunque avanzata dalla Parte Curatela a carico della con il ricorso monitorio, con conseguente rigetto della suddetta domanda.
Parte opponente ha altresì chiesto, una volta accertato l'inadempimento della controparte, di dichiarare il debitore nei suoi confronti dell'importo complessivo di euro 1.325.612,28, Controparte_1
pari al controcredito da lei maturato in forza delle penali contrattuali e dei costi sostenuti a causa dell'inadempimento di controparte, con conseguente applicazione della compensazione ex art. 56 L.
Fall..
Parte ha dedotto, in particolare, di aver diritto (cfr. missiva del 4.6.2019 in atti) a: 1) euro 983.420,00 a titolo di penali contrattualmente previste ex art. 13, per i disservizi registrati nel mese di marzo 2019
(cfr. doc. nn. 3 e 4 allegati alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. di parte opponente); 2) euro 34.825,00
Cont per il corrispettivo riconosciuto alla SDA per il servizio prestato in sostituzione della dal 20 al 31 marzo, anch'esso contrattualmente previsto ex art. 13, comma 5 e 22, comma 3, ed euro 32.000,00 per l'ulteriore corrispettivo riconosciuto alla SDA per gli interventi straordinari effettuati per il recupero del materiale non riconsegnato alla o non recapitato ai clienti, resisi necessari a seguito Pt_1 dell'interruzione del servizio da parte di (cfr. fatture doc. nn. 1 e 2 allegate alla memoria ex art. CP_1
183 n. 2 c.p.c.); 3) euro 250.000,00 circa per i costi connessi alla sostituzione delle chiavi di accesso ai
Cont locali delle agenzie consegnate alla per svolgere le proprie attività e non ancora riconsegnate a
Parte
4) euro 25.367,28, somma derivante da n. 6 note di credito.
pagina 11 di 13 La suddetta domanda è infondata e non meritevole di accoglimento, non essendo stata fornita dall'opponente la prova di tali controcrediti.
In primo luogo, infatti, per quanto concerne l'importo dovuto dall'opposta a titolo di penali contrattuali, giova evidenziare che l'art.13 del contratto di appalto sottoscritto dalle parti (cfr. doc n.3 allegato all'atto di citazione) aveva previsto che le penali da inadempimento sarebbero state calcolate sulla base di quanto stabilito dall'allegato C.
Parte Tale documento, tuttavia, non risulta in atti, non essendo stato allegato da ai propri scritti difensivi. Parte opponente, in sede di seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., ha poi prodotto, come titolo costitutivo della quantificazione delle penali, una bozza di scrittura contrattuale parimenti intitolata “contratto di appalto…” e di pari numero di pagine rispetto a quella allegata con atto di citazione, ma di contenuto parzialmente diverso, indicandola nella memoria come una riallegazione
Parte (cfr. accordo quadro allegato alla memoria ex art.183, n. 2, c.p.c. .
In tale scrittura, che non risulta esser stata firmata dalle parti (l'esemplare del documento sottoscritto
Parte dalle parti che sostiene di detenere in formato dike, ben avrebbe potuto essere prodotto al fascicolo telematico, a seguito della sua conversione in pdf, o almeno come immagine), la clausola 13 non richiama più, per la quantificazione delle penali, l'allegato C, ma l'allegato B, denominato
“Capitolato economico - Penali”.
Ebbene, si ritiene che, come è stato fondatamente eccepito da parte opposta, la bozza contrattuale
“riallegata” dall'opponente in sede seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e i relativi allegati non possano essere utilizzati, ai fini della quantificazione delle penali, in quanto, innanzitutto, tale bozza non è stata
Cont sottoscritta dalla e quindi non è alla stessa opponibile e, inoltre, presenta un contenuto parzialmente difforme rispetto alla versione che risulta essere stata concordata dalle parti (essendo stata sottoscritta da entrambe: cfr. doc. 3 allegato all'atto di citazione).
Parte Ne discende che non è stato provato da l'importo che le spetterebbe a titolo di penali, né tale importo risulta altrimenti quantificabile, stante l'assenza di un valido riscontro documentale circa i criteri di calcolo delle stesse.
Parimenti l'opponente ha esclusivamente allegato, ma non dimostrato, di aver sostenuto costi per la sostituzione delle chiavi di accesso ai locali delle agenzie, pari a euro 250.000,00, non avendo fornito alcuna prova documentale in tal senso.
Parte non ha inoltre dimostrato di aver effettivamente sostenuto i costi corrispondenti agli importi fatturati da SDA per i servizi sostitutivi, essendosi limitata a produrre le fatture non quietanzate, emesse da tale società (cfr. doc. 1 e 2 allegati alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. di parte opponente) o atti di formazione unilaterale (cfr. doc n. 12 allegato all'atto di citazione).
pagina 12 di 13 Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, la mera produzione in giudizio delle fatture non costituisce, di per sé, prova del danno, se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (v. Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass., 19/7/2011, n. 15832).
Deve infine essere rigettata anche la richiesta di parte opponente di riconoscimento del proprio credito di euro 25.367,28, somma derivante da n. 6 note di credito emesse in suo favore per maggiori servizi a consumo fatturati nel 2018, in quanto, come è stato correttamente eccepito da parte opposta, tale importo risulta essere stato decurtato dalla somma reclamata con decreto ingiuntivo (in base a quanto emerge dai doc. nn. 56-61 del fascicolo monitorio prodotto in atti) e, in ogni caso, non è compensabile ex art. 56 L. Fall, essendo stata rigettata, in questa sede, la domanda di pagamento proposta dal
Parte
nei confronti di CP_1
Alla luce delle suesposte considerazioni le domande riconvenzionali spiegate da parte opponente devono essere rigettate, ad eccezione della domanda volta ad accertare il grave inadempimento contrattuale imputabile alla . CP_1
Attesa la sostanziale soccombenza reciproca le spese di lite possono essere compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento dell'opposizione proposta dalla revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 9606/2021 emesso da questo Tribunale, in quanto notificato oltre i termini perentori previsti dall'art. 644 c.p.c. e rigetta la domanda di pagamento dell'importo di €
496.724,47, oltre interessi moratori, formulata dal nei confronti Controparte_1 dell'opponente;
2. in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali avanzate dalla Parte_1
accerta il grave inadempimento contrattuale imputabile alla;
[...] CP_1
3. Rigetta le ulteriori domande riconvenzionali spiegate dalla Parte_1
4. Compensa tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Roma in data 27.1.2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
Redatto con la collaborazione del MOT, dott.ssa Rebecca Parpiglia.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 67261del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 25.9.2024, svolta mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. elettivamente domiciliata a Roma, in Piazza Priscilla n. 4, presso lo studio dell'avv. Massimo Bevere, che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE E
(c.f. ), in persona del curatore Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata a Milano, in via Serbelloni n. 13, presso lo studio dell'avv. Fabrizio
Pellegrini, che lo rappresenta e difende per autorizzazione a stare in giudizio del Giudice delegato e giusta procura speciale in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
pagina 1 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza l'esposizione dello
“svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009,
n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e i verbali di causa, compresi quelli ove è trascritta l'assunzione delle prove orali.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.
Con decreto n. 9606/2021 emesso in data 17.5.2021 e notificato in data 9.9.2021, questo Tribunale ha Parte ingiunto alla (in seguito per brevità anche solo il pagamento Parte_1
della somma di euro 496.794,47, oltre interessi di mora, in favore del (in Controparte_1
seguito per brevità anche solo ), a saldo di una serie di fatture concernenti prestazioni di CP_1
servizi di trasporto, eseguite tra il 2018 e il 2019.
La ha spiegato opposizione al citato decreto ingiuntivo chiedendo di accogliere le seguenti CP_2
conclusioni: “in via principale: dichiarare inefficace, nullo, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni spiegate nell'atto di opposizione, stabilendo che nulla è dovuto dalla
a favore del per tutti i motivi e le eccezioni dedotte in atti;
in via CP_2 Controparte_1
riconvenzionale: accertato il grave inadempimento contrattuale imputabile alla e la CP_1 fondatezza, nonché correttezza dell'applicazione delle penali contrattualmente stabilite in favore della
dichiarare che il in persona del Curatore p.t. è debitore nei CP_2 Controparte_1 confronti della opponente dell'importo pari ad Euro 1.325.612,28 (comprensivo dei costi extra Pt_1 sopportati a causa dell'inadempimento contrattuale), fatti salvi i maggior danni subiti e subendi, eventualmente, ancora da accertarsi;
sempre in via riconvenzionale: accertato il grave inadempimento contrattuale imputabile alla e la fondatezza, nonché correttezza dell'applicazione delle CP_1
penali contrattualmente stabilite in favore della ritenere legittima e valida la CP_2
Parte compensazione ex art. 56 L.F. operata dalla fatto salvo il residuo e conseguente credito della Parte
per il quale ci si riserva di presentare domanda di ammissione al passivo”.
pagina 2 di 13 Parte opponente, dopo aver eccepito in via preliminare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 cpc, in quanto a lei notificato oltre il termine perentorio previsto per legge, ha sostenuto, in estrema sintesi, il grave inadempimento imputabile alla , con conseguente applicazione delle CP_1
clausole penali contrattuali a carico dell'opposta e l'inesistenza del credito azionato in monitorio.
Parte
al riguardo, ha dedotto sostanzialmente: 1) che la , società del Controparte_3
Parte Gruppo aveva sottoscritto con , un contratto di appalto di servizi di interscambio CP_4
nazionale e locale, trattamento di corrispondenza interna ed esterna, trasporto di materiali e corrispondenza a livello nazionale e locale, che le era stato successivamente ceduto (quando la
, era stata fusa per incorporazione nella esponente); 2) che, nel dicembre Controparte_3
del 2017, il Tribunale di Milano, Sezione Fallimentare, aveva dichiarato il Parte_3
3) che il Curatore del aveva stipulato, dunque, con la un contratto di
[...] CP_1 CP_1 affitto di ramo di azienda, sicchè quest'ultima era subentrata in tutti i contratti esistenti, compreso il contratto di appalto di servizi citato;
4) che, per eseguire, sui diversi siti operativi della Banca, il servizio di interscambio, era stata da lei dotata delle chiavi di accesso a specifici locali delle CP_1
agenzie destinate allo scambio di plichi/contenitori; 5) di aver sempre corrisposto, salvo modesti errori, tutti i pagamenti relativi ai servizi erogati per l'anno 2018; 6) che, al contrario, non aveva CP_1
correttamente adempiuto le sue obbligazioni, in violazione delle clausole di cui agli artt. 5, 8.2, 9 e 7 del suddetto contratto di appalto di servizi;
6a) che, infatti, a partire dal mese di febbraio 2019, la aveva iniziato a provocarle numerosissimi e gravi disservizi inerenti all'attività di ritiro e CP_1 consegna di corrispondenza “da” e “verso” alcuni suoi siti operativi, così come potevano dimostrare le numerose comunicazioni via mail che i suoi dipendenti avevano inviato alla controparte per sollecitare la soluzione dei problemi che aveva causato;
8) di avere pertanto, con lettera dell'11.3.2019: a) formalmente contestato alla i disservizi subiti a partire dal 12 febbraio 2019, e il CP_1
conseguente inadempimento delle sue obbligazioni contrattuali;
b) reso nota la sua intenzione di applicare le penali contrattualmente pattuite, ex art. 13.3 del contratto di appalto di servizi;
c) precisato che si sarebbe riservata di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno patito a causa ai disservizi in questione;
d) evidenziato che, in forza del disposto dell'art. 13.6, avrebbe proceduto direttamente all'esecuzione dei servizi mediante addebito diretto alla controparte;
9) che, con lettera del
20.03.2019, aveva comunicato l'improvvisa sospensione di ogni servizio;
10) di aver CP_1
dunque, in risposta alla predetta missiva, con lettera del 21.03.2019, richiesto: i) il recupero immediato del materiale di cui controparte aveva la disponibilità; ii) la restituzione delle chiavi delle agenzie in possesso della o dei suoi subfornitori;
11) di essere riuscita, tuttavia, a recuperare solo CP_1
alcuni plichi e contenitori, rivolgendosi a proprie spese ad altri vettori;
12) di aver scoperto, a seguito di pagina 3 di 13 un casuale rinvenimento a bordo di una autostrada, che aveva “sparpagliato” su strade di CP_1
pubblico scorrimento suoi documenti riservati, di cui lei era titolare e responsabile del trattamento ad ogni effetto di legge;
13) di aver dunque deciso di presentare, in data 4.04.2019, un esposto, per render noto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, per il tramite della Questura del
Cont luogo, che: a) erano ancora nella disponibilità di “930 plichi inviati tramite il servizio espresso fermi presso gli Hub della che contenevano documentazione relativa ad assegni bancari e CP_1
circolari, valori in bianco, carte di debito/credito con relativi PIN, effetti, garanzie della clientela, documentazione contrattuale e dispositiva, comunicazioni alla clientela, etc., nonché 2.100 plichi tracciati”; b) di non esser riuscita a rientrare nel possesso di tale materiale a causa di agitazioni sindacali del personale di parte opposta, che le avevano impedito ogni accesso alle sedi;
14) di avere, poi, con le comunicazioni del 4.06.2019 e del 30.07.2019, informato , la quale già si trovava CP_1
in fase di preconcordato preventivo: i) di aver dovuto stipulare un nuovo contratto con la SDA per la fornitura del servizio di posta;
ii) di aver pertanto diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dei disservizi e della successiva sospensione di servizi, quantificati in Euro 1.300.245,00, di cui: a) euro
983.420,00 a titolo di penali contrattualmente previste ex art. 13, per i disservizi registrati nel mese di marzo 2019; b) Euro 172.380 da riferirsi al periodo dal 1 al 19 marzo 2019; c) euro 34.825,00 per il
Cont corrispettivo riconosciuto alla SDA per il servizio prestato in sostituzione della dal 20 al 31 marzo;
d) euro 250.000,00 circa, per i costi connessi alla sostituzione delle chiavi di accesso ai locali delle agenzie consegnate alla controparte per svolgere le proprie attività e non ancora riconsegnate;
e) euro 32.000,00 per l'ulteriore corrispettivo riconosciuto alla SDA per gli interventi straordinari effettuati per il recupero del materiale non riconsegnato;
15) di aver altresì, con comunicazione a mezzo pec del 30.07.2019: i) formalizzato la richiesta di ulteriori Euro 25.367,28, somma derivante da n. 6 note di credito emesse dalla stessa in suo favore;
ii) comunicato che avrebbe compensato, ai sensi dell'art. 56 L.F, i propri crediti con la quota parte del corrispettivo contrattualmente previsto e ancora da riconoscere a per l'attività svolta;
16) che pertanto dovesse ritenersi del tutto infondata la CP_1
richiesta di parte opposta di pagamento della somma di euro 496.794,47, oltre interessi di mora, in quanto, da un lato, la sospensione dei pagamenti da parte sua era stato un “atto dovuto”, integrante eccezione di inadempimento;
dall'altro lato, tale credito monitoriamente azionato era già stato estinto per effetto della compensazione da lei operata, ex art.56 L.F..
Si è costituito in giudizio il , chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: in Controparte_1 via preliminare processuale principale: concedere l'esecuzione provvisoria ai sensi dell'art. 648 comma 1 cod.proc.civ. del decreto ingiuntivo opposto per l'intera somma ingiunta, e quindi per Euro
496.794,47, oltre ad interessi e spese della fase monitoria, non essendo l'opposizione fondata su prova
pagina 4 di 13 scritta né di pronta soluzione;
B) in via preliminare processuale subordinata: emettere ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 186 ter cod.proc.civ. per l'intera somma ingiunta e quindi per Euro
496.794,47, oltre a interessi e spese, con clausola di provvisoria esecuzione, ricorrendo i presupposti richiamati da tale norma;
C) in via preliminare: dichiarare inammissibili in quanto svolte in violazione dell'art. 52 l.fall., ed in subordine comunque respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande riconvenzionali dell'opponente di accertamento di inadempimenti di SGT e di estinzione per compensazione dei crediti monitoriamente azionati;
D) in via principale: respingere, in quanto infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 9606/21 promossa dalla con l'atto di citazione introduttivo della presente causa, Parte_1
conseguentemente confermando in ogni sua parte il decreto opposto;
E) in via subordinata: condannare la in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, con sede in via Altiero Spinelli 30 - Roma, codice fiscale , a pagare al P.IVA_3
la somma di Euro 496.794,47, ovvero quella maggiore o minore che Controparte_1
dovesse risultare di legge o di giustizia, oltre ad interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
F) in tutti i casi: condannare Parte_1
alla rifusione in favore del delle spese e dei compensi di causa.
[...] Controparte_1
Parte opposta ha premesso che: 1) il credito di euro 496.794,47 da lei azionato in via monitoria rappresentava il corrispettivo di alcune prestazioni dei servizi di trasporto eseguite nell'interesse dell'opponente, tra il 2018 e il mese di marzo del 2019, cosi come da fatture emesse al netto degli importi portati da sei note di credito del 31 gennaio 2019; 2) che l'esecuzione da parte sua di tali servizi era stata peraltro riconosciuta da parte opponente, la quale si era limitata a lamentare generici disservizi a decorrere dal mese di febbraio del 2019.
Il dunque, sempre in estrema sintesi, ha eccepito: 1) in via preliminare, l'inammissibilità CP_1
della domanda riconvenzionale ex art. 1460 c.c. e dell'eccezione di compensazione proposte dall'opponente, stante il principio di esclusività del procedimento speciale di verifica per l'accertamento dei crediti vantati nei confronti di un'impresa fallita, ex art. 52 L. Fall;
2) sempre in via preliminare, che, in forza del consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione, l'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto tardivamente notificato, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., non escludeva la qualificazione del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale di condanna, essendosi comunque costituito il rapporto processuale tra le parti;
3) nel merito, che parte opponente non avesse specificamente contestato l'esistenza dei crediti da lei azionati in via monitoria, essendosi limitata ad eccepire l'estinzione degli stessi per effetto della compensazione con asseriti suoi maggiori controcrediti;
4) che, infatti, la prima contestazione da parte dell'opponente di generici disservizi era pagina 5 di 13 risalente all'11.3.2019, cioè a nove giorni prima della sua comunicazione di sospensione dell'attività per crisi aziendale;
5) che l'eccezione di compensazione proposta da parte opponente era comunque
Parte infondata, non avendo dichiarato compensazioni di sorta prima dell'apertura della procedura preconcordataria, in contrasto con quanto previsto ex art. 56 e 169 L. Fall;
6) che non vi era la prova né degli inadempimenti lamentati dall'opponente, né della loro anteriorità rispetto alla domanda di preconcordato;
7) che, del resto, anche la quantificazione dei danni da inadempimento contrattuale era avvenuta la prima volta con comunicazione del 4 giugno 2019; 8) che, in ogni caso, non era stata fornita la prova dell'esistenza e dell'entità di tali controcrediti;
9) che, infine, la circostanza che l'opponente fosse stata destinataria di richieste da parte di pretesi subvettori non fosse idonea a escludere il suo diritto a pretendere il pagamento dei corrispettivi per i servizi di trasporto effettuati, non avendo la stessa né dichiarato di aver soddisfatto le richieste di costoro, né esercitato nei suoi confronti alcuna azione di regresso.
Nel corso del procedimento sono state rigettate l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la richiesta di ordinanza ingiuntiva ex art. 186 ter c.p.c., alla stregua dell'ordinanza del 24.05.2022, qui da intendersi integralmente riportata e confermata.
In via istruttoria è stata esperita la prova orale, nei limiti in cui era stata ammessa con ordinanza del
9.1.2023, anche questa da intendersi integralmente riportata e confermata;
all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe con l'assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
***
Tanto premesso in fatto, in via preliminare, deve essere accolta l'eccezione avanzata da parte opponente di inefficacia del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione.
Come già è stato rilevato con ordinanza del 24.5.2022, che si intende in questa sede riportata e confermata, il decreto ingiuntivo n. 9606/2021 risulta esser stato pubblicato in data 21.5.2021 e notificato via pec solo in data 9.9.2021: si è pertanto realizzata l'ipotesi di omessa notifica del decreto ingiuntivo nei termini di cui all'art. 644 c.p.c., con conseguente inefficacia del provvedimento monitorio.
Ne discende che l'accoglimento di tale motivo di opposizione comporta la necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Giova, tuttavia, evidenziare che, nella fattispecie in esame, la dichiarazione di inefficacia del decreto tardivamente notificato e la conseguente revoca dello stesso, non esclude la qualificazione del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale di condanna, sulla quale questo giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi.
pagina 6 di 13 L'opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
12/01/2006, n. 419; vedi anche Cass. Civ. Sez. VI, 28/05/2019, n.14486).
Ne deriva che anche laddove il rapporto processuale sia stato costituito su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale abbia eccepito quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr., e plurimis, Cass. nn. 951 del 16.01.2013, 5055/1999, 11915/1990, 7234/1987, 4668/1986, 668/1986, 528/1979).
Sempre in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione, avanzata da parte opposta, di inammissibilità della compensazione operata da parte opponente.
Parte Secondo il Fallimento della S.G.T., infatti, la compensazione effettuata da sarebbe illegittima in quanto non realizzata con le modalità previste dall'art.52 L. Fall.
L'art. 56 L. Fall. detta, tuttavia, una disciplina di favore per i creditori della società fallita che siano, al tempo stesso, suoi debitori, atteso che la predetta norma consente loro, in deroga al principio della par condicio creditorum che caratterizza la procedura fallimentare, di compensare le reciproche posizioni creditorie senza la necessità di doversi insinuare allo stato passivo e concorrere con gli altri creditori nella spartizione dell'attivo fallimentare – circostanza, quest'ultima, che può comportare la parziale insoddisfazione del credito insinuato al passivo.
Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, è irrilevante la circostanza che parte opponente, per far valere le sue pretese, non abbia proposto domanda di insinuazione al passivo fallimentare.
L'art. 56 l. fall estende poi l'operatività della compensazione ad ipotesi che non rientrerebbero nella disciplina prevista dall'art. 1243 c.c., potendosi eccepire in compensazione anche crediti non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. Come, infatti, è stato già rilevato con ordinanza del 24/5/2022, che si intende in questa sede riportata e confermata, secondo la giurisprudenza “l'art. 56, comma i
L.F., che introduce una deroga al principio della concorrenza paritaria del creditori, consentendo la compensazione tra i debiti verso il fallimento e i crediti sorti nei confronti del fallito, si applica anche
pagina 7 di 13 alla compensazione giudiziale, quando il fatto genetico del credito opposto in compensazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, anche se l'accertamento giudiziale relativo alla liquidità di uno dei due crediti sopravvenga successivamente” (cfr. Cass n.38888/2021).
In tal senso è dunque irrilevante, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta (cfr. punto IV.1 comparsa di risposta), la circostanza che parte opponente abbia per la prima volta quantificato il controcredito opposto in compensazione successivamente all'apertura della procedura concorsuale, essendo il fatto genetico del credito da lei opposto in compensazione anteriore alla dichiarazione di fallimento (cfr. missiva dell'11.3.2019 allegata n.8 all'atto citazione).
Ne discende, pertanto, il rigetto di tale eccezione, fatto salvo quanto si dirà nel merito.
Passando, quindi, all'esame del merito, giova ricordare che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore (ossia l'opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30/10/01, n. 13533).
Si osserva, invero, che l'eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c. determina un'inversione dell'onere della prova, tale per cui spetta al creditore che agisce in giudizio dover provare il proprio adempimento, mentre al debitore eccipiente basterà allegare l'inadempimento della controparte (cfr.
Cass. Civ. sez. I, 17 giugno 2015, n. 12501; cfr. Cass. Civ. n. 20546/2019).
Il suddetto criterio di ripartizione dell'onere probatorio va evidentemente coordinato con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115 c.p.c, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate dall'attore (o dal ricorrente in monitorio) produce l'effetto che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova (ex multis: Cass. Civ. Sez. VI - 2 Ord., 21/08/2012, n. 14594; Cass. Civ. Sez. III, 06/10/2015, n. 19896).
In tal senso va premesso che è documentalmente provato che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti sia sorto a seguito della stipula del contratto di appalto di servizi, prodotto in atti da parte opponente (cfr. all.3 all'atto di citazione).
Ebbene la Curatela del Fallimento ha fornito riscontro documentale della propria pretesa creditoria, producendo: a) le fatture emesse da in bonis (cfr. docc. da n. 4 a n. 55 allegati al fascicolo CP_1
pagina 8 di 13 monitorio) al netto degli importi portati da sei note di credito del 31 gennaio 2019 (cfr. docc. da n. 56 a n. 61 allegati al fascicolo monitorio); b) i rapporti riepilogativi e le lettere di vettura allegate a campione (documenti contrassegnati dal medesimo numero assegnato alla fattura di riferimento con la rispettiva estensione .1 ovvero .2: cfr. docc. allegati al fascicolo monitorio); c) cinque ordini di acquisto di servizi del 7 maggio 2019, in ratifica di fatture già emesse in precedenza (cfr. docc. da n. 68 a n. 72 allegati al fascicolo monitorio); c) il registro delle fatture, in estratto autentico, e la scheda contabile
Parte intestata al cliente che termina con la somma a credito di Euro 496.794,47 richiesta in via monitoria (cfr. doc. nn. 62-63 allegati al fascicolo monitorio); d) ulteriori lettere di vettura emesse tra il Parte 31.1.2019 e il 28.2.2019, riferite alle prestazioni dei servizi resi da in favore di nel CP_1
gennaio e febbraio 2019 (documenti contrassegnati con un primo numero che richiama il numero del documento contenente la fattura di riferimento, e un secondo numero che corrisponde al progressivo
Parte degli allegati: cfr. docc. 38.3 ss allegati alla comparsa di risposta); e) copia di autorizzazione di all'emissione di alcune fatture (cfr. docc. nn. 16 e 27 allegati al fascicolo monitorio e docc. nn. 75 e 76 allegati alla comparsa di risposta).
A fronte di ciò, parte opponente, pur ammettendo possibili errori in relazione ai pagamenti per i servizi Cont erogati da nel 2018, ha sostenuto di aver sospeso i pagamenti, manifestando tale volontà con missiva dell'11.3.2019, a causa dei gravi disservizi causati dalla a partire da febbraio del 2019 e CP_1
ha precisato che l'entità dei suoi controcrediti derivanti dall'inadempimento contrattuale di CP_1
fosse superiore all'importo ingiunto.
Parte
in particolare, ha dedotto che tali disservizi erano poi sfociati, a seguito della comunicazione di del 20.3.2019, in un blocco totale delle attività di spedizione dei plichi e che non aveva CP_1 CP_1 accuratamente conservato la corrispondenza in suo possesso, tant'è che del materiale ad essa riconducibile era stato “ritrovato sparpagliato” su strade a scorrimento veloce, con conseguente violazione degli artt. 5, 8.2, 9 del contratto di appalto (cfr. doc. n. 3 allegato alla citazione).
L'eccezione di inadempimento sollevata da parte opponente è fondata. Parte ha prodotto infatti a sostegno di tali assunti: a) le numerose comunicazioni via mail che i suoi dipendenti avevano inviato per lamentare i disservizi nelle spedizioni e chiedere altresì una rapida risoluzione dei problemi all'Ufficio Costumer SGT (cfr. doc. n. 7 allegato alla citazione); b) la citata missiva dell'11.3.2019 (cfr. doc. n. 8 allegato alla citazione), con la quale aveva tempestivamente Cont provveduto alla contestazione dell'inadempimento della dichiarando altresì che, in applicazione delle penali contrattualmente stabilite, ex art. 13 del contratto, avrebbe sospeso ogni pagamento;
c) la citata missiva di del 20.3.2019, con cui la stessa, precisando di stare attraversando “una fase CP_1 di tensione economica, finanziaria ed operativa”, aveva comunicato di sospendere i propri servizi (cfr.
pagina 9 di 13 doc. n. 5 allegato alla citazione); d) la missiva del 21.3.2019, con cui aveva chiesto all'opposta il recupero immediato del materiale dislocato nei diversi siti e la restituzione delle chiavi, riservandosi di richiedere l'ulteriore risarcimento dei danni derivante dalla perdita della documentazione (cfr. doc. n. 9 allegato alla citazione); e) l'esposto del 4.4.2019, con cui aveva denunciato alla Questura di Bologna, la difficoltà di rientrare nel possesso di una parte consistente di materiale ancora detenuto dalla CP_1
(cfr. doc. n. 6 allegato alla citazione); e) il contratto di appalto di servizi stipulato con l'opposta il quale, all'art. 13, prevedeva espressamente il diritto del committente di applicare le penali in caso di mancato o inesatto adempimento della prestazione da parte dell'appaltatore.
L'inadempimento di reso evidente, in particolare, dalla più volte menzionata missiva del CP_1
20.3.2019, con la quale comunicava la sospensione dei propri servizi, risulta altresì confermato dalla
Parte prova orale espletata. Infatti, il teste , dipendente ha dichiarato che: i) a Testimone_1 partire da febbraio 2019, aveva iniziato a provocare numerosi disservizi nell'attività di ritiro e CP_1
consegna di corrispondenza;
ii) tali disservizi erano poi sfociati in un blocco totale dell'attività dopo il
Parte 20 marzo 2019; iii) la era riuscita a rientrare nel possesso solo di alcuni plichi e contenitori e delle chiavi di accesso ai locali, in quanto non era stato possibile recuperare un numero ingente di essi (930 plichi inviati tramite servizio espresso e oltre 2100 plichi tracciati); iv) vi era stato il rinvenimento casuale in autostrada di faldoni della non avendo parte opposta adeguatamente presidiato la Pt_1
documentazione in suo possesso (cfr. verbale d'udienza del 25/9/2024).
Osserva il Giudicante che tale teste appare attendibile in forza della chiarezza espositiva e della verosimiglianza delle sue dichiarazioni e in quanto il racconto fornito dallo stesso trova sostanziale conferma nella produzione documentale di parte opponente.
Spettava, pertanto, a parte opposta, a fronte dell'inversione dell'onere probatorio determinato dalla proposizione dell'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., fornire la dimostrazione di aver diligentemente provveduto ad eseguire tutte le spedizioni tra febbraio e inizio marzo 2019 e di aver
Parte altresì presidiato e conservato la documentazione di in suo possesso.
Tale dimostrazione nella fattispecie, non è stata resa, avendo, al contrario parte opposta genericamente negato l'inadempimento contestatole.
Nè coglie nel segno l'affermazione del Fallimento secondo cui, a seguito della sua comunicazione del
20.3.2019 di sospensione dell'attività, parte opponente non avrebbe subito alcun disservizio, avendo la stessa già stipulato, in data 1.2.2019, un contratto la ditta SDA (cfr. doc. 77 allegato alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. di parte opposta).
Parte Risulta, infatti, dalla comunicazione inviata da alla SDA in data 20.3.2019, che il contratto di fornitura del servizio di posta tra l'opponente e la ditta, sebbene stipulato a febbraio, sarebbe, tuttavia,
pagina 10 di 13 stato eseguito solo a partire dall'1/4/2019, cioè dal giorno successivo alla scadenza del rapporto Parte contrattuale con parte opposta (cfr. contratto di appalto di servizi e comunicazione inviata da a
SDA in atti).
Di contro, in forza degli impegni contrattualmente assunti, avrebbe dovuto garantire CP_1
l'erogazione dei servizi di trasporto e trattamento della corrispondenza fino al 31.3.2019. Del tutto legittimamente, dunque, parte opponente, a seguito della improvvisa sospensione delle attività da parte
Cont di aveva deciso di anticipare l'esecuzione del contratto con SDA, per poter ottenere la fornitura del servizio di posta e il recupero del materiale non consegnato.
Risulta dunque accertato, alla luce delle risultanze processuali, il grave inadempimento contrattuale imputabile a CP_1
Deve pertanto reputarsi che il rifiuto di pagamento, manifestato dall'opponente come reazione all'inadempimento subito, trovi concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita dalla controparte e sia ampiamente ossequioso della clausola generale di buona fede ex art. 1460, c.c..
Ne deriva che l'eccezione d'inadempimento sia quindi in grado di paralizzare la domanda di condanna al pagamento dell'importo di euro 496.724,47, oltre interessi moratori, comunque avanzata dalla Parte Curatela a carico della con il ricorso monitorio, con conseguente rigetto della suddetta domanda.
Parte opponente ha altresì chiesto, una volta accertato l'inadempimento della controparte, di dichiarare il debitore nei suoi confronti dell'importo complessivo di euro 1.325.612,28, Controparte_1
pari al controcredito da lei maturato in forza delle penali contrattuali e dei costi sostenuti a causa dell'inadempimento di controparte, con conseguente applicazione della compensazione ex art. 56 L.
Fall..
Parte ha dedotto, in particolare, di aver diritto (cfr. missiva del 4.6.2019 in atti) a: 1) euro 983.420,00 a titolo di penali contrattualmente previste ex art. 13, per i disservizi registrati nel mese di marzo 2019
(cfr. doc. nn. 3 e 4 allegati alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. di parte opponente); 2) euro 34.825,00
Cont per il corrispettivo riconosciuto alla SDA per il servizio prestato in sostituzione della dal 20 al 31 marzo, anch'esso contrattualmente previsto ex art. 13, comma 5 e 22, comma 3, ed euro 32.000,00 per l'ulteriore corrispettivo riconosciuto alla SDA per gli interventi straordinari effettuati per il recupero del materiale non riconsegnato alla o non recapitato ai clienti, resisi necessari a seguito Pt_1 dell'interruzione del servizio da parte di (cfr. fatture doc. nn. 1 e 2 allegate alla memoria ex art. CP_1
183 n. 2 c.p.c.); 3) euro 250.000,00 circa per i costi connessi alla sostituzione delle chiavi di accesso ai
Cont locali delle agenzie consegnate alla per svolgere le proprie attività e non ancora riconsegnate a
Parte
4) euro 25.367,28, somma derivante da n. 6 note di credito.
pagina 11 di 13 La suddetta domanda è infondata e non meritevole di accoglimento, non essendo stata fornita dall'opponente la prova di tali controcrediti.
In primo luogo, infatti, per quanto concerne l'importo dovuto dall'opposta a titolo di penali contrattuali, giova evidenziare che l'art.13 del contratto di appalto sottoscritto dalle parti (cfr. doc n.3 allegato all'atto di citazione) aveva previsto che le penali da inadempimento sarebbero state calcolate sulla base di quanto stabilito dall'allegato C.
Parte Tale documento, tuttavia, non risulta in atti, non essendo stato allegato da ai propri scritti difensivi. Parte opponente, in sede di seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., ha poi prodotto, come titolo costitutivo della quantificazione delle penali, una bozza di scrittura contrattuale parimenti intitolata “contratto di appalto…” e di pari numero di pagine rispetto a quella allegata con atto di citazione, ma di contenuto parzialmente diverso, indicandola nella memoria come una riallegazione
Parte (cfr. accordo quadro allegato alla memoria ex art.183, n. 2, c.p.c. .
In tale scrittura, che non risulta esser stata firmata dalle parti (l'esemplare del documento sottoscritto
Parte dalle parti che sostiene di detenere in formato dike, ben avrebbe potuto essere prodotto al fascicolo telematico, a seguito della sua conversione in pdf, o almeno come immagine), la clausola 13 non richiama più, per la quantificazione delle penali, l'allegato C, ma l'allegato B, denominato
“Capitolato economico - Penali”.
Ebbene, si ritiene che, come è stato fondatamente eccepito da parte opposta, la bozza contrattuale
“riallegata” dall'opponente in sede seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e i relativi allegati non possano essere utilizzati, ai fini della quantificazione delle penali, in quanto, innanzitutto, tale bozza non è stata
Cont sottoscritta dalla e quindi non è alla stessa opponibile e, inoltre, presenta un contenuto parzialmente difforme rispetto alla versione che risulta essere stata concordata dalle parti (essendo stata sottoscritta da entrambe: cfr. doc. 3 allegato all'atto di citazione).
Parte Ne discende che non è stato provato da l'importo che le spetterebbe a titolo di penali, né tale importo risulta altrimenti quantificabile, stante l'assenza di un valido riscontro documentale circa i criteri di calcolo delle stesse.
Parimenti l'opponente ha esclusivamente allegato, ma non dimostrato, di aver sostenuto costi per la sostituzione delle chiavi di accesso ai locali delle agenzie, pari a euro 250.000,00, non avendo fornito alcuna prova documentale in tal senso.
Parte non ha inoltre dimostrato di aver effettivamente sostenuto i costi corrispondenti agli importi fatturati da SDA per i servizi sostitutivi, essendosi limitata a produrre le fatture non quietanzate, emesse da tale società (cfr. doc. 1 e 2 allegati alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. di parte opponente) o atti di formazione unilaterale (cfr. doc n. 12 allegato all'atto di citazione).
pagina 12 di 13 Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, la mera produzione in giudizio delle fatture non costituisce, di per sé, prova del danno, se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (v. Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass., 19/7/2011, n. 15832).
Deve infine essere rigettata anche la richiesta di parte opponente di riconoscimento del proprio credito di euro 25.367,28, somma derivante da n. 6 note di credito emesse in suo favore per maggiori servizi a consumo fatturati nel 2018, in quanto, come è stato correttamente eccepito da parte opposta, tale importo risulta essere stato decurtato dalla somma reclamata con decreto ingiuntivo (in base a quanto emerge dai doc. nn. 56-61 del fascicolo monitorio prodotto in atti) e, in ogni caso, non è compensabile ex art. 56 L. Fall, essendo stata rigettata, in questa sede, la domanda di pagamento proposta dal
Parte
nei confronti di CP_1
Alla luce delle suesposte considerazioni le domande riconvenzionali spiegate da parte opponente devono essere rigettate, ad eccezione della domanda volta ad accertare il grave inadempimento contrattuale imputabile alla . CP_1
Attesa la sostanziale soccombenza reciproca le spese di lite possono essere compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento dell'opposizione proposta dalla revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 9606/2021 emesso da questo Tribunale, in quanto notificato oltre i termini perentori previsti dall'art. 644 c.p.c. e rigetta la domanda di pagamento dell'importo di €
496.724,47, oltre interessi moratori, formulata dal nei confronti Controparte_1 dell'opponente;
2. in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali avanzate dalla Parte_1
accerta il grave inadempimento contrattuale imputabile alla;
[...] CP_1
3. Rigetta le ulteriori domande riconvenzionali spiegate dalla Parte_1
4. Compensa tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Roma in data 27.1.2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
Redatto con la collaborazione del MOT, dott.ssa Rebecca Parpiglia.
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