Ordinanza cautelare 29 febbraio 2024
Decreto cautelare 24 maggio 2024
Ordinanza cautelare 2 agosto 2024
Ordinanza collegiale 1 ottobre 2025
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/01/2026, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01763/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01289/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1289 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Mattia Matarazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. il provvedimento di esclusione dal concorso interno, per titoli ed esami, a 80 posti per l''''''''ammissione al 27° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente dell''''''''Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza armata;
2. per quanto possa occorrere, il bando del concorso anzidetto nelle parti in cui (allegato A) definisce gli incarichi che consentono l''''''''accesso al concorso come “requisiti speciali” – in contrasto con l''''''''art. 2, co. II, del bando medesimo, che definisce tali incarichi come “condizioni” – e per l''''''''effetto (art. 2, co. IV) sembra prescriverne la permanenza, a pena di esclusione, anche oltre il termine di presentazione delle domande, sino alla data di inizio del relativo corso di formazione;
3. le graduatorie provvisorie e definitive del ridetto concorso, nonché l''''''''atto di proclamazione dei vincitori, qualora esistenti (atti non noti);
4. ogni altro atto del procedimento successivo a quello sub 1 (atti non noti).
e per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CI AN il 22/5/2024:
1. il decreto del Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare M_D AB05933 REG2024 0272563 del 6 maggio 2024 – a data odierna noto solamente per estratto – con cui si approvano le graduatorie finali di merito degli idonei e dei vincitori del concorso interno, per titoli ed esami, a 80 posti per l''''ammissione al 27° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente dell''''Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza armata;
2. l''''avviso di convocazione dei candidati ammessi alla frequenza del 27° corso di formazione, con i relativi allegati;
3. ogni altro atto del procedimento successivo a quelli sub 1 e 2 (atti non noti)
e per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CI AN il 22/5/2024:
1. il decreto del Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare M_D AB05933 REG2024 0272563 del 6 maggio 2024 – a data odierna noto solamente per estratto – con cui si approvano le graduatorie finali di merito degli idonei e dei vincitori del concorso interno, per titoli ed esami, a 80 posti per l''''ammissione al 27° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente dell''''Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza armata;
2. l''''avviso di convocazione dei candidati ammessi alla frequenza del 27° corso di formazione, con i relativi allegati;
3. ogni altro atto del procedimento successivo a quelli sub 1 e 2 (atti non noti)
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CO RI il 18\6\2024 :
1. il decreto del Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare M_D AB05933 REG2024 0272563 del 6 maggio 2024 – depositato da parte resistente in forma integrale nel presente giudizio, e precisamente in data 12 giugno 2024 – con cui si approvano le graduatorie finali di merito degli idonei e dei vincitori del concorso interno, per titoli ed esami, a 80 posti per l’ammissione al 27° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente dell’Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza armata;
2. per invalidità derivata, l’avviso di convocazione dei candidati ammessi alla frequenza del 27° corso di formazione, con i relativi allegati;
3. ogni altro atto del procedimento successivo a quelli sub 1 e 2 (atti non noti)
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CO RI il 31\3\2025 :
annullamento:
1. del decreto del Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare M_D AB05933 REG2025 0052427 del 30 gennaio 2025, con cui:
- si approva la graduatoria finale di merito dei frequentatori del 27° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente dell’Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza armata;
- si conferisce ai nominati frequentatori la nomina a Sergente;
- si dispone l’inserimento dei ridetti frequentatori nel ruolo dei Sergenti dell’Esercito con decorrenza giuridica e amministrativa 14 luglio 2024 e anzianità relativa secondo l’ordine di elencazione della graduatoria;
nelle parti in cui il ricorrente ne è rimasto escluso;
2. di ogni altro atto successivo del procedimento (atti non noti)
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CO RI il 31\3\2025 :
annullamento:
1. del decreto del Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare M_D AB05933 REG2025 0052427 del 30 gennaio 2025, con cui:
- si approva la graduatoria finale di merito dei frequentatori del 27° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente dell’Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza armata;
- si conferisce ai nominati frequentatori la nomina a Sergente;
- si dispone l’inserimento dei ridetti frequentatori nel ruolo dei Sergenti dell’Esercito con decorrenza giuridica e amministrativa 14 luglio 2024 e anzianità relativa secondo l’ordine di elencazione della graduatoria;
nelle parti in cui il ricorrente ne è rimasto escluso;
2. di ogni altro atto successivo del procedimento (atti non noti)
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. ME De NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
--il ricorrente ha partecipato al concorso per “l’ammissione al 27°corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente dell’esercito da immettere nel ruolo dei sergenti” e precisamente per i 6 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei volontari in s.p. da immettere nel ruolo dei Sergenti con Specializzazione Operatori, Incarico principale/Posizione organica Tecnico del Genio/Artificiere da assegnarsi ad esito della fase basica del corso;
--egli aveva originariamente lamentato di essere stato illegittimamente escluso dal concorso –benchè utilmente collocabile nella graduatoria di accesso- per non aver conservato uno dei requisiti di partecipazione (incarico di fuciliere) fino all’avvio del corso di formazione;
--in particolare aveva evidenziato che la perdita del requisito era stata determinata da una decisione unilaterale dell’Amministrazione successiva all’espletamento delle prove concorsuale;
--questo TAR in sede cautelare con ordinanza n. 856/2024 aveva reputato non privo di fumus il ricorso osservando che detto requisito di partecipazione risultava regolarmente posseduto dal ricorrente al momento della presentazione della domanda ma era poi venuto meno solo a causa di una diversa assegnazione operativa nel frattempo ordinata dal Comando di afferenza, ritenendo prima facie di dubbia ragionevolezza l’interpretazione delle norme concorsuali che prescrivesse, a pena di esclusione, la necessaria conservazione di condizioni di impiego non dipendenti dal candidato e rimesse anzi all’insindacabile discrezionalità dell’Amministrazione con l’effetto di consentirle, persino a prove già espletate, di interferire sugli esiti del concorso;
--conseguentemente con la citata ordinanza veniva disposta l’ammissione con riserva “alla continuazione della procedura concorsuale salva ogni ulteriore determinazione dell’Amministrazione”;
--l’Amministrazione dando seguito all’ordinanza citata con il decreto M_D AB05933 REG2024 0272563 del 6 maggio 2024 con cui la Direzione generale per il personale militare includeva il sig. CI nella graduatoria finale di merito degli idonei, ma contestualmente lo escludeva dalla graduatoria finale di merito dei vincitori, provvedimento contro il quale insorgeva il ricorrente in data 22.5.2024 con motivi aggiunti e richiesta di misure cautelari e monocratiche urgenti, lamentando, tra l’altro, difetto di motivazione ed elusione dell’ordinanza;
--con lo stesso atto del 22.5.24 veniva impugnato pure il decreto del Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare M_D AB05933 REG2024 0272563 del 6 maggio 2024 – noto solamente per estratto – con cui si approvano le graduatorie finali di merito degli idonei e dei vincitori del concorso interno, per titoli ed esami, a 80 posti per l’ammissione al 27° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente dell’Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza armata e l’avviso di convocazione dei candidati ammessi alla frequenza del 27° corso di formazione, con i relativi allegati;
--i motivi aggiunti erano notificati ritualmente anche ad almeno un controinteressato, il sig. TI;
--il Presidente della sezione disponeva quindi nuove misure cautelari monocratiche con decreto 23-24 maggio 2024 n. 2127 “ avuto precipuo riguardo al pregiudizio dedotto e al solo scopo di giungere alla decisione collegiale re adhuc integra” ammetteva “con riserva e in soprannumero il ricorrente alla frequenza del 27° corso per la Specializzazione operatori, Incarico principale/Posizione organica Tecnico del genio/artificiere, ferma restando la graduatoria approvata e fino alla data della pronuncia nella sede cautelare collegiale ” e fissava per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 19 giugno 2024;
--intanto in data 12 giugno 2024 il Ministero depositava in giudizio la versione non più omissata del suo decreto del 6 maggio 2024 da cui emergeva che: «VISTO il ricorso proposto dal candidato CI AN […] avverso l’esclusione dal concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 27° corso di formazione basico»; «VISTA l’ordinanza n. 856/2024 del 29 febbraio 2024 con la quale il T. A. R. per il Lazio ha accolto la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato e ha disposto l’ammissione con riserva del candidato CI AN al predetto concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 27° corso di formazione basico»; «CONSIDERATO che, in esecuzione della sopracitata ordinanza, il candidato CI AN è stato ammesso, con riserva, alla prosecuzione del predetto concorso interno per titoli ed esami»; «PRESO ATTO che il precitato CI AN al termine della procedura concorsuale ha riportato un punteggio idoneo a collocarlo utilmente nella relativa graduatoria di merito»; si concludeva disponendo che «Per le motivazioni indicate nelle premesse, la posizione di CI AN, collocato utilmente in graduatoria, resta subordinata alla definizione del contenzioso pendente»;
--con memoria dell’Avvocatura veniva ulteriormente spiegato che, nell’opinione ministeriale, l’ordinanza n. 856/2024 laddove aveva ammesso il ricorrente, con riserva dell’esito del giudizio di merito, alla continuazione della procedura concorsuale» facendo «salva ogni ulteriore determinazione dell’Amministrazione», avrebbe inteso limitare gli effetti dell’accoglimento della domanda cautelare alla sola procedura concorsuale in senso stretto (cioè alla valutazione preliminare propedeutica all’ammissione) senza disporre la conseguente partecipazione al corso di formazione basico;
--insorgeva avverso le nuove ragioni palesate dall’Amministrazione il ricorrente chiedendo ed ottenendo, alla camera di consiglio del 19 giugno 2024, rinvio per l’intervenuta proposizione di ulteriori motivi aggiunti da parte sua depositati in data 18.6.2024;
--prima della camera di consiglio del 10 luglio 2024 fissata per la trattazione delle richieste cautelari avanzate con i nuovi motivi aggiunti, il ricorrente dava atto dell’avvenuto perfezionamento della notifica dei secondi motivi aggiunti al controinteressato TI in data 20.6.2024 in tempo però non utile per la trattazione all’udienza cautelare stabilita con rinvio della causa a quella successiva; contestualmente l’udienza pubblica di trattazione già fissata in esito all’ordinanza n.856/2024 veniva, a seguito della presentazione dei secondi motivi aggiunti, rinviata al 12.2.2025;
--in prossimità della nuova camera di consiglio del 31 luglio 2024 il ricorrente riferiva di aver “ultimato con successo il 27° corso di formazione basico consequenziale al concorso a 80 posti di Sergente” (svoltosi in modalità: e – learning presso i reparti d’appartenenza, dal 14 al 26 maggio 2024 e, in presenza, presso l’Istituto, dal 27 maggio al 14 luglio 2024) e di aver pertanto “conseguito l’assegnazione di uno dei sei posti messi a concorso per l’incarico di artificiere”;
--nella camera di consiglio del 31 luglio 2024 con l’ordinanza n. 3514/2024 questo TAR accoglieva l’istanza cautelare accessoria ai motivi aggiunti confermando le decisioni già assunte con l’ordinanza n.856/2024 e il decreto presidenziale monocratico n. 2127/2024 “per l’effetto sospendendo l’efficacia, oltre che degli atti già impugnati con il ricorso principale, anche del decreto M_D AB05933 REG2024 0272563 del 6 maggio 2024, della graduatoria e di ogni atto presupposto e conseguente impugnati coi motivi aggiunti ciò nei limiti dell’interesse del ricorrente e nella misura in cui risultassero d’impedimento alla partecipazione del graduato CI al 27° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito da immettere nel ruolo dei sergenti ed al raggiungimento da parte sua delle conseguenziali utilità previste per i partecipanti”;
--di seguito, in data 30 gennaio 2025, il Ministero, a conclusione del corso adottava l’ulteriore decreto M_D AB05933 REG2025 0052427, con cui dopo aver approvato la graduatoria finale di merito dei frequentatori del 27° corso di formazione basico dei sergenti conferiva loro la nomina a sergente e li immetteva nel relativo ruolo, con esclusione però del graduato CI per il quale i detti effetti erano subordinati alla definizione del contenzioso pendente;
--insorgeva contro tale provvedimento il ricorrente con ulteriori motivi aggiunti, lamentando tra l’altro la disattenzione dell’effettiva portata della misura cautelare giudiziale già concessa;
-- all’udienza pubblica del 24 settembre fissata per la decisione dei gravami questo TAR rilevava l’esigenza pregiudiziale di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti vincitori del citato Corso autorizzando -stante l’elevato numero la notifica per pubblici proclami;
--adempiuto l’incombente, senza che alcun controinteressato si fosse costituito la causa era assunta in decisione all’udienza pubblica del 21 gennaio 2026;
2) ciò premesso ritiene il Collegio che:
--ricorso e motivi aggiunti siano fondati nei termini di cui in seguito;
--risulta condivisibile la censura di cui al ricorso al motivo “II. Violazione dell’art. 2-bis, l. 7 agosto 1990 n. 241: violazione del principio di buona fede. Violazione di legge. Eccesso di potere per violazione degli ulteriori principi di lealtà e correttezza procedimentale, come corollari dei canoni di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost” nella quale è stato lamentato che il requisito (incarico di fuciliere) di cui l’Amministrazione nel provvedimento inizialmente gravato contesta la mancanza al graduato CI fosse in realtà da lui posseduto al momento della presentazione della domanda e che non sia stato poi conservato fino al momento dell’avvio del corso di formazione per effetto di una decisione di diversa assegnazione nel frattempo assunta dal proprio Comando di afferenza;
--l’Amministrazione ha senz’altro malgovernato la disposizione concorsuale che prescriveva, a pena di esclusione, la protrazione della conservazione sino alla data di inizio del relativo corso di formazione anche di qualità legate alla condizione di impiego nella forza armata, non distinguendo le modifiche intervenute per scelta del candidato da quelle invece dipendenti -come nel caso di specie- dalla volontà discrezionale dell’Autorità;
-- la privazione dell’incarico di fuciliere, decisa nella sua legittima potestà organizzativa dall’Amministrazione, non poteva però assurgere a causa di esclusione della selezione a prove già espletate, con l’effetto di modificarne gli esiti ex post;
--è pure condivisibile come sostenuto nei motivi aggiunti -per quanto, almeno in parte, più assimilabili ad istanze ex art. 59 CPA (questione però a questo punto quasi accademica)- che l’ordinanza n. 856/2024 e l’ulteriore n. 3514/2024 di questo TAR risultavano logicamente interpretabili nel senso che le ragioni cautelari del graduato CI andassero tutelate con la sua ammissione con riserva e in soprannumero alla frequenza del 27°corso di formazione con ogni ulteriore conseguenza prevista in caso di superamento del corso stesso;
--conclusivamente i gravami vanno accolti con annullamento dei provvedimenti impugnati e per l’effetto, alla luce del positivo risultato conseguito all’esito del citato corso di formazione dal graduato CI, gli spettino -definitivamente e pleno jure- la nomina a Sergente e l’immissione nel relativo ruolo ed ogni altra utilità già conseguita dai colleghi del medesimo corso.
Risulta equo che le spese seguano la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
--li accoglie come in motivazione e, per l’effetto, annulla nei limiti d’interesse gli atti impugnati salvi i successivi provvedimenti con cui l’Amministrazione dovrà consolidare pleno jure la posizione del ricorrente cui spetta, alla luce della frequentazione con successo del 27°corso di formazione, la conseguente nomina a sergente e l’immissione nel relativo ruolo ed ogni altra utilità già attribuita ai colleghi del medesimo corso;
--condanna l’Amministrazione intimata al pagamento alla parte ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 4000,00 (quattromila/00) oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, CNPA e IVA (se dovuta) sul coacervo con ulteriore onere, come per legge, di rimborso degli importi versati per contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA IN, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
ME De NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME De NO | VA IN |
IL SEGRETARIO