TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/01/2026, n. 1763
TAR
Ordinanza cautelare 29 febbraio 2024
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TAR
Decreto cautelare 24 maggio 2024
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Ordinanza cautelare 2 agosto 2024
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Ordinanza collegiale 1 ottobre 2025
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Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione del principio di buona fede e correttezza procedimentale

    L'Amministrazione ha gestito erroneamente la disposizione concorsuale che prevedeva la conservazione di un requisito legato alla condizione di impiego, senza distinguere tra modifiche dovute alla scelta del candidato e quelle derivanti dalla volontà discrezionale dell'Autorità. La perdita dell'incarico di fuciliere, decisa dall'Amministrazione nella sua potestà organizzativa, non poteva costituire causa di esclusione dalla selezione a prove già espletate, modificandone gli esiti ex post.

  • Accolto
    Interpretazione restrittiva delle ordinanze cautelari

    Le ordinanze cautelari (n. 856/2024 e n. 3514/2024) tutelavano le ragioni cautelari del ricorrente con l'ammissione con riserva e in soprannumero alla frequenza del corso, con ogni ulteriore conseguenza prevista in caso di superamento.

  • Accolto
    Esclusione nonostante esito positivo del corso e ordinanze cautelari

    Alla luce del positivo risultato conseguito all'esito del corso di formazione, il ricorrente ha diritto alla nomina a Sergente e all'immissione nel relativo ruolo, nonché ad ogni altra utilità già conseguita dai colleghi del medesimo corso, in piena attuazione delle misure cautelari concesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/01/2026, n. 1763
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1763
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo