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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17314 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa ME Pellettieri nella causa N.R.G. 13273/2023 pervenuta all'udienza del 7 luglio 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. , vertente tra: nato a [...] il [...] difeso giusta delega in atti dall'Avv. Delfo Maria Parte_1
Sambataro
APPELLANTE
E
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Rita Di Meo CP_1 P.IVA_1
APPELLATA
, contumace Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 24086/2022 depositata CP_1
il 16.12.2022 – spese processuali- costituzione della P.A. a mezzo di funzionario delegato – rimborso spese vive documentate
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 7 luglio 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti ,della comparsa di costituzione e risposta di
[...] nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si CP_1
richiamano.
ha interposto gravame nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Parte_1
(sentenza di primo grado depositata il 16.12.2022- atto di citazione in appello notificato il 24.2.2023
e iscrizione a ruolo in pari data ) e nel rispetto dei criteri di ammissibilità indicati dall'art. 342
c.p.c. - avendo indicato le parti della motivazione oggetto di censura , le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere compiuta contezza delle criticità della sentenza di primo grado- , avverso la sentenza del GDP di indicata in epigrafe che ha condannato l'odierno appellante CP_1 alla refusione delle spese di lite in favore dell'Ente impositore, cioè , costituitasi in CP_1
primo grado a mezzo di funzionario a ciò delegato .
Ha dedotto l'appellante quale unico motivo di appello che era costituita in primo CP_1
grado a mezzo di un funzionario delegato, e che non aveva diritto a vedersi rifondere le spese di lite, comprensive dei diritti e di onorari di avvocato, potendo unicamente conseguire il rimborso delle spese vive documentate in apposita notula , laddove il GDP aveva condannato il alla Pt_1
refusione delle spese di lite in favore di , liquidate in € 50,00 . CP_1
Tanto premesso , venendo al merito del gravame , rileva il Tribunale che l'appello è fondato e merita accoglimento , in considerazione del fatto che il primo Giudice, pur avendo fatto applicazione del generale principio della soccombenza , ha condannato l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore di , costituitasi in primo grado a mezzo di funzionario CP_1
delegato , senza tuttavia considerare che ,allorquando l' si costituisca a Controparte_3
mezzo di funzionario delegato, non sono dovuti gli onorari e i diritti di avvocato , ma unicamente il rimborso delle spese vive sostenute, documentate in apposita nota (Cass. Civ. 18066/2007;
30597/2017).
Nel caso in esame non risulta che abbia in primo grado documentato o comunque CP_1
depositato una note spese in riferimento agli esborsi effettivamente sostenuti .
Deve pertanto revocarsi la statuizione di condanna di alle spese di lite disposta in CP_1
primo grado;
fermo il resto della impugnata sentenza .
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali del presente grado le stesse seguono la soccombenza nei rapporti tra l'appellante e;
spese da liquidarsi ai sensi del D.M. CP_1
55/2014 (scaglione fino ad € 1100,00) con distrazione in favore dell'Avv. Delfo Maria Sambataro che le ha anticipate .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la statuizione di condanna di
[...]
alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di Pt_1 [...]
; fermo il resto;
CP_1
b) condanna alla refusione delle spese del secondo grado in favore CP_1 dell'appellante che, distratte in favore del suo procuratore , che le ha anticipate, si liquidano in € 332,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge, oltre rimborso del contributo unificato;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 7 dicembre 2025
Dott.ssa ME Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa ME Pellettieri nella causa N.R.G. 13273/2023 pervenuta all'udienza del 7 luglio 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. , vertente tra: nato a [...] il [...] difeso giusta delega in atti dall'Avv. Delfo Maria Parte_1
Sambataro
APPELLANTE
E
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Rita Di Meo CP_1 P.IVA_1
APPELLATA
, contumace Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 24086/2022 depositata CP_1
il 16.12.2022 – spese processuali- costituzione della P.A. a mezzo di funzionario delegato – rimborso spese vive documentate
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 7 luglio 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti ,della comparsa di costituzione e risposta di
[...] nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si CP_1
richiamano.
ha interposto gravame nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Parte_1
(sentenza di primo grado depositata il 16.12.2022- atto di citazione in appello notificato il 24.2.2023
e iscrizione a ruolo in pari data ) e nel rispetto dei criteri di ammissibilità indicati dall'art. 342
c.p.c. - avendo indicato le parti della motivazione oggetto di censura , le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere compiuta contezza delle criticità della sentenza di primo grado- , avverso la sentenza del GDP di indicata in epigrafe che ha condannato l'odierno appellante CP_1 alla refusione delle spese di lite in favore dell'Ente impositore, cioè , costituitasi in CP_1
primo grado a mezzo di funzionario a ciò delegato .
Ha dedotto l'appellante quale unico motivo di appello che era costituita in primo CP_1
grado a mezzo di un funzionario delegato, e che non aveva diritto a vedersi rifondere le spese di lite, comprensive dei diritti e di onorari di avvocato, potendo unicamente conseguire il rimborso delle spese vive documentate in apposita notula , laddove il GDP aveva condannato il alla Pt_1
refusione delle spese di lite in favore di , liquidate in € 50,00 . CP_1
Tanto premesso , venendo al merito del gravame , rileva il Tribunale che l'appello è fondato e merita accoglimento , in considerazione del fatto che il primo Giudice, pur avendo fatto applicazione del generale principio della soccombenza , ha condannato l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore di , costituitasi in primo grado a mezzo di funzionario CP_1
delegato , senza tuttavia considerare che ,allorquando l' si costituisca a Controparte_3
mezzo di funzionario delegato, non sono dovuti gli onorari e i diritti di avvocato , ma unicamente il rimborso delle spese vive sostenute, documentate in apposita nota (Cass. Civ. 18066/2007;
30597/2017).
Nel caso in esame non risulta che abbia in primo grado documentato o comunque CP_1
depositato una note spese in riferimento agli esborsi effettivamente sostenuti .
Deve pertanto revocarsi la statuizione di condanna di alle spese di lite disposta in CP_1
primo grado;
fermo il resto della impugnata sentenza .
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali del presente grado le stesse seguono la soccombenza nei rapporti tra l'appellante e;
spese da liquidarsi ai sensi del D.M. CP_1
55/2014 (scaglione fino ad € 1100,00) con distrazione in favore dell'Avv. Delfo Maria Sambataro che le ha anticipate .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la statuizione di condanna di
[...]
alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di Pt_1 [...]
; fermo il resto;
CP_1
b) condanna alla refusione delle spese del secondo grado in favore CP_1 dell'appellante che, distratte in favore del suo procuratore , che le ha anticipate, si liquidano in € 332,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge, oltre rimborso del contributo unificato;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 7 dicembre 2025
Dott.ssa ME Pellettieri