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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/01/2025, n. 3822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3822 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. -
all'esito dell'udienza del 7 novembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2343 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA
, , , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3
dall'avv. Giovanni De Francesco, elettivamente domiciliati come in atti
Appellanti
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta, CP_1
elettivamente domiciliato come in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2121/2022 del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, pubblicata in data 08/03/2022
Conclusioni delle parti: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso proposto da , e , nella loro qualità di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3
CP_ di , con cui, chiamando in giudizio l' chiedevano di “accertare e dichiarare Persona_1
il diritto dei ricorrenti, quali eredi legittimi del sig. al pagamento del TFR e delle Controparte_2 ultime tre mensilità di competenza del Fondo di Garanzia e, conseguentemente, condannare l' CP_1
a corrispondere la complessiva somma di € 23.773,76 ( di cui € 1.850,82 a titolo di ultime tre mensilità ed € 21.922,94 a titolo di TFR), oltre ad interessi e rivalutazione come per legge”, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
A sostegno delle loro richieste i ricorrenti deducevano: -di avere il loro dante causa, Persona_1
, lavorato alle dipendenze della società Eurobath s.r.l. dal 01/10/2003 al 12/09/2017, data
[...]
del licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
di non avere la società, dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, corrisposto i ratei di fine rapporto pari ad € 6.960,94 ( comprensivi della retribuzione di settembre di € 658,07 e della 13ma mensilità di € 1.192,75) né il TFR pari ad €
21,922,94; di avere ottenuto dal Tribunale, a seguito di ricorso depositato il 28/05/2019, il decreto ingiuntivo per il pagamento della complessiva somma di € 28.833,78, oltre accessori, divenuto definitivo per mancata opposizione in data 3/10/2019; di essere risultati vani i tentativi di notifica dell'atto di precetto risultando chiusa la sede della società e l'amministratore irreperibile;
di avere presentato istanza di fallimento, rigettata dal Tribunale in considerazione dell'ammontare del credito;
di avere presentato gli odierni ricorrenti, quali eredi di , dopo il decesso di Persona_1
CP_ quest'ultimo, domanda al Fondo di Garanzia gestito dall' per ottenere il pagamento delle somme relative alle ultime tre mensilità di retribuzione e del TFR, rigettata al pari del ricorso al Comitato
CP_ Provinciale dell' CP_ Si costituiva l' che chiedeva il rigetto della domanda.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso argomentando che: i) il Fondo di
Garanzia si sostituisce al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro che rientrino nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure concorsuali;
b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio dell'impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la cessazione del rapporto, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'impresa.; ii) nel caso in esame il datore di lavoro non risultava assoggettabile a procedure concorsuali, atteso che con decreto del Tribunale di Tivoli n. 238/2019 era stata rigettata l'istanza di fallimento, ed il termine di dodici mesi andava calcolato dalla data di proposizione dell'atto di iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, rappresentata dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 3/6/2019; iii) la pretesa per i crediti diversi dal TFR era quindi fuori da tale lasso temporale afferendo alla retribuzione del mese di settembre 2017 e ai ratei della tredicesima 2017, maturati alla cessazione del rapporto, avvenuta il 12 settembre 2017; iv) quanto alla pretesa avente ad oggetto il TFR la parte ricorrente non aveva intrapreso né tentato di intraprendere alcuna azione esecutiva nei confronti della società Eurobath essendosi limitata a notificare a quest'ultima l'atto di precetto e non risultava eseguita alcuna ricerca in ordine ad eventuali trasferimenti della sede aziendale né in ordine alla titolarità da parte della società di beni mobili o immobili.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto appello e gli altri litisconsorti necessari Parte_1
censurando la sentenza impugnata per: 1) error in judicando. Violazione e/o falsa applicazione di norme giuridiche e di principi di diritto- violazione dll'art. 479 c.p.c.- omessa e/o errata valutazione dei fatti: il precetto on era mai stato possibile notificarlo per scomparsa della società e per irreperibilità del suo legale rappresentante, pertanto nessuna azione esecutiva poteva essere intrapresa;
2) error in judicando- violazione e/o falsa applicazione di norme giuridiche e di principi di diritto- violazione e/o falsa applicazione dell'art- 2 co 5 della legge 297/1982 e dell'art. 2 del D.
Lgs n. 80/1992 anche in relazione alla Direttiva 2008/94/CE- omessa e/o errata valutazione dei fatti;
3) condanna alle spese violazione art. 152 disp. att. c.p.c. non avendo i ricorrenti percepito il reddito nell'importo indicato dall'art. 76, adeguato dall'art. 77 del dpr 115/2002.
Hanno, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza,
l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso introduttivo del giudizio. CP_ Si è costituito l' resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
I motivi di appello congiuntamente esaminati sono infondati.
Come è noto l'art. 2 della L. 29 maggio 1982, n. 297 ha istituito presso l il "Fondo di Garanzia CP_1
per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di intervenire nel pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità in sostituzione del datore di lavoro in caso di insolvenza di quest'ultimo. Fondo che interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali (Circ. n. 74 del 15/07/2008): per il primo caso il Fondo garantisce il pagamento CP_1
dell'intero TFR nella misura in cui è accertato nell'ambito della procedura concorsuale o individuale aperta a carico del datore di lavoro, ricorrendo la seconda ipotesi, di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale, il comma 5 dell'art. 2 legge 297/82 stabilisce invece che "Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto".
Tale regime di tutela è stato riprodotto anche nel D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 80 di "Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro", che nell'art. 1 co. 1 ha stabilito che "Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito
e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2". Il comma successivo stabilisce che "Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempre che, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti".
In tema di intervento del Fondo di Garanzia dell di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 80 del 1992, il CP_1
trattamento di fine rapporto, che il Fondo è tenuto a versare in sostituzione del datore di lavoro in caso di insolvenza di quest'ultimo, costituisce un'obbligazione di contenuto corrispondente a quella gravante sul datore di lavoro, definitivamente accertata con l'ammissione allo stato passivo esecutivo della procedura concorsuale (Cass. civ. Sez. lav., 24/04/2008, n. 10713). La Corte di legittimità, con sentenza del 28 gennaio 2020, n. 1886, ha rilevato: “…Questa Corte ha da tempo posto il principio secondo cui, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore assicurato, che pretenda il pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia istituito presso l' ai sensi dell'art. 2, l. n. CP_1
297/1982, ha l'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento e che il suo credito è stato ammesso nello stato passivo, ovvero, qualora l'ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione, ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento, ex art. 2, comma 5, l. n. 297/1982, cit. ( Cass. nn. 11945 e 13305 del 2007). I suesposti principi sono stati ribaditi anche nell'ipotesi in cui l'esame della domanda (tardiva) di insinuazione sia stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo (Cass. n.1886/2020, cass. N. 7877 del 2015) e poggiano sull'esame complessivo della disposizione di cui all'art. 2, l. n.
297/1982, da cui emerge chiaramente che il legislatore ha ancorato l'intervento del alla CP_3
ricorrenza di due distinte ed alternative ipotesi: da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2 e ss.); dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti
l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5). Così ricostruito il sistema, del tutto correttamente la Corte di merito ha ritenuto che la previsione dell'art. 2, comma 5, l. n. 297/1982, dovesse trovare applicazione anche nel caso di specie, in cui il giudice fallimentare, essendo emerso che non poteva essere acquisito attivo alcuno da distribuire ai creditori, ha disposto con decreto la chiusura del fallimento del datore di lavoro dell'odierno ricorrente prima ancora dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo: è sufficiente al riguardo rilevare che, comportando la chiusura del fallimento il ritorno del datore di lavoro in bonis, ben poteva l'odierno ricorrente procurarsi un titolo esecutivo e promuovere la conseguente azione esecutiva nei confronti della società, ovvero, a seguito della sua cancellazione, nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (così Cass. S.U. n. 6070 del 2013). Si deve piuttosto aggiungere che, in casi del genere, il previo esperimento di un'azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso, siccome paventato da parte ricorrente, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro. Di talché l'ipotesi qui in esame rimane affatto estranea a quelle esaminate da Cass. nn. 8529 del 2012,
11379 del 2008, 9108 del 2007 e 14447 del 2004, perché ciò che in quei casi è stato escluso, in dipendenza delle peculiarità dei casi di specie, è la necessità del preventivo esperimento di un'azione esecutiva di volta in volta mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che il lavoratore assicurato si munisse di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro. Segue da quanto sopra che nessun dubbio di legittimità costituzionale della disposizione di cui al comma 5 può sorgere rispetto a quella di cui al comma 2 dell'art. 2, l. n. 297/1982, giacché entrambi i casi postulano che il diritto al TFR sia stato positivamente accertato nei confronti del suo legittimo debitore, vale a dire il datore di lavoro: e ciò o mediante la verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso…”.
L'art. 2 comma 1 citato dispone che “Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' intervenuta durante la continuazione dell' attività dell'impresa”.
Con riguardo al caso di specie è pacifico in atti, e documentalmente provato, che il dante causa degli odierni appellanti aveva richiesto, in data 28/5/2019, al Tribunale di Tivoli decreto ingiuntivo nei confronti della ex datrice di lavoro, decreto emesso il 3/10/2019; che con successiva istanza del
10/07/2020 aveva presentata istanza di fallimento della società, datrice di lavoro, rigettata in considerazione dell'ammontare del credito. In base alla previsione di legge sopra richiamata (ipotesi sub a), l'atto cui occorre fare riferimento per il calcolo a ritroso dei dodici mesi coperti dalla garanzia in esame è la richiesta di decreto ingiuntivo. In tale senso milita la giurisprudenza di legittimità in base alla quale “Il Fondo di garanzia (istituito presso l e dal medesimo gestito, ai sensi dell'art. CP_1
2 della legge n. 297 del 1982 e dell'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C - 373\95), non la data d'apertura della procedura concorsuale, ma la data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura concorsuale. (Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda del lavoratore, essendo trascorsi oltre due anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l'apertura della procedura concorsuale, senza considerare che il lavoratore si era attivato a richiedere, entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, un decreto d'ingiunzione)” (Cass. n. 1885/2005). Anche successivamente la S.C. ha ribadito che “ai fini del computo a ritroso del termine di dodici mesi, rileva anche la data in cui il lavoratore ha posto in essere atti d'iniziativa (nel caso di specie, decreto d'ingiunzione del 3.2.1994) volti a far valere in giudizio il credito” (Cass. n. 12634/2008; Cass. n. 22621/2007 alle cui motivazioni si rinvia). In applicazione dei detti principi appare di tutta evidenza come il credito azionato (maturato a settembre 2017) finisca per porsi fuori dal termine di dodici mesi da computarsi a ritroso dal 28/5/2019, data in cui è stato proposto il ricorso monitorio.
Quanto alla richiesta di pagamento del TFR osserva la Corte che, tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel caso in esame parte appellante non ha dato prova di aver tentato alcuna azione esecutiva nei confronti del datore di lavoro evincendosi dalla documentazione prodotta che aveva tentato la notifica dell'atto di precetto, ma non aveva intrapreso alcun procedimento di esecuzione, mobiliare, immobiliare, o presso terzi. Condivisibile è pertanto la motivazione del
Tribunale che, non risultando essere stata eseguita alcuna ricerca in ordine ad eventuali trasferimenti della sede aziendale tra il primo ed il secondo tentativo di notifica dell'atto di precetto ( unica visura camerale è del 13/7/2020, antecedente di quasi un anno al secondo tentativo del 18/6/2021), come nessuna ricerca in ordine alla titolarità di beni da parte dell'ex datore di lavoro, ha rigettato il ricorso per essere la domanda del ricorrente priva di riscontro quanto ai presupposti per il suo accoglimento.
Infondato, infine, è anche il terzo motivo di appello con cui si censura la condanna alle spese da parte del giudice di prime cure pur in presenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. cp.c.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. al fine di ottenere il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite nei giudizi, quale quello di specie, per prestazioni previdenziali o assistenziali, l'interessato ha l'onere di rendere, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine al possesso, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, delle condizioni reddituali indicate nell'articolo menzionato (e cioè la titolarità, nell'anno precedente a quello della pronuncia, “di un reddito imponibile ai fini Irpef, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilite ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.
115").
Nel presente caso di specie nessuna dichiarazione in tal senso era stata depositata essendo stata allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per uso successione (all. 11) contenente esclusivamente una dichiarazione relativa alla composizione del nucleo familiare ma che non contiene dichiarazioni in merito al reddito e, tanto meno, l'impegno dei ricorrenti a comunicare le eventuali variazioni reddituali e che risulta comunque priva di qualsiasi riferimento all'art. 152 disp. att c.p.c., impegno che non può nemmeno ritenersi in qualche modo desumibile dal complessivo contenuto della dichiarazione stante la mancanza in tale dichiarazione di qualsiasi riferimento alla norma citata.
Si richiamano a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sostituito dall'art. 42, comma
11, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, è, tuttavia, inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito (cfr. Cass. n. 5363 del 04/04/2012
e Cass. n. 22952 del 10/11/2016).
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello dovrà pertanto essere respinto.
La particolare natura della controversia consente di compensare integralmente tra le parti le spese del grado.
In considerazione del tenore della decisione ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello per il ricorso in appello, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa