TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/05/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2248/2023 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CAVALCANTI MARCO;
Ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. VIRCILLO SIMONA e CUMINO SILVIA;
Resistente
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.6.2023 e ritualmente notificato esponeva: Parte_1 di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dall' in qualità Controparte_1 di Dirigente Medico Veterinario di I° Livello dal
01.02.1990 sino al 01.07.2022 data in cui veniva collocato in quiescenza;
che con delibera del Direttore Generale dell' Pt_2
nr 1031 del 30.10.2020,gli veniva formalmente
[...] affidato il compito di dirigere, come sostituto, l'Unità Operativa Complessa “ Controparte_2
” dell'Area C del Servizio
[...]
Veterinario per come così individuata ed inserita nell'Atto Aziendale ( All.nr 2) all'esito della procedura selettiva indetta con deliberazione n.710 del
01.09.2020, bandita in attesa dell'espletamento dell'avviso pubblico per la copertura del posto vacante, per un periodo temporale contrattualmente limitato di 9 mesi, rinnovabili, e con la contestuale previsione di una indennità di sostituzione pari ad € 600,00 mensili;
che,decorso detto termine ed in assenza dell'espletamento del Bando per la copertura del posto ancora vacante in pianta organica,con nota del
Part Commissario Straordinario dell' del 06.09.2021 veniva rinnovato, sempre in suo favore, l'incarico di sostituzione per un periodo ulteriore di nove mesi alle medesime condizioni economiche;
che,alla scadenza del temine indicato dal predetto rinnovo e cioè dal mese di maggio 2022 l'
[...]
, pur lasciando vacante Controparte_1 in organico la posizione apicale e non promulgando alcun bando per il conferimento dell'incarico di sostituto, sospendeva il versamento della predetta indennità nonostante lo svolgimento delle medesime funzioni e con i conseguenti oneri sino alla data del pensionamento avvenuto in data 01.07.2022. che pertanto per i mesi di maggio-giugno 2022, pur avendo continuato a svolgere le mansioni di dirigente di struttura complessa , quale sostituto, non aveva percepito l'indennità; di aver diritto alla corresponsione della indennità per i suddetti mesi;
che in casi analoghi e del tutto sovrapponibili l'
aveva provveduto a deliberare favorevolmente la CP_1 liquidazione dell'indennità in favore di un dirigente medico titolare di incarico di e chiamato a Dirigere Pt_3 una Unità Complessa, anche durante il periodo di prorogatio non coperto da alcuna formalizzazione;
che atteso lo svolgimento delle funzioni di sostituto di
Direttore dell'Unità Operativa Complessa “
[...] dal Controparte_2
14.05.2015 a 01.02.2018 e dal 13.05.2018 al 01.07.2022, aveva diritto a percepire una retribuzione di risultato parametrata alle mansioni svolte per come statuito dall'art. 22 del CCNL area Sanità del 19.12.2019.
Concludeva chiedendo “1) Accertare e dichiarare che il
Dr dal 31.10.2020 al 01.07.2022 ha Parte_1 svolto le funzioni di Sostituto del Direttore dell'UOC
“ Controparte_2
” dell'Area C del Servizio Veterinario
[...] dell' e per Controparte_1
l'effetto condannare l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] resistente al versamento, in favore del ricorrente, per il periodo maggio-giugno 2022 dell'indennità di sostituzione nella misura e negli importi stabiliti dall'art 22 CCNL 2016-2018 oltre agli accessori, o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
2) Accertare e dichiarare che il Dr Parte_1 nel periodo decorrente dal 14.05.205 e sino al 01.02.2018
e poi dal 13.05.2018 e sino al 01.07.2022 ha svolto le funzioni di Sostituto del Direttore dell'UOC “Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ” dell'Area C dell' Controparte_1
e preso atto che lo stesso ha percepito
[...]
l'indennità di risultato nella misura corrispondente alla Direzione di una Struttura Semplice, condannare l' in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore resistente al versamento, in favore del ricorrente, per il periodo di cui in premessa dell'indennità di risultato graduata all'incarico svolto di Direttore di una Struttura
Complessa nella misura e negli importi stabiliti dalle certificazioni rilasciate dall' Ufficio Gestione,
Valorizzazione e Formazione delle Risorse Umane dell'
Part
resistente del 09.06.2022 e del 18.04.2023 al netto di quanto liquidato come titolare di Struttura Semplice oltre agli accessori, o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”.
Part Si costituiva l' eccependo la prescrizione e l'infondatezza della domanda.
Sulla base degli atti la causa è stata decisa all'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc.
La domanda di pagamento dell'indennità di sostituzione per i mesi di maggio e giugno 2022 va rigettata.
L'art. 18 CCNL dell'Area Dirigenza Sanitaria
Professionale Tecnica ed Amministrativa (Sostituzioni) al comma 7, prevede che “Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza dei quattro ruoli. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di L.
1.036.000 e per la sostituzione di cui al comma 3, di L. 518.000 alla cui corresponsione si provvede o con le risorse del fondo dell'art. 50 o di quello dell'art. 52 per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati”.
L'art. 22, comma 7, del CCNL del 19.12.2019 analogamente dispone: “Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi.
Qualora la sostituzione dei commi 1, 2, 3 e 4 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile per dodici mensilità, anche per i primi due mesi che è pari a euro 600,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di direzione di struttura complessa e pari a euro 300,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale ed il cui massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice. Alla corresponsione delle indennità si provvede con le risorse del fondo dell'art. 95 (Fondo per la retribuzione di risultato) per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati”.
Orbene dagli atti risulta che con delibera del 30.10.2020
n. 1301 veniva conferito al ricorrente l'incarico di sostituzione di dirigente di per nove mesi, Pt_4 incarico poi rinnovato per ulteriori nove mesi;
risulta altresì che il ricorrente ha avuto corrisposta l'indennità di sostituzione per tutto il periodo ( nove mesi più ulteriori nove mesi)che andava a scadere nel mese di aprile del 2022(cfr buste paga).
Per i mesi di maggio e giugno nulla è dovuto, dunque, al ricorrente.
Relativamente alla domanda di pagamento dell'indennità di risultato si osserva che per il periodo dal 14.05.205
e sino al 01.02.2018 è intervenuta sentenza di rigetto n. 1407 del 2023 , confermata dalla corte di appello con sentenza n. 757 del 2023 , passata in giudicato per come si evince dall'attestazione prodotta.
Per il periodo successivo si osserva come per orientamento costante della PR RT in materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del S.S.N., ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici, se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost.(Cass. 2875 del 2024,25421 del 2023, 10440 del 2023,4983 del 2022,21565 del 2018
,9879 del 2017, 16299/2015 e 584/2016)
A siffatta indicazione ermeneutica, e alle relative motivazioni, il Tribunale, richiamando anche una pronuncia della RT di Appello di Catanzaro (n.
633/2019 del 02.05.2019, depositata il 21.06.2019) ritiene di poter rinviare ai sensi dell'art. 118, c. 1, disp. att. c.p.c. anche in considerazione del consolidarsi della medesima indicazione nella giurisprudenza di legittimità. Ne consegue che benché risulti documentato che per anni il ricorrente sia stato chiamato a svolgere le funzioni che erano state del dirigente titolare della
[...] presso la Parte_5 [...]
ciò, dunque, non dà titolo al Controparte_1 preteso differenziale retributivo, alla luce, appunto, dei principi di diritto espressi dalla PR RT , in forza dei quali, anche nell'ipotesi in cui la sostituzione sia resa necessaria dal collocamento in pensione del titolare, il dirigente medico che gli subentra nelle more dell'espletamento della procedura per coprire il posto vacante non ha diritto, comunque, a percepire lo stesso trattamento economico, ma solo l'indennità di sostituzione prevista dall'art. 18, c. 7, del CCNL di comparto.
Il ricorso va dunque rigettato mentre si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Cosenza,23.5.2025
Il giudice dott.ssa Silvana D.Ferrentino