TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/02/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 03/02/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 6458/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1 alle ore 9:30 sono presenti l'avv. CUPPARI LUCA per parte ricorrente nonché l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore , all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6458 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con l'avv. CUPPARI Parte_1
LUCA
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 03/02/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29/04/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo: di essere titolare della pensione di vecchiaia categoria VO n. 001-
550010086456;
che con nota del 30 ottobre 2023, l' le comunicava che la sua pensione CP_1 fosse stata ricalcolata a partire dal 1 gennaio 2023 con la rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo, la rideterminazione della maggiorazione sociale, la rideterminazione Incremento L. 197/2022 e che, da gennaio 2023 a novembre 2023 era stato corrisposto un pagamento sulla pensione superiore a quanto dovuto, che e sarebbe stato recuperato mediante delle trattenute mensili;
che, data la modesta entità della pensione, manifestava all'Istituto
l'impignorabilità della stessa,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “ritenere CP_1
e dichiarare illegittime le trattenute effettuate, sino ad oggi, dall' sulla CP_1
pensione di Cat. VO n. 001-550010086456 percepita dalla signora
in quanto impignorabili ai sensi Parte_1
dell'articolo 21 bis della legge n. 142 del 21 settembre 2022 e all'art 545 c.p.c.
e all'art. 2, comma 1 D.P.R. n. 180/1950 e succ. mod. per le considerazioni espletate;
Per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore a corrispondere alla ricorrente le somme indebitamente trattenute sulla pensione di vecchiaia predetta, oltre gli accessori, come per legge maggiorati di interessi e rivalutati come per legge sino all'effettivo pagamento”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso non può essere accolto.
Deduce la parte ricorrente l'illegittimità delle trattenute sulla scorta del disposto dell'art. 545 C.p.c. comma 7° [Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.] e in ragione della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 206/2016) e costituzionale (sentt.
89/1987; 878/1988) formatasi sul punto.
Contrariamente deduce il resistente che, premessa l'eccezione di CP_2
carenza d'interesse ad agire in capo alla ricorrente ex art. 100 C.p.c., in base al disposto dell'art. 69 della L. N. 153/1969 [“Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l' Controparte_2
derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza
[...]
gestite dall' stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, CP_2
le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative. Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo] e considerato l'importo rateale previsto per la trattenute (cinque rate da € 42,494 per un totale di €
212,47) a scalare dalla pensione pari a € 739,21 lordi, l'importo residuo sarebbe superiore al minimo vitale. Sottolineando altresì che la norma invocata dalla parte ricorrente è da considerarsi limitata alle ipotesi di pignoramento presso terzi e non applicabile alle trattenute operate dall' che viceversa sono CP_2
regimentate dalla norma sopra riportata.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di carenza d'interesse ad agire ex art. 100 C.p.c. della ricorrente, atteso che ciò che viene in contestazione non è un avviso bonario di pagamento di somme da parte della ricorrente medesima, quanto la comunicazione di future trattenute sulla pensione a lei erogata.
Appare evidente che, al di là dell'allegata attuale sospensione delle procedure di recupero, non si intravede un futuro momento ingiuntivo avverso il quale agire, essendo la trattenuta parametrabile ad un'esecuzione diretta delle ragioni del creditore e, conseguentemente, l'avviso che del recupero mediante trattenute è effettivamente l'unico provvedimento precedente alla futura lesione della sfera economica della ricorrente medesima.
Sussistendo pertanto l'interesse a difendere le proprie ragioni, prima del depauperamento, non dopo che avvenga.
Va però osservato che, come correttamente rilevato dall' , il disposto CP_2
dell'art. 545 comma 7° C.p.c. non deve ritenersi applicabile sul tema, atteso che: “ In tema di indebito, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di CP_1
ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d.l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi dall' , o quando l' agisce per crediti diversi Controparte_3 CP_1
dall'indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive” (cfr. Cass. ord. 26580/2024).
Ciò detto appare corretto in linea teorica osservare che secondo la giurisprudenza di legittimità, seguendo un percorso logico più che razionale
“In caso di compensazione attuata dall' per propri crediti, ai sensi CP_1
dell'art. 69 della l. n. 153 del 1969, sugli importi pignorabili dei trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari ad un quinto, va effettuato al netto delle ritenute applicate
a titolo fiscale” (cfr. Cass. 3648/2019).
Il trattamento minimo di pensione è per l'anno 2024 di 614,77 e per il 2025 di € 616,67.
L'importo della prestazione goduta dalla ricorrente è di € 735,71; l'importo della trattenuta è di € 42,494. Dopo la trattenuta residuano 693,216, quindi maggiore del minimo vitale.
Non essendovi altri morivi di contestazione, il ricorso va rigettato. Spese di lite compensate, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. In atti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 03/02/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 03/02/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 6458/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1 alle ore 9:30 sono presenti l'avv. CUPPARI LUCA per parte ricorrente nonché l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore , all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6458 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con l'avv. CUPPARI Parte_1
LUCA
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 03/02/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29/04/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo: di essere titolare della pensione di vecchiaia categoria VO n. 001-
550010086456;
che con nota del 30 ottobre 2023, l' le comunicava che la sua pensione CP_1 fosse stata ricalcolata a partire dal 1 gennaio 2023 con la rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo, la rideterminazione della maggiorazione sociale, la rideterminazione Incremento L. 197/2022 e che, da gennaio 2023 a novembre 2023 era stato corrisposto un pagamento sulla pensione superiore a quanto dovuto, che e sarebbe stato recuperato mediante delle trattenute mensili;
che, data la modesta entità della pensione, manifestava all'Istituto
l'impignorabilità della stessa,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “ritenere CP_1
e dichiarare illegittime le trattenute effettuate, sino ad oggi, dall' sulla CP_1
pensione di Cat. VO n. 001-550010086456 percepita dalla signora
in quanto impignorabili ai sensi Parte_1
dell'articolo 21 bis della legge n. 142 del 21 settembre 2022 e all'art 545 c.p.c.
e all'art. 2, comma 1 D.P.R. n. 180/1950 e succ. mod. per le considerazioni espletate;
Per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore a corrispondere alla ricorrente le somme indebitamente trattenute sulla pensione di vecchiaia predetta, oltre gli accessori, come per legge maggiorati di interessi e rivalutati come per legge sino all'effettivo pagamento”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso non può essere accolto.
Deduce la parte ricorrente l'illegittimità delle trattenute sulla scorta del disposto dell'art. 545 C.p.c. comma 7° [Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.] e in ragione della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 206/2016) e costituzionale (sentt.
89/1987; 878/1988) formatasi sul punto.
Contrariamente deduce il resistente che, premessa l'eccezione di CP_2
carenza d'interesse ad agire in capo alla ricorrente ex art. 100 C.p.c., in base al disposto dell'art. 69 della L. N. 153/1969 [“Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l' Controparte_2
derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza
[...]
gestite dall' stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, CP_2
le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative. Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo] e considerato l'importo rateale previsto per la trattenute (cinque rate da € 42,494 per un totale di €
212,47) a scalare dalla pensione pari a € 739,21 lordi, l'importo residuo sarebbe superiore al minimo vitale. Sottolineando altresì che la norma invocata dalla parte ricorrente è da considerarsi limitata alle ipotesi di pignoramento presso terzi e non applicabile alle trattenute operate dall' che viceversa sono CP_2
regimentate dalla norma sopra riportata.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di carenza d'interesse ad agire ex art. 100 C.p.c. della ricorrente, atteso che ciò che viene in contestazione non è un avviso bonario di pagamento di somme da parte della ricorrente medesima, quanto la comunicazione di future trattenute sulla pensione a lei erogata.
Appare evidente che, al di là dell'allegata attuale sospensione delle procedure di recupero, non si intravede un futuro momento ingiuntivo avverso il quale agire, essendo la trattenuta parametrabile ad un'esecuzione diretta delle ragioni del creditore e, conseguentemente, l'avviso che del recupero mediante trattenute è effettivamente l'unico provvedimento precedente alla futura lesione della sfera economica della ricorrente medesima.
Sussistendo pertanto l'interesse a difendere le proprie ragioni, prima del depauperamento, non dopo che avvenga.
Va però osservato che, come correttamente rilevato dall' , il disposto CP_2
dell'art. 545 comma 7° C.p.c. non deve ritenersi applicabile sul tema, atteso che: “ In tema di indebito, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di CP_1
ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d.l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi dall' , o quando l' agisce per crediti diversi Controparte_3 CP_1
dall'indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive” (cfr. Cass. ord. 26580/2024).
Ciò detto appare corretto in linea teorica osservare che secondo la giurisprudenza di legittimità, seguendo un percorso logico più che razionale
“In caso di compensazione attuata dall' per propri crediti, ai sensi CP_1
dell'art. 69 della l. n. 153 del 1969, sugli importi pignorabili dei trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari ad un quinto, va effettuato al netto delle ritenute applicate
a titolo fiscale” (cfr. Cass. 3648/2019).
Il trattamento minimo di pensione è per l'anno 2024 di 614,77 e per il 2025 di € 616,67.
L'importo della prestazione goduta dalla ricorrente è di € 735,71; l'importo della trattenuta è di € 42,494. Dopo la trattenuta residuano 693,216, quindi maggiore del minimo vitale.
Non essendovi altri morivi di contestazione, il ricorso va rigettato. Spese di lite compensate, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. In atti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 03/02/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini