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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/09/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7190/2023
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
7190/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
avv. COLONNA VITO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. LI BASSI TOMMASO, Controparte_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 03.10.2023, parte ricorrente esponeva di essere dipendente a tempo indeterminato della parte resistente dal 1985 e di non aver ricevuto l'adeguata retribuzione per le ore di lavoro straordinario prestato nel periodo ricompreso dal 07.01.2017 e il 31.08.2022; chiedeva, quindi, la condanna di parte resistente al pagamento della somma di €
17.677,57 oltre regolarizzazione contributiva.
Si costituiva parte resistente eccependo l'infondatezza della domanda alla luce dell'inquadramento della parte ricorrente come quadro e per la parziale prescrizione delle relative pretese.
Si costituiva l' ai soli fini della eventuale regolarizzazione contributiva. CP_2
Acquisita la documentazione, a seguito di udienza tenutasi in modalità a trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Occorre dichiarare cessata la materia del contendere.
1 3) E' orientamento consolidato quello secondo il quale il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass.,
2.5.87, n. 4126).
4) Nel caso di specie parte ricorrente depositava nel fascicolo telematico un verbale di conciliazione stragiudiziale sottoscritto dalle parti in data
25.07.2025, dal quale risulta che le parti definivano le controversie pendenti
2 (compresa quella pendente dinanzi a questo Tribunale N.R.G. 7191/2023) con il pagamento di quanto pattuito e rinuncia ai giudizi con accordo sulle spese.
E' evidente, dunque, che parte ricorrente non vanti più alcuna pretesa nei confronti della parte resistente.
5) Per quanto riguarda le spese processuali, si dà atto che le stesse sono state regolamentate con l'intervenuta transazione e che le parti concordano sulla integrale compensazione delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, pronunciandosi definitivamente sulla domanda in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Trani, 26/09/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
3
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
7190/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
avv. COLONNA VITO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. LI BASSI TOMMASO, Controparte_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 03.10.2023, parte ricorrente esponeva di essere dipendente a tempo indeterminato della parte resistente dal 1985 e di non aver ricevuto l'adeguata retribuzione per le ore di lavoro straordinario prestato nel periodo ricompreso dal 07.01.2017 e il 31.08.2022; chiedeva, quindi, la condanna di parte resistente al pagamento della somma di €
17.677,57 oltre regolarizzazione contributiva.
Si costituiva parte resistente eccependo l'infondatezza della domanda alla luce dell'inquadramento della parte ricorrente come quadro e per la parziale prescrizione delle relative pretese.
Si costituiva l' ai soli fini della eventuale regolarizzazione contributiva. CP_2
Acquisita la documentazione, a seguito di udienza tenutasi in modalità a trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Occorre dichiarare cessata la materia del contendere.
1 3) E' orientamento consolidato quello secondo il quale il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass.,
2.5.87, n. 4126).
4) Nel caso di specie parte ricorrente depositava nel fascicolo telematico un verbale di conciliazione stragiudiziale sottoscritto dalle parti in data
25.07.2025, dal quale risulta che le parti definivano le controversie pendenti
2 (compresa quella pendente dinanzi a questo Tribunale N.R.G. 7191/2023) con il pagamento di quanto pattuito e rinuncia ai giudizi con accordo sulle spese.
E' evidente, dunque, che parte ricorrente non vanti più alcuna pretesa nei confronti della parte resistente.
5) Per quanto riguarda le spese processuali, si dà atto che le stesse sono state regolamentate con l'intervenuta transazione e che le parti concordano sulla integrale compensazione delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, pronunciandosi definitivamente sulla domanda in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Trani, 26/09/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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