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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/05/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1356 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, c.f. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Alessandro Giampetruzzi e con domicilio in Taranto alla via Lucania n. 3, presso il difensore Alessandro Giampetruzzi;
pec:
Email_1 parte appellante contro c.f. , residente in Controparte_1 C.F._2
Taranto alla via Sannio n. 22; parte appellata contumace c.f. con il patrocinio dell'avv. Vittoria CP_2 P.IVA_1
Monetti e domiciliata in Taranto al Corso Italia n. 119, presso il difensore Vittoria Monetti;
pec: Email_2 parte appellata
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale. CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1) Sullo svolgimento dei due gradi di lite. conveniva in giudizio e , Parte_1 Controparte_1 CP_2 nelle rispettive qualità di proprietario del veicolo Nissan Micra tg BH843AS e c di compagnia assicurativa del mezzo, esponendo:
- che in data 08.06.2017, alle ore 15.00 circa, stava percorrendo via Buonarroti in Taranto in sella ad una bicicletta, quando, giunto all'incrocio con via Archimede, aveva attraversato la carreggiata da est verso ovest, servendosi delle strisce pedonali ivi presenti;
Tribunale di Taranto
- che, terminato l'attraversamento, quando stava per salire sul marciapiede lato ovest della via Archimede, era stato urtato sulla parte laterale destra dall'auto Nissan Micra, di proprietà e guidata da ed assicurata con;
Controparte_1 CP_2
- che, in particolare, che stava percorrendo via Controparte_1
Archimede con direzione di marcia da Ovest verso Est, giunto all'intersezione con via Buonarroti, aveva eseguito una manovra di svolta a destra non avvedendosi della presenza dell'attore;
- che, a causa dell'urto, aveva perso il controllo della Parte_1 bicicletta ed era rovinato sul manto stradale;
- che, a seguito delle lesioni personali, era stato trasportato presso il locale pronto soccorso. Concludeva chiedendo di accertare l'esclusiva responsabilità di CP_1
e di condannare lo stesso, in solido con , al risarcimento per
[...] CP_2 le lesioni personali e per il danno morale subiti, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, contenendo la domanda entro il limite di € 6.400,00. Si costituiva in giudizio , contestando la domanda attorea sia nell' CP_2 an che nel quantum. Rilevava, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per genericità della comunicazione di messa in mora e per l'irritualità dell'istanza di negoziazione assistita;
nel merito, deduceva:
- che dalla ricostruzione dei fatti contenuta nel rapporto di incidente redatto dalla Polizia Locale di Taranto, intervenuta sul luogo del sinistro, emergeva l'esclusiva responsabilità dell'attore, che era stato anche sanzionato per aver violato l'art. 182., co.4, C.d.S.;
- che, come emerso dal rapporto delle autorità, l'attore aveva attraversato le strisce pedonali in sella alla bicicletta, sicché non poteva essere equiparato ad un pedone;
- che nessuna contravvenzione era stata elevata nei confronti di
Controparte_1
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, l'accertamento di una responsabilità concorsuale con conseguente riduzione del risarcimento. Benché regolarmente convenuto in giudizio, restava Controparte_1 contumace. In fase istruttoria, il giudice di prime cure non ammetteva le prove testimoniali richieste dalle parti e disponeva CTU medico-legale; benché ammesso l'interrogatorio formale del convenuto contumace, non si procedeva all'assunzione per irreperibilità dello stesso.
Tribunale di Taranto
Il Giudice di Pace, con l'impugnata sentenza, rigettava la domanda, compensava le spese del giudizio e poneva definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU. In particolare, con l'impugnata pronuncia rilevava:
- che l'attore non aveva assolto all'onere probatorio su di esso incombente;
- che, sulla base della relazione redatta dagli agenti della polizia locale, la responsabilità del sinistro andava ascritta esclusivamente alla condotta di guida, imprudente tenuta dall'attore;
- che, specificatamente, l'attore aveva violato le prescrizioni contenute nell'art. 154 co. 1 lett. a) e b) C.d.S., poiché, nell'effettuare una repentina manovra di svolta a sinistra non aveva concesso la dovuta precedenza all'autovettura che si trovava regolarmente in transito nella propria corsia di competenza;
- che era irrilevante la circostanza che il velocipede si trovasse sulle strisce pedonali in quanto, essendo in sella alla bicicletta, non poteva essere equiparato ad un pedone e beneficiare del diritto di precedenza previsto dall'art. 191 C.d.S.;
- che, per beneficiare della precedenza, avrebbe dovuto attraversare la strada conducendo il veicolo a mano, come previsto dall'art. 182 co. 4 C.d.S.;
- che non poteva ascriversi alcuna responsabilità in capo al convenuto che, in ragione della conformazione dell'incrocio, era impossibilitato ad avvistare il velocipede.
Avverso tale pronuncia propone appello Parte_1
Con il primo motivo di gravame lamenta l'errata ricostruzione della dinamica del sinistro- violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c.: a suo avviso, il giudice di pace non avrebbe ben compreso la dinamica del sinistro, tanto da asserire che l'attore “effettuava una repentina manovra di svolta a sinistra”, a fronte della circostanza, acclarata e non contestata, che il velocipede procedeva all'attraversamento con traiettoria rettilinea. Con il secondo motivo di gravame lamenta l'errata imputazione dell'integrale responsabilità nella determinazione del sinistro al : il Giudice di prime Pt_1 cure non avrebbe considerato la legittimità del comportamento posto in essere dall'attore, non tenendo conto della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 513 del 24/01/2013, in cui si legge, in relazione al comportamento dei ciclisti sugli attraversamenti pedonali, che in assenza di semaforo i ciclisti possono attraversare in sella alla bicicletta con le
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ovvie limitazioni di cui all'articolo 182 co. 4 del C.d.S., per cui devono condurre il veicolo a mano solo quando le condizioni della circolazione sono da intralcio o di pericolo per i pedoni (e non per i veicoli). Rileva, altresì, che gli agenti della P.L. avevano comunque evidenziato una condotta imprudente di il quale avrebbe dovuto prestare Controparte_1 maggiore cautela;
e che, a differenza di quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, la conformazione dell'incrocio teatro del sinistro avrebbe dovuto amplificare la responsabilità di anziché escluderla del tutto. CP_1
Conclude, pertanto, chiedendo di dichiarare la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro e, per l'effetto, di Controparte_3 condannare gli appellati in solido al pagamento in favore dell'appellante della complessiva somma di euro 2.061,66 (alla luce della valutazione operata dal nominato CTU), contenendo espressamente la domanda nel limite di € 2.500,00. chiede di contro il rigetto dell'appello, rievocando le CP_2 argomentazioni già spese in primo grado. è rimasto contumace anche nel presente giudizio di Controparte_1 appello.
2) Sui motivi di appello. Il gravame va parzialmente accolto per le ragioni che seguono. Come correttamente statuito dal giudice di prime cure, i velocipedi rientrano nella nozione normativa di “veicolo” ai sensi degli artt. 46 e 47 C.d.S. A tali previsioni si affiancano gli artt. 182 C.d.s. (Circolazione dei velocipedi) e 377, co.2, reg. esec. e att. Cds (Circolazione dei velocipedi). L'art. 182, prescrive al comma 4 che “I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza". L'art. 377 precisa ulteriormente che: “Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano". Secondo quanto affermato di recente dalla giurisprudenza di legittimità, tali previsioni vanno lette nel senso “che consentono al ciclista di occupare spazi altrimenti dedicati ai soli pedoni - comportamenti consentiti solo in situazioni di affollamento pedonale ovvero di traffico veicolare intenso - purché il velocipede sia condotto a mano, e non in sella” In sostanza, “quando per le condizioni di circolazione (ad es., in caso di affollamento pedonale, traffico veicolare intenso, ecc.) il velocipede condotto in sella sia d'intralcio o di pericolo per i pedoni, esso deve essere portato a mano (art. 182, comma 4); il
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comportamento sarà identico anche nel corso di un attraversamento di carreggiata su strisce pedonali (art. 377 Reg. esec. e att. CdS), ovvero in qualunque altra situazione in cui il velocipede occupi spazi dedicati ai pedoni (per es., i marciapiedi).”1. Muovendo da tale premessa, è indubbio e non contestato il fatto che Parte_1 abbia attraversato le strisce pedonali presenti su via Buonarroti in
[...] sella alla bicicletta che conduceva, con la conseguenza che non gli si può ascrivere la qualifica di pedone. E' quindi altrettanto indubbio che abbia violato le Parte_1 richiamate regole in materia di circolazione dei velocipedi, concorrendo certamente alla causazione del sinistro. Inoltre, non essendo un pedone, non era legittimato ad avvalersi del diritto di precedenza di cui all'art. 191 del Codice della strada. Ad avviso dello scrivente e, in linea con quanto sostenuto dall'appellante, la responsabilità per il sinistro va però ripartita, in parti uguali, con il conducente dell'autovettura. Come noto, in caso di scontro tra veicoli, occorre partire dalla presunzione di pari responsabilità dei conducenti prevista dall'art. 2054, co. 2 c.c., che “ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”2. L'individuazione del comportamento colposo di uno solo dei due conducenti non può però ritenersi sufficiente ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva, “dovendo parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso”3.
Non essendo state assunte prove orali, per valutare la condotta del conducente dell'autoveicolo, si deve fare riferimento alle foto prodotte e alla relazione redatta dagli agenti di polizia locale, che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente (non contestata dalle parti) nei seguenti termini:
alla guida del veicolo Nissan, stava percorrendo la Controparte_1 via Archimede con direzione di marcia da Ovest verso Est, quando giunto all'altezza dell'intersezione a T con la via Buonarroti, aveva dato corso alla manovra di svolta a destra, tenendosi prossimo al margine destro;
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in fase di svolta, come dichiarato, non si era avvisto della presenza di che in sella alla bici stava attraversando la Parte_1 carreggiata di via Buonarroti dalla propria sinistra verso destra, servendosi degli attraversamenti pedonali ivi ubicati;
l'autovettura era quindi andata ad impattare contro il fianco destro del ciclista;
la collisione era avvenuta quando il velocipede aveva quasi ultimato detto attraversamento, ovverosia quando stava per salire al di sopra del marciapiede lato Ovest di via Archimede. Nella relazione redatta dagli agenti accertatori, a proposito della condotta di guida dell'automobilista, si legge quanto segue: “la manovra di svolta a destra effettuata dall'automobilista è da ritenersi corretta, per quanto in presenza degli attraversamenti pedonali ivi ubicati, doveva prestare maggiore cautela”. Ciò posto, la sentenza impugnata merita di essere riformata nella parte in cui esclude la responsabilità di nella causazione del sinistro4. Controparte_3
Al riguardo vanno richiamati:
l'art. 145 co.1 C.d.S. ai sensi del quale “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”;
l'art. 154, co. 1 C.d.S., nella parte in cui dispone che: “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
”
191 C.d.S., a mente del quale “quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio”. Dal combinato disposto delle citate previsioni si ricava che, a prescindere dalla presenza di pedoni, il conducente di un veicolo, in prossimità di un'intersezione caratterizzata dalla presenza di strisce pedonali, deve utilizzare
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la massima prudenza, se del caso rallentando o fermandosi, e deve altresì assicurarsi di effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della loro posizione, della distanza e direzione.
Dagli elementi istruttori, appare evidente che abbia Controparte_1 effettuato la manovra di svolta a destra senza la dovuta prudenza, come si desume dal fatto che non si sia avveduto, per sua stessa ammissione, della presenza del ciclista, il quale non è spuntato all'improvviso, tanto che aveva quasi ultimato la manovra di attraversamento. Peraltro, le circostanze di luogo imponevano una particolare cautela, da parte del conducente dell'auto, in quanto le strisce pedonali erano proprio contigue all'intersezione. Del resto, data la dinamica del sinistro, è presumibile ritenere che il conducente avrebbe attinto il ciclista anche laddove questi avesse condotta la bici a piedi. Una condotta più accorta avrebbe quindi, se non evitato l'impatto, quantomeno limitato le possibilità di una sua verificazione. Per quanto concerne il danno non patrimoniale, e in ordine alla componente biologico, la CTU ha accertato con chiarezza la sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica, accertando un danno biologico da invalidità permanente nella misura del punto di invalidità del 1%, un danno biologico da invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 5, al 50% di giorni 25 e al 25% di ulteriori 25 giorni. Per liquidare questa voce di danno occorre applicare i criteri fissati in materia dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni nella versione all'epoca vigente, che rinvia alle tabelle ministeriali per la quantificazione del risarcimento (D.M. 16.07.2024), tenuto conto della percentuale di invalidità e dell'età del danneggiato. Orbene, utilizzando il suddetto dato normativo e la percentuale del punto di invalidità di 1 individuata dal C.T.U., considerato che il danneggiato al momento del sinistro aveva 26 anni, il danno biologico da invalidità permanente è da calcolarsi in € 871,52. Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta spettano invece i seguenti importi:
invalidità temporanea parziale al 75% € 207,15
invalidità temporanea parziale al 50% € 690,50
invalidità temporanea parziale al 25% € 345,25 Pertanto a titolo di danno non patrimoniale spetta la somma di € 2.114,42
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(€ 871,52 + € 1.242,90). Nessun maggiorazione può essere riconosciuta a titolo di danno morale, data l'esiguità delle lesioni riportate. Il c.t.u. ha inoltre ritenuto congrue, a titolo di danno patrimoniale, le spese mediche nella misura di € 244,00 di spese mediche sostenute). L'importo totale di € 2.358,42 va decurtato della metà in ragione del concorso della vittima nella causazione del sinistro, per una somma definitiva pari ad € 1.179,21. Sull'importo di € 1.179,21, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione. In particolare, su tale somma, liquidata in sostanza con riferimento all'epoca del fatto, spettano gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno dell'illecito, vale a dire dal 08.06.2017, con gli interessi calcolati sulla stessa somma devalutata alla data dell'illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
3) Sulle spese di lite. Come condivisibilmente osservato dalla Corte di Cassazione, “il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione” (Cass. Civ. n. 7616/2021). In particolare, considerato l'accertamento della pari responsabilità, con conseguente riduzione del quantum dovuto in favore di si Parte_1 ritiene opportuno disporre la compensazione tra parte appellante e parte appellata, in ragione della metà, delle spese di lite di entrambi i gradi, che restano a carico di e in solido tra loro, per la CP_2 Controparte_1 quota residua, liquidata come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 ratione temporis vigente (mediante l'applicazione dei parametri medi per la fase di primo grado e dei parametri minimi per le fasi istruttoria e decisionale in grado di appello, tenuto conto della ripetitività degli assunti e della scarna attività istruttoria).
.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
in riforma della sentenza impugnata, condanna e CP_2
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in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 1.179,21 a titolo risarcitorio, oltre
[...] rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
compensa, nella misura della metà, le spese di lite del primo e del secondo grado tra l'appellante e gli appellati;
condanna e in solido tra loro, al CP_2 Controparte_1 pagamento della residua quota della metà delle spese di entrambi i gradi, che si liquidano nella misura già decurtata del 50%, per il giudizio di primo grado in € 602,50, oltre iva, cpa, spese generali e spese esenti documentate nella misura della metà, e, per il presente grado, in € 851,00, oltre iva, cpa, spese generali e spese esenti documentate nella misura della metà, da distrarsi in favore dell'avv. Alessandro Giampetruzzi;
pone definitivamente a carico delle parti in solido di tra di loro le spese di c.t.u. Così deciso in Taranto, in data 14/05/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. II, 05/02/2024, (ud. 21/11/2023, dep. 05/02/2024), n.3242 2 Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, n.9353. 3 Cassazione civile sez. III, 19/12/2024, n.33483. 4 Corte appello sez. IV - Firenze, 20/10/2022, n. 2355.
, c.f. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Alessandro Giampetruzzi e con domicilio in Taranto alla via Lucania n. 3, presso il difensore Alessandro Giampetruzzi;
pec:
Email_1 parte appellante contro c.f. , residente in Controparte_1 C.F._2
Taranto alla via Sannio n. 22; parte appellata contumace c.f. con il patrocinio dell'avv. Vittoria CP_2 P.IVA_1
Monetti e domiciliata in Taranto al Corso Italia n. 119, presso il difensore Vittoria Monetti;
pec: Email_2 parte appellata
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale. CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1) Sullo svolgimento dei due gradi di lite. conveniva in giudizio e , Parte_1 Controparte_1 CP_2 nelle rispettive qualità di proprietario del veicolo Nissan Micra tg BH843AS e c di compagnia assicurativa del mezzo, esponendo:
- che in data 08.06.2017, alle ore 15.00 circa, stava percorrendo via Buonarroti in Taranto in sella ad una bicicletta, quando, giunto all'incrocio con via Archimede, aveva attraversato la carreggiata da est verso ovest, servendosi delle strisce pedonali ivi presenti;
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- che, terminato l'attraversamento, quando stava per salire sul marciapiede lato ovest della via Archimede, era stato urtato sulla parte laterale destra dall'auto Nissan Micra, di proprietà e guidata da ed assicurata con;
Controparte_1 CP_2
- che, in particolare, che stava percorrendo via Controparte_1
Archimede con direzione di marcia da Ovest verso Est, giunto all'intersezione con via Buonarroti, aveva eseguito una manovra di svolta a destra non avvedendosi della presenza dell'attore;
- che, a causa dell'urto, aveva perso il controllo della Parte_1 bicicletta ed era rovinato sul manto stradale;
- che, a seguito delle lesioni personali, era stato trasportato presso il locale pronto soccorso. Concludeva chiedendo di accertare l'esclusiva responsabilità di CP_1
e di condannare lo stesso, in solido con , al risarcimento per
[...] CP_2 le lesioni personali e per il danno morale subiti, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, contenendo la domanda entro il limite di € 6.400,00. Si costituiva in giudizio , contestando la domanda attorea sia nell' CP_2 an che nel quantum. Rilevava, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per genericità della comunicazione di messa in mora e per l'irritualità dell'istanza di negoziazione assistita;
nel merito, deduceva:
- che dalla ricostruzione dei fatti contenuta nel rapporto di incidente redatto dalla Polizia Locale di Taranto, intervenuta sul luogo del sinistro, emergeva l'esclusiva responsabilità dell'attore, che era stato anche sanzionato per aver violato l'art. 182., co.4, C.d.S.;
- che, come emerso dal rapporto delle autorità, l'attore aveva attraversato le strisce pedonali in sella alla bicicletta, sicché non poteva essere equiparato ad un pedone;
- che nessuna contravvenzione era stata elevata nei confronti di
Controparte_1
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, l'accertamento di una responsabilità concorsuale con conseguente riduzione del risarcimento. Benché regolarmente convenuto in giudizio, restava Controparte_1 contumace. In fase istruttoria, il giudice di prime cure non ammetteva le prove testimoniali richieste dalle parti e disponeva CTU medico-legale; benché ammesso l'interrogatorio formale del convenuto contumace, non si procedeva all'assunzione per irreperibilità dello stesso.
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Il Giudice di Pace, con l'impugnata sentenza, rigettava la domanda, compensava le spese del giudizio e poneva definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU. In particolare, con l'impugnata pronuncia rilevava:
- che l'attore non aveva assolto all'onere probatorio su di esso incombente;
- che, sulla base della relazione redatta dagli agenti della polizia locale, la responsabilità del sinistro andava ascritta esclusivamente alla condotta di guida, imprudente tenuta dall'attore;
- che, specificatamente, l'attore aveva violato le prescrizioni contenute nell'art. 154 co. 1 lett. a) e b) C.d.S., poiché, nell'effettuare una repentina manovra di svolta a sinistra non aveva concesso la dovuta precedenza all'autovettura che si trovava regolarmente in transito nella propria corsia di competenza;
- che era irrilevante la circostanza che il velocipede si trovasse sulle strisce pedonali in quanto, essendo in sella alla bicicletta, non poteva essere equiparato ad un pedone e beneficiare del diritto di precedenza previsto dall'art. 191 C.d.S.;
- che, per beneficiare della precedenza, avrebbe dovuto attraversare la strada conducendo il veicolo a mano, come previsto dall'art. 182 co. 4 C.d.S.;
- che non poteva ascriversi alcuna responsabilità in capo al convenuto che, in ragione della conformazione dell'incrocio, era impossibilitato ad avvistare il velocipede.
Avverso tale pronuncia propone appello Parte_1
Con il primo motivo di gravame lamenta l'errata ricostruzione della dinamica del sinistro- violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c.: a suo avviso, il giudice di pace non avrebbe ben compreso la dinamica del sinistro, tanto da asserire che l'attore “effettuava una repentina manovra di svolta a sinistra”, a fronte della circostanza, acclarata e non contestata, che il velocipede procedeva all'attraversamento con traiettoria rettilinea. Con il secondo motivo di gravame lamenta l'errata imputazione dell'integrale responsabilità nella determinazione del sinistro al : il Giudice di prime Pt_1 cure non avrebbe considerato la legittimità del comportamento posto in essere dall'attore, non tenendo conto della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 513 del 24/01/2013, in cui si legge, in relazione al comportamento dei ciclisti sugli attraversamenti pedonali, che in assenza di semaforo i ciclisti possono attraversare in sella alla bicicletta con le
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ovvie limitazioni di cui all'articolo 182 co. 4 del C.d.S., per cui devono condurre il veicolo a mano solo quando le condizioni della circolazione sono da intralcio o di pericolo per i pedoni (e non per i veicoli). Rileva, altresì, che gli agenti della P.L. avevano comunque evidenziato una condotta imprudente di il quale avrebbe dovuto prestare Controparte_1 maggiore cautela;
e che, a differenza di quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, la conformazione dell'incrocio teatro del sinistro avrebbe dovuto amplificare la responsabilità di anziché escluderla del tutto. CP_1
Conclude, pertanto, chiedendo di dichiarare la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro e, per l'effetto, di Controparte_3 condannare gli appellati in solido al pagamento in favore dell'appellante della complessiva somma di euro 2.061,66 (alla luce della valutazione operata dal nominato CTU), contenendo espressamente la domanda nel limite di € 2.500,00. chiede di contro il rigetto dell'appello, rievocando le CP_2 argomentazioni già spese in primo grado. è rimasto contumace anche nel presente giudizio di Controparte_1 appello.
2) Sui motivi di appello. Il gravame va parzialmente accolto per le ragioni che seguono. Come correttamente statuito dal giudice di prime cure, i velocipedi rientrano nella nozione normativa di “veicolo” ai sensi degli artt. 46 e 47 C.d.S. A tali previsioni si affiancano gli artt. 182 C.d.s. (Circolazione dei velocipedi) e 377, co.2, reg. esec. e att. Cds (Circolazione dei velocipedi). L'art. 182, prescrive al comma 4 che “I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza". L'art. 377 precisa ulteriormente che: “Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano". Secondo quanto affermato di recente dalla giurisprudenza di legittimità, tali previsioni vanno lette nel senso “che consentono al ciclista di occupare spazi altrimenti dedicati ai soli pedoni - comportamenti consentiti solo in situazioni di affollamento pedonale ovvero di traffico veicolare intenso - purché il velocipede sia condotto a mano, e non in sella” In sostanza, “quando per le condizioni di circolazione (ad es., in caso di affollamento pedonale, traffico veicolare intenso, ecc.) il velocipede condotto in sella sia d'intralcio o di pericolo per i pedoni, esso deve essere portato a mano (art. 182, comma 4); il
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comportamento sarà identico anche nel corso di un attraversamento di carreggiata su strisce pedonali (art. 377 Reg. esec. e att. CdS), ovvero in qualunque altra situazione in cui il velocipede occupi spazi dedicati ai pedoni (per es., i marciapiedi).”1. Muovendo da tale premessa, è indubbio e non contestato il fatto che Parte_1 abbia attraversato le strisce pedonali presenti su via Buonarroti in
[...] sella alla bicicletta che conduceva, con la conseguenza che non gli si può ascrivere la qualifica di pedone. E' quindi altrettanto indubbio che abbia violato le Parte_1 richiamate regole in materia di circolazione dei velocipedi, concorrendo certamente alla causazione del sinistro. Inoltre, non essendo un pedone, non era legittimato ad avvalersi del diritto di precedenza di cui all'art. 191 del Codice della strada. Ad avviso dello scrivente e, in linea con quanto sostenuto dall'appellante, la responsabilità per il sinistro va però ripartita, in parti uguali, con il conducente dell'autovettura. Come noto, in caso di scontro tra veicoli, occorre partire dalla presunzione di pari responsabilità dei conducenti prevista dall'art. 2054, co. 2 c.c., che “ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”2. L'individuazione del comportamento colposo di uno solo dei due conducenti non può però ritenersi sufficiente ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva, “dovendo parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso”3.
Non essendo state assunte prove orali, per valutare la condotta del conducente dell'autoveicolo, si deve fare riferimento alle foto prodotte e alla relazione redatta dagli agenti di polizia locale, che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente (non contestata dalle parti) nei seguenti termini:
alla guida del veicolo Nissan, stava percorrendo la Controparte_1 via Archimede con direzione di marcia da Ovest verso Est, quando giunto all'altezza dell'intersezione a T con la via Buonarroti, aveva dato corso alla manovra di svolta a destra, tenendosi prossimo al margine destro;
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in fase di svolta, come dichiarato, non si era avvisto della presenza di che in sella alla bici stava attraversando la Parte_1 carreggiata di via Buonarroti dalla propria sinistra verso destra, servendosi degli attraversamenti pedonali ivi ubicati;
l'autovettura era quindi andata ad impattare contro il fianco destro del ciclista;
la collisione era avvenuta quando il velocipede aveva quasi ultimato detto attraversamento, ovverosia quando stava per salire al di sopra del marciapiede lato Ovest di via Archimede. Nella relazione redatta dagli agenti accertatori, a proposito della condotta di guida dell'automobilista, si legge quanto segue: “la manovra di svolta a destra effettuata dall'automobilista è da ritenersi corretta, per quanto in presenza degli attraversamenti pedonali ivi ubicati, doveva prestare maggiore cautela”. Ciò posto, la sentenza impugnata merita di essere riformata nella parte in cui esclude la responsabilità di nella causazione del sinistro4. Controparte_3
Al riguardo vanno richiamati:
l'art. 145 co.1 C.d.S. ai sensi del quale “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”;
l'art. 154, co. 1 C.d.S., nella parte in cui dispone che: “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
”
191 C.d.S., a mente del quale “quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio”. Dal combinato disposto delle citate previsioni si ricava che, a prescindere dalla presenza di pedoni, il conducente di un veicolo, in prossimità di un'intersezione caratterizzata dalla presenza di strisce pedonali, deve utilizzare
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la massima prudenza, se del caso rallentando o fermandosi, e deve altresì assicurarsi di effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della loro posizione, della distanza e direzione.
Dagli elementi istruttori, appare evidente che abbia Controparte_1 effettuato la manovra di svolta a destra senza la dovuta prudenza, come si desume dal fatto che non si sia avveduto, per sua stessa ammissione, della presenza del ciclista, il quale non è spuntato all'improvviso, tanto che aveva quasi ultimato la manovra di attraversamento. Peraltro, le circostanze di luogo imponevano una particolare cautela, da parte del conducente dell'auto, in quanto le strisce pedonali erano proprio contigue all'intersezione. Del resto, data la dinamica del sinistro, è presumibile ritenere che il conducente avrebbe attinto il ciclista anche laddove questi avesse condotta la bici a piedi. Una condotta più accorta avrebbe quindi, se non evitato l'impatto, quantomeno limitato le possibilità di una sua verificazione. Per quanto concerne il danno non patrimoniale, e in ordine alla componente biologico, la CTU ha accertato con chiarezza la sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica, accertando un danno biologico da invalidità permanente nella misura del punto di invalidità del 1%, un danno biologico da invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 5, al 50% di giorni 25 e al 25% di ulteriori 25 giorni. Per liquidare questa voce di danno occorre applicare i criteri fissati in materia dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni nella versione all'epoca vigente, che rinvia alle tabelle ministeriali per la quantificazione del risarcimento (D.M. 16.07.2024), tenuto conto della percentuale di invalidità e dell'età del danneggiato. Orbene, utilizzando il suddetto dato normativo e la percentuale del punto di invalidità di 1 individuata dal C.T.U., considerato che il danneggiato al momento del sinistro aveva 26 anni, il danno biologico da invalidità permanente è da calcolarsi in € 871,52. Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta spettano invece i seguenti importi:
invalidità temporanea parziale al 75% € 207,15
invalidità temporanea parziale al 50% € 690,50
invalidità temporanea parziale al 25% € 345,25 Pertanto a titolo di danno non patrimoniale spetta la somma di € 2.114,42
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(€ 871,52 + € 1.242,90). Nessun maggiorazione può essere riconosciuta a titolo di danno morale, data l'esiguità delle lesioni riportate. Il c.t.u. ha inoltre ritenuto congrue, a titolo di danno patrimoniale, le spese mediche nella misura di € 244,00 di spese mediche sostenute). L'importo totale di € 2.358,42 va decurtato della metà in ragione del concorso della vittima nella causazione del sinistro, per una somma definitiva pari ad € 1.179,21. Sull'importo di € 1.179,21, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione. In particolare, su tale somma, liquidata in sostanza con riferimento all'epoca del fatto, spettano gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno dell'illecito, vale a dire dal 08.06.2017, con gli interessi calcolati sulla stessa somma devalutata alla data dell'illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
3) Sulle spese di lite. Come condivisibilmente osservato dalla Corte di Cassazione, “il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione” (Cass. Civ. n. 7616/2021). In particolare, considerato l'accertamento della pari responsabilità, con conseguente riduzione del quantum dovuto in favore di si Parte_1 ritiene opportuno disporre la compensazione tra parte appellante e parte appellata, in ragione della metà, delle spese di lite di entrambi i gradi, che restano a carico di e in solido tra loro, per la CP_2 Controparte_1 quota residua, liquidata come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 ratione temporis vigente (mediante l'applicazione dei parametri medi per la fase di primo grado e dei parametri minimi per le fasi istruttoria e decisionale in grado di appello, tenuto conto della ripetitività degli assunti e della scarna attività istruttoria).
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P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
in riforma della sentenza impugnata, condanna e CP_2
Tribunale di Taranto
in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 1.179,21 a titolo risarcitorio, oltre
[...] rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
compensa, nella misura della metà, le spese di lite del primo e del secondo grado tra l'appellante e gli appellati;
condanna e in solido tra loro, al CP_2 Controparte_1 pagamento della residua quota della metà delle spese di entrambi i gradi, che si liquidano nella misura già decurtata del 50%, per il giudizio di primo grado in € 602,50, oltre iva, cpa, spese generali e spese esenti documentate nella misura della metà, e, per il presente grado, in € 851,00, oltre iva, cpa, spese generali e spese esenti documentate nella misura della metà, da distrarsi in favore dell'avv. Alessandro Giampetruzzi;
pone definitivamente a carico delle parti in solido di tra di loro le spese di c.t.u. Così deciso in Taranto, in data 14/05/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. II, 05/02/2024, (ud. 21/11/2023, dep. 05/02/2024), n.3242 2 Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, n.9353. 3 Cassazione civile sez. III, 19/12/2024, n.33483. 4 Corte appello sez. IV - Firenze, 20/10/2022, n. 2355.