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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/12/2024, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore
dott.ssa Susanna Zavaglia Componente
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 2766 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avvocato VIRGILI TULLIO
RICORRENTE
contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
pagina 1 di 8 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da ricorso depositato in data 31/05/2024
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui è nata la figlia Per_1
in data 21/05/2010, minore.
[...]
2. Con ricorso del 31/05/2024 ha chiesto che fosse disposto l'affido Parte_1
esclusivo “rafforzato” della figlia minore nonché l'obbligo, a carico dal padre, di corrisponderle mensilmente la somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese sostenute nell'interesse del minore. La ricorrente ha altresì chiesto che fosse disposta a suo favore l'assegnazione integrale dell'Assegno Unico erogato dall' CP_2
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha addotto la totale assenza del padre nella vita della figlia, di cui si è sempre disinteressato.
L'odierno resistente, infatti, avrebbe interrotto la relazione e si sarebbe trasferito presso altro domicilio “subito dopo la nascita della figlia”, senza poi intrattenere alcun tipo di rapporto né con la madre né con la figlia, al di fuori di qualche sporadica telefonata, l'ultima delle quali, tuttavia, risalirebbe al maggio del 2012.
La ricorrente ha rappresentato, inoltre, come il padre non abbia mai versato alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento della figlia, né le abbia mai comunicato pagina 2 di 8 la propria residenza o, quantomeno, una modalità con cui fosse possibile mettersi in contatto con lui in caso di necessità. Vano è risultato anche il tentativo del difensore della ricorrente di mettersi in contatto con l'odierno resistente onde sollecitare una risoluzione bonaria della controversia mediante il raggiungimento di un accordo in ordine al mantenimento della figlia (v. all. 5 al ricorso).
3. Nel giudizio così radicato il convenuto è rimasto contumace, nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti.
4. All'esito dell'udienza del 13/11/2024, presente solo la parte ricorrente, la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione.
Le circostanze descritte dalla ricorrente nonché la mancata costituzione in giudizio di (ulteriore indice del suo disinteresse per la figlia) evidenziano Controparte_1
l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale: trattasi infatti di un genitore del tutto assente dalla vita della figlia, fin dalla più tenera età di quest'ultima,
e che ha lasciato l'onere di provvedere all'accudimento e al mantenimento della stessa integralmente a carico della madre.
La persistente indifferenza del padre nei confronti della minore è ulteriormente dimostrata dal fatto che egli abbia del tutto ignorato il tentativo del difensore della ricorrente di mettersi in contatto con lui al fine di raggiungere un accordo nell'interesse della figlia.
Sussistono dunque i presupposti per affidare la minore in via esclusiva alla Per_1
madre, disponendo altresì, ex art. 337-quater, comma 3 c.c., che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva (stante la difficoltà di comunicare con il padre), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
pagina 3 di 8 Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia liberamente, previo accordo con la madre e con facoltà per il servizio sociale territorialmente competente di intervenire,
qualora dovessero insorgere fattori di criticità, al fine di ristabilire un rapporto tra il padre e la minore nel rispetto dei tempi e delle esigenze di quest'ultima.
Con riferimento alle questioni economiche, in assenza di indicazioni in ordine al reddito e alla situazione patrimoniale del convenuto, appare congruo stabilire che provveda al mantenimento della figlia tramite il versamento di un Controparte_1
assegno mensile pari a € 400, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT,
oltre al 50% delle spese straordinarie di seguito elencate:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche purché effettuate presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche effettuate privatamente e non presso strutture pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 4 di 8 • spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati: b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Quanto all'Assegno Unico per la prole erogato dall risulta opportuno disporne CP_2
l'integrale percezione da parte della ricorrente, atteso che risulta l'unico genitore che in concreto si prende cura del mantenimento della figlia.
Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che, con la sua condotta, ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
Se ne dispone il pagamento in favore dell'Erario, essendo la ricorrente ammesso al pagina 5 di 8 patrocinio a spese dello Stato.
Non si procede alla riduzione del compenso professionale posto a carico del soccombente alla metà ai sensi degli articoli 82 e 130 d.P.R. 115/2002 in conformità
all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che si ritiene maggiormente condivisibile (Cass. 11.9.2018, n. 22017).
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. affida la figlia minore della coppia a disponendo che le Parte_1
decisioni di maggior interesse per la minore possano essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
2. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia liberamente, previo accordo con la madre e con facoltà per il servizio sociale territorialmente competente di intervenire, qualora dovessero insorgere fattori di criticità, al fine di ristabilire un rapporto tra il padre e la minore nel rispetto dei tempi e delle esigenze di quest'ultima;
3. obbliga a versare a euro 400,00 mensili a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di
Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
pagina 6 di 8 a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.)
pagina 7 di 8 dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
4. autorizza la ricorrente ad incassare integralmente da l'assegno unico CP_2
universale per la prole;
5. condanna a versare in favore dell'Erario l'importo delle Controparte_1
spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre Iva, cpa e al 15% di spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
27/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Eleonora Ramacciotti
IL PRESIDENTE
dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore
dott.ssa Susanna Zavaglia Componente
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 2766 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avvocato VIRGILI TULLIO
RICORRENTE
contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
pagina 1 di 8 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da ricorso depositato in data 31/05/2024
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui è nata la figlia Per_1
in data 21/05/2010, minore.
[...]
2. Con ricorso del 31/05/2024 ha chiesto che fosse disposto l'affido Parte_1
esclusivo “rafforzato” della figlia minore nonché l'obbligo, a carico dal padre, di corrisponderle mensilmente la somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese sostenute nell'interesse del minore. La ricorrente ha altresì chiesto che fosse disposta a suo favore l'assegnazione integrale dell'Assegno Unico erogato dall' CP_2
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha addotto la totale assenza del padre nella vita della figlia, di cui si è sempre disinteressato.
L'odierno resistente, infatti, avrebbe interrotto la relazione e si sarebbe trasferito presso altro domicilio “subito dopo la nascita della figlia”, senza poi intrattenere alcun tipo di rapporto né con la madre né con la figlia, al di fuori di qualche sporadica telefonata, l'ultima delle quali, tuttavia, risalirebbe al maggio del 2012.
La ricorrente ha rappresentato, inoltre, come il padre non abbia mai versato alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento della figlia, né le abbia mai comunicato pagina 2 di 8 la propria residenza o, quantomeno, una modalità con cui fosse possibile mettersi in contatto con lui in caso di necessità. Vano è risultato anche il tentativo del difensore della ricorrente di mettersi in contatto con l'odierno resistente onde sollecitare una risoluzione bonaria della controversia mediante il raggiungimento di un accordo in ordine al mantenimento della figlia (v. all. 5 al ricorso).
3. Nel giudizio così radicato il convenuto è rimasto contumace, nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti.
4. All'esito dell'udienza del 13/11/2024, presente solo la parte ricorrente, la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione.
Le circostanze descritte dalla ricorrente nonché la mancata costituzione in giudizio di (ulteriore indice del suo disinteresse per la figlia) evidenziano Controparte_1
l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale: trattasi infatti di un genitore del tutto assente dalla vita della figlia, fin dalla più tenera età di quest'ultima,
e che ha lasciato l'onere di provvedere all'accudimento e al mantenimento della stessa integralmente a carico della madre.
La persistente indifferenza del padre nei confronti della minore è ulteriormente dimostrata dal fatto che egli abbia del tutto ignorato il tentativo del difensore della ricorrente di mettersi in contatto con lui al fine di raggiungere un accordo nell'interesse della figlia.
Sussistono dunque i presupposti per affidare la minore in via esclusiva alla Per_1
madre, disponendo altresì, ex art. 337-quater, comma 3 c.c., che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva (stante la difficoltà di comunicare con il padre), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
pagina 3 di 8 Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia liberamente, previo accordo con la madre e con facoltà per il servizio sociale territorialmente competente di intervenire,
qualora dovessero insorgere fattori di criticità, al fine di ristabilire un rapporto tra il padre e la minore nel rispetto dei tempi e delle esigenze di quest'ultima.
Con riferimento alle questioni economiche, in assenza di indicazioni in ordine al reddito e alla situazione patrimoniale del convenuto, appare congruo stabilire che provveda al mantenimento della figlia tramite il versamento di un Controparte_1
assegno mensile pari a € 400, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT,
oltre al 50% delle spese straordinarie di seguito elencate:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche purché effettuate presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche effettuate privatamente e non presso strutture pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 4 di 8 • spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati: b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Quanto all'Assegno Unico per la prole erogato dall risulta opportuno disporne CP_2
l'integrale percezione da parte della ricorrente, atteso che risulta l'unico genitore che in concreto si prende cura del mantenimento della figlia.
Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che, con la sua condotta, ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
Se ne dispone il pagamento in favore dell'Erario, essendo la ricorrente ammesso al pagina 5 di 8 patrocinio a spese dello Stato.
Non si procede alla riduzione del compenso professionale posto a carico del soccombente alla metà ai sensi degli articoli 82 e 130 d.P.R. 115/2002 in conformità
all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che si ritiene maggiormente condivisibile (Cass. 11.9.2018, n. 22017).
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. affida la figlia minore della coppia a disponendo che le Parte_1
decisioni di maggior interesse per la minore possano essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
2. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia liberamente, previo accordo con la madre e con facoltà per il servizio sociale territorialmente competente di intervenire, qualora dovessero insorgere fattori di criticità, al fine di ristabilire un rapporto tra il padre e la minore nel rispetto dei tempi e delle esigenze di quest'ultima;
3. obbliga a versare a euro 400,00 mensili a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di
Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
pagina 6 di 8 a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.)
pagina 7 di 8 dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
4. autorizza la ricorrente ad incassare integralmente da l'assegno unico CP_2
universale per la prole;
5. condanna a versare in favore dell'Erario l'importo delle Controparte_1
spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre Iva, cpa e al 15% di spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
27/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Eleonora Ramacciotti
IL PRESIDENTE
dott. Riccardo Di Pasquale
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