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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/03/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 2404/2020 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti, Marco Senatore, Parte_1
Arturo Della Monica e Tommaso Troise, elettivamente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
in persona del legale rappresen- Controparte_1
tante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Alessandro Cosma, eletti- vamente domiciliata come in atti;
, rappresentato e difeso dall'avv.to Daniela Andria, Parte_2
elettivamente domiciliato come in atti;
- CONVENUTI -
, e , questi ultimi in pro- CP_2 CP_3 CP_4
prio, nonché quali genitori esercenti la potestà sui minori Persona_1
[...
e , rappresentati e difesi dall'avv. Tommaso Troise, Per_2
elettivamente domiciliati come in atti;
- INTERVENTORI -
1 CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclu- sionali in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dun- que, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposi- zione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , citava in Parte_1
giudizio innanzi all'intestata autorità giudiziaria, a compagnia
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore e CP_5 [...]
, al fine di sentirli condannare al risarcimento delle le- CP_6 Pt_2
sioni patite in conseguenza del sinistro avvenuto nella notte tra il 12 ed il 13 luglio 2018 in Cava dei Tirreni (SA) alle ore 00.10 circa.
L'attore esponeva che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luo- go, percorreva, alla guida del motociclo Beverly 500, via Biblioteca
Avallone con direzione Salerno quando giunto all'altezza del civico numero 26, si fermava per svoltare a sinistra e nel mentre sopraggiun- geva lo scooter Yamaha T Max che, nell'immettersi su via Biblioteca
Avallone, impattava frontalmente il veicolo attoreo. In conseguenza del sinistro riportava lesioni personali tali da essere trasportato presso il P.S. del P.O. di Cava de Tirreni. Pertanto, chiedeva un risarcimento pari ad euro 983.692,50.
2 Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali preliminarmente eccepi- vano l'improcedibilità della domanda per tardività dell'iscrizione a ruolo e l'improponibilità della stessa ex artt. 145 e 148 D.lgs.
209/2005; nel merito chiedevano il rigetto della domanda in quanto in- fondata in fatto ed in diritto.
Nel corso del giudizio l inviava a Controparte_7 Parte_3
[...
un'offerta di € 122.700,00 che veniva trattenuta in acconto sul maggiore avere.
Inoltre, a seguito di mediazione volontaria, la controversia in essere con l'attore veniva transatta con il pagamento Parte_1
dell'ulteriore somma di € 427.000,00 omnia (comprensivo di €
52.000,00 per spese e competenze legali) con impegno ad abbandonare il presente giudizio consentendone l'estinzione (come documentato dall'atto di transazione e quietanza sottoscritto in data 30/09/2021).
Successivamente alla transazione, con comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c., spiegavano intervento volontario i sig.ri , CP_2 [...]
e , questi ultimi in proprio, nonché quali Parte_4 CP_4
esercenti la potestà sui minori e i quali si Persona_3 Persona_2
qualificavano come familiari dell'attore. Gli intervenuti lamentavano di aver patito, di riflesso rispetto alle lesioni subite da , Parte_1
dei danni patrimoniali e non patrimoniali connessi alla perdita del rap- porto parentale. Per tali motivi chiedevano, previa dichiarazione di ammissibilità dell'intervento, la condanna dei convenuti al risarcimen- to di tali danni, quantificati complessivamente in € 365.000,00.
La causa veniva istruita solo documentalmente e rinviata all'udienza del 18/07/2023 per la precisazione delle conclusioni.
Rassegnate le conclusioni la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
3 In via pregiudiziale ed assorbente la domanda va reietta in quanto ri- sulta fondata l'eccezione preliminare sollevata dai convenuti in merito alla improcedibilità della domanda per tardività dell'iscrizione a ruolo.
Ai sensi dell'art. 165 c.p.c., l'attore, una volta notificato l'atto di cita- zione, ha l'onere di iscrivere la causa a ruolo entro il termine perento- rio di dieci giorni dalla notifica. Come affermato dalla Suprema Corte
a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 10864/2011), nel caso di notifiche plu- rime dello stesso atto, il termine decorre dalla prima notifica.
Nel caso di specie, l'attore ha notificato l'atto di citazione una prima volta il 5 maggio 2020 e una seconda volta il 4 giugno 2020. Pertanto, il termine di dieci giorni per l'iscrizione a ruolo decorreva dalla prima notifica e scadeva il 15 maggio 2020. Tuttavia, l'attore ha iscritto la causa a ruolo solo il 10 giugno 2020, oltre il termine perentorio previ- sto dalla legge.
Tale circostanza determina l'improcedibilità della domanda attorea, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
37579/2021).
Conseguentemente, la tardiva iscrizione a ruolo comporta non solo l'improcedibilità della domanda principale, ma anche quella degli atti di intervento successivi, in quanto l'ammissibilità degli interventi pre- suppone la valida instaurazione del giudizio principale.
Tuttavia, è necessario valutare gli effetti dell'atto di intervento volonta- rio sulla prescrizione dei diritti degli intervenienti. La giurisprudenza ha chiarito che l'atto di intervento volontario, contenente una domanda autonoma, ha effetto interruttivo della prescrizione al momento in cui perviene a conoscenza della controparte. In particolare, la Suprema
Corte ha affermato che “in caso di domanda proposta dall'intervento- re volontario, l'effetto interruttivo della prescrizione si verifica al mo-
4 mento in cui l'atto di intervento pervenga a conoscenza, di fatto o le- gale, della controparte” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 8096 del 14 marzo
2022).
Pertanto, nonostante l'improcedibilità della domanda principale, il di- ritto degli intervenienti di riproporre la domanda è fatto salvo, poiché
l'atto di intervento ha interrotto il termine di prescrizione quinquennale previsto per l'azione risarcitoria ex art. 2947 c.c.
Tale motivazione è assorbente rispetto ad ogni altra contestazione sol- levata nel presente giudizio e comporta in via pregiudiziale la dichiara- zione di improcedibilità delle domande come presentate e la conse- guente cancellazione della causa dal ruolo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispo- sitivo.
Spese compensate tra gli interventori e i convenuti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Dichiara improcedibile la domanda proposta da parte attrice e dagli interventori per le causali di cui in motivazione;
b) Dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
c) Condanna alla refusione delle spese di lite nei Parte_1
confronti dei convenuti che si liquidano in € 4.380,35 per compenso professionale oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed iva come per legge con attribuzione ai procuratori che si sono dichiarati antistatari;
d) Spese compensate tra i convenuti e gli interventori volontari.
5 Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 17/03/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 2404/2020 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti, Marco Senatore, Parte_1
Arturo Della Monica e Tommaso Troise, elettivamente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
in persona del legale rappresen- Controparte_1
tante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Alessandro Cosma, eletti- vamente domiciliata come in atti;
, rappresentato e difeso dall'avv.to Daniela Andria, Parte_2
elettivamente domiciliato come in atti;
- CONVENUTI -
, e , questi ultimi in pro- CP_2 CP_3 CP_4
prio, nonché quali genitori esercenti la potestà sui minori Persona_1
[...
e , rappresentati e difesi dall'avv. Tommaso Troise, Per_2
elettivamente domiciliati come in atti;
- INTERVENTORI -
1 CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclu- sionali in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dun- que, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposi- zione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , citava in Parte_1
giudizio innanzi all'intestata autorità giudiziaria, a compagnia
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore e CP_5 [...]
, al fine di sentirli condannare al risarcimento delle le- CP_6 Pt_2
sioni patite in conseguenza del sinistro avvenuto nella notte tra il 12 ed il 13 luglio 2018 in Cava dei Tirreni (SA) alle ore 00.10 circa.
L'attore esponeva che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luo- go, percorreva, alla guida del motociclo Beverly 500, via Biblioteca
Avallone con direzione Salerno quando giunto all'altezza del civico numero 26, si fermava per svoltare a sinistra e nel mentre sopraggiun- geva lo scooter Yamaha T Max che, nell'immettersi su via Biblioteca
Avallone, impattava frontalmente il veicolo attoreo. In conseguenza del sinistro riportava lesioni personali tali da essere trasportato presso il P.S. del P.O. di Cava de Tirreni. Pertanto, chiedeva un risarcimento pari ad euro 983.692,50.
2 Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali preliminarmente eccepi- vano l'improcedibilità della domanda per tardività dell'iscrizione a ruolo e l'improponibilità della stessa ex artt. 145 e 148 D.lgs.
209/2005; nel merito chiedevano il rigetto della domanda in quanto in- fondata in fatto ed in diritto.
Nel corso del giudizio l inviava a Controparte_7 Parte_3
[...
un'offerta di € 122.700,00 che veniva trattenuta in acconto sul maggiore avere.
Inoltre, a seguito di mediazione volontaria, la controversia in essere con l'attore veniva transatta con il pagamento Parte_1
dell'ulteriore somma di € 427.000,00 omnia (comprensivo di €
52.000,00 per spese e competenze legali) con impegno ad abbandonare il presente giudizio consentendone l'estinzione (come documentato dall'atto di transazione e quietanza sottoscritto in data 30/09/2021).
Successivamente alla transazione, con comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c., spiegavano intervento volontario i sig.ri , CP_2 [...]
e , questi ultimi in proprio, nonché quali Parte_4 CP_4
esercenti la potestà sui minori e i quali si Persona_3 Persona_2
qualificavano come familiari dell'attore. Gli intervenuti lamentavano di aver patito, di riflesso rispetto alle lesioni subite da , Parte_1
dei danni patrimoniali e non patrimoniali connessi alla perdita del rap- porto parentale. Per tali motivi chiedevano, previa dichiarazione di ammissibilità dell'intervento, la condanna dei convenuti al risarcimen- to di tali danni, quantificati complessivamente in € 365.000,00.
La causa veniva istruita solo documentalmente e rinviata all'udienza del 18/07/2023 per la precisazione delle conclusioni.
Rassegnate le conclusioni la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
3 In via pregiudiziale ed assorbente la domanda va reietta in quanto ri- sulta fondata l'eccezione preliminare sollevata dai convenuti in merito alla improcedibilità della domanda per tardività dell'iscrizione a ruolo.
Ai sensi dell'art. 165 c.p.c., l'attore, una volta notificato l'atto di cita- zione, ha l'onere di iscrivere la causa a ruolo entro il termine perento- rio di dieci giorni dalla notifica. Come affermato dalla Suprema Corte
a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 10864/2011), nel caso di notifiche plu- rime dello stesso atto, il termine decorre dalla prima notifica.
Nel caso di specie, l'attore ha notificato l'atto di citazione una prima volta il 5 maggio 2020 e una seconda volta il 4 giugno 2020. Pertanto, il termine di dieci giorni per l'iscrizione a ruolo decorreva dalla prima notifica e scadeva il 15 maggio 2020. Tuttavia, l'attore ha iscritto la causa a ruolo solo il 10 giugno 2020, oltre il termine perentorio previ- sto dalla legge.
Tale circostanza determina l'improcedibilità della domanda attorea, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
37579/2021).
Conseguentemente, la tardiva iscrizione a ruolo comporta non solo l'improcedibilità della domanda principale, ma anche quella degli atti di intervento successivi, in quanto l'ammissibilità degli interventi pre- suppone la valida instaurazione del giudizio principale.
Tuttavia, è necessario valutare gli effetti dell'atto di intervento volonta- rio sulla prescrizione dei diritti degli intervenienti. La giurisprudenza ha chiarito che l'atto di intervento volontario, contenente una domanda autonoma, ha effetto interruttivo della prescrizione al momento in cui perviene a conoscenza della controparte. In particolare, la Suprema
Corte ha affermato che “in caso di domanda proposta dall'intervento- re volontario, l'effetto interruttivo della prescrizione si verifica al mo-
4 mento in cui l'atto di intervento pervenga a conoscenza, di fatto o le- gale, della controparte” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 8096 del 14 marzo
2022).
Pertanto, nonostante l'improcedibilità della domanda principale, il di- ritto degli intervenienti di riproporre la domanda è fatto salvo, poiché
l'atto di intervento ha interrotto il termine di prescrizione quinquennale previsto per l'azione risarcitoria ex art. 2947 c.c.
Tale motivazione è assorbente rispetto ad ogni altra contestazione sol- levata nel presente giudizio e comporta in via pregiudiziale la dichiara- zione di improcedibilità delle domande come presentate e la conse- guente cancellazione della causa dal ruolo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispo- sitivo.
Spese compensate tra gli interventori e i convenuti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Dichiara improcedibile la domanda proposta da parte attrice e dagli interventori per le causali di cui in motivazione;
b) Dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
c) Condanna alla refusione delle spese di lite nei Parte_1
confronti dei convenuti che si liquidano in € 4.380,35 per compenso professionale oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed iva come per legge con attribuzione ai procuratori che si sono dichiarati antistatari;
d) Spese compensate tra i convenuti e gli interventori volontari.
5 Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 17/03/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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