TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. ssa Giovanna Palmieri all'esito della camera di consiglio all'udienza del 5 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art. 429 cpc, nella causa civile di lavoro e previdenza iscritta al n. 5127 del Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
T R A
legale rappresentante della Società Parte_1
“ , elettivamente Parte_2 domiciliata in Colleferro presso lo studio dell'Avv.to Gianluca
Gabrielli che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti
OPPONENTE
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. 149/2015 dal Responsabile dell'Ufficio legale e contenzioso
Avv Floridia Monforte per delega in atti
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto : opposizione ad ordinanza ingiunzione Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato l' 8 febbraio 2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'O.I. n.
2153/23, prospettata come notificata il 10 gennaio 2024, per l' importo complessivo pari ad euro 11.359, quale responsabile in solido per essere stata legale rappresentante della società in epigrafe indicata, a titolo di sanzione amministrativa per i 4 illeciti amministrativi ivi indicati, a seguito di verbale unico di accertamento e notificazione del 24 settembre 2018, redatto dall' CP_1
Ha dedotto parte ricorrente l'intervenuta violazione da parte dell' CP_1 dell'art. 14 L. 689/81, perché inviato oltre il termine di 90 giorni dalla conclusione del procedimento, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito prospettato ai sensi dell'art. 28 L.689/81 perché conclusasi l'attività ispettiva il 25 settembre 2018 ed in ogni caso non provata la sussistenza degli illeciti amministrativi perchè raccolte in un momento di intenso accesso ai luoghi di clienti e perciò non attendibili le dichiarazioni rese dai dipendenti in quella sede.
Ha altresì evidenziato che solo dal mese di aprile 2027 e 2018 vi era stato incremento di lavoro, come dimostrato dal grafico riportato a pag. 5 del ricorso ed ha pertanto concluso eccependo che i maggior orari dichiarati come svolti dai dipendenti , , , Parte_3 Parte_4 Persona_1 Per_2
e non erano corretti. Ha chiesto pertanto al Tribunale
[...] Parte_2
di accertare l'insussistenza del credito prospettato e contenuto nell'O.I. sopra indicata ed in subordine di rimodulare le sanzioni nel minimo di legge.
Pag. 2 di 7 L' , Controparte_1
tempestivamente costituitasi, ha chiesto il rigetto della domande eccependo, in sintesi, l'infondatezza delle deduzioni svolte, tenuto conto che a fronte della conclusione del procedimento alla data del 25 luglio 2018 e la notifica a parte ricorrente del verbale unico ( il 24 settembre 2018 ), come da firma apposta dalla stessa non risultava decorso il termine previsto dall'art. 14 L.689/81 perché soltanto all'esito dell'accertamento ispettivo era stato possibile la sussistenza o meno degli illeciti.
In relazione alla eccepita prescrizione quinquennale ha richiamato la disciplina introdotta a seguito dell'emergenza ID ( art. 103 comma 1 e 6 bis D.l. n.
18/20) che aveva comportato lo slittamento della prescrizione nel caso concreto alla data del 1 gennaio 2024, termine rispettato per effetto della notifica dell'O.I. impugnata alla data del 2 ottobre 2023, come da sottoscrizione della copia della cartolina di ricevimento allegata all'OI., sottoscritta dal destinatario e prodotta sub. doc.
5. del fascicolo di parte.
Infine con riguardo alla sussistenza degli illeciti amministrativi ha eccepito la genericità delle contestazioni mosse e perciò la loro irrilevanza ai fini del decidere, tenuto conto che gli illeciti stessi erano fondati sulle dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza dell'accesso ispettivo da parte dei lavoratori Per_2
e e ,
[...] Parte_3 Pt_2 Persona_1 Parte_4 dotate di particolare valore di attendibilità perché raccolte nell'immediatezza dell'accesso e perciò prive di possibili condizionamenti da parte del datore di lavoro e perché non supportato da riscontri il grafico allegato in ricorso. Ha infine eccepito che in relazione alle sanzioni applicate per la mancata regolare assunzione di e nulla era stato Controparte_2 Persona_3
specificatamente dedotto ex adverso.
Pag. 3 di 7 Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, all'odierna udienza è comparso il solo difensore di parte opposta e discussa la causa oralmente, la stessa è stata decisa con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
In via preliminare si osserva che parte ricorrente ha omesso di svolgere repliche sulla data di perfezionamento della notifica dell'O.I. impugnata, documentata da parte opposta come avvenuta il 2 ottobre 2023, per ricezione dell'atto dal destinatario, come da firma apposta sulla copia della cartolina di ricevimento, con la conseguenza che la data di ricezione dell'O.I. indicata in ricorso al 10 gennaio 2024 è rimasta priva di idonee difese sul punto.
Sempre in via preliminare si osserva che parte ricorrente non ha svolto allegazioni sui documenti prodotti col ricorso sub. Doc da 4 a 8, che pertanto non possono essere esaminati perché non oggetto delle necessarie difese sulla loro formazione e rilevanza ai fini del decidere.
Nel merito alla luce delle difese svolte da parte resistente, le eccezioni sollevate da parte ricorrente non meritano di essere condivise. Ed invero alla luce della complessità degli accertamenti svolti ( fra le altre Cass. 2014/7681) il termine di
90 giorni risulta rispettato avuto riguardo alla conclusione alla data del 25 luglio
2028 e la ricezione da parte dell'interessata del verbale unico di accertamento del
24 settembre 2018. Né ravvisabile decadenza dalla potestà sanzionatoria, atteso che l'art. 18 della legge n.689 del 1981 non prevede alcun termine per l'emissione del provvedimento sanzionatorio, - salvo il termine di prescrizione quinquennale previsto dal successivo art. 24. La stessa Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “nelle ipotesi in cui trovano applicazione le norme generali dettate dalla legge n. 689 del 1981 il potere di emanare l'ordinanza- ingiunzione, onde procedere alla riscossione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 18 della stessa legge, può essere legittimamente esercitato nel termine di prescrizione del credito, siccome il termine fissato per la conclusione dei
Pag. 4 di 7 procedimenti amministrativi dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 attiene esclusivamente alla possibilità, accordata all'interessato, di esperire i mezzi di tutela apprestati per reagire all'inerzia dell'Amministrazione. Tale principio è conseguente all'inquadramento del suddetto procedimento nella categoria dei procedimenti non autoritativi, o, più esattamente, meramente esecutivi, nei quali, cioè, il tratto autoritativo concerne esclusivamente la formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale (secondo il regime della c.d. "autotutela esecutiva"), con il conseguente effetto di assoggettamento dell'ingiunto ad esecuzione forzata”.(
Cass. 10452/06).
La prescrizione quinquennale del credito ex art. 28 L. 689/81 non risulta maturata per effetto dell' art. 103 del DL 18/2020 che ha introdotto all'art. 28
L.689/81 il comma 6 bis del seguente tenore : “ Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Ne consegue che il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal 23 febbraio
2020 al 31 maggio 2020 ed è iniziato a decorrere ex novo alla data del 1 giugno
2020, venendo a maturarsi la prescrizione il giorno 1 gennaio 2024, come eccepito, laddove la notifica dell'ordinanza ingiunzione per cui è giudizio è avvenuta in data 2 ottobre 2023 ed è stata quindi tempestiva.
Anche le altre doglianze di formulate parte ricorrente non sono fondate attesa la loro genericità a fronte delle precise dichiarazioni raccolte dai lavoratori in sede di accesso ispettivo, prodotte nel fascicolo di parte sub. Doc. 2 che danno conto della fondatezza degli illeciti amministrativi contestati quanto a maggior orario
Pag. 5 di 7 osservato rispetto a quello indicato nei contratti di lavoro, di 30 ore settimanali (
Pe 5 ore x 6 giorni ) per i dipendenti e Pt_3 Persona_5 Persona_6 Per_2
B e di per 24 ore settimanali ( 4 ore x 6 giorni ) per il Per il Per_7
dipendente non sono state prodotte le dichiarazioni rilasciate;
tuttavia Per_8
avendo dato per pacifica in ricorso parte ricorrente la dichiarazione dallo stesso svolta dal predetto di lavorare 30 ore settimanali tanto che in ricorso se ne è contestata l'attendibilità non è necessario procedere all' acquisizione della dichiarazione testimoniale.
Si osserva altresì che la richiesta riduzione delle sanzioni è rimasta priva di più puntuali deduzione ed è del pari pacifico che gli illeciti dell'ordinanza ingiunzione nei punti 3 e 4 non sono stati contestati da parte ricorrente.
In definitiva le domande non meritano di essere accolte ed alla soccombenza di parte ricorrente segue sua condanna ax art. 91 cpc alle spese di lite;
liquidazione segue in dispositivo in applicazione del DM 147/2022, del valore della controversia, della natura del giudizio, dell'attività processuale svolta e della riduzione del 20% indicata nell'art. 152 bis disp. att cpc.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal ricorrente in epigrafe, con ricorso depositato l' 8 febbraio 2024 , ogni diversa istanza disattesa, così provvede :
1. Respinge le domande proposte nei confronti di Controparte_1
di ;
[...] CP_1
2. Condanna parte ricorrente a rifondere a Controparte_1
di le spese di lite che liquida in complessivi
[...] CP_1
euro 3.372,80
Roma, 5 febbraio 2025
Il Giudice
Pag. 6 di 7 Dott.ssa Giovanna Palmieri
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. ssa Giovanna Palmieri all'esito della camera di consiglio all'udienza del 5 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art. 429 cpc, nella causa civile di lavoro e previdenza iscritta al n. 5127 del Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
T R A
legale rappresentante della Società Parte_1
“ , elettivamente Parte_2 domiciliata in Colleferro presso lo studio dell'Avv.to Gianluca
Gabrielli che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti
OPPONENTE
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. 149/2015 dal Responsabile dell'Ufficio legale e contenzioso
Avv Floridia Monforte per delega in atti
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto : opposizione ad ordinanza ingiunzione Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato l' 8 febbraio 2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'O.I. n.
2153/23, prospettata come notificata il 10 gennaio 2024, per l' importo complessivo pari ad euro 11.359, quale responsabile in solido per essere stata legale rappresentante della società in epigrafe indicata, a titolo di sanzione amministrativa per i 4 illeciti amministrativi ivi indicati, a seguito di verbale unico di accertamento e notificazione del 24 settembre 2018, redatto dall' CP_1
Ha dedotto parte ricorrente l'intervenuta violazione da parte dell' CP_1 dell'art. 14 L. 689/81, perché inviato oltre il termine di 90 giorni dalla conclusione del procedimento, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito prospettato ai sensi dell'art. 28 L.689/81 perché conclusasi l'attività ispettiva il 25 settembre 2018 ed in ogni caso non provata la sussistenza degli illeciti amministrativi perchè raccolte in un momento di intenso accesso ai luoghi di clienti e perciò non attendibili le dichiarazioni rese dai dipendenti in quella sede.
Ha altresì evidenziato che solo dal mese di aprile 2027 e 2018 vi era stato incremento di lavoro, come dimostrato dal grafico riportato a pag. 5 del ricorso ed ha pertanto concluso eccependo che i maggior orari dichiarati come svolti dai dipendenti , , , Parte_3 Parte_4 Persona_1 Per_2
e non erano corretti. Ha chiesto pertanto al Tribunale
[...] Parte_2
di accertare l'insussistenza del credito prospettato e contenuto nell'O.I. sopra indicata ed in subordine di rimodulare le sanzioni nel minimo di legge.
Pag. 2 di 7 L' , Controparte_1
tempestivamente costituitasi, ha chiesto il rigetto della domande eccependo, in sintesi, l'infondatezza delle deduzioni svolte, tenuto conto che a fronte della conclusione del procedimento alla data del 25 luglio 2018 e la notifica a parte ricorrente del verbale unico ( il 24 settembre 2018 ), come da firma apposta dalla stessa non risultava decorso il termine previsto dall'art. 14 L.689/81 perché soltanto all'esito dell'accertamento ispettivo era stato possibile la sussistenza o meno degli illeciti.
In relazione alla eccepita prescrizione quinquennale ha richiamato la disciplina introdotta a seguito dell'emergenza ID ( art. 103 comma 1 e 6 bis D.l. n.
18/20) che aveva comportato lo slittamento della prescrizione nel caso concreto alla data del 1 gennaio 2024, termine rispettato per effetto della notifica dell'O.I. impugnata alla data del 2 ottobre 2023, come da sottoscrizione della copia della cartolina di ricevimento allegata all'OI., sottoscritta dal destinatario e prodotta sub. doc.
5. del fascicolo di parte.
Infine con riguardo alla sussistenza degli illeciti amministrativi ha eccepito la genericità delle contestazioni mosse e perciò la loro irrilevanza ai fini del decidere, tenuto conto che gli illeciti stessi erano fondati sulle dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza dell'accesso ispettivo da parte dei lavoratori Per_2
e e ,
[...] Parte_3 Pt_2 Persona_1 Parte_4 dotate di particolare valore di attendibilità perché raccolte nell'immediatezza dell'accesso e perciò prive di possibili condizionamenti da parte del datore di lavoro e perché non supportato da riscontri il grafico allegato in ricorso. Ha infine eccepito che in relazione alle sanzioni applicate per la mancata regolare assunzione di e nulla era stato Controparte_2 Persona_3
specificatamente dedotto ex adverso.
Pag. 3 di 7 Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, all'odierna udienza è comparso il solo difensore di parte opposta e discussa la causa oralmente, la stessa è stata decisa con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
In via preliminare si osserva che parte ricorrente ha omesso di svolgere repliche sulla data di perfezionamento della notifica dell'O.I. impugnata, documentata da parte opposta come avvenuta il 2 ottobre 2023, per ricezione dell'atto dal destinatario, come da firma apposta sulla copia della cartolina di ricevimento, con la conseguenza che la data di ricezione dell'O.I. indicata in ricorso al 10 gennaio 2024 è rimasta priva di idonee difese sul punto.
Sempre in via preliminare si osserva che parte ricorrente non ha svolto allegazioni sui documenti prodotti col ricorso sub. Doc da 4 a 8, che pertanto non possono essere esaminati perché non oggetto delle necessarie difese sulla loro formazione e rilevanza ai fini del decidere.
Nel merito alla luce delle difese svolte da parte resistente, le eccezioni sollevate da parte ricorrente non meritano di essere condivise. Ed invero alla luce della complessità degli accertamenti svolti ( fra le altre Cass. 2014/7681) il termine di
90 giorni risulta rispettato avuto riguardo alla conclusione alla data del 25 luglio
2028 e la ricezione da parte dell'interessata del verbale unico di accertamento del
24 settembre 2018. Né ravvisabile decadenza dalla potestà sanzionatoria, atteso che l'art. 18 della legge n.689 del 1981 non prevede alcun termine per l'emissione del provvedimento sanzionatorio, - salvo il termine di prescrizione quinquennale previsto dal successivo art. 24. La stessa Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “nelle ipotesi in cui trovano applicazione le norme generali dettate dalla legge n. 689 del 1981 il potere di emanare l'ordinanza- ingiunzione, onde procedere alla riscossione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 18 della stessa legge, può essere legittimamente esercitato nel termine di prescrizione del credito, siccome il termine fissato per la conclusione dei
Pag. 4 di 7 procedimenti amministrativi dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 attiene esclusivamente alla possibilità, accordata all'interessato, di esperire i mezzi di tutela apprestati per reagire all'inerzia dell'Amministrazione. Tale principio è conseguente all'inquadramento del suddetto procedimento nella categoria dei procedimenti non autoritativi, o, più esattamente, meramente esecutivi, nei quali, cioè, il tratto autoritativo concerne esclusivamente la formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale (secondo il regime della c.d. "autotutela esecutiva"), con il conseguente effetto di assoggettamento dell'ingiunto ad esecuzione forzata”.(
Cass. 10452/06).
La prescrizione quinquennale del credito ex art. 28 L. 689/81 non risulta maturata per effetto dell' art. 103 del DL 18/2020 che ha introdotto all'art. 28
L.689/81 il comma 6 bis del seguente tenore : “ Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Ne consegue che il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal 23 febbraio
2020 al 31 maggio 2020 ed è iniziato a decorrere ex novo alla data del 1 giugno
2020, venendo a maturarsi la prescrizione il giorno 1 gennaio 2024, come eccepito, laddove la notifica dell'ordinanza ingiunzione per cui è giudizio è avvenuta in data 2 ottobre 2023 ed è stata quindi tempestiva.
Anche le altre doglianze di formulate parte ricorrente non sono fondate attesa la loro genericità a fronte delle precise dichiarazioni raccolte dai lavoratori in sede di accesso ispettivo, prodotte nel fascicolo di parte sub. Doc. 2 che danno conto della fondatezza degli illeciti amministrativi contestati quanto a maggior orario
Pag. 5 di 7 osservato rispetto a quello indicato nei contratti di lavoro, di 30 ore settimanali (
Pe 5 ore x 6 giorni ) per i dipendenti e Pt_3 Persona_5 Persona_6 Per_2
B e di per 24 ore settimanali ( 4 ore x 6 giorni ) per il Per il Per_7
dipendente non sono state prodotte le dichiarazioni rilasciate;
tuttavia Per_8
avendo dato per pacifica in ricorso parte ricorrente la dichiarazione dallo stesso svolta dal predetto di lavorare 30 ore settimanali tanto che in ricorso se ne è contestata l'attendibilità non è necessario procedere all' acquisizione della dichiarazione testimoniale.
Si osserva altresì che la richiesta riduzione delle sanzioni è rimasta priva di più puntuali deduzione ed è del pari pacifico che gli illeciti dell'ordinanza ingiunzione nei punti 3 e 4 non sono stati contestati da parte ricorrente.
In definitiva le domande non meritano di essere accolte ed alla soccombenza di parte ricorrente segue sua condanna ax art. 91 cpc alle spese di lite;
liquidazione segue in dispositivo in applicazione del DM 147/2022, del valore della controversia, della natura del giudizio, dell'attività processuale svolta e della riduzione del 20% indicata nell'art. 152 bis disp. att cpc.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal ricorrente in epigrafe, con ricorso depositato l' 8 febbraio 2024 , ogni diversa istanza disattesa, così provvede :
1. Respinge le domande proposte nei confronti di Controparte_1
di ;
[...] CP_1
2. Condanna parte ricorrente a rifondere a Controparte_1
di le spese di lite che liquida in complessivi
[...] CP_1
euro 3.372,80
Roma, 5 febbraio 2025
Il Giudice
Pag. 6 di 7 Dott.ssa Giovanna Palmieri
Pag. 7 di 7