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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 537/2023 promossa in grado di appello d a e , rappresentati Parte_1 Parte_2 Parte_3
e difesi dall'avv. Giulio Signorello.
APPELLANTE Contro
Controparte_1 CP_2
e questi ultimi due quali Controparte_3 Controparte_4 CP_1 eredi di Persona_1
APPELLATI - CONTUMACI
E nei confronti di
CP_5
CONTUMACE
All'udienza del 12 giugno 2025 gli appellanti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con separato ricorso depositato dinanzi al G.L. del tribunale di Marsala e successivamente riuniti , e , premesso di Parte_1 Parte_2 Parte_3 avere prestato servizio alle dipendenze della Controparte_1
,di avere svolto lavoro straordinario non adeguatamente retribuito e di non avere ricevuto alcunchè a titolo di 13^ e TFR, avevano agito contro la società datrice di lavoro ed i soci illimitatamente responsabili chiedendo: Accertare le ore di lavoro ordinario e straordinario effettivamente prestate nel corso del rapporto e, per l'effetto, condannare la e i suoi soci , al Controparte_1 pagamento delle somme dovute a titolo di differenze retributive e di TFR;
2) Accertare la mancata corresponsione, durante l'intero corso del rapporto, delle tredicesime mensilità e, per l'effetto, condannare condannare la e i suoi soci al Controparte_1 pagamento dei relativi importi, comprensivi di interessi e rivalutazioni;
3) Accertare l'evasione contributiva realizzata in danno del ricorrente e, per l'effetto, condannare la
[...]
e i suoi soci al versamento dei contributi non ancora prescritti e al Controparte_1 risarcimento dei danni patiti dal ricorrente come meglio specificati in ricorso . 4) Accertare che il Sig. ha assunto la veste di socio di fatto e/o di erede del Sig. e, Controparte_3 Persona_2 per l'effetto, condannarlo in solido al pagamento delle somme dovute al ricorrente (…). Nella contumacia dei convenuti predetti, previa istruzione della causa mediante prova testimoniale e c.t.u., con sentenza del 6/12/2022 il Tribunale di Marsala accertava la fondatezza della domanda e condannava i resistenti in solido “al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme rispettivamente indicate in CTU oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data delle singole scadenze al soddisfo (…) al pagamento in favore delle spese di lite sostenute dai ricorrenti che liquida in favore dell'avv. Signorello, dichiaratosi antistatario, in complessivi € 2.789,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge(…) ed ancora la in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_1 regolarizzare i rapporti di lavoro dei ricorrenti con l' . CP_5
La sentenza di primo grado è stata impugnata dai ricorrenti limitatamente al capo recante la liquidazione delle spese legali, a loro dire determinata in misura inferiore ai minimi di legge. Opinano in particolare gli appellanti che avendo il G.L. accertato un credito complessivo di € 645.701,87 di cui €. 495.825,84 per spettanze a titolo di differenze retributive e di TFR ed € 149.876,03 a titolo di differenze contributive dovute all' tale valore avrebbe CP_5 dovuto offrire la base di calcolo delle spese giudiziali riconosciute in sentenza. Nel presente grado del giudizio sia le parti private che l' non si sono costituite pur CP_5 ritualmente citate onde ne va dichiarata la contumacia.
****** E' noto che la Tariffa Forense nella regolamentazione in atto applicabile (D.M. n. 55/2014 aggiornato dal D.M. n. 147/2022) configura la fonte regolatrice per la liquidazione delle spese giudiziali ed individua nel valore dell'affare il criterio guida sulla base del quale parametrare, in ragione di distinte tabelle numeriche, la quantificazione dei compensi a carico della parte soccombente. A sua volta il valore dell'affare è determinato a norma del codice di procedura civile (art. 10 e ssg. c.p.c.) in ragione del petitum e, quando si tratti di somme di denaro, in base alla somma indicata dall'attore (art. 14) con la precisazione che in ogni caso si ha riguardo alla somma attribuita piuttosto che a quella domandata (art. 5 comma 1° D.M. 55/2014). Poste tali fondamentali premesse la doglianza avanzata dagli appellanti si configura fondata per quanto di ragione.
Se è vero infatti che la liquidazione operata dal G.L. appare sganciata da ogni parametro giuridicamente applicabile - non avendo il tribunale precisato il criterio di calcolo applicato – l'opzione di parte appellante, mirante ad ottenere una liquidazione parametrata sul cumulo dei crediti riconosciuti dalla sentenza, non appare conforme al dettato normativo ed all'interpretazione formulata dalla giurisprudenza di legittimità. A ben vedere infatti la presente controversia si presenta come frutto della unificazione di più procedimenti distinti separatamente azionati che il G.L. ha ritenuto di trattare congiuntamente , stante la connessione esistente per l'oggetto o il titolo dal quale dipendevano (art. 103 c.p.c.) . In tale ipotesi definita di litisconsorzio facoltativo, il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato (Cass. 10367 del 17/04/2024 ). Individuato allora nel credito accertato in favore di ( € Parte_2
37.125,42 per TFR , € 150.536,00 per differenze retributive ed € 64.756,37 per differenze contributive = 252,417,79) e l' importo più elevato oggetto dell'accertamento compiuto in sentenza, è su tale valore che devono parametrarsi le spese giudiziali attribuibili in favore dei ricorrenti. In ragione dello scaglione di valore applicabile ( da 52.001 a 260.000) , avuto riguardo alla non elevata complessità della controversia ed all'atteggiamento processuale dei convenuti, la quantificazione di compensi per il giudizio di primo grado può attestarsi sui minimi legali onde possono essere liquidati a tale titolo complessivi € 6.699,00. Del che deve essere pronunciata la parziale riforma della sentenza di primo grado con la precisazione che, relativamente a e , convenuti nel Controparte_4 CP_1 giudizio di appello in luogo del defunto l'onere posto a loro carico da Persona_1 ripartito in proporzione alle rispettive quote ereditarie. Le spese del presente grado del giudizio , questa volta parametrate sul valore accertato con riferimento al capo sentenza impugnato, vanno invece poste a carico di tutti i convenuti soccombenti e liquidate come in dispositivo. Nulla deve disporsi in ordine all' , privo di interesse a contraddire rispetto ai motivi CP_5 posti a base del presente gravame.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia degli appellati sopra indicati, che dichiara, in parziale riforma della sentenza n. 1131/2022 emessa dal Tribunale di Marsala in data 6 dicembre 2022, ridetermina nell'importo di € 6.699,00 le spese legali liquidate dalla sentenza di primo grado e, per l'effetto, condanna la
[...]
, e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, questi ultimi due quali eredi di ed in proporzione delle CP_1 Persona_1 rispettive quote ereditarie, al pagamento del predetto importo in favore di
[...]
, e oltre spese generali, iva e Parte_1 Parte_2 Parte_3 cpa in quanto dovute, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Giulio Signorello.
Conferma nel resto la sentenza di primo grado. Condanna i predetti appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore degli appellanti, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 1.984,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute e ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Giulio Signorello. Palermo 12 giugno 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco