Art. 17. Registro complementare 1. L'Agenzia cura la tenuta di un Registro complementare per l'iscrizione degli oggetti spaziali non immatricolati in Italia di cui un operatore di nazionalita' italiana acquisisca la gestione o la proprieta', in orbita o su un corpo celeste, ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
2. L'operatore di cui al comma 1 comunica all'Agenzia, entro trenta giorni dall'inizio della gestione in orbita o dall'acquisto della proprieta' dell'oggetto spaziale, secondo la procedura di cui all'articolo 10, le seguenti informazioni:
a) il titolo e la data del trasferimento della gestione o della proprieta' dell'oggetto spaziale;
b) l'identificazione del nuovo operatore o del proprietario;
c) l'eventuale modifica nella posizione orbitale dell'oggetto spaziale;
d) l'eventuale modifica nella funzione dell'oggetto spaziale;
e) gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' spaziale, se applicabile, e dell'immatricolazione nel registro dello Stato appropriato.
2. L'operatore di cui al comma 1 comunica all'Agenzia, entro trenta giorni dall'inizio della gestione in orbita o dall'acquisto della proprieta' dell'oggetto spaziale, secondo la procedura di cui all'articolo 10, le seguenti informazioni:
a) il titolo e la data del trasferimento della gestione o della proprieta' dell'oggetto spaziale;
b) l'identificazione del nuovo operatore o del proprietario;
c) l'eventuale modifica nella posizione orbitale dell'oggetto spaziale;
d) l'eventuale modifica nella funzione dell'oggetto spaziale;
e) gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' spaziale, se applicabile, e dell'immatricolazione nel registro dello Stato appropriato.