Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/01/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1663/2019
All'udienza collegiale del giorno 28/01/2025 ore 11:50
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
IN PR E Q EREDE E Q ESERC PP ON
Avv. SANTAROSSA STEFANO presente
Appellato/i
Controparte_2
Avv. TALLINI VALERIO avv. Manca Bitti in sost
USL FROSINONE
Avv. TALLINI VALERIO
Controparte_3
Avv. SAMBUCCI LIO presente
(GIA' ) Controparte_4 Controparte_5
Avv. FORTE GIOVANNA presente
GIA' Controparte_6 Controparte_7
Avv. FORTE GIOVANNA
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 28.01.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1663 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, riunita alla causa civile in grado d'appello avente r.g.n.1831/2019, vertenti
TRA
(c.f. ) in proprio e quale genitore-erede della ON C.F._1
figlia domiciliata presso il difensore avv. Stefano Santarossa che la rappresenta Persona_1
e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE nel proc.n.1663
APPELLATA nel proc.n.1831
E
(c.f. ), in Controparte_8 P.IVA_1
persona del l.r.p.t., domiciliata presso il difensore avv. Valerio Tallini che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA nel proc.n.1663
APPELLANTE nel proc.n.1831
E
( ), domiciliato presso il difensore Controparte_3 CodiceFiscale_2
avv. Lio Sambucci che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATO in entrambi i procedimenti
E
(C.F. ) già in Controparte_6 P.IVA_2 Controparte_7
persona del l.r.p.t. domiciliata presso il difensore avv. Giovanna Forte che la rappresenta e
2 difende giusta procura in atti.
APPELLATA in entrambi i procedimenti
OGGETTO: appello contro la sentenza n.966/2018 pubblicata in data 5.09.2018 dal Tribunale di Cassino.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 4.03.2019 ha proposto ON
appello contro la sentenza n.966/2018 pubblicata in data 5.09.2018 dal Tribunale di Cassino, emessa a definizione del procedimento civile avente r.g.n.658/2013 promosso dall'odierna appellante nei confronti dell' e del ginecologo dott. Controparte_9
con chiamata in manleva da parte di quest'ultimo della Controparte_3 [...]
. Controparte_5
§ 2. - I fatti di causa possono essere così riassunti dall'esame della citazione iniziale:
l'attrice premesso di essere al termine della propria gravidanza allegava ON proprio ricovero in data 14.11.2010 presso l' , su ON0
indicazione del proprio ginecologo dott. , che, ivi svolgeva la propria attività, quindi, CP_3
di essere stata sottoposta tardivamente a taglio cesareo in data 16.11.2010 avvenuto alle ore
17,30 circa con circa sei ore e mezzo di ritardo e decesso alle ore 23,05 della neonata figlia,
a causa di aspirazione di ON. Persona_1
In particolare, ripercorreva le risultanze dei monitoraggi svolti durante il ricovero e gli esiti dell'incidente probatorio disposto nelle indagini penali, nel corso del quale, durante l'esame del perito, era emerso che il ritardo del parto cesareo aveva comportato l'exitus al 99% della neonata, anche a voler ritenere la preesistenza di una polmonite nel feto.
Premetteva l'attrice-appellante che già al secondo giorno di ricovero, ossia il 15.11.2010, aveva accusato forti dolori ed erano state effettuate sei CTG, di cui, l'ultima, quella delle ore
23,01, aveva dato esito non rassicurante, medesimo esito era stato riscontrato nelle successive quattro CTG del giorno successivo, svolte dalle ore 8.09 sino a quella delle ore 13.22, ove nel referto si menzionava “tachicardia moderata, attività contrattile irregolare… alle 13:52 viene riportato sul tracciato quanto segue il MDG dottor dispone a tre studentesse di CP_3 staccare la CTG …il tracciato si interrompe per due minuti ma riprende alle 13:53 attaccato dall'ostetrica esito non rassicurante”. Per_2
Deduceva che alle ore 15:00 erano stati somministrati dicloreum e ossitocina rispettivamente non raccomandato e sconsigliato in travaglio, quindi il tracciato CTG era stato staccato per riprendere circa un'ora e mezza dopo quello delle ore 13:53, evidenziante, alle ore
15:31, una profonda decelerazione con esito CTG patologico e indicazione della preparazione al cesareo, eseguito soltanto alle ore 17:20 con menzione in cartella clinica “..parto cesareo
3 urgente, sofferenza fetale liquido amniotico MELMOSO…condizioni generali gravissime, giudizio clinico estremamente grave”.
Allegava che era stato quindi disposto trasferimento della neonata presso l'Ospedale
Umberto I in Roma dove era deceduta con diagnosi di “sindrome da aspirazione Persona_1 di ON asfissia perinatale”.
Precisava di aver fatto richiesta di essere sottoposta a cesareo sin dal 15.11.2010 e che a far data dalle ore 11:00 del 16.11.2010 sussistevano le condizioni per procedervi con urgenza, con la conseguenza che le sei ore di ritardo con cui era stato praticato aveva determinato inevitabili tentativi di respirazione del feto in utero, con conseguente aspirazione di ON da parte dell'apparato polmonare, processo patologico noto come MAS.
Soggiungeva che la polmonite intra-uterina prenatale era stata solo ipotizzata ed al più poteva costituire una concausa, evidenziando altresì che tale asserita preesistenza non era oggettivamente riscontrabile stante l'assenza nell'anamnesi ostetrica di infezioni locali o generali nel corso della gravidanza e che non era stato possibile verificare a fronte del mancato rinvenimento della placenta e del cordone ombelicale, subito smaltiti dall'Ospedale come accertato dai Carabinieri di . CP_10
Evidenziava che nel corso dell'esame dei periti e consulenti svolto nel corso dell'incidente probatorio era emerso dall'esame della dott.ssa che la tesi dell'origine Per_3
prenatale della polmonite costituiva una mera ipotesi teorica non riscontrata e che il perito del
GUP, anche a voler ritenere la preesistenza della polmonite – sussistendo anche polmoniti legate alla sindrome da MAS – aveva comunque evidenziato che tale sindrome aggiuntasi al focolaio bronco pneumonico aveva certamente determinato un peggioramento e nesso causale tra ritardo del parto e decesso quasi fatale nel 99% dei casi, atteso che vi erano due importanti componenti la polmonite e l'ostruzione totale delle vie aeree con aggravamento della polmonite e morte della bambina.
Tanto premesso in relazione alle circostanze di fatto ed omissioni ascrivibili alle parti convenute, quanto al medico dott. ne evidenziava la responsabilità atteso che dalla CP_3
cartella clinica risultava che aveva prestato assistenza al travaglio, aveva effettuato la valutazione dei CTG e deciso di praticare tardivamente il taglio cesareo, avendo anzi interrotto il monitoraggio ed eseguito l'intervento in ritardo, vieppiù a distanza di circa due ore dalla decisione di effettuarlo.
Richiamata quindi giurisprudenza di legittimità in merito all'accertamento del nesso causale secondo il principio del più probabile che non e la responsabilità del ginecologo, evidenziava le censure da muoversi all'Ospedale che aveva operato lentamente a fronte di una situazione di emergenza, il disaccordo ingeneratosi tra i sanitari, la cattiva organizzazione, e a volersi ritenere la teorica infezione da polmonite batterica, la contrazione della stessa all'interno
4 dell' atteso che la stessa anatomopatologa aveva rappresentato che l'infezione poteva CP_2
risalire al massimo a trentasei ore prima della morte della piccola con conseguente Per_1
contrazione della stessa in ambito nosocomiale risalendo, al più, al 15.11.2020, data in cui era già in corso il ricovero in previsione del parto, addebitando altresì all' la mancanza di CP_2
apparecchiature per gestire una simile emergenza.
Tanto premesso l'attrice in primo grado concludeva per la condanna in solido dei convenuti incluso il medico che l'aveva seguita, prima e durante il ricovero, al risarcimento dei danni relativi alla perdita del rapporto parentale e al danno biologico psichico, patiti nell'occorso oltre interessi e rivalutazione.
§ 3. - L'adito Tribunale la sentenza emessa a conclusione del giudizio di primo grado ha così deciso: “Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza così provvede:
1. in accoglimento della domanda introduttiva del presente giudizio, accerta e dichiara dovuto alla Sig.ra il ristoro del danno subito a seguito del ON
decesso della piccola;
condanna la parte convenuta, al Per_1 ON1 ristoro del citato danno in favore della parte attrice, quantificato nella misura di € 179.770,14. oltre interessi legali dal deposito della sentenza, sino al soddisfo;
2. condanna, sempre, la a rifondere a parte attrice le spese di lite, che in base ai vigenti parametri ON1 liquida in complessive € 13.430,00 per compensi, oltre il rimborso di IVA e CPA e spese generali, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, nonché € 1.056,00, quali spese documentate di iscrizione al ruolo e rifusione delle spese eventualmente anticipate per la
C.T.U. poste a carico di parte attrice. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.”.
§ 4. - La decisione è stata motivata come di seguito riportato: “..Alla luce del quadro giuridico sopra ricostruito, ritiene questo Giudice che la responsabilità delle sofferenze denunciate dall'attrice debba essere, unicamente, attribuita all' ON1
per un duplice ordine di motivi: a) Insussistenza/ mancata prova di una condotta dolosa o gravemente colposa da parte dei sanitari che parteciparono all'intervento operatorio del
16/11/2010; b) Ritardata esecuzione del parto cesareo e/o apprestamento della sala operatoria nonché ritardato compimento degli interventi post natali. Relativamente al primo profilo vi è il supporto delle considerazioni espresse dalla C.T.U. che pur nel rilevare una condotta negligente del convenuto, non ha valutato la stessa come dolosa ovvero gravemente colposa.
Ed invero, i C.T.U. Prof. e Dott. sia nell'elaborato principale Persona_4 Persona_5
che nelle note integrative hanno posto l'accento e criticato “la condotta attendista, colposa, che non trova nessuna giustificazione tecnica …”; concetto ripreso nelle note integrative del
1° marzo 2018, rispondendo ai rilievi critici mossi dai consulenti delle parti, ad eccezione di quello di parte attrice. Critiche che si sono concentrate nel rilevare come la causa della morte
5 della piccola non potesse essere, in alcun modo, ascritta alla ritardata scelta del Per_1
medico convenuto, Dr. di effettuare il parto cesareo nel pomeriggio del Controparte_3
16/11/2010. Specie la difesa del medico convenuto ha articolato, con il supporto dei propri consulenti, una serie di obiezioni all'affermazione di responsabilità professionale del proprio assistito, evidenziando che la causa della morte della bambina fosse e sia da ascriversi ad una polmonite congenita intrauterina non prevedibile ed evitabile, insorta tra le 24-48 prima della nascita della piccola. Di tal che alcun addebito poteva e può muoversi al Dr. CP_3
nella causazione dell'evento morte. Aspetto questo, certamente, nodale della
[...] vicenda in esame. L'errore di fondo è che nell'affermare (parte attrice) o nel negare (le difese dei convenuti) la responsabilità professionale del medico convenuto, si è perso o, comunque, non si è voluto considerare la possibilità che la morte della piccola sia stata Per_1 determinata dal concorso di cause concomitanti o l'una conseguente dell'altra, incidenti nella verificazione del predetto evento. La concausa, come è noto è la causa che con altre ha concorso a determinare l'evento. Ed invero un determinato evento, oggetto di disamina sotto il profilo della responsabilità dell'agente (colui che ha agito colposamente), può verificarsi per il concorso di diversi fattori umani, ad esempio la condotta del responsabile e la concomitante condotta del danneggiato stesso, come pure per il concorso tra la condotta umana e fattori naturali. Il primo caso si ha quando il danneggiato, con il suo comportamento imprudente o illecito, abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso la cui responsabilità sia comunque ascrivibile ad un terzo. Il secondo si verifica spesso, ma non solo, in ambito di responsabilità sanitaria, quando la condotta colposa omissiva o commissiva del medico si pone in rapporto di causalità in concomitanza di altri fattori naturali, quali le preesistenti condizioni di salute precarie del malato o l'insorgere di ulteriori complicanze o patologie. In questo caso si afferma che la condotta del medico si sia posta in termini di concausa rispetto al verificarsi del danno subito dal paziente (decesso, peggioramento delle condizioni di salute, lesioni). La norma di riferimento è l'art. 40 c.p., applicabile anche in sede civile. Premesso quanto sopra, a ben vedere, sia la C.T.U svolta nella presente causa sia quella eseguita in sede di incidente probatorio dal Prof. non hanno escluso la persistenza di altra causa di sofferenza della Per_6 piccola nascitura ma ne hanno, solo, escluso la sua portata esclusiva dell'evento morte. D'altro canto, le stesse relazioni dei C.T.P. del P.M. e della difesa del Dr. Controparte_3 nell'ipotizzare la persistenza brocopolmonite diffusa bilaterale o di una polmonite congenita, quale causa esclusiva della morte della bambina, forzano il dato scientifico acquisito.
Certamente il reperto istologico consente di ipotizzare la sussistenza di una polmonite.
L'origine di simile patologia è, però, controversa così come la sua incidenza sulla causazione morte non è suffragata. Negli scritti peritali si è sostenuto sia che fosse di origine batterica sia che fosse congenita. Polmonite di origine batterica ma di cui non si conosce l'agente patogeno.
6 Polmonite, secondo sempre il reperto istologico, nella sua fase iniziale (si parla di epatizzazione rossa della massa polmonare (vedasi la C.T.U. del Prof. ) e non nel suo Per_6
stadio finale. Infezione che per stessa affermazione della Dott.ssa non risulta Persona_7
essere dimostrata in quanto: - non v'è stato esame della placenta;
- non v'è l'esame culturale del liquido amniotico;
- impossibilità di dimostrare l'origine dei granulociti neutrofili nei bronchi e nei vasi. Proprio partendo da tale constatazione e quindi di ritenere sussistente l'intervenuta insorgenza della patologia polmonare ipotizzata si era chiesto di accertare l'incidenza causale dell'eventuale ritardo nell'esecuzione del parto cesareo. Risposta che, purtroppo, non è stata fornita e che non risulta, peraltro, indicata nemmeno nella C.T.U. del
Prof. . Dato che avrebbe agevolato il compito di questo Giudice ma che può, però, trarsi Per_6
dalla lettura degli elaborati peritali. La ritenuta concorrenza dei su indicati fattori causali - polmonite e ritardo nella esecuzione del parto cesareo- prende spunto dall'accertata presenza di tracce di ON nelle vie aeree alte della piccola . Si ritiene opportuno Per_1
evidenziare da subito che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice, non v'è obbiettivo riscontro alla tesi che la polmonite sia stata determinata dal ON. Dalla autopsia, infatti, si legge “Condotto laringo-tracheale pervio. Nulla al fascio vascolo-nervoso del collo. Gabbia costale integra. Nulla sui muscoli costali distrettuali. pervi. CP_12
Polmoni ipoespansi, compatti con superfici lisce e regolari, di colorito rossastro in variegazione grndocardio grigio-giallastra. Strutture ilari pervie. Al taglio le superfici di sezione mostrano parenchima congesto, diffusamente e polifocalmente aumentato di consistenza e variegazione cromatica sfumata grigio-giallastra. Sacco periocardico pervio.
Epicardio liscio e lucente. Cuore di forma e volume nella forma. Nulla nell'endocardio.
Apparato valvolare apparentemente indenne. Coronarie normodistribuite, apparentemente pervie. Sangue fluido. Aorta nei limiti della norma per calibro ed elasticità, con intima liscia.
Diaframma integro. Cavo peritoneale pervio. Anse intestinali ben svolgibili. All'apertura del piccolo intestino si osserva presenza abbondante di ON. Peritoneo parietale e viscerale liscio e lucente. Duodeno vuoto, al taglio con mucosa integra. Fegato nei limiti della norma per forma e volume. Nulla alla . Nulla al pancreas”. Dati che negano la massiva Parte_1
inalazione di ON, come è stato sottolineato dalla Dott.ssa la quale ha Persona_7
evidenziato che: “il materiale osservato nei preparati microscopici polmonari è solo in minima parte costituito da ON” Considerazione quella sopra espressa che, certamente, si discosta da quanto ritenuto dai propri C.T.U., Prof e Dr. i quali nel negare la Per_4 Persona_5 preesistenza di una polmonite batterica hanno sottolineato che “la presenza di lamelle cornee e materiale amorfo negli alveoli (distretto anatomico terminale dell'albero tracheo bronco pneumonico) sono riferibili ad una aspirazione profonda del liquido amniotico, già alle 11 del mattino tinto di ON, nelle vie respiratorie, con mancanza di tutti i reperti di filamenti di
7 fibrina che connotano in maniera massiva i processi flogistici polmonari anche prenatali e neonatali” (cfr. pag.6 delle note integrative). Asserzione/conclusione che però, si sottolinea ancora, si “scontra” il dato oggettivo rappresentato dall'esame autoptico. Chiarito tale aspetto, il convincimento della sussistenza di più fattori causali, come si è sopra riportato, si basa e parte dalle conclusioni della C.T.U. a firma del Prof. : “Tenendo dunque in Per_6
Contr considerazione la valenza causale della unico dato certo della vicenda in questione, non siamo in grado di quantificare e ponderare il ruolo concausale svolto dalla polmonite intrauterina precedente alla nascita, sulla cui genesi vi sono numerosi dubbi interpretativi e sulla cui prognosi quoad vitam non abbiamo alcun elemento di certezza” (cfr. pag 42 della relazione del Prof. ) . Ed invero costui ha riconosciuto la preesistenza della Per_6 broncopolmonite intrauterina su cui si è “innestata nel corso del travaglio di parto la sindrome da aspirazione di ON”. Conclusione che trova, peraltro, riscontro dalle analisi istopatologiche condotte dalla Dott.ssa la quale ha ipotizzato l'esistenza di una Persona_7
broncopolmonite sviluppatasi in ambiente intrauterino, probabilmente preesistente alla nascita: “il nostro caso sembra rientrare tra le polmoniti congenite intrauterine associate a polmonite da aspirazione di liquido amniotico infetto (cfr. pag. 3 della relazione)” da ON
(ndr). Presenza di ON unico dato non controverso tra le parti. La ragione del rilascio di ON nel liquido amniotico, è secondo la letteratura scientifica, ricollegato a stress fetali: processi patologici come l'ipossia o infezioni. Processo patologico questo costituito, nel caso in esame, dalla probabile presenza di una polmonite, la cui natura, come si è sopra riportato ed emergente dai diversi elaborati tecnici, non è stata accertata. Processo morboso insorto nell'arco temporale che va dalle 24-48 che si è aggravato con il passare delle ore. Processo patologico che si è tradotto in difficoltà/carenza di ossigenazione del feto. Se è pur vero che – secondo i C.T.P. di parte della Dr. - l'insorgenza di tale patologia non rilevabile CP_3
ed o evitabile è, però, altrettanto vero che la condizione di ipossia, secondo i C.T.U., prof.
e Dr. è rilevabile mediante l'osservazione cardiotografica. Al riguardo nella Per_4 Per_5
loro relazione integrativa si legge: “Se si interviene tempestivamente, durante la prima fase di insorgenza dell'ipossia, rilevata mediante l'osservazione cardiotocografica, il neonato non presenta danni rilevanti alla nascita, se colposamente non si interviene, la condizione di ipossia passa nella fase della anossia fino all'asfissia ed il neonato presenta gravi danni encefalici o esiti gravi irreversibili che ne determinano l'exitus”(cfr.pag.8 delle note integrative).
Similarmente ha concluso il Prof. nella propria C.T.U., redatta in sede di incidente Per_6 probatorio, nel relativo processo penale, evidenziando che nel caso di specie v'era più di un segnale di sofferenza fetale. Segni di sofferenza fetale, che osservati singolarmente, non costituivano elementi indicativi per un intervento chirurgico, ma “letti” nel loro insieme, dovevano spingere il medico ad intervenire più celermente Segni costituiti - dall'arresto della
8 dilatazione cervicale e della discesa della parte presentata per ben 15 ore (vedi partogramma);
- CTG non rassicurante;
- Liquido amniotico tinto Le opinioni anche sulla significità di tali fattori sono assai diverse, ma quel che ha colpito e colpisce questo Giudice è il tempo trascorso dalla apparizione del primo segnale - che poteva essere, anche, letto come insorgenza di una sofferenza fetale - e l'esecuzione dell'atto chirurgico. Si è letto che il tracciato “non rassicurante” non è dato che impone e/o suggerisca l'apprestamento di un intervento chirurgico ma il loro susseguirsi - i tracciati - nella mattinata del 16/11/2010 - ben tre: ore
8,00; ore 11,00; ore 13,22 – data, quantomeno, l'esistenza, della sofferenza fetale. Dato ripetesi che letto in quel contesto non forniva un'indicazione univoca per il medico operante, ma data il sorgere del secondo fattore causale, che, a parere di questo Giudice, ha concorso nella produzione dell'evento morte della bambina, costituito dal lasso temporale trascorso, senza soluzione di continuità, prima di procedere all'intervento, che è avvenuto, è bene rammentare, alle 16,30. Dopo, infatti, i tracciati cardiotocografici non rassicuranti sono seguiti quelli patologici, correndo l'obbligo di evidenziare che il primo di essi quello delle ore 15, 34 del
16/11/2010 è stato rilevato dopo che per un 1,30 l'apparecchio è risultato essere, inspiegabilmente, staccato. Così come è inspiegabile – se non con problematiche organizzative, strutturali e di programmazione – il lasso temporale intercorso per apprestare la sala operatoria, risultando – dalla documentazione versata in atti – l'inizio dell'atto operatorio verso le 16,30 di quel giorno. A ciò deve aggiungersi che dall'esame testimoniale è emerso il sorgere di disguidi e incomprensioni che hanno, a loro volta, comportato una lungaggine degli interventi post-natali. I testimoni – e - hanno riferito: di Testimone_1 Testimone_2
difficoltà nella esecuzione degli interventi necessari per la neonata;
della circostanza che si è reso necessario chiedere telefonicamente l'intervento di un altro medico che è sopraggiunto dopo diversi minuti, trovandosi in un altro reparto;
di contrasti che si sono verificati tra il medico presente (addetto agli interventi post natali) ed il medico sopraggiunto, in un secondo momento, in ordine agli interventi da eseguire sulla neonata. Sempre tali testi hanno rappresentato che il medico sopraggiunto ha “intubato” la neonata e che l'altro medico la
“estubata” e che infine, la neonata è stata nuovamente intubata dal medico sopraggiunto mentre l'altro medico si è allontanato. Fatto questo che, certamente, ha inciso sui tempi di esecuzione degli interventi resi necessari per le difficoltà respiratoria riscontrate in sede di parto. Aspetti quelli qui sopra segnalati che non sono in nessun modo ascrivibili all'azione del
Dr. ma attengono ad adempimenti/servizi spettanti alla struttura sanitaria. Ed CP_3 invero, la predisposizione di misure atte a contrastare l'occorrenza di tali eventi – proprio in ragione dell'alta loro probabilità di verificazione – rientra, a parere di questo Giudice, nelle obbligazioni assunte dalla struttura ospedaliera al momento della conclusione del rapporto contrattuale con il paziente. Pertanto, non pare esservi dubbio che i ritardi sopra esposti
9 abbiano inciso in modo determinante sulla causazione dell'evento in esame, attribuendo alla concorrente concausa naturale costituita dalla polmonite un'incidenza minore.
Considerazione quest'ultima cui si pervien sul rilievo che la polmonite si trovava nella fase iniziale dello stadio di epatizzazione rossa, (stadio intermedio) come riferito dalla Dr.
spiegando la ragione dell'assenza di fibrina (cfr pag 4 della relazione). Il che fa Persona_7
ritenere che un tempestivo intervento, senza i ritardi sopra indicati, avrebbe consentito una più efficace azione terapeutica con maggiori possibilità di vita della piccola . Da ciò Per_1 consegue che del danno derivato ne risponda la struttura sanitaria. Tale è, anche, l'indicazione che si trae dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità interrogatesi sugli effetti del concorso di cause sotto il profilo della eventuale gradazione della responsabilità in capo a chi abbia determinato colposamente un evento verificatosi anche per via di altre cause. La Corte di Cassazione, pronunciatasi recentemente in materia di responsabilità medica, è giunta alla considerazione che, in presenza di più cause che abbiano determinato un evento lesivo, non si possa invocare alcuna riduzione di responsabilità, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di cause concorrenti può instaurarsi soltanto in una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (così, ex plurimis, Cass. civ.sez.II 28/03/2007 n.7577; Cass.civ. sez. lav. 9/04/2003 n.5539; Cass. civ. 21/07/2011 n.15991). In particolare, la sentenza 15991/2011 ha chiarito come non vadano confusi diversi nessi di causalità: quello della causalità materiale, afferente la condotta illecita del medico, e quello della causalità giuridica afferente il danno.
Quanto al primo, la Corte afferma che o il nesso di causa c'è, o manca, senza che sia possibile una graduazione in percentuale. Pertanto, quand'anche il medico/struttura sanitaria abbia con la propria condotta o omissione fornito un contributo causale, anche solo dell'1% alla produzione del danno, il quale è dovuto, per il resto, al concorso di cause naturali, egli dovrà comunque rispondere per intero Negli stessi termini si è pronunciata la sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. III, 13/05/2008, n. 11903, secondo la quale “qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p. – norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità – in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte”. In particolare, afferma ancora la Corte, in riferimento al caso in cui una delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso, ovvero a ridurne le conseguenze, e non può esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale.” (conformi Cassazione civile, sez. III,
10 02/02/2010, n. 2360; Cassazione civile, sez. III, 06/05/2015, n. 8995. Così definiti i termini dell'inadempimento contrattuale e la sua stretta correlazione causale nella produzione dell'evento è necessario soffermarsi sulla conseguente richiesta di risarcimento danni avanzata da parte attrice” proseguiva quindi il primo giudice dopo aver ripercorso le caratteristiche del danno non patrimoniale evidenziando la quantificazione effettuata dall'attrice “..Danno che viene indicato da parte attrice nella misura di € 448.058,15; somma già rivalutata e risultante dalla somma del danno patrimoniale da e/o perdita rapporto parentale per €300.000,00 ed €
81.600,00 per danno biologico di natura psichica e/o similare. Valutazione che è stata formulata sulla base dei rilievi esposti dal C.T. di parte attrice, Prof. Tale Persona_8
quantificazione è stata decisamente contestata dalle difese dei convenuti e nonché dalla difesa della chiamata Compagnia di Assicurazione, rilevando la genericità della stessa e l'assenza di valore di prova di siffatta valutazione fondata, unicamente, su una relazione peritale di parte” quindi soggiungeva “..Pertanto, tenuto conto dei principi sopra richiamati deve ritenersi concretamente sussistente nei confronti della Sig.ra madre della piccola il CP_1 Per_1
danno da perdita del rapporto parentale posta l'intensità del vincolo parentale e il pregiudizio recato dalla perdita delle relazioni interpersonali. Ne consegue che laddove il danneggiato abbia, come nella specie, allegato il normale rapporto relazionale tra genitore e figlio e lo sconvolgimento conseguente al grave lutto familiare, incombe al danneggiante/convenuti dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello
"sconvolgimento esistenziale" che dalla perdita del rapporto parentale secondo l'id quod plerumque accidit per lo stretto congiunto normalmente discendono (v. Cass.Sez.
Un.,11/11/2008, n. 26972; Cass. ,12/6/2006, n. 13546; Cass. Sez. Un.,24/3/2006, n. 6572). Si ritiene opportuno di dover rimarcare che l'interesse di rilievo costituzionale oggetto di tutela risarcitoria dal punto di vista non patrimoniale è la perdita del rapporto parentale, non la sofferenza per tale perdita (che, ovviamente, è in esso insita). Quindi, seppure il dolore sia sempre sconfinato e indicibile, dal punto di vista del risarcimento (che va, per quanto possibile,
a compensare, si ripete, non il dolore, ma la perdita di un rapporto, che presuppone un suo diverso stadio di sviluppo, approfondimento e implicazioni con il trascorrere del tempo) non è possibile trattare la perdita di un bambino in procinto di nascere in maniera uguale alla perdita di un bambino già nato (considerato che qui non si discute della perdita della vita in sé, in relazione alla quale nessuna differenza sarebbe ipotizzabile, al di fuori dei casi in cui la legge altrimenti interviene per dirimere drammatiche situazioni di conflitto). Posto quanto sopra non pare possa esservi dubbio che l'istruttoria esperita ha provato che - l'attrice è la madre della piccola deceduta;
- per l'attrice era il primo parto;
- il travaglio è stato lungo;
- circa, cinque ore dopo essere nata la piccola è deceduta;
Il danno non patrimoniale subito dalla Per_1
madre in conseguenza della prematura scomparsa della prima figlia deve reputarsi, quindi,
11 estremamente rilevante atteso il dolore incommensurabile che una tale perdita determina in colei che per nove mesi ha portato in grembo la propria piccola per poi perderla inaspettatamente. Ritiene questo Giudice che il criterio-base per la liquidazione del danno non patrimoniale possa fondarsi sulle cc.dd. "tabelle del Tribunale di Milano", riconosciute da
Cass. Sez. Un. 12408/2011, come un valido punto di riferimento. Le tabelle di 2018 CP_5
individuano per la morte di un figlio la forbice da 165.960,00 a 331.920,00 per ciascun genitore. Nel caso in esame occorre considerare che la vittima era, appena nata e ciò costituisce generalmente motivo di spasmodico dolore per i genitori che considerano
“fisiologica” la propria premorienza rispetto ai figli. Tale dolore è acuito dal fatto che doveva essere la primogenita e la sua perdita è avvenuta in modo improvviso, Per_1
drammatico e del tutto inaspettato. Tenuto conto dell'intensità del vincolo parentale nonché di tutti gli altri elementi e considerazioni sopra evidenziate, ritiene il Giudice che il danno non patrimoniale si attesti sul valore minimo indicato nelle tabelle e cioè pari € 165.960,00. Sulla somma ottenuta vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro. Questi ultimi che, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento, vanno computati - al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte
(cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n. 1712 del 1995; nonché di recente Cass. n.492 del 2001)
- sulla predetta somma da devalutare, alla data del sinistro (16-11-2010) e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo. La somma all'attualità ammonta ad € 179.770,14. Oltre
a tale danno parte attrice ha anche chiesto il riconoscimento un ulteriore importo di €
81.600,00 a titolo di danno biologico di natura psichica. Voce di danno astrattamente liquidabile, come si è sopra anticipato, secondo la decisione del Supremo Collegio, Sez.III, del
08/05/2015 n 9320, evidenziando che "in materia di responsabilità civile, il principio della
"omnicomprensività" della liquidazione del danno non patrimoniale comporta l'impossibilità di duplicazioni risarcitorie del medesimo pregiudizio, ma non esclude, in caso di illecito plurioffensivo, la liquidazione di tanti danni quanti sono i beni oggetto di autonoma lesione sebbene facenti capo al medesimo soggetto". Nel caso in esame, anche all'esito della lettura degli elaborati di parte attrice, però, si ritiene che la sofferenza ivi descritta rientri in quel dolore conseguenza compreso nella voce di danno da perdita parentale e non sia effetto distinto
12 e ulteriore a quest'ultimo. Si è tenuto conto di tale sofferenza nel riconoscere a parte attrice un danno rilevante. In aggiunta si rileva che non v'è alcuna allegazione specifica – certificazione medica - né v'è nessuna testimonianza che conforti tale domanda di danno alla salute distinto da quello costituito dalla perdita della piccola . Non viene nemmeno indicata e Per_1 quantificata la percentuale di invalidità causata all'attrice.
Pertanto, tale voce di danno non risulta essere supportata e quindi non può essere accolta. Le spese seguono la soccombenza. Le spese del presente giudizio sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori medi previsti dalla tabella allegata al D.M.
55/2014, tenendo conto del minore importo per cui sono state accolte le domande, seguono la soccombenza dei convenuti nei confronti dell'attrice, precisandosi che le spese in favore di parte attrice devono liquidarsi con distrazione in favore dell'Avv. Stefano Santarossa, dichiaratosi antistatario.”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: ON
“piaccia all'Onorevole Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, accogliere il presente appello e dunque così provvedere: ANNULLARE e/o RIFORMARE
PARZIALMENTE la Sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Cassino, Sezione Civile,
n.966/2018, pubblicata il giorno 5 settembre 2018, Repertorio n. 1550/2018, G. O. T. Dott.
Claudio Fassari, resa nel giudizio di primo grado RGN 658/2013, non notificata, nella sole parti/capi sopra indicati, e PER L' ove ritenuto, accogliere le conclusioni in primo CP_14
grado, di seguito riprodotte fedelmente: IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare, sia in ragione di quanto esposto nell'atto di citazione introduttivo, nei pregressi scritti e nella presente comparsa conclusionale, preso atto altresì dell'esito dell'espletata CTU, sia in applicazione della sottesa responsabilità contrattuale e/o di spedalità ed in subordine ex art.2043 Cod. Civ., la responsabilità solidale delle parti odierne convenute per i fatti di cui è causa e, per 1'effetto: A. condannare le predette convenute, in via solidale, al risarcimento dei danni tutti occorsi ed occorrendi a favore dell'attrice; B. condannare le predette convenute, in via solidale, al pagamento in favore dell'attrice della soma complessiva di euro 381.600,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal giorno dell'evento sino all'effettivo ed integrale soddisfo;
IN VIA SUBORDINATA: esperiti gli accertamenti e le declaratorie tutte di cui alla superiore domanda principale, condannare le predette convenute, in via solidale, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di euro 381.600,00, come da perizia di parte in atti, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo—morte 16 novembre 2010 sino all'effettivo ed integrale soddisfo;
IN VIA ULTERIORMENTE
SUBORDINATA: esperiti sempre gli accertamenti e le declaratorie tutte di cui alla superiore domanda principale, condannare le predette convenute, in via solidale, al pagamento in favore dell'attrice della somma maggiore o minore, accertata in corso di causa ovvero ritenuta di
13 giustizia, dalla data dell'evento - Lesivo-morte — 16 novembre 2010 - sino all'effettivo ed integrale soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre alle spese generali al 15% ed al rimborso del contributo unificato, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
§ 6. – L costituitasi nel proc.n.1663/2019 Controparte_9
con comparsa depositata il 17.05.2019 ha resistito al gravame e spiegato a sua volta appello nel proc.n.1831/2019 poi riunito, rassegnando nel proc.n.1663/2019 le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- In via preliminare: disporre la riunione del richiamato appello R.G.n.1831/2019 con l'odierno giudizio, ai termini degli artt. 335 e 350 terzo comma c.p.c.;
- In via principale: accertare e/o dichiarare l'infondatezza in fatto o in diritto delle domande attoree, anche in quanto non provate per tutte le ragioni indicate nell'atto e, per l'effetto, rigettare integralmente l'appello proposto;
- In via subordinata: nella denegata ipotesi di riforma totale o parziale della statuizione di condanna risarcitoria, limitare o ridurre, anche in via equitativa, l'ammontare dovuto sulla base di quanto precisato in narrativa;
- In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, legali e peritali, del doppio grado di giudizio”.
Nel proc.n.1831/2019 rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, Sezione Civile, in accoglimento degli esposti motivi: NEL MERITO: - annullare e comunque riformare in parte qua la sentenza n. 966/2018 pronunciata dal Tribunale di Cassino
– Sezione Civile a definizione della causa avente n. R.G. 658/2013, depositata in data 5 settembre 2018, non notificata per tutti i motivi di fatto e di diritto formulati e svolti in narrativa. - con vittoria di spese e compensi professionali, legali e peritali, del doppio grado di giudizio”. IN VIA ISTRUTTORIA: - si insiste per l'accoglimento di tutte le richieste istruttorie formulate nel giudizio di primo grado e specificamente indicate a pagg. 21-22 del presente appello”.
§ 7. – Il dott. costituitosi con comparse depositate il 17.05.2019 e il Controparte_3
28.05.2019 ha resistito ai gravami avversari rassegnando le seguenti conclusioni nel proc.n.1663/2019: “Per le ragioni esposte, anche in tutti gli difensivi del giudizio di primo grado (come detto, da ritenere qui trascritti nella loro interezza), ogni contraria deduzione, richiesta ed eccezione respinta, Vorrà la Corte di Appello di Roma: (10/1) in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto dalla signora , in quanto ON
inammissibile e infondato;
(10/2) in ogni caso, rigettare integralmente le domande formulate, nel giudizio di primo grado (e ribadite in appello), dalla signora nei ON
14 confronti del dott. , in quanto inammissibili ed infondate;
(10/3) in via Controparte_3
subordinata, in caso di accoglimento anche parziale delle domande proposte dalla signora nei confronti di : (10/3a) ritenere-dichiarare ON Controparte_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in , Controparte_5 CP_5
via Senigallia n.18/2, obbligata a tenere indenne e, comunque, a manlevare il dott. CP_3
rispetto a qualsivoglia pretesa della (nei confronti dello stesso
[...] CP_1 [...]
) che dovesse trovare accoglimento nel presente giudizio;
(10/3b) e, per l'effetto, CP_3
condannare in persona del legale rappresentante, a tenere Controparte_5
indenne e, comunque, a manlevare il dott. rispetto a qualsivoglia Controparte_3
pretesa della che dovesse trovare accoglimento nel presente giudizio (nei confronti CP_1
dello stesso ) e condannarla a pagare direttamente in favore di CP_3 ON
le somme che le dovessero essere riconosciute;
(10/4) in estremo subordine, in caso di accoglimento anche parziale delle domande di nei confronti del dott. ON [...]
: (10/4a) ritenere-dichiarare l' in persona del Controparte_3 ON1 legale rappresentante pro tempore, con sede in (via A. Fabi), e l' CP_11 CP_11
, , in persona del
[...] ON5 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, obbligate a tenere indenne e, comunque, a manlevare il dott. rispetto a qualsivoglia pretesa della che dovesse trovare Controparte_3 CP_1 accoglimento nel presente giudizio;
(10/4b) e, per l'effetto, condannare l' CP_11
e l' ,
[...] ON1 ON5 ON6
, in persona dei rispettivi legale rappresentanti, a tenere indenne e, comunque, a
[...]
manlevare il dott. rispetto a qualsivoglia pretesa della (nei Controparte_3 CP_1
confronti dello stesso ) che dovesse trovare accoglimento nel presente giudizio e CP_3
condannarle a pagare direttamente in favore di le somme che le dovessero ON
essere riconosciute. Il presente atto difensivo non modifica il valore della controversia come indicato dalla parte appellante. Con vittoria di spese e competenze legali.”.
Per il proc.n.1831/2019 così concludeva: “Per le ragioni esposte, anche in tutti gli difensivi del giudizio di primo grado (come detto, da ritenere qui trascritti nella loro interezza), ogni contraria deduzione, richiesta ed eccezione respinta, Vorrà la Corte di Appello di Roma: (8/1) in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto dalla Controparte_9
in quanto inammissibile e infondato;
(8/2) in ogni caso, rigettare
[...]
integralmente le domande formulate, nel giudizio di primo grado (e ribadite in appello), dalla signora nei confronti del dott. in quanto ON Controparte_3 inammissibili ed infondate;
(8/3) in via subordinata, ove, a fronte dell'appello proposto dalla
(o di eventuali appelli incidentali), trovassero accoglimento anche parziale Parte_2
le domande proposte dalla signora nei confronti di : ON Controparte_3
15 (8/3a) ritenere-dichiarare in persona del legale rappresentante Controparte_5
pro tempore, con sede in , via Senigallia n. 18/2, obbligata a tenere indenne e, CP_5
comunque, a manlevare il dott. rispetto a qualsivoglia pretesa della Controparte_3
(nei confronti dello stesso ) che dovesse trovare accoglimento nel CP_1 CP_3 presente giudizio;
(8/3b) e, per l'effetto, condannare in persona Controparte_5
del legale rappresentante, a tenere indenne e, comunque, a manlevare il dott. CP_3
rispetto a qualsivoglia pretesa della che dovesse trovare accoglimento
[...] CP_1
(nei confronti dello stesso ) e condannarla a pagare direttamente in favore di CP_3
le somme che le dovessero essere riconosciute;
(8/4) in estremo subordine, ON ove, a fronte dell'appello proposto dalla (o di eventuali appelli incidentali), Parte_2
trovassero accoglimento anche parziale le domande di nei confronti del dott. ON
: (8/4a) ritenere-dichiarare l' in persona del Controparte_3 ON1 legale rappresentante pro tempore, con sede in (via A. Fabi), e l' CP_11 CP_11
, , in persona del
[...] ON5 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, obbligate a tenere indenne e, comunque, a manlevare il dott. rispetto a qualsivoglia pretesa della che dovesse trovare Controparte_3 CP_1 accoglimento nel presente giudizio;
(8/4b) e, per l'effetto, condannare l' CP_11
e l' ,
[...] ON1 ON5 ON6
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, a tenere indenne e, comunque, a
[...]
Con manlevare il dott. rispetto a qualsivoglia pretesa della (nei Controparte_3 CP_1
confronti dello stesso ) che dovesse trovare accoglimento nel presente giudizio e CP_3
condannarle a pagare direttamente in favore di le somme che le dovessero ON
essere riconosciute. Il presente atto difensivo non modifica il valore della controversia come indicato dalla parte appellante. Con vittoria di spese e competenze legali”.
§ 8. - già costituitasi con comparse Controparte_6 CP_7
depositate il 17.05.2019 e 21.05.2019 ha resistito ai gravami rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, previa riunione ex art.335 c.p.c. dei giudizi attualmente pendenti innanzi a Codesta Corte e rubricati ai nn.1663/2019 e 1831/2019 di R.G.,
Rigettarsi, per quanto di ragione ed interesse, gli avversi appelli siccome inammissibili, oltre che infondati, per tutto quanto suesposto, confermandosi, in punto, la sentenza in questa sede impugnata n. 966/2018 emessa dal Tribunale di Cassino.
In subordine e per l'ipotesi di seppur parziale riforma della sentenza impugnata Rigettarsi la domanda di garanzia eventualmente e se riproponenda nei confronti della concludente siccome infondata, stante l'infondatezza della domanda principale, contenendosi, comunque, in via più gradata, l'obbligo risarcitorio nei limiti di polizza. Riserva ogni ulteriore difesa all'esito della costituzione del dott. .” CP_3
16 § 9. - All'odierna udienza - disposta in precedenza ex art.335 c.p.c. la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto appello avverso medesima sentenza - i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 10. - L'appello principale di è articolato in due motivi. ON
§ 10.1. - Con il primo motivo intestato “L'ERRATA E/O LA NON CONGRUA
DETERMINAZIONE DEL QUANTUM CONNESSO ALL'EVENTO MORTE OGGETTO
Dl CAUSA - CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ DELLA SENTENZA
IMPUGNATA, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUANTO INDICATO ALLE
PAGINE NN. 29 E SOPRATTUTTO 30 - OMESSO ESAME E VALUTAZIONE DEL
DOCUMENTO N. 12 ALLEGATO DA PARTE ATTRICE IN PRIMO GRADO” parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado deducendo che la somma alla stessa spettante fosse ben maggiore di quella liquidata in primo grado.
Deduceva a riguardo che le tabelle di 2018 individuavano per la morte di un figlio la CP_5
forbice da euro 165.960,00 ad euro 331.920,00 per ciascun genitore, quindi la contraddittoria motivazione del primo giudice per cui evidenziata la rilevanza del danno finiva per applicare il valore minimo senza alcuna personalizzazione in aumento.
Precisava che il primo giudice non aveva esaminato il documento n.12 (cfr. all.n.4 appello) da cui si evinceva che uno specialista aveva redatto apposita relazione affatto contestata dalle controparti descrittiva del percorso terapeutico seguito, da cui si desumeva l'atteggiamento luttuoso che aveva patito la famiglia.
Soggiungeva che il danno subito dalla madre era forte in considerazione della perdita della figlia nelle evidenziate circostanze, avvenuta dopo appena cinque ore dal parto, tenuto conto delle aspettative e del drammatico esito dello stesso, trattandosi della primogenita per una coppia giovane ed alla prima esperienza genitoriale con conseguente forte turbativa della vita familiare.
Deduceva che la sentenza di primo grado pur muovendo da corretti insegnamenti giurisprudenziali era quindi giunta a delle applicazioni non condivisibili.
Richiamava la sentenza n.5013/2017 della S.C. per cui il giudice di merito nell'ambito della propria valutazione equitativa, doveva selezionare criteri “comunque idonei a consentire la cd. personalizzazione del danno, una liquidazione adeguata e proporzionata, che, muovendo da una uniformità pecuniaria di base, riesca ad essere adeguata all'effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato nel caso concreto: per il danno da perdita del rapporto parentale, l'apprezzamento deve concernere quali fatti specifici cui parametrare la misura economica dello sconvolgimento di vita, la gravità del fatto, l'entità del dolore patito, le condizioni soggettive della persona, il turbamento dello stato d'animo, l'età della vittima e dei
17 congiunti all'epoca del fatto, il grado di sensibilità dei danneggiati superstiti, la situazione di convivenza o meno con il deceduto...” circostanze per cui era possibile oltretutto valersi della prova di natura presuntiva.
Allegava quindi che secondo propria consulenza di parte la corretta quantificazione doveva ammontare per la perdita del rapporto parentale ad euro 300.000,00 mentre il danno biologico di natura psichica e/o similare/ovvero anche a titolo di personalizzazione nei termini esplicati ammontava ad euro 81.600,00.
§ 10.2 - Con il secondo motivo intestato “L'ESCLUSIONE DEL DOTT. CP_3 [...]
DA QUALSIVOGLIA RESPONSABILITÀ CIVILE - ERRONEITÀ E NON CP_3
SUSSISTENZA: PIENA RESPONSABILITA' DELL'APPELLATO ” parte CP_3
appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui non era stato condannato in solido il medico ginecologo dott. ritenendosi l'insussistenza/mancanza di prova di CP_3
una condotta dolosa o gravemente colposa da parte dei sanitari che parteciparono all'intervento operatorio del 16/11/2010 e che il ritardo nel taglio cesareo, non fosse stato la causa esclusiva della morte della piccola in quanto, sussisteva già una polmonite congenita Per_1
intrauterina, non prevedibile ed evitabile, insorta tra le 24 e 48 ore prima della nascita della piccola.
Evidenziava quindi che la c.t.u. svolta nel giudizio civile aveva escluso la presenza della concausa preesistente evidenziando che i consulenti avevano concluso che “la morte della
è dovuta a polmonite da aspirazione da mecomio” e che “vi è stato un ritardo Persona_1 colposo nella identificazione della sofferenza fetale e quindi un avvio tardivo al taglio cesareo”
e che se anche vi fosse stata tale concausa era comunque riconducibile a colpa e responsabilità dei convenuti per quanto precisato nella perizia eseguita nel corso dell'incidente probatorio dal prof. per cui ove sulla teorica e non provabile polmonite si era innescata ed aggiunta una Per_6
MAS, (sindrome da aspirazione da ON causata da ritardo nel Taglio Cesareo) le probabilità di morte della piccola erano comunque del 99%. Per_1
Precisava che il primo giudice non aveva fatto corretta applicazione dell'onere della prova per cui il non esservi stato esame della placenta e del liquido amniotico in quanto smaltiti frettolosamente dall'Ospedale non poteva andare a scapito della danneggiata e richiamava
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 aprile 2017 n.8664 ed in senso conforme Cass.civ.
Sez. III 1 febbraio 2011, n.2334 per cui era onere delle parti convenute dimostrare il proprio adempimento e l'assenza di colpa.
Evidenziava che 1) l'attrice era entrata in Ospedale sana e, dunque, se ivi aveva contratto un'infezione batterica, sussisteva sempre responsabilità delle parti convenute;
2) vi era stato ritardo colpevole nel taglio cesareo;
3) v'era stata ampia sofferenza fetale per ritardo nel taglio cesareo;
4) vi era stata aspirazione da mecomio (MAS) che aveva indotto insufficienza e
18 difficoltà respiratorie e peraltro, tale fenomeno era stato anche foriero della polmonite;
5) mancavano le prove in merito ad una concausa (rappresentata da una polmonite congenita) per tutti i motivi sopra esposti e principalmente perché l'Ospedale aveva smaltito la placenta nell'immediatezza e prima dell'arrivo dei Carabinieri;
6) in ogni caso ed in subordine, se ad una polmonite congenita si aggiungeva una sindrome da MAS per ritardo nel taglio cesareo, ne conseguiva la morte al 99,99% dei casi e quindi se anche tale concausa si fosse verificata essa era imputabile comunque a colpa e responsabilità dei convenuti.
Deduceva che il giudice di primo grado aveva quindi errato ed in ragione della sussistenza di
Contro tale presunta concausa (polmonite congenita che si era aggiunta alla derivante dal tardivo
Cont taglio cesareo) e delle effettive carenze strutturali della aveva escluso qualsivoglia responsabilità del , che, tuttavia, aveva disposto di staccare e sospendere il CP_3
monitoraggio CTG e che lo stesso giudice di primo grado a pag.n.16 della sentenza aveva evidenziato che “dopo, infatti, i tracciati cardiotografici non rassicuranti sono seguiti quelli patologici, correndo l'obbligo di evidenziare che il primo di essi quello delle ore 15:34 del
16/11/2010 è stato rilevato dopo che per un 1,30 l'apparecchio è stato risultato essere, inspiegabilmente, staccato”.
Indi evidenziava che non era dato comprendersi le ragioni per cui il dott. non era CP_3
stato condannato in solido con la struttura atteso che il medico aveva disposto di staccare l'apparecchio, dall'ingresso in Ospedale al giorno del taglio cesareo il medico di guardia era proprio il dott. , era stato il dottore a monitorare l'appellante, a staccare il CP_3
macchinario per il tracciato e a decidere di operare tardivamente, nonostante i coniugi
[...]
sempre in contatto con il sanitario avessero addirittura richiesto al ginecologo il CP_17
giorno prima della morte della figlia di effettuare il taglio cesareo.
Aggiungevano che il dottore era il ginecologo di fiducia dell'appellante che si era ricoverata presso quel nosocomio proprio in ragione del rapporto fiduciario e che il dott. era CP_3
stato presente e continuamente informato delle proprie condizioni e di quelle della nascitura, dal ricovero sino al suo decesso, non avendo disposto ed eseguito tempestivamente il cesareo, avendolo effettuato soltanto alle ore 17,20 circa, con colpevole ritardo.
Precisava che l'assoluzione in sede penale era avvenuta con la formula “perché il fatto non costituiva reato” vieppiù emessa ai sensi dell'art.530 co.2 c.p.p. che consentiva al giudice civile di rivalutare autonomamente il fatto in contestazione ai fini dell'accertamento delle responsabilità dell'autore sottoposte al suo giudizio, ne conseguiva pertanto la riforma della sentenza appellata e la condanna in solido del sanitario con la struttura.
§ 11. – L'appello dell è articolato in quattro Controparte_9
motivi.
§ 11.1 – Con il primo motivo intestato “1. OMESSA E/O INSUFFICIENTE E/O
19 CONTRADDITTORIA E/O ILLOGICA E/O ERRONEA MOTIVAZIONE CIRCA
L'INSUSSISTENZA DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'EC NO
(ELEMENTO PSICOLOGICO) - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI
ARTT. 40 E 41 C.P, NONCHE' DEGLI ARTT. 1218 E SS. C.C.” parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice aveva evidenziato che “la responsabilità delle sofferenze denunciate dall'attrice debba essere, unicamente, attribuita all' per un duplice ordine di motivi: a) Insussistenza/mancata prova ON1
di una condotta dolosa o gravemente colposa da parte dei sanitari che parteciparono all'intervento operatorio del 16/11/2010; b) Ritardata esecuzione del parto cesareo e/o apprestamento della sala operatoria nonché ritardato compimento degli interventi post natali”.
Deduceva che il primo giudice era incorso in violazione di legge in quanto la mancanza del
“dolo” e/o della “colpa grave” in capo al sanitario, avrebbe dovuto inevitabilmente comportare l'esclusione di una qualsivoglia responsabilità non solo nei confronti del sanitario medesimo ma anche in capo alla , con la conseguenza che non essendo stato accertato il CP_11
“fatto doloso o colposo” dell'ausiliario, alcuna responsabilità avrebbe dovuto ascriversi alla struttura sanitaria ex art. 1228 c.c.
§ 11.2. – Con il secondo motivo intestato “2. OMESSA E/O INSUFFICIENTE E/O
CONTRADDITTORIA E/O ILLOGICA E/O ERRONEA MOTIVAZIONE CIRCA
L'INSUSSISTENZA DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'EC NO
(NESSO DI CAUSALITA') - – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI
ARTT. 115, 116 E 132 C.P.C. – ERROR IN PROCEDENDO – VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1218 E SS. C.C., NONCHÉ DEGLI ARTT. 40 E 41 C.P.” parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice aveva evidenziato la mancanza del nesso di causalità, atteso che nelle motivazioni aveva osservato che nella sussistenza dell'intervenuta insorgenza della patologia polmonare ipotizzata si era chiesto di accertare l'incidenza causale del ritardo nell'esecuzione del parto cesareo, risposta che non era stata fornita dai c.t.u., deducendo che ciononostante il giudice aveva provveduto autonomamente ad individuare il nesso di causalità nella parte della sentenza in cui aveva evidenziato che comunque poteva “trarsi della lettura degli elaborati peritali”.
Indi allegava che non avendo l'autorità giudiziaria adeguatamente indicato le ragioni in virtù delle quali si era discostata dall'elaborato del c.t.u., alcuna responsabilità avrebbe dovuto ascriversi alla struttura sanitaria ex art. 1228 c.c.
§ 11.3 – Con il terzo motivo intestato “3. OMESSA E/O INSUFFICIENTE E/O
CONTRADDITTORIA E/O ILLOGICA E/O ERRONEA MOTIVAZIONE CIRCA
L'INSUSSISTENZA DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'EC NO
( - VIOLAZIONE E/O FALSA ON8
20 APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115, 116 E 132 C.P.C. – VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 40 E 41 C.P, NONCHE' DEGLI ARTT. 1218 E SS. C.C. -
VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C.” parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui si era così motivato “dato ripetesi che letto in quel contesto non forniva una indicazione univoca per il medico operante, ma dato il sorgere del secondo fattore causale, che, a parere di questo Giudice, ha concorso nella produzione dell'evento morte della bambina, costituito dal lasso temporale trascorso, senza soluzione di continuità, prima di procedere all'intervento, che è avvenuto, è bene rammentare, alle 16,30. Dopo, infatti, i tracciati cardiotocografici non rassicuranti sono seguiti quelli patologici, correndo l'obbligo di evidenziare che il primo di essi quello delle ore 15,34 del 16/11/2010 è stato rilevato dopo che per un 1,30 l'apparecchio è risultato essere, inspiegabilmente, staccato”.
Deduceva che la sentenza impugnata – in cui si affermava in sintesi, che i ritardi avrebbero
“inciso in modo determinante sulla causazione dell'evento in esame” – si poneva in contrasto con la precedente pronuncia, emanata, in sede penale dal Tribunale di Cassino ossia la sentenza n.116/2018, depositata in atti dalla Pt_3
Soggiungeva quindi che la sentenza era illogica e contraddittoria anche e soprattutto nella parte in cui affermava che “è inspiegabile, se non con problematiche organizzative, strutturali e di programmazione, il lasso temporale intercorso per apprestare la sala operatoria, risultando – dalla documentazione versata in atti – l'inizio dell'atto operatorio verso le 16.30 di quel giorno” con la conseguenza che il ritardo nell'esecuzione del cesareo non poteva essere valutato diversamente per il medico e per la struttura e nel primo caso ritenersi non rilevante, diversamente dal secondo.
Quanto al ritardato apprestamento della sala operatoria evidenziava che alla Parte_4
non avrebbe potuto – e non poteva – essere ascritta alcuna responsabilità in relazione alle problematiche indicate dal Tribunale di Cassino, in ragione del fatto che a partire dal mese di febbraio dell'anno 2007 la Regione Lazio e quindi le strutture ospedaliere pubbliche che ne costituivano un'emanazione si trovava in una situazione di disavanzo sanitario.
Infine, quanto al ritardo negli interventi post-natali deduceva che la c.t.u. disposta in primo grado aveva rilevato come “corretta ed adeguata al caso di specie l'assistenza prestata alla neonata presso il reparto di neonatologia dell'ospedale di ” e che anche Il dott. CP_10 Per_9 dirigente della Struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Santa Scolastica di Cassino era stato assolto nel giudizio penale svoltosi innanzi al Tribunale di Cassino e che tale assoluzione, non essendo emerse carenze organizzative, avrebbe dovuto quantomeno suggerire al giudice un argomento di prova in ordine alla dedotta insussistente responsabilità della con conseguente violazione dell'art. 116 c.p.c.. Pt_3
§ 11.4 – Con il quarto motivo intestato “4. CONTRADDITTORIETÀ DELLA SENTENZA -
21 MANCATA CORRISPONDENZA TRA MOTIVAZIONE E DISPOSITIVO -
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE, TRA GLI ALTRI, DEGLI ART. 91, 92,
SECONDO COMMA, C.P.C., 132 C.P.C. - ERROR IN PROCEDENDO” parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva liquidato le spese di lite in favore della nonostante si versasse in fattispecie di reciproca soccombenza atteso che la CP_1
sentenza di primo grado non aveva riconosciuto il danno biologico psichico e ridotto notevolmente le pretese attoree.
Deduceva quindi che la sentenza impugnata, non poteva essere condivisa, in quanto la soccombenza reciproca - derivante nel caso di specie dall'accoglimento parziale delle domande attoree e/o dall'accoglimento di alcuni capi delle domande stesse - avrebbe dovuto comportare una compensazione integrale delle spese di lite ovvero, a tutto voler concedere, una compensazione parziale delle spese medesime.
Infine, in via istruttoria chiedeva ammettersi le prove testimoniali richieste con la seconda memoria ex art.183 co.6 c.p.c. oltre all'interrogatorio formale del dott. . CP_3
§ 12. – Tali i motivi d'appello, le difese eccezioni e conclusioni delle parti preliminarmente debbono essere affrontate le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. - superata dall'esame nel merito dell'impugnazione - e quella di cui all'art.342
c.p.c. sollevate dagli appellati in relazione alle impugnazioni avversarie.
A tale riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass. SU
n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del
2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nelle impugnazioni delle parti appellanti.
Quanto poi alla inammissibilità ex art.348 bis c.p.c. deve osservarsi come la facoltà del giudice di emettere un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ossia per assenza di una sua ragionevole probabilità di accoglimento, in base a quanto stabilito dall'art. 348 ter co. 1° c.p.c. va necessariamente esercitata in prima udienza, all'esito delle verifiche previste dall'art. 350 co. 2 c.p.c., prima di dare ingresso alla trattazione. In caso di compimento di dette verifiche e di rinvio della causa ad altra data, come è avvenuto nel caso di specie, tale possibilità risulta dunque preclusa e non è più possibile definire la lite con
22 un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità che, se adottata successivamente, sarebbe affetta da nullità per violazione della legge processuale (così Cass.civ.n.10409/2020 e n.4696/2016).
Deve quindi evidenziarsi quanto alle istanze istruttorie orali quali formulate dalla
[...]
che in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la Parte_5
riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, doveva essere specifica, con la conseguente inammissibilità del mero rinvio ai mezzi di cui alla seconda memoria depositata nel precedente grado di giudizio (cfr., Cass.civ.n.16420/2023).
A ciò deve aggiungersi che all'udienza di precisazione delle conclusioni la difesa della Pt_3
non ha affatto riproposto le istanze istruttorie non ammesse dovendosi, quindi ritenere le stesse abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione a fronte del provvedimento istruttorio del Cont giudice del seguente tenore “non ammette la prova orale richiesta dalla difesa di in quanto diretta a confermare circostanze evincibili dai documenti in atti o su CP_11 circostanze non funzionali alla decisione da adottare”, ordinanza che non risulta essere stata oggetto di alcuna specifica cesura o istanza di revoca e/o modifica da parte della difesa della
Pt_3
Correttamente poi il primo giudice ha evidenziato l'inammissibilità delle istanze istruttorie vertenti su documenti ovvero intese a rendere valutazioni di natura prettamente medica, dovendosi altresì osservare quanto all'interrogatorio formale del medico che lo stesso risultava parimenti inammissibile atteso che in un rapporto processuale con pluralità di parti,
l'interrogatorio formale - quale mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli al confitente e ad esclusivo favore della parte che, rispetto a questi, abbia una posizione antitetica e contrastante - non può essere deferito, da una parte ad un'altra, su un punto che si dibatte, nel medesimo processo, fra il deferente ed il terzo soggetto, non potendosi riconoscere alcun valore confessorio all'eventuale risposta affermativa dell'interrogato alle domande rivoltegli (cfr., Cass.civ.n.6072/1981 e ss.) vieppiù non avendo una posizione antitetica al deferente.
§ 13. – Ciò posto osserva il Collegio che i motivi d'appello della CP_11 CP_11 sono infondati diversamente dall'appello della che deve trovare accoglimento in CP_1
relazione ad entrambi i motivi con conseguente condanna in solido del ginecologo dott.
[...]
e accoglimento della domanda di manleva di quest'ultimo nei confronti della CP_3 CP_4
già in quanto espressamente riproposta nella propria comparsa di Controparte_5
costituzione in appello (cfr., Cass.civ. SU n.7700/2016 e ss. conformi).
Preliminarmente debbono essere affrontati i motivi della da ritenersi Parte_5
infondati per quanto di seguito illustrato e in relazione ai primi tre motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione, deve osservarsi, anzitutto, che la sentenza penale del Tribunale di Cassino è stata depositata soltanto con gli scritti conclusionali di primo
23 grado, ragion per cui non poteva essere esaminata, trattandosi di produzione inammissibile.
A riguardo giovi osservare quanto evidenziato da Cass.civ.n.25655/2014 e ss. conformi per cui, inammissibile, in quanto tardiva, deve ritenersi la produzione documentale versata in atti con la comparsa conclusionale, in quanto i documenti di formazione successiva allo spirare dei termini perentori di cui all'art.183, comma 6, c.p.c., possono al più essere prodotti in giudizio non oltre la precisazione delle conclusioni, in ragione delle finalità di tali scritti con cui non possono effettuarsi nuove deduzioni o produzioni a tutela del contraddittorio e delle preclusioni processuali.
Ciò posto, deve aggiungersi che tale sentenza non risulta essere stata riprodotta dall'appellante nel giudizio d'appello ed ancora deve osservarsi che trattandosi di sentenza emessa ai sensi del secondo comma dell'art.530 c.p.p. con la formula assolutoria “perché il fatto non costituisce reato” (così dalla produzione abbinata alla conclusionale di primo grado esaminabile per il tramite della visibilità telematica del fascicolo d'ufficio del primo grado) non costituisce statuizione vincolante per il giudice civile non rientrando nelle fattispecie di cui all'art.652 c.p.p. per cui “1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2”.
Ancora la sentenza non risulta essere munita di alcuna attestazione di giudicato, pertanto per tutte le ragioni sopra evidenziate alcuna rilevanza assume nel presente giudizio.
Passando quindi all'esame delle questioni in punto di accertamento del nesso causale e dei profili di colpa deve anzitutto osservarsi che ai sensi della giurisprudenza di legittimità resa in tema di ambito del giudizio d'appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice di secondo grado renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (cfr., Cass.civ.n.6533/2024), con quanto ne
24 consegue anche in termini di accertamento di responsabilità del sanitario ginecologo che aveva in cura e preso in carico la paziente al suo ricovero presso l' di , in tal senso CP_2 CP_10
dovendosi riformare la sentenza di primo grado in accoglimento del secondo motivo di parte appellante con conseguente condanna in solido del sanitario unitamente alla CP_1 Pt_3
Ciò posto, deve altresì evidenziarsi che il rapporto intercorrente tra la partoriente,
l'Ospedale e il sanitario, che già la seguiva prima del ricovero, va qualificato in termini contrattuali e sul punto deve richiamarsi la costante giurisprudenza di legittimità (cfr.,
Cass.civ.n.1698/2006 e ss.) per cui il rapporto che si instaura tra paziente (nella specie una partoriente) e la casa di cura privata o l'ente ospedaliero ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi anche nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura o dell'ente, accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Ne consegue che la responsabilità della casa di cura o dell'ente nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art.1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché ai sensi dell'art.1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto. (Cass.n.1698/2006, pronuncia resa in fattispecie relativa a parto gemellare in seguito al quale una neonata aveva riportato encefalopatia da asfissia secondaria ad una sofferenza fetale, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità della casa di cura, pur avendo rilevato l'omessa effettuazione di idonei controlli, quali il monitoraggio CTG, all'ingresso in clinica della partoriente e la circostanza che l'ostetrica in servizio presso la clinica aveva ascoltato il battito di un solo feto senza sollecitare interventi medici o ulteriori accertamenti).
A ciò deve aggiungersi che secondo Cass.civ.n.3847/2011 il medico che operi all'interno di una clinica privata, ne sia o meno dipendente, ha sempre il dovere di informare il paziente di eventuali carenze o limiti organizzativi o strutturali della clinica stessa (come, nella specie, la mancanza di una adeguata struttura di rianimazione neonatale); ove ciò non faccia, egli risponde in solido con la clinica del danno patito dal paziente in conseguenza di quel "deficit" organizzativo o strutturale, ove possa presumersi che il paziente, se correttamente informato, si sarebbe avvalso di altra struttura sanitaria.
25 Tanto premesso vanno quindi evidenziati i noti principi in materia di responsabilità sanitaria e precisamente sotto il versante contrattuale, pacifico l'ambito della responsabilità anche dalla documentazione depositata dalla appellante comprensiva sia della cartella CP_1
clinica incluso modulo del consenso informato, sia delle altre risultanze diagnostiche e chirurgiche.
In proposito è noto che nel caso di errore medico, in relazione all'onere probatorio ed alla ripartizione dello stesso tra paziente danneggiato e medico (o struttura sanitaria), va precisato che il paziente deve provare l'esistenza del rapporto (il contatto con la struttura, ossia il c.d.
'contratto di spedalità'), nonché il nesso di causalità fra l'azione (o l'omissione) del sanitario, indi allegare l'inadempimento dell'azienda sanitaria e/o del sanitario, e l'aggravamento dello stato di salute o la comparsa di patologia o l'assenza del miglioramento. Di contro gli obbligati dovranno provare la mancanza di negligenza, imprudenza o imperizia, oppure che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile, ovvero che la prestazione implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (cfr., tra le tante Cass.civ.n.10050 del 2022 relativa anche alla irretroattività della l.n.24 del 2017).
Qualora tale onere probatorio non venga assolto in modo idoneo, l'inesatto adempimento della prestazione va posto a carico del sanitario e della struttura, con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria per responsabilità contrattuale.
A ciò deve aggiungersi che la responsabilità in ambito professionale come quello di specie
è normalmente regolata dall'art.1176 secondo comma c.c., che fa obbligo nell'adempimento delle obbligazioni inerenti attività professionale, di una diligenza che non è solo del buon padre di famiglia, ma del debitore qualificato, da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata, più precisamente, deve farsi riferimento a tutte quelle regole che, nel loro insieme, costituiscono la conoscenza della professione, in quanto acquisite, per comune consenso e consolidata esperienza e, quindi, costituiscono il necessario corredo del professionista che si dedichi ad un determinato settore.
Pertanto, la regola è che si risponde anche soltanto per colpa lieve (cfr. Cass. 2466/95,
8845/95, 4852/99), salvo che non ricorra l'ipotesi eccezionale di cui all'art.2236 c.c. (prestazioni implicanti la soluzione di "problemi tecnici di speciale difficoltà", in tal caso richiedendosi il dolo o la colpa grave), nel caso di specie non evidenziata dai c.t.u., tantomeno eccepita dal sanitario nella comparsa di costituzione in primo grado.
In punto di oneri di allegazione e probatori, appare quindi utile ricordare che, nell'ipotesi ordinaria come nel caso di specie, si è tradizionalmente ritenuto che basti al paziente dimostrare che dall'intervento è derivato un risultato negativo o peggiorativo, presumendosi la non adeguata o non diligente esecuzione, a meno che il professionista o la struttura non provi, al
26 fine di andare esente da responsabilità, che l'insuccesso non sia dipeso da difetto di diligenza propria, onere non assolto nel caso di specie né dall' convenuta, né dal sanitario. CP_11
Peraltro, la S.C., con la pronuncia a Sezioni Unite n.577/2008, nel rielaborare e puntualizzare i principi già espressi in precedenza nella materia, ha risolto il problema del riparto dell'onere probatorio con un rinvio ai criteri fissati dalle stesse Sezioni Unite con la ormai nota sentenza n.13533 del 2001 (in tema di responsabilità contrattuale), per giungere ad affermare che spetta al debitore dimostrare o che inadempimento non vi è stato ovvero che, pur essendovi stato, non ha in concreto dato causa al danno;
d'altra parte – posto che costituisce inadempimento rilevante, ai fini della responsabilità risarcitoria nelle obbligazioni così dette di comportamento, non già qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno - l'allegazione del creditore (danneggiato) non può limitarsi alla deduzione di un semplice inadempimento, qualunque esso sia, ma deve riferirsi ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Emblematicamente afferma la S.C. che "In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto
(o il contatto sociale) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà quindi al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante".
Per quanto attiene poi più strettamente al nesso, si segnalano Cass. civ. 10743/09, che fa riferimento ad "un criterio necessariamente probabilistico", ed ancora, nel senso che non occorra certezza, bensì basti una "elevata probabilità", sentenza n.13530/09 (cfr., anche Cass.
14759/07 e 10741/09, circa la "regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non»" vigente nel processo civile, conformemente a Cass. Sez. Un.576/08). Ciò posto, tenuto conto del riparto dell'onere della prova quale sopra delineato, avendo parte appellante assolto al proprio e comprovato rapporto di spedalità con l'Azienda appellata, nesso causale e allegato il decesso della neonata per mancato tempestivo taglio cesareo e carenze nel continuo monitoraggio della partoriente, deve osservarsi che gli appellati ( e sanitario) non hanno Pt_3
comprovato di aver adempiuto con diligenza e perizia alle proprie obbligazioni alla stregua dei criteri sopra indicati, e a tale riguardo debbono porsi a fondamento della decisione le conclusioni dei CTU nominati nel giudizio di primo grado che risultano aver valutato anche la prestazione del sanitario rinvenendo in essa i profili causali e di imputazione soggettiva - invero evidenziati anche dal primo giudice - al contempo confutando le valutazioni effettuate dai consulenti del PM in relazione alla pregressa ipotizzata polmonite, quale possibile causa del decesso, conclusioni pienamente attendibili in quanto fondate su un approfondito esame della
27 documentazione in atti e analiticamente motivate.
Andando quindi ad esaminare la sentenza di primo grado non è dato potersi apprezzare i motivi di censura sollevati dalla in relazione all'assenza di imputazione dell'occorso in Pt_3
capo al ginecologo e contraddittoria motivazione in relazione al nesso causale, invero dovendosi riformare la sentenza di primo grado mediante diversa motivazione nella parte in cui non ha ritenuto di dover ascrivere l'occorso al dott. con sua condanna in solido con CP_3
l'ente ospedaliero, avendo chiaramente a pag.n.14 e ss. delle motivazioni esplicato l'imputazione del decesso al sanitario per il processo patologico che si era ingenerato nel feto con carenza di ossigenazione e che doveva condurre per effetto dell'osservazione ed adeguata interpretazione e lettura delle risultanze cardiotografiche ad intervenire celermente per impedire il decesso della neonata, scongiurabile a fronte di un sollecito intervento.
Il primo giudice a pag.n.14 e ss. della sentenza di primo grado ha infatti evidenziato “La ragione del rilascio di ON nel liquido amniotico, è secondo la letteratura scientifica, ricollegato a stress fetali: processi patologici come l'ipossia o infezioni. Processo patologico questo costituito, nel caso in esame, dalla probabile presenza di una polmonite, la cui natura, come si è sopra riportato ed emergente dai diversi elaborati tecnici, non è stata accertata.
Processo morboso insorto nell'arco temporale che va dalle 24-48 che si è aggravato con il passare delle ore. Processo patologico che si è tradotto in difficoltà/carenza di ossigenazione del feto. Se è pur vero che – secondo i C.T.P. di parte della Dr. - l'insorgenza di CP_3
tale patologia non rilevabile ed o evitabile è, però, altrettanto vero che la condizione di ipossia, secondo i C.T.U., prof. e Dr. è rilevabile mediante l'osservazione Per_4 Per_5 cardiotografica. Al riguardo nella loro relazione integrativa si legge: “Se si interviene tempestivamente, durante la prima fase di insorgenza dell'ipossia, rilevata mediante l'osservazione cardiotocografica, il neonato non presenta danni rilevanti alla nascita, se colposamente non si interviene, la condizione di ipossia passa nella fase della anossia fino all'asfissia ed il neonato presenta gravi danni encefalici o esiti gravi irreversibili che ne determinano l'exitus”(cfr.pag 8 delle note integrative). Similarmente ha concluso il Prof. Per_6
nella propria C.T.U., redatta in sede di incidente probatorio, nel relativo processo penale, evidenziando che nel caso di specie v'era più di un segnale di sofferenza fetale. Segni di sofferenza fetale, che osservati singolarmente, non costituivano elementi indicativi per un intervento chirurgico, ma “letti” nel loro insieme, dovevano spingere il medico ad intervenire più celermente Segni costituiti - dall'arresto della dilatazione cervicale e della discesa della parte presentata per ben 15 ore (vedi partogramma); - CTG non rassicurante;
- Liquido amniotico tinto. Le opinioni anche sulla significatività di tali fattori sono assai diverse, ma quel che ha colpito e colpisce questo Giudice è il tempo trascorso dalla apparizione del primo segnale - che poteva essere, anche, letto come insorgenza di una sofferenza fetale - e
28 l'esecuzione dell'atto chirurgico. Si è letto che il tracciato “non rassicurante” non è dato che impone e/o suggerisca l'apprestamento di un intervento chirurgico ma il loro susseguirsi - i tracciati - nella mattinata del 16/11/2010 - ben tre: ore 8,00; ore 11,00; ore 13,22 – data, quantomeno, l'esistenza, della sofferenza fetale. Dato ripetesi che letto in quel contesto non forniva un'indicazione univoca per il medico operante, ma data il sorgere del secondo fattore causale, che, a parere di questo Giudice, ha concorso nella produzione dell'evento morte della bambina, costituito dal lasso temporale trascorso, senza soluzione di continuità, prima di procedere all'intervento, che è avvenuto, è bene rammentare, alle 16,30. Dopo, infatti, i tracciati cardiotocografici non rassicuranti sono seguiti quelli patologici, correndo l'obbligo di evidenziare che il primo di essi quello delle ore 15, 34 del 16/11/2010 è stato rilevato dopo che per un 1,30 l'apparecchio è risultato essere, inspiegabilmente, staccato. Così come è inspiegabile – se non con problematiche organizzative, strutturali e di programmazione – il lasso temporale intercorso per apprestare la sala operatoria, risultando – dalla documentazione versata in atti – l'inizio dell'atto operatorio verso le 16,30 di quel giorno. A ciò deve aggiungersi che dall'esame testimoniale è emerso il sorgere di disguidi e incomprensioni che hanno, a loro volta, comportato una lungaggine degli interventi post- natali. I testimoni – e - hanno riferito: di difficoltà nella Testimone_1 Testimone_2
esecuzione degli interventi necessari per la neonata;
della circostanza che si è reso necessario chiedere telefonicamente l'intervento di un altro medico che è sopraggiunto dopo diversi minuti, trovandosi in un altro reparto;
di contrasti che si sono verificati tra il medico presente
(addetto agli interventi post natali) ed il medico sopraggiunto, in un secondo momento, in ordine agli interventi da eseguire sulla neonata. Sempre tali testi hanno rappresentato che il medico sopraggiunto ha “intubato” la neonata e che l'altro medico la “estubata” e che infine, la neonata è stata nuovamente intubata dal medico sopraggiunto mentre l'altro medico si è allontanato. Fatto questo che, certamente, ha inciso sui tempi di esecuzione degli interventi resi necessari per le difficoltà respiratoria riscontrate in sede di parto”.
Orbene a fronte di tali significative motivazioni da parte del primo giudice non risultano coerenti quelle sviluppate in seguito per cui “Aspetti quelli qui sopra segnalati che non sono in nessun modo ascrivibili all'azione del Dr. ma attengono ad adempimenti/servizi CP_3
spettanti alla struttura sanitaria. Ed invero, la predisposizione di misure atte a contrastare l'occorrenza di tali eventi – proprio in ragione dell'alta loro probabilità di verificazione – rientra, a parere di questo Giudice, nelle obbligazioni assunte dalla struttura ospedaliera al momento della conclusione del rapporto contrattuale con il paziente. Pertanto, non pare esservi dubbio che i ritardi sopra esposti abbiano inciso in modo determinante sulla causazione dell'evento in esame, attribuendo alla concorrente concausa naturale costituita dalla polmonite un'incidenza minore” e pertanto debbono essere riformate con accoglimento del
29 secondo motivo formulato dall'appellante per cui in presenza della posizione di CP_1
garanzia assunta dal ginecologo che aveva rilevato sin dalle ore 11,00 la presenza di ON
(cfr., cartella del parto) e che aveva in carico e controllo la paziente tanto da aver effettuato anche l'intervento di taglio cesareo, non poteva non ritenersi responsabile, non avendo dato prova di aver diligentemente svolto la propria prestazione sia nello svolgimento del monitoraggio quanto nella tempestiva effettuazione del cesareo, non avendo adeguatamente valutato lo stato di sofferenza fetale tale da comportare sin dalle ore 11,00 del 16.11.10
l'effettuazione del cesareo.
Invero andando ad esaminarsi le risultanze della c.t.u. effettuata nel precedente grado del giudizio civile si osserva a pag.n.19 della relazione depositata telematicamente il 3.05.2016 “La morte della neonata avvenuta appena dopo il trasferimento presso il Persona_1
Policlinico Umberto I in di Roma dalla neonatologia dell'ospedale di è intervenuta CP_10
per una grave insufficienza cardiorespiratoria susseguente ad una condizione di sofferenza iposica endouterina aggravata dalla inalazione di ON verde melmoso. Si rileva condotta colposa per imperizia imprudenza e negligenza a carico dei Sanitari che ne seguirono il travaglio il giorno 16.11.2010 per • non avere correttamente valutato il ctg, patologico, delle ore 11 del mattino • in concomitanza con l'emissione di liquido tinto, • in presenza di contrazioni uterine discinetiche/ipercinetiche • in presenza di assoluta mancanza di progressione della parte presentata e della dilatazione della cervice (come da partogramma: assenza di progressione della dilatazione e parte presentata alta persistentemente a livello -3 dal mattino del 15.11) in I gravida alla 41 settimana di gestazione, OMISERO in primis di monitorare in continuum la gestante, a breve termine, e di adire, quindi, a praticare il taglio cesareo per liberare il feto dall'ambiente intrauterino divenuto ostile e foriero di sofferenza ipossica ingravescente”.
I c.t.u. ebbero inoltre a precisare in precedenza che “Se però perdura la noxa asfittica i meccanismi di compenso vengono meno, come è documentato dal calo del pH e dalle alterazioni della frequenza cardiaca del feto. Si creano così i presupposti per l'inalazione del ON già in utero con manifestazioni più o meno gravi dell'asfissia alla nascita, che, anche in questa fase riveste un ruolo determinante, infatti l'inalazione non si verifica in quanto i fisiologici movimenti respiratori in utero sono superficiali e la glottide è quasi sempre chiusa;
inoltre, nel travaglio a preparare i polmoni alla loro funzione, s'instaura un flusso continuo di liquido polmonare verso l'esterno, che contrasta l'inalazione di liquido amniotico e di ON, in presenza invece di ipossia prolungata ed ingravescente endouterina, soprattutto se misconosciuta e trascurata) i movimenti respiratori fetali diventano più profondi con le caratteristiche del gasping la glottide rimane beante (nella cartella neontologica è annotato che anche alla nascita si è avuto un atto respiratorio tipo gasping) contemporaneamente si
30 blocca il meccanismo di clearance del liquido polmonare ed il liquido amniotico meconiale viene inalato nell'albero respiratorio del feto già in utero, nel caso in cui la noxa ipossica sia stata particolarmente grave e prolungata, già in utero si può verificare un'inalazione diffusa sino alle vie aeree più profonde;
sono queste forme (come nel caso di specie) che si manifestano subito con un quadro di grave insufficienza respiratoria e spesso si concludono rapidamente con il decesso. Dalla cartella neonatologica rileviamo altresì un altro dato espressione del precoce viraggio del liquido amniotico verso la connotazione di verde melmoso là dove viene annotato che anche la gelatina di Whaton cordonale era virata verso il colore verde.” ponendo quindi a fondamento delle loro conclusioni dati di natura oggettiva quali il partogramma e relative osservazioni in corso di travaglio per cui “Il partogramma, la cui trascrizione ha inizio il 15.11.alle ore 23.30, riporta per tutta la durata della osservazione della gestante e fino alle ore 15 del 16.11 una mancanza di modificazione sia della progressione della parte presentata sia della dilatazione della cervice uterina. Questa condizione sia relativa al mancato raccorciamento che alla mancata dilatazione del collo dell'utero è contestuale alla rilevazione al tracciato cardiotografico sin dal mattino del 15.11 di sporadici ed intensi fenomeni dinamici di tipo discinetico che in alcuni tratti raggiungono il limite superiore della scala di rilevazione e in numerosi momenti vanno anche oltre di esso. Questa condizione in concomitanza di una mancata dilatazione e di una mancata progressione della parte presentata soprattutto dopo la rottura delle membrane amniotiche costituiva motivo sia di intensa sensazione dolorifica materna sia potenziale motivo predisponente per l'insorgenza di sofferenza ipossica nel feto ed anche tale condizione non è stata rilevata né dai Sanitari che assistettero la gestante”.
Con le note a chiarimento depositate il 20.03.2018 il collegio dei c.t.u. ha inoltre specificamente confutato la ipotizzata preesistenza di una polmonite endouterina quale causa del decesso evidenziando “A seguito delle note pervenute che ribadiscono l'attribuzione della causa della morte della neonata ad una patologia polmonitica endouterina vanno ribadite le conclusioni cui siamo pervenuti in quanto le motivazioni scolastiche e bibliografiche addotte dai CCTTPP nelle note prodotte alla nostra bozza di consulenza non tengono conto del quadro globale in cui si è determinata la sofferenza della neonata, della ingestione nelle vie aeree del ON e della grave acidosi rilevata alla nascita certamente non attribuibile alla presenza di infezione endouterina a livello polmonare, in quanto il distretto polmonare in utero materno non è preposto alla fisiologica ematosi ossigenativa che interviene solo dopo la nascita. D'altro canto, i suddetti CCTTPP non hanno potuto disconoscere il ritardo colposo con cui si è estratta la neonata in sofferenza ipossica e su questo punto accampano giustificazioni generiche.
D'altro canto, la condotta attendista, colposa, non trova nessuna giustificazione tecnica né alcuna accettabile ratio in una paziente a termine, con ctg patologico (ore 11.05 del
16.11.2010) liquido tinto con mancata progressione del travaglio (per 15 ore) e con prospettiva
31 temporale lunga e poco probabile di poter espletare il parto per le vie basse. Questi fattori che connotano la condotta colposa del Sanitario che assistete la gestante configurano la mancanza assoluta del rispetto della obbligazione dei corretti mezzi assistenziali richiesta a di CP_19 una divisione ospedaliera. D'altro canto e va da noi osservato che nei preparati istologici del cuore reni fegato e milza surreni timo cervelletto tronco encefalico e corteccia celebrale non sono emerse significative alterazioni patologiche, ad eccezione di una congestione dei vasi”
[segno di ipossia endouterina pluriorgano, mentre il reperto epatico riportato come negativo
è un elemento che depone contro una infezione fetale endouterina in quanto in questi casi il fegato presenta costantemente un marcato aumento della quota granulocitopoeitica]. La presenza di lamelle cornee e materiale amorfo negli alveoli (distretto anatomico terminale dell'albero tracheo bronco pneumonico) sono riferibili ad una aspirazione profonda del liquido amniotico, già dalle 11 del mattino tinto di ON, nelle vie respiratorie, con mancanza in tutti i reperti di filamenti di fibrina che connotano in maniera massiva i processi flogistici polmonari anche prenatali e neonatali. Nella medesima relazione del prof. si rilevano Per_6
motivi di dubbio sulla esistenza di preesistente infezione paventata dai CCTTPP e va da noi osservato che nei preparati istologici del cuore reni fegato e milza surreni timo cervelletto tronco encefalico e corteccia celebrale non sono emerse significative alterazioni patologiche , ad eccezione di una congestione dei vasi” [segno di ipossia endouterina pluriorgano, mentre il reperto epatico riportato come negativo è un elemento che depone contro una infezione fetale endouterina in quanto in questi casi il fegato presenta costantemente un marcato aumento della quota granulocitopoeitica]. la medesima Anatomo patologa dott.ssa espone “i Persona_7
limiti della dimostrazione della esistenza di una pre-esistente infezione che sono -mancato esame della placenta -mancato esame culturale del liquido amniotico -impossibilità di dimostrare la diversa origine dei granulociti neutrofili nei bronchi e nei vasi”. A ciò va aggiunta l'applicazione non pertinente della formula di AR (applicabile allo striscio ematico e non a tessuti) nello studio dei polimorfo nucleati rilevati nell'albero respiratorio.
Peraltro, è questo è fondamentale nella vicenda de qua, l'estrazione del DNA batterico dai tessuti polmonari della neonata ha dato esito negativo. Ed in conclusione dalle risultanze delle indagini ematologiche e delle urine del tampone vaginale praticate dalla signora in Pt_6
regime di preospedalizzazione in data 9-10-2012 non emergono elementi patologici e si riscontra peraltro la negatività per la ricerca di batteri patogeni. Per tali brevi considerazioni che sono comunque frutto di una rivisitazione critica di tutta la corposa documentazione in atti in scienza e coscienza riteniamo di dover confermare le conclusioni cui già siamo pervenuti nella primitiva stesura della consulenza non disponendo peraltro di sufficienti elementi clinici ed anatomopatologici probanti di una infezione polmonare endouterina”.
Precisavano quindi i consulenti che “Lo stato dell'infezione polmonare, alla luce della
32 documentazione in atti e dai risultati autoptici è da ascrivere alla ingestione di ON, considerando l'evoluzione clinica del travaglio con l'arresto della progressione della parte presentata e della mancata evoluzione della dilatazione della cervice uterina (cavità cervico segmentaria) in concomitanza di una condizione discinetica, talvolta ipertonica, della contrattilità della muscolatura uterina, la caratterizzazione prima non rassicurante e poi patologica dei tracciati ci porta ad affermare che il feto ha presentato una fase ultima di grave asfissia passando primitivamente attraverso una condizione di ipossia e successivamente di anossia. I meccanismi compensatori che il feto adotta di fronte all'insorgenza di una condizione ipossica presentano una durata che, da caso a caso, dipende dalla gravità e dalla durata dell'insulto medesimo. Se si interviene tempestivamente, durante la prima fase di insorgenza dell'ipossia, rilevata mediante l'osservazione cardiotocografica, il neonato non presenta danni rilevanti alla nascita, se colposamente non si interviene, la condizione di ipossia passa nella fase della anossia fino all'asfissia ed il neonato presenta gravi danni encefalici o esiti gravi irreversibili che ne determinano l'exitus. -Nel caso di specie l'aspettativa, quoad vitam e quoad valetudinem, poteva essere ottimale se si fosse intervenuti mediante l'estrazione del feto con taglio cesareo sin dalle ore antimeridiane del 16.11.2010, con il feto ancora in fase di compenso ossigenativo, -tale aspettativa va considerata che si è andata gradualmente e temporalmente riducendo con il progredire dei tempi della sofferenza ipossica fino ad addivenire alle condizioni di asfissia endouterina grave come risulta dall'indice di apgar rilevato alla neonata (3-4-6) (valori normali 8-10) e soprattutto dall'EAB (equilibrio acido base) delle 18.10, le cui risultanze che si riportano , PH 6.7 pCO2 124, pO2 37.2 --26 ABE,
(valori normali ph 7,35-7,45, pc02 35-45 po2 75-100 ABE < 10) sono parametri da considerare ascrivibili ad una condizione premortale quindi “ in limine vitae”, rivelatisi in effetti e pertanto refrattari a qualsivoglia terapia rianimatoria. Va precisato che gli scambi ossigenativi e metabolici del feto in utero avvengono attraverso la circolazione utero placentare, senza che vi sia interessamento in questa funzione dell'apparato respiratorio del feto medesimo. Il processo bronco pneumonico, assieme alla condizione di pneumotorace rilevati nella neonata, associati alla ingestione di liquido amniotico verde melmoso, come ampiamente dissertato nella primitiva relazione, sono conseguenza e non causa dell'ipossia. I dati clinici e morfologici delineano dunque, nel caso di specie, il caso di una morte fetale insorta a seguito di una grave sindrome ipossico-asfittica intrauterina, come dimostrano, convergentemente, i rilievi cardiotocgrafici antepartum, l'evidenza di marcatissima acidosi metabolica all'emogasanalisi eseguita alla nascita sul sangue fetale, la descrizione della presenza di “ON melmoso” che ha anche infiltrato la gelatina pericordonale ed, infine, il quadro autoptico, espressivo delle diverse determinanti macroscopiche e microscopiche della morte fetale da sindrome ipossico-anossico-asfittica endouterina intensa prolungata ed ingravescente. Siffatti riscontri
33 oggettivi, di carattere sia morfologico che clinico-documentale, armonicamente convergenti, consentono, in definitiva, di ascrivere – con certezza tecnica – la causa del decesso del feto concepito ad una gravissima sofferenza fetale di natura ipossi-asfittica, ovvero a quel corteo di severi disturbi cardio-circolo-respiratori e metabolici che insorgono per ridotto apporto di ossigeno al feto in utero e che possono determinare – in rapporto alla durata ed all'intensità dell'insulto asfittico – più o meno rilevanti quadri di encefalopatia fino all'exitus del neonato nell'immediato post partum”.
Alla stregua di quanto precede deve osservarsi che i c.t.u. hanno esaustivamente illustrato tanto il nesso causale, quanto la rilevanza delle omissioni nel decesso della neonata, quanto i profili di colpa a carico del sanitario in particolare evidenziando che sotto il profilo CP_3 della causalità omissiva che “Nel caso di specie l'aspettativa, quoad vitam e quoad valetudinem, poteva essere ottimale se si fosse intervenuti mediante l'estrazione del feto con taglio cesareo sin dalle ore antimeridiane del 16.11.2010, con il feto ancora in fase di compenso ossigenativo”.
Alcuna rilevanza può peraltro essere attribuita nel decesso alla ipotizzata polmonite endouterina (stando alle difese dell'appellato) atteso che anche a volersi ritenere la sussistenza della stessa doveva comunque procedersi sollecitamente al cesareo ed è quanto emerge nel corso dell'esame del perito nominato dal GUP durante l'incidente probatorio e nella relazione
(doc.n.3 fasc.attrice primo grado) di questi, prof. dove a pag.n.41 ove si evidenziava Per_6
“quindi alle 11:00 del 16/11/2010 vi erano tutti quei segnali di allarme su indicati e concomitanti tali da dover indurre il medico che assisteva al travaglio della signora CP_1 ad eseguire il taglio cesareo che è stato per contro praticato alle 17:20”; il perito del giudice penale aveva peraltro osservato quale ulteriore elemento di censura a carico del sanitario che il monitoraggio in simile situazione - dove i precedenti tracciati non erano stati rassicuranti – doveva essere continuo, ciò in osservanza delle raccomandazioni di cui alle linee guida del 2009
(cfr., pag.n.29 della relazione) cosa che non venne fatta essendosi addirittura evidenziata la sospensione del monitoraggio.
Il perito ha vieppiù evidenziato durante l'esame nel contraddittorio che l'aggiungersi della sindrome da aspirazione di ON (circostanza riscontrabile dalla cartella clinica ove si evidenziava nella parte relativa al neonato aspirazione di “abbondante liquido melmoso”) alla pregressa patologia, aveva al 99% determinato l'esito fatale (cfr., pag.n.29 trascrizione udienza gup), quindi a domanda del giudice il perito aveva risposto “il nesso c'è perché se la bambina ha una polmonite prima poi c'è pure la massa l'exitus è quasi fatale c'è da aspettarselo al 99% perché ci sono due componenti così importanti uno la polmonite l'altro l'ostruzione totale delle vie aeree quindi questo aggrava la polmonite già esistente e la bambina muore” precisando altresì nel corso dell'esame che se non ci fosse stata la sindrome da aspirazione la bambina
34 sarebbe sopravvissuta ed ancora a pag.n.42 della sua relazione che “qualora il taglio cesareo fosse stato realizzato in adeguata tempistica si sarebbe potuto evitare con ragionevole certezza la sindrome da aspirazione di ON”.
Ed allora a fronte di simili evidenze non risulta corretta l'affermazione del primo giudice Parte evidenziata dalla nel proprio atto d'appello per cui “Proprio partendo da tale constatazione e quindi di ritenere sussistente l'intervenuta insorgenza della patologia polmonare ipotizzata si era chiesto di accertare l'incidenza causale dell'evento ritardo nell'esecuzione del parto cesareo. Risposta che, purtroppo, non è stata fornita e che non risulta, peraltro, indicata nemmeno nella CTU del Prof. ”, avendo tanto i c.t.u. nominati nel corso Per_6
del giudizio civile, quanto il prof. evidenziato in più occasioni il rilievo causale e vieppiù Per_6
peraltro anche il primo giudice nella parte della sentenza in cui ha osservato che (a pag.n.17)
“Pertanto non pare esservi dubbio che i ritardi sopra esposti abbiano inciso in modo determinante sulla causazione dell'evento in esame, attribuendo alla concorrente concausa naturale costituita dalla polmonite un'incidenza minore. Considerazione quest'ultima cui si pervien sul rilievo che la polmonite si trovava nella fase iniziale dello stadio di epatizzazione rossa, (stadio intermedio) come riferito dalla Dr. spiegando la ragione Persona_7 dell'assenza di fibrina (cfr pag 4 della relazione). Il che fa ritenere che un tempestivo intervento, senza i ritardi sopra indicati, avrebbe consentito una più efficace azione”, con conseguente rettifica da effettuarsi in questa sede degli ulteriori passaggi motivazionali nei termini di responsabilità in solido anche del ginecologo dott. che ha concorso nel CP_3 determinismo dell'evento non essendosi attenuto alle linee guida in termini di monitoraggio e tempestivo intervento cesareo a fronte di evidenti elementi sintomatici di sofferenza fetale quali sopra evidenziati, dal che le carenze organizzative della struttura sanitaria costituiscono un posterius rispetto alle precedenti e rilevanti condotte omissive del sanitario, causalmente rilevanti secondo la regola della probabilità logica e del più probabile che non e riconducibili comunque alla struttura ex art.1228 c.c..
Del resto, il primo giudice nella ricostruzione del nesso di causalità ha evidenziato che
“quand'anche il medico/struttura sanitaria abbia con la propria condotta o omissione fornito un contributo causale, anche solo dell'1% alla produzione del danno, il quale è dovuto, per il resto, al concorso di cause naturali, egli dovrà comunque rispondere per intero. Negli stessi termini si è pronunciata la sentenza della Corte di Cassazione civile, Sez. III, 13/05/2008,
n.11903, secondo la quale “qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p. – norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità – in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo
35 riconducibile a tutte” a ciò aggiungendo un pertinente richiamo a Cass.civ.n.8995 del 2015 per cui sotto il profilo causale “In materia di responsabilità contrattuale (nella specie, per attività medico-chirurgica), una volta accertato il nesso causale tra l'inadempimento e il danno lamentato, l'incertezza circa l'eventuale efficacia concausale di un fattore naturale non rende ammissibile, sul piano giuridico, l'operatività di un ragionamento probatorio "semplificato" che conduca ad un frazionamento della responsabilità, con conseguente ridimensionamento del "quantum" risarcitorio secondo criteri equitativi”.
Osserva altresì il Collegio che stando a quanto osservato anche nella parte conclusiva della relazione del perito del GUP (pag.42 doc.n.3 attrice in primo grado) la polmonite intrauterina non era stata affatto esaustivamente accertata anche quanto a sua genesi e che tenendo comunque ferma la valenza causale della sindrome da aspirazione di ON non vi era alcun elemento di certezza concausale della polmonite.
Sul punto ed alla stregua di tali premesse in punto di incertezza sulla misura dell'apporto della concausa naturale deve richiamarsi Cass.civ.n.5632 del 23/02/2023 per cui “In tema di responsabilità per colpa medica, nell'ipotesi di concorrenza nella produzione dell'evento lesivo tra la condotta del sanitario ed un autonomo fatto naturale, quale una pregressa situazione patologica del danneggiato, spetta al creditore della prestazione professionale l'onere di provare il nesso causale tra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica e, una volta accertata la portata concausale dell'errore medico, spetta al sanitario dimostrare la natura assorbente e non meramente concorrente della causa esterna;
qualora resti comunque incerta la misura dell'apporto concausale naturale, la responsabilità di tutte le conseguenze individuate in base alla causalità giuridica va interamente imputata all'autore della condotta umana”. Parte Ne consegue che la sentenza di primo grado con rigetto dei primi tre motivi della ed accoglimento del secondo dell'appellante deve essere riformata nei termini sopra CP_1
evidenziati dovendosi aggiungere che gli stessi consulenti del PM – in tal modo riconducendosi ad una comune linea conduttrice tutti gli elaborati in atti - ebbero ad evidenziare a pag.n.16 del loro elaborato che “l'analisi complessiva delle suddette CTG consente di ritenere che intorno alle 11,00 circa del 16 novembre 2010 sussistessero franche condizioni tali da effettuare in quel momento il taglio cesareo;
tale parere in considerazione della relativa CTG e seguenti con costante ripetizione di aspetti patologici, del liquido amniotico tinto di ON e del fatto che come si evince dal parto programma, non vi era progressione della dilatazione del collo dell'utero né progressione della parte presentata nel canale del parto, condizioni queste ultime che nell'insieme ed unitamente alla presenza di contrazioni uterine come segnalato nel parto- programma ponevano prudenzialmente indicazione espletamento rapido del parto”.
Tanto osservato in relazione ai primi tre motivi dell'appello della e quanto al Pt_3
36 secondo della deve prendersi in considerazione il quarto ed ultimo motivo dell'appello CP_1
della relativo alla compensazione anche parziale delle spese di lite del primo grado. Pt_3
Il motivo è infondato atteso che secondo Cass.civ.n.32061 del 2022 “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” ebbene nel caso specifico si verte nella fattispecie di accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo che non dà luogo a reciproca soccombenza, tantomeno sussistevano i presupposti per potersi operare la compensazione anche parziale in considerazione della fondatezza delle pretese dell'appellante per quanto di seguito illustrato anche con riguardo al relativo primo CP_1 motivo d'appello, non sussistendo infine le altre gravi ed eccezionali ragioni stando all'art.92
c.p.c. ratione temporis applicabile.
Il primo giudice peraltro risulta aver fatto corretta applicazione del principio della soccombenza e di causalità e tenuto conto del decisum, ha applicato i corrispondenti valori medi di fase.
Ciò posto deve in conclusione affrontarsi il primo motivo dell'appellante relativo CP_1
alle modalità di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale non avendo il primo giudice fatto buon governo delle tabelle milanesi vigenti al momento della liquidazione del danno di natura non patrimoniale, avendo preso le mosse da corrette premesse in merito alla rilevanza del danno (alla cui prova in simile fattispecie ben poteva pervenirsi anche mediante presunzioni, cfr., Cass.civ.n.22397/2022).
Orbene il primo giudice a pag.n.30 della sentenza risulta aver così motivato “- l'attrice è la madre della piccola deceduta;
- per l'attrice era il primo parto;
- il travaglio è stato lungo;
- circa, cinque ore dopo essere nata la piccola è deceduta;
Il danno non patrimoniale Per_1
subito dalla madre in conseguenza della prematura scomparsa della prima figlia deve reputarsi, quindi, estremamente rilevante atteso il dolore incommensurabile che una tale perdita determina in colei che per nove mesi ha portato in grembo la propria piccola per poi perderla inaspettatamente. Ritiene questo Giudice che il criterio-base per la liquidazione del danno non patrimoniale possa fondarsi sulle cc.dd. "tabelle del Tribunale di Milano", riconosciute da Cass. Sez. Un. 12408/2011, come un valido punto di riferimento. Le tabelle di
2018 individuano per la morte di un figlio la forbice da 165.960,00 a 331.920,00 per CP_5
ciascun genitore. Nel caso in esame occorre considerare che la vittima era, appena nata e ciò
37 costituisce generalmente motivo di spasmodico dolore per i genitori che considerano
“fisiologica” la propria premorienza rispetto ai figli. Tale dolore è acuito dal fatto che doveva essere la primogenita e la sua perdita è avvenuta in modo improvviso, Per_1
drammatico e del tutto inaspettato. Tenuto conto dell'intensità del vincolo parentale nonché di tutti gli altri elementi e considerazioni sopra evidenziate, ritiene il Giudice che il danno non patrimoniale si attesti sul valore minimo indicato nelle tabelle e cioè pari € 165.960,00”.
Dinnanzi a tali motivazioni le corrette valutazioni in merito alla natura del rapporto, intensità e modalità con cui il rapporto è stato compromesso, trattandosi della prima figlia e del primo parto ritiene il Collegio doversi liquidare euro 220.000,00 alla stregua di quanto osservato da Cass.civ.n.8265 del 2023 per cui in tema di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, i criteri di cui alle tabelle milanesi ante 2022 devono essere intesi nel senso che essi non indicano una "forbice liquidatoria" fra un minimo ed un massimo, bensì tra un
"valore monetario base", espressione di una valutazione media uniforme del danno e una personalizzazione massima, applicabile solo alla luce di circostanze peculiari specificatamente allegate, nel caso di specie sussistenti ed accertabili mediante presunzioni anche in ragione della drammaticità del caso.
Del resto per quanto osservato da Cass.civ.n.26301/2021 in parte motiva “quello che la sentenza impugnata definisce, circoscrivendolo nella sua reale dimensione funzionale - per vero, riduttivamente ed impropriamente - come danno "da perdita del frutto del concepimento", altro non è se non un vero e proprio danno da perdita del rapporto parentale, avendo la Corte territoriale omesso del tutto di considerare come anche "la tutela del concepito abbia fondamento costituzionale", rilevando in tale prospettiva non solo la previsione della tutela della maternità, sancita dall'art.31 Cost., comma 2, ma, più in generale, quanto stabilito dall'art.2
Cost., norma "che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito".
Ad importo pressoché simile quale sopra riconosciuto si perverrebbe peraltro mediante l'applicazione del sistema a punti (28 quelli per età vittima primaria, 24 per età della vittima secondaria, 14 per la presenza di un superstite, il tutto moltiplicato per l'importo di euro
3.911,00 attuale da ridursi ad euro 3.331,00 in proporzione alla data di liquidazione effettuata dal primo giudice).
Non si ritiene peraltro di procedere alla personalizzazione massima tenuto conto della giovane età della partoriente in condizione di avere altre gravidanze, tantomeno può riconoscersi il danno biologico psichico non suffragato da ulteriori elementi di riscontro, quali prescrizioni ed acquisto di farmaci, se non dalla mera consulenza di parte, costituente mera allegazione difensiva, ritenendosi corrette le motivazioni a riguardo da parte del primo giudice.
38 A detto importo di euro 220.000,00 debbono quindi aggiungersi interessi e rivalutazione per quanto domandato dall'appellante sin dal primo grado e riconosciuto dal primo giudice senza che sia stato formulato alcun motivo di gravame a riguardo.
Il primo giudice risulta infatti aver così motivato “Sulla somma ottenuta vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro. Questi ultimi che, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento, vanno computati - al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n. 1712 del 1995; nonché di recente Cass. n. 492 del 2001)- sulla predetta somma da devalutare, alla data del sinistro (16-11-2010) e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo”.
Ne consegue che devalutato l'importo alla data dell'evento (16.11.2010 pari ad euro
171.606,86) ed applicato il saggio legale per il cd. lucro cessante alla stregua della giurisprudenza richiamata dal primo giudice l'importo conclusivo da riconoscersi e porsi in solido a carico anche del sanitario ammonta ad euro 256.548,90.
La già condannata in primo grado al pagamento di euro 179.770,14 sarà tenuta a Pt_3 versare all'appellante ulteriori euro 76.778,76. CP_1
Sulle somme così determinate decorrono quindi gli interessi legali, dalla data della presente sentenza a quella di effettivo soddisfo, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al "quantum" dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto dell'art.1282 c.c.
Resta in conclusione da affrontarsi la domanda di manleva che è stata riproposta dal medico stante l'assorbimento in primo grado della propria chiamata in garanzia.
Essendo stata ritualmente riproposta la domanda per quanto evidenziato dalla S.C. con sentenza resa a SS.UU. n.7700 del 2016 (e ss. conformi) per cui in caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all'accoglimento, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito dell'appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell'art.346 c.p.c..
Orbene al riguardo deve osservarsi che la Compagnia assicuratrice, a seguito di verifiche ha evidenziato nella propria seconda memoria ex art.183 co.6 c.p.c. “ciò posto la concludente,
39 ora, non ha difficoltà ad ammettere che l'evento de quo può ritenersi in garanzia infra il massimale e le franchigie di polizza” avendo allegato nella propria comparsa di costituzione che il massimale era comunque pari ad euro 500.000,00 e la sussistenza di una franchigia pari ad un 1/10, franchigia precisata in seguito sino ad un massimo di euro 10.000,00; dunque, ne consegue, che la (già tenuto conto del proprio Controparte_6 CP_20
contegno processuale di non contestazione deve essere condannata a manlevare il sanitario dott.
dalle conseguenze pregiudizievoli della condanna nell'importo quale sopra CP_3
liquidato pari ad euro 256.548,90 rientrandosi nel massimale (euro 500.000,00) con applicazione della sola franchigia pari ad euro 10.000,00 (1.3.15 “Scoperto” pari ad 1/10 dello importo del risarcimento dovuto fino ad un massimo di € 10.000,00, così dalle condizioni generali di polizza prodotte dal sanitario in fase di costituzione in primo grado).
Non sussistono viceversa le condizioni per la manleva nei confronti della
[...]
in ragione di non meglio chiariti obblighi previsti dal CCNL di categoria trattandosi Parte_5
di circostanze non comprovate ed avendo il professionista provveduto autonomamente alla copertura assicurativa.
§ 14. – Le spese di lite del grado – compensate nei rapporti tra tutte le altre parti - seguono la soccombenza nei rapporti tra ed il sanitario, inoltre nei rapporti Parte_7
tra e il dott. ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto CP_4 CP_3
del quinto scaglione di valore (da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) in euro 2.977,00 per fase di studio, euro 1.911,00 per fase introduttiva, euro 2.163,00 per fase di trattazione ed euro
5.103,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per tutte ad esclusione della terza per cui si ritengono di applicare i minimi in considerazione del mancato svolgimento di istruttoria.
§ 14.1 – Quanto alle spese di primo grado debbono porsi in solido anche a carico del sanitario secondo gli importi già liquidati in primo grado, in quanto congrui, mentre in relazione ai rapporti tra medico e Compagnia assicuratrice debbono liquidarsi ex art.1917 co.3 c.c. per il primo grado tenuto conto del quinto scaglione di valore (da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) in euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 5.670,00 per fase di trattazione ed euro 4.253,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per tutte, quanto al secondo grado secondo gli importi sopra indicati al precedente § 12.
§ 15. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un Parte_5
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di ON
40 citazione notificato in data 4.03.2019 e su quello notificato dalla di CP_11 CP_11
avverso la sentenza n.966/2018 emessa dal Tribunale di Cassino, pubblicata in data 5.09.2018, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello di – a parziale riforma della sentenza di primo ON
grado che nel resto conferma – condanna il sanitario dott. , in solido con Controparte_3
la in persona del l.r.p.t., al pagamento a titolo di risarcimento danni ON1 in favore dell'appellante di complessivi euro 256.548,90 (quanto all' ON [...] di ulteriori euro 76.778,76 rispetto all'importo già riconosciuto a suo carico ON1
dalla sentenza di primo grado) oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
2) Condanna gli appellati in persona del l.r.p.t. e il dott. ON1 CP_3
alla rifusione delle spese di lite del presente grado in solido in favore dell'appellante
[...]
che liquida in complessivi euro 12.154,00 per compensi professionali oltre ON euro 1.197,30 per esborsi, spese forfettarie iva e cpa, da distrarsi in favore dell'avv. Stefano
Santarossa dichiaratosi antistatario in atti.
3) Pone le spese come liquidate nella sentenza di primo grado in favore di in ON solido anche a carico di , da distrarsi in favore dell'avv. Stefano Controparte_3
Santarossa dichiaratosi antistatario.
4) Dichiara la tenuta a manlevare il dott. dalle Controparte_6 Controparte_3
conseguenze pregiudizievoli di cui a punti che precedono e dal pagamento degli importi quali sopra liquidati ai punti 1), 2) e 3), a carico del dott. ed in favore dell'appellante CP_3
anche a titolo di spese di lite, tranne che per la franchigia di euro 10.000,00 a carico CP_1 dell'assicurato.
5) Condanna in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese di lite di Controparte_6
entrambi i gradi di giudizio in favore del dott. che liquida in complessivi Controparte_3
euro 14.103,00 per compensi professionali di primo grado oltre euro 1.096,71 per esborsi, spese forfettarie iva e cpa ed euro 12.154,00 per compensi professionali di secondo grado oltre spese forfettarie iva e cpa.
6) Compensa le spese tra tutte le altre parti in giudizio.
7) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del
2002 a carico dell'appellante ON1
Roma, 28.01.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente dott. Antonio Perinelli
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