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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/06/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, in sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2267/2023 r.g. e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv. ti Angiolino Palermo e Laura E. Pellicanò per procura in atti,
ricorrente
E
(C.F. e P. I.V.A.: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa e P.IVA_1
rappresentata in giudizio dall'avv. Marco Battaglia per procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 20 luglio 2023 , premesso di Parte_1
CP_ aver lavorato alle dipendenze della resistente con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 38 ore settimanali in qualità di socio lavoratore, inquadrato nel livello C1 del ccnl applicato, settore Cooperative Sociali, con mansioni di Autista soccorritore e con il compito specifico di occuparsi del servizio in appalto per l , ha adito questo giudice del lavoro Parte_2 chiedendo l'accertamento del proprio diritto all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro Case di cura private, personale non medico, Aiop, per il periodo in cui è stato dipendente della convenuta, nonché la condanna di parte resistente alla corresponsione, in suo favore, della complessiva somma di
36.425,13 euro per l'adeguamento contrattuale, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
ritualmente costituitasi, ha Controparte_1
resistito alla pretesa chiedendo il rigetto della domanda.
Quindi, istruita in via documentale, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
Oggetto del presente giudizio è la corretta applicazione del CCNL
Cooperative sociali, in luogo del CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'ARIS. In particolare, il ricorrente invoca l'applicazione, da parte dell'impresa appaltatrice, del CCNL individuato nel disciplinare di gara, mentre la società resistente invoca la libertà di scelta di un
CCNL differente rispetto a quello individuato nel disciplinare di gara, ma comunque attinente alla prestazione richiesta dalla stazione appaltante.
Sul punto, si ritiene di aderire all'orientamento seguito da questo ufficio
(v. Tribunale Palmi del 9/05/2025) e alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
In particolare, è stato rilevato che il riferimento nel disciplinare di gara al CCNL Do. Gn. concerne unicamente i rapporti tra la società e l' CP_1 [...] , ma non pone alcun obbligo del datore di lavoro nei confronti Parte_3
del dipendente, il cui rapporto è disciplinato unicamente dalle previsioni del contratto individuale, non potendosi, in ragione dell'avvenuta sottoscrizione da parte del lavoratore del verbale del 14/12/2017, ritenersi, peraltro, leso un eventuale legittimo affidamento del dipendente in ordine all'applicazione del
CCNL Controparte_3
Risulta infatti pacifico che il ricorrente abbia sottoscritto un verbale d'accordo aziendale, concluso in data 14/12/2017 tra la società ed il CP_1
rappresentante sindacale della UIL, con il quale è stato pattuito che, in ragione Parte dell'avvenuta stipulazione dell'appalto con l' a tutti i lavoratori interessati da detto contratto fosse applicato il CCNL Cooperative Sociali.
Peraltro, occorre evidenziare che in tema di gare pubbliche, la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell'imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, con il limite che esso risulti coerente con l'oggetto dell'appalto, circostanza pienamente rispettata nel caso in esame (v. Consiglio di Stato n. 9900/2023).
La domanda va pertanto rigettata, con assorbimento di ogni altra pretesa.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, considerato il valore e la limitata attività svolta, in 3.088,00 euro, oltre spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente a corrispondere alla resistente le spese del giudizio, liquidate in 3.088,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa. Palmi, 11/06/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos