Sentenza 28 marzo 2007
Massime • 1
In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno, indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo il criterio di normalità; in tal caso, infatti, non può operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito escludente che l'eventuale rilevanza concausale della natura sismica del terreno, su cui sorgeva una villa ove erano stati eseguiti lavori di ristrutturazione, potesse essere tenuta in considerazione al fine di ridurre proporzionalmente la responsabilità di un appaltatore per le crepe manifestatesi in una pavimentazione).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2007, n. 7577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7577 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente -
Dott. SCHETTINO Olindo - rel. Consigliere -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN DI FR IO E C. SNC, in persona dell'Amm.re e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 1, presso lo studio dell'Avv. Dettori Masala Angela, che lo difende unitamente all'Avv. Bresciani Tullio, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER AF, SO EV;
- intimati -
avverso la sentenza n. 340/03 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 19/04/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/07 dal Consigliere Dott. SCHETTINO Olindo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 10.2.1989, i coniugi ER EL e AS RI convenivano in giudizio davanti al tribunale di Brescia la società RÈ di NI IV e C. s.n.c, esponendo che con contratto di appalto stipulato in data 8 maggio 1987 avevano incaricato la ditta convenuta di realizzare la pavimentazione in marmo dei locali della loro villa in località Serve di Gardone Riviera per il corrispettivo di circa lire 33.000.000. Sennonché, dopo pochi giorni dalla ultimazione dei lavori, si erano manifestate nella pavimentazione le prime crepe, per cui, essendo risultati vani gli interventi della ditta appaltatrice per eliminare gli inconvenienti, avevano chiesto che fosse disposto accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. All'esito di questo, poiché si era accertata l'esistenza di un diffuso fenomeno di fessurazione del pavimento, avevano stipulato con la RÈ, il 16 novembre 1988, una convenzione che prevedeva l'esecuzione, da parte della stessa, di tutti i lavori necessari ad eliminare i vizi rilevati dal consulente, stabilendosi che il relativo costo sarebbe stato definitivamente addebitato alla ditta appaltatrice, in ragione dell'accertamento giudiziale della sua responsabilità. Ma anche la seconda pavimentazione aveva presentato, dopo qualche tempo, fessurazioni approssimativamente corrispondenti a quelle verificatesi in precedenza, e, pertanto, chiedevano, con l'atto introduttivo del giudizio, la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito in conseguenza dei vizi relativi alla pavimentazione appaltata con il contratto dell'8.5.1987.
Si costituiva la RÈ s.n.c., che contestava che gli inconvenienti della prima pavimentazione fossero ascrivibili a sua responsabilità nell'esecuzione dell'opera, la quale, era stata realizzata, invece, a regola d'arte, rilevava che altre erano le cause delle fessurazioni di maggior rilievo e concludeva, quindi per il rigetto della domanda, con conseguente condanna degli attori al pagamento dell'importo anche della seconda pavimentazione e degli oneri connessi e, solo in via subordinata, al pagamento di quella parte nella cui esecuzione non fosse ravvisabile alcuna sua responsabilità. Ai giudizio così promosso dai coniugi ER-AS erano riuniti altri due giudizi promossi dagli stessi attori, rispettivamente per la convalida di sequestro liberatorio autorizzato dal presidente del tribunale di Brescia il 13.12.1969 e per opporsi al decreto ingiuntivo emesso il 21.12.1989 su ricorso della RÈ, e da quest'ultima per ottenere la condanna dei predetti coniugi anche al pagamento delle rimanenti fatture ricomprese nella somma garantita da fideiussione bancaria da loro prestata. Con sentenza del 9.10.1996, l'adito tribunale, all'esito dell'espletata istruttoria (prova per testi e consulenza tecnica), stabiliva in lire 17.758.000 il credito di ER e AS nei confronti della RÈ s.n.c., ed in lire 78.811.656 quello complessivo di quest'ultima nei confronti dei primi;
operata, quindi, la compensazione tra gli opposto crediti fino alla concorrenza della somma minore, condannava i predetti coniugi a pagare alla RÈ la complessiva somma di lire 51.053.656 oltre gli interessi legali. Revocava, inoltre, il sequestro liberatorio autorizzato con decreto del 13.12.1989, rigettando la relativa domanda di convalida, e rigettava, infine, l'opposizione proposta da ER e AS avverso il decreto ingiuntivo del 21.12.1939, dichiarando compensate per 1/3 le spese processuali poste a carico degli attori.
Proposto appello da AS RI e da SI EL e costituitasi la RÈ s.n.c. per resistervi, la corte di appello di Brescia, con sentenza del 19.4.2003, in parziale riforma di quella impugnata, ha condannato l'appellata a pagare agli appellanti la complessiva somma di Euro 101.2.13,90, ha dichiarato compensate nella misura della metà le spese dell'intero giudizio e ha condannato la società appellata a rifondere agli appellanti la restante metà, ponendo a carico della RÈ tutte le spese inerenti alle tre consulenze tecniche. Questa che segue, in sintesi, la motivazione posta dalla corte a base della decisione.
È stata accertata, a mezzo della consulenza tecnica espletata nel giudizio di appello e delle testimonianze assunte dal giudice istruttore, l'esistenza nel pavimento di una vera e propria ragnatela di crepe, percepibili all'occhio di una persona eretta, che non possono essere considerate imperfezioni tollerabili, per cui deve escludersi che il pavimento sia immune da difetti. Nè a conforto della tesi della normalità delle crepe riscontrate e descritte dal consulente è possibile richiamare il foglio di informazioni allegato al contratto di appalto del 1937, in quanto le fessurazioni rilevate non possono essere equiparate, a causa del loro rilevantissimo numero e della loro larghezza e lunghezza, a quelle contemplate nelle predette in formazioni descritte, queste ultime, in termini di scarsa rilevanza complessiva e, comunque, facilmente eliminabili.
Del resto, il successivo accordo intervenuto tra le parti e l'impegno assunto dalla RÈ di rifare l'intera pavimentazione, con addebito ad essa appaltatrice di tutti i relativi oneri in ragione della responsabilità come giudizialmente accertata, comprovano che la stessa ditta riconobbe la non idoneità del priimo pavimento proprio a causa delle numerose fessurazioni che esso presentava;
donde l'inutilità del richiamo, fatto dalla difesa dell'appellata, alle informazioni poste a corredo del contratto di appalto, che si riferivano evidentemente a difetti di poco conto e, come tali, eliminabili con semplici ritocchi.
Quanto alle cause delle predette fessurazioni, escluse quelle indicate dalla ditta appaltatrice per le ragioni spiegate in motivazione (ved. pp. 20 e ss.) la corte, culla base delle indagini del consulente tecnico Inq. Donini, ha ritenuto che: a) "la causa prima delle stesse è da attribuire alla tipologia del pavimento prescelto", che solo nominalmente può essere considerato terrazzo seminato alla VE;
b) il pavimento messo in opera dalla RÈ non è stato posato secondo le tecniche classiche del seminato alla VE;
c) i difetti di esecuzione sopra richiamati possono giustificare l'insorgere di uno stato fessurativo.
La corte ha osservato, infine, quanto alle scosse sismiche menzionate dal consulente tecnico quali concause del fenomeno fessurativo, "che, quand'anche potessero essere dimostrate nel loro effettivo verificarsi ed essere ritenute capaci di avere veramente inciso sul pavimento oggetto di causa, non potrebbero essere attribuite a colpa dei committenti, ne' potrebbero far venir meno la responsabilità della ditta appaltatrice nell'esecuzione dell'opera, di cui ampiamente si è in precedenza riferito. Dal che consegue che la AN deve rispondere dei vizi in discussione e dei danni cagionati". Per quanto riguarda, poi, il danno derivato dalie fessurazioni del pavimento, la corte ha ritenuto che esso consista non già nel venir meno o nella diminuzione della sua funzionalità bensì in un evidente degrado estetico che può essere eliminato con interventi il cui costo ammonta a circa lire 40 milioni.
Ha concluso, quindi, che per tutte le "voci" specificate in sentenza (ved. pp. 33 e ss.) la somma complessiva che la RÈ deve corrispondere agli appellanti è di lire 77.796.902, che, decurtata di lire 5.497.565 dovute dai coniugi AS alla RÈ, è ridotta a lire 72.299.337, pari a Euro 37.339,49; la quale, rivalutata e maggiorata degli interessi come richiesto, rimane definitivamente determinata in Euro 101.218,90. Ricorre per la cassazione della sentenza la AN di NI IV e C. s.n.c., in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore IV NI, in forza di tredici motivi, illustrati da memoria.
Non hanno svolto attività processuale AS RI e ER EL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denuncia la ricorrente:
1) vizi di motivazione, in relazione all'art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 195 c.p.c. e art. 1655 c.c., art. 360 c.p.c., n. 5). Per quanto è dato comprendere, la censura formulata con questo motivo si riferisce, oltre che all'errata valutazione fatta dalla corte dei vizi e difetti del pavimento, anche, e più specificamente, all'affermazione dello stesso giudice, secondo cui "i vizi del pavimento (idest le crepe) erano riferibili alla RÈ", nonostante che "nessuna prova fosse stata data del rispetto delle raccomandazioni" allegate al contratto. Inoltre, secondo la ricorrente, "l'impegno 16.11.1988 ricomprendeva il riconoscimento dei vizi, ma non l'assunzione di responsabilità della RÈ, che con i committenti si rimetteva alla decisione del giudice". 2) Vizi di motivazione, in relazione all'art. 115 c.p.c., art.1667 c.c., comma 2, artt. 1668 e 1362 c.c. (art. 360 c.p.c., n.5), con riguardo alla pretesa assunzione di responsabilità da parte della RÈ con la sottoscrizione dell'accordo 16.11.1988 (in ordine all'esito difettoso del primo pavimento), che, invece, avrebbe dovuto essere accertata dal giudice. 3) Violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), "per essersi il giudice di II grado, pur peritus peritorum, rifatto a cognizioni specifiche di natura tecnica, spettanti solo al CTU, per fatti non specificatamente allegati dalle parti e con osservazioni non risultanti dalle massime di comune esperienza".
4) Vizi di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5). Con questo motivo, la ricorrente critica sostanzialmente la corte per avere ravvisato, anche sulla base di una errata lettura ed interpretazione delle relazioni dei consulenti tecnici, difetti di esecuzione dell'opera - causa delle crepe rilevate dai tecnici - in realtà insussistenti.
5) Vizi di motivazione e violazione dell'art. 115 c.p.c., comma 2 in relazione all'art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere escluso la Corte, che tra le cause o concause delle crepe del pavimento potessero essere anche i movimenti tellurici tipici della zona del Garda.
6) Violazione dell'art. 40 c.p., comma 2 e art. 41 c.p., artt.2043 e 2056 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione all'affermazione della corte, secondo cui "l'individuazione di più cause di un fenomeno, ovvero la difettosa pavimentazione, una delle quali riferibili all'appaltatore e l'altra non dipendente da colpa del committente (idest movimenti tellurici, n.d.e.), bensì a caso fortuito, conduce all'affermazione, in virtù del principio dell'equivalenza delle cause, che l'appaltatore è responsabile per tutte le conseguenze negative, anche per quelle a lui non riferibili, essendo mancata la prova della responsabilità del committente;
mentre il principio è applicabile quando le cause sono tutte riferibili a comportamenti umani e non quando alcune io sono e altre sono riferibili a caso fortuito o forza maggiore, come nella specie". Ha errato, pertanto, la corte, secondo la ricorrente, nell'applicare nella fattispecie l'art. 2055 c.c., anziché l'art. 1218 c.c. 7) Vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 1218 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 5), per avere, la corte, ritenuto che la RÈ debba rispondere anche del degrado estetico del pavimento e per avere liquidato, a tale titolo di danno, la somma di lire 15 milioni, benché con la spesa di 40 milioni, calcolata dal consulente per la sistemazione in forma definitiva del pavimento, sarebbero rimaste eventualmente, come ammesso dalla stessa corte, solo piccole crepe superficiali, connaturate, peraltro, al tipo di pavimento commissionato. 8) Violazione dell'art. 1224 c.c., commi 1 e 2 e art. 1223 c.c., per avere, la corte, "a fronte di un debito di valore o addirittura di debiti di valuta, applicato gli interessi legali e prima la rivalutazione", mentre andavano applicati, secondo "l'orientamento della Suprema Corte", "gli interessi previa rivalutazione annuale".
9) Violazione dell'art. 196 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), per avere, la corte, sostituito il CTU designato in primo grado "senza la sua audizione, senza motivazione adeguata e senza l'indicazione di gravi motivi di ricusazione".
10) Violazione dell'art. 345 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 3), per essersi pronunciata, la corte, su una domanda nuova formulata dagli appellanti per la prima volta in grado di appello, in quanto, mentre davanti al tribunale era stata sostanzialmente dedotta, quale causa petendi, la violazione dell'art. 1667 c.c., la causa petendi in grado di appello si fonderebbe, invece, sull'art. 1429 c.c. o addirittura sull'art. 1433 c.c." (ved. pp. 33, 34 e 35 del ricorso).
10 bis) Vizi di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), per avere, la corte, pur sintetizzando efficacemente la tesi difensiva della RÈ, in ordine a quanto accertato dal consulente tecnico geom. AR - che aveva indotto il tribunale a ritenere che il pavimento esaminato pochi anni dopo la posa era esente da vizi - ritenuto non valida la tesi stessa, senza spiegare, peraltro, in modo comprensibile e sufficiente per quale motivo essa non sarebbe stata condivisibile.
11) Vizi di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), per avere, la corte, "considerato vizi della formazione del pavimento fessurazioni microscopiche pari ad un decimo di millimetro, che corrispondeva non ad una crepa, ma ad una cavillatura". 1.2) Violazione dell'art. 112 c.p.c. e artt. 1223, 1224 e 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere, la corte, "applicato congiuntamente la rivalutazione monetaria ed interessi su un debito di valuta, per un'obbligazione pecuniaria (lire 22.791.165 per restituzione degli anticipi versati in base agli accordi intercorsi con la convenzione 16.11.1988, n.d.e.), pronunciandosi tra l'altro ultra petitum" e senza che fosse fornita dai creditore alcuna prova del maggior danno.
13) Violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizi di motivazione (art.360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere, la corte, condannato di sua iniziativa la RÈ al pagamento della somma di lire 35.005.737, "per costi necessari per riparare la seconda pavimentazione", mentre gli appellanti avevano chiaramente chiesto la restituzione del suddette importo perché corrispondente al valore della prima pavimentazione;
e "per avere applicato sulle somme che servirebbero in futuro per riparare asseriti danni e contestualmente applicato sulle stesse interessi e rivalutazione, oltretutto con decorrenza dalla data dell'accertamento tecnico preventivo del 1988".
Le censure formulate con il primo, il secondo, il terzo, il quarto e l'undicesimo motivo, con cui vengono denunciati vizi di motivazione e violazione di norme di legge processuale e sostanziale, riguardano tutte, a ben vedere, la valutazione delle risultanze di causa effettuata dalla corte di appello, con riferimento alla natura dei difetti della pavimentazione dei locali della villa dei coniugi ER e AS eseguita dall'impresa appaltatrice RÈ, alle cause dei riscontrati difetti e anomalie del pavimento, e, infine, alla riconducibilità di questi a responsabilità dell'impresa medesima;
esse si prestano, pertanto, ad essere esaminate congiuntamente. Si osserva, innanzitutto, che non si riscontrano nella sentenza impugnata le denunciate violazioni di legge (in particolare, artt.115 e 195 c.p.c.) dal momento che la corte territoriale, attesa la natura della controversia, per la cui soluzione era necessario acquisire indispensabili elementi di conoscenza e di giudizio che solo un esperto della materia avrebbe potuto fornire al giudice, ha tenuto conto, nel decidere la causa, in primis delle risposte date dal consulente tecnico ai quesiti a lui posti dalla stessa corte.
Ha esaminato e valutato, quindi, criticamente le risultanze delle indagini espletate dall'ausiliare, non omettendo di prendere in considerazione e mettere a raffronto con queste le indagini compiute nel procedimento di primo grado, ed ha raggiunto il convincimento, espresso in sentenza con motivazione immune da vizi logici e giuridici e aderente ai fatti accertati, che effettivamente il pavimento presentava difetti di tale natura ed entità, anche dopo il suo rifacimento, da non poter essere ricondotti o ricompresi tra quelli di cui alla "raccomandazione" allegata al contratto di appalto 8 maggio 1987, e che la causa dei riscontrati difetti andava individuata nell'esecuzione dell'opera non a regola d'arte, con conseguente affermazione della responsabilità dell'impresa appaltatrice per i danni reclamati dai committenti. Responsabilità che, per quanto riguarda la prima pavimentazione, la corte, contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente (ved. primo e secondo motivo) non ha fatto discendere automaticamente ed implicitamente dall'impegno, assunto dall'impresa con l'accordo sottoscritto il 16.11.1988, di rifare il pavimento, ma dagli accertamenti e dalle conclusioni del consulente tecnico.
Non si riscontrano, pertanto, neppure i vizi di "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione", ripetutamente denunciati con i sopraindicati motivi, con i quali la ricorrente ha in effetti dato solo una interpretazione e valutazione dei fatti e delle risultanze processuali diverse da quelle compiute dalla corte territoriale.
Sono prive di pregio anche le censure formulate con il quinto e sesto motivo, che per la loro connessione possono essere esaminate congiuntamente.
Premesso che, come già osservato dalla corte di merito, tra i quesiti posti al consulente tecnico vi era logicamente anche quello di accertare la causa o le cause delle fessurazioni vetrificatesi nel pavimento, e che il consulente, senza esorbitare dal compito affidatogli, ma rispondendo anzi puntualmente al quesito, aveva, tra l'altro, "dedotto l'esistenza di un'ulteriore concausa degli inconvenienti", individuandola "nelle vibrazione provocate al substrato roccioso della zona di edificazione della villa, e da esse trasmesse alla struttura dell'edificio dai frequenti eventi sismici dell'area gardesana", si rileva che la stessa corte, essendosi il consulente espresso sul punto più volte in termini dubitativi e non di certezza, ha escluso, con una corretta valutazione degli elementi di causa ed una convincente motivazione, che come tali si sottraggono al sindacato di questa Corte, che il verificarsi delle crepe potesse dipendere dalle microscosse menzionate nella consulenza.
La ricorrente critica, peraltro, l'affermazione delle corte, secondo cui, anche se si volesse attribuire efficacia di concausa alle scosse sismiche, la responsabilità dell'appaltatore rimarrebbe ferma, pur se il suo errore non è causa esclusiva del danno, valendo la teoria dell'equivalenza delle condizioni e non potendosi far luogo a riduzione proporzionale della sua colpa e della conseguente responsabilità.
Ma anche questa critica non coglie nel segno, avendo, il giudice di appello, con la su riportata affermazione, fatto corretta applicazione del principio enunciato in materia da questa Suprema Corte, alla luce del quale deve ritenersi che, nella responsabilità extracontrattuale, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali o i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o dell'omissione resta sollevato per intero da ogni responsabilità, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale. Qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, atteso che in tal caso non può operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (Cass. n. 5539/2003, n. 5924/1995). Il settimo motivo è infondato, non riscontrandosi alcun vizio di motivazione, "in relazione all'art. 1218 c.c.", nel fatto che la corte abbia individuato, nella fattispecie, il danno risarcibile in quello di un "evidente degrado estetico" del pavimento in conseguenza delle rilevate fessurazioni (ma non nel venir meno o nella diminuzione della sua funzionalità, come ha precisato), ed abbia, sulla scorta delle indicazioni fornite dal consulente tecnico, liquidato il danno stesso in lire 40.000.000, che rappresenta il costo complessivo degli interventi necessari per eliminare il fenomeno fessurativo.
Non sussiste la violazione di legge denunciata con l'ottavo motivo, essendosi la corte di appello uniformata ai criteri indicati da questa Suprema Corte nella rivalutazione e nella maggiorazione per interessi delle somme liquidate a titolo di danni (Cass. n. 2796/2000, n. 5449/1998, n. 5920/1994). È inammissibile, invece, la censura formulata con il nono motivo, relativa a violazione dell'art. 196 c.p.c., che avrebbe dovuto essere eventualmente denunciata nel procedimento di appello nel quale, secondo la ricorrente, si sarebbe versificata. Il decimo motivo è infondato, non rilevandosi violazione dell'art. 345 c.p.c., per essersi la corte di appello pronunciata, come denuncia la ricorrente, su una domanda diversa, per causa petendi da quella proposta con l'atto introduttivo del giudizio. Non risulta, infatti, che gli appellanti abbiano modificato la causa petendi, deducendo una violazione dell'art. 1429 c.c. o "addirittura" dell'art. 1439 c.c., ne' che il giudice di secondo grado abbia deciso la causa secondo tale pretesa nuova impostazione. Non sussiste il vizio di motivazione denunciato con il decimo B. motivo, in quanto la corte ha dato debito conto delle ragioni per le quali, dopo un esame critico comparativo delle consulenze tecniche espletate nei giudizi di merito, e avuto riguardo alle deduzioni e osservazioni della difesa dell'appellata, è pervenuta, con argomentazione logicamente corretta, alla conclusione che i difetti della pavimentazione erano dipesi dall'opera realizzata dall'appaltatrice non a regola d'arte. È fondato, invece, il dodicesimo motivo, per avere, la corte di appello, fatto errata applicazione della legge nel rivalutare e maggiorare per interessi anche la somma di lire 22.791.165, che l'attuale ricorrente è stata condannata a restituire ai committenti per gli anticipi versati da questi ultimi. È ius receptum, invero, quello secondo cui le obbligazioni pecuniarie, e le obbligazioni restitutorie sono tra queste, costituiscono debiti di valuta, per i quali non può essere riconosciuto al creditore il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, senza che sia stata allegata e data la prova del danno medesimo, non potendo ritenersi che questa sia implicita nel fatto stesso della svalutazione monetaria (Cass. n. 9660/1997, n. 4018/1996 ed altre conformi). Nella fattispecie, non risulta che gli attori abbiano provato e, a quanto sembra neppure allegato la prova di avere subito un "maggior danno" in conseguenza della mancata restituzione della predetta somma da parte della ricorrente e, pertanto, la corte non avrebbe potuto rivalutare d'ufficio la stessa, come invece ha fatto. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio, limitatamente al dodicesimo mot1vo del ricorso.
È infondato, infine, il tredicesimo motivo, avendo la corte chiaramente indicato le specifiche causali del danno, che ha, poi, liquidato con riferimento ad ogni singola causale, senza incorrere in alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. e fornendo congrua motivazione sul punto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il dodicesimo motivo, rigetta gli altri, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Brescia. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2007