Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2007, n. 7577
CASS
Sentenza 28 marzo 2007

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In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno, indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo il criterio di normalità; in tal caso, infatti, non può operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito escludente che l'eventuale rilevanza concausale della natura sismica del terreno, su cui sorgeva una villa ove erano stati eseguiti lavori di ristrutturazione, potesse essere tenuta in considerazione al fine di ridurre proporzionalmente la responsabilità di un appaltatore per le crepe manifestatesi in una pavimentazione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2007, n. 7577
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7577
Data del deposito : 28 marzo 2007

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