Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai seguenti magistrati: dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere relatore dott. Francesca Gomez De Ayala Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 17.2.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 970/2023 R.G. ruolo lavoro vertente
TRA
in persona del legale rapp.te pro tempore nonché per la rappresentati e difesi Pt_1 CP_1
dagli avv.ti Armando Gambino, Vincenzo Di Maio, Erminio Capasso, Mauro Elberti, e
Gianluca Tellone ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale Distrettuale in Pt_1
Napoli, alla via Alcide De Gasperi n. 55
Appellante
E
CP_2
Appellato contumace
E
in persona del legale rapp.te pro tempore rappresentata e Controparte_3 difesa dall'avv. Antonio Vanore presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Toledo n. 256, è elettivamente domiciliata
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 13.2.2017 innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, deduceva: CP_2
di aver ricevuto in data 30.6.2015 la comunicazione con la quale l' , previa iscrizione Pt_1
d'ufficio alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della legge 335/1995, chiedeva il pagamento dell'importo di complessivi euro 2.347,82 per contributi e sanzioni relativi all'anno
2009, avendo dichiarato per l'anno in questione un reddito da lavoro autonomo derivante
Cassa professionale;
di aver ricevuto in data 8.1.2017 l'avviso di addebito n 328-2016-00078067-02 per l'importo di euro 2.483,79 per contributi dovuti per l'anno 2009 alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Il ricorrente eccepiva:
1. la illegittimità della iscrizione per insussistenza dei presupposti normativi per l'iscrizione alla Cassa di pertinenza in ragione della iscrizione all'Albo professionale;
2. la prescrizione quinquennale, decorrente dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi, per cui già maturata al momento della notifica delle comunicazioni di iscrizione alla Gestione Separata;
3. la illegittimità delle sanzioni applicate.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità CP_2 dell'iscrizione alla gestione separata per l'anno 2009 in questione e la non debenza dei crediti portati nei provvedimenti impugnati a titolo di contributi e sanzioni, in subordine la prescrizione dei crediti dell' . Pt_1
Con sentenza n. 2633/2022 il GL dichiarava:
a) legittima l'iscrizione del ricorrente alla gestione separata per l'anno di cui si controverteva (2009)
b) maturata la prescrizione in quanto, individuato quale dies a quo la data di scadenza per il versamento del saldo, ossia il 16.6.2010, evidenziato che per l'anno 2009 tale scadenza era stata prorogata al 6.7.2010, senza maggiorazioni, con il D.P.C.M. 10 giugno 2010 per “soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore”, rilevato che parte ricorrente beneficiava del c.d. regime dei minimi per cui non era soggetto agli studi di settore e quindi non gli si applicava la proroga prevista, al momento del primo atto interruttivo, intervenuto in data 30.6.2015, il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal 16.6.2010 , era già maturato.
Con ricorso proponeva appello l' ed eccepiva che erroneamente il Giudice di primo grado Pt_1
aveva fatto decorrere il termine di prescrizione quinquennale dei contributi dalla data Pt_1
originaria di scadenza del pagamento dei contributi anno 2009, ovvero dal 16.06.2010, senza tener conto che la proroga del pagamento al 06.07.2010, che si applicava a tutti i contribuenti, ne conseguiva correttamente individuato il dies a quo del termine di prescrizione nella data del
6.7.2010, al momento della notifica della comunicazione della iscrizione alla G.S., pervenuta al in data 30.6.2015, era stato tempestivamente interrotto il temine di prescrizione. CP_2 pur regolarmente citato, non si costituiva. CP_2
Si costituiva l' che concludeva chiedendo di riformare la Controparte_4 sentenza impugnata e rigettare l'opposizione proposta da avverso l'avviso di CP_2
addebito n. 32820160007806702, confermando la legittimità ed efficacia dell'avviso di addebito impugnato, con vittoria delle spese.
All'esito camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
In ossequio al principio della ragione più liquida, va esaminata innanzitutto la censura formulata dall' appellante a quella parte della sentenza che ha ritenuto non applicabile al la Pt_2 CP_2
proroga al 6.7.2010 del termine per il versamento dei contributi dovuti per l'anno 2009, disposta con il D.P.C.M. 10 giugno 2010 per “soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore”, in quanto beneficiando il ricorrente del cd regime dei minimi, non era soggetto agli studi di settore e quindi non gli si applicava la proroga prevista.
Tale censura è fondata in quanto la Corte di Cassazione, con vari interventi, e di recente con ordinanza del 10.11.2022 ha evidenziato che: “
3. questa Corte ha già esaminato la questione del differimento dei termini ad opera del d.P.C.M. del 2011, giungendo ad individuare il dies
a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione, considerato il combinato disposto degli artt. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997 e 1, comma 1, d.P.C.M. 10.6.2010 (cfr.
Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ;
da ultimo, fra le tante, Cass. n. 14110, 20498, 20499, 20500 del 2022, con motivazioni dello stesso tenore), con la precisazione che il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss., L. n. 244 del 2007 (Cass. n. 10273 citata);
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal G.L., l' ha tempestivamente Pt_1
interrotto il termine di prescrizione quinquennale in data 30.6.2015, con la notifica della comunicazione di iscrizione alla gestione separata, in quanto andava considerato quale dies a quo la data di scadenza per il pagamento prorogata dal DPCM al 6.7.2010.
Invero, come precisato dalla Corte di Cassazione, la proroga prevista dal DPCM richiamato si applica anche ai contribuenti estranei agli studi di settore, estendendo il Decreto la sua portata a tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore, quindi anche al CP_2
Occorre a questo punto esaminare l'eccezione di illegittimità delle sanzioni applicate sollevata dal con il ricorso introduttivo. CP_2
Il ricorrente ha eccepito la illegittimità delle sanzioni, tra l'altro applicate in violazione dell'art. 116, I. n. 388/2000 per avere l' ritenuto che le stesse andassero ragguagliate all'ipotesi Pt_2
di evasione e non di omissione contributiva. La censura è fondata. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 104/22, dopo aver affermato che l'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, è una disposizione genuinamente di interpretazione autentica, ha tuttavia evidenziato che l'esercizio della funzione legislativa con disposizioni di interpretazione autentica, che siano realmente tali, può richiedere che si debba tener conto dell'affidamento scusabile, in precedenza riposto dai destinatari delle stesse nella interpretazione diversa da quella successivamente fissata dal legislatore.
Nella fattispecie in esame, inizialmente la Corte di cassazione – in alcune pronunce precedenti l'entrata in vigore dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011– era apparsa univocamente orientata ad affermare un'interpretazione restrittiva dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, secondo la quale l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata non avrebbe trovato applicazione nel caso di attività professionale forense, sussistendo già una specifica cassa di previdenza con una relativa regolamentazione speciale dell'obbligo di iscrizione e di pagamento dei contributi. L'affidamento in questa interpretazione trovava, quindi, l'avallo della giurisprudenza di legittimità e, in ragione di ciò, assumeva una connotazione più pregnante, di cui il legislatore non poteva non tener conto nel momento in cui ha introdotto la disposizione di interpretazione autentica in esame. Prima di quest'ultima, il comportamento dell'avvocato con un reddito (o un volume d'affari) “sottosoglia”, che ometteva di iscriversi alla Gestione separata e che poi sarebbe risultato essere “inadempiente” per effetto della disposizione di interpretazione autentica censurata, trovava una scusante proprio nei primi arresti della giurisprudenza di legittimità.
Ciò premesso, ha osservato la Corte Costituzionale che la reductio ad legitimitatem della norma censurata può essere operata mediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della norma Pt_1 di interpretazione autentica. In tal modo è soddisfatta l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimento dell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa.
In questi limiti la Corte costituzionale ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata.
Applicando al caso in esame la sentenza 104/22, le sanzioni applicate dall' nei confronti Pt_1 di per l'omessa iscrizione alla Gestione Separata e il conseguente omesso CP_2 versamento dei relativi contributi per l'anno 2009 vanno annullate.
In conclusione, in riforma della sentenza di primo grado va dichiarata la nullità dell'avviso di addebito n. 32820160007806702000 relativo ai contributi dovuti alla per l'anno 2009 e Pt_3
condannato a pagare la minor somma di euro1.678,09 (pari alla somma di euro CP_2
2.438,79 oggetto dell'avviso di addebito opposto meno l'importo di euro 805,70 corrispondente alle sanzioni applicate).
Per quanto concerne le spese del doppio grado di giudizio, vista la complessità delle questioni affrontate, ed essendo stata risolutiva nella decisione della vicenda anche la recentissima sentenza della Corte costituzionale, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.
PQM
La Corte così provvede: accoglie parzialmente l'appello dell' e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, Pt_1 dichiara la nullità dell'avviso di addebito n. 32820160007806702000 e condanna
[...]
a pagare la minor somma di euro 1.678,09 oltre interessi come per legge;
CP_2
compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 17.2.2025
L'estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa