TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/10/2025, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2734/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
Nella causa di separazione e divorzio promossa da:
, C.F. nata in Parte_1 C.F._1
Venezuela il 30/10/1989, residente in [...]2 ma di fatto dimorante in Casarza UR (GE), Via 1 Maggio n. 9, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Isabella Guainazzo, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Parte Attrice - contro
, C.F. , nato in [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...]2, contumace
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per la parte attrice: come da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del
09/10/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/03/2025, la Sig.ra ha Parte_1 chiesto che venisse pronunciata la separazione personale e successivamente il divorzio dal marito Sig. con cui aveva contratto matrimonio con rito civile in Casarza Controparte_1
UR (GE) il 05/05/2015 e dalla cui unione erano nati a Lavagna (GE) i figli Per_1
ed rispettivamente in data 26/05/2014, in data
[...] Persona_2 Persona_3
01/10/2017 e in data 25/12/2020, rappresentando una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della convivenza matrimoniale.
Nonostante la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo di residenza risultante dai certificati anagrafici in atti, il convenuto non si è costituito in giudizio né è comparso all'udienza del 29/07/2025 rimanendo contumace sicché, previa adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza cartolare del 09/10/2025 per la precisazione delle conclusioni in punto status ed è stata rimessa al Collegio per la decisione, con riserva di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio.
* * * * *
Ciò premesso, la domanda di separazione deve certamente essere accolta, sussistendo le condizioni di cui all'art. 151 c.c.: la ricorrente, nel totale disinteresse del marito pur ritualmente convenuto, ha evidenziato l'insorgere di una crisi coniugale irreversibile a seguito della quale i coniugi vivono di fatto separati da tempo.
Pertanto, alla luce dell'evidente frattura affettiva non più ricomposta, sussiste quell'impossibilità nella prosecuzione della convivenza alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Rilevato che la causa dovrà proseguire innanzi al G.I. per la trattazione della domanda di divorzio formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. nonché per la soluzione delle ulteriori questioni ancora controverse, e la decisione sulle spese sarà rimessa alla sentenza definitiva.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
MANDA l'Ufficiale di Stato civile del Comune di Casarza UR (GE) ad annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio civile ivi celebrato in data 05/05/2015
(N. 3 Parte I Serie Anno 2015);
DISPONE
la remissione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 10/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
Nella causa di separazione e divorzio promossa da:
, C.F. nata in Parte_1 C.F._1
Venezuela il 30/10/1989, residente in [...]2 ma di fatto dimorante in Casarza UR (GE), Via 1 Maggio n. 9, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Isabella Guainazzo, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Parte Attrice - contro
, C.F. , nato in [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...]2, contumace
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per la parte attrice: come da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del
09/10/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/03/2025, la Sig.ra ha Parte_1 chiesto che venisse pronunciata la separazione personale e successivamente il divorzio dal marito Sig. con cui aveva contratto matrimonio con rito civile in Casarza Controparte_1
UR (GE) il 05/05/2015 e dalla cui unione erano nati a Lavagna (GE) i figli Per_1
ed rispettivamente in data 26/05/2014, in data
[...] Persona_2 Persona_3
01/10/2017 e in data 25/12/2020, rappresentando una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della convivenza matrimoniale.
Nonostante la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo di residenza risultante dai certificati anagrafici in atti, il convenuto non si è costituito in giudizio né è comparso all'udienza del 29/07/2025 rimanendo contumace sicché, previa adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza cartolare del 09/10/2025 per la precisazione delle conclusioni in punto status ed è stata rimessa al Collegio per la decisione, con riserva di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio.
* * * * *
Ciò premesso, la domanda di separazione deve certamente essere accolta, sussistendo le condizioni di cui all'art. 151 c.c.: la ricorrente, nel totale disinteresse del marito pur ritualmente convenuto, ha evidenziato l'insorgere di una crisi coniugale irreversibile a seguito della quale i coniugi vivono di fatto separati da tempo.
Pertanto, alla luce dell'evidente frattura affettiva non più ricomposta, sussiste quell'impossibilità nella prosecuzione della convivenza alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Rilevato che la causa dovrà proseguire innanzi al G.I. per la trattazione della domanda di divorzio formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. nonché per la soluzione delle ulteriori questioni ancora controverse, e la decisione sulle spese sarà rimessa alla sentenza definitiva.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
MANDA l'Ufficiale di Stato civile del Comune di Casarza UR (GE) ad annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio civile ivi celebrato in data 05/05/2015
(N. 3 Parte I Serie Anno 2015);
DISPONE
la remissione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 10/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino