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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 31/10/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa civile iscritta al n.
890 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 in sostituzione dell'udienza del 28 ottobre 2025; pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania nella persona del giudice dott.ssa Elvira
AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 890/2017 RG, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., comma 1, e vertente
TRA
, C.F. , e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , rappresentata e difesa, come da mandato in atti, C.F._2 dall'avv. Giuseppe Perillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Ottaviano (Na) alla via Sarno n. 8;
ATTORI - OPPONENTI
E
, c.f. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avvocato GIOVANFRANCESCO CONFORTI, presso il cui studio domiciliato in Salerno, come da mandato in atti;
1 CONVENUTO-OPPOSTO
Conclusioni per gli opponenti
“ In via preliminare ed immediata :
1-Disporre,ai sensi dell'art. 615 1° comma c.p.c. , la sospensione dell' efficacia esecutiva della sentenza n°819 del 2011 resa dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 14.12.2011, limitatamente alle statuizioni condannatorie consequenziali e strettamente accessorie alla statuizione di accertamento della servitù di passaggio a beneficio dei fondi interclusi (ex art. 1051 c.c.) di proprietà degli opponenti . Nel merito :
2- accogliere la spiegata opposizione per tutti i suesposti motivi dichiarando: a- la non immediata esecutività ex art. 282 c.p.c. delle statuizioni condannatorie consequenziali e strettamente accessorie alla statuizione di accertamento della servitù di passaggio a beneficio dei predetti fondi interclusi (ex art. 1054
c.c.) e per l'effetto : b) l'insussistenza del diritto degli intimanti a procedere all'esecuzione forzata e per l'effetto : c)la nullità e/o l'inefficacia del precetto e per l'effetto : d)l'improcedibilità dell'esecuzione preannunziata con il notificato precetto;
-Vittoria di spese ed attribuzione in favore del procuratore che si dichiara antistatario .”
Conclusioni per parte opposta:
“ Piaccia alla Giustizia dell'onorevole Tribunale adito, rigettare la proposta opposizione e per l'effetto confermare gli atti di precetto ritualmente notificati agli attuali opponenti, con vittoria di spese relative al presente procedimento . ”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , quale erede universale della sig.ra e Parte_1 Persona_1 Pt_2
proponevano opposizione avverso gli atti di precetto fondati sulla sentenza n.
[...]
819/2011 di questo Tribunale, a loro notificati rispettivamente in data 11/4/2017 e
13/4/2017, ad istanza dei signori e con i quali Parte_3 Controparte_1 era stato loro intimato il pagamento del complessivo importo di euro 5.665,56, a titolo di indennità di servitù di passaggio ai sensi dell'articolo 1053 c.c..
Gli opponenti deducevano la non esecutività ex art. 282 c.p.c. della sentenza n.
819/2011 per essere pendente il giudizio di impugnazione presso la Corte di
Pag. 2 di 5 Appello di Salerno n. rg. 238/2012 e chiedevano la sospensione della esecutività del titolo ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Concludevano per la declaratoria di insussistenza del diritto a procedere all'esecuzione forzata e l'annullamento dell'opposto atto di precetto.
Si costituivano gli opposti, i quali rappresentavano che la sentenza era pienamente valida ed esecutiva e che la richiesta di sospensione avrebbe dovuto essere proposta nella opportuna sede di appello ai sensi dell'articolo 351 c.p.c.
Concludevano per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Nelle more del giudizio decedeva la signora in data 3 novembre Parte_3
2019.
Il Tribunale fissava per la discussione orale della causa l'udienza del 28 ottobre 2025.
I fatti oggetto di causa possono essere ricostruiti come segue e sono pacifici fra le parti.
Con la sentenza n. 819/2011 del Tribunale di Vallo della Lucania disponeva: “In accoglimento della domanda avanzata da e accertata e dichiarata Persona_1 Parte_2
l'interclusione dell'appezzamento di terreno di proprietà di sito in Pisciotta, loc.tà Persona_1
S.Giovanni,riportato in C.T del comune di Pisciotta, al Fol. 20 part.lla n°261 e dell'appezzamento di terreno di in C.T del comune di Pisciotta, al Fol. 20 part.lla Parte_2
n°237 costituisce a favore dei predetti fondi e a carico dei fondi di proprietà di Parte_3 ed in C.T del comune di Pisciotta, al Fol. 20 part.lla n°596 e 600 e del fondo di Controparte_1 proprietà e in C.T del comune di Pisciotta, al Fol. 20 part.lla CP_2 CP_3
n°232 la servitù di passaggio pedonale e carrabile da esercitarsi lungo il tracciato individuato nel grafico allegato alla relazione tecnica di ufficio, che si abbia qui per ripetuto e trascritto. ND
al pagamento dell'indennità di cui all'art. 1053 c.c. pari ad € 4956,80 in favore dei Persona_1 convenuti e , oltre gli interessi al tasso legale dalla data di CP_2 CP_3 pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo Ordina la trascrizione della presente sentenza al conservatore dei R.R.I.I. di Salerno, con esonero dello stesso da ogni responsabilità.
ND i convenuti al rimborso delle spese di consulenza tecnica di ufficio come liquidate in favore del prof. mentre compensa le spese di consulenza tecnica espletata a Persona_2
Pag. 3 di 5 contraddittorio non integro . ND i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore degli attori spese che liquida in complessivi € 3552,27 di cui € 202,27 per esborsi,€ 1650,00 per diritti ed € 1700,00 per onorario, oltre rimborso forfettario,IVA e cna come per legge”; i sigg.
e proponevano appello avverso la predetta Controparte_1 Parte_3 sentenza, contestando la sussistenza di un'ipotesi di interclusione assoluta e la errata determinazione della indennità liquidata.
Gli opponenti assumevano che non sussistesse il diritto della controparte a procedere alla esecuzione forzata per la non immediata esecutività ex art. 282 c.p.c. delle statuizioni condannatorie, stante la pendenza del giudizio di appello, sostenendo che: “l'efficacia tipicamente costitutiva di siffatta sentenza rende insuscettibile quest'ultima di esecuzione immediata ed anticipata rispetto al passaggio in giudicato della medesima”.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
La decisione con la quale viene costituita una servitù è una sentenza costitutiva ( cfr.
Cass. civ. n. 3090/1998) e, come a tutti noto, l'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, “non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso) e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività alterare la posizione di parità tra i contendenti;
è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel successivo momento temporale del passaggio in giudicato” ( cfr. Cass. civ. n. 27416/2021).
Nel caso in esame la liquidazione dell'indennizzo è chiaramente collegata alla statuizione costitutiva e, peraltro, forma oggetto di uno specifico motivo di gravame;
il titolo consente di procedere all'esecuzione limitatamente alle spese.
Pag. 4 di 5 Le spese, in considerazione della particolarità della vicenda, vengono integralmente compensate fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 22/5/2017 dai sigg. e Parte_1 Parte_2 nei confronti di così provvede: Parte_3
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità del precetto;
- compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Vallo della Lucania, 30/1/2025 dott.ssa Elvira AN
Pag. 5 di 5
890 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 in sostituzione dell'udienza del 28 ottobre 2025; pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania nella persona del giudice dott.ssa Elvira
AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 890/2017 RG, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., comma 1, e vertente
TRA
, C.F. , e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , rappresentata e difesa, come da mandato in atti, C.F._2 dall'avv. Giuseppe Perillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Ottaviano (Na) alla via Sarno n. 8;
ATTORI - OPPONENTI
E
, c.f. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avvocato GIOVANFRANCESCO CONFORTI, presso il cui studio domiciliato in Salerno, come da mandato in atti;
1 CONVENUTO-OPPOSTO
Conclusioni per gli opponenti
“ In via preliminare ed immediata :
1-Disporre,ai sensi dell'art. 615 1° comma c.p.c. , la sospensione dell' efficacia esecutiva della sentenza n°819 del 2011 resa dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 14.12.2011, limitatamente alle statuizioni condannatorie consequenziali e strettamente accessorie alla statuizione di accertamento della servitù di passaggio a beneficio dei fondi interclusi (ex art. 1051 c.c.) di proprietà degli opponenti . Nel merito :
2- accogliere la spiegata opposizione per tutti i suesposti motivi dichiarando: a- la non immediata esecutività ex art. 282 c.p.c. delle statuizioni condannatorie consequenziali e strettamente accessorie alla statuizione di accertamento della servitù di passaggio a beneficio dei predetti fondi interclusi (ex art. 1054
c.c.) e per l'effetto : b) l'insussistenza del diritto degli intimanti a procedere all'esecuzione forzata e per l'effetto : c)la nullità e/o l'inefficacia del precetto e per l'effetto : d)l'improcedibilità dell'esecuzione preannunziata con il notificato precetto;
-Vittoria di spese ed attribuzione in favore del procuratore che si dichiara antistatario .”
Conclusioni per parte opposta:
“ Piaccia alla Giustizia dell'onorevole Tribunale adito, rigettare la proposta opposizione e per l'effetto confermare gli atti di precetto ritualmente notificati agli attuali opponenti, con vittoria di spese relative al presente procedimento . ”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , quale erede universale della sig.ra e Parte_1 Persona_1 Pt_2
proponevano opposizione avverso gli atti di precetto fondati sulla sentenza n.
[...]
819/2011 di questo Tribunale, a loro notificati rispettivamente in data 11/4/2017 e
13/4/2017, ad istanza dei signori e con i quali Parte_3 Controparte_1 era stato loro intimato il pagamento del complessivo importo di euro 5.665,56, a titolo di indennità di servitù di passaggio ai sensi dell'articolo 1053 c.c..
Gli opponenti deducevano la non esecutività ex art. 282 c.p.c. della sentenza n.
819/2011 per essere pendente il giudizio di impugnazione presso la Corte di
Pag. 2 di 5 Appello di Salerno n. rg. 238/2012 e chiedevano la sospensione della esecutività del titolo ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Concludevano per la declaratoria di insussistenza del diritto a procedere all'esecuzione forzata e l'annullamento dell'opposto atto di precetto.
Si costituivano gli opposti, i quali rappresentavano che la sentenza era pienamente valida ed esecutiva e che la richiesta di sospensione avrebbe dovuto essere proposta nella opportuna sede di appello ai sensi dell'articolo 351 c.p.c.
Concludevano per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Nelle more del giudizio decedeva la signora in data 3 novembre Parte_3
2019.
Il Tribunale fissava per la discussione orale della causa l'udienza del 28 ottobre 2025.
I fatti oggetto di causa possono essere ricostruiti come segue e sono pacifici fra le parti.
Con la sentenza n. 819/2011 del Tribunale di Vallo della Lucania disponeva: “In accoglimento della domanda avanzata da e accertata e dichiarata Persona_1 Parte_2
l'interclusione dell'appezzamento di terreno di proprietà di sito in Pisciotta, loc.tà Persona_1
S.Giovanni,riportato in C.T del comune di Pisciotta, al Fol. 20 part.lla n°261 e dell'appezzamento di terreno di in C.T del comune di Pisciotta, al Fol. 20 part.lla Parte_2
n°237 costituisce a favore dei predetti fondi e a carico dei fondi di proprietà di Parte_3 ed in C.T del comune di Pisciotta, al Fol. 20 part.lla n°596 e 600 e del fondo di Controparte_1 proprietà e in C.T del comune di Pisciotta, al Fol. 20 part.lla CP_2 CP_3
n°232 la servitù di passaggio pedonale e carrabile da esercitarsi lungo il tracciato individuato nel grafico allegato alla relazione tecnica di ufficio, che si abbia qui per ripetuto e trascritto. ND
al pagamento dell'indennità di cui all'art. 1053 c.c. pari ad € 4956,80 in favore dei Persona_1 convenuti e , oltre gli interessi al tasso legale dalla data di CP_2 CP_3 pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo Ordina la trascrizione della presente sentenza al conservatore dei R.R.I.I. di Salerno, con esonero dello stesso da ogni responsabilità.
ND i convenuti al rimborso delle spese di consulenza tecnica di ufficio come liquidate in favore del prof. mentre compensa le spese di consulenza tecnica espletata a Persona_2
Pag. 3 di 5 contraddittorio non integro . ND i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore degli attori spese che liquida in complessivi € 3552,27 di cui € 202,27 per esborsi,€ 1650,00 per diritti ed € 1700,00 per onorario, oltre rimborso forfettario,IVA e cna come per legge”; i sigg.
e proponevano appello avverso la predetta Controparte_1 Parte_3 sentenza, contestando la sussistenza di un'ipotesi di interclusione assoluta e la errata determinazione della indennità liquidata.
Gli opponenti assumevano che non sussistesse il diritto della controparte a procedere alla esecuzione forzata per la non immediata esecutività ex art. 282 c.p.c. delle statuizioni condannatorie, stante la pendenza del giudizio di appello, sostenendo che: “l'efficacia tipicamente costitutiva di siffatta sentenza rende insuscettibile quest'ultima di esecuzione immediata ed anticipata rispetto al passaggio in giudicato della medesima”.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
La decisione con la quale viene costituita una servitù è una sentenza costitutiva ( cfr.
Cass. civ. n. 3090/1998) e, come a tutti noto, l'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, “non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso) e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività alterare la posizione di parità tra i contendenti;
è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel successivo momento temporale del passaggio in giudicato” ( cfr. Cass. civ. n. 27416/2021).
Nel caso in esame la liquidazione dell'indennizzo è chiaramente collegata alla statuizione costitutiva e, peraltro, forma oggetto di uno specifico motivo di gravame;
il titolo consente di procedere all'esecuzione limitatamente alle spese.
Pag. 4 di 5 Le spese, in considerazione della particolarità della vicenda, vengono integralmente compensate fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 22/5/2017 dai sigg. e Parte_1 Parte_2 nei confronti di così provvede: Parte_3
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità del precetto;
- compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Vallo della Lucania, 30/1/2025 dott.ssa Elvira AN
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